Posta la distinzione fra legalità frutto di meri rapporti di forza e legittimità fondato sul concetto naturale di giustizia, l’odierno Stato di Israele, pur riconosciuto da numerosi paesi, è una mostruosità giuridica che urta contro ogni idea di diritto e di ordine internazionale, nonché di riconoscimento e rispetto della dignità dei popoli. Sela nostra generazione nulla può contro le ingiustizie che hanno avuto luogo nel passato, può però opporsi moralmente alle ingiustizie che si svolgono sotto i nostri occhi e che sono chiari alla nostra coscienza. Riteniamo che sia oltremodo istruttiva la lettura ed il commento più approfondito possibile di ogni singolo articolo dello schema di mandato che il Governo Britannico pubblicò ai primi di febbraio del 1921 in un “Libro Bianco” di nove pagine, comprensivo dei mandati per la Mesopotamia e la Palestina. Con qualche variazione il testo definivo dei due distinti Progetti usciva il 29 agosto 1921 e venivano presentati al Parlamento inglese. Con una lettera di A.J. Balfour erano già stati presentati con la data del 6 dicembre 1920 al segretario della Lega delle Nazioni, Sir Eric Drummont. Anche alla luce di questa operazione, freddamente calcolato nel contesto della prima guerra mondiale, dove vi fu uno scambio fra partecipazione ebraica alla guerra in favore della parte Alleato e contro gli Imperi centrali.
La Dichiarazione Balfour non nasce nulla e non era a titolo gratuito. Detta Dichiarazione non ha proprio nulla a che fare con principi di diritto e di giustizia, ma è un cinico baratto nella logica del potere coloniale dell’epoca. Una riflessione sui singoli articoli del Mandato consente di lumeggiare in tempi non sospetti eventi che proprio ai nostri giorni ed in misura crescente di anno in anno dimostrano tutta l’illegittimità e l’artificiosità impossibile di una costruzione statuale, la cui esistinza implica quel costante principio di autoesenzione dal rispetto del diritto internazionale, nella misura in cui possa parlarsi scientificamente dell’esistenza di un diritto internazionale distinto dalla mera effettività delle relazioni internazionali sempre più improntate a principi di forza bruta e di potenza degli armamenti: se le mie armi sono più potenti delle tue, vige il rispetto delle armi in luogo del rispetto di ogni principio di legittimità che gli uomini hanno tentato faticosamente di costruire nel tempo per uscire da quel flagello della guerra di tutti contro tutti, dove nessuno è più sicuro della sua vita ed oggi comporta il rischio di estinzione dell’intera umanità.
I Lettori esperti in materia che vogliono contribuire alla Redazione del Commentario sono caldamente invitati a dare ogni utile indicazione. Saranno prese in in considerazione anche le eventuali critiche di parte sionista, purché improntate a criteri razionali e scientifici. Viene qui anticipato il testo completo nella traduzione italiana apparso nel fascicolo della rivista “Oriente Moderno”, del 15 novembre 1921, anno I, n. 6, pp. 337-340.
La Dichiarazione Balfour non nasce nulla e non era a titolo gratuito. Detta Dichiarazione non ha proprio nulla a che fare con principi di diritto e di giustizia, ma è un cinico baratto nella logica del potere coloniale dell’epoca. Una riflessione sui singoli articoli del Mandato consente di lumeggiare in tempi non sospetti eventi che proprio ai nostri giorni ed in misura crescente di anno in anno dimostrano tutta l’illegittimità e l’artificiosità impossibile di una costruzione statuale, la cui esistinza implica quel costante principio di autoesenzione dal rispetto del diritto internazionale, nella misura in cui possa parlarsi scientificamente dell’esistenza di un diritto internazionale distinto dalla mera effettività delle relazioni internazionali sempre più improntate a principi di forza bruta e di potenza degli armamenti: se le mie armi sono più potenti delle tue, vige il rispetto delle armi in luogo del rispetto di ogni principio di legittimità che gli uomini hanno tentato faticosamente di costruire nel tempo per uscire da quel flagello della guerra di tutti contro tutti, dove nessuno è più sicuro della sua vita ed oggi comporta il rischio di estinzione dell’intera umanità.
