giovedì 14 luglio 2016

Ordinanza del Tribunale civile di Napoli di condanna del Movimento Cinque Stelle per illegittimità del suo Regolamento.

Gruppo Pubblico
Come da Notizia, già data dal sito Napoli Libera e ripresa in Civium Libertas con annessa rassegna stampa via via aggiornata,  pubblichiamo di seguito il testo integrale della Ordinanza del Tribunale civile di Napoli, emessa oggi 14 luglio 2016  che si collega strettamente alla precedente Ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 12 aprile 2016. Quale il senso da dare al testo che segue? È ben riassunto dal primo Comunicato di Napoli Libera che riportiamo qui di seguito, corredando il testo con i collegamenti facebook dei protagonisti in prima linea di una vicenda politica e giudiziaria che dovrebbe cambiare il volto del M5S, ossia oltre ai venti reclamanti i cui nomi si leggono in apertura di Ordinanza, quelli dei tre ricorrenti romani che hanno fatto da «apripista» e avvocato degli uni e degli altri, in Roma e in Napoli, Lorenzo Borrè, che al termine di una consultazione con un gruppo di suoi Colleghi, dava inizio alle cause. - Riserviamo ad altro post le nostre riflessione a caldo sulle reazioni prodotte dall’Ordinanza.

«Dopo circa cinque mesi, oggi, 14 luglio 2016, la verità è ristabilita:
Le espulsioni sono illegittime!
Il Tribunale di Napoli, in sede di cognizione cautelare sommaria, ha dichiarato illegittimo il Regolamento del 2014, affossando l'intera struttura giuridica del MoVimento 5 Stelle e l’impianto che ha consentito, finora, l' espulsione di centinaia di attivisti.
Il "castello di carte" con il quale si è tentato di "controllare" la speranza di 9 milioni di cittadini è crollato!
La democrazia non si urla, si pratica!
Per chi, poi, ha finto di non vedere o, peggio, ha "facilitato" o “approfittato” dell’illegittimità giuridica e della "meschinità politica", dico: «il tempo delle “scuse” è finito!»
Ora che la "Bastiglia" è presa, a casa i responsabili!
#‎ficodimettiti
P.s: la settimana prossima terremo una conferenza stampa.
P.s: «Ritiene il Collegio che nella presente sede cautelare si debba dare prevalenza all’interesse degli esclusi a non veder pregiudicato, sin da subito, nelle more del giudizio di merito, il loro diritto a partecipare alla vita politica del MoVimento, magari da una posizione antagonista rispetto alla linea del gruppo dirigente».
La democrazia è confronto! Mettetevelo in testa!» (Testo di Napoli Libera)

IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE VII

Dott. Lucio Di Nosse, Presidente
Dott. Stanislao De Matteis, Giudice
Dott. Angelo Napolitano, Giud. rel. est.

ORDINANZA

Pag. 1
Sul reclamo proposto dai sigg.ri Elio D’Angelo, Gaetano Musella, Luca Iadanza,  Sara Scia, Mariano Fergola, Vittorio Ranzo, Vincenzo Del Duca, Pasquale Ciuccio, Gennaro Luca Capriello, Anna Caparro, Alfonso Ciardello, Antonio Ciccotti, Angela Daidone, Massimo Acciaro, Domenico Capasso, Vincenzo Galizia, Paola Staffieri, Marco Sacco, Romeo Genovino, Rita Mondello, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lorenzo Borré e Francesco Albero, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Napoli al Viale dello Zodiaco n. 4 in virtù di procure in calce all’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito di primo grado;
RECLAMANTI
nei confronti di

Movimento Cinque Stelle, in persona del Presidente Nazionale p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura a margine della memoria difensiva di prime cure nel procedimento n. 11975/2016 R.G., dall’Avv. Paolo Morricone, e con lui elett.te dom.to presso lo studio degli Avv.ti Manlio Lubrano di Scorpaniello e Giovanni Ippolito in Napoli alla via Antonio Gramsci n. 13;
RECLAMATO
Letto il reclamo proposto in data 13/5/2016 avverso l’ordinanza cautelare emessa in data 29/4/2016 nell’ambito del procedimento n. 11975/2016 R.G.M;
letta la memoria difensiva del MoVimento 5 Stelle (d’ora in poi “M5S”);
uditi gli Avvocati delle parti all’udienza camerale del 15/6/2016;

Fatto e diritto

Pag, 2
Con ricorso cautelare gli odierni reclamanti hanno esposto di essere iscritti all’Associazione “MoVimento 5 Stelle” (d’ora in poi, “M5S” o “Movimento”) e di avere impugnato con atto di citazione i provvedimenti di espulsione loro irrogati con comunicazioni email a firma dello ”Staff di Beppe Grillo” (d’ora in poi, anche “lo Staff”). In particolare, le comunicazioni sono state inviate in data 5/2/2016 col seguente tenore: «Le scriviamo per nome e per conto di Beppe Grillo con riguardo ad alcune segnalazioni che ci sono pervenute. Ci risulta che Lei ha partecipato ad un gruppo segreto “Napoli Libera”, realizzato alla scopo di manipolare il libero confronto per la formazione del metodo di scelta del candidato sindaco e della lista per le elezioni amministrative che avranno luogo a Napoli nel 2016. Questo comportamento è contrario ai principi del M5S, ribaditi nel ‘Non Statuto’, che vieta categoricamente qualsiasi organizzazione intermedia, comunque realizzata e denominata, che falsi l'efficiente ed efficace scambio di opinioni e libero confronto democratico. Se pensa che questa decisione sia basata su informazioni non corrette può inviare le sue controdeduzioni entro dieci giorni a questa email». (Firmato “Lo Staff di Beppe Grillo”.

