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– Società Seminarese di Storia Patria;
– Profilo Antonio Caracciolo da Seminara.
«VIVA FRANCESCO II DI BORBONE RE D'ITALIA»
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE Dl APPELLO DI ROMA SECONDA SEZI ONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Gianna Maria Zannella. Presidente Dott.
M Delle Donne, Consiglere rel. Dott. Camillo Romandini, Consigliere
riunila in camera di consiglio, ha pronunciato Ia seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscrilla al n . 2328 del registro generale degli affari ari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza del 28 febbraio 2023 e vertente tra TRA Bruno BELLOCCHIO, Antonio CARACCIOLO, Emesto Emilio LEONE, Alessio MARINI, Ivan PASTORE, , rappresentati e difesi - per procura in atti - dall 'A vv . Lorenzo Borre; APPELLANT! E
dall' Avv. **************** APPELLATO
FATTI RILEY ANTI DELLA CAUSA
La presente causa non atticne alia materia di impresa.
§ 1 -La vicenda che ha data originc alia lite e Ia seguentc.
Alessio Marini, Bruno Bellocchio, Antonio Caracciolo, Erncsto Emilio Leone, Ivan Pastore si rivolgcvano al Tribunale di Roma esponendo: I. che avcvano impugnato il Regolamento e Ia modi fica del Non Statuto, di cui alia proclamazione pubblicata sui Portale dell'Associazione in data 28.10.2016, per sen tire il riconoscimento della Ioro null ita, annullamento; 2. che le modal ita utilizzate
per procedere all'approvazione del Regolamento integrative della Statuto ( e per Ia modifica degli artt. 5 e 8 del Non Statuto) non avevano ottenuto Ia unanimita dei consensi; 3. che era stalo violato, altresl, !'art. 21, comma 2, cod. civ., secondo it quale, per procedere alta modifica delta Statuto, occon·eva una delibera assembleare; 4. che aveva partecipato solo il 67% degli iscritti alta votazione; 5. che Ia votazione per referendum non era sufficiente per soddisfare il requisito assembleare necessaria per oLLenere una delibera rituale; 6. che le modal i ta utilizzate escludevano qualsiasi possibilita di f01mazione di :ma effeLLiva volonta interattiva tra glt i scriLLi; 7. che Ia deliberazione assembleare avrebbe dovuto essere espressione della volonta un i taria dell'associazione; 8. che Ia votazione, per stessa ammissione di Beppe Grillo in data 28. 10.2016, non aveva oLLenuto it quorum partecipativo dei tre quarli deg!i'associati; 9. che 1' approvazione del Regolamento non aveva ottenuto il quorum favorevole del 50% degli aventi di1iLLo; 10. che erano stati arbitrariamente esclusi gli associati iscritti trail 1.1.2016 edit 25.9.2016 in v i rtC1 di una decisione di Beppe Grillo; ll. che Ia convocazione avrebbe dovuto essere personate e con modal ita tali da assicurarne Ia effeLLiva ricezione agli associati, ai sensi dell'art. 8, disp. aLt. cod. civ.; 12. che non era stato consenti to ai partecipanti di verificare l 'effettivo adem pimento delle prestazioni di cui at citato articolo; 13. che l'avviso non era pervenuto a Ernesto Leone poichc !'account per l'accesso al porlale era stato disabilito, per come comunicato il 27.7.2016 con raccomandata; 14. chc le modalita di svolgimento delta votazione e Ia contestualita dei quesiti non avevano consentito di individuare il testa del regolamento che avrebbe dovuto integrare Io statuto, con Ia conseguenza che l'approvazione era avvenuta come se fosse stala votata una norma in bianco; 15. che I 'indeterminabilita dell 'oggetto comportava I 'annullamento della votazionc; 16. che si contestava quanta stabilito dall'art. 2, commi 6,7,8 del Regolamento per violazione del principia "uno vale uno"; 17. che era nulla Ia previsione che consentiva di modificare lo Statuto senza quorum qualificato; 18. che Ia previsione di cui at prima comma, !eLL. c) dell' art. 3 del Regolamento era nulla per violazione dell'art. 20, comma 2, co i. quorum necessaria per richiedere Ia indizione di una assemblea a danno delle minoranze e dei singoli associati; 19. che era nullo it seconda comma dell'art 3 del Regolamento nella parte in cui prevedeva il Lcrmine di 24 ore per it prcavviso di convocazione a mezzo pasta elettronica ordinaria in quanta non garantiva l'effeLLiva infonnazione del socio nc Ia verifica dell'avviso a tutti gli associati; 20. che Ia votazione online, oltre a presentare criticita di sicurezza, non aveva Ie caratteristiche proprie della seduta e della deli era che attribuiva ad un organismo Lecnico indipendente Ia verifica dell'abilitazione at voto dei votanti cd it conteggio dei voti; 22. che !'art 4 era nullo per Ia previsione di sanzioni disciplinari generiche ed indeterminate; 23. che !'art. 4 era nullo per Ia previsione di contestazione disciplinare a mezzo email in quanta non assicurava I'effettiva ricezione; 24. che era nulla Ia previsione di non appellabilita della decisione dei probiviri; 25. che era nullo !'art. 5 ehe limitava Ia scelta e Ia candidabilita alia carica di probiviri ai soli componenti i gruppi parlamentari del MoVimento 5 Stelle indicati dal Capo politico; 26. che Ia nullita della stesso articolo 5 derivava anche daWattribuzione di una funzione giudicatrice a soggetti che facevano parte di un distinto ente, cioc it gruppo parlamentare M5S, emanazione di una distinta associazione; 27. che !'art. 6 era da considerarsi nullo perle modalita di composizione del comitate di appello. Gli attori, quindi, chiedevano "previa sospensione dell 'esito della votazione, ovvero della delibera se qualificata tale dal Tribunate nonchi del regolamento impugnato e delle modifiche apporlate allo statuto dell 'associazione convenuta, accertare e dichiarare in accoglimento dei motivi di cui all 'alto di cilazione -I 'inesislenza giuridica o, in subordine Ia nullilii, ovvero in ulleriore subordine annullare, la volazione svollasi Ira il 27 sellembre 2016 ed il 26 ollo!Jre 2016, ovvero la delibera se qualificala late dal Tribunate, per l 'approvazione del mwvo regolamenlo e per le modifiche della slal/llo dell 'associazione, dicltiarando per I 'e_ffello a/Ires/ nullo o CO!IIllllque annullando, dichiarandoli di nessun e!fello, il regolamenlo de quo e le modifiche della slaltllo denominalo "Non Statuto", o, in subordine, dichiarando nulli o annullando e dicltiarandoli comunque di nessun effelto gli arll. 2,3,4,5 e 6 del regolamenlo nel/e parli oggello di impugnazione ". Si costituiva I 'associazione cunvenuta, chiedendo il rigel to di tulle le domande allrici. In particolare, Ia convenuta decluceva: Si costituiva il convenuto MoYimento 5 Stelle, depositando fascicolo di parte, contenente comparsa di costituzione con Ia quale esponeva: 1. che il MoYimento era una "non associazione" per cui non emno applicabili le nom1e