giovedì 31 ottobre 2019

«La sfida di Carl Schmitt», recensito da Teodoro Klitsche de la Grange.


A.A.V.V. (a cura di Chantal Mouffe) La sfida di Carl Schmitt, Novaeuropa, € 23,00, pp. 346.

Questo libro è stato pubblicato nel 1999 e tradotto ed edito in Italia solo due mesi fa. Preme sottolinearlo per due ragioni.
La prima, che l’attualità del pensiero di Schmitt, morto nel 1985, è stata confermata proprio dagli eventi succedutisi al collasso del comunismo e del (conseguente) mondo bipolare; e in particolare da quelli del secolo corrente.
La seconda che i vent’anni trascorsi tra l’edizione inglese e quella italiana del libro confortano anche le (polifoniche) interpretazioni di aspetti delle concezioni politico-giuridiche di Schmitt raccolte nel volume: da quello filosofico (Dotti e Zizek) a quello politico-istituzionale (Mouffe, Dyzenhaus, Ananiadis) giuridico (Carrino e Preuss), solo per citare parte dei contributi raccolti nel volume.
Ricordiamo a titolo d’esempio il contributo di Chantal Mouffe, sul confronto di Schmitt con la democrazia liberale. Parte dell’esigenza del confronto: “i teorici politici, in modo da portare avanti un concetto di società liberal-democratica capace di ottenere l’attivo supporto dei propri cittadini, devono essere disponibili a  confrontarsi con le tesi di coloro i quali hanno sfidato le dottrine fondamentali del liberalismo… La mia intenzione… è quella di contribuire ad un simile progetto attraverso l’esame della critica schmittiana alla democrazia liberale. Infatti, sono convinta che un confronto con il suo pensiero ci permetterà di riconoscere – e, pertanto, essere in una migliore posizione per cercare una negoziazione – un importante paradosso inscritto nella reale natura della democrazia liberale”. Analizzando in specie l’esigenza di omogeneità nella cittadinanza, sostenuta da Schmitt, la politologa belga scrive “la sua teoria è che la democrazia richiede una concezione di uguaglianza come sostanza , e che non può soddisfare se stessa con concetti astratti come quello liberale. Dato che l’uguaglianza è politicamente interessante ed inestimabile solo fintanto che ha sostanza, egli pone la questione del rischio e la possibilità dell’ineguaglianza. In modo da essere trattati come uguali, i cittadini devono, così dice, essere parte di una sostanza comune”.
Di conseguenza l’idea di uguaglianza (in primo luogo) politica di tutti gli uomini non fornisce alcun criterio per stabilire delle istituzioni politiche. “Nella sua prospettiva, quando parliamo di uguaglianza, dobbiamo distinguere tra due idee differenti: quella liberale e quella democratica. La concezione liberale postula che ogni persona è, in quanto persona, automaticamente uguale ad ogni altra persona. La concezione democratica, però, richiede la possibilità di distinguere chi appartiene al demos e chi gli è estraneo; per questa ragione, essa non può esistere senza il necessario correlativo dell’ineguaglianza”. Si è uguali (politicamente) se si appartiene allo stesso demos, che fonda anche la differenza rispetto a coloro che non ne fanno parte. Il concetto democratico di uguaglianza si fonda su tale distinzione. “Ecco perché dichiara che il concetto centrale di democrazia non è «umanità» ma il concetto di «popolo», e che non ci potrà mai essere una democrazia del genere umano. La democrazia può esistere solo per un popolo”. Prosegue confrontando il pensiero di Schmitt con quella della “democrazia deliberativa” (in particolare di Habernas).
