lunedì 5 febbraio 2018

Sentenza di merito nella causa Caracciolo/Motta contro Beppe Grillo, emessa oggi 5 febbraio 2018 dal Tribunale Civile di Roma.

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Avevo appena dato un’occhiata alla pagina di Manlio di Stefano, dove un tempo intervenivo spesso. Manlio ha forse il vizio di indulgere troppo alle indicazioni dello Staff Comunicazione, per cui i suoi testi assumono sempre più la forma e il contenuto degli spot pubblicitari: questi sì che sono vero e proprio spam. Lasciata la pagina di Manlio, guardo la mia posta, dove trovo - manco a farlo apposta - una lettera dell’avv. Borré che mi annuncia la pubblicazione dell'attesa sentenza di merito del giudice Scerrato. Informo l'avv. Borré anche del testo che avevo lasciato nella pagina di Manlio Di Stefano, che avevo ricopiato per metterlo a conoscenza del mio legale, sotto la cui tutela ormai mi muovo in ogni situazione delicata. Ritornando sulla pagina di Di Stefano, trovo che il mio testo è stato rimosso come “spam”. Gli avevo appena scritto nel testo che poteva “bannarmi”: non avrei fatto ricorso. Ma classificarmi come “spam” lo reputo offensivo e vile... e reputo che non sia “gossip” dare notizia di un veroe e proprio atto censorio, di un rifiuto del contraddittorio e del dibattito, male originario del Movimento, sul quale l'on. Di Stefano si è perfettamente adagiato. Essendo Manlio siciliano, ed io calabrese, gli ho voluto ricordare una nostra etica in codice da conterranei: non è comportamento da Uomini... Avevo comunque salvato il testo che ora pubblico qui come seconda parte di una Introduzione alla Sentenza di Merito, che integra l’Ordinanza del 12 aprile, data ultrasimbolica nel cui stesso giorno muore Gianroberto Casaleggo, ma si verifica anche un evento strano di cui si parla in Supernova... e che devo andarmi a vedere. Poiché la materia è complessa, ho chiesto all'avv. Borré di scrivere lui stesso un breve testo di commento alla Sentenza. Un testo che è lo stesso di quello che ha preparato per le agenzie, e che qui è dato come prima parte, mentre la seconda è la mia corrispondenza “censurata” (o come altro chiamarla?) da Manlio Di Stefano. Segue quindi il testo digitalizzato della Sentenza di 56 pagine, di cui non si vuol fare un banale copia e incolla, ma digitalizzare il testo, per renderlo accessibile ai moti di ricerca.

Ricordo ancora una volta – non è mai abbastanza – che io avevo cercato di evitare la stagione della cause che poi è venuta, ma il Divino Beppe pensò di potermi snobbare. Pensando che fosse necessario documentare il mio tentativo di composizione, ne ho voluto conservare memoria, scrivendo la mattina dopo un apposito articolo con la documentazione del mio inutile tentativo, pure esperito. Credo che Beppe Grillo si sia servito allora e dopo di suoi “referenti romani”, da cui ha bevuto tutto quello che gli hanno raccontato, senza minimamente curarsi di sentire i diretti interessati: è grave oltre che ignobile. Naturalmente, ci sono cose che ancora desidero conoscere e sarà lieto di conoscerle dalla viva voce di Beppe, se mai riterrà di scendere dal cielo in terra. Ricordo un contadino calabrese, il quale diceve che era più facile parlare direttamente con Dio che non con il barone Barracco. 

Ho già ricevuto qualche telefonata da amici, e già mi accorgo come le interpretazioni sulle sentenze sono tante quante sono le teste. Per quanto mi riguarda personalente, per la mia immagine e la mia onorabilità di cittadino e di studioso mi ritengo pienamente soddisfatto. Me ne sono già accorto con la uscita della Ordinanza del 12 aprile 2016: i giornalisti, desiderosi di sbattere il mostro in prima pagina, si sono fatti silenti e si tengono alla larga per non dover ammettere la loro funzione ignobile avuta nel 2009, dall'ottobre in poi. Furono pronti alla “gogna mediatica”, ma ben si guardarono dal dare lo stesso rilievo alla notizie dell'assoluzione già in sede amministrativa. La stessa assoluzione è avvenuta in sede giudiziaria nell'aprile del 2016 ed oggi con la sentenza di merito. Ci sono ancora degli idioti che continuano a riciclare i contenuti idioti di articoli idioti che ancora si trovano in rete: è gente in flagrante malafede per la quale non sarà mai sufficiente nessuna sentenza di Tribunabe umano o divino che sia. Ho imparato a non aver rapporti di nessun genere con gente disonesta che campa di calunnie e diffamazione, dico campa in senso proprio, perché pagata per spargere calunnia e diffamazione. Ma chi esercita la professione giornalistica con un minimo di deontologia e professionalità credo che abbia ormai capito che una certa narrativa non le è più possibile, anche se io li ritengo egualmente responsabile e colpevoli per la caccia alle streghe alla quale hanno consapevolmente partecipato. Circa la valutazione tecnica della sentenza rinvio alle parole dell'avv. Borré, e prego gli Amici di non pormi nuovamente domande al riguardo.

AC

I

Ti allego la sentenza che ha accolto il ricorso di Caracciolo e Motta contro le espulsioni del gennaio 2016, che a suo tempo la non ancora Sindaco Raggi, in un’intervista, aveva definito “robetta”, sentenza che ha altresì riconosciuto il loro diritto di elettorato passivo nelle primarie del 2016, da cui erano stati esclusi a seguito delle espulsioni. La  sentenza conferma inoltre l’esistenza di due distinte associazioni denominate MoVimento 5 stelle e le ha condannate entrambe al pagamento delle spese legali (nel complesso oltre 30mila euro). Il tribunale ha poi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla domanda di annullamento del regolamento del 2014 a causa della sopravvenuta approvazione del nuovo regolamento nel 2016, ma su questo punto i miei assistiti si riservano di appellare. Sono comunque molto soddisfatti nel veder riconosciuta l’illegittimità delle loro espulsioni e, di conserva, della loro esclusione dalle primarie per le comunali di Roma 2016.

Avv. Lorenzo Borré 

II
LA DEMOCRAZIA E TRASPARENZA DI MANLIO DI STEFANO.

Antonio Caracciolo da Seminara: E no! Questa è una “carognata", non so se tua, della Casaleggio, di un tuo collaboratore pagato, ma quello che ti ho mandato non è "spam", ma un documento politico al quale ti aggiungo una notizia di appena qualche minuto, successiva a ciò che ti avevo scritto e il cui testo avevo mandato all'avv. Borré, per cui ricopiandolo te lo posso rimandare con qualche correzione puramente formale. Se sei un Uomo, sei invitato a procedere con una formale "espulsione” dalla tua pagina, analoga a quella delle Comunarie romane del 2016, di cui oggi esce la sentenza di merito, che fra pochi minuti puoi leggere nel mio blog Civium Libertas, con poche righe introduttive dell'avv. Borre...

Quindi mi raccomando, procedi con regolare e dignitoso mio “bannaggio“ ma non con una motivazione -  per te indecorosa – di spam, giacché ben altra cosa è lo spam: io ti contestavo pubblicamente precise responsabilità politiche, che in quanto tali non sono un fatto privato, ma è cosa pubblica quanta altra mai, e quindi tale da essere portata alla conoscenza e al giudizio di cittadini, iscritti o non iscritti al m5s, e degli elettori di qualunque parte politica. Altro che “spam”! Spam è stato quello con cui ti sei coltivato un pubblica di fan, capaci solo di “bene, bravo”, senza mai o quasi mai essere in grado di avviare un dibattito politico.

Ecco dunque il precedente testo corretto dei refusi della prima stesura, ma senza aver aggiunto argomenti nuovi:

«Caro Manlio, "nostro" di chi? Intendi il m5s del 2009, per il quale sono stato rappresentante di lista nel 2013? o per il m5s del 2017 del quale certo non intendo essere né potrei essere rappresentante di lista? In febbraio potrebbe esserci la Ordinanza del giudice di Genova che accoglie le nostre richieste di riacquisizione delle chiavi di casa..., cioè il m5s 2009... Se vincerete, cosa farete, purtroppo non è cosa che io possa più seguire con la stessa partecipazione del 2013... Come italiano, chiunque vinca, mi auguro che faccia del bene a questo nostro disgraziato paese che va di male in peggio... Temo che noi del 2009 dovremo costruire sulle macerie che avete lasciato... Link: https://civiumlibertas.blogspot.it/2018/01/facebook-non-funziona-non-so-se-per.html - PS quando deciderai di dovermi "bannare" dalla tua, fai pure con la massima tranquillità: non farò ricorso! Del resto, ho sempre meno tempo da dedicarti... un tempo che non hai saputo apprezzare, quando avevo maggiore disponibilità nei tuoi confronti... Ti ricordo che nella causa che Grillo ha perso con me, il suo avvocato aveva preso proprio dalla tua pagina alcuni post dei ragazzi di Progetto Dreyfys... Sono comunque contento che nelle primarie tu abbia riportato maggiori suffragi di altri. Mi auguri che non continui a fare delle giravolte... Ormai dai nostri "meravigliosi ragazzi”, miracolati in parlamento nel 2013 ci si può aspettare di tutto» -

Fra poco, appena l’avrò pubblicata ti manderò la sentenza di merito (56 pagine), che si trova sul mio blog Civium Libertas insieme all’ordinanza del 12 aprile 2016. Se anche questo testo verrà in “spam”, non insisto una terza volta, ma lo ripubblico autonomamente in altre sedi». 

PS - Per Manlio Di Stefano, e per lo «Staff», le sentenze della magistratura, a quanto pare, costituiscono “spam”!
 
Testo del mio account facebook: 
Antonio Caracciolo da Seminara.

III.
RASSEGNA STAMPA E WEBGRAFIA
(a far data dal 5 febbraio 2018 e raccolta in modo casuale,
con data, testata, titoli originali ed eventuali mie osservazioni)

Nota Preliminare: il grave difetto di tutta la rassegna stampa, fin qui esaminata, è quello di indurre a credere il lettore che vi sia stata una mia posizione sul merito del “negazionismo”, o che io accusato di “negazionismo” ne sia stato discolpato, e sia stato perciò riconosciuto innocente del grave crimine di “negazionismo”. In realtà, la mia posizione davanti al Giudice è stata quella di ribadire che su questa e altre materie deve esservi libertà di pensiero, senza dover e voler entrare nel merito delle questioni. Mai per un istante mi sono discostato da questa posizione, prima durante e dopo qualsiasi dibattito al riguardo. Vengo però continuamente molestato da giornalisti e provocatori di professione, i quali vogliono sentirmi dire se è vero o non vero questa o quest’altra cosa, e simili. Cercano in realtà non delle affermazioni scientifiche che in ogni ambito solo gli esperti possono dare, ma delle vere e proprie professioni di fede, come ai tempi in cui si facevano processi alle streghe che degli Inquisitori mandavano sul rogo. Siamo nel 2018, anno del massimo progresso scientifico e tecnologico in cui l’umanità mai sia giunta, ed ogni anno aggiunge progresso a progresso in fatto di tecnologia, mentre sul versante della libertà di pensiero, al contrario, si regredisce di anno in anno. Il processo che mi ha riguardato non è stato sul “negazionismo”, ma sulla libertà di pensiero come fondamentale diritto costituzionale di ognuno.


1) 5.2.18: next quotidiano: Così il M5S si trova a pagare i primi 30mila euro per le mancate candidatore, di Alessandro D’Amato.
2) 5.2.18: Il Messaggero: M5S dovrà pagare 30 mila euro di spese legali agli esclusi dalle comunarie di Roma, non firmato. Uhm... Quello che il Messaggero si guarda bene dal dire è che non ha voluto pubblicare una lettera raccomandata ar, spedita ai sensi di legge e con tutti i crismi, per i fatti che sono poi stati dibattuti in causa. Il Giudice ha tenuto conto della raccomandata, comunque inviata, anche se il testo, malgrado ripetuti solleciti, anche telefonici, non è stato mai pubblicato, violando la legge sulla stampa. Presso la redazione del Messaggero presta ora servizio l’iniziatore dello “scoop” apparso su Repubblica del 22 ottobre 2009 e costituito da una manipolazione di testi tratti dai miei numerosissimi articoli su vari blog tematici: mai ho concesso a costui l’Intervista che mi viene attribuita! Mi tiene sempre d’occhio nella speranza di poter ripetere lo scoop della sua vita, ma anche io - per legittima difesa - cerco di tener d’occhio quanti campano fabbricando calunnie. È lunga la storia dei miei rapporti con il Messaggero, e forse la racconterò a parte.
3) 5.2.18: ANSA: M5S: Borrè, espulsioni Roma illegittime. - Scarna ed essenziale questa è la fonte a cui attingono le redazioni degli altri giornali. Per non fare un mero “copia e incolla”, altri giornalisti o redazioni ci ricamano sopra, mettendoci del proprio, secondo i propri orientamenti e le linee editoriali di ogni singolo giornale. Per il diretto interessato diventa difficile se non possibile rincorrere le voci della calunnia, per ogni vicolo e ogni piazza, se di calunnia vera e propria si tratta. Per le insinuazioni vi è poco da fare...
4) 5.2.18: IlFattoQuotidiano: M5s, espulso per negazionismo vince la causa: “Movimento dovrà pagare 30mila euro”. - Compare la mia foto, con un fotogramma tratto dal video delle Comunarie... la faccia un po’ così... Il testo prosegue a pagamento per gli Abbonati... Mi guardo bene dall'abbonarmi, ma se fosse stato di libero accesso avrei invitato i Talebano ora del m5s2017 a interloquire con me, se ne avevano voglia, sulla mia pagina facebook, dove posso controllare io il gioco, non il Moderatore del FQ. || Ho mandato una email semplice di rettifica e smentita:
« Spettabile Redazione
Il Fatto Quotidiano,
non essendo abbonato al vosto sito online, non posso leggere il testo integrale dell'articolo, ma con riferimento al solo titolo:
M5s, espulso per negazionismo vince la causa: “Movimento dovrà pagare 30mila euro”
devo rilevare - a ben riflettere - come esso sia impreciso e fuorviante.
Come risulta dagli atti di causa, con Sentenza di merito del 5 febbraio 2018 e Ordinanza cautelare del 12 aprile 2016, da me pubblicate integralmente, non vi è stata formalmente nessuna "espulsione per negazionismo” nel senso che il provvedimento di espulsione non conteneva NESSUNA motivazione, e quindi neppure quella di "negazionismo”.
Chi ha la pazienza di leggere l'Ordinanza di 51 pagine e la Sentenza di 56 pagine, da me pubblicate integralmente, può avere una preciso conoscenza dei fatti processuali, ma la vostra titolazione è imprecisa e fuorviante, come da più parti mi è stato segnalato.
Vi prego di modificare la titolazione.
Cordialmente
Antonio Caracciolo»
5) 5.2.18: Repubblica:  Comunarie Roma 2016, espulsioni di Motta e Caracciolo: “M5S condannato a pagare 30mila euro”, non firmato. - Mio testo in fb: «Tacciono, gli infami! Tutta la storia è partita da loro in data 22 ottobre 2009. Nella Sapienza vi sarebbe stato uno “schock” in conseguenza di Lezioni sull’Olocausto, che non avevo mai svolto e che loro mi attribuivano... Dalla prima pagina di Repubblica la notizia rimbalzava il tutte le altre testate e proseguì per alcuni giorni... Fui salvato, per così dire da Piero Marrazzo - che peraltro mi voleva guardare negli occhi, per chiedermi - se ben ricordo - dei bambini di Auschwitz... Poi si scoprirono le sue frequentazioni sessuali e problemi connessi... Vidi nelle stesse televisioni Marrazzo nascondere la sua di faccia, lui che voleva guardare me negli occhi... A nulla è valso mandare lettere di smentita a Repubblica... Avevo anche telefonato per chiedere di parlare con il direttore dell’epoca, ma la sua segreteraria mi diede questa risposta: “e mica il direttore parla con chiunque...”. Insomma, è proprio la Repubblica degli Infami e della Calunnia... È rivelatore, come pur dando la notizia, si guardino bene dal riconoscere la loro responsabilità in questa storia infame... Sembra che il quotidiano versi in cattive acque e possa perfino chiudere... Sarebbe un grande beneficio per gli italiani... Anche qui la mia foto è tratta dal video, da dove ognuno sceglie la mia espressione che più gli torna utile... Ma all'epoca ero sereno e pure divertito dell’esperienza che stavo facendo... Ero a casa di Massimiliano, quello del monopattino, dove si facevano le riprese cinematografiche e i provini...».

