venerdì 8 novembre 2024

Teodoro Klitsche de la Grange: "Trump e l'onda lunga della Storia"

Ho letto tanti commenti sulla vittoria del Presidente Trump e si possono – grosso modo – suddividere in gruppi, a seconda della causa, indicata del successo del Tycoon poco annunziata dalla comunicazione mainstream un po’ perché temuta, di più ancora perché di danno alla candidatura della Harris.

Prima causa: il popolo si è sbagliato. Ciò capita a tutti, anche a governanti che, in quanto uomini, non sono infallibili, tranne il Papa, che ha però il supporto dello Spirito Santo (scusate se è poco) almeno quando parla ex cathedra.

Il retropensiero (neppure tanto retro) di tale argomento è invece che (oltre al Papa) sono infallibili i “tecnici”, le élite, alcune televisioni e certi giornali (la maggioranza) ecc. ecc. Questo perché i suddetti infallibili giudicano applicando fatti, norme, principi, protocolli, griglie di valori corretti. Che la congruità delle proposte si valuti in base ai risultati conseguiti più che alla conformità alle regole è un criterio loro del tutto estraneo. Che alla base del successo di Trump ci fosse il giudizio positivo degli americani su 4 anni di presidenza Trump, fossero i buoni risultati economici e forse ancora di più il fatto che, contrariamente a tutti i suoi predecessori nella carica (a partire dagli anni ’90) a) non avesse fatto guerre b) anzi ne ha chiusa una, non era considerato dal commentatori ZTL.

Seconda causa: le nostre idee, i nostri sogni sono più belli di quelli di Trump il quale ha ingannato abilmente il popolo facendogli credere che i suoi siano preferibili. Anche tale argomento è facilmente contestabile: da un lato perché gli elettori valutano più i risultati (mediocri) dei governanti che i loro (buoni) propositi elettorali. In secondo luogo perché la sinistra, soprattutto quella comunista, ha sempre manifestato un abisso tra le mete radiose proposte (le società senza classi, la pace universale, l’uguaglianza, la prosperità… e via sognando) e le (modeste) realizzazioni conseguite (causa principale del crollo planetario del “socialismo reale”).

Onde a questo genere di argomenti i popoli sono abituati, e sostituire le società senza classi con la crisi climatica non li rende più credibili.

Terza causa: gli errori e le ingenuità commessi nella campagna dagli spin-doctor incompetenti, dal cattivo uso della rete, fino alle stars inutili e talvolta controproducenti. Carattere comune di tali argomentazioni è di considerare tutti aspetti e figure accessorie. Ossia il cibo è buono, ma presentato e cucinato maldestramente. Anche qui pare piuttosto un tentativo di far “volare gli stracci” per salvare direttore d’orchestra e spartito.

E si potrebbe continuare a lungo: ma siccome tutti tali argomenti hanno il connotato comune di essere frutto – totale o parziale – di fantasia, e a questa non c’è limite (mentre alla realtà, sì) preferisco continuare con gli argomenti contrari: cioè perché Trump, secondo me, ha vinto. Partendo, ovviamente, dai dati di fatto.

In primo luogo: la vittoria dei partiti anti-establishment (detti anche populisti, sovranisti, ecc. ecc.) non è un fenomeno statunitense, ma quasi planetario, almeno nell’occidente. Ovviamente tra gli uni e gli altri movimenti ci sono differenze, ma una spiegazione non può prescindere dai connotati comuni che, accanto alle diversità nazionali, tali soggetti politici (e i di essi elettori) hanno.

Come scrivo da parecchi anni, se fino al crollo per implosione del comunismo, il raggruppamento amico-nemico coincideva (principalmente) con quello economico borghesi/proletari, è stato sostituito dal nuovo globalisti/populisti (establishment contro anti-establishment). Tale contrapposizione si articola in tutta una serie di caratteri comuni (e contrapposti).

In primis della differenza del sentire comune, come già scriveva trent’anni fa Cristopher Lasch: le élite globaliste e i governati hanno “tavole di valori” differenti e spesso opposti. L’idem sentire de re publica si atrofizza e si sviluppa la differenza etica, che, secondo Hegel, è alla base della discriminante amico/nemico.

In secondo luogo (ma forse le spetta il primo)si sviluppa la differenza d’interessi tra classe dirigente e governati a sua volta suddividentesi in più aspetti, a cominciare dal dilatarsi della “forbice” della differenza dei redditi, ma del pari visibile dall’imposizione/elusione tributaria (i “paradisi” fiscali) dalla delocalizzazione (e non solo).

In terzo luogo alle rivendicazioni identitarie. Anche qua si potrebbe continuare a lungo: resta il fatto che argomenti “etici”, “identitati” ed “economici” sono comuni a tutti i movimenti anti-establishment: dai gilet-jaunes alla rust-belt, dai leghisti ai seguaci di Orban.

Per cui continuo a pensare che la vittoria di Trump, così come quella delle forze anti-establishment nel resto del mondo sia dovuta ad un cambiamento epocale della politica. Come scriveva Schmitt nell’età moderna il criterio del politico è cambiato a seconda dei periodi seguendo lo Zentralgebiet (dal teologico al morale, da questo all’economia): ora siamo in una fase nuova, un nuovo Zentralgebiet. E Trump, come Orban, Le Pen, la nostra Meloni sono l’effetto e non la causa del cambiamento.

 

lunedì 21 ottobre 2024

Teodoro Klitsche de la Grange: "Processare il "politico""


 

La contemporaneità dell’udienza del processo al Ministro Salvini e dell’annullamento giudiziario della “destinazione” in Albania di un gruppetto di migranti hanno un connotato comune: riproporre l’(eterno) problema del rapporto tra politica e giustizia e, quale presupposto di questo, di determinare cos’è “politico”.

