Hanno ragione le associazioni di magistrati a sostenere che le sentenze (esecutive) devono essere eseguite; ma ancor più di quanto hanno detto basta ricordare ciò che già riteneva Socrate nel Critone: che non eseguirle è intaccare uno dei fondamenti degli Stati antichi e, ancor più, moderni.
Senonché come pensava un acuto giurista come Maurice Hauriou, in ogni istituzione statale convivono due diritti e, di conseguenza, due giustizie. Una paritaria (cioè tra parti uguali) che chiamava Dike, l’altra non paritaria, denominata Temi (tra contendenti disuguali). L’una e l’altra sono insopprimibili, ma i confini tra loro sono diversi. Vanno da ordinamenti assai inclini a Temi (come quello sovietico o nazista, scriveva Calamandrei) a quelli maggiormente riconducibili a Dike (come in genere quelli degli Stati liberal-democratici). Non a caso durante la Seconda Repubblica, il confine si è allargato a favore di Temi, agendo prevalentemente sull’esecuzione delle sentenze di condanna dell’apparato pubblico. Resa più difficile, a tempi dilazionati, soggetta a limiti e sospensioni. Tutte a favore della parte pubblica e a carico di quella privata, malgrado la novella di modifica dell’art. 111 della Costituzione, che andava in direzione opposta, forse allo scopo di coprire la contraria prassi legislativa. Avendo scritto un saggio su questo, vi rimando i lettori che volessero approfondire quanto sopra sintetizzato1.
Malgrado il governo Meloni non sia stato particolarmente attivo in questo andazzo, non risulta l’eliminazione di norme antiparitarie, e si trovano norme in linea con l’abitudine precedente come l’art. 5 sexies comma 12 bis della legge n. 89/01, come modificato dall’art. 1 comma 817, della legge di bilancio 2025. Taòe norma aveva disposto che “decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi”. La norma è poi stata sostituita dall’art. 9, comma 1, lett. b), n. 5), d.l. 8 agosto 2025, n. 117, onde i processi esecutivi sono sospesi fino al 21 gennaio 2027.
Per cui il “diritto vivente” (cioè quello che risulta effettivamente applicato) negli ultimi trent’anni non è che le sentenze devono essere eseguite, ma come, quando e quante eseguirle è (per lo più) una prerogativa dell’Amministrazione. Con la quale è coerente la decisione della Meloni, indipendentemente dalla circostanza, se i magistrati avessero torto o ragione nel merito. Tenuto conto, al riguardo, che nella vicenda il TAR aveva considerato legittimo il decreto impugnato del 06/08/2021 (Presidente Draghi) e che la normativa de qua risale al secolo scorso.
A favore e contro la decisione della Meloni occorre aggiungere due considerazioni.
La prima che nel caso, data la situazione internazionale (guerre in corso, Ormuz, ecc. ecc.) e interna, nonché il notevole importo del debito, una decisione di rimodulazione del debito spalmandone nel tempo gli effetti, sarebbe coerente col principio della “razionalità rispetto allo scopo” di conservare i conti in ordine, pur contemperando le esigenze fattuali e quelle della legalità.
La seconda (e più in generale): la prassi della seconda Repubblica di occultare i debiti procrastinandone il rimborso ha concorso a creare il colossale debito, e a nasconderne una parte sotto il tappeto. Lo conferma anche questa vicenda, dato che, da quanto si legge, il miliardo da sborsare si è accumulato in quasi un decennio. Se lo Stato avesse pagato nei tempi dovuti, non si sarebbe trovato con un carico così pesante. Certi espedienti finiscono per pagarsi da tutti, tranne quelli che li hanno ideati, tra i quali, visti date, norme e decreti, non c’è la Meloni.
1v. Teodoro Klitsche de la Grange, La lotta contro il diritto, Oaks Editrice, email: info@oakseditrice.it.,