sui I 'associazione non riconosciuta; 2. che Ia mancata riconducibilita alia figura dell'associazione non riconosciuta comportava I 'inapplicabilita delle norme sulla assemblea e, piu in generale, della intera disciplina; 3. che solo il regolamento del 2014 prevedeva l'assemblea degli iscritti, il quale non era oggetto di impugnazione; 4. che le modalita di voto ed il quorum deliberativo erano espressamenle previsti ed i ndicali nel Regolamento pubblicato on line il 23.12.2014, non impugnato in questa sede; 5. che gli allOii avevano accellalo lo strumento eli regolamenlazione dci rapporti interni, costituito dal regolamento del 2014, partecipando ad una serie eli votazioni online; 6. che, dunque il regolamento del 2014 era slato accettato implicitamente quantomeno per factia concludentia; 7. che Ia modifica del regolamento era avvenuto secondo le modal ita del regolamento del 2014; 8. che l'art. 2 del Regolamento 2014 prevedeva espressamente Ia votazione online; 9. che anche il non statuto era in linea sulle modal ita di votazione online; 10. che, ancorche si fosse voluto ricon urre occorreva considerare Ie peculiarita derivante dalla sua vita in rete; II. che gli iscritti erano stati previamente informati dell'oggetto della dcliberazione eel avcvano . potuto partecipare, prima e durante Ia votazione, ad una discussione attraverso il blog del MoVimento; 12. che !'art. 2 del regolamento del 2014 prevedeva un quorum pari ad almena 113 degli iscritti; 13. che si doveva considemre Ia partecipazione comunque del 100% degli iscritti, da considerarsi astenuti non avendo espresso un voto utile; 14. che il numero dei voti espressi era superiore al 50% degli iscritti; 15. che l'aggiomamento del silo avveniva una volta all'anno, per come previsto dal regolamento, determinando Ia infondatezza della eccezione relativa alia esclusione degli iscritti del 2016; 16. che Emesto Emilio Leone non aveva partecipato al voto poichc era stato sospeso a far data dal 9.12.2014 per I 'indebito usa del nome e del marchio del MoVimento; 17. che Ia stesso Leone non aveva impugnato Ia sanzione disciplinare eli cui era a perf etta conoscenza per Ie comunicazioni ricevute; 18. che il testa aggiornato proposto era stato pubblicato sui silo e reso disponibile per Ia consullazione; 19. che era infondata Ia eccezio1,1e eli nullita relativa ai poteri decisionali conferiti al Capo politico eel al Comi tato eli appello poichc gia presenti nel regolamento del 2014; 20. che analoga infondatezza eel analoga ragione sussistevano per il contestato quorum previsto per richiedere Ia indizione dell'assemblea; 21. che, ancora, si reiterava Ia infondatezza anche della contestazione della convocazione a mezzo email 24 ore prima della assemblea in quanta gia contenuta nel regolamento del 2014; 22. che, per analoghe motivazioni, era infondata anche Ia contestazione relativa all'attribuzione ad un organismo tecnico indipendente dell'espletamento di verifiche sulla regolarita delle votazioni in rete, come anche Ia sua nomina demandata al consiglio direllivo ad un organa terzo;
2.3. che Ia contestazione delle sanzioni disciplina1i, oltre ad esserc priva d1 interesse ed a trascurare Ia previsione contenuta in parte giil. nel regolamento del 2.0 14, appariva infondata in quanto era espressione della presenza di gravi motivi ostativi alia permanenza del rapporto associativo; 24. che Ia inappel!abilita del collegio dei probiviri era prevista solo nel caso di espulsione in dipendenza del riscontro automatico e vincolalo della mancanza dei requisiti di iscrizione stabilili nel Non Statuto, falla salva sempre Ia possibilita di adire l'autorita giudiziaria; 2.5. che Ia nomina dei probiviri tra i membri dei gruppi parlamentari era una scelta di merito cd in quanto talc insindacabile nel presente giudizio; 2.6. che anche Ia nomina dei membri del comilato di appello era gia contenuta nel regolamento del 2.014.
§ 1.1 -II tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domande attrici, condannando gli auori alia rifusione delle spese di lite.
§ 1.2.-A fondamento della decisione, il primo giudicc ha posto le scguenti considerazioni:
<<[. • Gli allori , in sostanza, famenlano, impugnando fe modifiche del regofamenlo approvale dafle vorazioni svofresi Ira i/27.9.2016 ed if 26.10.2016 e le modiflclte del Non Sratuto approvate all 'esito de fie slesse vo/azioni: a) che della approvazione 11011 aveva olle11tllo l'unanimila dei consensi ed, in ogni coso, non aveva rispella/o it dellato normativo di cui afl 'art. 21 del codice civile; b) cite non vi era slata una necessaria delibera assembleare con Ia possibilita per gli associali di disculere le proposte; c) cite Ia votazione non aveva avuto if qtwmm partecipalivo dei Ire quarti degli associali ne quel/o deliberalivo del 50% degli avenli dirillo; d) cite dalfa volazione erano slali esclusi arbilrariamente gli associati iscrilli Ira il/.1.2016 ed if 25.9.2016; e) che, in assenza di una espresso previsione statu/aria, Ia convocazione 11011 era avvenula con wta convocazione a mezzo avviso personate e con modalita tali da assicurarne Ia ef(etliva ricezione; /) cite non vi era Ia possibilila di verificare l'effettivo adempimenlo defle jonnalita eseguile; g) cite Ernesto Leone, non avendo ricevuto I 'avviso di convocazione, non aveva potulo esercilare if dirillo di voto anclte per Ia chiusura dell'account; h) che le modalita della votazione non avevano consenlito di valutare it testa del regolmnento solloposto a/fa votazione stessa; i) cite erano iflegillime le previsioni contenute nei commi 6,7,8, dell 'art. 2 del Regolamento; j) che era iflegillima Ia previsione di modificare if Non Statuto senza tm quorum qualijicato; k) cite era ilfegittimo I 'innalzamento del quorum richieslo per Ia richiesta di indizione di assemblea; I) cite era illegillimo if preavviso di solo 24 ore e con tm avviso inviato a mezzo pasta elettronica; m) cite era nullo I 'ultimo comma dell 'art. 3 cite allribuiva ad wt organismo tecnico indipendente Ia verifica del/'abilitazione a! vola dei votanti ed il conteggio dei voti; n) cite /'art. 4 era illegillimo per Ia genericitil delle condolle sanzionate; o) che era illegittima Ia previsione della contestazione a mezzo email come anclte Ia previsione della inappellabilita della decisione dei probiviri in materia di procedimenti di espulsione; p) cite I 'art. 5 e !'art. 6 erano nulli per le modalita di selezione del collegia dei probiviri e per le modalita previste per le candidature. Conclu.deva, come riportato puntualmenle in epigrafe. Afronte di queste contestazioni,le difese della convenuta si possono riasswnere in una assenza di novita delle di!>1Josizioni regolamentari e nella affermata natura pallizia delle modificlte nonclte nella ritenwa ritualita delle operazioni di voto.Non vie dubbio cite if convenuto MoVimento e l'Associazione collegata, alia quale occorre riconoscere llll ruolo maggiormente operalivo in quanta pii't stmtturata come associaz.ione avendone i requisiti
