venerdì 12 febbraio 2010

Ricerche sulla libertà di pensiero negata. Parte Seconda: ONU. Cap. I - La normativa sull’«Olocausto» e la Giornata della Memoria

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La normativa ONU presenta una certa complessita in quanto almeno a noi non riesce agevole comprendere come sia sorta, da chi è stata patrocinata, con quali mezzi e con quali motivazioni. Ad un primo sguardo si trovano dietro le quinte Israele, gli USA, la Germania. In effetti, se si studiano le date si vede che sono successive al 1986, anno in cui in Israele si inizia con una legislazione ed antirevisionista che già allora si intendeva esportare al mondo intero. Del resto, l’ONU è una delle fonti a cui Israele fa risalire la legittima della sua fondazione, ma sappiamo che nella decisione ONU di riconoscere Israele nei primi anni del dopoguerra vi fu un calcolo di Stalin, che fu per ciò il vero padre e padrino della nascita di Israele. Vi è poi la famosa Dichiarazione Balfour che è in sostanza un disporre di cose altrui. Ed infine vi è una terza causa di legittimazione che è l’istituto dell’Olocausto come fatto valoriale, costitutivo di diritti e di azioni risarcitorie anche in danno ed a spese di terzi.

Per quanto riguarda la normativa ONU che andremo a studiare in ogni possibile e minuto dettaglia una prima vistosa contraddizione salta agli occhi: l’inconciliabilità con i più antichi diritti fondamentali di libertà di pensiero e di coscienza, sui quali si basò lo stato moderno uscito dal trattato di Westafalia nel 1948 e soprattutto l’impianto del moderno stato borghese di diritto uscito dalla rivoluzione francese, che agli ebrei concesse anche la piena equiparazione dei diritti, un’equiparazione che si è trasformata in una condizione di privilegio, godendo di un di più di cui non fruiscono altri strati di popolazione.

Vers. 1.0/12.2.10
Parte: I - II -
Sommario: 1. Legge costituzionale in senso proprio ed in senso improprio.

1. Legge costituzionale in senso proprio e in senso improprio. – Si deve al giurista Carl Schmitt la distinzione qui richiamata, che si può riassumere come segue. In una qualsiasi costituzione scritta o solenne dichiarazione dei diritti sarebbe assurdo se capitasse di leggere al primo articolo la statuizione di un principio fondamentale nel quale tutti davvero si riconoscono e del quale nessuno potrebbe fare a meno, ad esempio che la sovranità appartiene al popolo, ed in un successivo articolo scritto nello stesso testo l’affermazione che detta sovranità appartiene invece al parroco o al rabbino. Del pari, non si può riconoscere la libertà di pensiero, di coscienza e di religione e prescrivere poi il carcere non per chi nega l’esistenza di Dio, ma chi appena critica un qualsiasi evento storico la cui conosce non può essere altrimenti attinta che con una metodologia storica, non certo dalla bocca di qualche sibilla in trance. La contraddizione è qui così vistosa da indurce a credere che una spiegazione possa trovarsi non nella teoria giuridica, ma nell’azione di lobbying che però ama agire al riparo della pubblicità e di occhi indiscreti. Per questo non lascia in giro documenti. Qui il metodo puramente giuridico dell’analisi dei testi normativi, delle deliberazioni di assemblea, rischia proprio di non far capire nulla e di far cadere nel discredito la stessa scienza giuridica.

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(segue)

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