Tanto per ricordare un evento che (clamorosamente) conferma la tesi “sostanzialista” di Schmitt, decisiva nelle democrazie politiche, questo fu proprio il collasso del comunismo e il fallimento del “Trattato dell’Unione” proposto da Gorbaciov per l’URSS, nel quale si prevedevano istituzioni democratiche al posto del centralismo oligarchico comunista. Dato che i tanti popoli dell’URSS erano poco o punto omogenei come un baltico protestante può esserlo con uno slavo ortodosso o un turco ottomano, conciliarli  in una democrazia politica era impresa mai riuscita (e neppure – che ci risulti – tentata). Di guisa che, più realisticamente, Eltsin con la CSI dette il “rompete le righe” alle repubbliche ex-sovietiche.
Passiamo ad un altro saggio: quello di Carrino che riguarda la concezione giuridica di Schmitt. Carrino parte dal saggio Dic Lage der europaischen Rechtswissenschaft: “il saggio mostra la fondamentale importanza della struttura giuridica del pensiero schmittiano – vale a dire, il ruolo centrale dello jus nella struttura dei lavori di Schmitt che non sono basati su una dottrina giuridica ma, piuttosto, sulla realtà concreta”. Per molti anni, non solo in Italia, lo studio di Schmitt è stato lasciato a politologi, filosofi e storici, mentre Schmitt, ancora poco prima di morire, diceva “sarò un giurista finché morirò”. Scrive Carrino “Proprio per questo motivo il suo saggio sulla scienza giuridica europea dovrebbe essere letto en juriste, nella consapevolezza del fatto che egli fu un grande giurista, e che non fu interessato meramente alle meccaniche del diritto; ma, al contrario, era anche aperto ad una prospettiva più ampia della cultura giuridica e della civiltà legale”. Carrino nota che la critica alla modernità del giurista di Plettemberg comincia con l’opposizione alla metodologia cartesiana “Schmitt è un realista, un uomo per il quale le cose hanno una loro durevole realtà” onde “Il decisionismo schmittiano (che in questo senso mai fallisce) è il suo proprio realismo perché è la realtà che decide in favore o contro il soggetto, a volte frantumandolo o superandolo…Il diritto è parte di questa realtà – o, piuttosto, è identificato con la realtà, che lo stesso Schmitt ha definito come «l’ordine giuridico concreto» o jus (successivamente conosciuto come nomos), che è, a sua volta, il diritto separato dalla legge positivista. Schmitt concepisce il diritto non come un obbligo, puro Sollen, ma come un modo di essere. Il Sein nel pensiero di Schmitt non è in contrasto con l’obbligo (Sollen), come nel caso del pensiero di Kelsen; ma è, tuttavia, in contrasto con il Nicht-Sein”.
L’esistenza della comunità politica e la necessità (assoluta e prevalente) di proteggerla è la suprema lex, e non il positivismo di norme, scivolato poi nel positivismo di valori, che ha connotato la dottrina costituzionalista italiana (e non solo) del secondo dopoguerra, e in parte continua ancora.
Anche qui, se la decisione concreta diventa quella di Machiavelli tra serbare gli ordini e rovinare, o per non rovinare, romperli, normativismi, codici, commi e così via devono essere (almeno) sospesi - al fine di conservare l’esistenza - e il modo di esistenza della comunità. Ne abbiamo avuto conferme anche recenti. E si potrebbe continuare così per gli altri contributi, alcuni dei quali relativi ad aspetti dell’opera di Schmitt poco frequentati, almeno in Italia (come i saggi di Ananiadis e Colliot-Thélène.). Al lettore, cui si consiglia, il compito (e il piacere) di scoprirli.
Teodoro Klitsche de la Grange

martedì 22 ottobre 2019

Teodoro Klitsche de la Grange: Sovranità e diritto globale


SOVRANITÁ E DIRITTO GLOBALE
Tra le novità che il pensiero unico anti-sovranista ci dispensa per esorcizzare l’avversario in crescita ce n’è una poco trattata nei mass-media. Ovvero che il sovranismo (meglio la sovranità) degli Stati sarebbe uno strumento superato perché il “diritto globale” (e globalizzato) avrebbe escogitato un sistema più raffinato per diminuire i conflitti: istituire dei Tribunali internazionali. I quali, in effetti, nel secolo passato sono aumentati. Non tanto e non solo quelli penali, quanto le Corti che giudicano su particolari materie (dalla pesca, all’ambiente, dalla concorrenza alle scorie radioattive).