Elio D’Angelo fb
I ricorrenti a loro difesa hanno controdedotto a tali addebiti rilevando l’apoditticità delle contestazioni a loro mosse: essi non volevano manipolare il processo deliberativo che che avrebbe portato alla scelta del candidato sindaco e precisavano che il gruppo facebook (d’ora in poi, anche “gruppo fb”) “Napoli Libera” era nato solo per stimolare il dibattito politico sulla scelta del candidato Sindaco in conformità ai principi di condivisione e di centralità propri del confronto assembleare, al fine dell’elaborazione di un ordine del giorno che rispecchiasse le sensibilità di tutti gli Attivisti del Movimento impegnati nel percorso verso le amministrative 2016. Lamentavano altresì che questo confronto libero era stato loro negato.


Gaetano Musella fb
I reclamanti, inoltre, sia nell'atto di citazione che nel susseguente ricorso cautelare, hanno dedotto che, nonostante il tenore di tali controdeduzioni, in data 16/2/2016 un’entità autodefinitosi “Staff di Beppe Grillo”, non prevista nel Non Statuto e sfornita di poteri per irrogare la sanzione dell’espulsione senza fornire i chiarimenti sui punti affrontati dagli “accusati”, e senza specificare in cosa consistesse il loro presunto tentativo di “manipolare le decisioni” cui il Movimento era chiamato in vista della designazione del candidato Sindaco e dei candidati al Consiglio comunale della città di Napoli, ha comunicato la seguente determinazione: «Non avendo ricevuto sue controdeduzioni in merito atte a rivalutare la sua posizione, si conclude  il procedimento avviato con la predetta email del 5 febbraio disponendo la sua espulsione dal MoVimento 5 Stelle. Se pensa che questa decisione sia basata su informazioni non corrette può proporre il suo ricorso entro 10 giorni... al Comitato d’appello seguendo la procedura indicata alla pagina http://www.beppegrillo.it/regolamento/9html».

Pag. 3
I reclamanti, inoltre, hanno dedotto che essi, a seguito dei provvedimenti di espulsione, non avevano potuto partecipare, sia come elettori che come candidati, alle primarie per la scelta del candidato Sindaco e dei candidati al Consiglio comunale di  Napoli, sicché, oltre alla sospensione dei provvedimenti espulsivi, avevano chiesto in prime cure l’emissione di un'ordinanza cautelare che disponesse il rinnovo delle votazioni.

A sostegno della richiesta cautelare di sospensione dei provvedimenti di espulsione, i reclamanti hanno addotto i seguenti motivi:

– Inesistenza giuridica o Nullità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 24 c.c.

I provvedimenti di espulsione sarebbero viziati da nullità in quanto adottati da un organo non previsto dallo Statuto dell’associazione politica e con procedure non previste dal Patto associativo del Movimento, che sarebbe costituito dal solo “Non Statuto”.

Luca Iadanza fb
A tale proposito, i reclamanti ricordano che lo Statuto costituisce un “patto costitutivo di natura contrattuale”, regolato dai principi generali del negozio giuridico, e che, in mancanza di diverse disposizioni contrattuali, l’espulsione degli associati può essere decisa solo dall’assemblea sulla base di “gravi motivi”.

L’art. 5 dello Statuto stabilisce che «il MoVimento è aperto ai cittadini italiani maggiorenni che non facciano parte, all’atto della richiesta di adesione, di partiti politici o di associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli elencati nell’art. 4» e che «la partecipazione al MoVimento è individuale e personale e dura fino alla cancellazione dell’utente che potrà intervenire per volontà dello stesso o perdita dei requisiti di ammissione».

Sara Scia fb
Dalla fonte ora richiamata, dunque, emergerebbe che non sono contemplati quali organi dell’associazione politica né lo Staff di Beppe Grillo né il Comitato d’Appello, sicché i provvedimenti di espulsione, in quanto emessi da organi inesistenti o non legittimati in base ai patti associativi, sarebbero nulli o inesistenti.
- Inesistenza giuridica o Nullità del Regolamento pubblicato sul portale Beppegrillo.it in data 23/12/2014.

Il citato Regolamento non potrebbe non potrebbe porsi quale fonte regolatrice del rapporto tra gli associati, in quanto non previsto nello Statuto (Non Statuto), e in quanto adottato da soggetti che il base allo Statuto non avrebbero legittimazione.
- Violazione della procedura prevista dall’art. 4 del Regolamento del 23/12/2014.