• piri lipici secondo Ia nonnaliva civilislica, sono riconducibili enlrambe alia jallispecie delle associazio11i 11011 riconosciute . lnjalli, if c. d. Non Slalulo, seppure indicato con una es pressione in negmivo sinlomalica dei crileri ispira/Ori del MoVimenlo , man!fesla una aggrega zione di persone dirella a perseguire determinale finalilii nell 'ambito di w1 confronlo inferno. La particolare le rminologia utilizzata e ftmzionale alta realizza zione di d e1en11inme finalitii, ma 11011 esclude Ia sua riconducibilitii ad un fenomeno associalivo, seppure indicalo come Non associazione do/ala di flll. Non slalu/0. L 'art. 36 del codice civile prevede espressamenl e , injalli, che "I 'ordinamento inferno e I 'amministrazione delle associa zioni non riconoscittle come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati ", dellando cosi twa sort a di norma di chiusura per l'acc01pamento di llllte quelle aggregazioni che trovano Ia foro regolamenla zione ne gli a ccordi palli zi, indipendentemenle dalle modalilii di espressione e dalla organizzazione prescella. L 'accordo degli associali, dunque, e Ia jonle dalla quale Ira ispira zione ogni comporlamenlo all 'inferno di una associa zione, if cui significalo ovviamenle va inlerprelalo in senso /a/0 per raccltiudere ogni lipo di aggre gazione. L 'accordo Ira i soci che Janna parte dell 'associazione e riconducibile alia Jigura del collfrallo net quale a jronle di una proposTa, o di una lra/TaTiva per addivenire ad Ill/ regolamelllo, vi e una accella zione infonnala e volontaria del conl e nulo del re golmnenlo a cui si aderisce . Si tra1fa, dunque, di una adesione di nalura conlralluale alta associa zione ed a/ regolamenlo che vengono proposli.ln questa conleslo, nesstl/1 rilievo .formulano gli allori in ordine a vi zi nella foro manijesla zione di volontii che, dunque, deve preswnersi essersi .forma/a in mod o pienamenle consapevole ed informato delle modalilii operative dell 'Associazione convenula e dei stwi principi ispiralori , con Illite le peculiaritcl che Ia connolano. Delio cia, Ia censura di fondo alia domanda propos/a dagli allori consisle essenzialmente nella manijestaz)one di un disaccordo net merilo delle misure adollate, ponendo cosi. if contenzioso pili su m1 piano di non condivisione confenutisrica che di conrrasto preltamente giuridico e di legiflimila, utilizzando princi pi generali che collidono con le previsioni stalularie e regolamentari in senso g enerico ed aslrall o . La domanda, in.falli, mira a contestare principalmenle le modifiche adollate so/to Ill/ profilo di merilo ed in minima parte sollo un profilo di legittimitii ( le modalitcl della vota zione delle modifiche e Ia asserita esclusione di 1111 associato ). Gli slessi allori omellono, tu/lavia , di considerare che le previsioni pallizie sono in linea con le determinazioni degli associati anche solo sollo il pro.filo della mem acce/Tazione in assenza di una impugnazione rituale di decisioni ancorche asserilamenle illegillime. Va ricordato, infatti, che, proprio in ragione della centra/ita dell 'accordo Ira gli associati, Ia valutazione del tribunate non puo cite limilarsi a proflli di illegitlimilii cite hanna come paramelro di rijerimento sempre to statuto, il regolamento e Ia Iegge. Ogni associa zione, injalli, in virtil delle regale cite si e data (e cite sono state accellate dagli associali) puo anche limitare, nell'ambito dei dirilli disponibili ovviamente , le Jacoltii e gli oneri dei soci, allribuendo foro posizioni disomogenee. Cia vale nella misura in cui viene accettato da ogni socio e nella misura in cui quanta deciso segua le regale che gli stessi associati si sono date. Quindi, tulle le conlestazioni sollevate dagli at tori come nullita e/o annul/amento per contrarieta a determinati principi generali appaiono injondati nella misura in cui ogni associato lw consentilo, accettandola, alia regola pallizia derogatrice. Quest 'ultima puo derivare anche da un comportamento illegittimo, ma Ia assenza di impugnazione dell 'alto che l'ha introdoua, consente alia regola cosi introdotta di rimanere in vita, costringendo gli associati ad adeguarsi ad esse, illlendendosi esservi stata una acce/lazione implicita quamomeno da parte di llllti coloro che non ltanno impu.gnato. Cio vale peril Regolamento del 2014 del MoVimelllo che non risulta impugnato ' lief presel/le giudizio 1/erisufla jorniiO afCil/1 riSCO/lifO ill ordine a/fa S/lG i//egillimilii 1/erisufla a/Cili/G staluizione della sua illegillimita 0 La conseguenza di quanta sopra e Ia legillimita delle votazioni eseguile in conjormila a/ predello Regolamenlo del 2014, if quale gia prevedeva: - "aile volazioni in rete sono ammessi gli iscrilli dalla data indica/a net silo del MoVimenlo 5 Stelle, aggiomata almena ww voila /'anna"; - " le decisioni sono asstmte a maggioranza dei votanti "; - " le volazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti, salvo che per /e volazioni su modijiche al rego/amenlo od a/ programma, argomellli peri quali e richiesla Ia parlecipazione a/ vow di almena WI 1erzo degli iscrilli "; - "Net caso partecipi alia votazione un numero inferiore di iscrilli, Ia vowzione pub essere ripetllla, a richiesta del capo politico del MoVimenlo 5 S!el/e o di almena il 20% degli iscrilli, media111e Ia procedura prevista net/ink";- "L'assemb/ea viene indella con avviso sui porla/e del MoVimento 5 Stelle e con e -mail inviala agli iscrilli illleressali da/la votazione, con preavviso di almena 24 ore per /e votazioni sulfa scelta dei candidati e sul/e modijiche a/ rego/amento "; - "La verifica del/'abililazione a/ vow dei votallli ed U conteggio dei voli vengono ef/elluate in via automatica dal sistema infonnaticoo La regolarila di fimzionamenlo del sistema sara verificata e cerlijica/a da un organismo lecnico indipendente, nominalo con cadenza lriennale dal Consiglio direllivo dell'associazione "; - "Gii iscrilli a/ MoVimento 5 Stelle sono passibili di espulsione: a) per il venire meno dei requisili di iscrizione slabiliti da/ "non statuto"; b) per vio/azione dei doveri previsti dall'artico/o I del presenle regolamento; c) se e/elli ad una carica elelliva, anche per violazione degli obblighi assunti a/l'allo di accellazione della candidatura "; - "dispone Ia sospensione dell'iscrillo, dandone comunicazione a/ geslore del silo, if quale provvede alia