Non meraviglia che un Tribunale francese abbia condannato Marine Le Pen e, quel che più conta, l’abbia interdetta dal candidarsi alle prossime elezioni. Non sorprende perché il tutto segue un copione ben noto (la cui prova generale fu fatta, in questo secolo, proprio in Italia con la defenestrazione di Berlusconi nel 2011) di estromettere dal potere attraverso decisioni giudiziarie, coloro che con quelle elettorali, cioè democratiche, non lo perderebbero.
Le prospettive da cui giudicare ciò sono molteplici e sempre concorrenti: dalle regolarità (Miglio) della competizione per il potere alla necessità di una situazione eccezionale, dalla conformità (asserita) a regole inviolabili (la cui origine va dalla divina a scendere) al clamore assorbente della propaganda ad ampio spettro.
Mi preme evidenziarne due, forse le meno (o punto) ricordate sui media: il conflitto tra legittimità e legalità e il comportamento (ricorrente) delle élite decadenti.
Quanto al primo problema la distinzione tra legalità e legittimità, a leggere in rete, è normalmente così espressa “La legalità innanzitutto viene definita come la condizione di conformità alla legge e a quanto essa prescrive o vieta. Il termine legalità quindi non può essere riferito ad ogni atto, azione, provvedimento che rispetti la legge in vigore… Lì dove per legalità s’intende la conformità di un atto con l’insieme delle leggi dello Stato, la legittimità sta ad indicare il fondamento stesso del diritto dello Stato, ovvero il criterio a cui si rifà chi detiene il potere di legiferare – cioè il potere di dare forma alla legalità – o eventualmente chi lo contesta”; ovvero “Legalità può sinteticamente significare soggezione alla legge, o anche rispetto della legge. In questa accezione si è parlato, almeno sin dall’Ottocento, di principio di legalità… Legittimità invece significa, piuttosto, conformità ad una legge, cioè corrispondenza di un atto o di un comportamento specifici al modello astratto configurato da una norma di legge”. Hasso Hofmann scrive che “Schmitt pone il problema della legittimazione dell’autorità da legittimare con una svolta antitetica rispetto al presunto funzionalismo privo di contenuto della legalità dello Stato di diritto e spinge il concetto di legittimità in una inusuale e provocatoria contrapposizione con il concetto di legalità”. E in effetti il problema del legittimo fondamento del potere si pone dalla constatazione che questo è oggetto di conquista, cioè di un fatto storico, prima che modificazione, anche profonda di norme giuridiche. Per lo più questa è conseguente a quello, e talvolta (poche) non è una reale fine e rinascita dell’ordinamento, ma solo una di esso revisione, ancorché profonda.
Lassalle descriveva bene questo rapporto tra situazione reale (i “rapporti di forza”) e redazione documentale “Questi effettivi rapporti di forza li si butta su un foglio di carta, si dà loro un’espressione scritta, e, se ora sono stati buttati giu, essi non solo sono rapporti di forza effettivi, ma sono anche diventati, ora, diritto, istituzioni giuridiche, e chi vi oppone resistenza viene punito”.
Ne consegue che giudicare legittimo un ordinamento è confrontare la corrispondenza tra fatti generatori e successivi comportamenti, in primo luogo, quello dei governati, se considerano che chi ha afferrato (e consegnato) il potere abbia il “diritto” di esercitarlo. Come scriveva Santi Romano, un ordinamento così acquista vitalità e durata. Il che non ha nulla a che fare con la legalità, come sopra intesa. Se la storia, come diceva Pareto, è un cimitero di aristocrazie, data la successione di élite, regimi e sintesi politiche, è la legittimità a determinare l’ordine concretamente esistente, e non il legale - raro – avvicendamento tra quelli.
Ciò stante la legalità può essere legalmente utilizzata anche per realizzare fini contrapposti a quelli dell’ordinamento legittimo. Lo teorizzava da rivoluzionario Lenin. Ma il caso più frequente è che se ne serva chi esercita il potere per conservarlo a scapito delle élite emergenti.
E’ questa la via che vogliono far percorrere le élite europee (ma non solo) in “lista di sbarco”, forse anche nell’inconsapevolezza dei legali estensori delle decisioni relative. I quali possono sempre sostenere di aver osservato la legalità (norme, Stufenbau) cioè di avere il potere di decidere se il candidato rumeno escluso o Marine Le Pen fossero colpevoli dei reati loro ascritti e di averlo legalmente esercitato. Ma la conclusione, con l’interdizione ad esercitare o aspirare al potere politico, grava sull’esito elettorale e sulla legittimità dello stesso. In particolare in una democrazia governa chi è scelto (ha il consenso) dal popolo. Se si impedisce al capo dell’opposizione di presentarsi alle elezioni si annulla la prerogativa del popolo di designare chi governa. Cioè il contenuto essenziale e principale della democrazia politica.
D’altro canto, soggetti dell’ordinamento internazionale sono coloro che esercitano il potere effettivo e non quelli che hanno diritto ad esercitarlo. Tant’è che persino i movimenti rivoluzionari conquistano una loro soggettività in conseguenza del potere esercitato, anche se in situazioni incerte (e precarie) su popolazione e zone di territorio. Vale sempre il principio generale di Spinoza che tantum juris quantum potentiae; costruire e garantire un ordine senza il potere è impossibile. Una delle conseguenze ne è, per l’appunto che il soggetto in diritto internazionale è colui che, di fatto esercita il potere e non chi ha il titolo legale a detenerlo.
Ciò stante, nella specie, il far confliggere legalità e legittimità è semplice, anche laddove l’uso della legalità non fosse strumentale. Se una corretta decisione giudiziaria consiste in una logica e motivata sussunzione di una fattispecie a una norma, non significa che sia politicamente opportuna e conveniente. Diversamente una decisione politica opportuna e conveniente non significa che sia lecita e conforme a norme (anzi spesso non lo è).
Quel che però conta di più – ed è un bene in se – è che questa sia legittima: abbia con ciò il quantum di consenso dei governati necessario a non interrompere il rapporto tra vertice e base, capi e seguito. Proprio quello che manca alle élite decadenti (e alla burocrazia) che perdono consenso e potere.
Lo stesso uso strumentale della legalità è un sintomo di decadenza.
E con ciò passiamo al secondo tema. Pareto, che considerava regolare il movimento ondulatorio delle comunità, che alternavano periodi di crescita e di decadenza, considerava manifestazioni di declino delle classi dirigenti il richiamarsi a derivazioni (ossia a giustificazioni del potere) miti (umanitarie, buoniste), all’uso prevalente dell’astuzia piuttosto che alla forza, alla chiusura della circolazione delle élite.
In diversa misura e in modi analoghi le élite euroccidentali in decadenza li manifestano tutti: dagli invocati diritti umani, alla “fine della storia”, dalla lotta climatica, ai vaccini, ecc. ecc.
All’uso strumentale e indiretto delle varie emergenze (virus, clima, guerra) si accompagna la propaganda che talvolta attinge a livelli grotteschi: Non ho prove che i Tribunali, da Berlusconi in poi, abbiano fatto un uso strumentale della giustizia, ma è evidente che l’abbiano fatta le élite decadenti (e i loro corifei) ed è altrettanto sicuro che il copione sia stato ripetuto più volte fino alla Le Pen. Onde pensare che sia voluto e programmato non è da respingere.
Da evitare è l’adeguarvisi.