Infatti il potere di giudicare ha carattere generale (anche ritenere di non avere il potere di giudicare, è un giudicare). Lo stesso può affermarsi del politico, perché anche quando una sfera di attività umana è libera e garantita dall’intromissione di poteri pubblici e quindi (anche e soprattutto) politici, ossia privata, ciò è frutto di una distinzione (e decisione) essenzialmente e squisitamente politica: quella tra pubblico e privato.

Data la generalità, politica e giurisdizione possono entrare in contrasto specialmente negli Stati borghesi di diritto, dove le garanzie giudiziarie sono particolarmente penetranti onde hanno indotto alla limitazione costituzionale del potere giudiziario, laddove si debbono giudicate i titolari di certi organi e comunque di decisioni che incidono su funzioni politiche. Ed è un problema che si poneva già agli albori dello Stato borghese moderno, sia nelle leggi delle assemblee francesi rivoluzionarie, che nelle riflessioni dei primi teorici come Benjamin Constant.

La responsabilità (e il processo) penale (e le di esso limitazioni) non è che uno degli aspetti del problema. Pochi italiani sanno che l’ordinamento francese esclude che siano justiciables, cioè annullabili dal Consiglio di Stato gli acts de gouvernement, e che tale soluzione fu fatta propria in Italia nell’istituire la IV Sezione del Consiglio di Stato e poi sempre ripetuta: l’art. 31 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, sul Consiglio di Stato (sostanzialmente ripetitivo dell’art. 24 del precedente t.u. 2 giugno 1889 n. 6166), prevede l’inammissibilità del ricorso al Consiglio di Stato per impugnare atti “emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico”. È penetrante il giudizio di Barile che l’attività politica non può venire “definita unicamente un’attività libera, ma un’attività libera perché politica” e che gli atti espressione della funzione di governo sono “istituzionalmente sottratti ad ogni sindacato giurisdizionale. Essi sono sottratti per natura”. Da ultimo tale esclusione è stata confermata nel vigente codice di procedura amministrativa, pubblicato nel 2010 (in pieno fragore mediatico giustizialista). Il problema degli acts de gouvernement è discriminarli da quelli che non lo sono: la giurisprudenza francese ricondusse ad una liste jurisprudentielle tali atti, includendoci in particolare gli atti relastivi ai rapporti internazionali, quelli relativi a rapporti tra organi costituzionali, poi anche le misure eccezionali di cui all’art. 16 della Costituzione della V Repubblica. In realtà passando da un tentativo di definizione denotativa, come la liste jurisprudentielle, ad una connotativa, emergono quali criteri distintivi degli atti politici da un lato lo scopo per cui sono presi tali atti: la difesa della comunità dai nemici, la sicurezza dell’insieme, la tutela (almeno) dei diritti dei cittadini alla vita e ad un’esistenza ordinata. In altre parole coincidono, in larga parte, con quelli che costituiscono il fine della politica (e di riflesso, dello Stato). Carl Schmitt ritiene a tale proposito che nel diritto francese si era «tentato di instaurare un concetto di motivo politico (mobile politique) con l’aiuto del quale distinguere gli atti di governo “politici” (acts de gouvernement) dagli atti amministrativi “non politici” e sottrarre quindi i primi al controllo della giurisdizione amministrativa»; una definizione, assai interessante per il concetto del politico che ne trae, è la seguente: «Ciò che costituisce l’atto di governo è il fine che si propone  l’autore. L’atto che ha per fine la difesa della società presa in sé stessa o personificata nel governo, contro i suoi nemici esterni o interni, palesi o nascosti, presenti o futuri: ecco l’atto di governo». E in effetti tale considerazione – enfatizzata dal rapporto amicus-hostis - è assai prossima a quello che avrebbe poi scritto Freund.

Ritiene Freund, citando Aristotele, che ogni attività umana persegue  un fine specifico: quello della politica è il bene comune (così definito dalla teologia cristiana). Questo si può ripartire nella sicurezza (esterna ed interna) e nel mantenimento dell’ordine cioè della pace e della prosperità della comunità.

E in effetti una delle caratteristiche degli organi politici, in particolare di quello superiorem non recognoscens, è di essere sottratto ad ogni giurisdizione. The King can do no wrong: il Re non può far torto è un’antica massima del diritto inglese. Se nei due casi in esame, l’esercizio dell’azione penale nei confronti di Salvini era stata regolarmente autorizzata dal Senato, e la possibilità di giudicare la legittimità della procedura di “delocalizzazione” dei migranti non è soggetta al limite dell’atto politico (come la cognizione del giudice amministrativo), costituisce comunque un problema. Il quale non si pone nella quasi totalità dei casi alla ribalta delle cronache, concernenti o pure e semplice ruberie, abusi ecc. ecc. di funzionari compiuti a benefici, proprio del politico e dei di esso seguaci ovvero a questioni di carattere strettamente privato (come lo sbandieratismo/i processo/i a carico di Berlusconi per le “olgettine”). Qui invece ad essere giudicati sono atti politici presi nell’esercizio di un potere politico per fini politici come la sicurezza e l’ordine pubblico. Cioè per un’attività politica  per la natura della cosa, come scriveva Barile. E su questo e sulle conseguenze c’è tanto da pensare.

mercoledì 9 ottobre 2024

Teodoro Klitsche de la Grange: "Salvini e Montesquieu"


 

Come al solito, in occasione al processo a Salvini, si è rianimato il dibattito sui rapporti tra politica e giustizia, con il coro (ovviamente a sinistra) di violazione del principio di separazione dei poteri, dello Stato di diritto, ecc. ecc.