disabilitazione dell'utenza di accesso "; - "contesta al/'interessalo Ia violazione con co!ntlllicazione a mezzo e-mail, assegnandogli wt tennine di dieci giomi per Ia presentazione di evenlua/i controdeduzioni "; - "Entro i dieci giomi successivi, l'inleressato pub proporre ricorso contra l'espulsione, a mezzo email da inviare a/ link wwwobeppegrillooitlmovimentolregolamento/9ohlmlo II ricorso viene esaminato dal comitalo d'appello entro if mese successivoo II comitato d'appello Ita Jacoltd di acquisire informazioni o chiarimenti, net rispello del contraddillorioo Se if comilato d'appello ritiene sussistenle Ia violazione contestala, conferma l'espulsione in via de.finitiva 0 Se if comitato d'appello ritiene insussistente Ia violazione contestata, esprime il proprio parere motiva/o a/ capo politico del MoVimenlo 5 Stelle, cfle se rimane in disaccordo rimelle Ia decisione sull'espulsione al/'assemblea mediante votazione in rete di tulli gli iscrilti, Ia qtwle si pronuncia in via definitiva sull'espulsione0 In ogni caso di espulsione, if gestore del silo provvede alta cancellazione dell'espulso dall'elenco degli iscritti "0 I motivi di contestazione trovano gid Ia /oro disciplina net precedente regolamento e Ia votazione della modijica del regolamento impugnato e delle modificfle del non statuto e avvenuta ritualmente con le indicazioni contenute net regolamento del 2014, soprallul/o considerando twa base del 100% in presenza di modalita di voto on-line e Ia dura/a della votazione protrallasi temporalmente 0 Prevede, infalli, it regolamento de/2014, (a maggioranza dei votanti nell'ambito degli iscrilli at momenta della votazione con wt quorum libero, salvo il caso della modi.fica a! regolamento o al programma per it quale e richieslo lUI quorum di almena lUI terzo degli iscrillio Nessun profilo di illegillimita presenta dunque Ia modifica del regolamento de/2014, Ia quale sola, tra le contestazioni sollevate, pub essere
esaminata dal Tribunate poichi le residue contestazioni attengono a/ merito dell 'accordo Ira i socio Anclte tra queste non vi e alcun pro.filo di illegillimita net sensa di pregiudicare qualche diritlo indisponibile idoneo ad inciclere su una posizione soggelliva 0 Quest 'ultimo e wt ulteriore aspetto di ']..
infondalezza della domanda poic/u!, a parte il profilo di illegillimilii della delibera o del provvedimento impugnalo, l'impugnazione generica o aslralla di 1111 allo senza Ia indicazione di 1111 pregitulizio concrelo si pone sollo wt projilo, come sopra della, di contestazione di meri/0, ma non di illegiltimilii:, connota/a da generalila ed aslrallezza. Qtwlunque sia Ia espressione della volontii: dei soci, ado11a1a a maggioranza. una voila accerlala Ia legillimila della decisione in quanlo conjorme aile regale cite si sono dati gli associali, Ia evenltwle conleslazione di una regola non puo prescindere dalla sua applicazione e dal pregiudizio arrecalo ad un socio, circoslanza giii jalla rilevare perallro in secle caulelare.ln caso conlrario, e bene ribadire, ogni conteslazione rimane su WI profilo di merito cite avrebbe dovulo essere jallo va/ere con le modalilii consel/lite dal/'associazione e con /e regale dalla slessa adollale ed accellale dagli aderenli. Nessuno degli allori Ita col/leslalo if regolamenlo de/2014 e nessuno lo lw impugnalo a/momenta della sua en/rata in vigore, cosi accellando/o di Jallo. In ogni caso, non viene allegata nessuna slaluizione di illegillimilii per Ia quale sia venlllo meno if rego/amen/0 2014. Nella. slessa misura, I 'attore - cite oggi fa va/ere Ia stw esc/usione dalla volazione cite cosliluisce 1111 profilo di legillimita valutabile (peraltro non contestalo) - avrebbe davilla Jar valere tale posizione a/ momenta della sua sospensione ed a/ momenta della disallivazione del stw account. In assenza di una pronuncia su della profi/o, appare infondala ogni conteswzione net prese/lle giudizio poiclu! Ia mancala comunicazione e disallivazione dell'account non sono compresi nel presenle giudizio. Nella email solloscritta da/1'allore Leone (all. 12 della comparsa di costiluzione ), lo stesso Leone affenna "di falla veniamo espulsi dal movimento dopa anni di certificazione e partecipazione (t//iva come allivisti e candidali o inibiti alia partec:ipazione ". Pertanto, I 'atlm·e Leone era perjellamenle a conoscenza della sua posizione e della sua impossi"bilita a votare, come da regolamento 2014, nel quale e espressamente pre vista Ia disallivazione dell 'account. Le residue contestazioni, relative a/ preavviso o at con/rolla
della spedizione delle email ovvero alia /oro ricezione, rimangono su WI piano generico e sono carenti di tlll pregiudizio per it qua/e e legillimato solo chi to Ita subito. Va precisato cite le modalita di convocazione, in ogni caso, rientrano Ira quel/e regale accellate dai soci a/momenta della foro adesione alta associazione ed, in quanta tali, sono sollralle a/ sindacato del giudice poiclu! attengono a profili di merito. Analogamente negativa e Ia decisione sui/a collies/ala indeterminatezza dell 'oggetto della modifica alleso cite lramite if silo e lramile /e indicazioni fornite e stato possibile avere Ia precisa conoscenza di cia per if qua/e si chiedeva di votare. Nessuna indeterminatezza dell 'oggetto puo rilevarsi, ma solo wt modo di fommlare Ia propos/a in modo diverso rispetto a quella tradizionale allegata dagli a/tore, non per queslo illegillima. La slessa censura deve replicarsi per Ia indicazione di tm organa di control/a eslerno alleso cite gli allori omellono di considerare nelle /oro valutazioni che appaiono legillime le c. d.associazioni camp/esse cioe associazioniformate da ww strullura piramidale, it cui vertice e compos/a da altre associazioni, ovvero associazioni parallele. Questa tipo di associazioni rientrano nella c. d. rappresentanza indirelta cioe associazioni che possono derogare al metodcollegiate e di democrazia dire I Ia in virlti di multilivelli pur sempre manijestazione dell 'autonomia privata ai sensi dell 'art. 36 cod. civ. Tale possibilita consente di ritenere superata Ia visione "associazione "prospettata dagli aflori, improllfata a canoni risalenti e che non tengono conto della possibilita oggi consentita anclte aile associazioni di diversi livelli per una direzione e coordinamento, come nelle cooperative ai sensi dell 'art. 2540 cod. civ. lnoltre, occorre considerare che, I 'evoluzione informatica, Ita introdollo sistemi organizzativi diversi cite si distinguono da quelli ordinari, ma cite, tuttavia, non per questa non sono legiftimi soprattutlo in cousiderazioue della disciplina introdoua dal digitate con conce((i altamente innovativi e divemtli ormai tipici.]»