Pag. 4
Senza desistere dalle censure in diritto mosse al Regolamento, i reclamanti hanno dedotto, in subordine, che l’iter procedimentale che ha portato all’adozione dei provvedimenti di espulsione sarebbe viziato dalla violazione dell’art. 4 del richiamato Regolamento, oltre che delle norme del codice civile in materia di rappresentanza.

In particolare, non vi sarebbero i presupposti richiesti dallo stesso Regolamento per l’irrogazione dei provvedimenti di espulsione dall’associazione politica, e la paternità dei provvedimenti di espulsione, assunta da un non meglio precisato “Staff di Beppe Grillo”, mancherebbero di un collegamento rappresentativo certo con la volontà del “capo politico del MoVimento 5 Stelle”.

Né a sanare la dedotta illegittimità delle espulsioni potrebbe rilevare, stando al reclamo degli espulsi, il fatto che il Comitato d’appello abbia confermato i provvedimenti espulsivi irrogati.

Mariano Fergola fb
Secondo i reclamanti, inoltre, le “accuse” a loro mossi, che poi hanno portato ai provvedimenti di espulsione,  sarebbero state  formulate in materia tale da non consentire un’adeguata difesa.

In ogni caso, mancherebbero i presupposti fattuali a base degli impugnati provvedimenti di espulsione, sia che si prenda a parametro l’art. 5 dello Statuto, sia che si prenda a parametro l’art. 4 del Regolamento.

L’avere costituito, gestito o partecipato ad un gruppo facebook di discussione in vista delle determinazioni del Movimento politico da prendere ai fini della scelta del candidato Sindaco del gruppo e dei candidati al Consiglio comunale non potrebbe in ogni caso costituire il presupposto di un provvedimento di espulsione.

Vittorio Ranzo fb
In sede di prime cure, il Giudice adito aveva rigettato il ricorso cautelare per mancanza del periculum in mora. In particolare,  il Giudice della prima fase cautelare, comparando l’interesse degli odierni reclamanti, allora ricorrenti, alla ripetizioni delle votazioni (“comunarie”) per la scelta del candicato Sindaco e dei candidati al Consiglio comunale di Napoli per il M5S, e quello dell’associazione politica a salvaguardare i risultati di quelle selezioni in vista dell’appuntamento con le elezioni amministrative degli organi del Comune di Napoli, ha ritenuto prevalente l’interesse del Movimento alla stabilità delle primarie già svolte rispetto a quello dei ricorrenti, previa sospensione dei provvedimenti di espulsione, di potervi partecipare.

Senonché, in sede di reclamo, gli espulsi dal Movimento hanno dedotto che il primo Giudice non si è pronunciato sulla richiesta di sospensione dei provvedimenti di espulsione, reiterando dunque la relativa istanza, facendo valere il vulnus che provoca al loro diritto di partecipare alla vita politica del Movimento l’espulsione illegittima dallo stesso.


Vincenzo Del Duca fb
Si è costituito, anche nella presente fase cautelare, il Movimento, che ha dedotto la novità dei profili del reclamo con riferimento al diniego del primo Giudice di sospendere l’esecutività delle espulsioni irrogate agli odierni reclamanti.

In ogni caso, non vi sarebbe il danno grave e irreparabile paventato dai reclamanti con riferimento al diniego della sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di espulsione.

Quanto al fumus bonis iuris, il Movimento ha difeso la legittimità dei provvedimenti di espulsione.

Ha dedotto, infatti, che il Regolamento si pone quale fonte originaria di norme che disciplinano i diritti e i doveri degli iscritti al Movimento, norme che possono essere modificate dall’assemblea, ma che nessuna norma interna o esterna all’associazione impone che fossero originariamente votate dall’assemblea degli associati.

Pag. 5
Presentando, inoltre reclamo reclamo in via interna contro le determinazioni di espulsione dinanzi al comitato d’appello, costituito sulla base del Regolamento, gli odierni reclamanti avrebbero prestato acquiescenza rispetto alle doglianze mosse avverso il Regolamento.

Ma vi sarebbe di più: essendo stati due dei tre membri del comitato d’appello votati dagli iscritti al movimento, questi ultimi avrebbero implicitamente “approvato” il regolamento.

Non avrebbe pregio, inoltre, la doglianza relativa alla indeterminatezza del soggetto che si è assunta la paternità dei provvedimenti di espulsione.

Essi sarebbero incontrovertibilmente riconducibili a Beppe Grillo, capo politico del Movimento.

Pasquale Ciuccio fb
Quanto al merito del reclamo odierno, il Movimento ha dedotto che gli espulsi avrebbero violato i principi fondamentali richiamati nel Non Statuto, facendo così venir meno i requisiti di partecipazione al Movimento medesimo.

Essi, infatti, avrebbero costituito su facebook un “gruppo segreto” «al fine di condizionare e subdolamente e segretamente orientare il libero convincimento degli attivisti organizzati nel Meet Up (MU) di Napoli, unica piattaforma social deputata alle discussioni finalizzate alla formazione della lista M5S per le elezioni amministrative, con l’intento di approvare la candidatura di Luca Capriello come candidato Sindaco di Napoli».