Tutti interpretati ad usum delphini, ossia, più terra terra, per fare propaganda. Poco è stato notato che tali interpretazioni sono il contrario di quanto sosteneva Montesquieu (e non solo), spacciato come sostenitore dei pensierini dei suoi (sedicenti) seguaci contemporanei. Vediamo come.

Il primo tra gli idola in materia è che pretendendo di non essere condannato per aver governato il leader della Lega stia infrangendo il principio di distinzione dei poteri. Ossia che distinzione dei poteri voglia dire separazione assoluta e cioè isolamento tra più complessi organizzativi dello Stato, così separati che, coerentemente sviluppando tale impostazione, non si comprende in che guisa ritroverebbero l’unità, essenziale ad ogni comunità politica.

Ma non è questo il concetto che detta distinzione dei poteri aveva le President à mortier, il quale, nel famoso passo dell’XI libro dell’ “Esprit des loi” inizia ad illustrare la distinzione dei poteri scrivendo che “perché nessuno possa abusare del potere, è necessario che, per l’assetto delle cose, il potere possa fermare il potere”.

Non si comprende come ciò potrebbe avvenire se tra i poteri vi fosse una separazione assoluta. Anzi per corroborare la tesi contraria basta leggere il capitolo XV della Verfassungslehre di Carl Schmitt in cui il giurista elenca gran parte dei tipi di “collegamento” e “non-collegamento” tra poteri elaborati in meno di due secoli (allora) di costituzioni borghesi (di “Stati di diritto”), onde conformare le costituzioni al pensiero di Montesquieu.

Secondo. Infatti l’idea di “separazione dei poteri” che si critica è basata su due connotati fondamentali: l’equiordinazione e l’isolamento dei poteri stessi. Poteri equiordinati implicano l’impossibilità di soluzioni di conflitti tra gli stessi, se non demandandone la decisione ad un’autorità che, proprio per tale funzione, non è più “equiordinata”. Se questa non c’è, l’unità e la coerenza dell’azione politica è compromessa.

Terzo. Nell’XI libro dell’ “Esprit des lois” Montesquieu distingue tra due tipi di atti: quelli che presuppongono nell’organo una faculté de statuer e quelli che sono estrinsecazioni della faculté de empêcher. La prima, scriveva Montesquieu, consiste nel “diritto di ordinare da sé o di correggere ciò che è stato ordinato da altri”; l’altra nel “diritto di render nulla una risoluzione altrui”. Nelle reciproche relazioni tra poteri e organi diversi è alla dialettica tra potere di statuire e potere di impedire che Montesquieu affida la possibilità di buon funzionamento del sistema delineato.

Se si va a leggere la casistica d’interventi di un potere sull’altro, si nota che quello “incompetente” non si può sostituire a quello “competente”, come nella specie se il governo o il Parlamento pretendessero di fare una sentenza o spiccare un ordine di custodia cautelare, ma solo impedire (in sostanza derogare o limitare) l’attività di un altro comparto.

Questo anche all’inverso: ad esempio la giustizia ordinaria non può prendere dei provvedimenti attribuiti al potere esecutivo-amministrativo, ma può disapplicarli, privandoli di validità nel caso concreto sottoposto a giudizio. Se fosse valido quanto sostengono a sinistra, proprio uno dei caposaldi dello Stato liberale cioè il controllo giudiziario sulla P.A. sarebbe violazione del principio della distinzione dei poteri, con buona pace del pensiero e dell’azione liberale degli ultimi due secoli.

Quarto. Scriveva un filosofo del diritto come Radbruch che mentre per la politica vale il detto salus rei plublicae suprema lex, per la giustizia vige fiat justitia pereat mundum.

In genere, in caso di contrasto, prevale la necessità politica (cioè dell’esistenza ordinata della comunità e dello Stato). A parte il caso di Salvini, lo si riscontra in più disposizioni dell’ordinamento, tra cui quella sull’ “atto politico”, proprio perché politico sottratto alla cognizione del Giudice (norma vigente da oltre un secolo e confermata da ultimo nel 2010).

Scriveva V.E. Orlando sull’atto politico (ma è utile anche nel caso Salvini) che a distinguerlo dal semplice atto amministrativo era assai più lo scopo che la “natura” dell’atto: “la distinzione acquista un’importanza effettiva, quando il carattere politico che vuolsi attribuire all’atto dipende non tanto dalla natura di esso quanto dallo scopo cui, a torto o a ragione, si dicono diretti: noi accenniamo a quegli atti del potere esecutivo che infrangono le leggi sotto l’impulso di una pubblica necessità, assumendo per giustificazione il motto salus reipublicae suprema lex”. E sindacare lo scopo e la congruità non è certo compito del Giudice, limitandosi questo alla conformità dell’azione del potere pubblico a delle regole. Montesquieu distingueva così i tre poteri: “In ogni stato ci sono tre tipi di poteri quello legislativo, il potere d’esecuzione delle cose dipendenti dal diritto delle genti, il potere esecutivo di quelle che dipendono dal diritto civile…

Per il secondo (di questi) fa la pace e la guerra, nomina e riceve ambasciatori, mantiene la sicurezza, previene le invasioni. Per la terza, punisce i crimini, e giudica le liti dei sudditi (particuliers)”. Confondere i poteri è compromettere la libertà. Permettere che un Ministro venga condannato per come ha tutelato i confini (cioè la sicurezza e i limiti territoriali) è fare politica, nel senso della potenza esecutrice del diritto delle genti” definita da Montesquieu. Ma non condivisa dai suoi sedicenti seguaci.

lunedì 23 settembre 2024

Teodoro Klitsche de la Grange: "Brendan O’Neill, Il Manifesto di un eretico. Saggi sull’indicibile, Liberilibri, Macerata 2024, pp. 167, € 16,00"

