martedì 28 febbraio 2012

Mozione popolare contro l’attribuzione ad una organizzazione finanziaria intergovernativa del fondo “salva stati”

A Londra, piazza St. Paul occupata
Il blog ed il gruppo “Civium Libertas” nonché il Forum dei LXX, che nasce come spontanea aggregazione di cittadini, è perfettamente compreso della gravità del momento che non solo l’Italia sta attraversando, ma tutta l’Europa ed il mondo intero. Sono momenti critici in cui si misurano le responsabilità di un’intera generazione. Noi abbiamo voltato le spalle a quanti dagli scranni dei loro privilegi pretendono di rappresentare un paese ed una nazione che in realtà hanno sempre tradito e consegnato a poteri estranei ed alieni. Da questi signori non ci aspettiamo nulla di buono, ma solo dei male, tanto più male quanto più essi pretendono di rappresentarci e di parlare a nostro nome. Fanno la guerra e ci dicono che è pace, sobillano, finanziano ed armano sedizioni interne in stati sovrani, ma gridano alla violenza per qualche vetrina rotta dai cortei di protesta nelle nostre strade, dicono di voler esportare con le armi la “democrazia” ma reprimono il nostro dissenso e vogliono imporci il “pensiero unico”, cioè il loro. Neppure Orwell avrebbe potuto immaginare tanta protervia: sono “maiali” che hanno perso le loro sembianze umane. Guardiamo con fiducia al movimento di occupazione delle piazze, che per noi significa una riappropriazione della sovranità da parte del popolo. Non auspichiamo la violenza, che tuttavia i governi praticano con efferatezza. La sola forma di violenza è l’occupazione stessa delle piazze, che tuttavia dovrebbero appartenere di pieno diritto al popolo, per l’esercizio della sua sovranità, da esercitare con elaborazioni e progetti di riforma costituzionale. Con questo spirito pubblichiamo la mozione che segue che trae origine da spontanei moti di protesta. Non abbiamo partecipato alla sua elaborazione, ma nessuno può essere presente in tutti i luoghi e in tutti i momenti in cui un moto rivoluzionario può e deve manifestarsi. Solo da una molteplicità infinita di  associazioni, movimenti ed iniziative concorrenti e convergenti può scaturire il processo democratico di riappropriazione della sovranità popolare. Siamo fiduciosi nella sintesi e nell’unità che i popoli d’Europa sapranno trovare.

CIVIUM LIBERTAS


Mozione popolare contro l'attribuzione ad una organizzazione finanziaria intergovernativa del fondo “salva stati”


Premesso che:

Il dibattito sulle cause della crisi è praticamente scomparso dalla scena pubblica.

In un contesto di questo tipo le politiche di austerity rappresentano un sacrificio drammaticamente inutile per i cittadini in quanto, sostanzialmente, si tratta di versare ulteriore liquidità nel buco nero della finanza speculativa.

I leader dei paesi europei stanno tentando, in fretta e furia, di portare a regime il trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM), ossia lo strumento scelto dalla politica di Bruxelles per fornire assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà, sulla base, si badi bene, del rispetto da parte dello Stato (potenziale) debitore di “rigorose condizionalità” negoziate con l'ESM nell'ambito di un programma macro-economico di aggiustamento e di una rigorosa analisi di sostenibilità del debito pubblico.

Il trattato ESM non è semplicemente un insieme di regole finalizzate ad ottenere la stabilità finanziaria della zona euro ma si tratta di un documento che disciplina l'istituzione di un organismo finanziario internazionale dove i 17 paesi aderenti, compresa l'Italia, dovranno negoziare, non in qualità di Stati sovrani ma di soci e di debitori, scelte di politica nazionale al fine di ottenere la liquidità necessaria per evitare il default.

La pericolosità di tale scelta per i cittadini europei è riscontrabile nelle trattative con il governo greco: organismi internazionali (troika) mirano a sostituirsi alle istituzioni nazionali imponendo ai rappresentanti politici la firma di un documento che attribuisce il peso della crisi alla popolazione, in cambio dell'assistenza finanziaria necessaria per pagare il debito in scadenza. Taglio delle pensioni, riduzione dei salari minimi e privatizzazioni, queste sono misure di austerità che scavalcano i sistemi democratici e che tolgono ai cittadini la possibilità di poter attuare politiche di sviluppo economico in grado di contrastare la finanza speculativa.

L'ESM intende operare come un qualsiasi istituto finanziario, erogando prestiti, rivolgendosi al mercato per potere soddisfare le richieste di concessione di denaro al fine di ottenerne un profitto.

I membri dell'istituzione finanziaria ESM, compresi quelli dello staff, sono immuni da procedimenti legali in relazione ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. L'ESM gode inoltre di una incomprensibile “inviolabilità” dei documenti.

Il trattato stabilisce che i beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute “godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito” e “non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative”.

Dal punto di vista democratico, considerando anche i grandi sacrifici che vengono chiesti agli stati europei, risulta incomprensibile la scelta di garantire l'esenzione fiscale all'ESM.

Nonostante l'assenza pressoché totale di informazione, il trattato ESM non è ancora entrato in vigore in quanto occorre la ratifica da parte degli stati aderenti della modifica dell'art. 136 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (decisione del Consiglio Europeo) che istituisce il meccanismo di stabilità finanziaria per la zona euro.

Il Parlamento europeo si è già espresso in favore della modifica dell'art. 136 con 494 voti favorevoli.
Se i parlamenti nazionali ratificano l'entrata in vigore del trattato ESM si potrebbero anche verificare gravi scenari di retrocessione civile.

In Italia, il disegno di legge (n. 2914/2011) per la ratifica è stato presentato dall'ex ministro degli Affari esteri, Franco Frattini, di concerto con l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, l'ex ministro dello Sviluppo economico, Paolo Romani, l'ex ministro per le Politiche europee, Anna Marina Bernini Bovicelli. Già la 1° commissione permanente Affari Costituzionali ha dato esito “non ostativo” (14 dicembre 2011) e la 14° commissione permanente Politiche dell'unione europea si è espressa in modo favorevole con osservazioni (25 gennaio 2012).

Sarebbe estremamente utile che i cittadini degli altri 16 stati verificassero lo stato di attuazione della ratifica della modifica dell'art. 136 nel proprio paese.

Si chiede:

ai parlamentari nazionali di esprimere voto contrario alla ratifica della modifica dell'art. 136 del Trattato sul Funzionamento dell'UE; al Presidente del Consiglio Mario Monti di spiegare ai cittadini italiani “luci ed ombre” del trattato ESM mediante dibattiti pubblici e di valutare proposte alternative di soluzione alla crisi; al Presidente della Repubblica di non autorizzare la ratifica e di riferire pubblicamente le motivazioni del grande silenzio sui reali termini dell'entrata in vigore dell'ESM.

Si invitano:

associazioni, movimenti, intellettuali, lavoratori, imprenditori e qualsiasi altra categoria sociale dei 17 paesi aderenti a mobilitarsi per contrastare l'entrata in vigore del trattato ESM in modo civile e non violento, anzitutto sottoscrivendo questa mozione popolare. Sarebbe inoltre utile inviare richieste di chiarimenti ai parlamentari nazionali, ai ministri e, almeno per quanto riguarda l'Italia, al Presidente della Repubblica; giornalisti di qualsiasi mezzo di informazione pubblico o privato a trattare la questione; magistrati e docenti universitari a valutare l'esistenza di profili di incostituzionalità e ad esprimersi sull'impatto che le immunità ed i privilegi contenuti nel trattato ESM possono avere nella vita democratica del paese, tenendo anche conto del crescente grado di corruzione politica.

mercoledì 8 febbraio 2012

Scene di gioia e amore in Damasco: facciamo un poco di chiarezza sulla battaglia dei Giganti intorno alla Siria

Riempivano gli occhi e scaldavano il cuore le immagini che questa mattina hanno salutato al risveglio gli spettatori dei media alternativi. Una lunga diretta trasmessa su RT e Press-TV mostrava l'arrivo in Damasco del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, in visita ufficiale in Siria per incontrare il Presidente Bashar al-Assad dopo gli eventi recenti nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU che riguardavano proprio la Siria e vedevano protagonisti la Cina e appunto la Russia.

E' stato accolto festosamente dal popolo siriano con gli onori degni di un eroe, il ministro russo, quando il lungo corteo presidenziale è sfilato per le vie di Damasco.

Era massiccia la presenza delle forze dell'ordine - ma non sarebbe stato necessario, se non per motivi di protocollo.

A fatica gli agenti tentavano di tenere a bada i cittadini che spingevano per avvicinarsi al corteo esibendo le bandiere della Russia. Qualunque timore per un eventuale assalto violento si rivelava del tutto infondato. La folla in festa altro non voleva che dare un caldo benvenuto e manifestare la propria gratitudine all'uomo che si è esposto per difendere la Siria e il suo leader nei media - al rappresentante del paese che ha avuto il coraggio di opporsi all'aggressione delle potenze Occidentali  nella recente sessione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

I siriani sono perfettamente consapevoli di chi siano i loro veri nemici - ma i "farabutti dei media" - come li definisce regolarmente il giornalista americano Stephen Lendman - ogni giorno riversano sugli schermi dei paesi occidentali le versioni fraudolente dettate dai poteri a noi noti, secondo cui il Presidente siriano al-Assad sarebbe il carnefice del suo popolo.

Le intenzioni di USA, Israele, e dei paesi vassalli nella NATO e nella Lega Araba sono di replicare le modalità del "caso Libia", servendosi dei media per fare credere al mondo che il leader siriano sia un feroce tiranno che "tenta di soffocare nel sangue una rivolta civile". Niente è più lontano dalla verità.

Ma andiamo per ordine.

