domenica 23 dicembre 2007

Riccardo Pacifici, teorico della “cinquina”, e la matematica mastelliana

Versione 1.1
Testo in progress

In questa Italia delle lobby mi è stato segnato un incredibile documento, di cui si sono fatti sponsor i giornalisti di «Striscia la notizia», che però questa volta direi non abbiano avuto per nulla il senso della notizia, forse anche lor succubi della potenza della Israel lobby. Cerchiamo di vederci chiaro sulla sola base dei dati disponibili offerti e tentando di interpretarli. Intanto ognuno guardi ed ascolti il video che mi è stato segnalato:

"Striscia la notizia" - 22 dicembre 2007
Riccardo Pacifici chiama "Striscia" per denunciare il fatto che dopo un "risarcimento" di circa 400 euro riconosciuto, il 25 gennaio scorso, a membri della Comunità ebraica per le "persecuzioni" subite dal Fascismo, alcuni degli aventi diritto si sono visti togliere la pensione sociale erogata dall'INPS.
Pacifici si appella direttamente a Mastella, all'epoca "garante" del provvedimento...
Dopo di che, l'inviato di "Striscia" va da Mastella, il quale replica che il suo non è il Ministro competente in toto per l'operazione.
Ad un certo punto appare addirittura seccato, perciò ricorda correttamente che l'INPS fa capo al Ministero del Lavoro e che quel che aveva promesso lui l'ha fatto...
Il sospetto è che, in vista della "Giornata della Memoria", la Comunità ebraica cominci a fare delle pressioni sul Ministero della Giustizia affinché faccia entrare in vigore anche in Italia le leggi contro il Revisionismo.
Siamo nell'anno 2007 ormai al termine, facciamo dunque 2008. Posto che il fascismo termina nel 1943, se facciamo la sottrazione 2008 – 1943 viene 65. Se poi si arretra ancora negli anni, cioè al 1938-39 epoca dell'introduzione delle leggi razziali, la matematica si complica ulteriormente. Quanti anni dovevano avere nel 1943 i circa 700 aventi diritto al “risarcimento”, o meglio alla «benemerenza»? I due termini sono usati indifferentemente ma sono cose e concetti profondamente diversi. Quale era stata la persecuzione subita e quale la documentazione della stessa? Ricordo un caso che mi è capitato di leggere all'Archivio Centrale di Stato, mentre facevo altre ricerche. Un Tale aveva iniziato un lungo iter per ottenere un risarcimento in quanto perseguitato dal fascismo. Si capiva bene dalla documentazione respinta dalla corte dei conti non solo che di una siffatta persecuzione non vi era prova, ma che quasi certamente la documentazione esibita oltre a non provare il fatto della persecuzione era pure falsa. Evidentemente il buon Mastella che si vuol ingraziare la comunità ebraica – come egli stessa testuali parole ammette nel secondo video – ha pensato di risparmiare ai beneficati l'onere della dimostrazione della persecuzione ed ha introdotto il principio della “benemerenza” connessa alla nascita (anteriore al 1943, si suppone, magari di un anno solo) ed all'appartenenza etnica (far parte della comunità ebraica). Un simile principio prima della rivoluzione francese si chiamava “privilegio” e la rivoluzione francese ha inteso abolirlo introducendo il principio del diritto “eguale”. Si potrà obiettare che la somma distratta dal buon Mastella dal ministero della Giustizia, che non pare abbondi di risorse e dove spesso mancano le fotocopiatrici che vengono pignorate (Trasmissione: Report), non è un a gran somma (due milioni e mezzo di euro), ma in linea di principio occorre spiegarlo agli anziani non ebrei nati prima del 1943 e non godenti il privilegio di esser nati ebrei, più o meno perseguitati, o presunti perseguitati. Ma diamo per intero il testo illustrativo del progetto Mastella, dove non solo di pensioni si parla, ma della libertà di opinione della generalità dei cittadini, libertà di opinione calpestata da Mastella in cerca di voti per non scomparire in una probabile riforma del sistema elettorale: 1
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(con commento redazionale)