Come scrive Michele Silenzi nella prefazione «Il manifesto di un eretico è un libro insolito e inquietante. Si potrebbe definire, in estrema sintesi, una galleria di mostri generati dal sono della ragione. Solo che “i mostri” di cui il libro parla non arrivano da altri mondi, ma siamo noi, l’Occidente ripreso nel suo funzionamento pratico e quotidiano: nelle istituzioni, nelle aziende, nelle università, nei mezzi di comunicazione, nei libri, insomma, in tutto ciò che costituisce quella che chiamiamo società». E in effetti il saggio è una rassegna di idola, argomentazioni e comportamenti riconducibili al politicamente corretto ed alla sua ultima manifestazione cioè la cancel culture. La quale ha ripreso da altre epoche della storia le pratiche iconoclastiche, che hanno, come nota O’Neill, la caratteristica di contrapporre agli idoli da distruggere altri da innalzare agli altari: ma sempre di idoli si tratta. Nel quale un ruolo essenziale lo riveste il linguaggio, che tende a veicolare i nuovi valori, secondo una tattica stigmatizzata da Orwell in 1984 (la neo-lingua), ma descritta già da Tacito negli Annales, come afferma Hobbes. L’autore sostiene pertanto la necessità  di nuove eresie: di sostenere la necessità di un pensiero eretico, fondato sul dissenso e il controllo razionale.

Temi così oggetto della disamina sono tanti dal “pene di lei” (sulla fluidità sessuale) al “paradosso dell’odio” praticato assiduamente da chi dichiara “love is love” (un caso esemplare è – come oggetto di tale odio è quello contro J.K. Rowling).

Lascio al lettore del libro (peraltro denso di ironia e di piacevole lettura) esaminare gli aspetti della cancel culture. Dato che non vogliamo limitare il piacere di leggerli tutti, faccio al riguardo due considerazioni generali.

La prima. Julien Freund osservava ormai cinquant’anni orsono che il pensiero tardo moderno stava diventando razioide: ossia diveniva una caricatura del razionalismo occidentale, che aveva contrassegnato lo sviluppo e la diffusione planetaria della civiltà europea. Questo perché sotto l’apparenza di razionalità giungeva a conclusioni e affermazioni decisamente non razionali e neppure ragionevoli (come ad esempio “il pene di lei” contrario all’evidenza). Il politicamente corretto aggiunge ora ad una pretesa razionalità coniugata  una intollerante ed apodittica affermazione di “valori”.

Non è poi una novità nel governo dei popoli mutare il linguaggio e il senso delle parole: è uno strumento di propaganda, di controllo sociale e politico delle (nuove) élite sulla massa (la neo-lingua), come tanti secoli fa descritto da Tacito e valutato (positivamente) come instrumentum regni da Hobbes. Così come le pratiche di creazione di un nemico o di un’emergenza fittizia o almeno strumentalizzata o esagerata ad arte. L’autore cita un episodio della caccia alle streghe del XVI secolo per un’emergenza climatica: la strega bruciata era condannata per aver provocato tempeste nel Mare del nord.

Nulla di nuovo quindi: gli ideologi del “politicamente corretto” di oggi sono come i consiglieri del Principe di ieri contro i quali l’eresia è più che opportuna, addirittura una condizione per la sopravvivenza collettiva e a volte individuale.

 

martedì 10 settembre 2024

Teodoro Klitsche de la Grange: "Jus Scholae, basta?"

Da qualche secolo il pensiero politico e giurispubblicistico europeo si è chiesto perché lo “stato di diritto” (o meglio la democrazia liberale): a) sia nato in Europa e non in Cina o in Egitto b) e le ragioni perché ciò è avvenuto. Il primo dato è evidente; quanto al secondo la spiegazione principale e ricorrente è che ciò era effetto del cristianesimo (meglio se occidentale). E questo per due ragioni corrispondenti a due passi del Nuovo testamento: la risposta di Cristo ai farisei rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio e l’istituzione divina di ogni autorità nella Lettera ai Romani di S. Paolo. Per cui, come scrive G. Mosca “Il primo elemento, e diremo anzi il più essenziale, perché un organismo politico possa progredire nel senso di ottenere una difesa giuridica sempre migliore, è la separazione del potere laico dall’ecclesiastico; o, per dire meglio, bisogna che il principio a nome del quale si esercita l’autorità temporale non abbia nulla di sacro e di immutabile” e ricordava come per musulmani, buddisti e cristiani ortodossi non c’è separazione ma  commistione tra Stato e religione, così che “Un organismo politico la cui popolazione è seguace di una delle religioni universali accennate, o anche divisa fra diversi riti di una di queste religioni, deve avere una base propria giuridica e morale sulla quale poggi la sua classe politica”. La tesi era condivisa da tanti. L’influenza della religione sulle istituzioni e sull’economia è stata sostenuta, tra gli altri, da Max Weber, da Maurice Hauriou, da Bryce. Ancora oggi, e probabilmente senza consapevolezza, ne vediamo il segno nella nuovissima contrapposizione tra democrazie (del mondo occidentale) e autocrazie (di Putin, di Xi, di Modi di Maduro ecc. ecc.) per qualificare e giustificare ideologicamente l’aiuto della NATO all’Ucraina. Ci sarebbe da chiedersi se sia un caso che tutte le democrazie nella parte del mondo sono riconducibili all’area del cristianesimo occidentale, e tutte le autocrazie (o piuttosto democrazie imperfette) siano nel resto del mondo. Inoltre la Gran Bretagna, ha gestito per oltre due secoli un impero sterminato, composto da colonie abitate da europei emigrati (Canada, Australia, Nuova Zelanda e, in parte, Sudafrica) e colonie abitate da autoctoni (in Africa e in India). Mentre quelle “europee” si reggono in democrazie liberali “piene”, le altre lasciano un po’ a desiderare. Anche se hanno istituzioni plasmate sui principi e gli ordinamenti dello “stato di diritto”; spesso derogano in settori, norme e istituzioni di particolare importanza – decisive per la popolazione (e per il controllo della stessa).