Una delle conferme della legittimità delle espulsioni verrebbe dalla circostanza che gli odierni reclamanti hanno formalizzato il loro gruppo segreto nella costituzione di un’associazione chiamata “Napoli libera in movimento” presentando anche il logo relativo, come risulta da un articolo del quotidiano Il Mattino, versato in atti (n. 10 produzione del Movimento).

Luca Capriello fb
Un soggetto dissenziente rispetto alla linea ufficiale del Movimento, tale Ionta, inoltre, avrebbe presentato a Monte Citorio un nuovo soggetto politico, denominato Alternativa Libera Napoli, in contrapposizione al M5S, con la paradossale conseguenza che se fosse riammesso nel M5S egli si troverebbe ad aver realizzato il presupposto di fatto per l’espulsione dal Movimento, costituito dal far parte di altre associazioni politiche.

Inoltre, la difesa del Movimento ha rilevato che il gruppo facebook di cui facevano parte gli odierni reclamanti mirava surrettiziamente ad “eterodirigere” il Movimento con lo scopo di condizionarne le scelte rimesse unicamente ai meet up.

E tale condizionamento operava con vincoli di segretezza che univa i partecipanti a questo gruppo facebook, tesi a sostenere una candidatura a sindaco di Napoli alternativa rispetto a quella che è poi emersa come espressione ufficiale del Movimento.

E questi comportamenti degli odierni reclamanti avrebbero violato ripetutamente i principi del Non Statuto, espressi in particolare negli articoli 4, 5 e 7.


Pag. 6
All’udienza del 15/6/2016, in seguito alla discussione del reclamo, il Tribunale si è riservato di decidere.

1) Innanzitutto è d’uopo rigettare l’eccezione, spiegata dal Movimento, di inammissibilità dell’odierno reclamo fondata sulla dedotta novità del periculum in mora dei provvedimenti di espulsione impugnati.

Va rilevato, infatti, che il tenore delle conclusioni assunte dagli espulsi nel ricorso cautelare di prime cure è il seguente: «voglia in giudice sospendere in via cautelare l’efficacia dei provvedimenti di espulsione degli odierni istanti nonché l’efficacia e la validità delle votazioni del 9/3/2016, e ordinare all’associazione MoVimento 5 Stelle il rinnovo delle votazioni per la scelta dei candidati alla carica di consigliere comunali e di Sindaco di Napoli».

Anna Caparro fb
Orbene, a rigore, il petitum cautelare di prime cure è un petitum complesso, contenendo esso due distinte domande connotate da una connessione oggettiva per pregiudizialità-dipendenza.

I ricorrenti, odierni reclamanti, infatti, avrebbero potuto ottenere il provvedimento anticipatorio d’urgenza consistente nel rinnovo delle cc.dd. comunarie, solo se avessero preliminarmente ottenuto la sospensione in via cautelare, ex art. 23, terzo comma, c.c., degli impugnati provvedimenti di espulsione.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda cautelare tesa ad ottenere il rinnovo delle selezioni per la scelta dei candidati a Sindaco e a Consiglieri comunali di Napoli per il M5S,  senza esplicitamente pronunciarsi sulla domanda di sospensione dei provvedimenti di espulsione, pure proposta dagli allora ricorrenti.

Alfonso Ciardello fb
Tuttavia, dal tenore dell’ordinanza cautelare qui impugnata emerge che il Giudice cautelare di prime cure, avendo ritenuto di non ordinare il rinnovo delle “comunarie”, ha reputato insussistente il requisito dell’urgenza con riferimento all’altro e pregiudiziale provvedimento, chiesto dai ricorrenti, di sospensione dell’efficacia delle espulsioni.

In altri termini, il Giudice di prime cure ha inteso la richiesta di sospensione delle espulsioni come strettamente funzionale all’ottenimento del rinnovo delle comunarie, sicché. respinta la richiesta di rinnovo delle selezioni, ha implicitamente ritenuto non urgente provvedere sulla connessa domanda di sospensione dell’efficacia delle espulsioni.

Antonio Ciccotti fb
Orbene, con l’odierno reclamo gli esclusi dal Movimento dichiarano di non avere interesse ad impugnare l’ordinanza cautelare di prime cure nella parte in cui ha negato il rinnovo delle comunarie, visto che già si sono svolte le elezioni amministrative cui le prime erano erano funzionali; ma insistono nel chiedere la sospensione dei provvedimenti di espulsione loro irrogati, non concessa dal primo giudice.

2) Ai fini di un corretto inquadramento giuridico del reclamo si impongono delle precisazioni.

Il terzo comma dell’art. 23 c.c. dispone che il Giudice Istruttore, nel caso sia stata impugnata una deliberazione di un organo di un’associazione (genus al quale appartengono pacificamente i movimenti e i partiti politici), può sospenderne l’esecuzione quando sussistono “gravi motivi”.