I Lettori esperti in materia che vogliono contribuire alla Redazione del Commentario sono caldamente invitati a dare ogni utile indicazione. Saranno prese in in considerazione anche le eventuali critiche di parte sionista, purché improntate a criteri razionali e scientifici. Viene qui anticipato il testo completo nella traduzione italiana apparso nel fascicolo della rivista “Oriente Moderno”, del 15 novembre 1921, anno I, n. 6, pp. 337-340.
Preambolo
a. Il Consiglio della Lega delle Nazioni considerando che, secondo l’art. 132 del Trattato di pace firmato a Sèvres il 10 agosto 1920, la Turchia ha rinunziato a favore delle principali potenze alleate ad ogni diritto e titolo sulla Palestina;
b. considerando che, secondo l’art. 95 di detto Trattato, le alte Parti contraenti consentirono ad affidare, in base alle causole dell’art. 22, l’amministrazione della Palestina, in quei confini che saranno determinati dalle principali Potenze alleate, ad un Mandatario che dev’essere scelto dalle dette Potenze;
c. considerando che, secondo il medesimo articolo, le alte Parti contraenti consentirono inoltre che il Mandatario avesse la responsabilità di eseguire la Dichiarazione fatta in origine il 2 novembre 1917 dal Governo di S. M. britannica, e adottata dalle altre Potenze alleate , in favore della fondazione in Palestina di una Sede nazionale per il popolo ebraico, (1) essendo chiaramente inteso che nulla sarebbe fatto che possa recar pregiudizio ai diritti civili e religiosi delle Comunità non ebraiche esistenti in Palestina, o ai diritti e allo statuto politico di cui godono gli Ebrei in qualsiasi altro paese;
d. considerando che in tal modo vengono riconosciute la connessione (“connection”) storica del popolo ebraico colla Palestina e le ragioni di ricostituire la sua Sede nazionale in quel paese;
e. considerando che le principali Potenze alleate hanno scelto S.M. britannica quale Mandatario per la Palestina;
f. considerando che le condizioni del Mandato nei rispetti della Palestina sono state formulate nella forma che segue e presentate al Consiglio della Lega per l’approvazione;
g. considerando che S. M. britannica ha accettato il mandato nei riguardi della Palestina ed ha acconsentito ad esercitarlo per conto della Lega delle Nazioni in conformità alle clausole che seguono;
h. approva le condizioni di detto Mandato come segue:
Art. 1. – S. M. britannica avrà il diritto di esercitare quale Mandatario, tutti i poteri inerenti al Governo di uno Stato sovrano, in quanto non siano limitati dai termini del presente Mandato.
Art. 2. - La Potenza mandataria (2) si assume la responsabilità di porre il paese in condizioni politiche, amministrative ed economiche tali da assicurare lo stabilimento di una Sede nazionale ebraica, qual è descritta nel preambolo, e lo sviluppo di istituzioni autonome («self-goverment institutions»), nonchè la salvaguardia dei diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina, senza distinzione di razza e di religione.
Art. 3. - La Potenza mandataria incoraggerà l’autonomia locale nella misura più ampia compatibile con le condizioni generali.
Art. 4. - a. Una Agenzia ebraica adatta sarà riconosciuta come Ente pubblico allo scopo di dar pareri e cooperare coll’Amministrazione della Palestina in quelle materie economiche, sociali e d’altra natura che possono influire sulla formazione della Sede nazionale ebraica e sull’interesse della popolazione ebraica della Palestina, e, salvo sempre il controllo dell’Amministrazione, di aiutare e partecipare allo sviluppo del paese.
b. L’Organizzazione Sionistica, - finchè, a giudizio della Potenza mandataria, avrà organizzazione e costituzione corrispondenti allo scopo - sarà riconosciuta come tale Agenzia. Consigliandosi col Governo di S. M. britannica, essa prenderà le misure atte ad assicurare la cooperazione di tutti gli Ebrei che vogliano aiutare lo stabilimento della Sede nazionale ebraica.