Va da se che a questo si associa il consueto disprezzo/deprecazione per il sovranista che non avrebbe compreso (o non vuole comprendere) come non vi sia bisogno di attizzare conflitti e deciderli autonomamente: basta istituire (o, se c’è, adire) un Tribunale internazionale che giudichi delle pretese delle parti. Qualsiasi tipo di ostilità (e al limite, di guerra) e controversia, o almeno gran parte, sarebbe così justiciable, cioè conoscibile e decidibile da un giudice (si spera anche “terzo”). Il vantaggio di tale “sistema” consisterebbe nell’eliminazione/riduzione dei conflitti e, in certi casi, delle guerre. La decisione del Tribunale sarebbe così alternativa a quella della guerra.
Tale tesi è per lo più esposta da giuristi di sinistra, i quali non sembrano imbarazzati dal ripetere così quel che scriveva De Maistre “Partout où il n’y a pas sentence, il y a combat[1]. Tesi che esprimeva nel libro II° del Du Pape, una delle più razionali (ed appassionate) trattazioni della ineluttabilità (e degli inconvenienti) della sovranità[2].
Gli argomenti che si adducono a favore della tesi in esame hanno però più di un limite, che li rende contraddittori. Vediamo quali.
In primo luogo si adduce l’argomento il quale coniuga la competenza agli interessi..
Come a livello locale gli interessi locali sono attribuiti al Comune (alla Provincia, Regione ecc.) laddove vi siano interessi a livello planetario o almeno sovrastatale devono, proprio perché eccedenti  l’ambito nazionale, essere regolati a livello sovrastatale.
Se si può essere d’accordo che una regolazione statale d’interessi eccedenti il territorio dello stato corre il rischio di essere poco efficace e al limite inutile, altro è farne conseguire che per avere quelle regole occorra un ente (organo, ufficio) internazionale che le detti e giudichi le relative controversie. In effetti la regola può essere posta o consensualmente (tramite un accordo) o unilateralmente (con un comando dell’uno all’altro soggetto).
Quanto al primo – normale nel diritto internazionale (e, ovviamente, non solo in questo) - si realizza con trattati, il fondamento dei quali è proprio che a negoziarli, deciderli, applicarli sono degli Stati sovrani. I quali se non fossero sovrani, non potrebbero né obbligarsi né essere responsabili dell’esecuzione. O quanto meno avere una capacità internazionale limitata, corrispondente alla propria sovranità.
Come scriveva Santi Romano “effetto della mancanza di sovranità è la limitazione della capacità internazionale degli Stati protetti o tutelati”[3].
E il tutto si ripercuote non soltanto sulla capacità internazionale ma anche sulla responsabilità per eventuali illeciti. Lo Stato dipendente (protetto, federato) il quale non gode di (piena) sovranità risponde, soltanto nei limiti delle attività che può svolgere, nei confronti (anche) degli altri soggetti internazionali; ma per i rapporti di competenza dello Stato protettore, a seconda dei casi può (o deve) rispondere quest’ultimo.
Contrariamente a quanto pensano certi globalisti è proprio la sovranità a fondare la capacità di obbligarsi e il dovere di responsabilità. È ad essa quindi che dobbiamo la possibilità di esistenza (ed applicazione) di norme giuridiche pattizie.
In secondo luogo, e strettamente connesso al precedente, le regole possono emanarsi sia con accordi liberamente assunti dai soggetti che con comandi che un soggetto da agli altri. Per cui se una dimensione d’interessi è di competenza di più Stati la relativa regolazione può essere data con accordi tra gli Stati coinvolti, proprio in forza di quella - tanto disprezzata e deprecata - sovranità. In alternativa uno Stato (o un’altra istituzione) che si trova a esercitare poteri di comando sugli altri, può ordinare che valga la regolazione da esso imposta; non è vero quindi che la sovranità ostacoli la regolamentazione; ma è verissimo che impedisce che sia imposta una normativa non pattizia.