Cerchiamo di capire perché il ministro degli esteri russo veniva oggi accolto con una tale manifestazione di entusiasmo, in una scena che vorremmo vedere ripetersi ogni giorno - la scena di popoli che hanno motivi validi per acclamare un funzionario di governo che viene in solidarietà con i cittadini e il loro leader. Un leader - Assad - che certo non è un santo, ma che gode della gratitudine del popolo siriano perché finora è riuscito a tenere a bada i falchi di USA e Israele, impedendo ai due regimi di impossessarsi del paese ed evitando alla Siria la stessa sorte purtroppo toccata ad altre nazioni confinanti con Israele che ora gravitano nell'orbita del regime sionista con governi fantoccio che hanno venduto la sovranità dei rispettivi paesi alle mire imperiali degli USA e all'egemonia sionista nella regione.

Le scene di giubilo che abbiamo visto oggi in Damasco sono il risultato della vittoria conseguita dalla Russia e dalla Cina in favore della Siria.

Una vittoria che vale doppio perché è il risultato di sforzi diplomatici e non di conflitti armati in cui vince chi possiede le armi di distruzione di massa più micidiali.

La vittoria diplomatica è stata conseguita due giorni fa, quando per la terza volta nel giro di pochi mesi, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU (CdS) si è riunito per deliberare sulle proposte per una Risoluzione contro la Siria, formulata in un testo preparato dalla Lega Araba che, a dispetto del suo nome ufficiale, è l'organismo che rappresenta gli interessi degli USA e di Israele nella regione.

Visto il fallimento delle due sessioni precedenti, in cui Cina e Russia si sono opposte con il veto, la Lega Araba nella sua cecità e arroganza aveva questa volta presentato un testo in apparenza meno aggressivo - ma appunto solo in apparenza.

Ma anche questa volta, Russia e Cina non si sono fatte ingannare e il veto è arrivato puntualmente.

Lo scontro che si è scatenato successivamente nella sede dell'ONU è stato dei più feroci. Le maschere della decenza diplomatica sono cadute e l'osceno volto del Potere si è rivelato in tutto il suo maligno splendore.

In una sessione trasmessa integralmente da Press-TV e durata diverse ore, abbiamo assistito alla votazione dei membri del CdS, al veto di Cina e Russia, e alle successive dichiarazioni degli attori principali del dramma che andava in scena.

L'ambasciatrice USA presso l'ONU, Susan Rice, che si contorceva sulla sua sedia, fumante di rabbia, ha dichiarato "disgustoso" il rifiuto di Cina e Russia di piegarsi alla presunta "volontà della comunità internazionale preoccupata della sicurezza dei cittadini oppressi dal regime siriano", aggiungendo che il veto dei due paesi rappresentava una "farsa" delle procedure dell'ONU. (???)

L'ambasciatore siriano presso l'ONU, visibilmente turbato dalle parole offensive della Rice, ha replicato con tono tuttavia calmo e posato, in pieno contrasto con il linguaggio inviperito della rappresentante americana, commentando: «Cara signora ambasciatrice, ciò che è disgustoso sono gli oltre 60 veti posti sistematicamente dagli USA a qualunque Risoluzione ONU nei confronti di Israele. ... E come osa lei ripetutamente chiamare "regime" il legittimo governo della Siria ...»

Molto compassata è stata la replica dell'ambasciatore della Cina, che non ha dato soddisfazione alle contorsioni fisiche e dialettiche della rappresentante di Washington e si è limitato a fornire le motivazioni razionali e realistiche del veto posto dal suo paese.

Alquanto colorita è stata invece la reazione dell'ambasciatore russo all'ONU, Vitaly Churkin - non tanto nella replica peraltro molto apprezzabile durante la sessione del CdS, quanto successivamente, durante il suo incontro con la stampa, sempre trasmesso in diretta dal Palazzo dell'Onu in New York.

Sorprendentemente, la stampa sembrava in prevalenza schierata dalla parte delle forze che si opponevano alla Risoluzione contro la Siria - lo si capiva benissimo dalle domande prive di polemica nei confronti di Churkin, ma molto critiche verso l'esibizione andata "in onda" da parte della rappresentante di Washington. Uno dei giornalisti chiedeva a Churkin, con tono complice, di ripetere quanto dichiarato dall'ambasciatrice USA, ma Churkin - che sembrava alquanto divertito dalla proposta - ha risposto con tono scherzoso lasciando intendere che non si sarebbe abbassato ai livelli esibiti dall'ambasciatrice degli Stati Uniti, perché non avrebbe potuto ripetere i discorsi della collega senza scendere in una parodia non degna di un diplomatico. 

Subito è arrivata anche la reazione della Clinton, ministro degli esteri USA, che dalla sede della Conferenza sulla Sicurezza in atto come ogni anno in Monaco di Baviera, dichiarava: «La Cina e la Russia dovranno da ora in poi portare il peso della responsabilità per lo spargimento di sangue dei cittadini siriani che sarà la conseguenza del veto sulla Risoluzione Onu.»

Ma la reazione più dura è arrivata il giorno dopo da parte del ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov - ora appunto in visita a Damasco. Ha condannato le reazioni "isteriche" degli USA al veto di Cina e Russia, lasciando intendere con un giro di frase scelto con cura, che l'appellativo di "isteriche" era diretto alle "incontinenze verbali" delle due rappresentanti USA. Inoltre ha ben illustrato il motivo del veto russo alla risoluzione, spiegando tra l'altro che non fa parte dello statuto dell'ONU sostituire le forze di governo nei paesi membri. E che pertanto un'interferenza e un intervento militare esterno per rovesciare un governo è illegale.

E a proposito delle due ladies americane chiamate in causa, va spiegato questo: l'ambasciatrice all'ONU Susan Rice, secondo gli esperti, ambisce alla carica ora rivestita dalla Clinton, qualora Obama fosse rieletto nelle presidenziali che si terranno in novembre. La Rice è consapevole che tale carica dipenderà in ultima istanza dalla sua fedeltà alle direttive della Israel Lobby AIPAC, che ha sempre l'ultima parola in fatto di scelte per le cariche nelle posizioni chiave del potere americano.

Mentre alla Clinton i giornalisti seri che leggiamo nel web hanno dato l'appellativo di Dea della Guerra, specificando che Hillary è talmente priva di carisma e altrettanto consapevole di contare poco e niente sullo scacchiere strategico mondiale, che deve sopperire al suo peso politico a gravità zero adottando un linguaggio aggressivo per attirare i riflettori dei media.

Detto ciò, è importante non farsi illusioni su quanto succede intorno e all'interno della Siria.

La Siria è attualmente il teatro di guerra in cui si scontrano i Giganti della scena politica mondiale, schierati su due fronti opposti.

Da una parte le forze imperiali USA/Israele sono all'opera assoldando forze mercenarie e gruppi terroristici in appoggio alle sfere che in Siria vogliono prendere il potere. Secondo un modello ben noto e collaudato, generano il caos per creare divisione e ostilità settarie. Vogliono replicare il "modello Libia" - ma questa volta qualcosa non va nel verso voluto (la cecità del potere arrogante !)

Dall'altra parte, le grandi potenze non allineate con l'Impero - Cina e Russia - tentano di tutelarsi opponendo resistenza. Ovviamente noi speriamo che le due potenze siano sinceramente preoccupate per la sorte del popolo siriano. Ma restando con i piedi per terra e analizzando la situazione nell'ottica della Realpolitik, è importante considerare che la Siria è l'anticamera per entrare in Iran, e che l'Iran è l'anticamera per entrare in Russia e Cina, entrambe da tempo nel mirino degli USA. E' ovvio che la preoccupazione maggiore dei due governi è quella di salvaguardare la sovranità dei rispettivi paesi.

Ciò che osserviamo al momento sulla scena politica mondiale relativa alla Siria (ma anche all'Iran) è l'espressione del conflitto tra i due schieramenti opposti.

Da una parte  c'è il polo USA/Israele/Arabia Saudita, con i vari stati vassalli che gravitano nelle loro rispettive orbite: Unione Europea, Australia, Canada, e gli stati del Golfo asserviti come Qatar, Bahrein, Giordania, EAU e altri.

Dall'altra parte troviamo schierate Cina e Russia - oltre all'Iran con i suoi alleati Siria e Libano. Infatti, come commentava in una recente intervista il grande giornalista Mahdi Nazemroaya, appena insignito del premio internazionale per il "reportage di guerra" (in Libia), la guerra di Israele contro il Libano nel 2006 mirava non solo a distruggere il movimento di resistenza del Libano, Hezbollah, ma anche a invadere la Siria e rovesciare il governo Assad.

Come sappiamo, tale campagna militare è finita male per Israele che ha subìto una sonora e sanguinosa sconfitta, perché Hezbollah è stato assistito dall'Iran con un appoggio militare massiccio e determinante. L'invasione della Siria è stata quindi rinviata per cause di forza maggiore.

Le prime reazioni aggressive da parte del polo schierato con USA/Israele, sono arrivate il giorno dopo il veto di Russia e Cina nell'ONU Le ambasciate di Siria e Russia sono state attaccate in diverse capitali: un messaggio forte e chiaro da parte di chi sta armando la rivolta creata artificialmente in Siria.

Oggi invece arrivano le notizie della chiusura delle ambasciate in Siria da parte dei paesi che costituiscono l'anello politico più debole della catena pro-USA / pro-Israele, tra cui anche l'Italia. Mentre è di poco fa la notizia che gli stati del Golfo Persico - vassalli dell'Arabia Saudita - stanno espellendo gli ambasciatori siriani nelle rispettive capitali.

Forse sarà evitata una replica del "modello Libia" - certamente la NATO non avrà gioco facile per via del Polo schierato in opposizione alle mire di Tel-Aviv e di Washington.