Pag. 7
Solo i “gravi motivi” costituiscono il presupposto oggettivo tipico per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione che il Giudice istruttore sia chiamato ad emettere in corso di causa.

Le disposizioni del c.d. rito cautelare uniforme (artt. da 669 is a 669 quaterdecies c.p.c.), infatti, hanno una natura schiettamente processuale, e non hanno inciso, al momento della loro introduzione nell’ordinamento giuridico, all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, sui presupposti per la concessione dei provvedimenti cautelari già disciplinati da altre disposizioni di legge.

D’altra parte, nelle norme del rito cautelare uniforme non si trova la disciplina in generale dei presupposti dei provvedimenti cautelari.

Angela Daidone fb
L’unica norma in materia di presupposti oggettivi dei provvedimenti cautelari la si trova nel primo comma dell’art. 669 sexies c.p.c.: “il giudice... procede... agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto...”.

L’art. 700 c.p.c., poi. sulle condizioni per la concessione dei provvedimenti anticipatori d’urgenza, stabilisce una peculiare forma di tutela per chi “ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere un suo diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”; ma questa disposizione non si applica ai casi in cui l’ordinamento, anche fuori dal codice di procedura civile, appresta al soggetto una tutela cautelare tipica (come quella dell’art. 23, terzo comma, c.c.), cui si applicano, ai sensi dell’art. 469 quaterdecies c.p.c., le norme del rito cautelare uniforme solo in quanto compatibili.

Massimo Acciaro fb
Questa breve ricognizione, dunque, spiega la ragione per cui il solo presupposto per la concessione della tutela invocata dai reclamanti è la sussistenza dei “gravi motivi” ex art. 23, terzo comma, c.p.c.

Senonché. per aversi i “gravi motivi” ai fini della sospensione di una deliberazione di un organo di un’associazione non è necessario che il diritto vantato dal ricorrente sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile; È necessario bensì che il Giudice apprezzi all’esito di una cognizione sommaria l’esistenza dei vizi, dedotti dalla parte, del provvedimento censurato, e proceda, in caso positivo, a soppesare, ai fini della concessione della sospensione, l’entità dei vizi riscontrati, l’interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione della deliberazione impugnata e quello contrario dell’associazione a conservare l’efficacia del provvedimento impegnato fino alla fine del giudizio ordinario di cognizione.

Domenico Capasso fb
Questo è il tipo di giudizio che il Collegio è chiamato ad emettere.


3) Il Movimento reclamato sostiene che, svoltesi le consultazioni amministrative per il comune di Napoli, i reclamanti non avrebbero più interesse a coltivare la richiesta di sospensione delle deliberazioni.

L’assunto, proprio alla luce dei chiarimenti qui resi, non può essere accolto.

I reclamanti hanno dedotto, sin dal giudizio di prime cure, che sarebbe stato leso il loro diritto di partecipare alla vita politica all’interno del Movimento 5 Stelle tramite dei provvedimenti dei provvedimenti di espulsione adottati in violazione di legge e dei parametri normativi interni all’associazione, e che ricorrerebbero i gravi motivi per concedere la sospensione dell’esecuzione di tali provvedimenti di espulsione; ditalché, non essendo stata concessa in primo grado la sospensione delle espulsioni impugnate, i reclamanti odierni hanno senz’altro interesse a coltivare il presente giudizio per ottenere una decisione sul merito della loro domanda cautelare, né vi è violazione del divieto di “nova’ in sede di impugnazione, in quanto le stesse censure qui mosse ai provvedimenti di espulsione sono state illo tempore mosse anche dinanzi al Giudice istruttore della causa di merito che non ha concesso l’invocata sospensione.


Pag. 8
3.1) Il Movimento, inoltre, sostiene che l’inammissibilità del reclamo derivi dall’aver gli odierni reclamanti rifiutato una proposta di accordo formulata in prime cure, ai fini della riammissione nel Movimento, dall’onorevole Roberta Lombardi in nome e per conto del Sig. Grillo.

Anche questa eccezione deve essere disattesa, in quanto una proposta di accordo viene accettata se soddisfa l’interesse di tutte le parti.

Fatto sta che i reclamanti non sono stati riammessi a partecipare alla vita politica del Movimento, sicché conservano integro l’interesse a chiedere la sospensione dei provvedimenti di espulsione.


Il punto sta allora nell’esprimere un giudizio sommario sull’esistenza dei prospettati vizi dei provvedimenti di esclusione (o espulsione che dir si voglia), per poi, sulla base dell’esisto di tale giudizio, comparare i contrapposti interessi dei reclamanti e del Movimento reclamato ai fini della concessione dell’invocata cautela.


Vincenzo Galizia fb
4.1) Passando al merito del giudizio cautelare, il Tribunale è chiamato a formulare il giudizio di legittimità dei provvedimenti di espulsione, ai fini della concessione del richiesto provvedimento di sospensione della loro esecuzione, sia in base a criteri di natura formale, sia in base a criteri di natura sostanziale.

