lunedì 27 marzo 2023

Teodoro Klitsche de la Grange: "Hjalmar Schacht, Magia del denaro, Oaks Editrice 2023, pp. 310, € 24,00"

Il nome di Hjalmar Schacht dice poco al lettore italiano contemporaneo (a meno che non sia uno storico dell’economia): banchiere, finanziere, commissario per la moneta (1923), Presidente della Reichsbank, Ministro delle Finanze e dell’Economia nazionale di Hitler. Dimessosi da Ministro, nel 1944 fu incarcerato perché sospetto di aver avuto contatti con i congiurati del 20 luglio e, poco tempo dopo – giudicato per crimini di guerra (e assolto) dal Tribunale di Norimberga.

Il suo prestigio era tale che continuava, nel secondo dopo guerra ad ispirare le riforme economiche e finanziarie nella Germania occidentale, e fare il consulente di altri Stati. Quale “tecnico” dell’economia, operò e collaborò con governi di quattro “formule politiche” (scriverebbe Gaetano Mosca): l’Impero guglielmino, la repubblica di Weimar, il regime nazista e la repubblica federale. Il fatto che abbia goduto di fiducia e considerazione pluripartizan è la conferma delle sue capacità fuori dal comune; e dei risultati conseguiti. Pertanto, in un periodo storico come l’attuale, turbato da crisi la cui soluzioni e – almeno in Italia – e secondo la comunicazione mainstream – dovrebb’essere “tutto il potere ai tecnici”, è quanto mai opportuna la ri-pubblicazione di questo libro. Non foss’altro per rendersi conto della differenza tra Schacht e qualche insegnante promosso a governare in Italia “per fare i compiti a casa”.

In effetti Schacht appare come  risolutore di crisi economiche. Tante ne dovette affrontare nella sua carriera di banchiere pubblico, e fu decisivo per superarle.

Dall’inflazione  del marco all’inizio degli anni ’20 al pagamento delle riparazioni imposte a Versailles, dal pagamento del debito estero alla grande crisi del ’29.

Scrive Schacht “problemi, come quelli che il periodo 1920-1940 ha sollevato, non sono apparizione sporadica ma che, invece, di tempo in tempo, tornano a presentarsi nella medesima forma o in un ‘altra simile”. In effetti problemi non troppo dissimili si sono presentati in questo secolo, anche in forma diversa e spesso attenuata dallo sviluppo  del Welfare State dopo la crisi del ’29. Quello che il grande banchiere non ha mai dimenticato è che la moneta e la banca si reggono sulla fiducia e quindi sulla responsabilità del banchiere nell’erogare il credito “Alle false strade della politica monetaria appartiene l’assunzione di crediti quando sulla possibilità della loro restituzione non ci si dà, con eccessiva leggerezza e irresponsabilità, alcun pensiero”.

Emerge così dal libro quella che si può definire l’etica di ruolo del banchiere, soprattutto del banchiere centrale. Non bisogna dimenticare come Schacht, il quale con la sua genialità aveva contribuito a finanziarie la ripresa degli anni ’30 e il riarmo della Germania, si dimise nel 1937 da Ministro quando si accorse che la politica hitleriana avrebbe portato la Germania alla distruzione (e quindi all’insolvenza). Nelle ultime righe Schacht scrive “È sempre la magia del denaro a porre problemi. Problemi che cambiano sempre e per i quali, dobbiamo rendercene conto, non esiste un sistema risolutivo valido genericamente. Ogni nuova situazione richiede nuovi metodi, nuove intuizioni, nuove idee. Alla base di tutto, comunque, deve esserci sempre e soltanto questa considerazione: mantenere in buona salute la moneta tedesca”.

Un libro da non perdere anche per capire e valutare l’oggi.

 

lunedì 20 marzo 2023

Teodoro Klitsche de la Grange: "Alla C.P.I. manca l'Ispettore Ginko"

 

La notizia che la Corte Penale Internazionale ha spiccato un mandato d’arresto nei confronti di Putin non è inaspettata: è un altro tassello della tendenza, tutta moderna (ma non solo) a confondere la politica con il diritto, e segue l’altra simile, di confonderla con la morale.

Altri exploits del genere, come quando anni orsono, alla Corte erano intenzionati a procedere nei confronti dei funzionari USA per gli abusi sui detenuti a Guantanamo, furono respinti  dall’allora amministrazione USA come pericolosi e irresponsabili. Ci sarebbe tanto da scrivere su quella confusione, sulla funzione della politica e sul carattere del “trasgressore”, il quale in politica è il nemico, nel diritto penale il reo. Mi limito ad alcune breve considerazioni.

La C.P.I. nacque, per così dire, zoppa: ad onta delle grandi manifestazioni di giubilo che ebbe in Italia quando fu istituita, si capiva che non avrebbe avuto vita e azione facile dal fatto che tutti gli Stati che avevano maggiori possibilità di trasgredire la normativa applicanda, si erano ben guardati dal ratificarne il trattato istitutivo: Russia, USA, Cina, Turchia, India, molti paesi arabi ed Israele. Oltretutto il fatto che la C.P.I. fosse competente a giudicare del “crimine di aggressione” giovava a tenerne lontani tutti gli Stati che avevano intenzione non solo di farla, ma anche di essere coinvolti in una guerra (v. sopra), anche se (talvolta) non aggressori.

In secondo luogo: la C.P.I. non ha una forza pubblica che ne esegua le decisioni, attività rimessa alla cooperazione degli Stati. Ovviamente poco intenzionati a farlo ove a subirle fossero politici e funzionari degli stessi. Da qualche secolo il carattere distintivo (e intrinseco) del diritto è di essere applicato con la coazione. Come scriveva Kant “al diritto è immediatamente connesso, secondo il principio di contraddizione, la facoltà di costringere colui che lo pregiudica” per cui “Diritto e facoltà di costringere, significa dunque, una cosa sola”. Lo Stato moderno, che ha rivendicato a se il monopolio della violenza legittima (e della decisione politica) è l’istituzione che ha assunto la funzione di applicare il diritto esercitando il monopolio della coazione. Ma se, come nel caso delle decisioni della C.P.I., per essere eseguite sono rimesse al bon plaisir degli Stati, il problema reale è quello di convincerli o costringerli a farlo. Col che il tema della forza, apparentemente uscito dalla porta, rientra dalla finestra. E in effetti i casi di applicazione di indagini e decisioni della C.P.I. concernono ex governanti di Stati falliti o convinti, magari con qualche previo bombardamento di persuasione, a farlo.

Così come avvenuto per il processo di Slobodan Milosevic (e altri) dell’analogo (alla C.P.I.) Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia. Ma, data l’altissima improbabilità che la decisione venga eseguita, quali effetti può avere? Quelli più facilmente prevedibili e di contribuire col timbro della C.P.I. alla criminalizzazione di Putin, cioè del nemico, e, quindi forse, a rinfocolare il sentimento d’ostilità – per la verità non imponente – dei popoli della “coalizione anti-russa” nei confronti dell’arcidiavolo del Cremlino.

L’altro, connesso, è che criminalizzare il nemico, se può soddisfare la vittima ha in genere l’effetto di intensificare e prolungare la guerra. E qua passiamo ai caratteri distintivi tra “politico” e “diritto” e alle regole che derivano dalle differenze.

La prima delle quali è che, come scriveva Hegel, “non c’è il Pretore tra gli Stati”; non essendoci un’istituzione terza (il “Pretore”) in grado di costringere i belligeranti, l’unica possibilità è che un  terzo/i volenteroso/i e soprattutto equidistante/i, si offra di arbitrare il conflitto, anche prospettando sanzioni in caso negativo o benefici in quello positivo. Ma questo terzo/i è in genere un altro Stato: e nel caso che tutti gli Stati che finora hanno manifestato (o realizzato) di voler mediare (la Cina) o raffreddare le ostilità (come la Turchia per le esportazioni di cereali) sono Stati che, avuto riguardo (soprattutto) al loro interesse sono, intervenuti in tal senso. Cioè a mediare: non Tribunali istituiti per condannare

La seconda è che il nemico in politica non è un criminale: e tale distinzione (già nel Digesto) non è dovuta tanto ad un disprezzo per regole, leggi, norme, quanto alla considerazione realistica che, essendo l’ostilità e i conflitti coessenziali alla politica, il nemico non è solo colui con cui si fa la guerra, ma anche quello con cui si tratta la pace. A meno di non volerne la distruzione totale, come entità politica se non fisica; come nel caso di resa incondizionata e successivo processo quale criminale di guerra. Ma una tale prospettiva è tutt’altro che incentivante la pace. Un bel  processo e un’esemplare condanna, sono poca cosa rispetto ai tanti danni che proseguire un conflitto provoca. Un morto in più, prima della guerra, come detto da millenni da Plotino (il “visir” di Tolomeo perorante l’uccisione di Pompeo) fino ad un ex Presidente del Consiglio italiano qualche giorno fa, può evitarne anche decine di migliaia, se eseguito prima o durante la guerra. Ma nessuno, a guerra conclusa.


lunedì 13 marzo 2023

Teodoro Klitsche de la Grange: "Alessandro Campi, Il fantasma della Nazione. Per una critica del sovranismo, Marsilio Editore, Venezia 2023, pp. 205 € 15,00"

Diversamente da quanto più frequentemente si legge, questo saggio formula una critica al sovranismo, che è scientifica e lungimirante. Al contrario, per l’appunto di quanto raccontato nei media maenstream, dove a parlare di Nazione è regola pronunciare formule (e termini) esorcizzanti, e ancor più fare una gran confusione: tra Cavour e Mazzini da una parte e Alfredo Rocco e Enrico Corradini dall’altra (per non parlare di Mussolini). Ovvero tra il sentimento patriottico del risorgimento e quello dei nazionalisti e del fascismo.

Il primo – tra i non pochi pregi del libro – è così rimettere a posto significati, definizioni (e appartenenze). Tanto per fare un esempio il sentimento (nazionale) risorgimentale era quello di una Nazione che voleva costituirsi in Stato, di guisa da non dipendere dagli altri Stati, di gran lunga superiori agli Stati pre-unitari per popolazione, territorio, risorse, per cui era una rivendicazione di indipendenza ed autonomia. Mentre il nazionalismo dei Rocco e Corradini era una rivendicazione di potenza nei confronti di altri popoli – coloniali soprattutto. Il primo era difensivo, il secondo d’aggressione: distinzione essenziale che ancora gli ideologi del pensiero unico non riescono (o non vogliono) afferrare.