Tuttavia molti esperti temono che alla fine i neo-con sionisti degli USA, e i loro alleati attivi e passivi di comodo, troveranno un modo per aggirare l'ostacolo della legalità e per sferrare un attacco militare alla Siria. A dire il vero, una guerra finanziata da USA/Arabia Saudita e Qatar è già in atto in Siria, seppure non ancora su scala massiccia.

E ricordiamo che tutto questo succede principalmente come conseguenza del cancro Israele che si è introdotto nel tessuto vivo delle terre arabe come una cellula estranea, che tenta di espandersi sull'intero corpo fino a consumarlo interamente.


In due articoli successivi, il giornalista e autore americano Stephen Lendman descrive la situazione della Siria come segue

«Le mire di Washington sono di rovesciare i governi di Siria e Iran, sostituendoli con regimi fantoccio che non si opporranno al controllo e allo sfruttamento delle risorse del Medio Oriente da parte dell'impero.

«Con il veto del 4 febbraio Russia e Cina si sono opposte ad una risoluzione che avrebbe fatto cadere il presidente Assad. Come dicevo in un articolo precedente, Assad è la vittima, non il carnefice. Eppure viene falsamente accusato delle violenze generate di proposito dall'esterno.

«In effetti, Assad si è trovato a far fronte ad una insurrezione armata generata dalle potenze che tentano una ripetizione di quanto provocato in Libia. Nell'opporsi, Assad ha agito responsabilmente, contrastando le aggressioni occidentali come poteva.

«Immaginate se uno scenario simile si verificasse in USA (forze straniere che assoldano e armano gruppi di opposizione con mire di potere, per rovesciare il governo americano). Le forze della polizia, l'esercito nazionale e le forze al comando del Pentagono li affronterebbero con violenza inaudita. Le forze congiunte americane eccederebbero di gran lunga la reazione mostrata da Assad in Siria.

«Ne conseguirebbero uccisioni di massa. Ovviamente i farabutti dei media occidentali che ora accusano Assad, approverebbero la reazione delle forze nazionali americane. L'auto-difesa di Assad in Siria viene chiamata dal New York Times: "una carneficina sponsorizzata dallo stato" - (dimenticando che in gran parte i morti ammazzati sono proprio gli esponenti le forze dell'ordine e dell'esercito siriano).

«La posizione dei media sostituisce la verità con la disinformazione. La versione dei fatti reali viene evitata con cura per tradire il pubblico con versioni fraudolente. Il NYT lo fa da decenni.

«Da quando la violenza è scoppiata in Siria nel marzo dell'anno scorso, è stato accusato il governo siriano - per mezzo dei media - delle violenze provocate dall'Occidente. Fa parte del progetto di Washington chiamato "New Middle East", che prevede la presa del Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia Centrale fino alle regioni di confine con Russia e Cina.

«In tale ottica, da oltre un decennio vengono presi di mira Iraq, Afghanistan, Libano, Iran, Somalia, Yemen, Sudan, Libia e Siria, e altri paesi non lontani dalla regione.

«L'obiettivo di Washington è ora replicare ovunque per mezzo della NATO il modello impiegato per la Libia - che possa riuscirci in Siria è ancora da vedere.

«Al momento le forze che operano in Siria sono mercenari entrati dai paesi confinanti. I civili siriani si trovano intrappolati da forze terroriste esterne convergenti. Nessuna fine delle violenze in vista. In effetti, il peggio deve ancora arrivare.

«La Russia intanto ha dispiegato le "Forze di Rapida Reazione" (Spetsnaz) nelle basi sul Mar Nero, pronte a entrare in azione per difendere la Siria. ...

(Sappiamo anche, che una flotta militare russa è dispiegata nelle acque al largo della Siria, pronta a intervenire appena necessario)

Continua Stephen Lendman:

... «Nonostante il popolo sia dalla parte di Assad (sanno bene cosa succede) - la Casa Bianca dichiarava il 4 febbraio: "Assad deve mettere fine ai crimini contro il suo popolo e deve dimettersi perché si possa instaurare un governo democratico".

«Ma Washington dimentica che mai nella storia, nessuna nazione o combinazione di forze congiunte ha causato maggiore distruzione e sofferenza di quanto lo abbiano fatto gli Stati Uniti nel mondo.

«Inoltre, Washington non tollera la democrazia - né in casa né tantomeno all'estero.

«Washington dichiara: "Assad non ha il diritto di governare la Siria, ha perso ogni legittimità nei confronti del suo popolo e della comunità internazionale. Dobbiamo intervenire per proteggere il popolo siriano dalla abominevole brutalità di Assad".

«Ma Washington dimentica, che il diritto internazionale proibisce ogni interferenza esterna nelle questioni interne di altre nazioni - e dimentica anche che la "abominevole brutalità" in Siria è interamente provocata dalle forze occidentali. La violenza era inesistente finché gli USA e i suoi complici dei paesi Nato e quelli regionali come l'Arabia Saudita e il Qatar sono intervenuti.

«E dimentica la parte che Israele ha in tutto questo.

«Washington dichiara: "Dobbiamo affiancarci al popolo siriano per costruire un futuro migliore per la Siria. Al popolo afflitto della Siria diciamo: siamo con voi, e il regime di Assad deve finire".

«Ma cosa fa Washington quando "affianca i popoli afflitti"?

«La risposta la conoscono bene i popoli in Iraq, Afghanistan, Libia, Somalia, Bahrein, Yemen e molti altri popoli nel mondo, che conoscono bene l'orrore dell'intervento di Washington...

«E soprattutto la risposta la conoscono bene i Palestinesi.

«Ma la conoscono bene anche i cittadini della Siria. Si oppongono al terrore di Washington con tutte le forze.

«E vorrei citare il Prof. Chossudovsky, direttore del Center for Global Research in Vancouver, (con il quale collabora anche Mahdi Nazemroaya citato in alto). Il 4 febbraio Chossudovsky spiegava: le forze che operano in Siria sono gruppi mercenari al soldo dell'Occidente, in appoggio ad un'organizzazione paramilitare che si chiama (eufemisticamente) Siria Free Army, ed è coinvolta in atti di terrorismo.

«Sono loro che uccidono le centinaia di forze dell'ordine e soldati dell'esercito. Sono loro che provocano il terrore imputato ad Assad. Sono loro che distruggono le infrastrutture e gli oleodotti, i treni e i mezzi che trasportano carburante, gli edifici civili e altri obiettivi.

«Le loro fila sono composte di elementi simili ai militanti che operavano in Libia, compresi gli affiliati ad al-Qaeda, e gruppi Salafisti e Wahhabisti. Sono supportati da Israele, Turchia e Saudi Arabia - ma anche da altri stati del Golfo Persico, come Qatar e Giordania (dai loro governi, non dai popoli ovviamente).

«Ora ci sono Russia e Cina a contrastare da soli l'intera coalizione composta da Washington, Gran Bretagna, Francia, Germania, Portogallo, Colombia - oltre aTurchia, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, EAU, Bahrein, Giordania - e il nuovo governo fantoccio della Libia.

«Si sono opposti con coraggio nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU - e l'ambasciatrice USA Susan Rice li ha accusati di "tenere il Consiglio in ostaggio"

«Nella sua replica, l'ambasciatore russo Vitaly Churkin osservava: "il compito del CdS dell'ONU è appunto quello di favorire le soluzioni diplomatiche - mentre invece fin dall'inizio della crisi in Siria alcuni paesi membri che siedono a questo tavolo hanno ostacolato qualsiasi tentativo di trattative pacifiche, intervenendo dietro le quinte per armare l'opposizione contro il governo". ...

«Churkin commentava inoltre che il testo della Risoluzione rigettata da Cina e Russia "non rifletteva la realtà in Siria ... Gli sponsor della Risoluzione dimenticano che l'opposizione in Siria, per essere legittima, deve distanziarsi dai gruppi estremisti che commettono atti di terrore, né chiedere l'appoggio di altri stati pronti ad esercitare la forza in virtù della propria superiorità militare. L'unico appoggio lecito è quello dell'influenza esercitata per fare cessare atti di violenza".

«E come ha reagito il Segretario Generale dell'ONU? Come il suo predecessore Kofi Annan, anche Ban Ki-Moon è uno strumento dell'Impero. In merito al veto nel CdS dell'Onu si è espresso dichiarando il veto di Cina e Russia "una grande delusione per il popolo della Siria e per l'intero Medio Oriente, così come per tutti coloro che supportano la democrazia e i diritti umani".

«Ban Ki-Moon, un servo di Washington, non ha mai deluso, lui, il suo padrone, con il suo appoggio ai crimini dell'Impero e quelli di Israele contro i Palestinesi.

«Non c'è da stupirsi che i cittadini di Gaza lo abbiano accolto con lanci di scarpe e sassi qualche giorno fa, mentre era di passaggio in Gaza dopo la visita a Israele (l'altro suo padrone).


In un suo commento durante la diretta di Press-Tv sulla Siria, Lendman commentava:

«Washington cerca sempre l'ombrello diplomatico per le aggressioni che intende sferrare. Ma con o senza l'approvazione dell'Onu, Washington non si fermerà. Nel 1999 ha bypassato il CdS nell'intervenire in Serbia/Kosovo, dichiarando, che bastava l'autorizzazione della NATO.

«Obama ha in mente il rovesciamento dei governi in Siria e Iran, e agirà di conseguenza. C'è da aspettarsi scenari simili a quelli già osservati in precedenza. Forse un'operazione "false flag" - un incidente provocato sotto falsa bandiera - farà precipitare gli eventi. Sappiamo che quando Washington vuole qualcosa, la ottiene in un modo o nell'altro.

«Con il supporto dei media di massa, la farà franca anche questa volta, con le uccisioni e con le bombe.