§ 2- Hanna proposto appello Alessio Marini, Bruno Bellocchio, Antonio Caracciolo, Emesto Emilio Leone, Ivan Pastore contestando Ia sentenza eli prima grado sotto vari profili e chiedendo, previa riforma dell'impugnata sentenza, "accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica o, in subordine Ia nullitd, ovvero inulteriore subordine anmtllare, Ia votazione svollasi tra i/27 sellembre 2016 e if 26 ottobre 2016, ovvero Ia delibera se qualificata tale , per l'approvazione delle modifiche at Regolameulo e perle modifiche ". Ha resistito parte appellata cbiedendo il rigctto dell 'appello. Con ordinanza in atti Ia Corte accoglieva l'istanza ex art. 283 CPC, formulata dagli appellanti. Con provvedimento in data 15 febbraio 2023 Ia causa veniva assegnata a questa relatore.
§ 2. 1 - All'udienza 28 febbraio 2023 procuratori delle parti hanno precisalo le conclusioni e trasmesso note scritte per via telematica secondo quanto disposlo dalla Corle ai sensi degli arlt. 221 comma 4 D.L. 19 maggio 2020 n.34, conv. con mod. nella Iegge 17luglio 2020 n.77, ed J comma 3 lett. a) e lett. b) n.7) D. L. 7 ottobre 2020 n.l25, dal d .!. n . I 05 del 2021, conv . con mod . nella I. n . 126 del 2021, dal d.!. 30. 12.2021 n. 228, conv. nella I. 15/2022, il qualc nel suo articolo 16, ha prorogato Ia possibilita di disporre Ia lratlazione cartolare sino al 31 . 12.2022 e lenuto anche conto di quanta disposlo dal d.lgs. n. 149 del 10. 10.2022, enlralo tn v igore il 18. 10.2022 ed in particolare dagli artt. 35 II comma c 127 ter del mcdesimo cl.lgs. Con le mcdesime note i procuratori delle patti hanno, altresi, svolto le memorie conclusionali anticipate, come autorizzate dalla Corte per Ia trattazione cartolare. La Corle, quindi, ha trattenuto Ia causa in decisionc con motivazione contestuale.
§ 3-L'appello, composto di 54 pagine, e articolato in cinque motivi.
§ 3.1 - Dopo aver ricoslmito Ia vicenda in fatto e processuale, col prima maliva (pagg. 12118) - titalata "IMPUGNAZIONE DEL CAPO DE/JA SENTENZA CHE 1-/A RITENUTO LEGIITIMA LA MANCATA CONVOCAZIONE E L'IMPEDIMENTO AL VOTO IN CAPO ALL'ASSOCIATO ERNESTO EMIUO LEONE: VIOLAZIONJ.:: E/0 FALSA APPUCAZIONE DEL COMB/NATO DISPOSTO DEGLI ARIT.8 DISP. ATl'. C.C., 20, 24, 36, /334 C.C., 1372 C.C. E 11 DISPOSIZIONE SULLA LEGGE IN GENERAL£ (0 DEL PRINCIP/0 GENERAL/:' "1EMPUS REGITACTUM") 0 IN SUIJORDINE: V/ZIO Dl MOTIVAZION E APPARENT/:.': VIOLAZIONE DEGU AR1T.JJ3 C.P.C. E/0 FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 132, N.4, C.P.C.; VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. ."- gli appellanti , con riguardo alia posizione di Leone Ernesto Emilio, lamentano l'erroneita della sentenza per non aver il primo giudice lenuto canto dell'impedimenta al voto, subito da Leone, a seguito della disattivazione dell'accaunt in data 10.12.14- antecedente anche a! regolamento del 23. 12.14- senza un provvedimento espulsivo o sospensivo nei suoi confronti idoneo a far cessare il rapporto associativo. Aggiungono gli appellanti che Ia disattivazione era stata comunquc effcuuata da un soggctto terzo e che Ia lettera ricevuta il9.12.14 non conteneva affatto un provvcdimcnto disciplinare, sicche non era stato posto nelle condizioni di ricevere Ia convocazione, con I 'ulteriorc conseguenza che la sua mancata parlecipazione per mancalo avviso aveva reso nulla o annullabile Ia delibera e le votazioni del settembre/ollobre 2016, invocando all'uopo giurispmdenza di legillimila nonche gli arll. 1334 C.C. e 8 disp. ALL C.c.
§ 3.2 - Col secondo molivo (pagg. 18/28) - tilolato "IMPUGNAZIONE DEL CAPO DELLA SENTENZA CHE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 21, r COMMA, C.C. E DEL COMB/NATO DISPOSTODEGLI ART/'.36, 1418, rCOMMA, E 1325, N. 1,1421, 2377, ULTIMO COMMA, C.C. HA R1TENUTO LEG/Tf!MA LA MOD/FICA DE'LLO STATUTO PUR IN ASSENZA DEL RAGG!UNGIMENTO DEL QUORUM DI PARTECIPAZ/ONE DE/71?E QUART/ DEGL/ISCRITFI ALLA VOTAZIONE" - gli aopellanli si dolgono della CITOneila della decisione impugnala per non avcre il primo giudice tenulo conlo della illegillimita della dclibera in ragione della assenza del quorum (3/4 degli scrilli) come evincibile dal comunicato del 27.10.16 in cui si indica il 67% degli isciiui quale ammontare dei parlecipanti, cosl violando quanlo previsto dall'arl. 21 C.C. Aggiungono gli appellanli che solo con Ia modifica del regolamenlo era stato Iivisto, riducendolo, il quorum, in quanta nel regolamenlo del 2014 nulla era stato previslo a!' riguardo, peraltro a sua volta impugnato da a!Lri apparlenenti all'associazione. Proseguono gli appellanti nell'csporre che il regolamento del 2014 era stato meramenle pubblicalo e mai approvalo, con Ia conseguenza che non poleva integrare un accordo pallizio idoneo a regolamenlare gli associali, Lenulo anche conlo cbe non era slalo approvato con il quorum richiesto <.lall'arl. 21 comma 3 C.C. , come era stato rilcvato in sede cautelare nell'ordinanza emessa in data 14.7.16 dal Tribunale di Napoli Espongono, infine, gli appellanli che- conlrariamenle a quanlo rilenulo <.Ia! Tribunale- non occorreva impugnare detto regolamento del 2014 in quanlo non supporlalo da alcuna delibera, con conseguente inesislenza di un accordo e comunque nulliU't imprcscrilllbile, rilcvabile d'ufficio ex art. 1421 C.C., ncgando Ia configurabilita di una acquiescenza tacila.