In terzo luogo, si ritiene che i globalizzatori sono coloro che sostengono gli interessi dell’umanità, mentre i sovranisti quelli particolari degli Stati.
Tale affermazione è assai discutibile in fatto, perché presuppone che chi afferma di sostenere quelli dell’umanità, abbia il potere di comandare a coloro che dicono di sostenere quelli dei popoli. Ma questo a sua volta presuppone che gli uni e gli altri siano in buona fede. Il che, a quasi cinque secoli dalla pubblicazione del “Principe” appare un atto di fiducia (e credulità) foriero di molte delusioni. Avete mai sentito parlare di propaganda?
E sostenere che un soggetto concreto debba essere sottoposto alla decisione di un altro soggetto concreto – nella specie un organismo internazionale ovvero (forse) una coalizione di Stati – perché questo tutela (interessi, valori o quant’altro) di carattere superiore ripete, mutatis mutandis la controversia tra Hobbes e i teologi cattolici della controriforma sul rapporto tra autorità spirituale (il Papa) e temporale. Come scrive Schmitt, il filosofo inglese “mette in discussione la pretesa che il potere statale debba essere soggetto al potere spirituale, poiché quest’ultimo costituisce un ordinamento superiore”[4].
La tesi di Hobbes era in polemica con quella di S. Roberto Bellarmino, il quale difendeva la concezione della potestas indirecta in temporalibus del Pontefice. Il filosofo di Malmesbury la contestava con pluralità di argomenti: che manca il consenso dei governati[5], ma solo la pretesa di aver avuto tale potere da Dio[6] ed il potere, a parte il fondamento, è sempre lo stesso[7]. Quando poi controbatte l’argomento del Bellarmino sulla gerarchia dei poteri (che si riflette in gerarchia delle persone), applica in un certo senso il rasoio di Ockam: il rapporto di potere – ossia di comando/obbedienza è relazione tra persone concrete e non entità astratta[8].
Se si fanno discendere dal cielo alla terra le argomentazioni del teologo e del filosofo, la somiglianza tra la concezione del primo con quella dei globalisti è evidente.
Entrambe sono volte a provare il diritto di chi detiene (o sostiene di possedere) un potere superiore a comandare coloro che ne esercitano uno inferiore. Là per volontà divina e per il bene delle anime, qua per coinvolgimento di un numero maggiore di esseri umani – fino all’intera umanità ed al suo territorio, il pianeta – e per la bontà delle intenzioni. La novità di questa concezione, rispetto a quella, oggigiorno enormemente più invocata, dei “diritti umani” è di argomentare più dagli interessi che dai valori.
Ma le fallacie in cui incorre solo le stesse: la non necessità di istituzioni apposite (sia che si tratti di Stato che di enti, Tribunali ed altro) per regolare ciò che è comune a più popoli, e la ineluttabile necessità, di converso, se si vuole imporre la decisione (maggioritaria?) ai dissenzienti. Il problema poi sotteso è di  come imporre ai recalcitranti sia le istituzioni globali sia le di esse decisioni. Si fa loro la guerra? E giacché col farlo si viola il buonismo/irenismo imperante – oltre che essere gravemente contraddittorio con lo stesso -, le si deve cambiare nome.
Escamotage già usato con le operazioni di polizia internazionale -, ossia le guerre promosse e condotte da coalizioni di Stati benintenzionati contro Stati canaglia dissenzienti e malintenzionati. Così violando i principi del diritto internazionale Westphaliano, in primo luogo che par in parem non habet jurisdictionem. Che invece in nome di un interesse superiore si pretende di avere. Meglio allora un sistema  che, con tutta le sue crepe, si basa ancora sulla sovranità. E, di conseguenza, sul diritto dei popoli a scegliere il proprio destino.