In uno degli articoli, Lendman cita il grande John Pilger, secondo cui la prima vittima della guerra è il giornalismo. Specificava John Pilger:

«Non solo: durante la guerra il giornalismo diventa una vera e propria arma bellica, con la sua censura e il suo inganno che soprattutto in USA, Gran Bretagna e altre "democrazie" occidentali funziona benissimo; la censura per omissione ha un potere tale che in tempi di guerra può rappresentare la differenza tra la vita e la morte per i popoli di paesi lontani ...»


Poi Lendman cita David Edwards e David Cromwell, che nel libro intitolato "Guardians of Power" (i guardiani del potere), spiegano che oggi il giornalismo è in crisi e mette a rischio la libertà e la sicurezza dei popoli; che i fatti della realtà sono sostituiti dalla fiction; che le notizie vengono filtrate accuratamente; che il dissenso viene minimizzato, e l'appoggio al potere sostituisce l'informazione esauriente e corrispondente alla verità.

Come dicevamo in alto: le scene di gioia in Siria per la solidarietà espressa nei confronti del paese, sono ciò che vorremmo vedere ogni giorno, ovunque nel mondo.

Noi continuiamo a sperare e a non farci scoraggiare, per quanto disperata la situazione che si manifesta ai nostri occhi.

giovedì 2 febbraio 2012

Le politica e la morale in Max Scheler in una recensione di Teodoro Klitsche de la Grange

Max Scheler
Max Scheler, Politica e morale (con saggio introduttivo di L. Allodi), Morcelliana, www.morcelliana.com, Brescia 2011, pp. 174, €12,00

Come scrive Scheler nelle prime pagine “Quando si parla di un conflitto tra «politica e morale», si può alludere al conflitto tra i fini, le regole, le leggi a cui l’agire politicamente ed eticamente significativo si ispira o deve ispirarsi; ma si può anche alludere al conflitto vissuto in prima persona, per esempio dall’uomo di Stato, dal cittadino ecc.” e, in tal senso “possiamo vedere nell’uomo di Stato in primo luogo l’uomo in quanto uomo privato, che sottostà alle stesse leggi morali di un altro uomo. In quanto statista questo uomo ha poi un dovere professionale morale, che appartiene senz’altro ai “doveri morali individualmente validi”, di vivere e agire per il bene generale dello Stato; un’altra, e “diversa questione, che in realtà è la questione centrale vera e propria, è che cosa si determina nel rapporto dello Stato in quanto Stato e dell’uomo di Stato, nella misura in cui egli si identifica con l’interesse dello Stato, con il potere statale, con gli altri Stati e uomini di Stato” di conseguenza “Così potrebbe essere che proprio il primo dovere etico e professionale dell’uomo di Stato sia di agire in quanto uomo di Stato, indipendentemente da obblighi morali e di andare oltre i limiti della morale e del diritto”.

A tale problema, prosegue l’autore, si sono date diverse soluzioni, distinte in quattro concezioni fondamentali “1° tipo: subordinazione della morale alla politica, il che significa: ciò che chiamiamo “regole morali” non sono altro che l’esito di lotte – politiche ed economiche – di classe e di potere (come pensano Hobbes e Marx)... 2° tipo: subordinazione della politica alla morale. Questa concezione, monistica al pari della precedente, si presenta come: A. “politica negativa”, ovvero della non-violenza, B. in due versioni: a) la morale stabilisce positivamente i fini della politica, oppure b) limita quest’ultima nello spazio del moralmente lecito. La politica è «morale applicata»;... 3° tipo: tra morale e politica non esiste unità, nè subordinazione unilaterale: lo statista non è vincolato ad alcuna legge morale, anzi può trasgredirla arbitrariamente in favore della potenza e del benessere del proprio Stato. Egli è tenuto ad agire basandosi esclusivamente sugli interessi oggettivi di quest’ultimo, cioè secondo la “ragion di Stato”. Le norme morali godono certo di autonomia, ma sono valide soltanto per gli individui. Questa soluzione strettamente dualistica ha preso avvio da Niccolò Machiavelli, il suo più importante e incisivo portavoce; ... 4° tipo: esistono due tipi essenzialmente differenti di morale: la morale privata e quella di Stato. Lo Stato non può mai essere subordinato alla morale privata, o «moralità soggettiva». Il primo a tracciare questa separazione tra morale privata e morale di Stato è stato Hegel”.

Quindi due concezioni monistiche e due dualistiche, che Scheler analizza compiutamente. Critica le prime due: la prima gli appare, subordinando la morale alla politica come una “politica in piccolo” per la quale la condotta morale degli individui è soltanto un agire secondo un “egoismo beninteso”; la seconda riduce la politica alla morale, ritenendo quella come “morale in grande”. Conclude che “Una subordinazione della politica alla morale è qualcosa di falso, tanto quanto la subordinazione della morale alla politica. La morale non può dire ciò che si deve fare in politica, né ciò che non si deve fare. La politica ha una sua propria e autonoma legalità, e soltanto il comune riconoscimento di un ordinamento oggettivo di valori e del suo corrispondente ordinamento di beni giuridici – secondo lo stadio di sviluppo dell’ethos dell’epoca – può annodare etica, diritto e politica”. Quando prende in considerazione il terzo tipo (cioè il “problema Machiavelli”) Scheler sostiene che “L’idea fondamentale di questo sistema è: vi sono “norme morali” indipendenti dalla politica (e dalle sue autonome leggi) (in opposizione al primo tipo): L’uomo di Stato può violare queste norme a suo assoluto piacimento se questo: 1. è a favore dell’interesse oggettivo dello Stato, della cosiddetta “ragion di Stato”; 2. corrisponde al suo interesse a far carriera . L’unica cosa dunque che deve vincolare l’uomo di Stato è l’interesse per l’espansione della forza del suo Stato e l’interesse per la sua propria posizione di forza all’interno di questo. La forza è in sè un bene. E nulla esiste al di là della politica e della morale”; questo in sintesi, ma meriterebbe un esame più approfondito di una recensione il confronto del filosofo tedesco col grande fiorentino.

Sostiene Scheler che a stento nella storia l’immagine di un uomo abbia avuto giudizi così diversi quanto quelli formulati su Machiavelli. Lo stesso Scheler ne fa un profilo in parte coincidente con quello di Croce, in parte tributario a Schmitt: le idee di Machiavelli sono quelle “di un animo ardente, nato in un tempo caotico”. Si basa da un lato sulla concezione decisamente naturalistica dell’uomo, in particolare dell’uomo “en masse”: l’uomo, per quanto possegga la ragione, è per lui un essere istintivo, e il suo più forte istinto è quello che lo predispone all’accrescimento del suo potere, della sua ambizione”; ma a questo si associa un ideale di umanità che mira in alto. Ciò che il segretario fiorentino ammira ed esalta è la “virtù” “come forza vitale, autocoscienza che si isola, fierezza, disprezzo per la massa, per la mediocrità (distanza), magnanimità nella vittoria, capacità di sacrificarsi per ciò per cui ci si adopera («un uomo di Stato non può mai pensare a se stesso»), disprezzo per la morte, pienezza erotica, misura, saggezza  (come circospezione), energia, senso della gloria, immortalità terrena, volontà di responsabilità e di dominio, orgogliosa indifferenza per la vita e per la felicità”.

E conclude Scheler “E’ su questa base che sorge la teoria di Machiavelli sul rapporto fra “politica e morale”: la necessità del destino e gli interessi, divenuti perciò oggettivi, dello Stato da lui teorizzato, esigono che l’uomo di virtù non possa essere anche “buono” in senso morale”.

Il merito di Machiavelli, secondo Scheler, resta legato alla separazione profonda e rigorosa tra politica e morale individuale, ma “Il sistema dualistico di Machiavelli è falso non perché non subordina la politica alla morale, come dicono i sostenitori del diritto naturale, ma perché non riconosce il sistema di valori oggettivi che sopravvive alla morale e alla politica e che congiunge politica e morale nella «determinazione dell’uomo» e nell’idea del bene; un sistema che possiede dignità cosmica, anzi metacosmica”. Passando all’altra concezione dualistica, l’autore sostiene “Dal momento che l’ordinamento dei valori è identico tanto per il giudizio di valore e l’agire del privato cittadino, quanto per ‘l’uomo di Stato’, sarebbe in se possibile far discendere, da quest’ordine dei valori, da un lato norme morali per lo Stato e per i suoi rappresentanti, dall’altro norme morali per il singolo individuo. Un tale tentativo è iniziato con Hegel”. Ma secondo Scheler la concezione hegeliana è improponibile “É dannoso tanto demonizzare lo Stato quanto divinizzarlo. In Machiavelli l’uomo di demoniaca virtù ha voluto farsi Dio; in Hegel l’idea divina stessa è divenuta il demone dell’«astuzia della ragione».

Hegel ha «divinizzato» lo Stato, ma ciò che non sopporta divinazione diventa facilmente diabolico. Lo Stato non è né divino, né diabolico; ma daimonico.

Hegel ha privato la «moralità soggettiva» della giusta serietà rispetto a ciò che egli definisce «eticità oggettiva» dello Stato”.

Passando ad esporre la propria concezione l’autore ne fissa i concetti fondamentali, che sono “a) Comportamento politico e comportamento morale (e così pure quello giuridico) si escludono in modo essenziale. Nessun tipo di politica sottostà a norme morali – né la politica estera né quella interna.
b) É vero tuttavia che comportamento politico e comportamento morale sono insieme subordinati alla “specifica determinazione dell’uomo”, allo scopo di realizzare un ordinamento di valori di natura oggettiva indipendente dalla soggettività e dall’arbitrio umani. Politica e morale risultano infatti radicate in un’assiologia universale”.