5) 5.2.18: Affari Italiani:  Espulso dal m5s perché accusato di aver negato l’Olocausto: vince la causa. Non firmato. Questo giornale mi ha già attaccato in passato ed ha dovuto cancellare parte del testo di un articolo dove ero indebitamente chiamato in causa. Adesso già nel titolo, sembra che vogliano ancora stuzzicare... È una panzana i 20 anni di “negazionismo” che mi attribuscono. Almeno su questo posso mandare la rituale lettera di smentita ex art. 8 l. 47/48, ma senza andare alla posta e spendere soldi con una RR. Provo con una email: «
«Spett.
Direzione/Redazione
"Affari Italiani”

rif.
http://www.affaritaliani.it/roma/espulso-dal-m5s-perche-accusato-di-aver-negato-olocausto-vince-la-causa-523072.html?refresh_ce

Comunicazione ai sensi dell'art. 8 l. n.47/1948

È con rammarico che leggo la titolazione e la redazione del testo di cui in rif., e che sembra voler alimentare quelle speculazioni alle quali la Sentenza odierna, da me pubblicata nel suo testo integrale, speravo avesso posto termine. Non mi soffermo nell’analisi testuale di ogni riga e frase del vostro articolo, ma siamo al falso manifesto con la seguente affermazione:

«da più di 20 anni era stato accusato di aver negato l'Olocausto»

La vicenda che mi riguarda ha una sola causa e una sola origine: l’articolo apparso il 22 ottobre 2009, dunque risalente ad  8 anni, ma non a più di 20, apparso su Repubblica, dove mi si attribuivano inesistenti lezioni alla Sapienza. La “fama” fu costruita di sana pianta dall’articolista che allora scriveva su Repubblica e che ora è passato al Messaggero, da dove continua di tanto in tanto con eguali sortite. Esiste poi una rete collegata a comuni interessi e volta ad alimentare la “leggenda”.

Ma 20 anni sono davvero troppi e l’«accusa» era solo un “addebito” disciplinare per l’articolo apparso su Repubblica, del quale mi è stato chiesto conto dal Consiglio di Disciplina del Consiglio Universitario Nazionale, ed al quale ho dato conto, venendo assolto con formula piena per inesistenza del fatto e del diritto.

Come ho potuto rilevare dalle mie indagine, esiste purtroppo nelle Redazioni dei giornali una “cricca” interessata a mantenere e ravvivare la cattiva fama di cui anche nel vostro articolo.

Prego di rettificare quanto sopra nella forma redazionale più idonea.

Cordialmente
Antonio Caracciolo»
Ho spedito agli indirizzi email che ho trovato nella pagina di Affari Italiani. L'esperienza passata dimostra che serve a poco. Se si ha un qualche particolare interesse occorre mandare la classica lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da esibire poi eventualmente in giudizio, anche se i Direttori di giornali decidono di non pubblicare, violando la legge. Il testo della Sentenza dimostra che davanti a un giudice l'esibizione della lettera inviata nelle forme rituali serve e può essere risolutiva. Il fatto che un Direttore non pubblichi la smentita può essere poi oggetto di un'apposita azione giudiziaria. Ma in Italia anche quando si ha ragione la giustizia è sempre penosa e se è possibile meglio subire un piccolo male piuttosto che patire le sofferenze di chi cerca giustizia.

6) 5.2.18: Il Secolo d’Italia.

7) 6.2.18: il Giornale: Cause, rivolte e account finti. Altre tre grane per i 5 Stelle, di Gianpaolo Iacobini.
7)
IV.
PAGINE FACEBOOK
(in ordine casuale, ovvero di maggior rilevanza ovvero di pertinenza)

1. https://www.facebook.com/antonio.caracciolodaseminara/posts/10213100764865244 - Si tratta della prima parte della pubblicazione in formato immagine del testo della sentenza, di 56 pagine, che si è dovuta distribuire in tre parte per il limite di 20 immagini in ogni post facebool
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V.
TESTO DIGITALIZZATO DELLA SENTENZA DI MERITO,
conclusiva

 Sentenza n. 2492/2018 pubbl. il 05/02/2018
RG n. 19678/2016
Repert. n. 2542/2018 del 05/02/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 19678 Ruolo Generale dell’anno 2016 e trattenuta in decisione all’udienza del 12 giugno 2017, vertente

TRA

CARACCIOLO Antonio e MOTTA Roberto, elettivamente domiciliati a Roma, via Germanico n° 107, presso lo studio dell’avv.to Lorenzo Borrè, da cui sono rappresentati e difesi in forza di procura speciale in calce all’atto di citazione,

ATTORI

E

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE (costituita nel 2009), in persona del legale rappresentante,

CONVENUTA CONTUMACE

E

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE (costituita nel 2012, cf. 95162920102), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata a Roma, via Seneca n° 73, presso lo studio dell’avv.to Paolo Morricone, da cui è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall’avv.to Enrico Grillo, in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta, da qualificare come atto di intervento,

INTERVENUTA

OGGETTO: associazione.


CONCLUSIONI:

Pag. 2.
per parte attrice (verbale dell’udienza di p.c.): “ … l’avv.to Borrè si riporta alle conclusioni già rassegnate con foglio di p.c. …(‘Piaccia all’ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa declaratoria della contumacia dell’Associazione MoVimento 5 Stelle fondata il 4.10.2009 e convenuta in giudizio:
a) accertare e dichiarare l’inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità del Regolamento pubblicato sul portale beppegrillo.it il 23.12.2014 o, in ulteriore subordine, annullarlo e dichiararlo di nessun effetto;
b) accertare e dichiarare l’inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità dei provvedimenti di espulsione dei signori Antonio Caracciolo e Roberto Motta, o comunque annullarli, confermando l’ordinanza cautelare emessa il 12.4.2016;
c) accertare e dichiarare che gli attori possedevano i requisiti per partecipare, sia sotto il profilo dell’elettorato attivo che di quello passivo, alla scelta dei candidati da inserire nella lista del M5S per le elezioni comunali di Roma Capitale e per concorrere alla candidatura alla carica di Sindaco per il M5S e pertanto, in base al bando del 24.11.2015 pubblicato alla pagina http://www.beppegrillo.it/2016/02/i_candidati_del_movimento_5_stelle_romaairomani.html, avevano il diritto di partecipare a dette votazioni;
d) condannare l’Associazione Movimento 5 Stelle con codice fiscale c.f. 95162920102, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni per condotta processuale temeraria ai sensi dell’art. 96, 2° e 3° comma, c.p.c., da liquidarsi nell’importo di 5.000,00 euro per ciascun attore o in quell’altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.; con vittoria di spese, compensi e accessori di legge, ivi comprese le spese generali, della fase cautelare e di quella di merito da porre a carico della convenuta contumace e dell’omonima associazione costituita in giudizio’)… depositato telematicamente, di cui deposita copia di cortesia …”;

Pag. 3.
per la parte intervenuta (verbale dell’udienza di p.c.): “ … l’avv.to Morricone si riporta alle conclusioni già rassegnate con foglio di p.c. …(‘Con il presente atto si intende comunicare che in merito all’oggetto di codesto giudizio il leader politico, Garante e legale rappresentante del MoVimento 5 Stelle ha deciso la reintegrazione definitiva dei Signori Motta e Caracciolo nel MoVimento 5 Stelle, comunicata agli stessi con email del 10 giugno 2017, in quanto le predette espulsioni furono adottate con regolamento poi sostituito, come è notorio, con altro regolamento del 28.10.2016. Pertanto, si presta acquiescenza agli effetti del provvedimento cautelare e si chiede che il giudice dichiari la cessata materia del contendere. Ove mai venga rigettata tale richiesta, si precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnata nella comparsa di costituzione e risposta’)… depositato telematicamente, di cui deposita copia di cortesia. Deposita, sempre in via cartacea, copia di due email inviate alle controparti personalmente di riammissione al Movimento. …”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pag. 4.
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Associazione MoVimento 5 Stelle, gli attori Palleschi Paolo, Caracciolo Antonio e Motta Roberto allegavano che erano residenti a Roma e membri dell’Associazione MoVimento 5 Stelle, costituita da Grillo Giuseppe Piero, noto Beppe, il 4/10/2009; che erano iscritti a detta associazione rispettivamente dal 24/7/2013 (Caracciolo Antonio), dal 7/1/2014 (Palleschi Paolo) e dal 14/11/2015 (Motta Roberto); che la predetta associazione era così descritta nella pagina del portale telematico dedicata alle domande di iscrizione: “Il MoVimento 5 Stelle è una libera associazione di cittadini. Non è un partito politico né si intende che lo diventi in futuro. Non ideologie di sinistra o di destra, ma idee. Vuole realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità dei cittadini il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi” e non aveva una sede fisica, in quanto nell’art. 1 del ‘Non Statuto’ era specificato che “la sede del MoVimento 5 Stelle coincide con l’indirizzo web www.movimento5stelle.it.”; che l’iscrizione a tale associazione avveniva, come era avvenuta anche nel caso di essi attori, a seguito di apposita domanda compilata sul portale telematico del sito beppegrillo.it ed esattamente alla pagina http://www.beppegrillo.it/movimento/iscriviti.php, con dichiarazione del seguente testuale tenore: “Dichiaro di volermi iscrivere al ‘MoVimento 5 Stelle’, di essere un cittadino italiano maggiorenne, di non essere iscritto a partiti politici o associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli descritti nel ‘Non Statuto’ …”, ‘Non Statuto’ che rappresentava il patto costitutivo e associativo del MoVimento, disciplinato da sette articoli, come risultava alla pagina:
http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/Regolamento-Movimento-5-Stelle.pdf.; che l’iscrizione al
Pag. 5.
MoVimento comportava la possibilità di partecipare alla vita associativa ed in particolare alla discussione ed all’elaborazione - sul portale Lex del MoVimento - di disegni di legge che i portavoce (e cioè gli eletti) del M5S presentavano poi in Parlamento o, nel caso di proposte di legge regionali, nei rispettivi Consigli; che lo status di associato iscritto costituiva inoltre requisito necessario per poter partecipare alle selezioni dei candidati da inserire nelle liste del MoVimento 5 Stelle nelle competizioni elettorali relative alle elezioni (politiche, amministrative ed europee); che in data 24/11/2015 l’associazione MoVimento 5 Stelle, sulla pagina http://www.beppegrillo.it/2016/02/i_candidati_del_movimento_5_stelle_romaairomani.html, aveva pubblicato un comunicato con l’annuncio dell’avvio della procedura per la selezione dei candidati alle elezioni comunali di Roma Capitale, specificando - al punto 2 del bando - che ogni cittadino incensurato e slegato dal sistema partitico ed iscritto al MoVimento 5 Stelle avrebbe potuto presentare la propria candidatura per le liste del M5S, a condizione di possedere i seguenti requisiti:
“a) non essere iscritto ad alcun partito o movimento politico, ma essere iscritto al MoVimento 5 Stelle;
b) non avere riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non definitive;
c) non avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello centrale o locale, a prescindere dalla circoscrizione nella quale presenta la propria candidatura;
d) non aver partecipato ad elezioni precedenti in liste diverse dal MoVimento 5 Stelle”;
che essi attori, avendo tutti i suddetti requisiti e intendendo candidarsi, avevano presentato la richiesta di candidatura, corredata dalla documentazione prescritta, rispettivamente il 2/12/2015 (Palleschi), il 3/12/2015 (Caracciolo) e il 4/12/2015 (Motta);
• che in data 22/1/2016 l’attore Palleschi aveva ricevuto una lettera elettronica dall’indirizzo listeciviche@posta.beppegrillo.it, a firma di un non meglio specificato ‘Staff di Beppe Grillo’, in cui, contestato il suo allontanamento dal MoVimento 5 Stelle come asseritamente risultante da segnalate dichiarazioni rese in pubblico, era stato sospeso con effetto immediato dal MoVimento 5 Stelle, con possibilità di presentare controdeduzioni; che, nonostante la pronta attivazione in data 22/1/2016 con e-mail contenente la contestazione del suo preteso allontanamento dal MoVimento 5 Stelle e la richiesta di meglio circostanziare il tenore e le fonti delle generiche contestazioni che gli erano state mosse, il successivo 1/2/2016 il predetto non meglio precisato ‘Staff di Beppe Grillo’, organo non previsto nel ‘Non Statuto’ e sfornito dei poteri per irrogare sanzioni, gli aveva comunicato l’espulsione, con avvertimento che poteva essere proposto ricorso al Comitato d’appello; che era stata inoltrata richiesta al citato Comitato d’appello (altro organismo non previsto dal Non-Statuto e privo
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di qualsiasi potere in ordine all’espulsione), ma detto organo, con comunicazione del 23/2/2016 inviata per posta elettronica e priva della firma e dei nomi dei componenti, aveva confermato il provvedimento di espulsione;
• che nello stesso periodo gli altri attori (Caracciolo e Motta) erano stati convocati dall’Associazione MoVimento 5 Stelle per effettuare le riprese dei video di presentazione della candidatura, video poi pubblicati in data 15/2/2016 sul blog beppegrillo.it, alla pagina
http://www.beppegrillo.it/2016/02/i_candidati_del_movimento_5_stelle_romaairomani.htm;
• che il giorno dopo, 16/2/2016 [vedi mia Intevista cartacea + Intervista Video], il predetto ‘Staff di Beppe Grillo’ aveva inviato all’attore Caracciolo Antonio una comunicazione con cui, richiamate genericamente alcune segnalazioni in ordine ad interventi su alcuni blog che asseritamente palesavano condotte contrastanti con i principi fondamentali del M5S, gli era stata comunicata l’esclusione dalla lista dei candidati del M5S per le elezioni amministrative a Roma, con altresì immediata sospensione dal MoVimento 5 Stelle;
• che anche in questo caso le giustificazioni dell’attore, fornite nell’ipotesi in cui la contestazione si fosse riferita a pretese ma infondate posizioni ‘negazioniste’, non erano state prese in considerazione, benché suffragate da consistenti elementi, come il provvedimento di assoluzione del Collegio di Disciplina del Consiglio Universitario Nazionale, con la conseguenza che il predetto ‘Staff’, con nota e-mail del 29/2/2016, gli aveva comunicato l’espulsione dal MoVimento 5 Stelle;
• che anche in questo caso era stato presentato ricorso al Comitato d’appello, evidenziando la totale infondatezza delle generiche contestazioni mosse e richiamando altresì la circostanza che, ai sensi dell’art. 24 c.c., i provvedimenti di espulsione, nulla prevedendo a tal proposito lo Statuto, potevano essere disposti esclusivamente dall’assemblea degli associati e soltanto ricorrendo ‘gravi motivi’, circostanza da escludersi del tutto nel caso di specie;
• che analogo, ingiustificato ed illegittimo provvedimento espulsivo, previa sospensione, aveva subito anche l’attore Motta, il quale, successivamente alla registrazione del video di presentazione della propria candidatura, aveva ricevuto - in data 1/2/2016 - una e-mail dallo ‘Staff di Beppe Grillo’, con cui gli era stata contestata la critica mossa in modo pubblico al sistema di votazione e delle candidature, su cui si basava il MoVimento 5 Stelle, e ne era stata disposta la sospensione;
• che anche in questo caso, nonostante la richiesta con e-mail del 2/2/2016 di meglio circostanziare le contestazioni, negando di aver mai disconosciuto il sistema di votazione e delle candidature su cui si basava il MoVimento 5 Stelle, gli era stata comunicata l’espulsione dal MoVimento 5 Stelle in data 3/2/2016;
• che senza esito era stato il ricorso del 4/2/2016 al Comitato d’appello, che invero, nonostante le giustificazioni fornite, aveva confermato l’espulsione come da e-mail del 23/2/2016;
• che tale comunicato, al pari di quello inviato all’attore Palleschi, si concludeva con la formula “ … accertata quindi la violazione da parte del ricorrente di principi fondamentali del MoVimento 5 Stelle, come declinati nel Non-Statuto, nei Comunicati Politici di Beppe Grillo e nei Regolamenti organizzativi adottati in ossequio al diritto di autoregolamentazione del MoVimento 5 Stelle fondato sull’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana;
• ritenuto che, stante l’evidenza documentale, il predetto ricorso può essere deciso senza ulteriori atti istruttori, il Comitato d’appello dichiara infondato il ricorso e per l’effetto conferma l’espulsione del ricorrente dal MoVimento 5 Stelle”;
• che nelle more si erano svolte le votazioni on line sul portale beppegrillo.it che avevano portato alla scelta dei 48 candidati da inserire nella lista del M5S (votazione del 18/2/2016) ed alla scelta di Virginia Raggi quale candidato sindaco (votazione del 23/2/2016).

A fronte di tali fatti, gli attori hanno fondato la loro domanda, sia cautelare che di merito, sui seguenti motivi in diritto, come meglio articolati in citazione:
a) inesistenza giuridica o, in subordine, nullità dei provvedimenti di espulsione per violazione dell’art. 24 c.c.;
b) inesistenza giuridica o, in subordine, nullità e inefficacia del Regolamento pubblicato sul portale beppegrillo.it in data 23/12/2014;
c) in subordine, ma senza recesso, violazione della procedura prevista dall’art. 4 del Regolamento del 23/12/2014;
d) violazione del diritto di difesa riguardo la formulazione del capo di incolpazione;
e) in ulteriore subordine: insussistenza dei presupposti previsti dallo Statuto e dal Regolamento per l’espulsione degli associati nonché dei gravi motivi di cui all’art. 24 c.c..
Tanto premesso, gli attori concludevano in citazione nei seguenti termini: “ … in via cautelare:
a) sospendere l’efficacia dei provvedimenti di espulsione dei signori Paolo Palleschi, Antonio Caracciolo e Roberto Motta;
b) per l’effetto, ordinare all’Associazione MoVimento 5 Stelle il rinnovo delle votazioni per la scelta dei candidati alla carica di consigliere comunale e di Sindaco di Roma Capitale e di Sindaco di Roma capitale inserendo i nominativi dei signori Paolo Palleschi, Antonio Caracciolo e Roberto Motta, nell’elenco dei candidati da scegliere e pubblicando i relativi video di presentazione; confermando detto decreto in sede di contraddittorio pieno con ordinanza cautelare ex art. 669 sexies c.p.c.; nel merito:
c) accertare e dichiarare l’inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità del regolamento pubblicato sul portale beppegrillo.it il 23.12.2014 o, in ulteriore subordine, annullarlo e dichiararlo di nessun effetto,
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d) accertare e dichiarare l’inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità dei provvedimenti di espulsione dei signori Paolo Palleschi, Antonio Caracciolo e Roberto Motta, confermando l’ordinanza cautelare richiesta ai sensi degli artt. 669 ter e 669 sexies c.p.c.;
e) accertare e dichiarare che gli attori possedevano i requisiti per partecipare, sia sotto il profilo dell’elettorato attivo che di quello passivo, alla scelta dei candidati da inserire nella lista del M5S per le elezioni comunali di Roma Capitale e per concorrere alla candidatura alla carica di Sindaco per il M5S e pertanto, in base al bando del 24.11.2015 pubblicato alla pagina
www.beppegrillo.it/2016/02/icandidati_del_movimento_5_stelle_romaairomani.html, …avevano il diritto di partecipare a dette votazioni, confermando per l’effetto l’emananda ordinanza cautelare richiesta sub b); con vittoria di spese, compensi e accessori di legge, ivi comprese le spese generali …”.

