giovedì 31 ottobre 2019

«La sfida di Carl Schmitt», recensito da Teodoro Klitsche de la Grange.


A.A.V.V. (a cura di Chantal Mouffe) La sfida di Carl Schmitt, Novaeuropa, € 23,00, pp. 346.

Questo libro è stato pubblicato nel 1999 e tradotto ed edito in Italia solo due mesi fa. Preme sottolinearlo per due ragioni.
La prima, che l’attualità del pensiero di Schmitt, morto nel 1985, è stata confermata proprio dagli eventi succedutisi al collasso del comunismo e del (conseguente) mondo bipolare; e in particolare da quelli del secolo corrente.
La seconda che i vent’anni trascorsi tra l’edizione inglese e quella italiana del libro confortano anche le (polifoniche) interpretazioni di aspetti delle concezioni politico-giuridiche di Schmitt raccolte nel volume: da quello filosofico (Dotti e Zizek) a quello politico-istituzionale (Mouffe, Dyzenhaus, Ananiadis) giuridico (Carrino e Preuss), solo per citare parte dei contributi raccolti nel volume.
Ricordiamo a titolo d’esempio il contributo di Chantal Mouffe, sul confronto di Schmitt con la democrazia liberale. Parte dell’esigenza del confronto: “i teorici politici, in modo da portare avanti un concetto di società liberal-democratica capace di ottenere l’attivo supporto dei propri cittadini, devono essere disponibili a  confrontarsi con le tesi di coloro i quali hanno sfidato le dottrine fondamentali del liberalismo… La mia intenzione… è quella di contribuire ad un simile progetto attraverso l’esame della critica schmittiana alla democrazia liberale. Infatti, sono convinta che un confronto con il suo pensiero ci permetterà di riconoscere – e, pertanto, essere in una migliore posizione per cercare una negoziazione – un importante paradosso inscritto nella reale natura della democrazia liberale”. Analizzando in specie l’esigenza di omogeneità nella cittadinanza, sostenuta da Schmitt, la politologa belga scrive “la sua teoria è che la democrazia richiede una concezione di uguaglianza come sostanza , e che non può soddisfare se stessa con concetti astratti come quello liberale. Dato che l’uguaglianza è politicamente interessante ed inestimabile solo fintanto che ha sostanza, egli pone la questione del rischio e la possibilità dell’ineguaglianza. In modo da essere trattati come uguali, i cittadini devono, così dice, essere parte di una sostanza comune”.
Di conseguenza l’idea di uguaglianza (in primo luogo) politica di tutti gli uomini non fornisce alcun criterio per stabilire delle istituzioni politiche. “Nella sua prospettiva, quando parliamo di uguaglianza, dobbiamo distinguere tra due idee differenti: quella liberale e quella democratica. La concezione liberale postula che ogni persona è, in quanto persona, automaticamente uguale ad ogni altra persona. La concezione democratica, però, richiede la possibilità di distinguere chi appartiene al demos e chi gli è estraneo; per questa ragione, essa non può esistere senza il necessario correlativo dell’ineguaglianza”. Si è uguali (politicamente) se si appartiene allo stesso demos, che fonda anche la differenza rispetto a coloro che non ne fanno parte. Il concetto democratico di uguaglianza si fonda su tale distinzione. “Ecco perché dichiara che il concetto centrale di democrazia non è «umanità» ma il concetto di «popolo», e che non ci potrà mai essere una democrazia del genere umano. La democrazia può esistere solo per un popolo”. Prosegue confrontando il pensiero di Schmitt con quella della “democrazia deliberativa” (in particolare di Habernas).
Tanto per ricordare un evento che (clamorosamente) conferma la tesi “sostanzialista” di Schmitt, decisiva nelle democrazie politiche, questo fu proprio il collasso del comunismo e il fallimento del “Trattato dell’Unione” proposto da Gorbaciov per l’URSS, nel quale si prevedevano istituzioni democratiche al posto del centralismo oligarchico comunista. Dato che i tanti popoli dell’URSS erano poco o punto omogenei come un baltico protestante può esserlo con uno slavo ortodosso o un turco ottomano, conciliarli  in una democrazia politica era impresa mai riuscita (e neppure – che ci risulti – tentata). Di guisa che, più realisticamente, Eltsin con la CSI dette il “rompete le righe” alle repubbliche ex-sovietiche.
Passiamo ad un altro saggio: quello di Carrino che riguarda la concezione giuridica di Schmitt. Carrino parte dal saggio Dic Lage der europaischen Rechtswissenschaft: “il saggio mostra la fondamentale importanza della struttura giuridica del pensiero schmittiano – vale a dire, il ruolo centrale dello jus nella struttura dei lavori di Schmitt che non sono basati su una dottrina giuridica ma, piuttosto, sulla realtà concreta”. Per molti anni, non solo in Italia, lo studio di Schmitt è stato lasciato a politologi, filosofi e storici, mentre Schmitt, ancora poco prima di morire, diceva “sarò un giurista finché morirò”. Scrive Carrino “Proprio per questo motivo il suo saggio sulla scienza giuridica europea dovrebbe essere letto en juriste, nella consapevolezza del fatto che egli fu un grande giurista, e che non fu interessato meramente alle meccaniche del diritto; ma, al contrario, era anche aperto ad una prospettiva più ampia della cultura giuridica e della civiltà legale”. Carrino nota che la critica alla modernità del giurista di Plettemberg comincia con l’opposizione alla metodologia cartesiana “Schmitt è un realista, un uomo per il quale le cose hanno una loro durevole realtà” onde “Il decisionismo schmittiano (che in questo senso mai fallisce) è il suo proprio realismo perché è la realtà che decide in favore o contro il soggetto, a volte frantumandolo o superandolo…Il diritto è parte di questa realtà – o, piuttosto, è identificato con la realtà, che lo stesso Schmitt ha definito come «l’ordine giuridico concreto» o jus (successivamente conosciuto come nomos), che è, a sua volta, il diritto separato dalla legge positivista. Schmitt concepisce il diritto non come un obbligo, puro Sollen, ma come un modo di essere. Il Sein nel pensiero di Schmitt non è in contrasto con l’obbligo (Sollen), come nel caso del pensiero di Kelsen; ma è, tuttavia, in contrasto con il Nicht-Sein”.
L’esistenza della comunità politica e la necessità (assoluta e prevalente) di proteggerla è la suprema lex, e non il positivismo di norme, scivolato poi nel positivismo di valori, che ha connotato la dottrina costituzionalista italiana (e non solo) del secondo dopoguerra, e in parte continua ancora.
Anche qui, se la decisione concreta diventa quella di Machiavelli tra serbare gli ordini e rovinare, o per non rovinare, romperli, normativismi, codici, commi e così via devono essere (almeno) sospesi - al fine di conservare l’esistenza - e il modo di esistenza della comunità. Ne abbiamo avuto conferme anche recenti. E si potrebbe continuare così per gli altri contributi, alcuni dei quali relativi ad aspetti dell’opera di Schmitt poco frequentati, almeno in Italia (come i saggi di Ananiadis e Colliot-Thélène.). Al lettore, cui si consiglia, il compito (e il piacere) di scoprirli.
Teodoro Klitsche de la Grange

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