Tale  assiologia determina in un ordinamento dei valori tanto la politica che la morale. Rispetto a quanto s’intende di solito (in ispecie nella fase attuale di decadenza dell’Italia) per valore, morale e politica, la concezione di Scheler è ben diversa. La politica “è aspirazione al potere, è volere fondato sull’istinto di potere con lo scopo di realizzare valori positivi nei limiti dell’ordinamento dei valori che predomina in una collettività”; la morale “intesa come sistema prescrittivo, è una tecnica per far sì che la gerarchia di valori che anima l’ethos collettivo divenga attiva nella vita privata, tra i singoli individui”.

Quanto alla gerarchia dei valori “La politica ha a che fare, in primo luogo, con i valori vitali della collettività: non con la «felicità del maggior numero», né con i valori spirituali. Esistenza vitale e libertà vengono prima di tutto il resto”; per cui la “politica non è in alcun modo subordinata alla «legge morale»: l’agire morale è essenzialmente differente dall’agire politico, anche nel singolo. L’agire politico e quello morale, e il diritto, tuttavia sono subordinati all’ordine oggettivo dei valori (assiologia).

La politica è aspirazione al potere, è un volere fondato sull’istinto di potere con il fine di realizzare valori positivi nei limiti della gerarchia di valori che domina una collettività”; e prosegue “La politica non può mai essere vincolata a «norme» (corrispondenti all’ordine dei valori). Le norme si modificano, mentre l’ordine dei valori resta fisso”. Da ciò si può vedere di quanto differisca la concezione di Scheler da quelle di qualche costituzionalista à la page o dei moralisti da rotocalco. Da quest’ultimi per la rigida distinzione tra politica e morale, cui la prima non è subordinata, ma ambedue trovano il fondamento nell’ordinamento dei valori; dai primi perché nella gerarchia dei valori pone come primari (per la politica) esistenza vitale e libertà (salus rei publicae suprema lex), e solo secondariamente, quelli ricavabili dai “cataloghi” dei diritti fondamentali espressi (o desumibili) dai testi costituzionali. Anche se la    fissità dell’ordine dei valori è anch’essa, contrariamente, al pensiero dell’autore, relativa, anche se meno “mobile” delle norme. Solo per ricordare l’ordinamento dell’Italia unita, questo ha cambiato, in un secolo e mezzo, almeno re “tavole dei valori” costituzionali (in corrispondenza del cambiamento delle costituzioni-regimi politici). Scheler stigmatizza ripetutamente la strumentalizzazione della morale a fini politici “Così le guerre di intervento e la politica di Locarno sono state celebrate come «principi morali», o come «libertà delle nazioni», quando in realtà sono espressione di interessi politici nazionali”; e ricorda “La «politica dei sentimenti» è soltanto non-politica e cattiva politica, allo stesso modo della «politica di principio», «politica etica», «politica ideale». Esiste una sola politica: la politica di potenza e realistica, una politica di interessi al servizio dell’ordinamento dei valori. Il puro Logos in politica è ideologia, l’ethos morale ipocrisia. Il potere: ecco l’essenza, non certo un accidente, della politica”. Così il bene del mondo non è il fine dell’uomo di stato “La teoria per cui l’uomo di Stato dovrebbe direttamente e positivamente assumere come fine il bene del mondo è insensata. Egli non deve fare nulla che contravvenga la solidarietà della sua cerchia culturale e dell’umanità”.

L’uomo politico – sostiene Scheler sulla base di una distinzione ricorrente nella filosofia occidentale e nella teologia cristiana – si “trova sottoposto a un particolare dovere professionale (eventualmente un dovere d’ufficio). Egli (anche come politico) soggiace al generale ordinamento dei valori e all’essenza di valore individuale del suo popolo”; per cui “un politico moralmente buono non è colui che nel suo intento politico tiene conto delle leggi morali private, ma colui che esercita la sua professione «bene» e «con coscienza»... Magnanimi, «altruisti» possiamo esserlo in prima persona, non per altri. Tanto meno per lo Stato”, che ricorda assai da vicino l’applicazione che Max Weber fa, in politica, della distinzione tra etica delle responsabilità ed etica dell’intenzione. Invero “nella politica l’insuccesso è il tribunale che giudica il politico e anche la sua etica professionale. la sua buona volontà è priva di significato”; inoltre L’uomo di Stato non può essere subordinato a «norme morali» universalmente valide”. Anche perché è un’illusione pensare di poter “abolire” la sovranità: “Sempre e in ogni tempo esiste e deve esistere un «soggetto sovrano dell’agire politico», anche se questo un giorno non sarà più lo «Stato nazionale» moderno, ma una unione di alcuni Stati. Un trasferimento della sovranità da organizzazioni più piccole ad altre più grandi (Stati federati) non può essere cambiata con la sua scomparsa”. L’ultimo capitolo del libro è un insieme di considerazioni sull’applicazione della concezione dell’autore alle situazioni concrete, con particolare attenzione a quelle ricorrenti nel periodo della Repubblica di Weimar (o in quella, immediatamente precedente, del Reich bismarckiano).

Alcune sono dei ritratti non “datati” su Weimar ma eterni: ad esempio il demagogo “puro (Cleone, a differenza di Pericle) è l’uomo della presunzione, della retorica. Egli non è la «guida», ma il «guidato», che si limita a tutelare la cosiddetta direzione di sviluppo del suo partito o della massa. Egli cerca potere senza responsabilità, all’opposto di chi si lambicca il cervello per avere responsabilità senza potere” o lo statista “Il grande uomo di Stato, Cesare, Napoleone, Federico il Grande, Bismarck, fu sempre e ovunque, all’opposto dell’adulatore, uno che disprezzava la massa”. O la distinzione tra l’uomo di Stato che “deve sostenere il principio fondamentale del primato della politica rispetto all’economia e l’indipendenza della politica suprema dagli interessi delle grandi formazioni economiche” mentre il capo economico “pensa necessariamente in termini privati, non pubblici”; ed è questo il motivo che lo rende – scrive Scheler – “inadatto al ruolo di un uomo di Stato”. In ciò divergendo da Marx Weber che vedeva l’antitesi dello statista nel burocrate e notava – mutatis mutandis – delle analogie tra capo politico e imprenditore, diversi per funzione e contesto, ma accomunati dalla responsabilità. Una lettura assai interessante, che arricchisce, su un tema di costante attualità, la conoscenza del dibattito politico-filosofico nella Germania di Weimar.

Teodoro Klitsche de la Grange

sabato 28 gennaio 2012

Commissione diritti umani: Nuovo commento generale sulla libertà di pensiero e di espressione

Pagina in costruzione
Si è appena conclusa la lunga sessione delle celebrazioni della Memoria, iniziata ai primi di ottobre e culminata nella giornata di ieri con tutti i discorsi ufficiali che immancabilmente reiterano condanne contro il «negazionismo», termine che gli storici ai quali lo si attribuisce rigettano fermamente e che fa pensare ai tempi dell’Inquisizione. Immancabilmente, l’Evento è accompagnato da qualche battuta di caccia con la quale giornalisti, specializzati in diffamazione, offrono carne fresca per il rogo delle nuove streghe del Terzo Millennio. Non è questa la sede per un bilancio di dieci anni di celebrazioni o per una storia fino ad oggi partendo dal 1994, quando lo storico Ernst Nolte pubblicò, in una rivista italiana di cultura politica (“Behemoth, allora diretta da chi scrive), il testo integrale una sua tormentata intervista su un settimanale tedesco, che si comportò assai scorrettamente con l’Intervistato, secondo un malcostume che sempre tocca i media, non di rado al diretto servizio di servizi segreti, come ad esempio nel caso del rapimento di Mordecai Vanunu, che credeva di fare le sue rivelazioni ad periodico, di cui non sapeva che il suo direttore era lui stesso un agente del Mossad. I particolari e la rettifica di possibile inesattezze si trovano nel libro di Eric Salerno. Il titolo redazionale del testo di Nolte suonava: «Auswitz e la libertà di pensiero». Purtroppo, non disponiamo di dati ufficiali, ma possiamo soltanto fare una stima ricavata dai dati parziali per una serie di anni. Ci viene fuori l’incredibile cifra di 200.000 persone penalmente perseguite nella sola Germania, dal 1994 ad oggi, per atti complessivamente riconducibili alla categoria dei “reati di opinione”. Una cifra mostruosa! Saremo i primi a ringraziare quanti siano in grado di smentire questa nostra stima, dandoci i dati reali ed ufficiali. Se poi ai dati tedeschi si aggiungono quelli a noi ignoti per analoghe normative esistenti in Francia, Austria, Svizzera, ecc., ne viene fuori una cifra ancora più mostruosa. E questo mentre con incredibile ipocrisia e faccia tosta ci accingiamo a fare la guerra a paesi che avrebbero il torto di non concedere ai loro cittadini il diritto umano fondamentale della libertà di pensiero ed espressione, per ripristinare il quale facciamo loro appunto la guerra, facendo ignorare ai cittadini europei che in realtà questi diritti non sono garantiti neppure nella incivilissima Germania, che in fatto di eccessi sembra confermare e superare la peggiore fama del suo passato.

Tutta questa premessa ci serve per rilevare come sia passata del tutto inosservata presso i nostri media, tutti presi come sono dalla caccia alle streghe, la 102ª sessione del Comitato per i diritti umani, riunitasi a Ginevra nello scorso mese di luglio 2011. Ne è venuto fuori un «Nuovo commento generale sulla libertà di opinione e di espressione» che noi pubblichiamo integralmente nel suo testo inglese, dandone poi successivamente una traduzione italiana. Il documento si può scaricare in formato pdf andando al link dell’Università di Padova sopra indicato. Qui ne diamo il testo in forma digitata, affinché possa entrare nei motori di ricerca. Alla pubblicazione del testo seguiranno poi tutti i possibili apparati di analisi e di studio. Vorremo che il primo a leggere il testo fosse proprio il Presidente della Repubblica, che avrebbe il compito istituzione di difendere e tutelare le libertà fondamentali dei cittadini italiani, in primis il diritto di libera espressione del pensiero e quindi di critica politica in un momento in cui si può ragionevolmente ritenere che non mai stata più bassa la stima che i cittadini hanno della classe politica e del Parlamento in tutti i 150 di storia d’Italia, appena celebrati lo scorso anno 2011.