Particolarmente interessante è il pensiero di Campi sul rapporto tra destre e nazione, visto (anche) i diversi – e talvolta opposti - modi di declinarlo. In Italia, scrive Campi “quello tra destre (al plurale) e nazione è stato un rapporto per certi versi ambiguo e controverso, discontinuo e accidentato, fortemente rivendicato sul piano ideale quanto scarsamente produttivo su quello politico, che ha finito per generare un nazionalismo-patriottismo più che altro sentimentalistico e retorico, letterario, estetizzante e occasionalistico, come tale incapace di definire una chiara visione degli interessi nazionali dell’Italia… Potremmo dire che la nazione-mito, facile da invocare sul piano della propaganda e in chiave di mobilitazione politica, ha prevalso a destra sulla nazione-progetto, intesa come realizzazione nel concreto della storia di un disegno politico collettivo o comunitario”. Onde la destra italiana, non sembra “sia mai riuscita a elaborare una dottrina nazionalistica coerente e organica in grado di saldare il richiamo all’idea di nazione con un forte senso dello Stato e di tradurre quel richiamo sul terreno della progettualità politica”. A intenzioni “buone” hanno corrisposto spesso risultati modesti o addirittura pessimi. Tralasciando, per ragioni di spazio, tutte le interessanti analisi di Campi sul rapporto con la Nazione delle varie destre (risorgimentale, nazionalista, fascista, della prima repubblica, della seconda), veniamo all’attualità.

Nel presente la concezione di destra della Nazione, o meglio dello Stato nazionale “è la forma politica che assume l’identità collettiva di una comunità interessata a mantenere la propria integrità contro chi la insidia”. In effetti, scrive l’autore “la prima cosa che colpisce nel sovranismo populista, nelle diverse declinazioni che ne sono state offerte dalla politica italiana recente, è il suo carattere meramente difensivo e reattivo”. Se questo costituisce un pregio rispetto alle declinazioni “aggressive” del nazionalismo, ha il difetto di suggerire “un ripiegamento a difesa di ciò che si ha e di ciò che si è, soprattutto di ciò che si teme di perdere. Il sovranismo, in altre parole, è una dottrina della decadenza, è il nazionalismo dei popoli stanchi”. Oltre che l’altro difetto di commettere imprudenze in politica estera. Per cui “Più che una dottrina politica o un progetto ideologico, il sovranismo, come spesso viene declinato soprattutto dalla nuova destra di Salvini e Meloni, può dunque essere considerato un espediente politico-psicologico, grazie al quale si offre un antidoto momentaneo e provvisorio alla paura e all’incertezza in cui oggi si trovano molti individui e interi strati sociali”. Infatti manca il progetto che costituisca una realistica visione del domani. Malgrado la Nazione, sostiene Campi nelle ultime pagine, sia tutt’altro che “obsoleta” e superata. Lo dimostra come possa coniugarsi con la democrazia e il pluralismo “L’unità della nazione, assunta come presupposto del pluralismo, è dunque ciò che consente agli attori di una democrazia di dividersi senza il timore che la comunità si disgreghi o scivoli sul terreno di un conflitto aperto e letale. Questa connessione tra democrazia e nazione viene spesso sottovalutata dai critici di quest’ultima. Mentre invece rappresenta una interessante scommessa per il futuro”.

Due note a conclusione. È inutile ricordare come il saggio, come in genere, l’opera di Campi sia ispirata al pensiero politico realista, molto spesso rigettato (o demonizzato) dal “pensiero amico”.

Secondariamente se è vero che la Nazione nelle “vecchie” concezioni delle varie destre italiane si è per lo più manifestata in declamazioni roboanti e risultati modesti, onde non è confortante per il futuro, è anche vero da un lato che i sovranisti-populisti praticamente non sono mai andati al governo se non con il Conte 1 nel 2018 e poi da qualche mese con la Meloni, onde si può sperare che col tempo possano realizzare, almeno in parte, quanto promesso,

Anche perché, purtroppo, la situazione italiana ha raggiunto il fondo del barile nel decennio trascorso (il peggiore della pur cattiva “seconda Repubblica”). Il che da ai sovranisti un compito assai difficile, simile a quello descritto da Machiavelli nell’ultimo capitolo del Principe: di risollevare un popolo impoverito (e così anche indebolito) da élite politiche (e istituzioni) decadenti. E che soprattutto per questo da quasi dieci anni da un consenso maggioritario (intorno al 55-60% dei voti espressi nelle elezioni succedutesi) agli avversari di quelle élite. Operare meglio delle quali non è impossibile, fare un miracolo sì.

 

giovedì 2 marzo 2023

Teodoro Klitsche de la Grange: "Eutanasia di una rivoluzione?"

Sono fioccati abbondantemente i commenti all’elezione di Elly Schlein a segretaria del PD. Molti lieti, altri perplessi, altri ancora (meno) per lo più profetizzanti un compito in salita per l’esordiente leader.

Qualche mese fa scrivevo, sull’insuccesso di Letta, che questo, più che alle proposte (ed alla “immagine”) del medesimo, era causato dal “ciclo” storico-politico. Per cui tra Repubblica “nata dalla resistenza” (ma con l’utero in affitto a Yalta) e comunismo (imploso nel 1989-1991) cioè padre e madre del PCI e, in genere, parenti stretti della sinistra italiana il PD si trovava con il secondo morto, ma anche la prima stava tutt’altro che bene.

Per cui, nuotando controcorrente, era molto difficile trovare un capo con le qualità personali volte a invertire un andamento (generale) consolidato.

E il tutto va confermato per la Schlein; anzi, l’ “immagine” della stessa può accelerare il destino del PD. Vediamo perché.

Ne Il suicidio della Rivoluzione, Del Noce scriveva che “l’esito dell’eurocomunismo non può essere che quello di trasformare il comunismo in una componente della società borghese ormai completamente sconsacrata”. Profezia avverata perché oggi il postmarxismo è quel “partito radicale di massa” che riceve il sostegno della grande finanza internazionale; la conseguenza è che il vecchio PCI sarebbe finito “nel suo contrario: voleva affossare la borghesia e ne è divenuto una delle componenti più salde ed essenziali”.

A distanza di quasi cinquant’anni occorre riconoscere che la profezia di Del Noce si è realizzata, e la scelta della segretaria ne è l’ennesima conferma. Anzi l’incarnazione perché riassume in sé  tutti i connotati dell’ “ideologia” del PD: si dice sia LGBT, è sicuramente di buona famiglia borghese, ha tre passaporti, ha compiuto parte degli studi all’estero. Partecipa quale primo atto alla manifestazione antifascista. È inutile ricordare quanto scriveva Del Noce sull’antifascismo, citando Bordiga: che Gramsci “sostituendo” all’opposizione capitale/proletariato quella fascismo/antifascismo  aveva dato “vita storica al velenoso mostro del grande blocco comprendente tutte le gradazioni dello sfruttamento capitalistico e dei suoi beneficiari, dai grandi plutocrati giù giù fino alle schiere ridicole dei mezzi-borghesi, intellettuali e laici”. E questa borghesia che Gramsci credeva di arruolare (e invece ha arruolato il PD) non è quella di Marx e neppure di altri pensatori, ma è quella in cui lo spirito borghese si manifesta finalmente allo stato puro; “in cui realizza pienamente quel che già aveva fatto per la natura, abolendo il mistero e la qualità, e sostituendoli con dati misurabili, quantitativi. L’ideologia spontanea della borghesia è il materialismo puro, il positivismo attento unicamente ai nudi fatti”; e il cui dominio  si esercita in una forma totalitaria che agisce più col condizionamento/indottrinamento culturale (l’egemonia) che con la coazione (anche se dissimulata, ma non del tutto assente).

In secondo luogo la Schlein, come ogni segretaria che il PD avesse scelto, dovrebbe far dimenticare il fallimento di tanti anni di potere (e di governo) della Seconda Repubblica, così deludenti in particolare per i ceti medi e popolari. Ma nulla dell’immagine della Schlein induce a suggerire un’identificazione dei suddetti ceti con la leader. È così difficile perché – e questo è il terzo aspetto - negli ultimi 8 anni si è concretizzato in Italia un blocco sociale tra ceti medi e popolari che è largamente maggioritario e anche coeso. La coesione dipende prevalentemente dal fatto di percepire come avversari coloro che costituiscono il blocco “globalista”.

L’unica speranza è, come normale in politica, dissolvere il blocco avverso, applicare il divide et impera (cioè la riduzione del numero e della potenza dell’avversario).

Ma questa è la manovra più difficile, perché la sostituzione dell’opposizione amico/nemico è cosa che attiene più al zeitgeist che alle manovre di palazzo. In queste il PD e il sui personale politico era (ed è) maestro: in quella non c’è un Principe che la possa fare.

 

mercoledì 1 marzo 2023

«Viva Francesco II di Borbone re d'Italia»!

 Pubblicato contemporaneamente in facebook:

Società Seminarese di Storia Patria;

– Profilo Antonio Caracciolo da Seminara.

«VIVA FRANCESCO II DI BORBONE RE D'ITALIA»

INSIEME con l'Appello per il 5 x 1000 a favore della Società Seminarese di Storia Patria, che mi sta tanto a cuore, do qui notizia dell'ultima delle cause che avevo avviato contro l'attuale gestione del Movimento Ciqnue Stelle, passata di mano in mano e lontana ormai anni luce da quella spontanea adesione di popolo che aveva per davvero sperato in un veritoero cambiamento della politica italiana, da sempre in questo dopoguyerra, asservita a interessi stranieri e governata da una classe politica "compradora" che non ha nessun legame con il popolo italiano, manipolato e istupidido da un sofisticato apparato mediatico, che costituisce il pratica la catena che tiene asservito un intero popolo.
Del Movimento Cinque Stelle che fu resta oggi un simulacro, che si trascina stancamente con l'esercizio di ben note tecniche demagogiche. Una assai triste stora che pure bisogna ricostruire e su di essa meditare.
Qui dove ora mi trovo, nel mio paese natale, in Seminara, nell'estremo sud della Penisola, bollono fermenti. Si è costituito un nuovo partito meridionalista, ITALIA DEL MERIDIONE, che proprio oggi alle ore 15, in Roma, Piazza Santi Apostoli, verrà a manifestare contro l'autonomia differenziata, contro la guerra, per una nuova idea di Italia che questa parte dal Sud, da Marsale a Quarto, da Seminara a Roma e oltre, per rifare un'Italia diversa, come doveva essere fatto nel 1860, quando un Brigante Calabrese andava a more contro le baionette piemontesi al grido di «Viva Francesco Secondo re d'Italia».
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TESTO DELLA SENTENZA
CONVERTITO AUTOMATICAMENTE IN WORD.
(Seguiranno correzioni manuali).
 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE Dl APPELLO DI ROMA SECONDA SEZI ONE SPECIALIZZATA

IN MATERIA DI IMPRESA

 

 

 

Composta dai Sigg.ri Magistrati 

Dott. Gianna Maria Zannella. Presidente

Dott.  M Delle Donne, Consiglere rel.