Nessuno si costituiva in giudizio per la convenuta Associazione MoVimento 5 Stelle, costituita nel 2009.

Interveniva in giudizio l’Associazione Movimento 5 Stelle, costituita nel 2012, cf. 95162920102, la quale concludeva nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito … in via pregiudiziale che sia rilevata l’incompetenza territoriale di codesto Tribunale a favore del Tribunale di Genova e, in subordine, anche in riforma del provvedimento cautelare, il rigetto della domanda avversaria in quanto improcedibile, inammissibile o, in ulteriore subordine, manifestamente infondato. Con vittoria di spese e compensi di tutte le fasi del giudizio”.

A seguito di presentazione di ricorso d’urgenza in data 21/3/2016, con ordinanza riservata 9-12/4/2016 era accolta “ … l’istanza di sospensione ex art. 24, 3° comma, c.c. e, per l’effetto, …(era sospesa)… l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione dei ricorrenti Palleschi Paolo, Caracciolo Antonio e Motta Roberto dal MoVimento 5 Stelle; …” e nel contempo dichiarata “ … inammissibile la contestuale domanda d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., per il rinnovo delle votazioni per la scelta dei candidati M5S alla carica di consigliere comunale e di sindaco di Roma Capitale …”.

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All’udienza del 15/11/2016 si dava atto dell’intervenuto accordo transattivo fra l’attore Palleschi Paolo e le due associazioni, con dichiarazione attorea di rinuncia agli atti e compensazione delle spese e con accettazione da parte dell’intervenuta, e veniva conseguentemente dichiarata l’estinzione parziale del processo relativamente alla posizione dell’attore Palleschi Paolo, con compensazione integrale delle spese di lite (cfr. verbale di udienza).

Sempre alla suddetta udienza, per economia processuale, veniva disposto rinvio per decidere sulle questioni preliminari.

La causa era istruita solo documentalmente ed all’udienza del 12/6/2017 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., il cui decorso era sospeso durante il periodo feriale, sono scaduti il 2/10/2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda l’originaria domanda dell’attore Palleschi Paolo si evidenzia che alla citata udienza del 15/11/2016 si è dato atto dell’intervenuto accordo transattivo fra l’attore e le due associazioni, con dichiarazione di rinuncia agli atti e compensazione delle spese (cfr. verbale di udienza: “ … l’avv.to BORRE’ LORENZO … fa presente, unitamente al proprio assistito Palleschi Paolo, che è intervenuto un accordo transattivo fra il proprio assistito, che conferma la circostanza, e le due associazioni, per cui dichiara di rinunciare agli atti relativamente a tutte le domande svolte nei confronti delle due associazioni con compensazione delle spese di lite. …”) e con accettazione da parte dell’intervenuta (cfr. verbale di udienza: “ … per Associazione MOVIMENTO 5 STELLE (cf 95162920102) l’avv.to MORRICONE PAOLO, il quale dichiara di accettare la rinuncia da parte dell’attore Palleschi con compensazione delle spese di lite;, …”).

Alla luce di quanto sopra, sempre a verbale di udienza è stata “ … dichiara(ta) l’estinzione parziale del processo relativamente alla posizione dell’attore Palleschi Paolo, con compensazione integrale delle spese di lite” (cfr. verbale di udienza).

Dunque attualmente la causa prosegue fra gli attori Caracciolo e Motta) e la convenuta contumace Associazione MoVimento 5 Stelle, costituita nel 2009, e l’intervenuta Associazione Movimento 5 Stelle, costituita nel 2012, (cf 95162920102).

Le prime questioni da esaminare, dal punto di vista processuale, riguardano l’individuazione del soggetto evocato in giudizio e conseguentemente l’accertamento della costituzione in giudizio del soggetto effettivamente evocato in giudizio.

Sul punto, non essendo emersi elementi nuovi o svolte deduzioni nuove che possano mettere in crisi l’impianto argomentativo sotteso alla ricordata ordinanza riservata del 9-12/4/2016, è sufficiente riportare appunto stralci della citata ordinanza, ove è stato osservato che: “ …

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Prima di esaminare le varie questioni di rito e poi di merito, si deve verificare se si è ben instaurato il contraddittorio e se l’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, costituitasi in giudizio, possa considerarsi a tutti gli effetti la parte evocata in giudizio dai ricorrenti e quindi formale parte resistente ovvero se, come eccepito dai ricorrenti (cfr. verbale di udienza e memoria autorizzata), si debba dichiarare la contumacia dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ (con ‘V’ maiuscola) e considerare come mera intervenuta l’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ (con ‘v’ minuscola), per poi valutare l’ammissibilità dell’intervento stesso.

I ricorrenti, come risulta dall’atto di citazione e dal ricorso cautelare, hanno inteso agire nei confronti dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, costituita da Giuseppe Piero (‘Beppe’) Grillo il 4/10/09, associazione da cui erano stati espulsi in modo asseritamente illegittimo ed ingiustificato e, a seguito della costituzione in questo giudizio cautelare dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, con sede a Genova, e della sollevata eccezione di difetto di competenza territoriale del giudice adito, hanno eccepito che si trattava di un ente (Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, costituita nel 2012) diverso da quello (Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, costituita nel 2009) evocato in giudizio e che il primo era un mero ‘clone’ del secondo, che non si era costituito in giudizio e che andava dichiarato contumace (cfr., da ultimo, anche memoria di replica dei ricorrenti: “ … E' pertanto di tutta evidenza che l’associazione costituita da Beppe Grillo e da altri due sodali il 14.12.2012 (a cui poi si è aggiunto l’associato Gianroberto Casaleggio) è un’associazione “clone” di quella costituita il 4.10.2009 da Beppe Grillo e Roberto Casaleggio e convenuta nel presente giudizio (associazione convenuta in giudizio alla quale erano iscritti i tre odierni ricorrenti e almeno altre trentamila persone, oltre ai parlamentari e ai consiglieri dell'associazione denominata “MoVimento 5 Stelle”, risultanti dagli esiti delle varie consultazioni effettuate on line e di cui si è data dimostrazione con i documenti depositati unitamente con le note del 5.4.2016. …”).

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L’associazione costituta in giudizio, a conforto della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, ha prodotto, come proprio doc. 2, una nota del 28/7/15 con cui l’Associazione Movimento 5 Stelle, via Roccatagliata Ceccardi, n° 1/14, 16121 Genova, cf 95162920102, aveva dichiarato alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici che “… L’Associazione MoVimento 5 Stelle non ha sostenuto nell’esercizio 2014 nessuna spesa, poiché le spese per la campagna elettorale per le elezioni europee sono state integralmente sostenute dal comitato promotore per le elezioni europee, … . In ogni caso, per completezza, si trasmette in allegato anche il rendiconto dell’esercizio 2014 dell’Associazione MoVimento 5 Stelle - unitamente alla relazione sulla gestione, alla nota integrativa, al verbale di approvazione del Rendiconto ed alla relazione della società di revisione - ad integrazione dei rendiconti per l’esercizio 2014 …”.

Di converso i ricorrenti, tanto a verbale di udienza quanto nelle successive memorie autorizzate, hanno evidenziato che non vi era identità fra la predetta associazione, avente sede legale e quel determinato codice fiscale, e l’associazione (ossia ‘MoVimento 5 Stelle’ con ‘V’ maiuscola e non ‘Movimento 5 Stelle’ con ‘v’ minuscola), dalla quale erano stati espulsi e nei confronti della quale era stata promossa l’azione giudiziaria, atteso che, in base allo statuto (c.d. “non Statuto”), l’Associazione “MoVimento 5 Stelle” non aveva una sede fisica, tant’è che nell’art. 1 del ‘Non Statuto’ era espressamente specificato che “la sede del MoVimento 5 Stelle coincide con l’indirizzo web www.movimento5stelle.it.” e non con una determinata sede fisica, meno che mai con quella indicata di Genova.

I ricorrenti hanno ulteriormente argomentato che il predetto rendiconto 2014 dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ non era stato corredato dal verbale assembleare di approvazione, omissione che gli stessi hanno inteso superare producendo, come proprio doc. 9 della produzione a verbale di udienza, copia del verbale dell’assemblea totalitaria del 30/4/15 della citata Associazione, verbale poi nuovamente prodotto con la memoria autorizzata unitamente alla documentazione integrale, di cui alla lettera di accompagno, il tutto reperito all’indirizzo web
https://materialim5s.s3.amazonaws.com/rendiconti/ASSOCIAZIONE.pdf.

E’ stato al riguardo allegato dai ricorrenti che “… Da detto verbale risulta infatti che l’associazione “Movimento 5 Stelle” (con la “v” minuscola) con codice fiscale 95162920102 era composta - alla data del 30.4.2015 - da soli 4 (quattro!) associati e che essa è pertanto un’associazione diversa da quella con oltre 30mila iscritti, denominata “MoVimento 5 Stelle” (con la V maiuscola), costituita da Beppe Grillo il 4.10.2009, da cui sono stati espulsi i tre ricorrenti. …” (cfr. memoria autorizzata).

Pag. 11.
Già a verbale dell’udienza del 4/4/16 la difesa dei ricorrenti aveva dedotto la alterità fra le due associazioni (cfr. verbale di udienza: “ … L’avv.to Borré rileva … il difetto di legittimazione dell’Associazione Movimento 5 Stelle (cf 95162920102), oggi costituitosi in udienza, rilevando che si tratta di associazione diversa da quella evocata in giudizio (Associazione MoVimento 5 Stelle), costituitasi il 4/10/09 e … disciplinata dallo statuto denominato ‘Non Statuto’, da cui gli odierni ricorrenti sono stati espulsi; … Deposita altresì copia dell’atto di costituzione dell’Associazione oggi comparsa (Associazione Movimento 5 Stelle) del 14/12/12 nonché ulteriori dieci documenti, relativi all’iscrizione di esso avvocato all’Associazione MoVimento 5 Stelle, come da elenco che ugualmente deposita, nonché alla attività politica svolta da detta Associazione MoVimento 5 Stelle prima del 14/12/12. Evidenzia che l’Associazione MoVimento 5 Stelle è attualmente operante ed in vigore e che è soggetto distinto dalla Associazione Movimento 5 Stelle, oggi costituitosi. Deposita copia dello Statuto, denominato ‘Non Statuto’, del 10/12/09 dell’Associazione MoVimento 5 Stelle, associazione cui si erano iscritti gli odierni ricorrenti, come da domanda di cui al doc. 5 di cui al citato elenco. …”.

All’udienza del 4/4/16 è stato appunto prodotto il cd ‘Non Statuto’ con in prima pagina il simbolo distintivo ed appunto la dicitura ‘non statuto’; nella pag. 2/5 risulta riportata la dicitura ‘regolamento’ con elencati i sette articoli che lo compongono: Articolo 1 – Natura e Sede; Articolo 2 – Durata; Articolo 3 – Contrassegno; Articolo 4 – Oggetto e Finalità; Articolo 5 – Adesione al MoVimento; Articolo 6 – Finanziamento delle attività svolte sotto il nome del ‘MoVimento 5 Stelle’; Articolo 7 – Procedure di designazione dei candidati alle elezioni.

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Per quanto di interesse è scritto all’art. 1 (Natura e Sede) che “Il ‘MoVimento 5 Stelle’ è una ‘non Associazione’. Rappresenta una piattaforma ed un veicolo di confronto e di consultazione che trae origine e trova il suo epicentro nel blog. www.beppegrillo.it. La ‘Sede’ del ‘MoVimento 5 Stelle’ coincide con l’indirizzo web www.beppegrillo.it. I contatti con il MoVimento sono assicurati esclusivamente attraverso posta elettronica all’indirizzo MoVimento5stelle@beppegrillo.it”; all’art. 2 (Durata) che “Il MoVimento 5 Stelle, in quanto “non associazione”, non ha una durata prestabilita”; all’art. 4 (Oggetto e Finalità) che “Il ‘MoVimento 5 stelle’ intende raccogliere l’esperienza maturata nell’ambito del blog www.beppegrillo.it, dei “meetup”, delle manifestazioni ed altre iniziative popolari e delle “Liste Civiche Certificate” e va a costituire, del sito www.movimento5stelle.it, lo strumento di consultazione per l’individuazione, selezione e scelta di quanti potranno essere candidati a promuovere le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promosse da Beppe Grillo nell’ambito del blog www.beppegrillo.it così come le proposte e le idee condivise nell’ambito del sito www.movimento5stelle.it in occasione delle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica o per i Consigli Regionali e Comunali, organizzandosi e strutturandosi attraverso la rete Internet cui viene riconosciuto un ruolo centrale nella fase di adesione al MoVimento, consultazione, deliberazione, decisione ed elezione. Il MoVimento 5 Stelle non è un partito politico né si intende che lo diventi in futuro. Esso vuole essere testimone della possibilità di realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità degli utenti della Rete il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi”; all’art. 5 (Adesione al MoVimento) che: “L’adesione al MoVimento non prevede formalità maggiori rispetto alla registrazione ad un normale sito Internet. Il MoVimento è aperto ai cittadini italiani maggiorenni che non facciano parte, all'atto della richiesta di adesione, di partiti politici o di associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli sopra descritti. La richiesta di adesione al MoVimento verrà inoltrata tramite Internet; attraverso di essa, l’aspirante iscritto provvederà a certificare di essere in possesso dei requisiti previsti al paragrafo precedente. Nella misura in cui ciò sia concesso, sulla scorta delle vigenti disposizioni di legge, sempre attraverso la Rete verrà portato a compimento l’iter di identificazione del richiedente, l’eventuale accettazione della sua richiesta e l’effettuazione delle relative comunicazioni. La partecipazione al MoVimento è individuale e personale e dura fino alla cancellazione dell'utente che potrà intervenire per volontà dello stesso o per mancanza o perdita dei requisiti di ammissione”; all’art. 7 (Procedure di designazione dei candidati alle elezioni) che: “In occasione ed in preparazione di consultazioni elettorali su base europea, nazionale, regionale o comunale, il sito www.movimento5stelle.it costituirà il centro di raccolta delle candidature ed il veicolo di selezione e scelta dei soggetti che saranno, di volta in volta e per iscritto, autorizzati all’uso del nome e del marchio “MoVimento 5 Stelle” nell'ambito della propria partecipazione a ciascuna consultazione elettorale. Tali candidati saranno scelti tra i cittadini italiani, la cui età minima
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corrisponda a quella stabilita dalla legge per la candidatura a determinate cariche elettive, che siano incensurati e che non abbiano in corso alcun procedimento penale a proprio carico, qualunque sia la natura del reato ad essi contestato. L’identità dei candidati a ciascuna carica elettiva sarà resa pubblica attraverso il sito internet appositamente allestito nell'ambito del sito; altrettanto pubbliche, trasparenti e non mediate saranno le discussioni inerenti tali candidature. Le regole relative al procedimento di candidatura e designazione a consultazioni elettorali nazionali o locali potranno essere meglio determinate in funzione della tipologia di consultazione ed in ragione dell'esperienza che verrà maturata nel tempo”.

Nell’ultima pagina è scritto “Versione del 10/12/2009” ed in calce a tutte le pagine, salvo la prima, oltre al simbolo e all’indicazione del sito www.beppegrillo.it, è riportato http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/Programma-Movimento-5-Stelle.pdf.

L’esistenza di detto MoVimento 5 Stelle, costituito nel 2009, e la sua operatività sul territorio, sia virtuale che reale, nel periodo precedente alla formale costituzione dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ (14/12/12: atto a rogito Filippo D’Amore, notaio in Cogoleto) possono ritenersi pacifiche fra le parti e comunque risultano per tabulas non solo dalla domanda di iscrizione di Borré Lorenzo, difensore degli odierni ricorrenti, al MoVimento 5 Stelle in data 3/11/12 (cfr. doc. 1, prodotto all’udienza del 4/4/16) ovvero dal programma elettorale presentato dal MoVimento 5 Stelle il 22/4/12, con indizione del tour elettorale (cfr. doc. 6, anch’esso prodotto all’udienza del 4/4/16) ovvero ancora dai risultati delle ‘Parlamentarie’ per le elezioni di Camera e Senato del 2013 (cfr. doc. 3, prodotto all’udienza del 4/4/16), ma induttivamente anche dallo stesso atto costitutivo del 14/12/12 dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, in cui si dà atto implicitamente dell’esistenza del MoVimento 5 Stelle e si manifesta adesione ai programmi del suddetto MoVimento 5 Stelle, formati e pubblicati nel sito www beppegrillo.it/movimento5stelle (cfr. citato documento prodotto dai ricorrenti all’udienza del 4/4/16: atto costitutivo dell’Associazione non riconosciuta denominata ‘Movimento 5 Stelle’ fra Giuseppe detto ‘Beppe’ Grillo, Enrico Grillo e Enrico Maria Nadasi, rep. 3442, raccolta. 2689, registrato a Genova 2, il 18/12/12, n° 14154, serie T; lo stesso documento è stato riprodotto come doc. 2, allegato alla memoria autorizzata, unitamente allo Statuto, come doc. 3).