Nella causa civile che sto conducendo contro un grande quotidiano italiano vi è al suo esordio il rifiuto di pubblicare una mia lettera di smentita, forse un po’ diversa dalle solite, dove paradossalmente ringraziavo il suo Direttore per avermi fatto comprendere, direttamente sulla mia pelle, una distinzione che ogni giorno che passa offre nuove conferme: l’opposizione di fatto esistente fra libertà di stampa e libertà di pensiero e di espressione. La libertà di stampa è il potere di cui si servono forze antidemocratiche per diffamare i cittadini, per manipolare la verità, per disinformare, per rendere i cittadini inconsapevoli dei loro diritti ed infine per sprofondarli nelle guerre, che mai i popoli vogliono, ma che sempre sono loro imposte con l’inganno e la menzogna. Dicevo nella mia lettera non pubblicata che “libertà di pensiero” è anche quella del cittadino analfabeta, che certamente non può scrivere sui giornali. Dicevo ancora in altra occasione che i diritti fondamentali, come quello di cui noi stiamo qui parlando, o si difendono nelle loro situazioni marginali, cioè garantendoli al più povero e spovveduto dei cittadini, o in realtà essi non esistono e sono soltanto un pezzo di carta che la retorica presidenziale può violentare in tutte le salse, in ogni discorso ufficiale per il popolo che non può replicare.

CIVIUM LIBERTAS

Human Right Committee
One Hundred ans second session
Geneva, 11-29 July 2011


General comment N° 34

Article 19: Freedoms of opinion and expression

General remarks

1.This general comment replaces general comment N° 10 (nineteenth session).

2. Freedom of opinion and freedom of expression are indispensable conditions for the full development of the person. They are essential for any society (1). They constitute the foundation stone for every free and democratic society. The two freedoms are closely related, with freedom of expression providing the vehicle for the exchange and development of opinions.

3. Freedom of expression is a necessary condition for the realisation of the principles of transparency and accountability that are, in turn, essential for the promotion and protection of human rights.

4. Among the other article that contain guarantees for freedom of opinion and/or expression, are article 18, 17, 25 and 27. The freedoms of opinion and expression form a basis for the full enjoyment of a wide range of other human rights. For instance, freedom of expression is integral to the enjoyment of the rights to freedon of assembly and association, and the exercise of the right to vote.

5. Taking account of the specific terms of article 19, paragraph 1, as well as the relationship of opinion and thought (article 18), a reservation to paragraph 1 would be incompatible with the object and purpose of the Covenant (2). Furthermore, although freedom of opinion is not listed among those rights that may not be derogated from pursuant to the provisions of article 4 of the Covenant, it is recalled that, «in those provisions of the Covenant that are not listed in article 4, paragraph 2, there are elements that in the Committe’s opinion cannot be made subject to lawful derogation under article 4» (3). Freedom of opinion is one such element, since it can never become necessary to derogate from it during a state of emergency (4).

6. Taking account of the relationship of freedom of expression to the other rights in the Covenant, while reservations to particular elements of article 19, paragraph 2 may be acceptable, a general reservation to the rights set out in paragraph 2 would be incompatible with the object and the purpose of the Covenant (5).

7. The obligation to respect freedoms of opinion and expression is binding on every State party as a whole. All branches of the State (executive, legislative and judicial) and other public or governmental authorities, at whatever level – national, regional or local – are in a position to engage the responsibility of the State party (6). Such responsibility may also be incurred by a State party under some circumstances in respect of acts of semi-State entities (7). The obligation also requires States parties to ensure that persons are protected from any acts of private persons or entities that would impair the enjoyment of the freedoms of opinion and expression to the extent that these Covenant rights are amenable to application between private persons or entities (8).

8. States parties are required to ensure that the rights contained in article 19 of the Covenant are given effect to in the domestic law of the State, in a manner consistent with the guidance provided by the Committee in its general comment N° 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant. It is recalled that States parties should provide the Committee, in accordance with reports submitted pursuant to article 40, with the relevant domestic legal rules, administrative practices and judicial decisions, as well as relevant policy level and other sectorial practices relating to the rights protected by article 19, taking into account the issues discussed in the present general comment. They should also include information on remedies available if those rights are violated.

Freedom of opinion

9. Paragraph 1 of article 19 requires protection of the right to hold opinions without interference. This is a right to which the Covenant permits no exception or restriction. Freedom of opinion extends to the right to change an opinion whenever and for whatever reason a person so freely chooses. No person may be subject to the impairment of any rights under the Covenant on the basis of his or her actual, perceived or supposed opinions. All forms of opinion are protected, including opinions of a political, scientific, historic, moral or religious nature. It is incompatible with paragraph 1 to criminalise the holding of an opinion (9). The harassment, intimidation or stigmatisation of a person, including arrest, detention, trial or imprisonment for reasons of the opinions they may hold, constitutes a violation of article 19, paragraph 1 (10).

10. Any form of effort to coerce the holding or not holding of any opinion is prohibited (11). Freedom to express one’s opinion necessarily includes freedom not to express one’s opinion.

Freedom of expression

11. Paragraph 2 requires States parties to guarantee the right to freedom of expression, including the right to seek, receive and impart information and ideas of all kinds regardless of frontiers. This right includes the expression and receipt of communications of every form of idea and opinion capable of transmission to others, subject to the provisions in article 19, paragraph 3, and article 20 (12). It includes political discourse (13),  commentary on one’s own (14) and on public affairs (15), canvassing (16), discussion of human rights (17), journalism (18), cultural and artistic expression (19), teaching (20), and religious discourse (21). It may also include commercial advertising. The scope of paragraph 2 embraces even expression that may be regarded as deeply offensive (22), although such expression may be restricted in accordance with the provisions of article 19, paragraph 3 and article 20.

12. Paragraph 2 protects all forms of expression and the means of their dissemination. Such forms include spoken, written and sign language and such non-verbal expression as images and objects of art (23). Means of expression include books, newspapers (24), pamphlets (25), posters, banners (26), dress and legal submissions (27). They include all forms of audio-visual as well as electronic and internet-based modes of expression.

Freedom of expression and the media

13. A free, uncensored and unhindered press or other media is essential in any society to ensure freedom of opinion and expression and the enjoyment of other Covenant rights. It constitutes one of the corner stones of a democratic society (28). The Covenant embraces a right whereby the media may receive information on the basis of which it can carry out its function (29). The free communication of information and ideas about public and political issues between citizens, candidates and elected representatives is essential. This implies a free press and other media able to comment on public issues without censorship or restraint and to inform public opinion (30).  The public also has a corresponding right to receive media output (31).

(segue)

venerdì 20 gennaio 2012

Tedoro Klitsche della Grange: In tema di “rotture della costituzione”

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Torna quanto mai di attualità questo vecchio studio di Teodoro Klitsche della Grange che da decenni stava nascosto fra le sue carte di studioso, redatto all’epoca per qualche circostanza di cui ora sfugge la memoria. Ai decenni trascorsi dalla sua redazione occorre aggiungere alcuni mesi a noi dovuti per non aver trovato il tempo per curare il consueto editing, che come i nostri pochi ed affezionati lettori comporta pur sempre del lavoro e del tempo. Il nostro blog non è comune e si inserisce in decine di altri blogs tematici che richiedono a loro volta cura e aggiornamento. Questo è detto per scusarci dei nostri ritardi e del tempo che ancora ci prenderemo per migliorare in progress l’ampio studio dell’autore, al quale premettiamo alcune osservazioni per i lettori affatto digiuni di diritto costituzionale, per i quali forse la parola “costituzione” si esaurisce in un elenco di norme che seguono al primo: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Le cose non sono così semplici come vengono fatte apparire da una pubblicistica che è sostanzialmente ideologia del regime che ci è stato imposto a Yalta, quando fu dettato il contenuto della nostra costituzione ed i limiti della nostra sovranità nonché gli obblighi imposti ai vinti, che ahimé troppo spesso amano dimenticare questa triste condizione nella quale si sono trovati tutti i popoli che nel corso dei millenni hanno subito la sconfitta. Molti sono del tutto scomparsi dalla scena, altri hanno subito mutazioni genetiche. Di “rotture della costituzione” parla Klitsche della Grange nello studio che segue. Di altre “rotture” della pazienza degli italiani, proprio in questi giorni, vorremmo parlare noi, se questa fosse la sede, ma annunciamo una nuova serie di post che riportano l’esperienza della “University Tent”, in piazza St. Paul, a Londra, nel cuore della City, dove non pochi docenti inglesi parlano di una crisi planetaria della forma politica impropriamente detta “democrazia” e dei venti di guerra che soffiano minacciosi sulle nostre teste.

Antonio Caracciolo

* * *


ROTTURE DELLA COSTITUZIONE


1. A parlare di rotture della Costituzione il primo problema che si pone è di definizione. Non essendo il termine espresso nel testo costituzionale, quindi non connotato dal costituente ma elaborato dai giuristi, il definiens di “rottura” varia a secondo dell’opinione degli interpreti.