Teodoro Klitsche de la Grange



[1] Du Pape II, 1
[2] Il popolo è fatto per il sovrano, come il sovrano per il popolo; e l’uno e l’altro esistono (son faits) perché ci sia una sovranità … Nessun sovrano senza nazione, come nessuna nazione senza sovrano”. Op. loc. cit..

[3] Corso di diritto internazionale, Padova 1933, p. 117 e prosegue “limitazione che si ha non solo verso lo Stato protettore o la Società delle nazioni, ma anche verso i terzi, il che conferma che non si tratta di semplici obbligazioni, ma di una posizione personale… data la grande varietà che il protettorato può assumere, è difficile formulare principii generali, ma si può affermare che essi implicano sempre una limitazione della capacità di diritto e inoltre la perdita in taluni casi, o la diminuzione in altri, della capacità di agire”
[4] Teologia politica in Le categorie del politico, Bologna 1972, p. 57; e prosegue “Ad una argomentazione del genere egli risponde: se un «potere» (power, potestas) dev’essere sottoposto all’altro, ciò significa soltanto che colui che ha il primo potere dev’essere sottoposto a colui che ha l’altro potere… Ciò che gli è incomprensibile («we cannot understand») è che si parli di sopra-ordinato e di sub-ordinato, preoccupandosi però nello stesso tempo di rimanere sul piano astratto. «Infatti soggezione, comando, diritto e potere riguardano non poteri ma persone»”. Cosa che invece i globalisti ritengono opportuno fare.
[5] v. Leviathan parte III, c. XLII “Quando si dice che il Papa non ha – nel territorio degli altri Stati – il supremo potere civile direttamente, noi dobbiamo intendere che egli non pretende ad esso – come gli altri sovrani civili – in virtù della originale sottomissione di coloro, che debbono essere governati, poiché è evidente, ed è stato già sufficientemente dimostrato in questo trattato, che il diritto di ogni sovrano deriva originariamente dal consenso di ognuno di quelli, che debbono essere governati, sia che lo scelgano per comune difesa contro un nemico, come quando si accordano tra di loro, per eleggere un uomo od un’assemblea di uomini, affinché li proteggano; sia che lo facciano per salvare la propria vita, sottomettendosi ad un nemico conquistatore”.
[6] “ma non cessa tuttavia dall’invocare il suo diritto da un’altra parte, cioè – senza il consentimento di quelli, che debbono essere governati – per un dritto datogli da Dio” op. loc. cit.
[7] “Ma da qualunque parte egli lo pretenda, il potere è lo stesso, e – se fosse accolto come un diritto – egli potrebbe deporre principi e governi, sempre che ciò fosse per la salvazione delle anime, cioè sempre che gli piacesse, poiché egli pretende per sé anche l’assoluto potere di giudicare se ciò sia per la salvazione delle anime umane o no” e prosegue “Questa distinzione tra potere temporale e spirituale non è infatti che di parole; ed il potere vien realmente diviso, ed in modo altrettanto dannoso per tutti i riguardi, tanto col far partecipe altrui di un potere indiretto, quanto di un potere diretto” op. loc. cit.
[8] “Non vi sono che due modi, per i quali queste parole possano dare un senso; poiché, quando noi diciamo che un potere è soggetto ad un altro potere, il senso è o che colui, che ha l’uno, è soggetto a colui, che ha l’altro, o che l’un potere sta all’altro, come i mezzi al fine. Infatti noi non possiamo intendere che un potere abbia il potere sopra un altro potere, o che un potere possa avere il diritto di comandare sopra un altro, poiché la soggezione, il comando, il diritto ed il potere sono accidenti non dei poteri, ma delle persone…Quando il Bellarmino dice che il potere civile è soggetto allo spirituale, egli intende dire che il sovrano civile è soggetto al sovrano spirituale” op. loc. cit..

lunedì 14 ottobre 2019

TK: una recensione a Kervegan.