L’attuale crescita esponenziale
[ma chi lo dice? E se è esponenziale non sarebbero altre le considerazioni da fare? Nell’esponenziale sono compresi anche i reati commessi dal cane Adolf? Quanto siano bravi i nostri legislatori nel fare le leggi è noto in questi giorni ad ogni italiano che abbia seguito la vicende del decreto sulla sicurezza, viziato da banale errore materiale. Questi i nostri Soloni! Figuriamoci le corbellerie che possono scoprirsi in una “relazione illustrativa” come questa. Qui ci limitiamo alle più evidenti, ma confidiamo che con un poco di ricerca tante altre perle possono trovarsi. La vicenda Iraq ha dimostrato a tutto il mondo che i governanti mentono abitualmente e su fatti di capitale importanza come la pace e la guerra. Figuriamoci sul resto.]
del fenomeno della realizzazione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’identità sessuale o di genere, spesso prodromico
[presunzione mastelliana che non si limita a perseguire i reati certi ma si preoccupa anche di quelli immaginari e presunti]
alla realizzazione di più gravi crimini od alla realizzazione di atti emulatori, deve ricevere fermo e sicuro contrasto nell’ambito di ogni democrazia moderna:
[è una democrazia moderna quella che esprime tanti leaders e politici come Clemente Mastella, esempio insuperato di modernità e di profondo spirito democratico secondo la logica matematica dell0 zero per cento che prevale su tutto il resto. Per questo diventa necessario con “soldi suoi”, pardon “del ministero della Giustizia”, andarsi a cercar voti]
come ha già avuto modo di affermare la Suprema Corte (Cass., sez. I, sentenza 28.2.2001, n. 341) “le norme in tema di repressione delle forme di discriminazione razziale,
[razze conosciute: di pelle bianca, nera, gialla, ecc. Non ricordo in Italia di aver mai assistito al linciaggio di gente di colore, come si è spesso visto in film holliwodiani. I nostri legislatori non fanno le leggi che servono e si preoccupano di quelle che non servono]
oltre a dare attuazione ed esecuzione agli obblighi assunti verso la comunità internazionale con l’adesione alla Convenzione di New York,
[L’Italia è regolarmente condannata per denegata giustizia. Non avendo mezzi finanziari per pagare i “risarcimenti” veri e propri al quale il ministero della Giustizia governato da Mastella, vengono regolarmente pignorate le fotocopiatrici di via Arenula, ma mastella trova due milioni e mezzo per curarsi l'elettorato. Occorrerebbe informare gli Ufficiali Giudiziari dell'esistenza di quella somma, con la quale certamente si può fornire di fotocopiatrici non solo il ministero di via Arenula, ma anche molti Tribunale d’Italia, oppure se proprio occorre farli uscire dal Ministero, si può perlomeno comprare una buona scorta di carta igienica dell’Archivio di Stato di napoli, che ne è regolarmente sprovvisto, costringendo così gli utenti a portarsi da casa oltre carta e penna anche la carta igienica]
costituiscono anche applicazione del fondamentale principio di uguaglianza indicato nell’art. 3 della
Costituzione”.
[che si gira e rivolta come si vuole fino a trasformarlo nel suo contrario]

Proprio in attuazione di tali obblighi
[ma quando mai? Che c’entra la violazione della libertà di opinione con l'art. 3 della costituzione]
è stata emanata la legge 13 ottobre 1975, n. 654, la quale, all’articolo 3,
[appunto è anche questo un art. 3 ed è qui che finisce l’analogia]
prevede l’incriminazione di ogni forma di discriminazione
[sta qui l'imbroglio: quale discriminazione? cosa è discriminazione?]
nonché degli atti che possano favorire la successiva concretizzazione di tali condotte.
[Ecco aperta la porta di ogni arbitrio]