Limitandoci alla dottrina, e a qualche opinione di giurista che possa esemplificare un particolare modo d’intendere la rottura abbiamo:

1) La concezione di Carl Schmitt, secondo il quale la rottura è la “violazione di disposizioni legislative costituzionali in uno o più casi determinati, ma come eccezione, ossia con il presupposto che le disposizioni trasgredite per il resto continuino immutate ad esser valide e non sono quindi né definitivamente soppresse né temporaneamente private della loro vigenza (sospese)”; a sua volta suddivisibili in “a) Rottura che non rispetta la costituzione, ossia violazione eccezionale di una disposizione legislativa costituzionale senza riguardo al procedimento previsto per le modifiche della costituzione” e “b) Rottura che rispetta la costituzione, ossia violazione eccezionale di una disposizione legislativa costituzionale in uno o più casi determinati, dove o una legge costituzionale ammette questa violazione eccezionale (per es. art. 48 comma 2 cost.) ovvero è osservato il procedimento prescritto per le modifiche della costituzione” .

2) La concezione di Mortati, a opinione del quale le leggi di rottura hanno carattere eccezionale e sono legittime: “Ove si accetti il punto di vista sviluppato nella prima parte, in ordine al rapporto fra la costituzione materiale e quella formale, bisognerebbe ritenere che le deroghe di cui si parla siano consentite nei limiti dello scopo supremo di preservazione dei valori fondamentali  inerenti al tipo proprio dell’ordinamento vigente ...” .

3) La concezione, diffusa, secondo cui la rottura ha carattere puntuale mentre la deroga è permanente: ambedue costituiscono eccezioni rispetto alla normativa della Costituzione formale .

2. Ovviamente tutte tali opinioni sono legittime perché, non essendoci un concetto legislativamente definito, ogni interprete può connotarlo come vuole (la definizione è quindi “stipulativa” o, meglio, convenzionale, e come tale accettata o meno). A tale proposito occorre tuttavia rilevare come le diverse connotazioni del termine dipendano da:

a) la concezione di cosa sia “costituzione”;
b) quella di cosa sia “rottura”.

Mentre su questo secondo aspetto la     convergenza è diffusa, in quanto la rottura va iscritta nella categoria dell’eccezione, e in particolare nella specie dell’eccezione puntuale (ovvero per uno o più casi determinati, e non per “classi” di oggetti o casi), sul primo la convergenza è largamente inferiore. Basti ricordare che il concetto che ne da Schmitt presuppone sia la distinzione tra costituzione e leggi costituzionali, sia il concepire la costituzione come decisione fondamentale sulla forma dell’unità politica “Tutto quello che c’è all’interno del Reich tedesco nella legalità e nella normatività, vale soltanto sulla base e nell’ambito di queste decisioni. Esse formano la sostanza della costituzione” mentre “Le altre normative, le enumerazioni e le delimitazioni delle competenze nei singoli dettagli, le leggi, per le quali per motivi determinati è scelta la forma della legge costituzionale, sono di fronte a quelle decisioni relative e secondarie; la loro particolarità esteriore è caratterizzata per il fatto che possono essere rimosse o modificate soltanto con il procedimento di modificazione aggravata dall’art. 76” .
Quanto alla tesi di Mortati, anch’essa dev’essere ricollegata alla concezione di costituzione materiale, e del rapporto di questa con quella formale .
Senza arrivare all’esame di tutte le posizioni sostenute dai giuristi che se ne sono occupati, e tenuto conto del carattere “stipulativo” e comunque non ricavabile dalla normativa delle definizioni, occorre andare alla ricerca di un concetto di rottura che sia quanto più possibile “comprendente”, cioè consenta di associarvi il maggior numero di attributi (descrizione esauriente) e distinguerlo dai concetti degli istituti più vicini (deroga, sospensione della Costituzione, o anche violazione di questa) .
A tale proposito un contributo decisivo ce lo offre Machiavelli, nel descrivere i connotati della dittatura romana. Machiavelli sostiene, confutando i detrattori dell’istituto della dittatura che “La quale cosa non fu bene, da colui che tiene questa opinione, esaminata, e fu fuori d’ogni ragione creduta. Perché e’ non fu il nome né il grado del Dittatore che facesse serva Roma, ma fu l’autorità presa dai cittadini per la lunghezza dello imperio”; l’istituto invece prevedeva che “il Dittatore era fatto a tempo e non in perpetuo, e per ovviare solamente a quella cagione mediante la quale era creato; e la sua autorità si estendeva in potere deliberare per se stesso circa i rimedi di quello urgente pericolo, e fare ogni cosa senza consulta, e punire ciascuno sanza  appellagione; ma non poteva fare cosa che fussi in diminuzione dello stato, come sarebbe stato tòrre autorità al Senato o al Popolo, disfare gli ordini vecchi della città e farne de’ nuovi”. Per cui sostiene “E veramente intra gli altri ordini romani questo è uno che merita essere considerato e numerato intra quegli che furono cagione della grandezza di tanto imperio: perché senza uno simile ordine le cittadi con difficultà usciranno dagli accidenti istraordinari... E però le repubbliche debbano intra loro ordini avere uno simile modo... Perché quando in una repubblica manca uno simile modo, è necessario, o servando gli ordini rovinare, o per non rovinare rompergli”. Si noti che nel passo citato , il Segretario fiorentino, pone l’alternativa essenziale “o servando gli ordini rovinare, o per non rovinare rompergli”.
Analizzando quindi la descrizione di Machiavelli, i caratteri salienti (a parte la coincidenza lessicale tra il termine “rottura” e quel “rompergli”), sono:
a) che degli ordini (cioè dell’ordinamento, della Verfassung dello Stato) deve far parte il rimedio (i rimedi) straordinario/i per fronteggiare l’emergenza.
b) che se questi non sono previsti, lo Stato è mal  costituito, perchè rischia di rovinare  per serbare gli “ordini” privo com’è del/dei rimedio/i straordinario/i; (questo a meno di non violare la costituzione e gli “ordini”).
c) Il tutto conferma la validità della concezione per cui  salus rei publicae suprema lex; e il prevalere di questa sull’altro fiat justitia, pereat  mundus (almeno quand’è in questione l’esistenza della comunità).
d) E il carattere eccezionale della dittatura (e di istituti vicini e similari) come la rottura rispetto all’ordinamento, che deriva dall’essere limitata (da altri poteri) e norme: contrariamente alla legge di revisione costituzionale destinata a non avere particolari limitazioni , quale esercizio del potere costituente (o del più ridotto potere di revisione).
Questi limiti sono: nel tempo; rispetto agli “ordini” (non può derogare i poteri degli organi costituzionali ordinari  “Senato o Popolo”); e circoscritto anche all’ “affare” (vale per la soluzione di una crisi, di carattere cioè speciale e non generale). Si fonda sulla necessità sopraggiunta, che può ricorrere nella vita di uno Stato, per cui non è possibile trattarla e superarla con il mezzo (e la legge) ordinario (anzi queste potrebbero essere – e in genere sono – d’impaccio). D’altra parte, come sostiene De Maistre “ Non è in potere dell’uomo creare una legge che non abbia bisogno di  un’eccezione” .
Coniugando la concezione di Machiavelli e quella di de Maistre, abbiamo che un ordinamento si compone sia di istituti, regole, modelli normali che di istituti, regole, modelli eccezionali. Mancando gli uni o gli altri l’ordinamento è mal costituito.
Da questo consegue che l’eccezione non si contrappone a ordinamento ma a norma. L’istituzione, come nel paragone dello scacchiere di Santi Romano, muove come pedine non solo le norme, ma la stessa organizzazione normale, che modifica, limita o sospende con decisioni, organi, uffici di carattere straordinario.
Un’ulteriore conseguenza è che l’eccezione è tale rispetto ad una regolarità, ma ciò non significa che concreti sempre una violazione od una trasgressione – situazioni indubbiamente con le quali presenta una certa somiglianza – dell’ordinamento giuridico. Ciò non solo per motivi formali, cioè per la legalità (se prevista) delle rotture e delle correlative attribuzioni di potestà, ma anche per la necessità di queste al perseguimento dei fini generali ed all’attuazione e conservazione dell’ordinamento .
Ancor più l’eccezione costituita delle “rotture” è relativa e non assoluta: è relativa perché rispetto alla costituzione e più ancora all’organizzazione costituzionale le “rotture” non implicano annullamento, abolizione, abrogazione della costituzione, come sarebbe se la rottura fosse assoluta e totale, cioè eversiva dei poteri e degli organi costitutivi dalla forma di Stato e di governo .
3. Il carattere distintivo rispetto ai concetti più prossimi a quello di rottura (e cioè deroga e violazione della costituzione) impone di ricercare il criterium differentiae rispetto a questi.
Quanto alla deroga, ha in comune rispetto alla rottura, di essere un’eccezione alle disposizioni costituzionali: così gli artt. 57, 3° comma (attribuzione di un numero di senatori minore al Molise  e alla Valle d’Aosta rispetto a quello ordinario) e 87, 2° comma (sui delegati all’elezione del Presidente della Repubblica, o il divieto di ricostituzione del P.N.F.) quale eccezione rispetto all’art. 49 della Costituzione.
Ma a differenza della rottura, la deroga è permanente, di carattere eccezionale ma non puntuale e specifica (orientata alla soluzione di un “affare”); non è connotata dalla “causa finale” della salvaguardia dell’ordinamento (per non rovinare ...).
Quanto alla violazione della Costituzione il discorso va direttamente alla concezione di questa.
Se si prescinde dalla distinzione tra Costituzione e leggi costituzionali, e si identifica la Costituzione con quella formale in vigore, occorre comunque distinguere se le “rotture” siano autorizzate da quella, ovvero no.
Quanto al primo caso, ricorrente in numerosi testi costituzionali (come l’art. 16 della vigente Costituzione francese; l’art. 48 della Costituzione di Weimar) il problema non si pone, perché le previsioni di poteri eccezionali, comportamenti, limitazioni anche a diritti garantiti dalla Costituzione e a situazioni comunque protette da norme costituzionali, non costituisce violazione della Costituzione, perché previsti da quella, con l’indicazione delle circostanze eccezionali e delle procedure da seguire.
Si pone invece laddove le “rotture” non siano “autorizzate” dalla Costituzione formale o, se previste, siano adottate al di fuori dei casi indicati e/o senza seguire il procedimento prescritto.
A seguire la concezione di Santi Romano dello jus involuntarium costituzionale le rotture possono essere ricondotte a due delle specie indicate da giurista siciliano: ovvero ai principi generali e  fondamentali “impliciti nella stessa esistenza dello Stato” (come la decisione per l’esistenza quale comunità politica organizzata) ; e, ancor più, alla necessità che “implica un’esigenza esplicita ed impellente di bisogni sociali, che impone una determinata condotta in difesa delle istituzioni vigenti” .
La giuridicità, come sostiene Romano, è data dall’esigenza istituzionale; e questa supera e ricomprende la legalità – anche costituzionale (non lo scrive ma è implicito e coerente al suo pensiero). Per cui le rotture, come i decreti o le ordinanze di necessità (di cui tratta) possono essere non solo praeter legem, ma anche contra legem (costituzionale).
Quello che sicuramente non possono è essere contro la costituzione. Anche se Santi Romano non esplicita mai la distinzione, come fa Schmitt, tra Costituzione e leggi costituzionali, questa può essere assimilata (anche se la coincidenza è parziale) al rapporto tra istituzione e norma, ripetuto in più passi dal giurista siciliano. Per cui quella muove la norma e non è da questa vincolata. Così la rottura, anche se non conforme alla legalità costituzionale, si distingue comunque da una rivoluzione o da un colpo di Stato perché non modifica l’assetto dei poteri pubblici (“Senato o popolo”) e così rispetta l’essenza della Costituzione; e perché non è finalizzata all’eversione di quell’assetto e neppure delle stesse disposizioni legislative costituzionali modificate (se non, in quel caso, a un fine specifico e per il tempo strettamente necessario allo scopo). Sostanzialmente, come scriveva Machiavelli a proposito della dittatura, è un modo di conservazione e non di modificazione (duraturo) dell’ordinamento. Per cui non si può parlare di violazione della Costituzione ma semmai di violazione delle leggi costituzionali.
4. A questo punto penso sia chiaro che a distinguere la rottura è, principalmente lo scopo della medesima. Se non è prevista dalla Costituzione formale gode dello status (raro) di essere un potere che non ha fondamento legislativo (base normativa scritta)  ma solo uno scopo ed è legittimato (e distinto) proprio da quello. Che ne costituisce anche il limite intrinseco: una “rottura” che non si limitasse a risolvere una crisi, non fosse legata ad una situazione determinata, all’occasione che l’ha resa necessaria diverrebbe una revisione costituzionale, connotata da una volontà innovatrice e duratura.
Così le “rotture” hanno il carattere, come scriveva Forsthoff per le misure “amministrative”, di actio più che di ratio. Tuttavia, com’è noto, non sono  le sole ad avere tale carattere, che, anzi, secondo il giurista tedesco, era connaturale all’azione (e al provvedimento) amministrativo. Diversamente da quelli, le rotture hanno l’effetto di derogare a norme (leggi) costituzionali, mentre per gli atti amministrativi (d’emergenza) ci si limita (talvolta) a quelle legislative ordinarie o ad altri caratteri denotanti la straordinarietà, senza arrivare alla deroga (puntuale) alla legislazione costituzionale.
Piuttosto altro carattere delle rotture che le differenzia – oltre alla normativa derogata da altri istituti – è quello del particolare carattere e importanza vitale dello scopo. Se questo per gli organi e la normativa straordinaria consiste nell’attività necessaria a riportare a una vita normale popolazioni sconvolte da cataclismi naturali o da turbative gravi dell’ordine pubblico, nel caso della rottura la”causa finale” dev’essere “prima” : nel senso che l’esigenza deve consistere nell’alternativa tra rottura e rovina dell’ordinamento. Ovvero dev’essere in gioco l’esistenza della comunità o la forma nella quale questa esiste ed agisce.
Inoltre, dato che la rottura può non essere legale (nel senso di prevista dalla Costituzione formale) ma si fonda sulla necessità (v. sopra), occorre, per distinguerla da colpi di Stato e rivoluzioni, che sia legittima: cioè volta a salvaguardare (l’esistenza) e la forma in cui la comunità è organizzata.
5. Resta da vedere, sempre nel caso che la rottura non sia prevista, chi la possa porre in essere.
A parte la risposta ovvia, che lo è il titolare del potere costituente, questo, per il caso di forma di Stato monarchica, facilmente se ne può servire, ma è difficilmente esercitabile se si tratta di democrazia; nel qual caso, dovrebbe competere all’organo immediatamente rappresentativo (cioè il corpo elettorale).