Dott.  Camillo Romandini, Consigliere

 

riunila in camera di consiglio, ha pronunciato Ia seguente

 

 

SENTENZA

 

 

nella causa civile in grado di appello iscrilla al n . 2328  del registro generale degli affari ari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione  all'udienza  del 28 febbraio 2023  e vertente tra

TRA

Bruno     BELLOCCHIO,     Antonio CARACCIOLO, Emesto  Emilio  LEONE,  Alessio  MARINI, Ivan PASTORE,  , rappresentati e difesi ­- per procura in atti - dall 'A vv . Lorenzo Borre;

APPELLANT!

E


"MoVimento  5  Stelle",   in  persona   del   legale  rapp. te   pro   tempore,   rapprcsentato   e  difcso

dall' Avv. ****************

APPELLATO

 

FATTI RILEY ANTI DELLA CAUSA

 

 

 

La presente causa non atticne alia materia di impresa.

 

§ 1 -La vicenda che ha data originc alia lite e Ia seguentc.

 

 

Alessio  Marini,  Bruno  Bellocchio,   Antonio  Caracciolo,   Erncsto  Emilio  Leone,  Ivan  Pastore  si rivolgcvano al Tribunale di Roma esponendo:  I. che avcvano impugnato il Regolamento e Ia modi fica del  Non  Statuto,   di  cui  alia   proclamazione   pubblicata   sui   Portale   dell'Associazione  in  data

28.10.2016, per sen tire il riconoscimento della Ioro null ita, annullamento; 2. che le modal ita utilizzate

 

 

 

 

 

 


per procedere  all'approvazione del  Regolamento integrative della  Statuto ( e per Ia modifica  degli artt. 5 e 8 del Non Statuto)  non avevano ottenuto Ia unanimita dei consensi; 3. che era stalo violato, altresl,  !'art. 21,  comma  2, cod.  civ.,  secondo it quale,  per  procedere  alta  modifica  delta  Statuto, occon·eva una delibera  assembleare; 4. che aveva  partecipato solo il 67% degli  iscritti alta votazione;

5.  che  Ia  votazione   per  referendum   non  era  sufficiente  per  soddisfare il requisito assembleare necessaria  per  oLLenere una  delibera   rituale;  6.  che  le  modal i ta  utilizzate   escludevano  qualsiasi possibilita  di f01mazione  di :ma effeLLiva volonta  interattiva tra glt  i scriLLi; 7.  che  Ia deliberazione assembleare avrebbe dovuto essere  espressione della  volonta  un i taria  dell'associazione; 8.  che  Ia votazione,  per stessa  ammissione di Beppe  Grillo  in data 28. 10.2016, non aveva  oLLenuto it quorum partecipativo dei tre quarli deg!i'associati; 9. che 1' approvazione del Regolamento non aveva ottenuto il quorum  favorevole del  50%  degli  aventi  di1iLLo;  10.  che  erano  stati  arbitrariamente esclusi  gli associati  iscritti  trail  1.1.2016 edit  25.9.2016 in v i rtC1  di una decisione di Beppe  Grillo;  ll. che Ia convocazione avrebbe dovuto essere  personate e con modal ita tali da assicurarne Ia effeLLiva ricezione

agli associati, ai sensi  dell'art. 8, disp. aLt. cod. civ.;  12. che non era stato consenti to ai partecipanti  di verificare l 'effettivo adem pimento delle  prestazioni di cui at citato  articolo; 13. che l'avviso non era pervenuto a Ernesto  Leone  poichc  !'account per  l'accesso al  porlale  era stato  disabilito, per come comunicato il 27.7.2016 con  raccomandata; 14. chc  le modalita di svolgimento delta  votazione e Ia contestualita dei quesiti  non avevano consentito di individuare il testa  del  regolamento che avrebbe dovuto integrare Io statuto, con  Ia conseguenza che l'approvazione era avvenuta come  se fosse stala votata  una norma  in bianco; 15. che I 'indeterminabilita dell 'oggetto comportava I 'annullamento della votazionc; 16.  che  si  contestava quanta stabilito dall'art.  2,  commi   6,7,8  del  Regolamento  per violazione del  principia "uno vale uno";  17. che era nulla Ia previsione che consentiva di modificare lo Statuto senza  quorum qualificato; 18. che Ia previsione di cui at prima  comma, !eLL. c) dell' art. 3 del  Regolamento era  nulla  per  violazione dell'art.  20,  comma 2,  co i.

quorum  necessaria per richiedere Ia indizione di una assemblea a danno  delle  minoranze e dei singoli associati; 19. che era nullo it seconda comma dell'art  3 del Regolamento nella parte in cui prevedeva il Lcrmine di 24 ore  per it prcavviso di convocazione a mezzo  pasta  elettronica ordinaria in quanta non garantiva l'effeLLiva infonnazione del socio  nc Ia verifica  dell'avviso a tutti gli associati; 20. che Ia votazione online, oltre a presentare criticita di sicurezza, non aveva  Ie caratteristiche proprie  della seduta e della  deli era

che attribuiva ad  un organismo Lecnico indipendente Ia verifica dell'abilitazione at voto dei  votanti cd it conteggio dei  voti;  22. che !'art 4 era nullo  per Ia previsione di sanzioni disciplinari generiche ed  indeterminate; 23.  che !'art. 4 era  nullo  per  Ia previsione di  contestazione disciplinare a mezzo email  in quanta non assicurava I'effettiva ricezione; 24. che era nulla Ia previsione di non appellabilita della  decisione dei  probiviri; 25.  che  era  nullo  !'art. 5 ehe  limitava Ia scelta e Ia candidabilita alia carica  di probiviri  ai soli componenti i gruppi  parlamentari del MoVimento 5 Stelle indicati  dal Capo politico; 26.  che  Ia nullita  della stesso articolo 5 derivava anche daWattribuzione di  una  funzione giudicatrice a  soggetti che  facevano parte  di  un  distinto ente,  cioc  it  gruppo  parlamentare M5S, emanazione di  una distinta associazione; 27. che !'art. 6 era da considerarsi nullo  perle  modalita di composizione del comitate di appello.

Gli attori, quindi, chiedevano "previa sospensione dell 'esito della votazione, ovvero della delibera se

qualificata tale dal Tribunate nonchi  del regolamento impugnato e delle modifiche apporlate allo statuto dell 'associazione  convenuta,  accertare  e dichiarare      in accoglimento  dei motivi di cui


all 'alto di cilazione -I 'inesislenza giuridica o, in subordine Ia nullilii, ovvero in ulleriore subordine annullare, la volazione svollasi Ira il 27 sellembre 2016 ed il 26 ollo!Jre 2016, ovvero la delibera se qualificala late dal Tribunate,  per l 'approvazione  del mwvo  regolamenlo  e per le modifiche  della slal/llo   dell 'associazione,   dicltiarando   per   I 'e_ffello a/Ires/   nullo   o   CO!IIllllque   annullando, dichiarandoli di nessun e!fello, il regolamenlo de quo e le modifiche della slaltllo denominalo  "Non Statuto", o, in subordine, dichiarando nulli o annullando e dicltiarandoli comunque di nessun effelto gli arll. 2,3,4,5 e 6 del regolamenlo nel/e parli oggello di impugnazione ".

Si costituiva I 'associazione cunvenuta, chiedendo il rigel to di tulle le domande allrici. In particolare, Ia convenuta decluceva:

Si costituiva il convenuto MoYimento 5 Stelle,  depositando fascicolo di parte, contenente comparsa di costituzione con Ia quale esponeva: 1. che il MoYimento era  una "non  associazione" per cui non emno applicabili le nom1e sui I 'associazione non riconosciuta; 2. che  Ia mancata  riconducibilita alia figura dell'associazione non riconosciuta comportava I 'inapplicabilita delle norme sulla assemblea e, piu in generale, della  intera  disciplina; 3. che solo  il regolamento del 2014  prevedeva l'assemblea degli  iscritti,  il quale  non  era  oggetto  di  impugnazione; 4.  che  le modalita di  voto  ed  il quorum deliberativo  erano   espressamenle  previsti   ed   i ndicali   nel   Regolamento  pubblicato  on   line   il

23.12.2014,  non impugnato in questa  sede;  5. che gli allOii avevano accellalo lo strumento eli regolamenlazione dci rapporti  interni,  costituito dal regolamento del 2014, partecipando ad una serie eli   votazioni   online; 6.  che,  dunque   il  regolamento del  2014  era  slato  accettato implicitamente quantomeno per factia  concludentia; 7.  che  Ia modifica del  regolamento era  avvenuto secondo le modal ita del regolamento del 2014; 8. che l'art. 2 del  Regolamento 2014 prevedeva espressamente Ia votazione online; 9. che anche  il non statuto era in linea sulle  modal ita di votazione online; 10. che, ancorche si  fosse  voluto  ricon urre

occorreva considerare Ie peculiarita derivante dalla  sua  vita  in  rete;  II. che  gli  iscritti  erano  stati previamente informati  dell'oggetto  della   dcliberazione  eel avcvano . potuto   partecipare,  prima  e durante Ia votazione, ad  una  discussione attraverso il  blog  del  MoVimento; 12.  che  !'art. 2  del regolamento del  2014  prevedeva un quorum   pari  ad  almena 113  degli  iscritti; 13.  che  si  doveva considemre Ia partecipazione comunque del  100% degli  iscritti, da considerarsi astenuti non avendo espresso un voto utile;  14. che il numero dei voti espressi era superiore al 50% degli  iscritti; 15. che l'aggiomamento  del   silo   avveniva  una   volta   all'anno,  per   come    previsto  dal   regolamento, determinando Ia infondatezza della  eccezione relativa  alia esclusione degli  iscritti  del 2016; 16. che Emesto Emilio Leone  non aveva  partecipato al voto  poichc era stato  sospeso a far data dal 9.12.2014 per  I 'indebito usa  del  nome  e  del  marchio del  MoVimento; 17. che  Ia  stesso Leone   non  aveva impugnato Ia sanzione disciplinare eli cui era a perf etta conoscenza per Ie comunicazioni ricevute; 18. che  il testa  aggiornato proposto era stato  pubblicato sui silo  e reso disponibile per Ia consullazione;