O meglio: il parametro del giudizio del giudizio di legittimità degli impugnati provvedimenti di espulsione è costituito sia da norme “formali”, che riguardano cioè il procedimento per l’adozione delle deliberazioni, la competenza degli organi che le hanno adottate in base alle norme regolamentari interne all’associazione e la validità delle norme regolamentari interne in base alle quali quelle espulsioni sono state irrogate; sia da norme “sostanziali” sull’esistenza dei presupposti oggettivi dei provvedimenti di espulsione, i quali, cioè, devono essere stati adottati in seguito ad una verifica negativa, da parte del preposto organo dell’associazione, circa i requisiti  per l’ammissione o la permanenza degli associati nell’associazione.

Paola Staffieri fb
Tale verifica negativa, poi, deve sostanziare i gravi motivi richiesti dall’art. 24, terzo comma, c.c., per l’esclusione dell’associato.


5) Ritiene il Collegio che sussistono gravi motivi per accogliere in sede cautelare le censure ai provvedimenti di espulsione mosse dai ricorrenti, odierni reclamanti.

Il terzo comma dell’art. 24 c.c. dispone che “l’esclusione di un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi”,

Il primo comma dell’art. 36 c.c., a sua volta, in materia di associazioni non riconosciute (come sono i partiti e i movimenti politici in generale), stabilisce che il loro ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati.

Pag. 9
Gli accordi degli associati, dunque, sono la fonte originaria, diretta o mediata, di tutte le norme che regolano la vita dell’associazione politica.

Sono gli associati che debbono prevedere quali siano gli organi dell’associazione e quali competenze essi abbiano; gli accordi tra gli associati prevedono anche le modalità dell’adesione dei richiedenti all’associazione e i requisiti di tale ammissione. In mancanza di diversi accordi tra gli associati nelle associazioni non riconosciute si applicano le norme sulle associazioni riconosciute, sicché, se lo statuto o l’atto costitutivo non disponga diversamente, l’esclusione degli associati è deliberata dall’assemblea.

Nel caso che ci occupa il “Non Satuto” (che, al netto di efficaci artifici dialettici che rientrano nella propaganda politica, altro non è che, giuridicamente, uno statuto) non contiene (o meglio: non risulta, in base alle deduzioni delle parti, che contenga) norme derogatorie rispetto all’art. 24 c.c. sulla competenza dell’assemblea per i provvedimenti di esclusione, sicché essa si radica in capo all’assemblea degli associati, cioè degli iscritti al Movimento.

Marco Sacco fb
Le norme contenute nel Regolamento pubblicato sul portale del leader politico del Movimento non possono disciplinare le materie, come quella dell’esclusione degli associati, riservate dalla legge alla competenza assembleare, in mancanza di una disposizione in tal senso dello statuto; né quel Regolamento può essere inteso come fonte idonea a modificare le norme dello statuto, in quanto le modificazioni dello statuto sono soggette ad un procedimento assembleare “rinforzato”, ai sensi del secondo comma dell’art. 21 c.c.

In mancanza, dunque, di una “autorizzazione” o “riserva” contenuta nello statuto ufficiale (c.d. Non Statuto) del Movimento a favore del Regolamento quanto alla competenza di tale ultima fonte a porre norme sull’esclusione degli associati, deve ritenersi indiziata di illegittimità la determinazione dell’espulsione degli odierni reclamanti adottata dallo “Staff di Beppe Grillo” sulla base del citato Regolamento del 2014.

Romeo Genovino fb
Peraltro, l’esigenza della necessaria promanazione dalla volontà, diretta o indiretta, degli associati (espressa in genere nella forma assembleare con l’approvazione dello statuto) dell’esclusione di uno o più di essi dalla vota dell’associazione trova la sua ragione giustificatrice nell’esigenza che a decidere sulla permanenza o meno di un associato nell’associazione siano i suoi “pari” attraverso il procedimento da loro posto mediante l’approvazione o la modificazione dello statuto, o riuniti in assemblea (o comunque con un metodo assembleare, che richiede la consultazione di tutti gli iscritti) ex art. 24, terzo comma, c.c., con le maggioranze costitutive e funzionali del primo comma dell’art. 21 c.c., nel caso in cui lo statuto non disponga diversamente.

Né può accogliersi la suggestiva prospettazione del Movimento reclamato, secondo la quale i reclamanti non potrebbero disconoscere il procedimento di espulsione disciplinato dal Regolamento del 2014, in quanto lo avrebbero implicitamente accettato avendo, prima di adire le sedi giurisdizionali, presentato reclamo “interno” contro le espulsioni al comotato d’appello costituito in base proprio al Regolamento.

Pag. 10
In disparte, infatti, la considerazione che, non essendo stato adottato col metodo assembleare e con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto originario, il Regolamento del 2014 non appare essere una fonte idonea a porre le norme procedimentali e i casi di esclusione degli associati, può agevolmente replicarsi in questa sede (in conformità, peraltro, a quanto dedotto dalla difesa degli odierni reclamanti) che i soggetti espulsi, reagendo contro l’espulsione irrogata dallo staff di Beppe Grillo dinanzi al comitato d’appello, hanno inteso non “accettare” le disposizioni del Regolamento che prevedono l’iter procedimentale per l’espulsione degli associati, ma semplicemente “tentare” di ottenere la “revisione” del provvedimento di espulsione per le vie interne, prima di esperire l¢azione giudiziaria a loro tutela.