Art. 5. - Alla Potenza mandataria spetterà di provvedere affinchè nessun territorio palestinese sia ceduto, affittato, o posto in alcun modo sotto il controllo del Governo di qualsiasi Potenza straniera.
(segue)
WEBGRAFIA. – Segue un elenco di links pertinenti via via individuati. Si tratta di links di carattere generale che vengono elencati in ordine casuale. Verrà dato in seguito un migliore ordinamento.
1. Prassi italiana di diritto internazionale. – Il contrasto fra la concreta disciplina del Mandato, peraltro redatta dalla stessa potenza mandatario, ed i principi di rispetto dei popoli proclamato dalla stessa Società delle Nazioni non poteva essere più vistoso ed apre subito un vulnus nella stessa Società che con gli anni cadrà sempre più in dicredito. In pratica, si pretendeva di sancira con i crismi del diritto una vera e propria pulizia etnica. Un intero popolo, quello palestinese dell’epoca e per l’area di interesse individuato, riceveva… un avviso di sfratto! È ridicola, è un insulto all’intelligenza l’affermazione secondo cui ai popoli indigeni non sarebbe stato fatto nulla che compromettesse i loro diritti. Quanta imperiale bontà! Inoltre è curioso il vezzo linguistico invalso di considerare la stragrande maggioranza della popolazione indigena come... non-ebraica! Era come rivelare il segreto piano lungamente coltivato di immaginarsi una Palestina svuotata di tutti i suoi abitanti effettivi per far posto ad un agglomerato di genti che poco si distinguono dalle carovane di pionieri che andavano alla conquista delle terre indiane uccidendo e distruggendo tutto quello che trovano. Il “popolo” – se può parlarsi di un “popolo” - nasce qui come un patto di briganti ed ha poco senso dire che questi “briganti” regolano i loro rapporti secondo principi “democratici”. La democrazia, peraltro, può essere una semplice forma di governo, non un valore in sé, non un sinonimo di Giustizia, Bene, Umanità e così via. Su questa confusione del concetto di democrazia molto ha investito la propaganda sionista attuale presentando Israele come l’«unica democrazia del Medio Oriente». Per fortuna! Affermazione peraltro discutibile anche sul piano formale se si considera l’ampio regime di discriminazione esistente e vere e proprie forme di razzismo.
b. considerando che, secondo l’art. 95 di detto Trattato, le alte Parti contraenti consentirono ad affidare, in base alle causole dell’art. 22, l’amministrazione della Palestina, in quei confini che saranno determinati dalle principali Potenze alleate, ad un Mandatario che dev’essere scelto dalle dette Potenze;
c. considerando che, secondo il medesimo articolo, le alte Parti contraenti consentirono inoltre che il Mandatario avesse la responsabilità di eseguire la Dichiarazione fatta in origine il 2 novembre 1917 dal Governo di S. M. britannica, e adottata dalle altre Potenze alleate , in favore della fondazione in Palestina di una Sede nazionale per il popolo ebraico, (1) essendo chiaramente inteso che nulla sarebbe fatto che possa recar pregiudizio ai diritti civili e religiosi delle Comunità non ebraiche esistenti in Palestina, o ai diritti e allo statuto politico di cui godono gli Ebrei in qualsiasi altro paese;
d. considerando che in tal modo vengono riconosciute la connessione (“connection”) storica del popolo ebraico colla Palestina e le ragioni di ricostituire la sua Sede nazionale in quel paese;
e. considerando che le principali Potenze alleate hanno scelto S.M. britannica quale Mandatario per la Palestina;
f. considerando che le condizioni del Mandato nei rispetti della Palestina sono state formulate nella forma che segue e presentate al Consiglio della Lega per l’approvazione;
g. considerando che S. M. britannica ha accettato il mandato nei riguardi della Palestina ed ha acconsentito ad esercitarlo per conto della Lega delle Nazioni in conformità alle clausole che seguono;
h. approva le condizioni di detto Mandato come segue:
Art. 1. – S. M. britannica avrà il diritto di esercitare quale Mandatario, tutti i poteri inerenti al Governo di uno Stato sovrano, in quanto non siano limitati dai termini del presente Mandato.