19. che era infondata Ia eccezio1,1e  eli nullita  relativa ai poteri decisionali conferiti al Capo  politico  eel al Comi tato eli appello poichc gia presenti  nel regolamento del 2014; 20. che analoga infondatezza eel analoga  ragione  sussistevano  per   il   contestato  quorum  previsto  per   richiedere  Ia   indizione dell'assemblea;  21.   che,   ancora,  si   reiterava  Ia  infondatezza  anche  della   contestazione  della convocazione a mezzo email  24 ore  prima  della  assemblea in quanta gia contenuta nel regolamento del   2014;  22.  che,   per   analoghe  motivazioni,  era   infondata  anche  Ia  contestazione   relativa all'attribuzione ad un organismo tecnico indipendente dell'espletamento di  verifiche sulla  regolarita delle  votazioni in rete, come anche Ia sua nomina demandata al consiglio direllivo ad un organa terzo;


2.3. che Ia contestazione delle sanzioni  disciplina1i, oltre ad esserc  priva d1 interesse  ed a trascurare Ia previsione   contenuta  in  parte  giil. nel  regolamento del  2.0 14, appariva  infondata  in  quanto   era espressione della  presenza  di gravi  motivi ostativi  alia permanenza del rapporto  associativo; 24. che Ia inappel!abilita del collegio dei probiviri  era prevista solo nel caso di espulsione in dipendenza del riscontro  automatico e vincolalo  della  mancanza  dei  requisiti  di iscrizione stabilili  nel Non Statuto, falla salva  sempre  Ia possibilita di adire  l'autorita giudiziaria; 2.5. che  Ia nomina  dei  probiviri  tra i membri dei gruppi  parlamentari era una scelta  di merito cd in quanto  talc insindacabile nel presente giudizio;   2.6. che  anche   Ia  nomina   dei  membri   del  comilato  di  appello   era  gia  contenuta  nel regolamento del 2.014.

 

§ 1.1 -II tribunale,  espletata l'istruttoria necessaria, ha  respinto  le domande attrici,  condannando gli auori  alia rifusione  delle spese di lite.

 

§ 1.2.-A fondamento della decisione, il primo giudicc  ha posto le scguenti  considerazioni:

 

 

<<[. Gli allori , in sostanza,   famenlano, impugnando   fe modifiche  del regofamenlo  approvale  dafle vorazioni svofresi Ira i/27.9.2016 ed if 26.10.2016 e le modiflclte del Non Sratuto approvate all 'esito de fie slesse vo/azioni: a) che della approvazione  11011  aveva olle11tllo l'unanimila dei consensi ed, in ogni coso, non aveva rispella/o it dellato normativo di cui afl 'art. 21 del codice civile; b) cite non vi era  slata una necessaria  delibera  assembleare  con  Ia possibilita  per gli associali  di disculere  le proposte; c) cite Ia votazione non aveva avuto if qtwmm partecipalivo dei Ire quarti degli associali ne  quel/o  deliberalivo   del  50%  degli  avenli  dirillo;  d)  cite  dalfa  volazione  erano  slali  esclusi arbilrariamente gli associati iscrilli Ira il/.1.2016 ed if 25.9.2016; e) che, in assenza di una espresso previsione  statu/aria,   Ia convocazione   11011 era  avvenula  con  wta  convocazione   a mezzo  avviso personate e con modalita tali da assicurarne  Ia ef(etliva ricezione; /) cite non vi era Ia possibilila di verificare  l'effettivo adempimenlo   defle  jonnalita   eseguile;  g)  cite  Ernesto  Leone,  non  avendo ricevuto I 'avviso di convocazione, non aveva potulo esercilare if dirillo di voto anclte per Ia chiusura dell'account; h) che  le modalita  della  votazione  non  avevano  consenlito  di  valutare  it testa  del regolmnento  solloposto  a/fa  votazione  stessa;  i) cite erano  iflegillime  le  previsioni  contenute  nei commi 6,7,8,  dell 'art. 2 del Regolamento; j) che era iflegillima  Ia previsione  di modificare  if Non Statuto senza tm quorum qualijicato; k) cite era ilfegittimo  I 'innalzamento del quorum richieslo per Ia richiesta di indizione di assemblea; I) cite era illegillimo if preavviso di solo 24 ore e con tm avviso inviato a mezzo  pasta elettronica; m) cite era nullo I 'ultimo comma dell 'art. 3 cite allribuiva  ad wt

organismo  tecnico indipendente Ia verifica  del/'abilitazione a! vola dei votanti ed il conteggio  dei voti; n) cite /'art. 4 era illegillimo per Ia genericitil delle condolle  sanzionate; o) che era illegittima Ia previsione della contestazione a mezzo email come anclte Ia previsione della inappellabilita della decisione  dei probiviri in materia  di procedimenti  di espulsione; p) cite I 'art. 5 e !'art.  6 erano nulli per le modalita  di selezione  del collegia dei probiviri e per le modalita  previste  per le candidature. Conclu.deva, come riportato  puntualmenle  in epigrafe. Afronte di queste contestazioni,le difese della convenuta  si possono  riasswnere in una assenza  di novita delle di!>1Josizioni regolamentari e nella affermata natura pallizia delle modificlte nonclte nella ritenwa ritualita delle operazioni  di voto.Non vie dubbio  cite if convenuto MoVimento e l'Associazione collegata, alia quale occorre  riconoscere

llll  ruolo maggiormente operalivo in quanta  pii't stmtturata come associaz.ione avendone  i requisiti

 

 

 

 

                                       


piri lipici secondo  Ia nonnaliva  civilislica,  sono riconducibili  enlrambe  alia  jallispecie  delle associazio11i 11011 riconosciute . lnjalli, if c. d. Non Slalulo, seppure indicato con una es pressione in negmivo sinlomalica dei crileri ispira/Ori del MoVimenlo , man!fesla una aggrega zione di persone dirella  a  perseguire  determinale  finalilii  nell 'ambito  di  w1  confronlo  inferno.  La  particolare

le rminologia utilizzata e ftmzionale alta realizza zione di d e1en11inme finalitii, ma 11011 esclude Ia sua

riconducibilitii ad un fenomeno associalivo, seppure indicalo come Non associazione  do/ala di flll.

Non slalu/0. L 'art. 36 del codice civile prevede espressamenl e , injalli, che "I 'ordinamento inferno e

I 'amministrazione delle associa zioni non riconoscittle come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati ", dellando cosi twa sort a di norma di chiusura per l'acc01pamento  di llllte quelle aggregazioni che trovano Ia foro regolamenla zione ne gli a ccordi palli zi, indipendentemenle dalle modalilii di espressione e dalla organizzazione  prescella. L 'accordo degli associali, dunque, e

Ia jonle dalla  quale  Ira ispira zione  ogni  comporlamenlo  all 'inferno  di  una  associa zione, if  cui significalo  ovviamenle  va inlerprelalo  in  senso  /a/0 per raccltiudere  ogni  lipo  di aggre gazione. L 'accordo  Ira i soci che Janna parte dell 'associazione e riconducibile  alia Jigura del collfrallo net

quale a jronle di una  proposTa, o di una lra/TaTiva  per addivenire  ad Ill/    regolamelllo,  vi e una

accella zione infonnala e volontaria del conl e nulo del re golmnenlo a cui si aderisce . Si tra1fa, dunque, di una adesione di nalura conlralluale alta associa zione ed a/ regolamenlo che vengono proposli.ln questa  conleslo,  nesstl/1 rilievo .formulano  gli allori in ordine  a vi zi nella  foro manijesla zione  di volontii che, dunque, deve preswnersi essersi .forma/a in mod o pienamenle consapevole ed informato delle  modalilii  operative  dell 'Associazione  convenula  e dei  stwi  principi  ispiralori , con  Illite le peculiaritcl che  Ia connolano. Delio cia,  Ia  censura  di fondo alia domanda  propos/a dagli allori consisle  essenzialmente  nella manijestaz)one  di un disaccordo  net merilo  delle  misure  adollate, ponendo  cosi. if contenzioso  pili su   m1 piano di non condivisione  confenutisrica  che di conrrasto preltamente  giuridico  e di legiflimila,  utilizzando  princi pi generali che collidono  con le previsioni stalularie  e regolamentari  in senso g enerico ed aslrall o . La domanda,  in.falli, mira  a contestare principalmenle  le modifiche adollate so/to Ill/  profilo di merilo ed in minima parte sollo un profilo di legittimitii (  le modalitcl della vota zione delle modifiche e Ia asserita esclusione  di 1111 associato ). Gli slessi  allori  omellono,   tu/lavia , di  considerare   che  le  previsioni   pallizie  sono  in  linea  con  le determinazioni  degli associati  anche solo sollo il pro.filo della mem  acce/Tazione in assenza di una impugnazione   rituale  di  decisioni  ancorche  asserilamenle  illegillime. Va  ricordato,  infatti,  che, proprio in ragione della centra/ita dell 'accordo Ira gli associati,  Ia valutazione del tribunate non puo cite limilarsi a proflli di illegitlimilii  cite hanna come paramelro di rijerimento  sempre to statuto, il

regolamento e Ia Iegge. Ogni associa zione, injalli, in virtil delle regale cite si e data (e cite sono state

accellate dagli associali) puo anche limitare, nell'ambito dei dirilli disponibili ovviamente , le Jacoltii e  gli oneri  dei soci,  allribuendo   foro posizioni  disomogenee. Cia  vale nella  misura  in cui  viene accettato da ogni socio e nella misura in cui quanta deciso segua le regale che gli stessi associati si sono  date. Quindi,  tulle  le conlestazioni sollevate  dagli  at tori come  nullita  e/o annul/amento per contrarieta  a determinati principi generali appaiono  injondati nella misura in cui ogni associato lw consentilo, accettandola, alia regola  pallizia derogatrice. Quest 'ultima  puo derivare  anche  da un comportamento illegittimo, ma  Ia assenza  di impugnazione dell 'alto che l'ha  introdoua, consente alia  regola  cosi  introdotta di rimanere  in  vita, costringendo gli associati  ad  adeguarsi  ad esse, illlendendosi esservi  stata  una acce/lazione implicita  quamomeno da parte di llllti coloro  che non ltanno impu.gnato. Cio vale peril Regolamento del 2014 del MoVimelllo  che non risulta impugnato