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Pertanto, visto che all’art. 4 del predetto atto costitutivo del 2012 è dato leggere
• che “L’Associazione … condivide e fa propri gli obiettivi politici programmatici dei Programmi formati e pubblicati nel sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle”;
• che “L’Associazione riconosce come proprio il diritto costituzionale dei cittadini aderenti al MoVimento 5 Stelle a determinare la politica nazionale mediante la presentazione alle elezioni di candidati e liste di candidati individuati secondo le procedure di diretta partecipazione attuate attraverso la Rete Internet ed opera per il suo esercizio”;
• che “L’Associazione potrà attuare campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del Programma del MoVimento 5 Stelle e si occuperà dello svolgimento degli adempimenti tecnico-burocratici necessari a consentire la presentazione alle elezioni politiche delle liste di candidati scelti in Rete dagli aderenti al Movimento 5 Stelle” e
• che “I candidati alle elezioni saranno quelli scelti dagli aderenti al MoVimento 5 Stelle secondo le procedure a tal fine elaborate e pubblicate sul sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle....”, è intuitivo che l’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, costituita nel 2012, si riferisca ad un qualcosa (ossia il MoVimento 5 Stelle) già esistente, nel mondo virtuale e in quello reale, e già diffuso fra i cittadini, atteso che si parla di “… diritto costituzionale dei cittadini aderenti al MoVimento 5 Stelle …”.

A questo punto si tratta di verificare la natura del MoVimento 5 Stelle, costituito nel 2009, e i rapporti fra quest’ultimo e l’associazione ‘Movimento 5 Stelle’, costituita nel 2012.

Come si ricava dal su riportato ‘Non Statuto’ appare innegabile che, pur a voler prendere atto che ivi si parli di “ … ‘non Associazione’ …” e di “ … piattaforma e … veicolo di confronto e di consultazione …” (cfr. art. 1), si sia in presenza, in termini giuridici, di una associazione, come si ricava dal citato articolo 5 in cui si parla di apertura ai cittadini italiani maggiorenni non iscritti ad altri partiti o associazioni con ideali contrastanti, di “… aspirante socio …” e di “… partecipazione al MoVimento … fino alla cancellazione dell’utente …”; si tratta di associazione, in cui la volontà degli associati si esprime non a seguito di convocazione e votazione in un apposito luogo fisico, ma appunto attraverso il web e la votazione tramite internet.

Il carattere di associazione del ‘MoVimento 5 Stelle’ è poi richiamato, come ribadito nella memoria autorizzata di replica dai ricorrenti, nella pagina del portale attraverso la quale si presentano le domande di iscrizione, ove infatti è dato leggere che “il MoVimento 5 Stelle è una libera associazione di cittadini. Non è un partito politico né si intende che lo diventi in futuro”.

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Da un punto di vista sociologico si parla al riguardo di ‘comunità virtuale in internet’ e si ritiene, come da dottrina più accreditata, che per configurare dette comunità virtuali come forme di associazionismo è necessario - da un lato - che vi sia un’organizzazione stabile, regolata da disposizioni dettate dal promotore e gestore dello spazio web messo a disposizione del pubblico, e volta al perseguimento di un determinato scopo comune e - dall’altro - che vi sia l’adesione consapevole e volontaria dei membri allo scopo di detta comunità, adesione che si realizza con una partecipazione attiva e costante alle attività del gruppo per raggiungere i fini perseguiti dal gruppo stesso.

Pertanto, qualora dovessero ricorrere tanto l’elemento oggettivo della stabilità e dell’organizzazione, individuato appunto nella regolamentazione delle comunicazioni sul web, dettata dal responsabile, quanto l’elemento soggettivo, individuato nella cosciente e consapevole adesione alle finalità del gruppo stesso, si può configurare l’esistenza di una associazione, ente che - è evidente - deve coniugarsi con le nuove tecnologie e con le nuove modalità di contatto e di comunicazione, che superano la ‘relazione’ fisica tra i partecipanti, tipica, quest’ultima, dell’associazione di tipo tradizionale (arg. ex Cass. pen. 33179/13, in tema di associazione con finalità di odio razziale).

Dunque è ipotizzabile, da un punto di vista sociologico, la configurabilità di una comunità virtuale, che giuridicamente non può che essere ricondotta nell’ambito delle associazioni non riconosciute ex art. 36 c.c..

Tanto osservato, si ritiene che il MoVimento 5 Stelle vada ricondotto nell’ambito delle su individuate comunità virtuali in internet, ricorrendone il requisito oggettivo e quello soggettivo, e che vada configurata giuridicamente come una associazione non riconosciuta.

Non si nega che si sia in presenza di una ‘realtà’ fattuale e giuridica assolutamente innovativa, totalmente destrutturata o meglio strutturata secondo canoni nuovi, almeno in origine - sul punto poi si tornerà a proposito del Regolamento - senza intermediazione di apparati o organi intermedi, non prevedendo “ … l’adesione al MoVimento … formalità maggiori rispetto alla registrazione ad un normale sito Internet …” ed essendo consentito agli aderenti, nell’ottica di una partecipazione diretta attraverso Internet, di farsi promotori di una gestione quanto più possibile diretta ed immediata della cosa pubblica.

Pag. 16.
 Alla luce del ‘Non Statuto’ si può quindi dire che il MoVimento è una comunità virtuale, in cui si ritrovano e si confrontano le idee degli aderenti, e che proprio per tale stabile adesione, in un ordinamento positivo come quello italiano, il fenomeno si può ricondurre a quello appunto associativo ed in particolare a quello delle associazioni non riconosciute, di cui agli artt. 36 e ss c.c.; questo inquadramento dogmatico appare viepiù sostenibile a seguito dell’introduzione del Regolamento, di cui poi si dirà seguendo l’ordine delle varie doglianze.

A questo punto, rimettendo al merito ogni maggiore approfondimento, si devono esaminare quelli che appaiono i verosimili rapporti fra l’associazione MoVimento 5 Stelle, costituita nel 2009, e l’associazione Movimento 5 Stelle, costituita nel 2012.

Premesso che il segno distintivo dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ (cfr. atto costitutivo del 2012: “ … simbolo … così definitivo: ‘ …(linea)… di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura ‘MOVIMENTO’, la cui lettera V è scritta in ross(o) con carattere di fantasia; e nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque …(stelle) … a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura. Lungo la parte inferiore della circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura ‘BEPPEGRILLO.IT’ …”) è lo stesso di quello che si vede riportato nella prima pagina del ‘Non Statuto’ del MoVimento 5 Stelle, va osservato che all’art. 8 dello Statuto dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, allegato ‘B’ al n° 2689 raccolta (cfr. doc. 3 allegato alla memoria autorizzata di parte ricorrente) è previsto che “L’Associazione è costituita da soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’associazione. Sono soci ordinari, a seguito di accettazione della domanda di adesione, gli aderenti al MoVimento 5 Stelle che si siano impegnati a svolgere gli adempimenti tecnico-burocratici necessari a consentire la presentazione alle elezioni politiche di Liste di candidati scelti in Rete dagli aderenti al Movimento 5 Stelle, nonché ad attuare campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del Programma del MoVimento 5 Stelle. L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono soci sostenitori, a seguito di accettazione della domanda di adesione, gli aderenti al MoVimento 5 Stelle che abbiano votato in Rete i candidati del M5S da presentare alle elezioni politiche secondo le procedure pubblicate sul sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle …” con la precisazione
• che “… la domanda di adesione deve essere indirizzata alla sede dell’Associazione, anche a mezzo e-mail …” e
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• che “… la qualità di socio viene acquisita a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci dell’Associazione, a seguito di accettazione della richiesta, previa verifica dei requisiti. La partecipazione all’Associazione è individuale, personale e gratuita, la qualità di socio può cessare: per dimissioni, per decesso, per scioglimento dell’associazione e per perdita dei requisiti di iscrizioni al M5S”

Si ha pertanto conferma, anche solo dalla lettura di questo articolo dello Statuto dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ del 2012 (con ‘v’ minuscola), che si tratti di un ente diverso dal ‘MoVimento 5 Stelle’ (con ‘V’ maiuscola) e che l’adesione a quest’ultimo movimento e la partecipazione alla vita dello stesso consente l’acquisizione, peraltro a domanda, della qualità di socio ordinario ovvero di socio sostenitore dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, tanto è vero che la perdita dei requisiti di iscrizione al M5S è causa di perdita della qualità di socio dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’.

Del resto anche le modalità di iscrizione all’Associazione Movimento 5 Stelle, con domanda di adesione da indirizzare alla sede, “… anche a mezzo e-mail”, dimostra che l’Associazione ha una propria consistenza reale ed una propria sede ‘fisica’, ove ricevere, ragionando a contrario, anche domande di adesione a mezzo posta.

In ricorso sono state allegate e documentate le modalità ‘telematiche’, osservate anche dai ricorrenti, di iscrizione all’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ tramite il portale beppegrillo.it; risulta infatti prodotto, in formato cartaceo come doc. 5, depositato sempre all’udienza del 4/4/16, il modulo telematico -e solo telematico- di adesione in cui vi è, attraverso il richiamo al ‘Non Statuto’, l’inequivoco riferimento all’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ e non ad altre Associazioni, neanche a quella ‘Movimento 5 Stelle’ con la ‘v’ minuscola, costituita nel 2012 (cfr. citato doc. 5: “Dichiaro di volermi iscrivere al ‘MoVimento 5 Stelle’, di essere un cittadino italiano maggiorenne, di non essere iscritto a partiti politici o associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli descritti nel ‘Non Statuto’. …”).

Anche nelle risposte di conferma dell’iscrizione (cfr. docc. 1, 2 e 3 di parte attrice) vi è il riferimento al MoVimento 5 Stelle, appunto con la ‘V’ maiuscola.

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Inoltre la circostanza che il MoVimento 5 Stelle continui ad avere una propria autonoma esistenza e consistenza, ben superiore ai 3 e poi 4 soci dell’Associazione Movimento 5 Stelle (con ‘v’ minuscola) -non risultano allegate altre adesioni, con iscrizione nel libro soci dell’Associazione stessa, come da Statuto- si ricava anche dall’avviso di apertura delle candidature del ‘MoVimento 5 Stelle’ per le elezioni comunali di Roma (cfr. 10 dei documenti depositati dai ricorrenti all’udienza del 4/4/16: avviso del 24/11/15), ove infatti ci si riferisce, quanto ai requisiti per la presentazione della candidatura’, all’essere “…cittadino incensurato e slegato dal sistema partitico e iscritto al MoVimento 5 Stelle …”; per inciso, come risulta dai docc. 22 e 23 di parte ricorrente (si tratta della documentazione allegata al fascicolo del merito: comunicati di avvenuta scelta dei candidati, tratti dal sito www.beppegrillo.it/2016/02/i_candidati_del_movimento_5_stelle_a_roma_romaairomani.html) emerge che “ … le votazioni per i candidati consiglieri al Comune di Roma si sono concluse alle 19 di oggi. Hanno partecipato alle votazioni 3.272 iscritti certificati del MoVimento 5 Stelle residenti a Roma che hanno espresso 14.636 preferenze. …”: i numeri parlano chiaro e confermano l’assunto.

Si è dunque in presenza di due realtà diverse ed intersecantesi dal punto di vista soggettivo, nella misura in cui gli aderenti al MoVimento 5 Stelle aderiscano, a domanda, all’Associazione Movimento 5 Stelle.

Detto contatto vi è anche dal punto di vista oggettivo, avendo invero l’Associazione Movimento 5 Stelle del 2012, come suo compito, lo svolgimento degli adempimenti tecnico-burocrati per consentire la partecipazione alle elezioni politiche dei candidati scelti in Rete dagli aderenti al MoVimento 5 Stelle (cfr. citato doc. 2: atto costitutivo dell’Associazione Movimento 5 Stelle del 2012, art. 4: “L’Associazione … si occuperà dello svolgimento degli adempimenti tecnico-burocratici necessari a consentire la presentazione alle elezioni politiche delle liste di candidati scelti in Rete dagli aderenti al Movimento 5 Stelle …” e “… I candidati alle elezioni saranno quelli scelti dagli aderenti al MoVimento 5 Stelle secondo le procedure a tal fine elaborate e pubblicate sul sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle. ...”)

Dunque - come emerge dal citato articolo - gli aderenti al MoVimento 5 Stelle provvedono a scegliere i candidati per le elezioni secondo le procedure elaborate e pubblicate sul sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle, mentre l’Associazione Movimento 5 Stelle, di cui non automaticamente fanno parte gli aderenti al MoVimento 5 Stelle, cura il profilo tecnico-burocratico connesso alla presentazione delle liste dei candidati scelti.

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Rimesso ad ogni buon conto al merito ogni maggiore approfondimento sul punto, osserva conclusivamente il Giudice che il MoVimento 5 Stelle (costituito nel 2009) possa rientrare, pur con tutte le sue peculiarità di ‘comunità virtuale in internet’, nel genus delle associazioni non riconosciute e che giuridicamente, oltre che ontologicamente a livello soggettivo e a livello oggettivo, sia un ente distinto dall’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ (costituita nel 2012).

Come detto, i ricorrenti, ribadito di essere iscritti all’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, da cui allegano di essere stati illegittimamente ed immotivatamente espulsi, hanno appunto evocato in giudizio l’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Piero Grillo, cui la notifica è stata effettuata a mezzo posta in data 25/3/16 ed anche il successivo 29/3/16 a mani a mezzo Ufficiale giudiziario.

Orbene, premesso che non è stato neanche allegato dall’Associazione Movimento 5 Stelle, costituitasi in giudizio, che i ricorrenti avessero presentato domanda di adesione, a norma dell’art. 8 del citato Statuto, a detta Associazione, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano ben individuato l’ente da evocare in giudizio, cioè l’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ (con ‘V’ maiuscola), cui avevano aderito con la su richiamata manifestazione di volontà di iscrizione su modulo telematico (cfr. doc. 5 prodotto in udienza e docc. 1, 2 e 3 allegati al fascicolo del merito) e da cui erano stati espulsi (cfr. provvedimenti di espulsione: cfr. doc. 10: copia cartacea della comunicazione e-mail dell’1/2/16 di espulsione di Palleschi Paolo dal MoVimento 5 Stelle; doc. 15: copia cartacea della comunicazione e-mail del 29/2/16 di espulsione di Caracciolo Antonio dal MoVimento 5 Stelle; doc. 19: copia cartacea della comunicazione e-mail del 3/2/16 di espulsione di Motta Roberto dal MoVimento 5 Stelle); che l’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ è stata ritualmente evocata in giudizio in persona del suo legale rappresentante; che la stessa è rimasta contumace e che, invece, deve considerarsi come un mero intervento l’atto di costituzione in giudizio dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, soggetto giuridico diverso dall’associazione citata in giudizio.

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Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto legittimato passivo è sufficiente richiamare quanto detto in tema di iscrizione, quale risultante dal modulo prodotto sub doc. 5, in cui formale è il riferimento al ‘Non Statuto’; quindi i ricorrenti avevano aderito all’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, come risulta anche dalle comunicazioni di completamento della procedura di adesione (cfr. citati docc. 1, 2 e 3 di parte attrice), ‘MoVimento 5 Stelle’ dal quale sono stati espulsi (cfr. citati docc. 10, 15 e 19) e nei confronti del quale eccepiscono odiernamente l’illegittimità dell’espulsione e rivendicano il diritto alla partecipazione alle primarie per la scelta dei candidati alle elezioni comunali, prossimamente previste a Roma Capitale.

Ulteriore prova di quanto detto si ricava anche dalla constatazione che i provvedimenti di conferma delle espulsioni, predisposti dal Comitato d’appello - su detto organo poi si tornerà -, richiamano non lo Statuto dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, ma appunto il “Non Statuto”, che pacificamente si riferisce alla distinta Associazione ‘MoVimento’ 5 Stelle, da cui gli odierni ricorrenti erano stati espulsi; quindi vi è la prova della persistenza del ‘MoVimento’ 5 Stelle e del suo ‘Non Statuto’ anche dopo la costituzione dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ nel 2012 (cfr. docc. 12 e 21 del fascicolo attoreo di merito, relativamente al ricorrente Palleschi ed al ricorrente Motta: decisioni del Comitato d’appello in data 23/2/16 per entrambi: “… Il Comitato d’appello … visti gli artt. 4 e 5 del regolamento del MoVimento 5 Stelle … accertata quindi la violazione da parte del ricorrente di principi fondamentali del MoVimento 5 Stelle, come declinati nel Non-Statuto, nei Comunicati Politici di Beppe Grillo e nei Regolamenti organizzativi adottati in ossequio al diritto di autoregolamentazione del MoVimento 5 Stelle fondato sull’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana …. Il Comitato d’appello dichiara infondato il ricorso e per l’effetto conferma l’espulsione del ricorrente dal MoVimento 5 Stelle …”).