Jean-François Kervégan Che fare di Carl Schmitt? Ed. Laterza, Bari 2016, pp. 235, € 24,00
La frase che sintetizza questo saggio è come “pensare con Schmitt contro Schmitt”. La contraddizione che ne emerge è quella consueta: tra un pensiero tuttora fecondo e in grado di spiegare – almeno in parte – il nostro presente politico e l’adesione del giurista di Plettemberg al nazismo che lo rende maledetto al “pensiero unico”.
Contraddizione particolarmente avvertita in Italia e in Francia.
In Italia il pensatore tedesco era stato “cancellato” prima della renaissance avviata dalla pubblicazione nel 1972 a cura di Miglio e Schiera della silloge dei suoi scritti “Le categorie del politico” seguita nei decenni successivi dalla traduzione e pubblicazione di (quasi) tutti gli scritti di Schmitt. Di guisa che nel “coccodrillo” di Maschke pubblicato da Deer Staat dopo la morte di Schmitt, si ascriveva all’Italia il merito di aver svolto la parte più importante nel recupero del pensiero schmittiano – spesso ad opera di studiosi marxisti.
Valutazione che l’autore condivide “Non è azzardato affermare che in Italia, a partire dagli anni Settanta, sono stati pubblicati alcuni dei migliori contributi alla letteratura critica su Carl Schmitt”. Kervégan sostiene che “Se esiste un «caso Schmitt» è proprio perché questo autore, insieme alle sue divagazioni naziste, ha scritto opere che sono da annoverare tra le più importanti e potenti della teoria giuridica e politica del XX secolo”. E ciò che rende la sua opera utilizzabile “in modo perverso” per legittimare l’aggressività nazista è ciò che la fa spesso interessante e fertile “Non ci sono due Carl Schmitt, il buono e il cattivo Schmitt, ma c’è uno spirito brillante che si è sforzato, con la stessa agilità intellettuale, di rilevare le contraddizioni del pensiero liberal-democratico e di giustificare la politica di Hitler”. E soprattutto la fecondità e l’attualità di molte intuizioni di Schmitt, spesso in grado di spiegarne cause e dinamiche.
Tra questi ne ricordiamo tre.
La prima è la situazione del mondo dopo il crollo del comunismo.
Scrive Kérvegan “Tra il 1991 e il 2001 si è voluto – e fino a un certo punto si è potuto – credere che l’umanità vivesse finalmente in un mondo comune, unificato dalle medesime aspirazioni e scelte fondamentali. L’autore di La fine della storia e l’ultimo uomo, Francis Fukuyama è stato il corifeo di questa convinzione …. scomparsi i concorrenti (fascismo, comunismo), non c’è più che un solo paradigma di vita buona: quello offerto dalla democrazia occidentale (o più esattamente nordamericana)” ma gli attentati dell’11 settembre hanno posto fine a queste speranze passeggere e ci hanno messi dinanzi al fatto che la morte di un nemico non comporta la scomparsa dell’ostilità; e dobbiamo ricordarcene ancor più dopo l’eliminazione di Bin Laden”. Schmitt già negli anni ’30 notava che con il concetto di guerra giusta, e la moralizzazione del nemico, si andava di pari passo verso la tendenza contemporanea alla “moralizzazione delle questioni giuridiche (e) alla destabilizzazione delle relazioni internazionali. Il deperimento dello Stato come justus hostis, titolare esclusivo dello Jus belli e del pari del principio internazionalistico par in parem non habet jurisdictionem, sono ora tutti nella concezione globalista-mercatista (e imperialista) della universalità dei diritti umani, della criminalizzazione di governi recalcitranti e relative operazioni di “polizia internazionale”. Agli albori di questa evoluzione Schmitt contrapponeva il concetto di grossraum, di grandi aree geopolitiche in cui l’egemonia di una potenza manteneva – nello spazio planetario – il pluralismo anche se non nella forma dello jus publicum europaeum. Che questa sia poi la configurazione che sta assumendo il pianeta è evidente: l’idea di un universalismo incentrato sull’egemonia USA è venuta meno; non foss’altro (basta e avanza) perché Cina e Russia non sono d’accordo, ma anche l’India e non pochi altri Stati.