'

lief presel/le giudizio 1/erisufla jorniiO  afCil/1 riSCO/lifO ill ordine a/fa S/lG i//egillimilii 1/erisufla a/Cili/G

staluizione  della sua illegillimita 0    La conseguenza  di quanta sopra e Ia legillimita  delle votazioni eseguile in conjormila a/ predello Regolamenlo del 2014, if quale gia prevedeva: - "aile volazioni in rete sono ammessi gli iscrilli dalla data indica/a net silo del MoVimenlo 5 Stelle, aggiomata almena

ww  voila /'anna";  - " le decisioni sono asstmte a maggioranza  dei votanti "; -  " le volazioni sono valide  indipendentemente   dal  numero  dei  votanti,  salvo  che  per  /e  volazioni  su  modijiche  al

rego/amenlo od a/ programma, argomellli peri quali e richiesla Ia parlecipazione a/ vow di almena

WI  1erzo degli  iscrilli ";  -  "Net  caso  partecipi  alia  votazione  un numero  inferiore  di iscrilli,  Ia vowzione  pub essere ripetllla, a richiesta del capo  politico del MoVimenlo  5 S!el/e o di almena il

20% degli iscrilli, media111e Ia procedura prevista net/ink";- "L'assemb/ea  viene indella con avviso sui porla/e del MoVimento 5 Stelle e con e -mail inviala agli iscrilli illleressali da/la votazione, con preavviso  di  almena  24  ore  per  /e  votazioni  sulfa  scelta  dei  candidati  e  sul/e  modijiche  a/ rego/amento "; - "La  verifica del/'abililazione  a/ vow dei votallli ed U conteggio  dei voli vengono ef/elluate in via automatica dal sistema infonnaticoo La regolarila di fimzionamenlo del sistema sara verificata e cerlijica/a  da un organismo  lecnico indipendente, nominalo con cadenza  lriennale dal Consiglio  direllivo  dell'associazione ";  -    "Gii   iscrilli  a/  MoVimento  5  Stelle  sono  passibili  di espulsione:  a)  per  il  venire  meno  dei  requisili  di  iscrizione  slabiliti  da/  "non  statuto"; b)  per vio/azione  dei doveri  previsti dall'artico/o   I   del  presenle  regolamento; c) se e/elli  ad una carica elelliva,  anche  per violazione  degli obblighi  assunti  a/l'allo  di accellazione  della candidatura "; - "dispone  Ia sospensione  dell'iscrillo,  dandone comunicazione  a/ geslore del silo, if quale provvede

alia   disabilitazione    dell'utenza    di   accesso ";   -   "contesta   al/'interessalo  Ia   violazione   con co!ntlllicazione a mezzo  e-mail,  assegnandogli  wt  tennine  di dieci  giomi   per Ia presentazione  di evenlua/i  controdeduzioni "; - "Entro  i dieci  giomi  successivi,  l'inleressato  pub proporre ricorso contra       l'espulsione,                   a                          mezzo   email            da               inviare    a/                link wwwobeppegrillooitlmovimentolregolamento/9ohlmlo   II    ricorso    viene   esaminato    dal   comitalo d'appello  entro  if  mese  successivoo  II comitato  d'appello  Ita Jacoltd  di acquisire  informazioni  o chiarimenti, net rispello del contraddillorioo Se if comilato d'appello ritiene sussistenle  Ia violazione contestala, conferma  l'espulsione  in via de.finitiva 0     Se if comitato  d'appello  ritiene insussistente Ia violazione contestata, esprime  il proprio  parere motiva/o  a/ capo  politico del MoVimenlo  5 Stelle, cfle se rimane in disaccordo  rimelle Ia decisione sull'espulsione  al/'assemblea  mediante  votazione in rete  di  tulli  gli  iscrilti,   Ia qtwle  si  pronuncia  in  via definitiva  sull'espulsione0             In ogni  caso  di espulsione, if gestore  del silo provvede  alta cancellazione dell'espulso  dall'elenco  degli iscritti "0   I motivi di contestazione trovano gid Ia /oro disciplina net precedente regolamento e Ia votazione della

modijica del regolamento impugnato  e delle modificfle del non statuto e avvenuta  ritualmente  con le

indicazioni  contenute  net regolamento del  2014,  soprallul/o  considerando twa  base  del 100%  in presenza di modalita  di voto on-line e Ia dura/a della votazione  protrallasi temporalmente 0   Prevede, infalli, it regolamento de/2014, (a maggioranza dei votanti nell'ambito degli iscrilli at momenta della votazione con wt quorum libero,  salvo il caso della modi.fica a! regolamento o al programma  per it

quale e richieslo  lUI  quorum  di almena lUI  terzo degli iscrillio Nessun profilo di illegillimita  presenta

dunque Ia modifica  del regolamento de/2014, Ia quale sola, tra le contestazioni sollevate, pub essere

 

esaminata  dal Tribunate  poichi le residue  contestazioni attengono a/ merito  dell 'accordo  Ira i socio Anclte tra  queste  non  vi e alcun  pro.filo di illegillimita net  sensa  di  pregiudicare  qualche  diritlo indisponibile idoneo  ad inciclere su una posizione  soggelliva 0    Quest 'ultimo  e wt ulteriore  aspetto di


']..

 

infondalezza   della  domanda   poic/u!,  a  parte  il   profilo  di  illegillimilii  della  delibera  o  del provvedimento impugnalo,  l'impugnazione  generica o aslralla di 1111  allo senza Ia indicazione di 1111 pregitulizio concrelo si pone sollo wt projilo, come sopra della, di contestazione di meri/0, ma non di illegiltimilii:, connota/a da generalila ed aslrallezza. Qtwlunque sia Ia espressione della volontii: dei  soci,  ado11a1a  a  maggioranza.  una  voila accerlala  Ia legillimila  della  decisione  in  quanlo conjorme aile regale cite si sono dati gli associali, Ia evenltwle conleslazione di una regola non puo prescindere dalla  sua applicazione  e dal pregiudizio  arrecalo  ad un socio, circoslanza  giii jalla

rilevare perallro in secle caulelare.ln caso conlrario, e bene ribadire, ogni conteslazione  rimane su

WI  profilo   di  merito   cite  avrebbe   dovulo   essere   jallo   va/ere   con   le  modalilii   consel/lite dal/'associazione e con  /e regale dalla slessa adollale  ed accellale  dagli aderenli.  Nessuno degli allori Ita col/leslalo if regolamenlo de/2014 e nessuno lo lw impugnalo a/momenta della sua en/rata in  vigore,  cosi  accellando/o  di Jallo.  In ogni  caso,  non  viene  allegata  nessuna  slaluizione  di illegillimilii  per Ia quale sia venlllo meno if rego/amen/0  2014. Nella. slessa misura,  I 'attore  -  cite oggi fa va/ere Ia stw esc/usione  dalla volazione cite cosliluisce  1111  profilo di legillimita  valutabile (peraltro non contestalo) - avrebbe davilla Jar valere tale posizione a/ momenta della sua sospensione ed a/ momenta  della disallivazione  del stw account.  In assenza  di una pronuncia su della  profi/o, appare  infondala  ogni  conteswzione net  prese/lle  giudizio  poiclu! Ia mancala  comunicazione  e disallivazione   dell'account  non  sono  compresi   nel  presenle  giudizio.  Nella  email  solloscritta da/1'allore Leone (all. 12 della comparsa di costiluzione ), lo stesso Leone affenna  "di falla veniamo espulsi dal movimento  dopa anni di certificazione  e partecipazione (t//iva come allivisti e candidali

o inibiti  alia partec:ipazione ".  Pertanto,  I 'atlm·e  Leone era  perjellamenle  a conoscenza  della sua posizione e della sua impossi"bilita a votare, come da regolamento  2014, nel quale e espressamente

pre vista Ia disallivazione  dell 'account. Le residue contestazioni, relative a/ preavviso o at con/rolla

 

della  spedizione  delle email  ovvero  alia  /oro ricezione,  rimangono  su WI piano generico e sono carenti di tlll pregiudizio per it qua/e e legillimato solo chi to Ita subito. Va precisato cite le modalita

di convocazione, in ogni caso, rientrano  Ira quel/e regale accellate  dai soci a/momenta della  foro adesione alta associazione ed, in quanta tali, sono sollralle a/ sindacato del giudice poiclu! attengono

a  profili  di  merito.   Analogamente   negativa   e  Ia  decisione   sui/a  collies/ala   indeterminatezza

dell 'oggetto della modifica alleso cite lramite if silo e lramile /e indicazioni  fornite  e stato possibile

avere  Ia precisa  conoscenza  di cia per if qua/e  si chiedeva  di  votare.  Nessuna  indeterminatezza

dell 'oggetto  puo rilevarsi,  ma solo  wt modo di fommlare Ia propos/a  in modo  diverso  rispetto  a quella tradizionale allegata dagli a/tore, non per queslo illegillima. La slessa censura deve replicarsi per Ia indicazione  di tm organa  di control/a  eslerno  alleso cite gli allori  omellono  di considerare nelle /oro valutazioni che appaiono legillime le c. d.associazioni camp/esse cioe associazioniformate da ww  strullura  piramidale, it cui  vertice  e compos/a  da altre  associazioni, ovvero  associazioni parallele. Questa tipo di associazioni rientrano nella c. d. rappresentanza indirelta cioe associazioni che possono derogare al metodcollegiate e di democrazia  dire I Ia in virlti di multilivelli pur sempre manijestazione dell 'autonomia privata  ai sensi  dell 'art.  36 cod. civ.  Tale  possibilita  consente  di ritenere superata  Ia visione  "associazione "prospettata dagli aflori,  improllfata  a canoni  risalenti e che non tengono conto della possibilita  oggi consentita  anclte aile associazioni di diversi livelli per una direzione  e coordinamento, come  nelle  cooperative ai  sensi  dell 'art.  2540  cod.  civ. lnoltre, occorre  considerare che, I 'evoluzione  informatica, Ita introdollo sistemi  organizzativi diversi cite si distinguono da quelli  ordinari, ma cite, tuttavia,  non  per questa  non sono  legiftimi  soprattutlo in


cousiderazioue  della disciplina introdoua dal digitate con conce((i altamente innovativi e divemtli ormai tipici.]»

 

§ 2- Hanna   proposto appello   Alessio  Marini, Bruno Bellocchio, Antonio Caracciolo,  Emesto Emilio Leone, Ivan Pastore   contestando Ia sentenza eli  prima grado sotto vari profili e chiedendo, previa  riforma  dell'impugnata   sentenza,  "accertare   e  dichiarare  l'inesistenza   giuridica  o,  in subordine Ia nullitd, ovvero inulteriore subordine anmtllare, Ia votazione svollasi tra i/27 sellembre

2016 e if 26 ottobre 2016, ovvero Ia delibera se qualificata tale ,  per l'approvazione delle modifiche at Regolameulo e perle  modifiche ".