E ancor più è stato notato, a partire da Montesquieu, che le istituzioni sono modellate sullo Stato “fattuale” del paese: clima, situazione geopolitica, usi e costumi.

Si scrive questo perché la proposta dello jus scholae come mezzo d’integrazione degli immigrati (questo dovrebbe essere lo scopo) è un po’ pretenziosa e di conseguenza poco credibile. Pensare che un immigrato per essere andato a scuola (dieci anni? O di più?) sia diventato un cittadino buono e consapevole, e che superi i condizionamenti derivanti dal di esso ambiente e relative tradizioni è poco probabile. Nel senso che per taluni può avvenire ma per altri, presumibilmente la maggioranza, non capita.

L’integrazione tra comunità diverse avviene, ma ha bisogno di secoli più che di aule, voti ed esami. Va per la maggiore ricordare – a disdoro della Meloni e di Salvini – l’editto di Caracalla, ma hi lo ricorda omette di ricordare che l’impero romano esisteva, ai tempi di Caracalla da circa due secoli e mezzo, e che i popoli su cui dominava avevano già dato dei grandi contributi alla civiltà greco-romana, al punto che buona parte degli scrittori latini e greci della prima età imperiale non erano nati né in Italia né in Grecia.

Seneca, Lucano, Tacito (forse) erano ispanici, Luciano di Samosata ed Erone di Alessandria erano siriaci. Da secoli circa metà dell’esercito (gli Auxilia) era reclutato tra i non cittadini, i quali ottenevano la cittadinanza al congedo. Metodo sicuramente più pericoloso, coinvolgente ma sicuro per valutare l’amor patriae di un esame.

Dalla prassi d’integrazione romana arriva un esempio assai diverso da quella che ci vorrebbero far credere. E dati i risultati (straordinari) di quello sarebbe il caso di meditarci sopra.

 

mercoledì 3 luglio 2024

Teodoro Klitsche de la Grange: "Premierato"

Se ci si chiede qual è la linea che divide il centrodestra e il centrosinistra sulle riforme volte a migliorare la governabilità dell’Italia, servendosi delle affermazioni (pubbliche) degli ultimi trent’anni, ne risulterebbe che la sinistra non ha le idee chiare. Si è divisa sia sull’oggetto da riformare (costituzione e/o legge elettorale?) sul carattere (premierato, fiducia costruttiva) nonché sulle tante varianti in cui possono declinarsi. Ma i connotati comuni a queste varie soluzioni sono due: opporsi a quanto propone il centrodestra e  impedire un potere governativo forte e legittimato dal consenso popolare. Al contrario quelle del centrodestra sono connotate dall’inverso: realizzare un potere governativo forte e legittimato dal popolo.

Vediamo come le modifiche alla Costituzione proposte nel testo, approvato dal Senato il mese scorso, vadano in tal senso.

Le modifiche più rilevanti sono quelle all’art. 92, e in particolare che “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive… Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente. La legge disciplina il sistema per l’elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio” e di conseguenza che “Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri”. Ma ad evitare che il Presidente del Consiglio legittimato dal corpo elettorale non ottenga dalle Camere la fiducia riconosciutagli dal popolo, è modificato l’art. 94 così “…il terzo comma è sostituito dal seguente:« Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”. A ulteriore garanzia da manovre di palazzo è disposto “b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“In caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata, il Presidente del Consiglio eletto rassegna le dimissioni e il Presidente della Repubblica scioglie le Camere”. Quindi niente governi tecnici, balneari, d’emergenza e così via. E prosegue “Negli altri casi di dimissioni, il Presidente del Consiglio eletto, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, ha facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. Qualora il Presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, al Presidente del Consiglio dimissionario o a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.

Nei casi di decadenza, impedimento per-manente o morte del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio”.

È evidente in tali disposizioni l’intento di blindare la nomina del Presidente del Consiglio; di predisporre che lo stesso abbia la maggioranza alle Camere, contemporaneamente elette; che se la sostituzione del Presidente del Consiglio sia necessitata, il sostituto deve far parte della maggioranza “collegata” al sostituendo; l’iniziativa del Presidente della Repubblica è minima, perché vincolata al mancato ottenimento della fiducia o al sopravvenire di una revoca della fiducia parlamentare prima concessa.

Lo scioglimento delle Camere, che già un tempo (prima del consolidamento dei regimi parlamentari) era un istituto per lo più usato dai monarchi per “addomesticare” il Parlamento, è divenuto da secoli un mezzo per risolvere le crisi della democrazia parlamentare.

Mentre fino alla Restaurazione l’uso era quello, successivamente divenne lo strumento per decidere conflitti istituzionali facendo appello al corpo elettorale, in sintonia con l’allargamento della base democratica dello Stato.

E divenne così, prevalentemente, d’iniziativa del Primo Ministro. Attualmente gli scioglimenti possono ricondursi a due specie: a iniziativa del Presidente della Repubblica o a quella del Primo Ministro. Nella novella costituzionale vi sono entrambe anche se quella del Presidente della Repubblica è vincolata sia nei presupposti che nelle persone da nominare (collegate politicamente al sostituendo). È (anche) una normativa anti-ribaltone con un  ossequio alla volontà popolare manifestata nella fiducia ad una maggioranza di governo a cui comunque deve appartenere il sostituto. È evidente che tale novella è rivolta contro la prassi, invalsa negli ultimi decenni, dei governi (e delle relative “coalizioni”) non rispondenti alla volontà popolare. Il cui esempio più evidente è quello del governo Monti, il cui partito, un anno dopo le dimissioni del suddetto, riportava alle elezioni europee lo 0,7% dei suffragi. A conferma del fatto che a Monti, mai eletto in qualche consultazione popolare, mancava (prima e dopo) il consenso. Quanto al potere del Presidente della Repubblica, anche qui c’è una riduzione, anche se conserva tutti (gli altri) poteri conferitigli dalla Costituzione: gli resta solo difficile organizzare o assentire “ribaltoni”, come capitato nella storia recente. E a farne le spese sono anche (alcuni) di quei poteri indiretti che prosperano se un governo è debole e sostituibile. Ma questo è un altro capitolo.

 

venerdì 28 giugno 2024

Teodoro Klitsche de la Grange: "Orlando per Toti"


 

Ho letto che nei giorni scorsi Toti, agli arresti domiciliari, ha tenuto (in casa propria) una riunione con (alcuni) assessori in (probabile) esercizio della sua funzione di Presidente della Regione Liguria (carica dalla quale non si è dimesso). Anche se, a leggere la stampa, è “sostituito” dal Presidente ad interim Alessandro Piana. Non del tutto a torto le opposizioni (al Consiglio regionale ligure) hanno detto che così Toti “governa ai domiciliari”; e che ciò loro dispiaccia è comprensibile.

Ciò mi ricorda quello che scriveva Vittorio Emanuele Orlando – e che forse qualche lettore ricorderà che ho talvolta citato – sull’inviolabilità di certi organi dello Stato (quelli apicali) e responsabilità, nella specie, di chi ne è investito. Orlando ironizzava sulla tesi di Duguit, acuto giurista francese il quale sul conflitto tra diritto-dovere di esercitare la funzione e soggezione alla responsabilità penale, sosteneva che (il capo dello Stato) doveva e poteva esercitarla anche in stato di detenzione. E il giurista siciliano replicava così “si potrebbe …chiedere come farebbe il Presidente a convocare a presiedere il Consiglio dei Ministri o a ricevere un ambasciatore straniero che gli abbia a presentare le credenziali, invece che al Palazzo dell’Eliseo, in una cella della prigione della Santé!”. Onde gli sembrava più logica la soluzione americana per cui “La costituzione americana infatti ammette la possibilità di un giudizio di responsabilità verso il Presidente, mediante la procedura così caratteristicamente anglo-sassone dell’impeachment. Questa comincia con un voto della Camera dei rappresentanti che mette in accusa e si chiude con un voto del Senato, l’effetto del quale, se affermativo, è di far decadere il Presidente dalla sua funzione; se ed in quanto il fatto commesso costituisca un reato, la giurisdizione di diritto comune resterà libera di esercitarsi dopo, quando la persona, che vi è soggetta, non è più rivestita di autorità”. Quindi la giurisdizione (anche per i reati comuni) comincia solo quando la persona non ha più l’ufficio.

Si dirà che Toti non esercita funzioni “apicali”; ma nel caso, soccorre il principio democratico che, essendo stato eletto dal corpo elettorale, con il quale c’è un rapporto diretto (e non mediato) dovrebbe essere sospeso, allontanato, dimissionato, revocato solo dallo stesso corpo elettorale che l’ha investito.

Altrimenti a designare chi governa la Liguria sarebbero più i giudici che gli elettori. Mentre la soluzione caldeggiata da Orlando non intaccava la giurisdizione, che si eserciterebbe da sola dopo la fine del mandato degli elettori. E neppure derogava, se non per la “sospensione” dovuta all’esercizio di funzione pubblica (elettiva), al principio di distinzione dei poteri (Montesquieu).

Ben diverso l’impatto della richiesta di dimissioni del Presidente inquisito. Anche se la richiesta non è fondata su alcun obbligo giuridico, il risultato pratico (l’inquisito si dimette) entra in aperto contrasto sia col principio democratico che con quello di distinzione dei poteri.

Quanto al primo, l’ho appena scritto e quanto al secondo è chiaro che dimettersi perché inquisiti assegna un  potere di “veto” (o meglio censorio) al potere giudiziario su quello amministrativo. Meglio quanto opinava (il vecchio ma sempre valido) Orlando.

martedì 25 giugno 2024

Teodoro Klitsche de la Grange: "Nicola Porro La grande bugia verde, Liberilibri 2024, pp. 247, € 19,00"

 

Per una Casa editrice con la vocazione al pensiero controcorrente come Liberilibri è doveroso pubblicare questa antologia di contributi – in larga parte scientifici – che ridimensionano il terrorismo ambientalista degli ultimi decenni.

Porro nel saggio introduttivo scrive “Usate questo libro per farvi delle domande. Così come ve le fate quando sentite un comizio di un politico, quando ascoltate il sermone di un prete, o la proposta di vendita di un immobile da parte di un agente. Ecco, come in questi casi, vi chiediamo di accendere il cervello, di esercitare il vostro spirito critico. È ciò che la stampa, i politici, i burocrati, gli amici al bar hanno da tempo smesso di fare sulle questioni che riguardano il clima…  Gran parte dell’opinione pubblica si accontenta del caldo pasto climatico offerto da coloro che decidono, Eppure questa pietanza ha un costo elevatissimo”; e questo pasto “si fonda essenzialmente su un’idea: l’essere umano occidentale sporca e sfrutta, inquina, riscalda il pianeta, desertifica, fa sciogliere i ghiacciai, rende i mari più acidi, fa aumentare uragani e alluvioni”; invece “cercherò di mostrarvi, dati alla mano, ripeto, dati alla mano, come tutto questo, semplicemente, non sia vero e come spesso sia vero l’esatto contrario”.

Spesso, al contrario, sono diffuse come verità scientifiche vere bufale, come quella del 97% degli scienziati che attribuirebbero i cambiamenti climatici all’attività umana, percentuale dipesa invece da come era impostata la “ricerca”. O le tante altre bufale propinateci a sostegno di una tesi che appare più un atto di fede che una valutazione razionale di dati e cause reali. Il lavoro si suddivide in più saggi, dei quali riportiamo alcuni titoli per orientare il lettore: i modelli climatici sono imprecisi: escludono variabili fondamentali; non è vero che i disastri naturali sono in aumento, gli uragani non crescono e i ghiacciai non si sciolgono. Nella terza parte sono analizzate le politiche green (sono davvero green?).

L’ultimo saggio aiuta il lettore più smaliziato a capire quello che (tra gli altri) avevo sospettato per anni: fa capire chi, nella “transazione green”, ci guadagna (finanza, assicurazioni ed altro). Già dal primo rapporto su ambiente e sviluppo si capiva il senso “Fra gli obiettivi del rapporto vi era quello di spiegare come la presenza dell’uomo (la sovrappopolazione) e la sua attività (crescita dei Paesi ricchi) hanno conseguenze negative per l’ambiente e per i Paesi poveri. Si tratta di un rinnovato interesse per le idee del reverendo Malthus: la popolazione avrebbe un impatto negativo sull’ambiente e sullo sviluppo; il tradizionale mondo industriale sarebbe deleterio per l’ambiente”. La (prima) conclusione è quella solita “i governi devono finanziare le fonti rinnovabili per permettere ai fondi d’investimento privati di fare investimenti sicuri (e remunerativi)”. “Per questo motivo, l’unica speranza di ricondurre il dibatto sul clima in ambito scientifico è che la grande finanza smetta di interessarsi al clima”. Un episodio particolarmente istruttivo è quello dell’uragano Katrina, costato al comparto assicurativo 40 miliardi di dollari in risarcimenti, Subito le compagnie conferirono incarico a quattro esperti di individuare gli effetti del cambiamento climatico sui rischi assicurati “I modelli dell’RMS stimarono la possibilità di uragani nel quinquennio 2006-20100, sugli Stati Uniti meridionali, del 30% sopra la media climatica. In questo modo l’RMS, e altre compagnie assicuratrici, hanno potuto adeguare i premi, non a quello che è accaduto ma a quello che sarebbe potuto accadere, per la modica cifra di 82 miliardi di dollari (più del doppio del costo dell’uragano Katrina)”. Per cui, conclude il saggio “La finalità dell’ideologia climatica non è il benessere del pianeta (e dei suoi abitanti), è il benessere della grande finanza”.

Con buona pace dei tanti gretini.


lunedì 24 giugno 2024

Teodoro Klitsche de la Grange: "Cambia il vento?"

Quanto successo nei mesi scorsi sulle case occupate e l’obbligo di pagamento dell’IMU lascia sperare in un futuro – almeno in tema – meno scuro del passato recente, quello, per intendersi, della “Seconda Repubblica”.

Da una parte il Governo, su “spinta” di Salvini, ha tolto l’obbligo dei proprietari di pagare l’IMU se i loro immobili sono stati occupati abusivamente (e l’occupazione denunciata al giudice penale); dall’altra la Corte Costituzionale, sempre nel caso di occupazione abusiva denunciata ha dichiarato incostituzionale l’art. 9, I comma, previgente alla modifica (L. 197/2022 del governo Meloni), che imponeva al proprietario di pagare l’IMU anche se non ricavava alcuna utilità dall’immobile occupato abusivamente (sent. 60/2024).

La Corte costituzionale ha argomentato la propria decisione dal fatto che, non avendo il proprietario alcuna utilità dall’immobile, l’imposizione era violazione al principio della capacità contributiva, cioè all’art. 53 della Costituzione (letta anche in connessione con l’art. 3). Ma a chi scrive pare che la arpagonista pretesa di farsi pagare dai cittadini anche se questi non possano ricavare alcunché dalla proprietà, abusivamente occupata, sia contraria a qualcosa di ancor più generale della normativa costituzionale.

Invero, e come risulta dalla narrativa della sentenza 60/2024 della Corte, il proprietario si doleva che da 7 anni fosse occupato l’immobile e, malgrado ciò e il sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, questo non fosse stato eseguito per diversi anni. Così che lo Stato che pretendeva l’imposta, non  assicurava affatto che all’obbedienza fiscale del contribuente corrispondesse la protezione del diritto di proprietà.

Thomas Hobbes, com’è noto, vedeva nel rapporto tra protezione ed obbedienza il fondamento dell’obbligazione politica. Chiudeva il Leviathan affermando di averlo scritto “senza altro scopo che di porre davanti agli occhi degli uomini la mutua relazione tra protezione ed obbedienza; alle quali la condizione della natura umana e le leggi divine – tanto naturali che positive – richiedono un’osservanza inviolabile”. Questa è una legge di natura “Il fine dell’obbedienza è la protezione, alla quale, dovunque sia vista da un uomo, o nella propria o nell’altrui spada, la natura fa aderire l’obbedienza di lui, e il suo sforzo per mantenerla”. Senza la protezione, viene meno l’obbligo dell’obbedienza “L’obbligo dei sudditi verso il sovrano s’intende che duri fino a che, ma non più di quanto dura il potere, col quale egli è capace di proteggere quelli, poiché il diritto, che gli uomini hanno da natura di proteggere se stessi, quando nessun altro possa proteggerli, non può essere abbandonato con nessun patto”. Invece nella visione legalitaria (??) della seconda Repubblica (anche) il suddito contribuente deve pagare il potere pubblico anche se questo è inadempiente a proteggerlo. Perché? Le risposte sono quelle tanto spesso ripetute “ce lo chiede l’Europa”, per il “bene comune” (ma di chi? Di tutti o di qualcuno che di quella imposta campa?) e così via.

Onde che si riconduca, a mezzo della capacità contributiva, l’obbedienza al dovere di protezione è sicuramente un passo avanti. Anche perché se vogliamo che siano realmente protetti i diritti del cittadino, occorre che la mancata protezione dello Stato sia “sanzionata” con la mancata percezione dell’imposta. Se invece si desidera che tutto rimanga uguale non c’è che da mantenere ad  un potere predatorio ed inefficiente l’impunità economica.

 

giovedì 13 giugno 2024

Teodoro Klitsche de la Grange: "Democrazia e consenso"

Lo scioglimento delle camere da parte di Macron ha suscitato in Italia reazioni difformi, accomunate da un misto di machiavellismo da bar ad un legalitarismo da parrocchia (non è obbligato….) e quindi non “si capisce perché l’ha fatto”.

La realtà è che Macron non ha della democrazia la concezione astratta e strumentale condivisa dalla sinistra italiana, ma soprattutto dal PD. Secondo la quale democratico è chi condivide una certa declinazione dell’idea tra le diverse possibili; ma soprattutto che, anche se il popolo ne condivide una diversa è dovere di chi governa infischiarsene della volontà popolare e seguire quell’ “idea”, respinta dalla maggioranza.

Non è così, grazie al cielo, in Francia (e, probabilmente nella maggior parte d’Europa): lì vale la regola che, anche se il popolo sbaglia, è obbligatorio osservarne direttive (e decisioni). Il governo democratico è, anzitutto un dominio della pubblica opinione “government by public opinion”. Come scriveva Schmitt, l’opinione pubblica è la forma moderna dell’acclamazione. Anche se non si lascia racchiudere (del tutto) in procedure formalizzate, al di là dello stesso contenuto legale delle decisioni (l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo), questa devono orientare comportamenti e azione di governo.

Come scriveva Schmitt “I metodi legali possono scegliere solo un momento unico. In ogni caso, fa parte dell’essenza di una vera democrazia il fatto che il valore sintomatico delle elezioni e delle votazioni popolari venga legalmente rispettato” (il corsivo è mio). In questo contesto “Lo scioglimento, come già illustrato, deve essere considerato come una normale istituzione di questo sistema. Se esso deve avere un senso per il diritto costituzionale, deve valere proprio nel caso in cui la maggioranza parlamentare ha dato al governo un voto di fiducia. Il rapporto diretto con il popolo può essere allora ricercato contro la votazione di sfiducia della maggioranza parlamentare ed il popolo decide come terzo in più alto grado il conflitto sorto fra il governo e la rappresentanza popolare” (il corsivo è mio). Onde “Qui il potere di scioglimento è un mezzo necessario e normale di equilibrio e di appello democratico del popolo… si basi sulla chiara contrapposizione di due diverse opinioni ed il popolo approvi mediante una nuova elezione o il punto di vista del Reichstag o quello del governo del Reich e in questo modo decida il conflitto”. Per cui la ragione è chiara e conferma il principio di legittimità democratica: il popolo decide sul conflitto generato da una riduzione verticale del consenso del governo, in elezioni non-parlamentari (in quelle parlamentari il problema non si porrebbe).

Questa sensibilità verso l’orientamento dell’opinione pubblica, in particolare se confortato da dati reali non è solo di Macron. Anche un eroe nazionale come De Gaulle quando la sua proposta di riforma regionale fu sconfitta dal referendum, si ritirò a vita privata. Né ovviamente questa osservanza è solo francese.

Cosa sarebbe invece successo nella Repubblica italiana, in un caso del genere?

Sarebbe partita una colossale campagna di costruzione di un’opinione pubblica artificiale. Migliaia di talk show, milioni di likes, centinaia di intellettuali da industria culturale, concerti, feste di paese, marce e cortei a gogò. Comici a far lezione di diritto costituzionale (volontariamente); insegnanti di diritto costituzionale a fare (involontariamente) i comici. Tutti a osannare che la democrazia (di marca PD) è la migliore delle possibili, anzi è l’unica possibile; che chi sostiene il contrario è un nemico del popolo e soprattutto che, se il popolo si sbaglia è dovere degli illuminati rieducarlo. Per cui è dovere degli illuminati correggere la volontà popolare: un tempo con i gulag, oggi con metodi meno drastici.

In fondo a tale concezione c’è comunque il potenziale conflitto tra i diversi modi con cui si declina il ruolo del governo democratico: della nota triade per cui questo è il governo dal popolo, del popolo e per il popolo, le prime due espressioni vengono omesse ed offuscate, la terza ingigantita (a beneficio delle élite). Che poi i risultati di tanto zelo siano modesti o addirittura dannosi non vale a scalfire la fede nell’immaginazione di un mondo migliore, più buono, più giusto e anche più pulito.

Resta da vedere quanto possa essere forte (in senso politico) un governo che abbia un consenso modesto, e certificato come tale dall’esito delle elezioni. Credere che le classi politiche degli Stati esteri prendano sul serio un governo  carente di consenso è pensare di vivere nel paese dei balocchi: è chiaro che cercheranno di sfruttarne la debolezza a proprio beneficio, concedendo a quello il meno possibile per tenerlo in  vita quale interlocutore (per loro) ideale.

Perciò è meglio un Macron come in altri tempo, per la Francia fu Coty, che favorì la sostituzione di governi lontani dalla volontà popolare con uno che di quello era la compiuta espressione.

Iniziando un nuovo ciclo della politica e delle istituzioni francesi.