Il secondo è la brillante analisi di Schmitt sulla successione, nello spirito europeo, di zone centrali “zentragebiet” di riferimento spirituale, che comporta corrispondenti discriminanti dell’amico-nemico.
Anche qui il diffondersi nell’area euroamericana una nuova scriminante del politico, segnata dalla crescita di leader e movimenti populisti anti-globalisti, dopo il venir meno della vecchia contrapposizione borghesia/proletariato, conferma la tesi di Schmitt, sulla neutralizzazione delle vecchie scriminanti e la (ri)-politicizzazione con le nuove. Neutralizzata la scriminante borghesia/proletariato, è succeduta la nuova identità/globalizzazione.
Il terzo punto è il rapporto tra politico e diritto. La tendenza a neutralizzare il diritto, basata sulla separazione tra momento fondativo (sicuramente politico) che viene dai normativisti occultato nella successiva situazione di normalità dell’ordine costituito. Così il normativismo “concepisce la Costituzione come un ordine in sé chiuso, avendo la pretesa di ignorare quanto essa dipenda non dal diritto ma dalla politica”. Di conseguenza l’elisione positivistica dell’atto costituente “è insostenibile sotto ogni punto di vista: la Costituzione non è «nata da se stessa», contrariamente a quanto le finzioni normativistiche fanno credere”. Un normativista crede “in modo ingenuo che una decisione maggioritaria del Parlamento basti a trasformare l’Inghilterra in una Repubblica dei Soviet, il decisionista ritiene che solo un atto politico del potere costituente … può abrogare o modificare le decisioni politiche fondamentali che formano la sostanza della Costituzione. Onde “nessun atto che emani da un potere costituito (da un organo costituzionale) potrebbe modificarla, a meno che non si verifichi una rivoluzione che implichi la distruzione dell’ordine costituzionale esistente”. La connessione stretta tra politico e diritto impedisce o almeno ridimensiona gli idola diffusisi nel secolo scorso, che proprio sulla elisione/sottovalutazione del politico si fondano: l’esaltazione del ruolo dei Tribunali internazionali con competenze di carattere penale e civile; la “sacralizzazione” dell’articolato costituzionale, che dall’elisione del potere costituente guadagna in staticità (giustamente Hauriou criticava Kelsen perché la di esso concezione  del diritto era essenzialmente statica); la crescita dell’importanza delle Corti Costituzionali divenute  – attraverso  meccanismi interpretativi ed anche per le antinomie normative - le uniche competenti a “aggiornare” la Costituzione.
Tali esempi, tra altri, dimostrano le fecondità del pensiero di Schmitt per interpretare il presente, che Kervégan sottolinea pur con l’avvertenza del “cattivo uso” che se ne può fare, soprattutto da parte di un potere totale. Per chi, come oggi, vive la fase estrema di un potere di classi dirigenti decadenti non può far altro che adattare a Schmitt l’omaggio che questi faceva a Hobbes nel concludere il saggio sul Leviathan “non jam frustra doces, Carl Schmitt”.
Teodoro Klitsche de la Grange

giovedì 10 ottobre 2019

T. Klitsche de la Grange; Intervista a Thomas Hobbes.


INTERVISTA A THOMAS HOBBES
La riduzione del numero di parlamentari in uno Stato che non ha tendenza ad autoridursi, ha suscitato un dibattito caratterizzato da svariate posizioni, ad onta del voto parlamentare pressochè unanime. Abbiamo provato a chiedere un’opinione a Thomas Hobbes, che della rappresentanza politica è stato uno dei maggiori (e primi) teorici.
Che ne pensa della riduzione del numero dei parlamentari?
Come ho sempre sostenuto le forme di Stato si distinguono se il sovrano è uno, pochi o tutti, cioè col numero di coloro che prendono le decisioni più importanti. Penso che la migliore sia la monarchia, ma comunque che la vostra oligarchia sia esercitata da qualche centinaio di rappresentanti in meno, fa poca differenza.