Il presente ddl si pone due obiettivi di grande rilevanza: da un lato intende ripristinare,
[che vuol dire ripristrinare e perché? Quale il testo originario? I ministri lo hanno letto o devo andarlo io a cercare per loro?]
con lievi
modifiche, l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 13 ottobre 1975, n. 654, nel testo sostituito
dall’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (cosiddetto “decreto Mancino”), dall’altro
intende estenderne l’applicazione alle discriminazioni motivate dall’identità di genere o
dall’orientamento sessuale.
L’articolo 3 della legge citata, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione internazionale
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, è stato infatti recentemente modificato
dall’articolo 13 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, sotto due profili: la descrizione della condotta
incriminata e le pene previste.
Nel testo risultante dalle modifiche apportate nel 1993 la disposizione prevedeva infatti la
reclusione fino a tre anni per chiunque diffondesse in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o
l’odio razziale o etnico, ovvero incitasse a commettere o commettesse atti di discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La legge n. 85 del 2006 ha dimezzato la pena della
reclusione (ora prevista fino ad un anno e sei mesi) ed ha introdotto la pena della multa fino a 6.000
euro, in alternativa a quella della reclusione; sotto altro profilo, la condotta è stata ridefinita
modificando il termine “diffusione” con quello “propaganda” e sostituendo il termine “incitamento”
con quello “istigazione”.
L’articolo 1 della presente proposta di legge reintroduce, in luogo della propaganda, la condotta
della diffusione, in qualsiasi modo, delle idee fondate sulla superiorità o l’odio razziale; prevede
nuovamente, sia alla lettera a), sia alla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 della legge cit., la condotta di
incitamento in luogo dell’istigazione (fattispecie più circoscritta), in linea con la Convenzione sopra
citata e con il comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (il quale incrimina l’associazione a
fine di incitamento dell’odio razziale). Prevede per le condotte descritte alla lettera a) la pena della
reclusione fino a tre anni e per le condotte descritte alla lettera b) quella della reclusione da sei mesi a
quattro anni.
Le modifiche apportate consentono in realtà di reprimere con efficacia ogni forma di esternazione
concernente la superiorità e l’odio razziale che assuma caratteristiche di diffusività nell’ambito del
tessuto sociale tali da cagionare un serio allarme in ordine alla possibile successiva realizzazione di
atti di discriminazione.
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Lo stesso articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, espressione sicuramente
avanzata dei diritti fondamentali dell’essere umano, espressamente stabilisce che la libertà di
espressione è un diritto che, “poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle
formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la
pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della
salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui”. La corte di Cassazione,
poi, nella già citata sentenza 28.2.2001, n. 341, precisa che “la nozione di razzismo, rilevante ai fini
della applicazione delle norme contro la discriminazione razziale così come di quelle che vietano la
riorganizzazione del partito fascista (l. 20.6.1952, n. 645) indica tutte le dottrine che postulano
l’esistenza di razze diverse superiori ed inferiori, le prime destinate al comando, le seconde alla
sottomissione. Perciò la lettera e la “ratio” delle due leggi si identificano e le comuni proibizioni
sono dirette ad impedire che le ideologie contenenti il germe della sopraffazione o teorie quali il
primato delle razze superiori, la purezza della razza, conducano ad aberranti discriminazioni e ne
derivi il pericolo di odio, violenza, persecuzione.”.
Il sistema costituzionale italiano, infatti, conosce e consacra il principio della tutela dei “diritti
inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità”
(articolo 2 Cost.), della “pari dignità sociale” e dell’eguaglianza di fronte alla legge, “senza
distinzioni di sesso, di razza di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali” (art. 3), dell’eguaglianza delle confessioni religiose (art. 8), della tutela delle minoranze
linguistiche (art. 6).
Alle condanne per i reati di cui all’articolo 3 citato, poi, saranno applicabili tutte le pene accessorie
previste dal cd. decreto Mancino (decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) e più precisamente:

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di
pubblica utilità;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora
determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per
l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di
ogni genere;
d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni
politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre
anni.

L’articolo 1 della presente proposta, inoltre, estende l’applicazione dell’articolo 3 della legge n. 654
del 1975, anche agli atti di discriminazione di persone compiuti a causa del loro personale
orientamento sessuale o della loro identità di genere, in linea con il ddl recentemente approvato dal
Consiglio dei Ministri ed attualmente in attesa di essere trasmesso alle Camere.
Con tale estensione, si dà parziale attuazione ai numerosi pronunciamenti in materia del
Parlamento europeo e dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, rimasti finora inattuati, se
si eccettua il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che, nel recepire la direttiva 2000/78/CE per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, tratta anche delle
discriminazioni causate dall’orientamento sessuale.
Il citato decreto legislativo copre però il solo ambito lavorativo, importante ma limitato. Il
presente ddl intende invece proclamare un principio di valenza generale, sancendo l’equivalenza tra le
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discriminazioni causate da motivi razziali e quelle causate dall’identità di genere o dall’orientamento
sessuale delle persone.