Art. 2. - La Potenza mandataria (2) si assume la responsabilità di porre il paese in condizioni politiche, amministrative ed economiche tali da assicurare lo stabilimento di una Sede nazionale ebraica, qual è descritta nel preambolo, e lo sviluppo di istituzioni autonome («self-goverment institutions»), nonchè la salvaguardia dei diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina, senza distinzione di razza e di religione.
Art. 3. - La Potenza mandataria incoraggerà l’autonomia locale nella misura più ampia compatibile con le condizioni generali.
Art. 4. - a. Una Agenzia ebraica adatta sarà riconosciuta come Ente pubblico allo scopo di dar pareri e cooperare coll’Amministrazione della Palestina in quelle materie economiche, sociali e d’altra natura che possono influire sulla formazione della Sede nazionale ebraica e sull’interesse della popolazione ebraica della Palestina, e, salvo sempre il controllo dell’Amministrazione, di aiutare e partecipare allo sviluppo del paese.
b. L’Organizzazione Sionistica, - finchè, a giudizio della Potenza mandataria, avrà organizzazione e costituzione corrispondenti allo scopo - sarà riconosciuta come tale Agenzia. Consigliandosi col Governo di S. M. britannica, essa prenderà le misure atte ad assicurare la cooperazione di tutti gli Ebrei che vogliano aiutare lo stabilimento della Sede nazionale ebraica.
Art. 5. - Alla Potenza mandataria spetterà di provvedere affinchè nessun territorio palestinese sia ceduto, affittato, o posto in alcun modo sotto il controllo del Governo di qualsiasi Potenza straniera.
(segue)
WEBGRAFIA. – Segue un elenco di links pertinenti via via individuati. Si tratta di links di carattere generale che vengono elencati in ordine casuale. Verrà dato in seguito un migliore ordinamento.
1. Prassi italiana di diritto internazionale. – Il contrasto fra la concreta disciplina del Mandato, peraltro redatta dalla stessa potenza mandatario, ed i principi di rispetto dei popoli proclamato dalla stessa Società delle Nazioni non poteva essere più vistoso ed apre subito un vulnus nella stessa Società che con gli anni cadrà sempre più in dicredito. In pratica, si pretendeva di sancira con i crismi del diritto una vera e propria pulizia etnica. Un intero popolo, quello palestinese dell’epoca e per l’area di interesse individuato, riceveva… un avviso di sfratto! È ridicola, è un insulto all’intelligenza l’affermazione secondo cui ai popoli indigeni non sarebbe stato fatto nulla che compromettesse i loro diritti. Quanta imperiale bontà! Inoltre è curioso il vezzo linguistico invalso di considerare la stragrande maggioranza della popolazione indigena come... non-ebraica! Era come rivelare il segreto piano lungamente coltivato di immaginarsi una Palestina svuotata di tutti i suoi abitanti effettivi per far posto ad un agglomerato di genti che poco si distinguono dalle carovane di pionieri che andavano alla conquista delle terre indiane uccidendo e distruggendo tutto quello che trovano. Il “popolo” – se può parlarsi di un “popolo” - nasce qui come un patto di briganti ed ha poco senso dire che questi “briganti” regolano i loro rapporti secondo principi “democratici”. La democrazia, peraltro, può essere una semplice forma di governo, non un valore in sé, non un sinonimo di Giustizia, Bene, Umanità e così via. Su questa confusione del concetto di democrazia molto ha investito la propaganda sionista attuale presentando Israele come l’«unica democrazia del Medio Oriente». Per fortuna! Affermazione peraltro discutibile anche sul piano formale se si considera l’ampio regime di discriminazione esistente e vere e proprie forme di razzismo.