Né ha pregio l’ulteriore deduzione della difesa del Movimento, secondo la quale una parte dei membri del comitato d’appello sarebbe stata scelta dagli iscritti mediante consultazione telematica.

Rita Mondello fb
Anche una tale forma di scelta non varrebbe a porre rimedio all’inidoneità del Regolamento del 2014 a disciplinare casi e forme delle esclusioni degli associati.


5.1) Una volta giunti alla conclusione, in base alle considerazioni qui svolte, che il Regolamento del 2014, non ponendosi come fonte equiordinata allo statuto, non può derogare al terzo comma dell’art. 24 c.c. che prevede la competenza assembleare per la deliberazione delle esclusioni di singoli associati, sarebbe ultroneo, in sede di reclamo e con un giudizio di merito in corso, verificare anche la fondatezza delle censure mosse dagli odierni reclamanti circa la legittimità sostanziale dei provvedimenti di espulsione, ossia la sussumibilità dei comportamenti addebitati agli odierni reclamanti (l’aver partecipato ad un gruppo chiuso su facebook in vista delle “comunarie”) nei casi di incompatibilità con i principi e i valori del Movimento previsti dalle norme dello statuto.


Roberto Motta fb
6) Occorre ora stabilire se, oltre alla delibata illegittimità del rpocedimento seguito per la espulsione degli odierni reclamanti (riveniente dalla delibata illegittimità delle norme del Regolamento del 2014 che quel procedimento disciplinano), sussistano anche i “gravi motivi” per sospendere, così come richiesto dai reclamanti, l’esecuzione delle impugnate deliberazioni di espulsione.

Si è, infatti, detto supra che una pure delibata illegittimità del provvedimento di espulsione non è sufficiente ad integrare i gravi motivi cui la legge subordina la sospensione dell’esecuzione della deliberazione, e che quello sulla sussistenza di essi è l’oggetto di un giudizio ulteriore, frutto della comparazione dell’interesse di chi chiede la sospensione della deliberazione impugnata con quello dell’associazione alla stabilità della sua vita e alla preservazione dell’armonia interna funzionale al perseguimento dei suoi fini ideali.


Pag. 11
6.1 Ritiene il Collegio che nella presente sede cautelare si debba dare prevalenza all’interesse degli esclusi a non vedere pregiudicato, da da subito, nelle more del  giudizio di merito, il loro diritto a partecipare alla vita politica del Movimento, magari da una posizione antagonista rispetto alla linea del gruppo dirigente.

Si deve a tal proposito osservare che, nonostante che il Movimento 5 Stelle nel suo statuto (“Non Statuto”) non si definisca “partito politico”, ed anzi escluda di esserlo, di fatto ogni associazioni con articolazioni sul territorio che abbia come fine quello di concorrere alla determinazione della politica nazionale si può definire “partito” (cfr. aer. 49 Cost.).

Orbene, i cittadini hanno non solo la libertà di associarsi liberamente per concorrere alla determinazione della politica nazionale, ma l’ordinamento riconosce loro un diritto di associazione.

Paolo Palleschi fb
E, sebbene un tale diritto non vada inteso nel senso che un cittadino debba poter essere ammesso ad ogni associazione cui chieda di aderire, dovendosi tutelare anche il contrapposto diritto degli altri di scegliere con chi associarsi e chi ammettere in una associazione, deve senz’altro riconoscersi che vi è un diritto politico ed un interesse morale dell’associato a non essere escluso dall’associazione politica di cui egli faccia parte senza un grave motivo (cfr. art. 24 terzo comma c.c.) o senza le garanzie di un procedimento decisionale conforme alle norme di legge.

Tale diritto politico dell’associato, in un ordinamento come il nostro che tutela e favorisce la partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica tramite associazioni (si definiscano partiti o movimenti), deve considerarsi ragionevolmente prevalente rispetto all’interesse, meramente “amministrativo”, dell’associazione alla preservazione della stabilità delle sue decisioni fino alla conclusione del giudizio di impugnazione delle stesse.


Antonio Caracciolo fb
7) Sussistono, dunque, i gravi motivi per sospendere le deliberazioni di esclusione degli odierni reclamanti dal Movimento 5 Stelle.

Le spese del doppio grado cautelare saranno regolate con sentenza che definità il giudizio di merito in corso.



P.Q.M.


Accoglie il reclamo, e per l’effetto sospende l’esecuzione delle deliberazioni di espulsione degli odierni reclamanti dal Movimento 5 Stelle.

Spese del doppio grado cautelare al definitivo.