E perché?
 La scelta tra le forme di governo consiste più che nella differenza di potere, in quella di convenienza o attitudine a produrre la pace e la sicurezza del popolo, pel quale fine esse sono state istituite. Che siano più o meno coloro che comandano, ai sudditi interessano più i limiti entro cui devono ubbidire e quello che i governanti possono pretendere che il numero di questi.
Ma anche il numero lei considerava un tempo rilevante
Si, e sempre a favore della monarchia. In primo luogo perché ogni governante tende a favorire i seguaci. Ma mentre i favoriti di un monarca sono pochi, e non hanno altri da avvantaggiare che la propria parentela, i favoriti di un’assemblea sono molti, e quindi la parentela e l’aiutantato molto più numerosi che quella di un monarca. Perciò se riducete il numero dei rappresentanti dovreste risparmiare qualcosa, comunque molto di più degli stipendi, almeno se non ne aumentano gli appetiti. Ma finché chi comanda spende e chi obbedisce paga il problema sussisterà.
Cosa considera più importante del numero dei rappresentanti?
Quasi tutto. Ma, in primo luogo che siano prese delle decisioni congrue, durevoli e prevedibili. Un’assemblea è più incostante e quindi imprevedibile e, di conseguenza, spesso ne prende di incongrue: nelle assemblee, sorge un’incostanza dovuta al numero, poiché l’assenza di pochi, i quali, presa una volta una risoluzione, sarebbero fermi a mantenerla – il che può avvenire per sicurezza, negligenza o impedimenti privati – oppure la presenza diligente di pochi di opinione contraria distrugge oggi, quello che ieri fu concluso.
Proprio un paio di mesi fa, ne avete fornito altro esempio, così confermando quanto scrivevo, col cambiare governo e politica.
E cosa conta più della quantità dei rappresentanti?
Uno dei difetti delle assemblee è che spesso sanno poco o nulla degli affari, e in particolare di quelli dello Stato. Cercate di migliorare la qualità dei rappresentanti: è meglio che ridurne la quantità. Vero è che quando siete stati governati dai “tecnici”, sedicenti esperti, questi hanno fatto peggio dei governanti meno titolati. Ma perché quelli erano (forse) esperti di astronomia, letteratura, arte, ma digiuni di politica e governo dello Stato.
Cosa pensa della ventilate nuove riforme costituzionali, di cui questa sarebbe la prima?
Da quel che sento, non hanno capito bene. Vogliono istituire il vincolo di mandato. Ma un rappresentante politico è tale perché rappresenta l’unità e la totalità del popolo, e non può essere vincolato da qualcuno, anche il suo capo-fazione, com’è nelle intenzioni dei riformatori; ma neppure dall’ultimo degli elettori.
E quanto al resto?
L’unica cosa chiara e interpretabile con categorie politiche è che desiderano evitare o rendere più difficili, le decisioni politiche. Non si tratta tanto e solo di impedire che decidano coloro che godono della fiducia della maggioranza dei cittadini, ma d’impedire qualsiasi deliberazione, sia contraria alle proprie idee ed interessi, che, in genere, avente un notevole rilievo ed effetto politico, Quando parlano di “freni e contrappesi” non bisogna pensare a Montesquieu ma al Sejm polacco, dove il liberum veto portò  alla distruzione dello Stato. Il cui ridimensionamento radicale è proprio l’obiettivo del potere globale.
In definitiva cosa può consigliare agli italiani?
Di tenere sempre davanti agli occhi quello che è l’essenza della politica e dell’obbligazione politica: la mutua relazione tra protezione ed obbedienza.
Ha il diritto all’obbedienza chi assicura protezione ; non lo ha chi non può o non vuole darla, anche se per i motivi più nobili. Come il Paradiso, (un tempo) o oggi molto più terreni, che invocano in continuazione.
Teodoro Klitsche de la Grange