Nella memoria autorizzata l’intervenuta ha prodotto “ … copia dello Statuto dell'Associazione MoVimento 5 Stelle vigente, approvato con verbale dell'assemblea in data 12.12.2015 tenutasi in Milano avanti al notaio Valerio Tacchini, atto n. 135306/18791 di raccolta …”, ma, come del resto evidenziato ed eccepito dalla difesa dei ricorrenti (cfr. memoria di replica), non risulta prodotta anche la delibera che avrebbe approvato detto nuovo statuto, peraltro neanche richiamato nel citato provvedimento del Comitato d’appello di conferma delle espulsioni, ove invero è stato richiamato solo il ‘Non Statuto’.

Si evidenzia che effettivamente risulta prodotto detto Statuto come ‘ … allegato “A” …’, di non si sa quale deliberazione e di quale ente.

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Pertanto, la mancata produzione dell’indicata delibera assembleare del 12/12/15 di asserita approvazione del predetto Statuto non consente in alcun modo di collegare detto atto al MoVimento 5 Stelle, ente diverso dall’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, da aversi comunque qui richiamate - ad ogni buon conto - anche con riferimento a questo ‘nuovo’ e non meglio attribuibile Statuto; i ricorrenti hanno contestato (cfr. memoria di replica) che detto Statuto si riferisca appunto al MoVimento 5 Stelle, evocato in giudizio.

Allo stato, nulla - né il contenuto dell’atto costituivo del 2012 né le deduzioni dell’intervenuta - consente inoltre di ritenere che l’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, costituita nel 2012, rappresenti una trasformazione dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, costituita nell’ottobre del 2009. Anzi il citato art. 8 dello Statuto dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, in cui si parla di possibile adesione alla nuova associazione ‘a domanda’ da parte degli aderenti al MoVimento 5 Stelle, sembra escluderlo; in ogni caso - come detto - non è stato neanche allegato che i ricorrenti abbiano avanzato domanda di adesione all’associazione del 2012 e che ne siano divenuti soci.

Del resto non va dimenticato che, in base all’atto costitutivo della distinta Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, quest’ultima cura i profili tecnico-burocratici successivi alla scelta dei candidati in Rete da parte degli aderenti al MoVimento 5 Stelle, per cui va ribadito che ci troviamo di fronte a due distinte realtà associative.

Con la memoria autorizzata i ricorrenti hanno prodotto, dopo averne estratto copia all’udienza del 4/4/16, la prima pagina del verbale di assemblea del 20/12/14 dell’Associazione non riconosciuta ‘Movimento 5 Stelle’, da cui risulta la presenza di tutti i soci: oltre ai già indicati Giuseppe Piero Grillo, Enrico Grillo ed Enrico Maria Nadasi, risulta anche il socio Gianroberto Casaleggio (cfr. doc. 4 dei ricorrenti, allegato alla memoria autorizzata), ad ulteriore conferma delle superiori osservazioni sulla diversità fra le due realtà associative.

Per quanto riguarda la natura di associazione non riconosciuta del MoVimento 5 Stelle già si è detto, mentre per quanto riguarda la rappresentanza, anche ai fini della ritualità della notificazione del ricorso, valgono le seguenti osservazioni.

In base all’art. 36 c.c. è previsto che “l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati” (1° comma) e che “le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione” (2° comma).

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Effettivamente nel ‘Non Statuto’ del ‘MoVimento 5 Stelle’, attesa la proclamata natura di ‘non associazione’, non vi è l’indicazione di un vertice né di un vero e proprio legale rappresentante.

Peraltro non appare dubitabile che Beppe Grillo, qualificatosi come ‘capo politico’ del movimento (cfr. doc. 4 dell’intervenuta: comunicato politico numero cinquantatre) e tale riconosciuto da tutti, sia all’interno che all’esterno del MoVimento 5 Stelle, tanto da essere convocato dalla Presidenza della Repubblica in occasione delle consultazioni istituzionali per la formazione del Governo (cfr. memoria dell’intervenuta Associazione ‘Movimento 5 Stelle’), possa verosimilmente ritenersi a tutti gli effetti come il legale rappresentante dell’Associazione MoVimento 5 Stelle.

Del resto non va neanche dimenticato che pacificamente Beppe Grillo è stato il fondatore del MoVimento 5 Stelle e del blog www.beppegrillo.it e che nello stesso ‘Non Statuto’ del MoVimento 5 Stelle all’art. 4 vi è il riferimento alle “ … campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promosse da Beppe Grillo nell’ambito del blog www.beppegrillo.it …”.

Ad abundantiam, si osserva che lo status di legale rappresentante della Associazione MoVimento 5 Stelle risulta anche dalla relata di notificazione del presente ricorso, avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario in data 28/3/16, ove risulta che era stata effettuata la consegna di copia del ricorso cautelare ‘a mani proprie’ “… del sig. Giuseppe Piero Grillo legale rapp.te t.q. …”.

Detta funzione di capo politico appare ore formalizzata nel Regolamento dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, della cui validità, efficacia ed applicabilità al caso di specie poi si dirà.

In base al Regolamento del 23/12/14 (cfr. doc. 25 del fascicolo del merito e doc. 11 della intervenuta) è previsto, per quanto qui di interesse in tema di espulsione degli iscritti al MoVimento 5 Stelle, che il provvedimento di sospensione, la contestazione dell’addebito e, se del caso, il provvedimento di espulsione con comunicazione all’interessato, sono di competenza del ‘capo politico del MoVimento 5 Stelle’, per cui -allo stato- appare difficile dubitare che Beppe Grillo possa essere considerato a tutti gli effetti il legale rappresentante dell’Associazione MoVimento 5 Stelle, legittimato a manifestare, anche all’esterno, la volontà del MoVimento stesso.

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Contrariamente a quanto dedotto dalla resistente nelle memorie autorizzate detta legittimazione non potrebbe essere riconosciuta al Comitato d’appello, in quanto si tratta di organo che interviene nella procedura disciplinare endoassociativa, per rendere definitivo un provvedimento espulsivo già efficace.

In conclusione l’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, che, a dispetto della propria proclamata natura di ‘non associazione’, si è dovuta dare delle regole interne con il citato Regolamento, rientra nel genus delle associazioni non riconosciute, risulta ritualmente citata in giudizio e, stante la mancata costituzione in giudizio, ne va dichiarata la contumacia. . …” (cfr. citata ordinanza riservata del 9-12/4/2016).

Dunque si può confermare che l’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ del 2009, rientrante nel genus delle associazioni non riconosciute, è il soggetto correttamente evocato in giudizio, in quanto gli attori erano associati a detta associazione e dalla stessa sono stati esclusi; quindi, stante la mancata costituzione in giudizio della predetta associazione, pur ritualmente citata in giudizio per l’udienza in citazione del 15/7/2016 (cfr. relata di notificazione a mezzo posta, spedita in data 16/3/2016, con consegna il 21/3/2016 e rituale inviato dell’avviso CAN), ne va dichiarata la contumacia.

Passando all’esame della posizione processuale dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ del 2012, cf. 95162920102, ente -come detto- distinto dall’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ del 2009 e di cui gli attori pacificamente non fanno parte, va ribadito che si è in presenza di un mero intervento.

A questo punto si deve procedere all’accertamento della natura di detto intervento.

Al riguardo nella ricordata ordinanza riservata si era argomentato nei seguenti termini: “ … L’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, di cui fra l’altro - come detto - pacificamente non fanno parte i ricorrenti per mancata prova, in base a conferente allegazione, di una loro eventuale adesione, è soggetto giuridico distinto dall’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, evocata in giudizio, e deve ritenersi una mera intervenuta.

Nella memoria autorizzata i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi “ … l’inammissibilità, ex art. 100 c.p.c., dell’intervento dell’associazione “Movimento 5 Stelle” in quanto soggetto distinto dall'associazione che ha disposto le espulsioni e che è stata convenuta in giudizio e nei cui confronti sono stati richiesti i provvedimenti cautelari, con condanna dell’intervenuta alle spese del procedimento e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”.

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Al riguardo, premesso che nel caso di procedimenti cautelari in corso di causa il regime delle spese va regolato con il merito, si ritiene che la predetta associazione, che - per oggetto - si occupa del profilo organizzativo, a livello tecnico-burocratico, della predisposizione delle liste dei candidati, scelti in rete dagli aderenti al MoVimento 5 Stelle, ben abbia interesse, non di mero fatto, alla partecipazione al presente giudizio cautelare … “ (cfr. citata ordinanza riservata del 9-12/4/2016).

La soluzione che precede deve essere confermata alla luce delle considerazioni che seguono.

In comparsa conclusionale gli attori hanno dedotto che “ …(non) sussistono i presupposti per un intervento ad adiuvandum ex art. 105, 2° comma, c.p.c., atteso che le Sezioni Unite, con le pronunce gemelle del 26.7.2016 n. 15422 e del 16.11.2016, n. 23304, hanno chiarito “che un siffatto intervento è consentito solo ove l’interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente, e non di mero fatto, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale”; che “ … Nella fattispecie, la circostanza che solo lo Statuto della “microassociazione”, quella creata nel 2012 e qui costituita in giudizio, menzioni il suo ruolo di coaudiatrice della “macroassociazione” nell’adempimento delle attività burocratiche in favore di quest’ultima - senza che lo Statuto dell’associazione convenuta in giudizio (quella creata nell’ottobre del 2009 e da cui sono stati espulsi gli odierni attori) le attribuisca tale ruolo - non consente di individuare l’esistenza di alcun effettivo rapporto giuridico tra le due associazioni, ma solo un interesse di fatto della miniassociazione in ragione di quanto previsto (esclusivamente) nel proprio statuto. …” (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice).

Pag. 25.
Da parte sua l’associazione Movimento 5 Stelle del 2012, cf. 95162920102, ha dedotto nella memoria conclusionale di replica che “ … nell’ordinanza cautelare il Giudice ha osservato che “si ritiene che la predetta associazione, che - per oggetto - si occupa del profilo organizzativo, a livello tecnico-burocratico, della predisposizione delle liste dei candidati, scelti in rete dagli aderenti al MoVimento 5 Stelle, ben abbia interesse, non di mero fatto, alla partecipazione al presente giudizio cautelare”, e nel giudizio di merito l’On. Giudice non ha provveduto all’estromissione di questa associazione che, anzi, è sempre stata qualificata come intervenuta in giudizio. …”; che “ … Il rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti s’individua nell’interesse da parte di questa associazione a rendere applicabili le regole pubblicate sul sito www.movimento5stelle.it come si legge nello statuto: in particolare nel definire i soci sostenitori, come gli aderenti al MoVimento 5 Stelle abilitati a partecipare alle votazioni in rete secondo le modalità previste dal Regolamento allegato e pubblicato sul sito. Viene da sé che sussiste un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, avendo ad oggetto la presente causa la legittimità o meno delle espulsioni e dello statuto. …”; che “ … Pertanto, il Giudice ha qualificato la comparsa di costituzione come atto di intervento. L’intervento può rientrar come detto nel primo comma dell’art. 105 cpc, in quanto viene fatto valere un diritto relativo all’oggetto della causa, cioè la regolarità o meno della qualifica di socio sostenitore come prevista dallo statuto. …” (cfr. memoria conclusionale di replica).

Richiamate le superiori deduzioni e ribadito che l’associazione Movimento 5 Stelle del 2012, cf. 95162920102, di cui non fanno parte gli attori, non può considerarsi come legittimato passivo rispetto alle domande attoree, si tratta di qualificare detto intervento e di verificare se lo stesso sia o meno ammissibile.

Premesso che è irrilevante la circostanza che “ … il Giudice non ha provveduto all’estromissione di questa associazione che, anzi, è sempre stata qualificata come intervenuta in giudizio …” (cfr. citata memoria conclusionale di replica dell’associazione), si osserva, escluso che l’associazione Movimento 5 Stelle del 2012, cf. 95162920102, possa configurarsi come il reale soggetto evocato in giudizio, che l’unica qualificazione giuridica da attribuire alla partecipazione di un terzo in un giudizio pendente fra altre parti, al di fuori dell’ipotesi (non ricorrente nel caso di specie) della chiamata di terzo su istanza di parte (art. 106 c.p.c.) o per ordine del giudice (art. 107 c.p.c.), è appunto quella dell’intervento volontario (art. 105 c.p.c.) e che la valutazione della relativa ammissibilità è rimessa unicamente alla decisione in sentenza; infatti, proprio per questo motivo, viste le questioni dibattute è stato deciso di rimettere subito la causa in decisione (cfr. verbale dell’udienza del 15/11/2016).

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Orbene, ricordato che “ciascuno può intervenire in un processo fra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo” (art. 105, 1° comma, c.p.c.) e che “può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse” (art. 105, 2° comma, c.p.c.) e ricordato altresì che “l’intervento volontario in causa si qualifica come principale quando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti; …” (cfr. Cass. 27528/2016; Cass. 25145/2014), va sicuramente escluso che l’intervento possa qualificarsi, come sostenuto dall’Associazione Movimento 5 Stelle del 2012, cf. 95162920102, in subordine rispetto alla rivendicazione della propria piena legittimazione passiva quale convenuta, come intervento principale o come intervento litisconsortile.

Invero, tenuto conto dell’oggetto delle domande attoree (cfr. conclusioni in epigrafe: a) impugnazione del Regolamento pubblicato il 23/12/2014; b) impugnazione dei provvedimenti espulsivi; c) accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione alle c.d. Comunarie), è evidente che l’intervenuta non vanta alcun autonomo diritto nei confronti di entrambe le parti o anche solo nei confronti degli attori, così da far rientrare l’intervento nell’alveo dell’art. 105, 1° comma, c.p.c..

Si deve ora verificare se sia configurabile un intervento adesivo dipendente.

La ratio di tale disposizione è nel senso che in tal caso l’intervento, in ausilio di una o dell’altra parte, è giustificato dall’opportunità di prevenire precedenti sfavorevoli ed evitare quindi possibili riflessi negativi in caso di mancato accoglimento delle ragioni del soggetto aiutato.

Poiché pacificamente la giurisprudenza ritiene che l’interesse sotteso all’intervento adesivo deve essere giuridico e non di mero fatto, è necessario individuare l’esistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra la pretesa adiuvante (ossia, nel nostro caso, l’Associazione Movimento 5 Stelle del 2012) e la pretesa adiuvata (ossia, nel nostro caso, l’Associazione MoVimento 5 Stelle del 2009), così che la posizione dell’adiuvante possa essere -solo in via indiretta o riflessa- pregiudicata appunto dal mancato accoglimento delle ragioni dell’adiuvato (cfr. Cass. 12758/1993 in motivazione: “ … Tale espressione va propriamente intesa nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere -solo in via indiretta o riflessa- pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa. …”).

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Premesso che per statuto l’intervenuta si occupa del profilo organizzativo, a livello tecnico-burocratico, della predisposizione delle liste dei candidati, scelti in rete dagli aderenti al MoVimento 5 Stelle del 2009, ci si deve domandare se sia possibile individuare un interesse giudico alla partecipazione al presente giudizio, in virtù della ricordata funzione, con riferimento al capo sub c) delle conclusioni attoree (“ … accertare e dichiarare che gli attori possedevano i requisiti per partecipare, sia sotto il profilo dell’elettorato attivo che di quello passivo, alla scelta dei candidati da inserire nella lista del M5S per le elezioni comunali di Roma Capitale e per concorrere alla candidatura alla carica di Sindaco per il M5S …”).

Come detto, nella propria memoria conclusionale gli attori hanno eccepito l’irrilevanza della circostanza che lo Statuto dell’associazione intervenuta, quella appunto del 2012, prevedesse la funzione di assistenza dell’associazione del 2009 nello svolgimento delle attività burocratiche, atteso che nulla di ciò era previsto anche nello Statuto dell’associazione convenuta in giudizio, ossia appunto quella del 2009, e da cui erano stati espulsi.

Rilevato che il rapporto giuridico sotteso può essere instaurato anche di fatto e non necessariamente deve risultare da atto scritto, non è contestato dagli attori che effettivamente l’associazione intervenuta, ossia l’Associazione Movimento 5 Stelle del 2012, abbia posto in essere l’attività ‘burocratica’ connessa alla presentazione delle candidature in occasione delle Comunarie di Roma; quindi appare intuitivo che la stessa avesse interesse giuridico, quanto meno in relazione al capo c) delle conclusioni attoree, all’intervento spiegato, al fine di sostenere le ragioni dell’Associazione MoVimento 5 Stelle del 2009.

Alla luce delle superiori osservazioni, non rileva, in senso ostativo, la circostanza, evidenziata dagli attori nella comparsa conclusionale, che “ … la miniassociazione M5S non ha affatto dichiarato di costituirsi in giudizio per sostenere le ragioni dell’altra associazione, bensì quale unica titolata a contraddire …”; infatti è principio generale quello della possibile interpretazione degli atti nell’ottica della conservazione della validità degli atti stessi e dei relativi effetti giuridici, nei termini in cui ciò sia giuridicamente possibile e fattibile.

Qualificato l’intervento della terza come intervento adesivo dipendente ex art. 105, 2° comma, c.p.c., quanto meno con riferimento al capo c) delle conclusioni attoree, va ora esaminata l’incidenza in concreto su detto intervento della mancata costituzione in giudizio della convenuta.