§ 3.3 - Col terzo molivo (pagg. 28/33)- Litolato "/MPUGNAZ/ONE DEL CAPO DELLA SENTENZA .CHE HA RIGETTATO /L CAPO D'IMPUGNAZIONE RELATIVO ALL'INDETERMINABILITA' EX ANTE DEL CONTE'NUTO DELLA MOD/FICA DA APPORTARE ALLO STATUTO TENUTO (capo d'impuguazione inlilolalo: "Annullabilita della votazione per indeterminatezza dell'oggello della votazione slessa con riferimenlo alia individuabilita ex ante della modifica da apportare allo Statulo del 4.10.2009": VIOLAZIONE DELL'ART. 132 CP.C. PER MOTIVAZ/ONEAPPARENTE. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.. RICH/ESTAD/ RIFORMA DI TALE CAPO DELLA SENTENZA CON ACCOGL/MENTO DELLA DOMANDA Dl ANNULLAMENTO DELLE MOD/FICHE DELLO STATUTOPER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO DELLA VOTAZTONE." -lc parti appcllanli reitcrano Ia Lesi della indetem1inatezza oggetto di modifica dello statuto, presenlata con Lre quesili non essendo dal raccordo iperlestuale evincibile quale fosse il testo che veniva aggiomato in base aile diverse risposte. Lamentano quindi gli appellanli che il Tribunale non ha Lcnuto conto in modo specifico del !oro motivo di impugnazione della delibera di cui chiedono dichiararsi Ia nul!ita o annullabilita.
§3.4 - Con il quarto motivo (pagg. 33/40) - titolato "IMPUGNAZIONE DEL CAPO DElLA SENTENZA CHE HA RIGEJTATO IL CAPO D'IMPUGNAZJONE RELA77VO ALLA RICHJESTA to
DI DICHIARAZIONE DINULLITA' 0 IN SUBORDINE Dl ANNULLAMENTO DELLA MOD/FICA STATUTAR/A PER MANCATA ADOZIONE DEL PROCED!MENTO ASSEMBLEARE: VIOLAZ!ONE E/0 FALSA APPL!CAZIONE DELL'ART. 21 C.C. NONCHE' DEL COMB/NATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36, 1325 N. 1, E 1418 C.C'- gli appellanti denuneiano che il Tribunale non avrebbe considerato l'omessa procedura asscmblcarc ex arl. 21 C.C ., non potcndosi prevedere nel regolamcnto Ia sostituzionc dell 'asscmblca mediante il voto on-line, richiamando quanta aiTemmto dal Tribunale di Napoli in data 14.7.14 in materia Ji asscmblea tinforzata ex art. 21 citato nonchc il principia secondo il quale I 'organa assembleare non puo mai essere soppresso, considerate anche che I 'art. 4 della statuto prevede Ia cenlrali la della rete ma non Ia della sostituzione.
§3.5- Con il quinto motivo (pagg. 41 /50) gli appellanli npropongono Ia questione di nullita dei singoli arlicoli contenuti nel regolamenlo come innovalo con il voto del2016, riportati segnatamente, lamentando Ia mancala delibazione da parte del Tribunale se, come risultava, il giudice aveva ritenuto queste delle norme patti zie.
§ 4-L'appello e fondato e mcrita accoglimento. 1 motivi di gravame, tutti slrettamente connessi tra !oro , possono essere unitamente delibati . Va premesso, pero, che e ormai definitiva Ia slatlllzione del Tribunale in ordine alia riconducibilita della parte originariamenle convenula - oggi appellata- alia associazione non riconosciuta, con Ia conseguenle applicabili ta alia stessa di quanta dtsposto dalle norme in materia. Ed e sulla base di tale premessa che le doglianzc devono esscrc deli bale. Risulta, in prima luogo, fondato il prima motivo di appello chc tiguarda Ia posizione di Leone, Jestinatario sin dal 10 dicembrc 2014 (c quindt prima del rcgolamento :?.3.12. 14 con il qualc, all'art. 4, e disciplinato il proccdimento di espulsione c/o ccssazionc dal rapporto associativo) della disabilitazione dall'utilizzo dell'account, con Ia conscgucnza - pacifica anch'essa - della impossibilita di essere dcstinatario della convocazione (con le modalila tclematiche adottatc) cos'i come di poteresercitarc il diritto di partecipare alia votazione. None possibile- come sembra aver fallo il primo giudicc - applicare.al Leone Ia prcvisionc di una norma rcgolamcntarc in via rctroalliva, contenente in ogni caso uno spccifico procedimento cos!come previsto dall'arl. 24 C.C. chc garantisce, ovviamcntc, sia Ia conoscibilita dei falli contestati (e della !oro previsione quali idonei a delerminare I'cspulsionc) sia Ia possi bilita di contraddi llorio. Ncssuno di tali aspelli risulta emergere dalla vicenda in esame, ove si assisle ad una mcra comunicazione di risposta allc doglianzc del Leone in ordine a! "Jistacco" del suo account, con Ia indicazionc dci comportamenti ai quali uniformarsi peril futuro: proprio tale elemento, alia luce di quanto finora esposto, esclude chc della risposta (v . lellera del 9 dicembre 2014 a firma del capo politico Grillo) possa integrare un provvedimcnlo di natura sanzionatoria o sospensiva rispello a! rapporto associative che, pertanlo, non c slato mai cffellivamcnte interrotto , tanto meno con un provvedimento ossequioso di quanta previsto nella citata norma codicistica. Cio conduce, logicamente, aq escludere che Leone possa aver prestato acquiescenza ad un provvedimento in realtA mai adottato nei suoi confronti e tanto meno dal medesimo ricevuto. Ne consegue che, non risultando validamentc ed cfficacementc interrollo il rapporto associativo (neppure temporaneamenle), Leone ha visto illegiUimamente compresso (rectius: escluso) il suo 1{
dirillo di partecipazione al voto, con Ia conseguenza chc nci suoi confronti certamcnte va dichiarata Ia nullita della delibera finale peril mutamento net 2.016 del regolamento previgente. In ogni caso, vi e pieno riscontro di una "reazione" del Leone alia disabilitazione dell'account inf01matico, con l'ulteriore conseguenza che di certo non puo ritenersi sussistente -come ancora sostiene parte qui appellata- una condolla inequivoca di acquiescenza. II detto profilo di illegittimita non inficia, pen), di per sc Ia delibera, atteso che ii richiamo formulato dagli appellanti ad una pronuncia di legi ttimi ta - secondo Ia quale l'assenza di un socio dall'assemblea compromette Ia delibera- non appare confcrente, riferendosi ad una precisa norma codicistica (art. 2479 ter C.C.) che aLLiene aile socicta d1 capitali, enti di ben diversa natura rispetto alia associazione non riconosciuta, con eonseguente inapplicabilita analogica della norma, invero neppure invocata o argomenlala. Cia non esclude, ovviamente, Ia legittimazione attiva anche degli altri allori a far val ere Ia invalidita della deliberazione del 2016 proprio in ragione dell 'assenza di uno degli aventi diritto. Nel merito, poi, si