Ha resistito parte appellata cbiedendo il rigctto dell 'appello.

Con ordinanza in atti Ia Corte accoglieva l'istanza ex art. 283 CPC, formulata dagli appellanti. Con provvedimento in data 15 febbraio 2023 Ia causa veniva assegnata a questa relatore.

 

§  2. 1 - All'udienza 28 febbraio  2023   procuratori  delle  parti  hanno  precisalo  le conclusioni  e trasmesso note scritte per via telematica secondo quanto disposlo dalla Corle ai sensi degli  arlt. 221 comma 4 D.L. 19 maggio 2020 n.34, conv. con mod. nella Iegge 17luglio 2020 n.77, ed J   comma 3 lett. a) e lett. b) n.7) D. L. 7 ottobre 2020 n.l25,  dal d .!. n .  I 05 del 2021, conv . con mod . nella I. n . 126 del 2021, dal  d.!. 30. 12.2021 n. 228, conv. nella I. 15/2022, il qualc  nel suo articolo 16, ha prorogato Ia possibilita di disporre  Ia lratlazione cartolare sino al 31 . 12.2022 e lenuto anche conto di quanta disposlo dal d.lgs. n. 149 del 10. 10.2022, enlralo tn v igore il  18. 10.2022 ed in particolare dagli artt.

35 II comma c 127 ter del mcdesimo cl.lgs.

Con  le  mcdesime  note  i    procuratori  delle  patti  hanno,  altresi,  svolto  le  memorie  conclusionali anticipate, come autorizzate  dalla Corte per Ia trattazione cartolare.

La Corle, quindi, ha trattenuto Ia causa in decisionc con motivazione contestuale.

 

 

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MOTIVI DELLA DECISIONE

 

§ 3-L'appello, composto di 54 pagine,  e articolato  in  cinque  motivi.

 

 

§ 3.1 - Dopo aver ricoslmito  Ia vicenda in fatto e processuale,  col prima  maliva  (pagg.  12118) - titalata "IMPUGNAZIONE DEL CAPO DE/JA SENTENZA  CHE 1-/A RITENUTO  LEGIITIMA LA MANCATA   CONVOCAZIONE  E  L'IMPEDIMENTO   AL   VOTO   IN  CAPO   ALL'ASSOCIATO ERNESTO   EMIUO   LEONE:  VIOLAZIONJ.:: E/0   FALSA  APPUCAZIONE  DEL  COMB/NATO DISPOSTO DEGLI ARIT.8 DISP. ATl'. C.C., 20, 24, 36, /334 C.C.,  1372 C.C. E 11 DISPOSIZIONE SULLA LEGGE IN GENERAL£ (0 DEL PRINCIP/0 GENERAL/:' "1EMPUS REGITACTUM") 0

IN SUIJORDINE: V/ZIO Dl MOTIVAZION E APPARENT/:.': VIOLAZIONE DEGU  AR1T.JJ3 C.P.C. E/0  FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 132, N.4, C.P.C.;  VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.

."- gli appellanti  , con riguardo alia posizione di Leone Ernesto Emilio, lamentano l'erroneita della sentenza  per non aver il primo giudice  lenuto canto  dell'impedimenta al voto, subito da Leone, a seguito  della  disattivazione dell'accaunt in data  10.12.14- antecedente anche  a! regolamento  del

23. 12.14- senza un provvedimento espulsivo o sospensivo  nei suoi confronti  idoneo a far cessare il rapporto associativo.

Aggiungono  gli appellanti  che Ia disattivazione era stata comunquc  effcuuata da un soggctto terzo e

che Ia lettera ricevuta il9.12.14 non conteneva  affatto un provvcdimcnto disciplinare, sicche non era stato  posto  nelle  condizioni   di  ricevere  Ia convocazione, con  I 'ulteriorc conseguenza che  la sua


mancata  parlecipazione per mancalo  avviso  aveva  reso nulla o annullabile Ia delibera  e le votazioni del  settembre/ollobre 2016, invocando  all'uopo giurispmdenza di legillimila nonche  gli arll.  1334

C.C. e 8 disp. ALL C.c.

 

 

§  3.2  - Col  secondo molivo  (pagg.   18/28)  - tilolato  "IMPUGNAZIONE DEL  CAPO  DELLA SENTENZA  CHE,  IN VIOLAZIONE  DELL'ART.  21,  r COMMA,  C.C.  E  DEL  COMB/NATO DISPOSTODEGLI ART/'.36, 1418, rCOMMA, E 1325, N. 1,1421, 2377, ULTIMO COMMA, C.C. HA  R1TENUTO  LEG/Tf!MA  LA  MOD/FICA   DE'LLO  STATUTO   PUR  IN  ASSENZA   DEL RAGG!UNGIMENTO DEL QUORUM DI PARTECIPAZ/ONE DE/71?E QUART/ DEGL/ISCRITFI ALLA VOTAZIONE" - gli aopellanli    si dolgono della CITOneila della decisione impugnala per non avcre  il  primo  giudice  tenulo  conlo  della  illegillimita della  dclibera   in  ragione  della  assenza  del quorum  (3/4 degli  scrilli)  come evincibile dal comunicato del 27.10.16 in cui si indica  il 67% degli isciiui  quale ammontare dei parlecipanti, cosl violando  quanlo  previsto dall'arl. 21 C.C.

Aggiungono gli appellanli che solo con Ia modifica  del regolamenlo era stato  Iivisto,  riducendolo, il quorum, in quanta  nel regolamenlo del 2014 nulla era stato  previslo  a!' riguardo, peraltro a sua volta impugnato da a!Lri apparlenenti all'associazione.

Proseguono gli appellanti nell'csporre che il regolamento del 2014 era stato  meramenle pubblicalo e mai   approvalo,  con   Ia  conseguenza  che   non   poleva   integrare  un  accordo  pallizio   idoneo   a regolamenlare gli associali, Lenulo anche  conlo  cbe  non era slalo  approvato con  il quorum  richiesto

<.lall'arl. 21 comma 3 C.C.  , come  era stato  rilcvato in sede  cautelare nell'ordinanza emessa  in data

14.7.16 dal Tribunale di Napoli

Espongono, infine,  gli appellanli che- conlrariamenle a quanlo rilenulo <.Ia! Tribunale- non occorreva impugnare detto  regolamento del 2014 in quanlo non supporlalo da alcuna  delibera, con conseguente inesislenza di un accordo e comunque nulliU't imprcscrilllbile, rilcvabile d'ufficio ex art. 1421 C.C., ncgando Ia configurabilita di una acquiescenza tacila.

 

§  3.3  - Col  terzo   molivo   (pagg.   28/33)-  Litolato  "/MPUGNAZ/ONE  DEL  CAPO   DELLA SENTENZA     .CHE                 HA                    RIGETTATO             /L           CAPO       D'IMPUGNAZIONE    RELATIVO ALL'INDETERMINABILITA' EX ANTE DEL CONTE'NUTO DELLA MOD/FICA DA APPORTARE ALLO  STATUTO  TENUTO  (capo  d'impuguazione inlilolalo:   "Annullabilita della  votazione  per indeterminatezza dell'oggello della votazione slessa con riferimenlo alia individuabilita  ex ante della modifica  da apportare  allo Statulo  del 4.10.2009":               VIOLAZIONE DELL'ART. 132 CP.C. PER MOTIVAZ/ONEAPPARENTE. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.. RICH/ESTAD/ RIFORMA DI TALE   CAPO               DELLA SENTENZA        CON                          ACCOGL/MENTO            DELLA DOMANDA   Dl ANNULLAMENTO   DELLE     MOD/FICHE                DELLO STATUTOPER             INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO DELLA VOTAZTONE." -lc parti appcllanli reitcrano Ia Lesi della  indetem1inatezza oggetto di  modifica dello  statuto, presenlata con  Lre quesili   non essendo dal  raccordo iperlestuale evincibile quale  fosse  il testo che  veniva  aggiomato in base aile diverse risposte.

Lamentano quindi   gli  appellanli che  il Tribunale non  ha  Lcnuto conto in  modo  specifico del !oro motivo di impugnazione della  delibera di cui chiedono dichiararsi Ia nul!ita  o annullabilita.

 

§3.4 - Con  il  quarto  motivo   (pagg. 33/40)  - titolato "IMPUGNAZIONE DEL  CAPO  DElLA SENTENZA CHE  HA RIGEJTATO IL CAPO  D'IMPUGNAZJONE RELA77VO  ALLA  RICHJESTA


to

 

 

DI DICHIARAZIONE DINULLITA' 0 IN SUBORDINE Dl ANNULLAMENTO DELLA MOD/FICA STATUTAR/A  PER  MANCATA  ADOZIONE  DEL  PROCED!MENTO  ASSEMBLEARE: VIOLAZ!ONE E/0  FALSA APPL!CAZIONE DELL'ART. 21 C.C. NONCHE'  DEL COMB/NATO DISPOSTO  DEGLI  ARTT. 36,  1325 N. 1, E 1418 C.C'- gli appellanti denuneiano che il Tribunale non avrebbe considerato l'omessa  procedura asscmblcarc ex arl. 21 C.C ., non potcndosi prevedere nel  regolamcnto  Ia sostituzionc  dell 'asscmblca   mediante  il  voto  on-line,   richiamando  quanta aiTemmto dal Tribunale di Napoli in data 14.7.14 in materia Ji asscmblea tinforzata ex art. 21 citato nonchc il principia secondo il quale I 'organa assembleare non puo mai essere soppresso, considerate anche che I 'art. 4 della statuto prevede Ia cenlrali la della rete ma non Ia della sostituzione.

 

§3.5- Con il quinto  motivo (pagg.  41 /50)  gli appellanli  npropongono  Ia questione  di nullita dei singoli arlicoli contenuti nel regolamenlo come innovalo con il voto del2016, riportati segnatamente, lamentando Ia mancala delibazione da parte del Tribunale se, come risultava, il giudice aveva ritenuto queste delle norme patti zie.

 

§  4-L'appello e fondato e mcrita accoglimento.

1  motivi di gravame, tutti slrettamente connessi  tra !oro , possono essere  unitamente delibati .

