lunedì 23 febbraio 2026

Teodoro Klitsche de la Grange: "Gli aquiliferi del referendum"

Appena si è saputo che il Tribunale di Palermo aveva condannato il Ministero degli interni (e non solo) a risarcire alla proprietaria i danni arrecati in conseguenza del sequestro della nave Sea Watch, è ricominciata la battaglia (usuale e ripetuta) tra le tifoserie al seguito, globalbuoniste e sovrancattiviste, tra diritti umani (e universali) e sovranità nazionale. E di conseguenza ad arruolare tra le prime il Tribunale (e più in generale il potere giudiziario), tra le seconde il potere esecutivo/governativo, dal Presidente del Consiglio in giù. La quale, peraltro, se l’è cercata (anche se qualche ragione ce l’ha).

I gloralisti hanno sostenuto che la decisione del Tribunale era un’affermazione del diritto internazionale umanitario; i sovranisti un vulnus alla sovranità democratica.

Ma a leggere la sentenza non c’è alcuna affermazione né dell’asserita lesione del diritto internazionale né violazione della sovranità (democratica).

In realtà (al di la di qualche retropensiero, ipotizzabile ma non esternato) il Giudice ha semplicemente applicato i principi e la normativa vigente in materia di diritto amministrativo e più specificamente, di responsabilità della pubblica amministrazione per lezione di diritti ed interessi legittimi dei privati, anche in conseguenza della formazione del silenzio-assenso.

Letta così la sentenza, indubbiamente non stimola le tifoserie e non suscita quel frastuono di grancassa, trombette e (soprattutto) tromboni che le caratterizza.

Meglio attribuire al Giudice di Palermo di aver affermato o negato valori più coinvolgenti.

Infatti l’affermazione della responsabilità della P.A. deriva da un principio generale, di cui all’art. 2043 del codice civile (precetto risalente al diritto romano antico) e da ultimo applicato, anche per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, anche alla lesione di interessi legittimi; nonché alla mancata pronuncia sull’opposizione della Sea Watch proposta “avverso il sequestro amministrativo disposto dalla Guardia di Finanza… e che sulla domanda la suddetta autorità non si sia mai pronunciata” (v. sentenza).

In effetti se il precetto della responsabilità è millenario, anche l’altro pur non potendo vantare una pari durata è del tutto conforme a principi dello stato di diritto e alla normativa costituzionale vigente, per cui il potere va esercitato ragionevolmente, la motivazione dei provvedimenti deve essere esternata e le istanze dal privato interessato valutate. Attualmente disposto con legge generale dalla L. 241/90.

Ne consegue che alcune disposizioni speciali hanno prescritto che la mancata valutazione delle doglianze del privato interessato, fa sì che si considerino accolte (silenzio-assenso) onde evitare che non provvedendo sulle stesse, il funzionario si autodispensi dall’onere di motivarle.

Tutta materia che nulla ha a che fare col diritto internazionale o con la sovranità democratica, essendo applicabile ad ogni rapporto e legalmente disposta dal Parlamento, eletto dal popolo. A conferma di ciò giova ricordare che il “silenzio-assenso” più ricorrente è quello disposto per le contravvenzioni al codice della strada (e non alla Carta dell’ONU).

Neanche è possibile ascrivere all’orribile Salvini la responsabilità (indiretta, riflessa) del silenzio-assenso, perché all’epoca dei fatti il cattivissimo non era più Ministro degli interni. Comunque neppure alla dott.ssa Lamorgese, allora subentrata da poco, dato che (e ciò si applica anche a Salvini) l’omissione rientra nella competenza di uffici periferici (la Prefettura o il Comando provinciale della Finanza): onde a questi che hanno il potere di decidere, va ascritta la responsabilità di non aver deciso.

Quindi occorre ricondurre agli usuali difetti e vizi della P.A. italiana le vicende e farle discendere dall’iperuranio dei grandi principi dove l’hanno forzatamente innalzata le tifoserie dei media e i loro strepitanti aquiliferi.

 

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