osserva quanlo segue. La vicenda e stata ed e a tutt'oggi oggetto di un nutrito contenzioso, sebbene Ia specifica questione rclativa alia modifica del regolamento, avvenuta con le espressioni di voto telematico nel 2.016, e stata affrontata via via sotto profili diversi, in particolar modo con riguardo a provvedimenti di espulsione inlervenuti primae dopo della modifica, sicche ogni situazione accertata nei vari uffici giudizian c effettivamente diversa. Da cio consegue che I 'invocazione da parte appcllante cosl c.;ome da parte appellata dell'esito di alcune di tali vicende giudiziarie non e mai del tutto calzante e/o conferente, dovendosi appunto cffettuare una verifica rispetto alia fattispecie concreta. Giova, pero, una precisazione preliminarc in ordine aile norme che hanna disciplinato e disciplinano Ia vita associativa della parte appellata, cosl come documentalmente emergono dai fascicoli delle parti che, sui punta, sono concordi. La precisazione appare doverosa perche alia luce della ricostruzione di delta disciplina nel tempo dovra avvenire Ia delibazione deiie doglianze degli originari altori oggi appellanti. E' certo che il prima alto e costituito dallo statuto dcll'ollobre 2.009 al quale ha fatto seguito l'atto costilutivo dell 'associazione in data 14. 11.. I 1.: da segnalarc come all'art. 4 di delta ullimo atto viene indicata Ia rete internet come "modello di consullazione c partecipazione democratica alia vita politica" e come siano indicati gli organi dell'associazionc quali l'assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente. L'art. 8, poi, rimanda pienamente allo statuto (c.d. non statuto). A cio ha fatlo scguito lo statuto aggiornato a! 1.012 che, all'art. 3, richiama Ia rete internet come modello di parlecipazione, riprendendo testualmente quanta previsto all 'art. 4 dell 'atto costitutivo, prevede all'art. 8 Ia cessazione della qualitit di socio II ove quest'ultimo perda i requisiti per I'iscrizione, all'art. 9 il diritlo del socio a partecipare alia vita associativa e ad essere informalo delle iniziative mediante il sito deC.:icato, all'art. 11 gli organi associativi (assemblea, consiglio direltivo e presidente) e, soprattutto, all'art. 11. viene disciplinata l'attivita dell'asscmblea. E' in questa sede che si prevcde, in caso di modi fiche aJJo statuto, il vaglio del consiglio direttivo cos!come Ia possibilita di convocare detta assemblea perle modifiche dello statuto, con apposito quorum (3/4 di prescnti tra gli associati, voto favorevole della maggiomnza dei presenti). Questa Ia situazione quando, nel 2014, e slato pubblicato sui silo dcdicalo il "regolamenlo", nel quale all'arl. 1 e prevista Ia partccipazione in rete ed il voto per decisioni di indirizzo politico con Ia -12.
previsione della necessita di una scelta condivisa; all'arl. 2 si prevede Ia votazione in rete anche per le modifiche del regolamento (v. leu. c)) e con Ia previsione che c necessaria Ia partecipazione di almena 113 degli iscrilti, con ripetizione in caso d1 numero infe1iore e·con Ia validila della seconda votazione a preseindere. Merita segnalare che in caso di delibera dell'assemblea perle ipotesi della Iettera c) e espressamente prcv1sla Ia vincolativita peril capo politico. E' all'art. 3, poi, che viene prevista, in sede di assemblea, Ia votazione in rete, che- pertanto- per Ia prima volta c prevista in modo specifico qualc modai!La di svolgimento dell'assemblea, organa dell 'associazione. Modifiche a questo regolamento sono state, quindi, Introdolle nel 2016 a seguito delle espressioni di voto avvenute, appunto, in rete, oggetto di impugnazione ncl presente giudizio Non puo, perc, condividersi Ia valutazione falla dal T1ibunale in ordine al mancato coinvolgimento - nel "petitum"- del regolamento 2014, pacificamente mai delibcrato in assemblea ma meramente pubblicato nell 'apposito silo dedicato. Premesso che gli aLii difensivi- in particolare l'atto originario mtroduttivo del giudizio- vanno letti nella !oro completezza, c sufficiente richiamare il punto 5) di pag. 5 del delta alto di citazione (ave gli attori lamentano il contrasto con lo statuto e Ia omessa modal ita di approvazione del regolamento 2014 mediante assemblea), l'allegazione a pag. 13 - ove si "impugna" il regolamento e Ia sua modifica successiva - nonchc Ia indicazionc contenuta a pag . 40 - ovc si indica chiaramente r I 'illegittimita del procedimcnto di approvazione del rcgolamento 2014 contcnente anche le modi fiche statuta1ic nonche del rcgolamento 2016 - per comprendere con tranquillante certezza che il regolamento 2014 era oggetto di "causa petendi" e "peL! tum" sia direttamente (anche in forza della impugnazione di singoli articoli di quel regolamento 2014, non mutati nel 20 16), sia in via incidentale al fine di vedere accertata Ia illegittimita del regolamento 2016. Ne consegue che ben deve essere delibata, a questo punta, Ia legillimita di detto regolamento 2014, sulla base del quale, poi, Ia votazione del 2016 c stata effettuata in rete. Orbene, c pacifica che detto regolamento- come gia detto - non sia mai stato deliberato, neppure con votazione in rete, ma semplicementc pubblicato ncll'apposito sito. La "reazione" difcnsiva dell 'odierna parte appcllata, sin dal prima grado, c stata ncl sensa che gli originari attori avcvano preslato "acquiescenza" a detto regolamenlo, accellandolo (quale proposta contrattuale nel rapporto associative) mediante comportamenti concludenti di accettazione, appunto, Lacila. Va, sin da subilo, premesso che non c oggctto di discussionc I 'utilizzo della strumento della rete quale \
Gli odiemi attmi hanno sem?rc sostenuto eli non aver accell.ato una tale soluzione, per non avcrla
In particolare, aile pagg. 11/17 della comparsa di costilu7.ionc in prima grado, vengono citati alcuni prccedenti (in particolarc il giudizio relativo a Caracciolo) e poi i documenti nn . 6 e 7 dai quali risulterebbero le partecipazioni a votazioni on-line effettuale dagli attori, a dimostrazione che
lrallandosi di una modalitil (anche per l'espulsione di un iscritto ncl 2015) prcvista da della rcgolamcnto, I 'utilizzazione da parte dcgli attori costituirebbc condotta di acccttazione del regolamento stesso.