Va premesso,  pero, che e ormai definitiva Ia slatlllzione del Tribunale  in ordine alia riconducibilita della parte originariamenle convenula - oggi appellata- alia associazione  non riconosciuta, con Ia conseguenle  applicabili ta alia stessa di quanta dtsposto dalle norme in materia.

Ed e sulla base di tale premessa che le doglianzc devono esscrc deli bale.

Risulta, in prima luogo, fondato il prima motivo di appello chc tiguarda Ia posizione di Leone, Jestinatario sin dal 10 dicembrc 2014 (c quindt prima del rcgolamento :?.3.12. 14 con il qualc, all'art.

4,  e  disciplinato   il  proccdimento  di  espulsione   c/o  ccssazionc  dal  rapporto  associativo)   della

disabilitazione    dall'utilizzo  dell'account,  con   Ia  conscgucnza   - pacifica   anch'essa  - della impossibilita  di essere dcstinatario  della convocazione  (con le modalila  tclematiche  adottatc)  cos'i come di poteresercitarc il diritto di partecipare alia  votazione.

None possibile- come sembra aver fallo il primo giudicc  - applicare.al  Leone Ia prcvisionc di una norma rcgolamcntarc  in via rctroalliva, contenente in ogni caso uno spccifico procedimento cos!come previsto dall'arl.  24 C.C. chc garantisce,  ovviamcntc,  sia Ia conoscibilita  dei falli contestati  (e della

!oro previsione quali idonei a delerminare  I'cspulsionc)   sia Ia possi bilita di contraddi llorio.

Ncssuno  di  tali  aspelli   risulta  emergere   dalla  vicenda  in  esame,  ove  si  assisle  ad  una  mcra comunicazione di risposta allc doglianzc  del Leone in ordine a! "Jistacco" del suo account,  con Ia indicazionc dci comportamenti ai quali  uniformarsi  peril  futuro:  proprio tale elemento,  alia luce di quanto  finora esposto,  esclude  chc della  risposta  (v .  lellera del 9 dicembre  2014 a firma del capo politico Grillo)  possa integrare  un provvedimcnlo di  natura sanzionatoria o sospensiva rispello a!

rapporto  associative che,  pertanlo,  non c slato  mai cffellivamcnte interrotto  ,  tanto  meno con  un

provvedimento ossequioso di quanta  previsto nella citata norma codicistica.

Cio conduce,  logicamente, aq escludere che Leone possa aver prestato acquiescenza ad un provvedimento in realtA mai adottato nei suoi confronti e tanto meno dal medesimo  ricevuto.

Ne consegue  che,  non  risultando  validamentc  ed  cfficacementc interrollo  il rapporto  associativo

(neppure  temporaneamenle), Leone  ha visto  illegiUimamente  compresso (rectius:  escluso)  il suo


1{

 

 

dirillo  di partecipazione al voto, con Ia conseguenza chc nci suoi confronti  certamcnte va dichiarata

Ia nullita della delibera  finale peril  mutamento net 2.016 del regolamento previgente.

In ogni  caso,  vi e  pieno  riscontro  di  una  "reazione" del  Leone  alia  disabilitazione dell'account inf01matico,  con  l'ulteriore conseguenza che di certo  non puo ritenersi  sussistente  -come ancora sostiene  parte qui appellata- una condolla  inequivoca di acquiescenza.

II detto profilo di illegittimita non inficia, pen), di per sc Ia delibera, atteso che ii richiamo  formulato dagli   appellanti   ad   una   pronuncia   di   legi ttimi ta  - secondo  Ia  quale   l'assenza  di   un   socio dall'assemblea compromette Ia delibera- non appare  confcrente, riferendosi ad una precisa  norma codicistica  (art. 2479 ter C.C.) che aLLiene aile socicta  d1  capitali,  enti di ben diversa  natura  rispetto alia  associazione non  riconosciuta, con  eonseguente inapplicabilita analogica della  norma,  invero neppure  invocata o argomenlala.  Cia  non esclude, ovviamente, Ia legittimazione attiva  anche  degli altri allori a far val ere Ia invalidita della deliberazione del 2016 proprio in ragione dell 'assenza di uno degli aventi  diritto.

Nel merito,  poi, si osserva  quanlo  segue.

La vicenda  e stata ed e a tutt'oggi oggetto  di un nutrito contenzioso, sebbene Ia specifica questione rclativa  alia  modifica  del  regolamento, avvenuta con  le espressioni di  voto  telematico nel 2.016, e stata  affrontata via  via  sotto  profili  diversi,  in  particolar modo  con  riguardo a  provvedimenti  di espulsione inlervenuti primae dopo  della  modifica, sicche  ogni  situazione accertata nei vari  uffici

giudizian c effettivamente diversa.

Da cio  consegue che  I 'invocazione da  parte  appcllante cosl  c.;ome da  parte appellata dell'esito   di alcune  di  tali  vicende  giudiziarie non e mai  del  tutto  calzante e/o  conferente, dovendosi appunto cffettuare una verifica  rispetto  alia fattispecie concreta.

Giova,  pero,  una precisazione preliminarc in ordine  aile norme che hanna  disciplinato e disciplinano Ia vita associativa della  parte  appellata, cosl  come  documentalmente emergono dai  fascicoli delle parti che, sui punta,  sono concordi.

La precisazione appare doverosa perche  alia  luce  della  ricostruzione di delta  disciplina nel tempo

dovra avvenire Ia delibazione deiie doglianze degli  originari  altori oggi  appellanti.

E'  certo  che il prima  alto  e costituito dallo  statuto  dcll'ollobre 2.009 al quale  ha fatto seguito l'atto costilutivo dell 'associazione in data  14. 11.. I 1.: da segnalarc come  all'art. 4 di delta  ullimo atto viene

indicata   Ia  rete  internet come  "modello di  consullazione c  partecipazione democratica alia  vita politica" e come siano  indicati  gli organi  dell'associazionc quali  l'assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente. L'art. 8, poi, rimanda  pienamente allo statuto (c.d.  non statuto).

A cio  ha  fatlo  scguito lo statuto aggiornato a! 1.012 che,  all'art. 3,  richiama Ia rete  internet come modello di  parlecipazione, riprendendo testualmente quanta previsto all 'art.  4 dell 'atto costitutivo, prevede  all'art. 8 Ia cessazione della  qualitit  di  socio     II  ove  quest'ultimo perda  i   requisiti   per I'iscrizione, all'art. 9 il diritlo del socio  a partecipare alia  vita associativa e ad essere informalo delle iniziative mediante il sito deC.:icato, all'art. 11 gli organi  associativi (assemblea, consiglio direltivo e presidente) e, soprattutto, all'art. 11. viene disciplinata l'attivita dell'asscmblea. E' in questa sede che si prevcde, in caso  di modi fiche aJJo statuto, il vaglio  del consiglio direttivo cos!come Ia possibilita di convocare detta  assemblea perle modifiche dello statuto, con apposito quorum (3/4 di prescnti  tra gli associati, voto favorevole della  maggiomnza dei  presenti).

Questa Ia situazione quando, nel 2014, e slato pubblicato sui silo dcdicalo il "regolamenlo", nel quale

all'arl. 1 e prevista Ia  partccipazione in  rete  ed  il  voto  per  decisioni di  indirizzo politico con  Ia


-12.

 

 

previsione  della necessita  di una scelta condivisa; all'arl. 2 si prevede Ia votazione  in rete anche  per le modifiche  del  regolamento (v. leu.  c)) e con  Ia previsione  che c necessaria  Ia partecipazione  di almena  113 degli  iscrilti,  con ripetizione  in caso d1 numero infe1iore e·con  Ia validila  della seconda

votazione  a preseindere.

Merita segnalare che in caso di delibera dell'assemblea perle ipotesi della Iettera c) e espressamente prcv1sla Ia vincolativita peril  capo politico.

E' all'art. 3, poi, che viene prevista, in sede di assemblea, Ia votazione in rete, che- pertanto- per Ia prima  volta  c prevista  in  modo  specifico qualc  modai!La di  svolgimento dell'assemblea, organa dell 'associazione.

Modifiche  a questo  regolamento sono state, quindi,  Introdolle  nel 2016 a seguito  delle espressioni di voto avvenute, appunto, in rete, oggetto  di impugnazione ncl presente  giudizio

Non puo, perc, condividersi Ia valutazione falla dal T1ibunale  in ordine  al mancato  coinvolgimento

- nel "petitum"- del regolamento 2014, pacificamente mai delibcrato in assemblea ma meramente pubblicato nell 'apposito silo dedicato.

Premesso che gli aLii difensivi- in particolare l'atto originario mtroduttivo del giudizio- vanno letti nella !oro completezza, c sufficiente richiamare il punto 5) di pag. 5 del delta  alto di citazione (ave

gli attori  lamentano il contrasto con lo statuto  e Ia omessa  modal ita di approvazione del regolamento

2014  mediante assemblea),   l'allegazione  a  pag.  13 - ove  si "impugna" il  regolamento e Ia sua modifica successiva - nonchc  Ia  indicazionc contenuta a  pag .   40    -  ovc  si  indica  chiaramente

r      I  'illegittimita del procedimcnto di approvazione del rcgolamento 2014 contcnente anche le modi fiche

statuta1ic   nonche   del   rcgolamento  2016  - per  comprendere  con   tranquillante  certezza  che  il regolamento 2014 era oggetto di "causa petendi" e "peL! tum" sia direttamente (anche  in forza della impugnazione di singoli  articoli  di quel regolamento 2014, non mutati  nel 20 16), sia in via incidentale al fine di vedere accertata Ia illegittimita del regolamento 2016.

Ne consegue che ben deve  essere  delibata, a questo  punta,  Ia legillimita di detto  regolamento 2014,

sulla  base del quale,  poi, Ia votazione del 2016  c stata effettuata in rete.

Orbene,  c pacifica che detto  regolamento- come  gia detto  - non sia  mai stato  deliberato, neppure

con votazione in rete, ma semplicementc pubblicato ncll'apposito sito.

La "reazione" difcnsiva dell 'odierna parte appcllata, sin  dal  prima  grado,  c stata  ncl sensa che  gli originari attori  avcvano preslato  "acquiescenza" a detto  regolamenlo, accellandolo (quale  proposta contrattuale nel rapporto associative) mediante comportamenti concludenti di accettazione, appunto,

Lacila.

Va, sin da subilo, premesso che non c oggctto di discussionc I 'utilizzo della  strumento della rete quale     \

l

 
modalit.a  di votazione o comunque di svolgimento eli  un'assemblea (considerate che  sono ammissibilit.a modalit.a similari  come il referendum oil  voto per pasta), benslla fonte  nonnativa (in qucsto caso contrattuale) che ha previsto detta  modalitil..