L’articolo 2 prevede, poi, che gli assegni di benemerenza ai perseguitati politici e razziali, nonché
gli assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio non siano rilevanti ai fini della determinazione
dei limiti reddituali per l’erogazione delle pensioni sociali e degli assegni sociali.
L’articolo 3 prevede, invece, il finanziamento della “Task Force for international cooperation on
holocaust education”; la predetta task force nasce nel 1998 con l’obiettivo di promuovere e rafforzare
i programmi educativi sul tema della Shoah. Nel 1999 l’Italia è entrata nell’iniziativa su espresso
invito dei Paesi promotori.
Il Governo italiano, a seguito della propria adesione, si è assunto l’impegno di versare, oltre ad un
contributo iniziale di 50.000 marchi, necessario per la costituzione del Fondo finanziario della Task
Force, anche un contributo annuale pari, per tutti i Paesi aderenti, a 25.000 dollari, che dovrebbe
essere trasformato dal 2007 in 25.000 Euro.
L’articolo 4 prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Osservatorio
sul fenomeno dell’antisemitismo nell’Italia contemporanea, le cui modalità di funzionamento
dovranno essere successivamente disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Non esistono, infatti, attualmente in Italia strutture impegnate nello studio di tali fenomeni, a
differenza di quanto accade in relazione alle materie più ampie del razzismo e della xenofobia, mentre
appare necessario, anche al fine di introdurre misure sempre più efficaci di contrasto nei confronti di
detto fenomeno, acquisire dati costantemente aggiornati in ordine alla sua evoluzione sociale.
Gli articoli 5 e 6 prevedono, infine, rispettivamente le disposizioni relative alla copertura
finanziaria ed all’entrata in vigore del testo di legge.


Se mi riesce mando a «Striscia la Notizia» questo Commento. Intanto conduco alcune ricerche sulla notizia che ha scandalizzato Pacifici, il grande teorico della cinquina. Si tratta di una notizia data dal «Giornale»: eccola. Lasciamo stare la redazione dell'articolo che è è tutto calato in una “ideologia” non diversa in quanto “ideologia” dall’«ideologia» di cui parla uno scalmanato Pacifici, teorico della Cinquina. Malgrado la malafede e l’intenzione ostile dell’articolitsa Angelo Allegri un dato non può essere falsificato o contestato; la pensione di cui gode l’SS di 84 anni è dovuta per redditi da lavoro, cioè per diritti maturati, secondo quanto si apprende dallo stesso Allegri, asso nella manica del nostro pittoresco Pacifici. Ma la matematica vale anche per incallito SS. Quanti anni poteva avere all’epoca dei fatti? 2007 meno 84 fa 1923 e dunque all'inizio della guerra nel 1940 di anni ne aveva 17, alla caduta del fascismo nel 43 appena 20. E cosa può aver fatto un giovane dai 17 ai 20 o se si vuole 22 anni nel 1945? Si apprende dall'articolo che la persona in questione è cittadino italiano in quanto tedesco del Sud Tirolo. Se male non ricordo – e mi corregga chi vuole – non erano italiani sudtirolesi quei trenta militari che vennero uccisi nell’attentato di via Rasella? Allora non esistevano i kamikaze. Si faceva l’attentato e si scappava. La rappresaglia ricadeva su altri del tutto innocenti. Ma è questa l’alta strategia di quell’epoca. Mi sembra che al di là della sua idealizzazione di quegli anni l'odierno 84enne esule in Spagna nulla possa aver fatto di rilevante. Rischia soltanto oggi di beccarsi qualche condanna per reato di opinione.

Interessante una frase detta da Pacifici nel filmato: dice che Mastella è personalmente venuto “in questi uffici”. Quali Uffici? Quelli dello stesso Pacifici? Se è così, è veramente grossa! Ve lo immaginate voi un ministro che nottetempo va dalla parte, o meglio dalla lobby, interessata ad un particolare provvedimento e fa il resoconto del suo essersi dato da fare? Povera Italia!

(segue)

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