Tuttavia in situazione d’urgenza il corpo elettorale non è l’organo più adatto a deliberare, nel qual caso compete all’organo che ha la competenza alla direzione politica dello Stato: in una Repubblica presidenziale il Presidente, in una Repubblica parlamentare il Parlamento.

7. Sempre nel caso della mancata previsione nel testo costituzionale delle rotture, si pone il problema di come possano essere legittimate a posteriori. A questo si può assimilare il caso che le rotture (previste dalla Costituzione) siano state deliberate senza osservare la procedura prevista o da un organo non competente.

Il problema della legittimazione a posteriori di un atto non conforme alla legalità, anche costituzionale, è stato affrontato più volte, e con particolare insistenza, da Santi Romano .

Il quale, coerentemente a quanto sopra esposto, fondava il potere di porre in essere atti illegali sulla necessità. Ma non trascurava né l’opportunità né l’importanza della legittimazione degli atti così presi, e ancor più delle (radicali) trasformazioni costituzionali, fino al caso estremo di un nuovo ordinamento. Il giurista siciliano fa al riguardo una doppia distinzione: tra diritto e legalità e tra questa e la legittimità. Quanto alla prima afferma “Quel che a noi sembra innegabile è che la dichiarazione dello stato d’assedio equivale ad una sospensione delle leggi comuni e quindi ad una temporanea abrogazione di esse: il che il Governo non può fare in base ad una legge, ma occorre, perché vi sia autorizzato, che sorga un’altra fonte del diritto che vinca la legge medesima, cioè la necessità. Ne viene che lo stato d’assedio è atto giuridico, ma illegale: donde la necessità che gli organi statuali che normalmente hanno l’ufficio di dichiarare il diritto, lo dichiarino anche quando esso, eccezionalmente, è stato dichiarato da altri” . Quanto alla seconda: “Ciò non basta perché il colpo di Stato si distingua abbastanza nettamente dai così detti provvedimenti di necessità. Questi in primo luogo, se sono a considerarsi illegali, non sembra che possano dirsi illegittimi: ci sono dei casi in cui, secondo la dottrina che sembra più accettabile, è perfettamente  giuridico non osservare una legge, salvo a riparare in seguito formalmente a questa inosservanza. La quale non è, come, a prima vista, potrebbe supporsi, qualche cosa di fatto, ma è regolata, così nel suo procedimento, come, in parte, nel suo contenuto, da norme vere e proprie di diritto” . E prosegue col distinguere i provvedimenti di necessità in cui “le mutazioni che nell’ordinamento costituzionale sono introdotte, per mezzo dei provvedimenti di cui è parola, hanno il carattere più spiccato della provvisorietà, in quanto presuppongono che, venute meno certe condizioni straordinarie, anche l’ordinario regime venga in tutto ripristinato. Non d’instaurazione di un nuovo ordinamento costituzionale è quindi in tal caso parlarsi, ma della momentanea sospensione di quello già esistente”. E indica quale criterio principale per identificare la legittimazione di un ordinamento nuovo “legittimo è solo quell’ordinamento cui non fa difetto non solo la vita attuale ma altresì la vitalità. Su quale base logica tale concetto riposi è appena necessario mostrare. La trasformazione del fatto in uno stato giuridico si fonda sulla sua necessità, sulla sua corrispondenza ai bisogni ed alle esigenze sociali. Il segno, esteriore se si vuole, ma sicuro che questa corrispondenza effettivamente esista, che non sia un’illusione o qualche cosa di artificialmente provocato, si rinviene nella suscettibilità del nuovo regime ad acquistare la stabilità, a perpetuarsi per un tempo indefinito” .

Applicando alle rotture costituzionali i criteri indicati da Santi Romano per le ordinanze di necessità e gli ordinamenti nuovi, la loro legittimazione può non avvenire con le procedure previste dalla legge (come una legge di “sanatoria costituzionale”) che, se non prevista dalla Costituzione formale, non può essere legalmente sanata: ma tutto sommato è irrilevante perché la legittimazione della rottura avviene con la di essa efficacia e congruità a risolvere la situazione d’emergenza, e l’accettazione della medesima. La quale non è un procedimento giuridico, ma uno stato (e quindi un’indagine) di fatto  e si basa sull’opinione, ripetuta anche dal giurista siciliano che “legittimo è qualunque Stato che esista di fatto”. Per cui se questo esiste superando la crisi, la “rottura” ha compiuto la sua funzione.

Per concludere, nel caso delle rotture (e della loro legittimazione) vale quanto ripetuto da più filosofi e giuristi: che non è tanto decisivo e rilevante l’esistenza di una competenza o una procedura all’uopo o  che vi sia un Tribunale per giudicare sulla legittimità delle rotture, perché in certi frangenti vale l’ “appello a Dio”, come sosteneva Locke. E che è, in diritto costituzionale, analogo al “Er gibt Keinen Prätor... zwischen Staaten” di Hegel nel diritto internazionale.

Teodoro Klitsche de la Grange