Gli  odiemi attmi  hanno  sem?rc sostenuto eli  non  aver  accell.ato  una  tale soluzione, per  non avcrla

I

 
delibcrata c  per  non  aver   Lenulo condone incompatibili con  della  disciplina regolamentare, cos! rcagendo all 'unica circostanza che Ia parte odierna appcllata ha allegata quale eccezione, si badi bene, in sensa stretto ex art. 2697 comma 2 C.C. (e quindi  soggetta a specifichc preclusioni).

In particolare, aile  pagg.  11/17 della  comparsa di costilu7.ionc in prima grado, vengono citati  alcuni

prccedenti (in  particolarc il giudizio relativo a Caracciolo) e  poi  i documenti nn .  6 e 7  dai  quali risulterebbero  le  partecipazioni  a  votazioni on-line  effettuale  dagli   attori, a  dimostrazione che


lrallandosi   di  una  modalitil  (anche   per  l'espulsione di  un  iscritto   ncl  2015)  prcvista   da  della rcgolamcnto,  I 'utilizzazione  da   parte   dcgli   attori   costituirebbc  condotta  di   acccttazione   del

regolamento stesso.

1

 
La lcsi sostcnuta dall'odicrna appcllata- anchc  in questa  scdc - per quanta  suggcstiva, non risulta     I

rondata per diverse  ragioni.

II  nuovo rcgolamento e stalo  pubblicato  solo a diccmbrc  2014, sicche  tulle le cspressioni di opinioni

I

 
(denominate a volte "votazioni", a volte "consultazioni") anteccdcnti a talc data  non possono  essere di cerlo prese in considcrazione.

Qucllc  successive- anch'cssc con lc due diverse  dcnominazioni - non Iiguan..lano tutti gli attori:  e ccrto, infatti, chc ne Leone ne Caracciolo vi hanna  potu to parlcciparc, pcrche disabilitati nell 'account, con tutto cia chc nc conscguc.

Peri restanli attori. sono  visibili  dal delta documento i   nomi di Bcllocchio, Pastore  c Marini.

Rilcva  Ia Corte  chc,  pcro,  tali  singolc   votazioni/consultazioni  non  possono  - in  assenza  di  altri elcmcnti  significativi cd univoci- csscrc sufficicnti a sostcncrc I 'cccczionc di parte oggi appcllata. Giova  ricordarc, a questa punta,  chc alcunc  condottc - come quclle  mdicatc  da parte oggi  appellata

- non possono  costituire di per se circostanzc induttivc della  incquivoca acccttazione della  modifica (v . Cass.  n. 13592/00), cos!come non puo certo csserc  considcralo fatto concludcnlc Ia mcra incrLia dcgli   iscritti   rispctto   alia   pubblicazionc sui  silo  del   rcgolamcnto  2014  o,  ancora,   Ia  mancata contcslazione della convocazionc.

Occorre, piuttosto, una condolla con Ia quale sia stala data csccuzione proprio a quelle  regale  (che si contestano) idonea  ad integrare. quindi,  Ia volonta  di avvalersi  di qucgli  erfetti  negoziali  contenuti nelle nuove disposizioni contenute ncl citato  regolamento del 2014.

Devono,  cioc,   sussistere  condotte  incompatibih  con   Ia  volonta   di  rifllltare   quelle   regale   e  di dimostrare- in modo  inequivocabile- il lora gradimenlo (v . Cass.  n . 7057/04).

Ritiene, dunque, Ia Corte - dando  applicazione ai principi  sopra  richiamati- di dover  procedere con

rigore  alia  verifica  della  configurabilita di  un  lacito  consenso che  non  puo  .  pertanto  ,  ritenersi sussistenle nel  caso  in esame  in  ragione  delle  votazioni   (peraltro non  eseguite da  tutti  e   alcune neppure  riconosciute come  effettuate da alcuni  degli  appellanti, senza  ulteriori  riscontri  al riguardo, lenuto  canto della  mera  gene1icita  dei capitoli  arlicolati   in primo  grado,  neppure reiterati  in questa sede da parte appellata) effettuate dopa  Ia pubblicazione del citato  regolamento 2014.

Come  si e sopra  evidenziato, infatti,  il sistema della consultazione in rete era stato  gia previsto  nella

statuto, ma riguardava- in soslanza- I 'espressione dell 'orientamento politico da assumere da  parte del   gruppo associativo; era   invecc  prcvista   . qualc   organa,  l'assemblea  secondo  Ia  modalita

"tradizionale" e solo  con  il citato regolamento 2014 c stata  disciplinata Ia modalita "on  line" (v. art.

4 dell 'atto costitutivo 14.12. 12 in cui si pari a, appunto, di rete internet come  modello di consultazione c partecipazione democratica alia vita politica,  tenuto distinto dalla  disciplina degli  organi  tra i  quali

I 'assemblea).

Posta, allora, chc  non  e data  conoscere neppure con  quale tenore  siano  state  indette  le votazioni/consultazioni  indicate nel  doc.  n.  7 di  parte  appellata . vale  a  dire  sc  Ia convocazione richiamasse espressamente  Ia  disciplina  di  cui  al  regolamento 2014  - c invece certo     che   Ia

consultazione on  line  lanciata al  riguardo nel luglio e poi  ncl settembre 2016  usa espressamente il

!ermine 'modifica', proponendo ipotesi  alternative di modifica del  'Non statuto' e del  Regolamento e tale consultazione gli  appellanti non  hanno  partecipato), con  Ia consegucnza chc  non  e possibile


ritenere sussistente, in assenza  di altri elementi  gravi,  precisi e concordanti, in capo ai singoli  votanti una consapevole adesione a quella disciplina, mai deliberata (v. Cass.  n. 5794117).

Peraltro, Ia condotta successivamente ten uta (c non con testata da parte appcllata) di omcssa  votazione

dopo  il nuovo  regolamento 2016 - quando  cioe  hanna avuto  piena consapevolczza di intervenire su altra  precedente disciplina non dehberata in assemblea - depone  in sensa  esattamente contrario alia tesi sostcnuta dalla  parte qui appellata.

II confronto, poi, che quest'ultima fa tra Ia fattispecie in esame ed altri easi esaminati  dinanzi  ad altri giudici  di merito  non c conferente, atteso chc - al di Ia della diversita del  petitum- in alcuni  di essi

erano  palesi comportamcnti inequivocabili di utilizzazione di strumenti propn  della  nuova disciplina introdotta  ncl 2014  che, invece,  non sono in questo giudizio  individual! nc individuabili.

Ricordato,   allora,    che    e   alia    associazione   appcllata   si   applicano   le   norme    codicistiche

dell'associazione non riconmclllta e che,  senza  dubb10 e come  condiv1sibilmente affermato gia da altri giudici  di merito, il regolamento 2014 (come  si e piLI  voile spiegato) e intervento quanto  meno ad integrare  e in cerll  passaggi  anche a modificare quanta  previsto  nella statuto  e nell 'alto costitutivo dell'associazione,  -    disciplimi.ndo   organi   e  modalita  di  funzionamento del  Movimento - era necessaria Ia sua condivisione da parte degli  iscritti, in quanta msieme  delle  regale  associative fondamentali, mediante espressione del voto assembleare, che,  in mancanza d1 disciplina statutaria circa  il procedimento di modifica, va attuato  secondo le regale  ordinarie previste  per lc associazioni dall'art. 21 comma 2 del codice civile.

Di qui l 'annullabilita del citato  regolamento 2014 e, per l 'c!Tetto, della deliberazione intervenuta nel

2016  per  Ia  modifica di  delta   regolamento, con  Ia conseguenza che  Ia sentenza  impugnata  va riformala, con accoglimento dcll'originaria domanda come da dispositivo.

Restano,   ovviamente,  assorbite  tulle  le  restanti   questioni  proposle   dalle   parti  nei  rispettivi   atti

difensivi.

 

 

§ 5-Quanta aile spese del doppio grado, queste  seguono Ia soccombenza e si liquidano secondo le Labelle vigenti,   tenuto  con to  del  val ore  della  controversia e  dei  parametri   medi  (considerata  Ia molteplicitil di questioni devolute), oltre  IVA e CPA  nonchc  rimborso per spese  generali.

Tabelle: 2022 (D.M.  n. 147 del  13/08/2022) Competenza: Giudizi  di cognizione innanzi  a! tnbunale Valore della  Causa:  Indeterminabile- complcssita media

IM•z•.-

 
Fase di studio della controversia, valore  medio:                Fase introduttiva del giudizio, valore  medio:           lEa••

Fase istruttoria c/o di trattazione, valore  medio:       Fase decisionale, val ore medio:         3. S

UK £

 
-lloo

Compenso tabellare (valori  medi)                    9

Tabclle: 2022 (D.M.  n. 147 del  13/08/2022)

Competenza: Corte  d' Appcllu

€--

 

€-·

 
Valore della  Causa:  Indeterminabile- complessita media

Fase di studio della  controversia, valore  media:       B I  F

Fase introduttiva del giudizio, valore  medio: Fase istruttoria c/o di trattazionc, valore  media: Fase decisionale, valore media:                                  I  J


 

Compenso tabellare (valori  medi)     \   M

 

 

 

P. Q.M.

 

 

La  Corte,  definitivamente  pronunciando sull'appello  proposto  contra   Ia sentenza n .  6692/20  del tribunale di Roma, ogni diversa  istanza, deduzione o eccezione disallesa, cosl  provvede:

 

l .   Accoglie   l 'appello e,  in  riforma  dell 'i mpugnata   sentenza,  accerta   e  dichiara   I 'invalidita  del Regolamento del  MoVimento 5 Stelle   pubblicato  sui  blog  beppegrillo.it  il  23.12.2014 e,  per l'effetto, accerta  e dichiara  l'invalidita della delibera  dell'assemblea del MoVimento 5 Stelle conclusai126.10.2016;

,.,C

 
2. Condanna Ia parte appellata alia rifusione,  in favore degli appellanti  delle spese del doppio  grade, spese che si liquidano - quanta al prima grado - in Euro             IIR e- quanta al secondo grade­ in Emu   0  go, oltre al rimborso  delle spese  generali,  I VA e CPA come  per Iegge;

 

 

Cosl deciso  in Roma  nella camera  di consiglio del 28 fcbbraio  2023

 

 


 

 

 

 

II  consigtiere estensore Maria Delle Donne (firma digitate)


IL PRESIDENTE Gianna  Maria Zannella (firma digitate)