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Osserva il Giudice, con il conforto di condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24370/2006; Cass. 3343/2003), che le difese dell’intervenuta non possono supplire l’inerzia difensiva dell’associazione MoVimento 5 Stelle del 2009, convenuta in giudizio e rimasta contumace, e che conseguentemente la posizione processuale dell’Associazione Movimento 5 Stelle del 2012, c.f. 95162920102, quale mera intervenuta in adesione a parte rimasta contumace, non legittimava né legittima la stessa a svolgere alcuna attività processuale di natura, oltre che allegatoria, anche probatoria.

Nella memoria conclusionale di replica l’intervenuta ha allegato che “ … L’articolo 268 c.p.c. sul termine per l’intervento dispone nel secondo comma ‘l’intervento può aver luogo sino a che non vengono precisate le conclusioni. Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte’. Ne consegue che l’interveniente -se ammesso- ha i medesimi poteri e facoltà di tutte le altre parti processuali. …”.

Peraltro, anche a voler considerare che “la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso” (cfr. Cass. 11681/2014; Cass. 25620/2016), è evidente che questo vale ragionevolmente solo per l’intervento principale e per quello litisconsortile (cfr. Cass. 25798/2015: “La formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento ‘fino all’udienza di precisazione delle conclusioni’, configurandosi solo l’obbligo, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie”), ma non per l’intervento adesivo dipendente.

Le regole processuali sul momento dell’intervento e sulle riconosciute facoltà processuali non possono di certo modificare la natura dell’intervento stesso.

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In conclusione, va ribadito che, nel caso di intervento adesivo dipendente, i poteri processuali dell’intervenuto sono limitati all’espletamento di un’attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata (cfr. Cass. 24370/2006: “ L'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105, secondo comma, cod. proc. civ., dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale i poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un’attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell’ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte; ne consegue che, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l’interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale”; Cass. 5744/2011).

In conclusione l’intervento che qui ci occupa va qualificato come intervento adesivo dipendente e che lo stesso è ammissibile, ma che la contumacia dell’associazione convenuta in concreto ha inciso ed incide radicalmente sui poteri processuali dell’intervenuta stessa.

All’udienza del 15/11/2016 il procuratore di parte attrice, in relazione alla posizione degli odierni due attori, aveva insistito come in atti, chiedendo “ … dichiararsi la contumacia dell’associazione del 2009 ed il rinvio per p.c., sulla base di quanto dedotto nelle memorie autorizzate. …”, mentre la difesa dell’intervenuta aveva insistito come in atti e, ribadita la disponibilità “ … a stipulare accordi transattivi con le due parti ancora in causa …”, aveva richiesto in ogni caso la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c..

Peraltro, essendo necessario decidere sulle questioni pregiudiziali connesse ai poteri processuali dell’associazione intervenuta e non potendosi concedere tout court i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., non immotivatamente, per evidenti ragioni di economia processuale, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.

Lo stesso discorso sui poteri dell’intervenuta vale per la sollevata eccezione di incompetenza territoriale, che non può pertanto essere esaminata.

In ogni caso l’eccezione sarebbe risultata inammissibile, in quanto l’associazione è intervenuta in data 28/6/2016, ossia non nei venti giorni antecedenti l’udienza fissata in citazione per il 15/7/2016; pacificamente, a tali fini, non rileva il differimento di udienza ex art. 186 bis, quarto comma, c.p.c.: nel caso di specie al 19/7/2016.

Passando al merito e seguendo l’ordine delle conclusioni rassegnate dagli attori, valgono le seguenti considerazioni.

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In relazione al capo a) delle conclusioni attoree (“ … a) accertare e dichiarare l’inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità del Regolamento pubblicato sul portale beppegrillo.it il 23.12.2014 o, in ulteriore subordine, annullarlo e dichiararlo di nessun effetto …), corrispondente al capo c) delle conclusioni in citazione, si osserva che può essere considerato come processualmente emerso il fatto che il Regolamento impugnato sia stato sostituito da un nuovo Regolamento; infatti, sia pure in replica ad allegazioni dell’intervenuta, gli attori hanno ammesso il fatto storico, pur ritenendolo asseritamente non rilevante ai fini della decisione (cfr. memoria conclusionale di replica: “ … si contesta infatti recisamente che sia stata rimossa la causa di invalidità (rectius: inesistenza) e/o inefficacia del regolamento qui impugnato sia che ricorra il requisito di una successiva deliberazione presa in conformità della legge e dello statuto, di talché difetta nel caso di specie già il prerequisito del reciproco riconoscimento e delle conclusioni conformi, sia l’ulteriore presupposto dell’avvenuta sostituzione della delibera con altra adottata in conformità della legge e dello statuto, ulteriore presupposto di cui l’intervenuta - ferma la carenza di poteri istruttori e di eccezione in merito - non ha peraltro fornito la minima prova, di talché il Tribunale non avrebbe, comunque, la possibilità di verificare quanto irritualmente e infondatamente dedotto ex adverso. …”.

Dunque il fatto storico può ritenersi pacifico fra le parti.

A questo punto è necessario aprire una parentesi in ordine alla disciplina dell’art. 2377, 8° comma, c.c. (già art. 2377, 4° comma, c.c., quanto al primo inciso), in base al quale è previsto che “l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno”.

La predetta disciplina, benché sia dettata con riferimento alle società per azioni ed alle deliberazioni annullabili, è applicabile anche alle deliberazioni nulle nei limiti della compatibilità (cfr. art. 2379, 4° comma, c.c.: “Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dell’art. 2377”) nonché alle deliberazioni delle S.r.l., per le quali opera invero il rinvio ex art. 2479 ter, 4° comma, c.c., sempre nei limiti della compatibilità. Inoltre, a conforto della portata generale del suddetto principio, lo stesso pacificamente si applica, oltre che alle delibere delle assemblee dei condomini di edifici (cfr. Cass. 10445/1998), anche alle deliberazioni delle assemblee delle associazioni non riconosciute (Cass. 1408/1993; Cass. 16017/2008).

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Dunque si può affermare, come discorso di carattere generale, che nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere e non si può procedere alla dichiarazione di nullità o all’annullamento della deliberazione impugnata, quando risulti che l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata (Cass. 6304/1995; Cass. 12439/1997).

La nuova deliberazione, emessa dall’assemblea nuovamente convocata e regolarmente costituita, deve avere lo stesso oggetto della prima e, quanto meno implicitamente, dalla stessa deve risultare la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in tal modo in essere un atto sostitutivo ovvero ratificante di quello invalido ed una rinnovazione sanante con effetti retroattivi.

All’ipotesi disciplinata dall’art. 2377, 8° comma, c.c. della sostituzione/ratifica, come causa ostativa all’annullamento della deliberazione impugnata, si può aggiungere l’ipotesi della revoca della precedente deliberazione con una successiva deliberazione assembleare; si tratta peraltro di fattispecie diverse con differenti effetti anche nei confronti dei terzi, ma non è necessario approfondire la questione in questa sede (cfr. Cass. 22762/2012).

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in ipotesi ricorrente nel caso di fatti sopraggiunti astrattamente idonei a far venir meno l’interesse alla decisione del giudice, non è peraltro automatica; infatti si può emettere una tale pronuncia solo quando le parti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr. Cass. 16017/2008 in motivazione).

Pertanto, benché una delle parti possa aver allegato e provato l’insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare la controparte dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, deve escludersi che si possa dichiarare la cessazione della materia del contendere, quando le parti insistano nelle originarie domande o comunque manifestino il concreto interesse ad una decisione di merito (cfr. Cass. 26005/2010; Cass. 23476/2010; Cass. 27460/2006).

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Va poi ricordato che, al fine di evitare il rischio del perpetuarsi di delibere invalide attraverso l’utilizzo di uno strumento, pur di per sé legittimo, come quello della ratifica-conferma-sostituzione della deliberazione invalida, il giudice è sempre tenuto a verificare l’avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo invero accertare, sia pure ai limitati fini dell’effetto ‘sanante’ della rinnovazione, se la nuova deliberazione sia immune da vizi e se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità e cioè, come si esprime il legislatore, se tale nuova deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge ed allo statuto.

Si tratta di un accertamento incidentale che deve essere sempre effettuato, quand’anche, in ipotesi, contro la nuova deliberazione non sia stata proposta alcuna autonoma impugnazione (cfr. Cass. 16017/2008 in motivazione); va peraltro ribadito che il suddetto necessario giudizio incidentale non potrebbe mai portare ad una formale declaratoria di invalidità della successiva deliberazione né comunque può estendersi ad un sindacato su vizi nuovi ovvero su vizi precedentemente non dedotti.

I vizi posti a fondamento dell’impugnazione possono essere di natura formale e procedurale, attinenti cioè alle modalità di convocazione o di votazione e di approvazione, ma anche di natura sostanziale e quindi in questo giudizio delibativo si deve verificare se la nuova deliberazione sia in concreto esente dai medesimi vizi formali e/o sostanziali, da cui era affetta la precedente.

Tornando al caso di specie, alla luce di quanto su detto sia sulle deduzioni di parte attrice che sui poteri processuali dell’intervenuta, non è ipotizzabile una dichiarazione di cessazione della materia del contendere in parte qua, ma la domanda attorea va ugualmente rigettata per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione in capo agli attori.

Premesso che le deliberazioni si presumono, fino a prova contraria, conformi alla legge, all’atto costitutivo ed allo statuto e che le stesse sono vincolanti per gli associati fino a che non venga disposta la sospensione della loro efficacia esecutiva ovvero, con sentenza passata in giudicato, non ne venga disposto l’annullamento o dichiarata la nullità, va rilevato che nel caso di specie non sono stati forniti dagli attori elementi di prova, in base a conferente allegazione, sul fatto che la deliberazione sottesa all’adozione del nuovo Regolamento fosse invalida, così da poter procedere al richiamato accertamento incidentale, ai fini e per gli effetti dell’accertamento della persistenza dell’interesse degli attori all’impugnazione del precedente Regolamento, rectius della delibera di approvazione del precedente Regolamento.

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In conclusione la domanda attrice non può essere accolta in parte qua per fatti sopravvenuti; anche il regime delle spese viene influenzato da tale conclusione, determinata appunto da meri fatti sopravvenuti che impediscono di decidere nel merito (arg. ex art. 2377, 8° comma, c.c., secondo inciso: “ … In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno”).

Passando al capo b) delle conclusioni attoree (“b) accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità dei provvedimenti di espulsione dei signori Antonio Caracciolo e Roberto Motta, o comunque annullarli, confermando l’ordinanza cautelare emessa il 12.4.2016”), corrispondente al capo d) delle conclusioni in citazione, appare sufficiente riportare quanto già esposto nella più volte richiamata ordinanza riservata: “ … I ricorrenti, benché chiaramente non facciano più parte dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ per effetto dei provvedimenti di espulsione che, fino all’eventuale sospensione degli effetti, devono ritenersi efficaci, sono pienamente legittimati all’impugnazione dei provvedimenti che, asseritamente, ledono i loro diritti in quanto associati; analogamente sussiste il loro interesse all’impugnazione.

Sul punto è sufficiente richiamare condivisa e da sempre applicata giurisprudenza della Cassazione in tema di impugnazione delle delibere di esclusione (cfr. Cass. 26842/08: “L'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 cod. civ., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l'azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti”; Cass. 21889/13); benché detti precedenti siano stati emessi in tema di società di capitali, è innegabile che venga in evidenza un principio costituzionalmente rilevante, che non può non trovare applicazione con riferimento a tutte le organizzazioni sociali, di qualunque natura siano, in cui venga in discussione l’appartenenza e/o l’esclusione del singolo associato.

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Procedendo, va ricordato che in tema di impugnazione delle delibere dell’assemblea e degli altri organi interni delle associazioni, si applica -in via generale- la disciplina dettata dall’art. 23 c.c., con il solo limite della non obbligatoria partecipazione del PM nel caso di associazioni non riconosciute; nel caso di impugnazione di delibere di esclusione, tanto di associazioni riconosciute quanto di quelle non riconosciute, trova invece applicazione l’art. 24 c.c., che presenta peculiari profili per quanto riguarda sia la legittimazione attiva che il termine di decadenza per la proposizione dell’impugnazione stessa (cfr. art. 24, 3° comma, c.c.: “L’esclusione di un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrente all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione”).

Come detto, benché il MoVimento 5 Stelle rivendichi la propria natura di ‘non associazione’ e di ‘non partito’, è giuridicamente un’associazione non riconosciuta, al pari dei ‘tradizionali’ partiti politici (art. 49 Cost. sulla libertà di associazione politica), per cui vanno applicate le relative disposizioni del codice civile: pacificamente per le associazioni non riconosciute valgono le stesse disposizioni codicistiche previste per le associazioni riconosciute, nei limiti della compatibilità con la loro particolare struttura ed organizzazione e con esclusione dell’intervento necessario del PM.

Benché l’art. 24 c.c. faccia riferimento alla deliberazione assembleare, non si esclude che, in base allo Statuto o al Regolamento interno, il provvedimento disciplinare possa essere adottato anche da altro organo dell’ente, normalmente si tratta dell’organo amministrativo; analogamente non si esclude che, anche in questo caso, sia pur sempre possibile l’impugnazione della delibera davanti all’Autorità giudiziaria.

Al riguardo va infatti rammentato -come da pacifica giurisprudenza di questo Ufficio in relazione alla disciplina di cui all’art. 23 c.c., ma il principio è lo stesso anche nel caso dell’art. 24 c.c.- che la medesima disciplina impugnatoria deve ritenersi applicabile non solo alle deliberazioni dell’assemblea dell’associazione, ma anche a quelle di tutti gli organi (monocratici o collegiali) dell’ente, che incidono nella materia dei diritti soggettivi degli associati e questo al fine di evitare che l’associato, che lamenti una lesione ai propri diritti soggettivi, rimanga privo di tutela per il solo fatto che l’atto, che si assume lesivo, promani da un organo diverso dall’assemblea.

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In relazione all’invocato rimedio cautelare ex art. 24, 3° comma, c.c., evidenzia il Giudice che si è in presenza, in applicazione della disciplina di cui al precedente art. 23, 3° comma, c.c., di una di quelle ipotesi normative (cfr. anche art. 1109, secondo comma, c.c., in tema di sospensione di deliberazioni assunte dai partecipanti alla comunione; art. 1137, secondo comma, c.c., in tema di sospensione di deliberazione di assemblea condominiale; art. 2287, secondo comma, c.c., in tema di sospensione di delibera di esclusione di socio di società di persone; art. 2378, terzo comma, c.c., in tema di sospensione di deliberazione di assemblea di società per azioni, applicabile anche alla deliberazione di assemblea di società a responsabilità limitata per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2479 ter, ultimo comma, c.c.), che prevedono l’adozione di provvedimenti tipici, aventi natura sostanzialmente cautelare, nel corso del processo di merito relativo al diritto oggetto dell’invocata cautela.

Si tratta dunque di un provvedimento di natura cautelare, funzionale a conseguire anticipatamente parte degli effetti dell’azione di annullamento, di cui al primo comma dello stesso art. 23 c.c. ed al terzo comma dell’art. 24 c.c. (con specifico riferimento all’esclusione), onde evitare che il tempo necessario alla decisione, con autorità di giudicato, in ordine alla proposta impugnazione possa vanificare gli effetti pratici cui l’azione è preordinata. ……, benché nell’art. 23, 3° comma, c.c. si parli solo di ‘gravi motivi’, non vi è incompatibilità assoluta quanto ai presupposti richiesti (fumus boni iuris e periculum in mora), sia pure con le peculiarità previste dall’art. 2378, 4° comma, c.c. in ordine al giudizio comparativo fra il pregiudizio che subirebbe l’istante dall’esecuzione e quello che subirebbe l’ente dalla sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata.

Da questo punto di vista va infatti ricordato, in tema di impugnazione delle delibere delle associazioni, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza e della dottrina i principi, desumibili dalla normativa in materia di invalidità delle deliberazioni delle società, possono essere applicati anche alle associazione, ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni dettate dal codice civile per le associazioni stesse.

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Al riguardo, ricordato che l’art. 23, 3° comma, c.c., da applicare anche nel giudizio ex art. 24, 3° comma, c.c., subordina l’adozione del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata alla verifica della sussistenza dei “gravi motivi”, si osserva che è necessario delibare -da un lato- la verosimile fondatezza della domanda di colui che impugna e - dall’altro - la gravità delle conseguenze, per l’associato impugnante e per l’associazione, derivanti dall’esecuzione e dal successivo annullamento della deliberazione; si tratta quindi di giudizi sostanzialmente analoghi a quelli frutto dell’elaborazione giurisprudenziale (anche del Tribunale di Roma) in tema di sospensione dell’esecuzione di deliberazione assunta da assemblea di società di capitali, ai sensi dell’art. 2378, quarto comma, c.c., richiamato per le società a responsabilità limitata dal successivo art. 2479 ter, ultimo comma, c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs 6/03.

Dunque il pregiudizio, che in termini di irreparabilità della lesione potrebbe subire l’impugnante, non deve essere visto a sé stante ed in via esclusiva, ma deve essere esaminato e valutato comparativamente con il pregiudizio che viceversa potrebbe subire l’associazione, in base a quanto allegato dai propri organi, da un eventuale provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della delibera impugnata.