rondata per diverse ragioni. II nuovo rcgolamento e stalo pubblicato solo a diccmbrc 2014, sicche tulle le cspressioni di opinioni
Qucllc successive- anch'cssc con lc due diverse dcnominazioni - non Iiguan..lano tutti gli attori: e ccrto, infatti, chc ne Leone ne Caracciolo vi hanna potu to parlcciparc, pcrche disabilitati nell 'account, con tutto cia chc nc conscguc. Peri restanli attori. sono visibili dal delta documento i nomi di Bcllocchio, Pastore c Marini. Rilcva Ia Corte chc, pcro, tali singolc votazioni/consultazioni non possono - in assenza di altri elcmcnti significativi cd univoci- csscrc sufficicnti a sostcncrc I 'cccczionc di parte oggi appcllata. Giova ricordarc, a questa punta, chc alcunc condottc - come quclle mdicatc da parte oggi appellata - non possono costituire di per se circostanzc induttivc della incquivoca acccttazione della modifica (v . Cass. n. 13592/00), cos!come non puo certo csserc considcralo fatto concludcnlc Ia mcra incrLia dcgli iscritti rispctto alia pubblicazionc sui silo del rcgolamcnto 2014 o, ancora, Ia mancata contcslazione della convocazionc. Occorre, piuttosto, una condolla con Ia quale sia stala data csccuzione proprio a quelle regale (che si contestano) idonea ad integrare. quindi, Ia volonta di avvalersi di qucgli erfetti negoziali contenuti nelle nuove disposizioni contenute ncl citato regolamento del 2014. Devono, cioc, sussistere condotte incompatibih con Ia volonta di rifllltare quelle regale e di dimostrare- in modo inequivocabile- il lora gradimenlo (v . Cass. n . 7057/04). Ritiene, dunque, Ia Corte - dando applicazione ai principi sopra richiamati- di dover procedere con rigore alia verifica della configurabilita di un lacito consenso che non puo . pertanto , ritenersi sussistenle nel caso in esame in ragione delle votazioni (peraltro non eseguite da tutti e alcune neppure riconosciute come effettuate da alcuni degli appellanti, senza ulteriori riscontri al riguardo, lenuto canto della mera gene1icita dei capitoli arlicolati in primo grado, neppure reiterati in questa sede da parte appellata) effettuate dopa Ia pubblicazione del citato regolamento 2014. Come si e sopra evidenziato, infatti, il sistema della consultazione in rete era stato gia previsto nella statuto, ma riguardava- in soslanza- I 'espressione dell 'orientamento politico da assumere da parte del gruppo associativo; era invecc prcvista . qualc organa, l'assemblea secondo Ia modalita "tradizionale" e solo con il citato regolamento 2014 c stata disciplinata Ia modalita "on line" (v. art. 4 dell 'atto costitutivo 14.12. 12 in cui si pari a, appunto, di rete internet come modello di consultazione c partecipazione democratica alia vita politica, tenuto distinto dalla disciplina degli organi tra i quali I 'assemblea). Posta, allora, chc non e data conoscere neppure con quale tenore siano state indette le votazioni/consultazioni indicate nel doc. n. 7 di parte appellata . vale a dire sc Ia convocazione richiamasse espressamente Ia disciplina di cui al regolamento 2014 - c invece certo che Ia consultazione on line lanciata al riguardo nel luglio e poi ncl settembre 2016 usa espressamente il !ermine 'modifica', proponendo ipotesi alternative di modifica del 'Non statuto' e del Regolamento e tale consultazione gli appellanti non hanno partecipato), con Ia consegucnza chc non e possibile ritenere sussistente, in assenza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, in capo ai singoli votanti una consapevole adesione a quella disciplina, mai deliberata (v. Cass. n. 5794117). Peraltro, Ia condotta successivamente ten uta (c non con testata da parte appcllata) di omcssa votazione dopo il nuovo regolamento 2016 - quando cioe hanna avuto piena consapevolczza di intervenire su altra precedente disciplina non dehberata in assemblea - depone in sensa esattamente contrario alia tesi sostcnuta dalla parte qui appellata. II confronto, poi, che quest'ultima fa tra Ia fattispecie in esame ed altri easi esaminati dinanzi ad altri giudici di merito non c conferente, atteso chc - al di Ia della diversita del petitum- in alcuni di essi erano palesi comportamcnti inequivocabili di utilizzazione di strumenti propn della nuova disciplina introdotta ncl 2014 che, invece, non sono in questo giudizio individual! nc individuabili. Ricordato, allora, che e alia associazione appcllata si applicano le norme codicistiche dell'associazione non riconmclllta e che, senza dubb10 e come condiv1sibilmente affermato gia da altri giudici di merito, il regolamento 2014 (come si e piLI voile spiegato) e intervento quanto meno ad integrare e in cerll passaggi anche a modificare quanta previsto nella statuto e nell 'alto costitutivo dell'associazione, - disciplimi.ndo organi e modalita di funzionamento del Movimento - era necessaria Ia sua condivisione da parte degli iscritti, in quanta msieme delle regale associative fondamentali, mediante espressione del voto assembleare, che, in mancanza d1 disciplina statutaria circa il procedimento di modifica, va attuato secondo le regale ordinarie previste per lc associazioni dall'art. 21 comma 2 del codice civile. Di qui l 'annullabilita del citato regolamento 2014 e, per l 'c!Tetto, della deliberazione intervenuta nel 2016 per Ia modifica di delta regolamento, con Ia conseguenza che Ia sentenza impugnata va riformala, con accoglimento dcll'originaria domanda come da dispositivo. Restano, ovviamente, assorbite tulle le restanti questioni proposle dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
§ 5-Quanta aile spese del doppio grado, queste seguono Ia soccombenza e si liquidano secondo le Labelle vigenti, tenuto con to del val ore della controversia e dei parametri medi (considerata Ia molteplicitil di questioni devolute), oltre IVA e CPA nonchc rimborso per spese generali. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: Giudizi di cognizione innanzi a! tnbunale Valore della Causa: Indeterminabile- complcssita media
Fase istruttoria c/o di trattazione, valore medio: € Fase decisionale, val ore medio: € 3. S
Compenso tabellare (valori medi) € 9 Tabclle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: Corte d' Appcllu
Fase di studio della controversia, valore media: € B I F Fase introduttiva del giudizio, valore medio: Fase istruttoria c/o di trattazionc, valore media: Fase decisionale, valore media: € •I J
Compenso tabellare (valori medi) € •\ M
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contra Ia sentenza n . 6692/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disallesa, cosl provvede:
l . Accoglie l 'appello e, in riforma dell 'i mpugnata sentenza, accerta e dichiara I 'invalidita del Regolamento del MoVimento 5 Stelle pubblicato sui blog beppegrillo.it il 23.12.2014 e, per l'effetto, accerta e dichiara l'invalidita della delibera dell'assemblea del MoVimento 5 Stelle conclusai126.10.2016;
Cosl deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 fcbbraio 2023
II consigtiere estensore Maria Delle Donne (firma digitate) IL PRESIDENTE Gianna Maria Zannella (firma digitate)
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