La condanna dell’orefice di Grinzane per aver ucciso i rapinatori
ha innescato la solita polemica tra coloro che fanno del Roggero un
Michel Kohlhaas dei poveri.
Viene da questi trascurata e minimizzata minimizzata la circostanza
principale: che il gioielliere aveva agito in corso di rapina e per
difendere la propria vita e i propri beni. Al contrario coloro che,
proprio per tale ragione (di autodifesa e di reazione al
torto e al delitto) ne fanno un esempio degno non solo della grazia,
ma del seggio parlamentare.
Qual è, delle due tesi
contrapposte, la più propizia all’ordine sociale? (o meglio
politico-sociale)?
All’uopo occorre premettere che
il diritto si basa sulla distinzione (fondamentale) di
lecito/illecito. Accanto al diritto c’è sempre l’antagonista, il
torto. E il diritto è un’attività pratica, che è vivente in
quanto attuata. In questa attuazione, spesso costosa anche per gli
attuatori, c’è anche una dimensione etica.
Scriveva Benedetto Croce che proprio per questi caratteri apprezzava
le tesi di Jhering: “un
altro concetto informa questo scritto dal Jhering: la necessità di
asserire e difendere il proprio diritto ancorché con sacrificio del
propri interessi individuali […]
innanzitutto per il dovere morale, che comanda di mantenere saldo
l’ordinamento giuridico, condizione della vita sociale umana”.
Tale
concezione ha trovato scarsa considerazione nell’Italia, in
ispecie, della Seconda Repubblica anche perché è diffusa la
teoria che attuare il diritto è (esclusivamente), in ogni caso, un
dovere d’ufficio; peraltro è diffuso nella comunicazione
mainstream, dove si ritiene moderno e civile che
a realizzare il diritto e reprimere il torto sia compito riservato
allo Stato. Anche se tale tesi ha di per sé il fatto,
incontestabile, che avendo lo Stato moderno il monopolio della
violenza legittima, ha il dovere di vietare o limitare al minimo la
sopravvivenza di “violenze” esercitabili da privati, ben presenti
nel diritto pre-moderno (come la faida).
Quindi la difesa è legittima quando lo Stato non è in condizione di
assicurare sicurezza.
Fin
qui si potrebbe essere d’accordo onde è lo stesso ordinamento
giuridico che consente, in via eccezionale, come nel caso di
legittima difesa (art. 52 c.p.) di difendersi opponendo violenza a
violenza: vim vi repellere licet. Scriveva Pareto che “il
bisogno di protezione dei deboli è generale” se questa non è
assicurata dal sistema di potere vigente, questo viene sostituito da
un altro; così invertendo il rapporto di causalità, gradito alla
stampa mainstream.
E
Cicerone ne riconosceva il carattere di norma di diritto naturale
prima che positivo. Ma è bene ricordare che può adattarsi, mutatis
mutandis, alla legittima difesa quanto Jhering scriveva delle
“reazioni al torto” in generale “non bisogna lamentarsi
dell’ingiustizia, che tenta usurpare il posto del Diritto; ma sì
del Diritto, che se n’acqueta e contenta. E fra le due massime: non
fare alcun torto, e; non soffrire alcun torto, se dovessi
scegliere per dare a ciascuna il grado che le spetta secondo la sua
importanza pratica, direi, che quella di non sopportare alcun torto è
la prima; e l’altra di non farne, la seconda”. La resistenza al
torto (cioè alla negazione del diritto) rafforza il diritto concreto
oggettivo e soggettivo, in una sintesi efficace. Ossia realizza
l’ordine.
D’altra
parte la Presidente Meloni ha richiamato tutti sulla novella (non
applicabile al caso Roggero, ratione temporis) per cui
CHI COMMETTE UN REATO “NON Può richiedere alcun
risarcimento… chi viola la legge non può pretendere di essere
risarcito da chi si è difeso” fondata sulla distinzione,
essenziale e necessaria nel diritto - tra lecito ed illecito.
Quanto
poi alla tesi della “vendetta” (come riparazione del torto) del
tutto improbabile, data la contestualità tra rapina e reazione e lo
stato in cui il Roggero agiva. Se sicuramente la vendetta è un
mezzo primitivo di garanzia dell’ordine, certamente è “un piatto
che va servito freddo”: il Conte di Montecristo attese tre lustri
per compierla.