Nell’ambito poi del controllo rimesso al giudice ex art. 24 c.c., sarà necessario apprezzare la gravità dei motivi posti a fondamento della delibera, tenendo conto del modo in cui gli associati abbiano inteso detta gravità nella loro autonomia associativa.

Pertanto, ove l’atto costitutivo o lo statuto dell’associazione contenga formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, si dovrà valutare se la condotta contestata all’associato sia stata talmente grave da provocarne l’espulsione dalla comunità associativa, dovendo al riguardo il giudice operare una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento imputato all’associato e la radicalità del provvedimento espulsivo (cfr. Cass. 17907/04).

In tali giudizi, il tribunale è tenuto a verificare, oltre al rispetto della procedura prevista dalle disposizioni interne, l’effettiva sussistenza della causa fondante la misura sanzionatoria, ossia la sussistenza degli inadempimenti o degli illeciti imputati dall’ente all’associato al momento dell’assunzione della deliberazione; si tratta quindi di un giudizio in cui la valutazione deve essere fatta sulla base della contestazione mossa e dei dati conoscitivi esistenti al momento della deliberazione stessa.

Sul punto è stato affermato, tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito, che l’apprezzamento della sussistenza dei motivi, posti a fondamento della delibera sanzionatoria, non è rimesso all’esclusiva discrezionalità degli organi dell’ente, competendo invero al giudice del merito, adito in sede di impugnazione della delibera, riscontrare l’effettiva sussistenza delle ragioni che avevano giustificato la sanzione, la loro riconducibilità a quella prevista dalla legge o dallo statuto, nonché la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità.

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Si tratta, come è chiaro dalle superiori premesse, di un controllo sulla legalità formale, che non può implicare controlli di merito o valutazioni sul merito del provvedimento, viepiù nel caso di puntuali ed analitiche previsioni statutarie di illeciti sanzionabili disciplinarmente.

Dunque, rammentato che l’ente collettivo assume la veste processuale di attore con tutti gli oneri allegatori e probatori che ciò comporta, si ribadisce che la decisione del giudice deve basarsi esclusivamente sui fatti a suo tempo posti a sostegno del provvedimento sanzionatorio, non ponendo invero l’ente collettivo allegare fatti nuovi o ulteriori rispetto a quelli oggetto di contestazione e poi posti a giustificazione della sanzione.

L’ambito di valutazione del giudice è peraltro inversamente proporzionato all’analiticità dei fatti statutariamente rilevanti a livello disciplinare e delle connesse sanzioni: più la disciplina interna è analitica e meno penetrante è la valutazione del giudice.

Per chiudere questo discorso, va affrontata la questione dell’ipotizzabilità stessa dell’invocato provvedimento ripristinatorio del vincolo sociale: si tratta di problematica, in cui sono strettamente connessi il profilo della legittimazione attiva del socio escluso e quello dell’ambito del potere di intervento del Giudice.

Si è detto (cfr. punto 3.3 dell’atto di intervento) che il singolo non ha alcun diritto di essere associato in una associazione già esistente e meno che mai in un partito politico (tradizionale e ‘atipico’ che sia) né di vedere accolta, sempre e comunque, la propria domanda di iscrizione, vantando invero solo una mera aspettativa e che, per lo stesso motivo, una volta che sia stato espulso per ritenuta mancanza o perdita dei requisiti non avrebbe alcun diritto al riacquisto della qualifica.

La premessa è sostanzialmente condivisibile, mentre non lo è la conclusione.

Al riguardo si osserva che effettivamente non esiste il diritto di un soggetto di veder accolta la domanda di iscrizione ad una qualsivoglia associazione; infatti va ricordato che gli artt. 2 e 18 Cost. sulla libertà di associazione riconoscono il diritto dei cittadini di associarsi, ma non riconoscono il diritto di vedere - sempre e comunque - accolta la domanda di iscrizione a questa o quella associazione, già esistente.

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Orbene, ribadito che non è in discussione in questa sede il diritto, costituzionalmente garantito (citati artt. 2 e 18 Cost.), dei cittadini di associarsi in nuove o esistenti associazioni, osserva Il Giudice che non esistono norme di legge che, in presenza del diritto fondamentale sopra richiamato, obblighino le associazioni esistenti ad affiliare chiunque faccia richiesta di ammissione; infatti l’adesione ad associazione non riconosciuta, al pari della sua costituzione, si perfeziona con l’incontro delle volontà contrattuali delle parti (per la cui manifestazione la legge non richiede forme particolari) e quindi, ai sensi dell’art. 1326 c.c., si perfeziona nel momento in cui al proponente, autore della richiesta di adesione al contratto associativo - si tratta di un chiaro esempio di contratto aperto all’adesione di soggetti diversi da quelli che hanno costituito l’associazione (art. 1332 c.c.) -, perviene l’accettazione dell’associazione per il tramite dell’organo a ciò statutariamente deputato. Nel caso di diniego, è escluso che il proponente possa dedurre l’invalidità della deliberazione espressiva di tale volontà, per
asserita violazione di norme statutarie disciplinanti l’attività dell’organo competente per statuto ad esprimere la volontà dell’ente collettivo in ordine alla proposta di adesione (Cass. 1992/95).

Al riguardo è invero agevole rilevare che le norme statutarie tutelano gli interessi degli associati e non gli interessi di soggetti estranei all’associazione, qual è il proponente prima che il contratto di adesione si perfezioni e divenga efficace (Cass. 5191/91).

Dunque è giuridicamente condivisibile quanto dedotto sul fatto che l’aspirante socio, quale proponente, non può vantare alcun diritto alla sua associazione e che costui acquisisce lo status di associato solo quando gli viene comunicata l’accettazione della proposta da parte dell’ente che, da parte sua, non è obbligato all’accettazione.

In conclusione non sussiste alcun obbligo per qualsiasi associazione di concludere il contratto e quindi di accettare la richiesta di adesione presentata da un esterno, il quale, corrispondentemente, non vanta alcun diritto in tal senso, così come non sarebbe legittimato a dolersi, p.es., per l’asserita violazione di norme statutarie, rispetto alle quali è totalmente estraneo, in materia di valutazione della sua domanda di adesione.

Da tale fattispecie, connotata da questi principi pienamente condivisi e già applicati dall’Ufficio in altre controversie in tema di richiesta di adesione ad associazioni non riconosciute, è chiaramente distinta l’ipotesi in cui vi sia l’espulsione di un socio, quindi di un soggetto già ammesso ed in relazione al quale si era già perfezionato il contratto associativo, per il preteso venir meno dei requisiti soggettivi per il mantenimento dello status ovvero per la violazione delle norme interne.

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In questo caso l’associazione aveva già valutato positivamente la sussistenza dei requisiti e la domanda di iscrizione era stata accolta con conseguente perfezionamento del contratto associativo, contro la cui risoluzione, in caso di espulsione, l’interessato può reagire attraverso appunto la procedura di cui all’art. 24, 3° comma, c.c.; in tali ipotesi è pertanto legittimamente consentita, in caso di accoglimento della domanda, la sospensione degli effetti (in sede cautelare) e l’annullamento del provvedimento di espulsione (in sede di merito) con la ricostituzione del vincolo contrattuale.

Pertanto, successivamente all’accettazione della domanda di iscrizione all’associazione, viene ad esistenza il rapporto associativo che si configura come un ordinario contratto (cfr. Cass. 11756/06: “Lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione”; Cass. 8372/10), con la conseguente titolarità di diritti, ivi compreso quello alla ricostituzione del rapporto in caso di illegittima risoluzione, di cui l’associato può chiedere la tutela all’Autorità giudiziaria.

Diversamente opinando e negando l’intervento del Giudice, che - come detto - riguarda il rispetto della legalità formale del provvedimento e non il merito del provvedimento stesso, si avrebbero delle zone franche di ‘non tutela’ e si porrebbe facilmente il singolo associato alla mercé della maggioranza o dell’organo gestorio e si vanificherebbe il principio costituzionale della libertà di associazione, una volta che, attraverso l’accettazione della domanda di ammissione, lo stesso abbia trovato concreta realizzazione.

In conclusione anche da questo punto di vista l’odierna istanza di sospensione degli effetti delle impugnate delibere di espulsione è ammissibile.

Alcun tipo di impedimento processuale deriva dal fatto che i tre ricorrenti abbiano impugnato contemporaneamente e con un unico atto i singoli provvedimenti di espulsione; infatti ciascuno di loro rivendica il diritto, risultante dalla conclusione del singolo contratto di associazione asseritamente risolto contra ius, di vedersi riassegnare la qualifica di iscritto all’associazione non riconosciuta ‘MoVimento 5 Stelle’.

Chiusa questa necessaria parentesi di inquadramento dogmatico e passando all’esame delle singole doglianze di rito e di merito, fatte valere in ricorso, valgono le seguenti osservazioni.

La prima contestazione, cui i ricorrenti affidano l’accoglimento del ricorso cautelare quanto alla sospensiva del provvedimento di espulsione, è la ‘inesistenza giuridica ovvero, in subordine, la nullità dei provvedimenti di espulsione per violazione dell’art. 24 c.c.’.

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In particolare è stato allegato che “Tutti e tre i provvedimenti di espulsione sono giuridicamente inesistenti o in subordine nulli, in quanto adottati da organi (rectius: entità) non previsti dallo Statuto dell’Associazione MoVimento 5 Stelle e con procedure anch’esse non previste dal Patto associativo del Movimento che, come ricordato in premessa, è costituito dal solo “Non Statuto”. …” e che “ … Lo Statuto, come sopra accennato, non contempla - quali organi dell'associazione - né lo “Staff di Beppe Grillo” né il “Comitato d'appello”, di talchè i provvedimenti di espulsione irrogati agli odierni attori devono ritenersi e dichiarati giuridicamente inesistenti o, in subordine nulli e di nessun effetto, in quanto assunti in violazione dell'art. 24 c.c., e comunque da organi e con procedure non previste dallo Statuto, …” (cfr. ricorso introduttivo).

Questo primo motivo di doglianza è infondato, alla luce del Regolamento interno del 23/12/14 (cfr. doc. 25 del fascicolo attoreo del merito e doc. 11 dell’intervenuta), che risulta essere implicitamente richiamato ed applicato quanto alla procedura di irrogazione della sanzione espulsiva.

Passando al secondo motivo di impugnazione, ossia l’eccepita ‘inesistenza giuridica o, in subordine, nullità e inefficacia del Regolamento pubblicato sul portale beppegrillo.it in data 23/12/14’, è stato dedotto che “ … la legittimità procedurale delle espulsioni non può discendere dall'avvenuta promulgazione, ex se, di un “Regolamento” pubblicato sul blog Beppegrillo.it in data 23.12.2014, e segnatamente sulla pagina http://www.beppegrillo.it/movimento/regolamento/ (e della cui esistenza gli odierni attori hanno appreso a seguito della lettera d'espulsione inviata dallo Staff di Beppe Grillo) …” e che “ … Il Regolamento in questione, che ha tutte le caratteristiche di un nuovo Statuto, è da considerarsi invero giuridicamente inesistente o, in subordine, nullo e di nessun effetto - e viene qui contestualmente impugnato dai signori Paolo Palleschi, Roberto Motta e Antonio Caracciolo, come sopra rappresentati e difesi - in quanto imposto da soggetti carenti di qualsiasi potere in proposito e in quanto adottato in assenza di qualsiasi deliberazione assembleare e/o accordo (peraltro da manifestare unanimemente) degli associati, ferma restando comunque la inidoneità di detto (posteriore) ‘Regolamento’ a incidere e/o a modificare lo Statuto originario (Non Statuto), atteso che detta modifica - considerata la natura contrattuale dello Statuto - richiede l'accordo (totalitario) degli associati, non prevedendo lo Statuto quorum diversi per la sua integrazione e/o modifica…” con specifica richiesta “ … che il suddetto Regolamento del 23.12.2014 venga dichiarato giuridicamente inesistente o, in subordine, nullo o, in ulteriore subordine, che venga annullato e dichiarato in ogni caso di nessun effetto. …” (cfr. ricorso introduttivo).


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Premesso che in questa fase cautelare sarebbe possibile solo un accertamento incidentale della validità ed efficacia del suddetto Regolamento, dalla cui eventuale delibazione di illegittimità deriverebbe, come naturale conseguenza, l’invalidità dei provvedimenti espulsivi irrogati in forza di quel Regolamento, ritiene il Giudice che, allo stato degli atti, nessun giudizio di invalidità e/o di inefficacia sia possibile, neanche in termini delibativi propri di questo giudizio, per la semplice considerazione che, come ammesso dai ricorrenti, gli stessi, sia pure per facta concludentia, hanno inteso dare adesione al Regolamento, come risulta dal fatto che si sono attenuti, quanto all’invio di chiarimenti ed alla proposizione del ricorso al Comitato d’appello, proprio a quelle procedure previste
dal Regolamento, che hanno pertanto accettato.

Richiamato quanto detto sulla natura privatistica degli atti interni e della natura negoziale che caratterizza il rapporto associativo, è evidente, in base ai principi generali in tema di formazione della volontà contrattuale, che l’accordo per la costituzione o modificazione dei rapporti possa avvenire appunto anche per facta concludentia con l’adesione tacita di una parte alla proposta formulata dall’altra parte, senza neanche che in tale ambito sia possibile parlare di parte debole del rapporto (cfr. citata Cass. 8372/10: “Lo statuto e l’atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili”).

Pertanto i ricorrenti non possono ora eccepire l’inesistenza o nullità ovvero il mancato accordo (totalitario) degli associati, poiché, per quanto riguarda la loro specifica posizione, hanno accettato il nuovo strumento di regolamentazione dei rapporti interni, prestandovi adesione.

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Nella memoria autorizzata la difesa dei ricorrenti ha evidenziato, quanto al ricorso al Comitato d’appello, che “ … nel caso del ricorrente Caracciolo l’istanza è stata presentata, con espressa riserva di adire l’autorità giudiziaria e con la specifica contestazione che detto organo non fosse previsto dallo Statuto …”, ma non va dimenticato che a monte vi era stata l’accettazione del Regolamento, dai ricorrenti stessi definito atto incidente sulla disciplina negoziale del vincolo associativo, con l’invio di
osservazioni e l’accettazione della procedura disciplinare ivi prevista; quindi non si può manifestare adesione ad una parte e contestazione di un’altra, per poi revocare in toto l’adesione volontariamente manifestata alla disciplina interna del rapporto associativo.

Ogni ulteriore approfondimento dovrà essere rimesso al merito, anche per quanto riguarda la valutazione della procedura per l’approvazione del Regolamento da parte degli iscritti al MoVimento (cfr. doc. 12 dell’intervenuta). In ogni caso il fatto che si sia proceduto alla nomina di due dei tre componenti del Comitato d’appello, organo previsto dal Regolamento, a seguito di votazione in rete fa ritenere che gli iscritti al MoVimento 5 Stelle si siano espressi anche sul Regolamento in sé e lo abbiano accettato.

Al punto c) dei motivi di doglianza è stata prospettata, sia pure in via di mero subordine, la ‘violazione della procedura prevista dall’art. 4 del Regolamento del 23/12/14’, in quanto in ogni caso “ … l'iter procedurale che ha portato all'espulsione degli odierni attori, sarebbe comunque viziato per la violazione dell'art. 4 del suddetto Regolamento nonché delle norme del codice civile in materia di rappresentanza. …” (cfr. ricorso).

Orbene l’art. 4 del Regolamento del 23/12/14, prodotto in atti, prevede che “gli iscritti al MoVimento 5 Stelle sono passibili di espulsione: a) per il venire meno dei requisiti di iscrizione stabiliti dal “non statuto”; b) per violazione dei doveri previsti dall'articolo 1 del presente regolamento; c) se eletti ad una carica elettiva, anche per violazione degli obblighi assunti all'atto di accettazione della candidatura” (1° comma).

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Per effetto del rinvio ai requisiti di iscrizione stabiliti dal ’non Statuto’ assumono rilievo l’essere cittadino italiano maggiorenne ed il non far parte di partiti politici o di associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli del MoVimento (art. 5 del ‘non Statuto’), mentre la lett. b) del citato art. 4 Regolamento si riferisce al fatto che “Gli iscritti al MoVimento 5 Stelle non possono né rappresentare il MoVimento 5 Stelle, né utilizzare il simbolo per iniziative e manifestazioni non espressamente autorizzate dal capo politico del MoVimento 5 Stelle o, se nominati, da delegati territoriali. Gli iscritti al MoVimento 5 Stelle hanno l'onere: a) di mantenere i requisiti di iscrizione indicati nel “non statuto”; b) di attenersi al presente regolamento; c) di rispettare le decisioni assunte con le votazioni in rete; d) di reperire le risorse economiche eventualmente necessarie per le iniziative e manifestazioni regionali e locali autorizzate, nel rispetto degli obblighi di rendicontazione e trasparenza di legge”.

