DRAGHI E SPINOZA
Nella prolusione
in occasione del conferimento della laurea honoris
causa dell’Università di Bologna Draghi ha espresso un concetto che, nella
sua semplicità, è da qualche secolo oggetto di riflessione di tanti pensatori.
Ha detto il governatore della BCE che l’indipendenza degli Stati non ne
assicura la sovranità. In particolare Stati (giuridicamente) indipendenti che
di fatto non lo siano, ad esempio, per insufficienza alimentare, godrebbero di
“sovranità limitata” (e non dai carri armati del patto di Varsavia).
In effetti Draghi,
quanto alla non equivalenza di diritto o indipendenza di fatto ha ripetuto
quanto affermato più volte. Santi Romano (tra i tanti) scriveva che «essendo la
comunità internazionale, di regola, paritaria, nel senso che i suoi membri non
dipendono l’uno dall’altro, ciascuno di essi… si dice che ha una sovranità
perché non è in una posizione subordinata verso altri soggetti». Tuttavia,
proseguiva, tale regola non è assoluta; ma derogarne è sicuramente
un’eccezione. Ed occorre distinguere «l’appartenenza ad un’unione
amministrativa o alla Società delle nazioni, tanto meno una semplice alleanza,
non significa da per sé perdita della sovranità», a differenza dei protettorati.
La distinzione tra
l’una e l’altra categoria di Stati per così dire «a sovranità limitata» (o a
indipendenza relativa) consiste sotto
il profilo giuridico, dalla assenza, nel primo caso (protettorati, colonie) di
una (completa) capacità internazionale, e sul piano interno dalla presenza di
organi di «controllo» nominati dallo Stato protettore (ovvero dominante).
Bodin, il quale
del concetto moderno di sovranità è il creatore, sosteneva che un principe che
sia tributario o feudatario di altri non è sovrano «Abbiamo detto poc’anzi che
si può dire sovrano solamente chi non
dipende, eccezione fatta per Dio, altro che dalla sua spada. Se uno dipende da
altri non è più sovrano». Così la sovranità equivale o almeno presuppone l’indipendenza. Anche quando
Bodin elenca le varie Marques de la
Souveraineté (fare leggi, nominare funzionari, ecc.) aggiunge sempre “senza
il bisogno del consenso di nessuno”.
Nella specie è
sicuramente vero che la sovranità – intoccabile in diritto – è comunque
condizionata dai rapporti di forza (cioè di fatto): rapporti che possono essere
di natura politica, ma anche economica, religiosa od altro. Tuttavia se
l’indipendenza non garantisce la sovranità (di fatto), ne è comunque il
presupposto necessario (nel senso di condizione necessaria ma non sufficiente).
Occorre altro. Infatti non dipendere da altri Stati o “poteri forti“ non
significa avere il potere di (esistere e di) agire ma semplicemente di non
essere soggetto a quello altrui.
Onde il concetto
di sovranità comprende un altro – e più decisivo - aspetto, evidenziato da
Spinoza. Scriveva il filosofo olandese che – nello stato di natura, in cui si
trovano gli Stati – vale la regola tantum
juris, quantum potentiae. Nel senso che se il diritto non condiziona il
potere è questa a limitare quello
“Se, dunque, la potenza per cui le cose naturali esistono e operano è la
medesima potenza di Dio, è facile capire che cosa sia il diritto naturale…
ciascuna cosa naturale ha da natura tanto
diritto quanta potenza a esistere e a operare… perciò il diritto naturale
dell’intera natura, e conseguentemente di ciascun individuo, si estende tanto quanto la sua potenza”
onde, per gli Stati “risulta evidente che il diritto di sovranità o dei sommi
poteri non è altro che il medesimo diritto naturale determinato dalla potenza…
quel composto di corpo e di mente che è lo Stato ha altrettanto diritto quanta è la potenza che sviluppa”. Ne deriva
anche che dove non c’è potentia (o ce
n’è poca) non c’è neppure jus: nulla potentia, nullum jus (aggiungendo il nostro latinorum).
Per cui se è vero
che la sovranità è un assoluto che
non tollera limiti giuridici è anche
vero che sopporta quelli di fatto, a cominciare da quelli ontologici (non possono compiersi né comandare comportamenti
impossibili) fino a quelli dati dal limite della potenza propria o imposti dal
potere altrui. Dato che “due Stati si trovano tra loro come due uomini allo
stato di natura”, “Lo Stato dunque, in tanto è autonomo in quanto è in grado di
provvedere alla propria sussistenza e alla propria difesa dall’aggressione di
un altro; e intanto è soggetto ad altri, in quanto teme la potenza di un altro
Stato o in quanto ne è impedito dal conseguire ciò che vuole o, infine, in
quanto ha bisogno del suo aiuto per la propria conservazione o per il proprio
incremento”.
Per cui anche se
il Presidente del Sao Tomé (o di tanti altri Stati e staterelli del mondo) è un
dittatore onnipotente, un sovrano
assoluto, il suo comando può regolare illimitatamente la curvatura delle banane
e la pesca delle ostriche, ossia quanto rientra nella sua potentia; ma, nella comunità internazionale è un peso-mosca.
Quindi anche se
appartenere ad istituzioni internazionali è un limite giuridico (all’indipendenza) può talvolta diventare un moltiplicatore di sovranità (nel senso
di Spinoza). Tornando a Draghi, anche se è vero quanto pensava Spinoza, lo è
anche che l’indipendenza è condizione
necessaria della sovranità, e che rinunciare a parte di quella per
ottenere un po’ più di questa è una scelta appartenente al sovrano, popolo o
monarca che sia; e questo ha il diritto di farlo in piena indipendenza (di diritto)
come pensano (oggi) i sovran-populisti.
Teodoro
Klitsche de la Grange
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