Napoli, 13/7/2016

Il Giudice estensore
(firmato)
Il Presidente
(firmato)
Tribunale di Napoli - Pervenuto in Cancelleria - Depositato in Cancelleria - Oggi: 14 Luglio 2015 - Il Funzionario Giudiziario (firmato)


COMMENTARIO

 1) Ero presente al giudizio di prime cure, nell’aprile scorso del corrente anno. L’udienza era pubblica e gremita. Il dibattimento vivace e popolare, ben diverso dal clima dell’udienza romana, dove non era ammesso il pubblico e dove a noi ricorrenti era stato raccomandato davanti al giudice un contegno disciplinato e rispettoso, stando in silenzio a meno di essere interpellati. L’opposto dell’udienza napoletana, dove ho molto gustato l’umorismo del giudice che chiedeva alla controparte come si era potuto scoprire il gruppo “segreto”, se appunto era “segreto”. Questo della “segretezza” è stato l’unico capo di accusa che ha portato alla espulsione di un intero gruppo di attivisti storici del M5S, per fare spazio a un Brambilla venuto dal Nord e proposto come Sindaco di Napoli. Il fiasco è ora a tutti noto. L’Udienza si teneva a pochi giorni dalla chiusura delle liste. La preoccupazione già in udienza espressa dal Giudice accogliendo la richiesta dei ricorrenti di ripetizione delle Comunarie ossia delle Primarie pentastellate non vi sarebbero stati i tempi tecnici e vi era il concreto rischio che una delle principali forze politiche restasse fuori dalla competizione elettorale. La proposta di una conciliazione fra le parti venuta dal Giudice stesso era un implicito riconoscimento delle ragioni dei ricorrenti. La Lombardi propose il reintegro salvo poi verificare non si sa cosa: una presa in giro che i ricorrenti giustamente rifiutarono. La situazione napoletana era ben diversa da quella romana, dove i ricorrenti avevano pur chiesto la ripetizione delle Comunarie. Il giudice si limitò a verificare l’inconsistenza degli addebiti di espulsione e a disporre il reintegro. Non ordinò la ripetizione delle Comunarie, ma era implicito che correttezza, trasparenza e legalità avrebbero da sole imposte allo Staff o chi per esso la ripetizione delle Comunarie dalle quali erano stati espulsi una trentina di candidati. Casi diversi che singoli procedimenti di opposizione hanno consentito di delineare nella loro diversità. Ma la beffa maggiore è stata che malgrado l’occhiuta vigilanza del sistema di delazione interna sono sfuggiti al controllo candidati che non avrebbero avuto i requisiti di ammissione: sono stati eletti! Per quanto mi riguarda, il Giudice romano mi ha dato piena soddisfazione riconoscendo e dichiarando l’assoluta inconsistenza e infondatezza dell’addebito di esclusione dalle Comunarie ed espulsione dal M5S: difficile trovare una soperchierìa più evidente. Il Giudice romano di prime cure ha lasciato fuori la contestazione di legittimità del Regolamento, illustrata dall’avv. Borrè. Ad un certo punto del 57 dense pagine della Ordinanza leggo che anche da parte mia vi sarebbe stato un implicito riconoscimento del Regolamento in quanto ne avrei seguito le procedure. Non è così! Io non ho mai inteso riconoscere un siffatto Regolamento per il semplice fatto che era a me ignoto e imposto sul piano materiali di una prassi seguita unilateralmente dalla mia controparte. Non solo rispondevo entro un’ora al sedicente Staff di Beppe Grillo, inviando gli atti di causa del procedimento amministrativo che sette anni prima di assolveva pienamente di quella che congetturavo potesse essere un addebito che non mi veniva neppure esplicitamente ed espressamente contestato ma che io supponevo potesse essere a fondamento della anodina email ricevuto. Grottescamente, ricevevo poi dal Comitato d’appello una email dove mi si diceva che non avevo mandato allo Staff le mie controdeduzione: gli avevo mandato la Delibera di assoluzione del Consiglio Universitario Nazionale! Roba da pazzi oltre che estrema sciatteria.  Lungi dal lasciami intimidire dal Comitato d’appello rispondevo per le rime ed imponevo io loro un termine di cinque giorni entro il quale avrei adito la via giudiziaria, cosa che è puntualmente avvenuta. Quindi, io non ho MAI riconosciuto un Regolamento da me MAI condiviso o approvato. Il Collegio di reclamo napoletano ha completato il lavoro del giudice di prime cure romano dichiarando l’illegittimità del Regolamento ed integrando una giurisprudenza che si va formando a livello nazionale.

2°) Qui il link alla pagina fb di Roberto Ionta, citato nel testo dell’Ordinanza. Ionta - a quanto pare - è stato uno dei 36 espulsi napoletani, che però anziché fare ricorso ha preferito fondare una diversa associazione politica. A perderci, a nostro avviso, è stato il M5s, che anziché dimostrasi “inclusivo”, come dovrebbe essere nello spirito di quanti vi hanno aderito, si dimostra invece nei fatti “antidemocratico” - come ha riconosciuto il Giudice - ed “esclusivo” nel senso dell’escludere i cittadini che hanno invece diritto ex art. 49 della costituzione ad aderire a qualsiasi partito politico, soddisfatti i requisiti richiesti per l’ammissione e nel rispetto delle leggi vigenti.

Nessun commento: