Non è un caso che la domanda della giornalista maltrattata da Romano Prodi riguardasse, tra i vari punti dolenti del Manifesto di Ventotene, quello sulla proprietà privata, né che era quello cui era più difficile che l’interpellato rispondesse. Ciò, in quanto è quello dove la prassi costante e la legislazione delle istituzioni europee è stata la più distante da quella espressa dal documento.
La proprietà è diritto garantito dalle costituzioni degli Stati fondatori (i sei iniziali): dall’art. 14 della Grundgesetz tedesca, dall’art. 11 di quella belga, dall’art. 42 dell’italiana, dall’art. 16 della lussemburghese. Per la Francia vale, come diritto vigente, la dichiarazione dei diritti del 1789, come richiamata dal Preambolo della Costituzione della V repubblica. L’art. 17 della suddetta dichiarazione dispone “Essendo la proprietà un diritto sacro ed inviolabile, nessuno ne può essere privato, se non in caso di pubblica necessità, legalmente accertata, la quale l’esiga con evidenza, e a condizione del pagamento di una giusta e preventiva indennità”. Pur con minore enfasi, tutte le disposizioni delle Costituzioni europee citate (influenzate dalla citata dichiarazione dei diritti), tutelano la proprietà, l’accesso alla stessa e la relativa possibilità di espropriarla.
Date queste premesse, nel diritto europeo, come risultante sia dalla normativa sia (principalmente) dalla giurisprudenza della Corte EDU, sia da quella della Corte di giustizia dell’Unione europea, il diritto di proprietà ha fondamentale importanza.
Infatti viene considerato dalla Carta di Nizza del 2000 quale situazione soggettiva di potere la cui tutela deve manifestarsi in una forma più «intensa» rispetto a quanto previsto nell’ambito dei rapporti economici. L’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, considera il diritto di proprietà quale diritto dell’individuo.
Esso, infatti, dispone che «ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporre e di lasciarli in eredità» e e che «l’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».
Inoltre è garantita anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Ad essa è dedicato l’art. 1 del primo Protocollo («Protezione della proprietà») addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, firmato a Parigi nel (lontano) 1952. Sulla nozione di «bene» la Corte di Strasburgo si è soffermata ripetutamente, con conseguente ampliamento delle fattispecie giuridiche rientranti in codesta categoria. Così ha sussunto nella garanzia del cittadino tutti i beni (in certi casi anche crediti) spettanti allo stesso.
Dato che non sempre la legislazione italiana è stata rispettosa della proprietà privata come disposto sia dall’art. 42 della Costituzione che dalla normativa europea, gli organi giurisprudenziali europei l’hanno ripetutamente bacchettata.
A ricordare solo alcune delle sentenze della Corte EDU, bacchettatrici della legislazione italiana, ricordiamo (limitandoci ad alcune delle più recenti): Scardaccione/Italia del 07/11/2024 (sull’eccessiva durata degli sfratti); Cutelli + 1/Italia del 07/11/2024 (sull’occupazione appropriativa); Varvara/Italia dell’11/10/2024 (sulla confisca). Di guisa che, anche richiamando questa costante giurisprudenza, la Corte costituzionale italiana ha pronunciato molte sentenze di annullamento di disposizioni legislative, che riconoscevano indennizzi troppo inferiori al valore di mercato del bene ablato: le sentenze 348/2007 e 349/2007 della Corte costituzionale (sull’indennizzo pari alla media tra valore di mercato e valore catastale) o la 181/2011 (sul criterio dell’indennizzo pari al valore agricolo medio).
Da questa mole di norme e decisioni contrarie alle affermazioni sulla proprietà privata nel Manifesto di Ventotene è chiaro che Prodi, già Presidente della Commissione dell’UE, si sentiva profondamente imbarazzato: se avesse risposto si, avrebbe smentito legislazione e giurisprudenza europea (sia della UE, ma ancor più della Corte EDU, organo del Consiglio d’Europa), se invece avesse risposto negativamente sarebbe andato contro la sacralizzazione del Manifesto di Ventotene operata dalla sinistra.
Per cui era meglio, come ha preferito fare, non rispondere, quasi addossando alla peculiarità della situazione dei confinati le espressioni del documento. E tirando la ciocca dei capelli alla giornalista impertinente.