In ordine alla procedura di espulsione il medesimo art. 4 prevede che “verificandosi una causa di espulsione, il capo politico del MoVimento 5 Stelle, su segnalazione comunque ricevuta: i) dispone la sospensione dell'iscritto, dandone comunicazione al gestore del sito, il quale provvede alla disabilitazione dell'utenza di accesso; ii) contesta all'interessato la violazione con comunicazione a mezzo e-mail, assegnandogli un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. …” (2° comma); che “ … Decorso tale termine, il capo politico del MoVimento 5 Stelle, se non sono pervenute controdeduzioni ovvero ritiene non accoglibili le controdeduzioni presentate, dispone l'espulsione dell’iscritto, dandone comunicazione all'interessato con comunicazione a mezzo e-mail ...” (3° comma) e che “ … Entro i dieci giorni successivi, l’interessato può proporre ricorso contro l’espulsione, a mezzo e-mail da inviare al link www.beppegrillo.it/movimento/regolamento/9.html. Il ricorso viene esaminato dal comitato d’appello entro il mese successivo. Il comitato d’appello ha facoltà di acquisire informazioni o chiarimenti, nel rispetto del contraddittorio. Se il comitato d’appello ritiene sussistente la violazione contestata, conferma l’espulsione in via definitiva. Se il comitato d’appello ritiene insussistente la violazione contestata, esprime il proprio parere motivato al capo politico del MoVimento 5 Stelle, che se rimane in disaccordo rimette la decisione sull’espulsione all’assemblea mediante votazione in rete di tutti gli iscritti, la quale si pronuncia in via definitiva sull’espulsione. …” (4° comma).

In ordine ai rapporti fra provvedimento di espulsione irrogato dal capo politico del MoVimento 5 Stelle e provvedimento del Comitato d’appello, si osserva che l’espulsione deve ritenersi esecutiva ed efficace già con il provvedimento adottato dal capo politico del MoVimento 5 Stelle e che l’appello, mera facoltà dell’interessato (“ … entro dieci giorni successivi, l’interessato può proporre ricorso contro l’espulsione …”), si configura come mero rimedio endoassociativo, che, anche attraverso nuova attività istruttoria, può concludersi o con la conferma in via definitiva dell’espulsione (la ‘conferma’ denota che il provvedimento del capo politico è già efficace) ovvero con un parere, non vincolante, di mancata condivisione del provvedimento di espulsione, parere rimesso al capo politico del MoVimento 5 Stelle, il quale, se non dovesse condividere il suddetto parere, rimette la decisione finale all’assemblea che si esprime con voto in rete.

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In base al Regolamento emerge pertanto che già con il provvedimento del capo politico vi è l’esclusione dell’associato dal MoVimento 5 Stelle e che l’eventuale procedura di appello, se confermativa dell’espulsione, rende solo definitiva, all’interno del MoVimento, la suddetta espulsione.

Il ricorso all’Autorità giudiziaria non è subordinato all’esito della procedura d’appello, potendo invero l’interessato optare di non attivare per nulla detta procedura di secondo grado ovvero di rinunciarvi a seguito di ricorso all’Autorità giudiziaria, proposto pendente la procedura di appello, da doversi così intendere implicitamente abbandonata.

Ad ogni buon conto, non essendovi eccezione di decadenza dal termine semestrale di impugnazione di cui all’art. 24 c.c., la questione perde rilevanza.

A fronte di detto dato regolamentare, i ricorrenti hanno eccepito che non era stata rispettata la previsione che ricollega il potere di impulso, di sospensione e quello sanzionatorio al ‘Capo Politico del MoVimento 5 Stelle’, in quanto la suddetta carica - a detta dei ricorrenti - era da considerarsi “ … attualmente vacante, se non inesistente (anche sulla scorta del principio di orizzontalità democratica su cui si fonda l’Associazione: “uno vale uno”), atteso che non si è mai proceduto alla nomina del soggetto investito di tale carica, che peraltro non è prevista dallo Statuto (“Non Statuto”) ed è pertanto da considerarsi tamquam non esset. …” (cfr. ricorso).

Sul punto è sufficiente richiamare quanto detto a proposito dell’accertata rituale citazione in giudizio dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ e sulla qualifica di Beppe Grillo in seno al MoVimento 5 Stelle (cfr. anche citato doc. 4 della intervenuta: comunicato politico n° 53).

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Non è condivisibile neanche il secondo profilo di pretesa violazione della disciplina regolamentare, prospettata sul presupposto che “ … le espulsioni sono state disposte “in nome e per conto di Beppe Grillo” (senza spendita dello status di “capo politico del MoVimento 5 Stelle”) da un entità autodenominatasi “lo Staff di Beppe Grillo” (assimilabile quanto a inconsistenza giuridica alla figura della “Rete”) priva di capacità giuridica, se non del tutto giuridicamente inesistente, atteso che né lo Statuto né il codice civile prevedono un organismo riconducibile a tale etereo “Staff”, di cui non si conoscono neanche i componenti, atteso che nelle lettere de quibus non è mai riportato il nome degli
effettivi (rectius: effettivo) estensori …” con l’asserita conseguenza che “ … anche a non voler considerare le molteplici violazioni di legge e di Statuto sopra richiamate, i provvedimenti di espulsione sarebbero comunque da considerarsi giuridicamente inesistenti o comunque nulli o, in ulteriore subordine, annullabili e da annullare per violazione dell'art. 1389 c.c. e degli artt. 1 e segg. c.c.. in materia di capacità delle persone fisiche, delle persone giuridiche e delle associazioni (riconosciute e non riconosciute), in quanto detti provvedimenti risultano adottati “per conto di Beppe Grillo” da un'entità giuridicamente inesistente e comunque non dotata di capacità giuridica ….” (cfr. ricorso introduttivo).

Nel caso di specie è sufficiente rilevare che le espulsioni sono state disposte ‘in nome e per conto’ di Beppe Grillo, della cui figura di capo politico del MoVimento 5 Stelle non pare dubitabile alla luce di quanto detto (cfr. anche il più volte citato doc. 4 dell’intervenuta), così come non è dubitabile che, a tutto concedere, possa essere Beppe Grillo a doversi lamentare nel caso di abusiva spendita del proprio nome da parte di un preteso falsus procurator.

La contraddittorietà della doglianza dei ricorrenti appare poi palese in parte qua, in quanto viene contestato l’intervento dello ‘Staff di Beppe Grillo’, che ha agito per la loro espulsione ‘in nome e per conto’ di Beppe Grillo, quando, in base alla stessa documentazione prodotta dai ricorrenti (cfr. citati docc. 1, 2 e 3 allegati al fascicolo del merito), risulta che la comunicazione di accettazione della domanda di iscrizione è stata ‘firmata’ dallo stesso ‘Staff di Beppe Grillo’; quindi, se fosse vera la tesi dei ricorrenti e la si portasse alle estreme conseguenze, si dovrebbe negare validità ed efficacia alla stessa procedura di adesione di costoro al MoVimento 5 Stelle.

Non è condivisibile neanche la doglianza dei ricorrenti per quanto attiene il profilo della mancanza dei nominativi dei componenti del Comitato d’appello; al riguardo è sufficiente richiamare il doc. 13 dell’intervenuta in ordine all’esito delle votazioni per la scelta da parte degli iscritti, come da Regolamento, di due dei tre componenti.

Nel giudizio di merito si dovrà peraltro approfondire il riferimento, contenuto all’art. 5 del Regolamento, al fatto che dei tre membri del Comitato d’appello “… due …(sono)… nominati dall’assemblea mediante votazione in rete tra una rosa di cinque nominativi proposti dal consiglio direttivo dell’associazione MoVimento 5 Stelle ed uno dal consiglio direttivo dell’associazione medesima” (1° comma), atteso che detto consiglio direttivo non è previsto né nel ‘Non Statuto’ né nel Regolamento 23/12/14 dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ che qui ci occupa.

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Per completezza, va ricordato che di ‘consiglio direttivo’ si parla all’art. 6 dell’atto costitutivo e all’art. 13 dello Statuto della Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ (cfr. documenti in atti), soggetto giuridico diverso, alla luce di quanto detto, dall’associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, da cui sono stati espulsi gli odierni ricorrenti.

A questo punto si deve passare all’esame delle doglianze più attinenti al merito: le due ultime doglianze, richiamate ai punti d) ed e) del ricorso, vanno trattate unitariamente.

Al punto d) è stata eccepita la ‘violazione del diritto di difesa riguardo la formulazione del capo di incolpazione’, mentre al successivo punto e) è stata eccepita, in via subordinata, la ‘insussistenza dei presupposti previsti dallo statuto e dal Regolamento per l’espulsione degli associati nonché dei gravi motivi di cui all’art. 24 c.c.’.

In particolare, quanto al primo punto, è stato dedotto che “ … Tutti e tre i provvedimenti di espulsione sono poi illegittimi e da annullare in quanto in tutti e tre i casi che ci occupano le contestazioni di addebito sono state formulate - a dir poco: con malizia - in modo assolutamente generico e in base a condotte non circostanziate così da precludere il diritto di difesa …” (cfr. ricorso introduttivo) e, quanto al secondo punto, che “ … le espulsioni sono comunque infondate per l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 dello Statuto (Non Statuto) nonché, ferme le eccezioni di inesistenza giuridica o nullità sopra formulate, dell'art. 4 del Regolamento del 23.12.2014, e dei “gravi motivi” richiesti in via residuale dall'art. 24 c.c. …” (cfr. ricorso); nel ricorso si prosegue poi ad esaminare le singole posizioni dei tre ricorrenti.

Orbene, per quanto riguarda il fumus boni iuris, ritiene il Giudice, in base alla delibazione propria di questa fase, che la domanda cautelare vada accolta in parte qua.

Pag. 47.
Richiamati i principi e i limiti dell’intervento del Giudice in materia disciplinare - riscontro dell’effettiva sussistenza delle ragioni che hanno giustificato la sanzione, la loro riconducibilità a quella prevista dalla legge o dallo statuto, nonché la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità; valutazione inversamente proporzionale alla minuziosità delle previsioni statutarie di illeciti sanzionabili disciplinarmente; autosufficienza del provvedimento espulsivo quanto ai fatti ed alla giustificazione richiamata - va ribadito, al fine di evitare equivoci anche in relazione alla partecipazione del MoVimento 5 Stelle, al pari dei ‘tradizionali’ partiti politici, alla determinazione della politica del Paese tramite le iniziative e le scelte dei propri iscritti, che l’Autorità giudiziaria non possa -né può- sindacare il merito dei provvedimenti assunti a livello disciplinare, ma questo non significa negare qualsiasi controllo di legalità formale nel caso di lamentata lesione di diritti soggettivi, fatta valere da parte dei singoli associati, viepiù nel caso di provvedimenti disciplinari radicali, come appunto l’espulsione.

Non compete certo al Giudice valutare se era opportuna o meno l’adozione di un certo provvedimento (nel caso di specie l’espulsione dei ricorrenti dalla compagine sociale ‘virtuale’: con l’espulsione, in base al Regolamento, “il gestore del sito provvede alla cancellazione dell’espulso dall’elenco degli iscritti” e quindi si è di fatto esclusi dalla comunità virtuale), ma sicuramente non può escludersi che possa - ed anzi debba - essere esaminata, nel caso appunto di domanda proposta da parte di chi si ritenga danneggiato da quel dato provvedimento interno, la procedura che ha portato a quel determinato provvedimento e verificare se quel determinato provvedimento sia o meno conforme alla legge e/o alle disposizioni interne.

Le conseguenze ripristinatorie di un eventuale provvedimento favorevole, sia esso interinale che poi definitivo, derivano non da un sindacato di merito da parte del Giudice, ma appunto dalla verifica del rispetto della legge e dello statuto a tutela degli associati in ipotesi lesi da quel determinato provvedimento; quindi la reintegrazione dell’espulso nella compagine sociale, in caso di accoglimento della domanda, non sarebbe mai una scelta autonoma e discrezionale del Giudice, ma sarebbe solo la conseguenza naturale dell’eventuale sospensione della delibera impugnata (prima) e di accoglimento nel merito della domanda di annullamento (poi).

In tali giudizi, il tribunale -come detto- è tenuto a verificare, oltre al rispetto della procedura prevista dalle disposizioni interne, l’effettiva sussistenza della causa fondante la misura sanzionatoria, ossia la sussistenza degli inadempimenti o degli illeciti imputati dall’ente all’associato al momento dell’assunzione della delibera sanzionatoria, la loro riconducibilità alla fattispecie prevista dalla legge o dallo statuto, nonché la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità della condotta imputata.

Sul punto si richiamano le superiori osservazione sull’ampiezza dell’esame in misura inversamente proporzionale alla analiticità delle previsioni disciplinari in tema di illeciti e di sanzioni (cfr. citata Cass. 17907/04; Trib. Roma n° 16470/08).

Tornando al caso di specie …

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… Per quanto riguarda il merito della domanda svolta dai ricorrenti Motta e Caracciolo, va ricordato che costoro avevano invece effettuato le riprese dei video di presentazione in Rete della loro candidatura, video poi pubblicati in data 15/2/16 sul blog beppegrillo.it.

Risulta per tabulas che il successivo 16/2/16 al ricorrente Caracciolo era prevenuta una comunicazione e-mail dello Staff di Beppe Grillo, con cui gli era stata comunicata “ … la sua esclusione dalla lista dei candidati del M5S per le elezioni amministrative Roma 2016. A seguito di segnalazioni pervenute dopo la pubblicazioni dei video di presentazione è risultato che Lei ha di recente pubblicato interventi su alcuni blog che palesano condotte contrastanti con i principi fondamentali del M5S e che pertanto la rendono incompatibile con un potenziale ruolo di portavoce e di appartenente al MoVimento 5 Stelle. Per questo motivo viene sospeso con effetto immediato dal MoVimento 5 Stelle” (cfr. doc. 13 del fascicolo del merito: copia cartacea dell’e-mail del 16/2/16 ore 15:08); che in pari data il ricorrente aveva eccepito l’infondatezza delle contestazioni e chiesto ulteriori delucidazioni sui fatti contestati per potersi meglio difendere, evidenziando che, qualora le contestazioni si fossero riferite a pretese, ma contestate, dichiarazioni “negazioniste”, già sulle stesse si era pronunciato il Collegio di Disciplina del Consiglio Universitario Nazionale, che ne aveva rilevato l’infondatezza (cfr. doc. 14 del fascicolo del merito: e-mail del 16/2/16 ore 16:00); che in data 29/2/16 lo stesso aveva ricevuto la comunicazione dell’espulsione dal MoVimento 5 Stelle da parte dello Staff di Beppe Grillo (cfr. doc. 15 del fascicolo del merito: copia cartacea dell’-mail del 29/2/16); che era stato presentato ricorso al Comitato d’appello ribadendo, come già evidenziato e fatto valere in sede disciplinare davanti al Collegio di Disciplina Universitario Nazionale, che tutto traeva origine da un articolo su Repubblica del 22/10/09; che non era un ‘negazionista’ e che rivendicava solo il diritto costituzionalmente garantito della libertà di ricerca storica su qualsiasi argomento, ricerca che non poteva né doveva essere svolta sotto la spada di Damocle della sanzione penale (cfr. doc. 16 del fascicolo del merito: e mail del 3/3/16 ore 20:45).

Pag. 49.
Orbene, rilevato che non vi è stata la decisione del Comitato d’appello in data anteriore all’introduzione del presente giudizio, ritiene il Giudice che la contestazione mossa al ricorrente, basata su articoli di giornali (cfr. docc. 14 e 15 della intervenuta: articolo di Repubblica.it del 22/10/09 e de Il Messaggero.it del 22/12/15), non prenda in debita considerazione, come del resto emerge anche dall’assoluzione davanti al Consiglio di disciplina universitario (cfr. doc. 16 del fascicolo del merito), la circostanza che il ricorrente avesse posto la questione in termini di libertà di ricerca storica e non tout court di negazione dell’Olocausto, rivendicando il diritto, quale studioso, che si potesse liberamente studiare anche le pagine buie della Storia.

Dalla documentazione prodotta unitamente alla memoria autorizzata risultano inoltre le pregresse iniziative che il ricorrente aveva assunto, ex L. 47/48, per chiedere la rettifica delle dichiarazioni attribuitegli, negando di aver concesso interviste a ‘La Repubblica’ ed eccependo la manipolazione del ‘virgolettato’ (cfr. doc. 10: raccomandata del 17/5/13, oltre a doc. 9, relative ad analoghe iniziative via e-mail); è vero, come obiettato dall’intervenuta nella memoria autorizzata di replica, che all’epoca il Caracciolo non era ancora associato al M5S - in ricorso la data di iscrizione è infatti indicata al 24/7/13 -, ma questo sta a dimostrare che già in tempi non sospetti il ricorrente avesse contestato quanto gli veniva attribuito in tema di ‘negazionismo’.

In tale contesto appare irrilevante che anche il M5S si sia fatto promotore di una legge per l’introduzione del reato di ‘negazionismo’ - nella memoria di replica dell’intervenuta, oltre al richiamo al citato disegno di legge contro il ‘negazionismo’ (cfr. doc. 16 della intervenuta), si è fatto riferimento a “ … due mozioni di Senatori del MoVimento 5 Stelle tese a rafforzare la legge invitando il Governo a introdurre nelle scuole corsi di approfondimento sul tema dell’Olocausto. …”-, in quanto, nel quadro dell’invocata libertà di ricerca storica, si pone l’opinione di chi ritiene che la Storia debba essere scritta non nelle aule di Tribunale (cfr. il riferimento alla spada di Damocle della sanzione penale), ma negli archivi storici, esaminando i documenti, o sul territorio, raccogliendo le testimonianze dei diretti interessati, così da lasciare poi agli storici ed agli studiosi in genere il compito di vagliare la fondatezza ed il rigore scientifico delle singole tesi.

In conclusione non appare che l’invocato diritto alla libertà di ricerca storica, a maggior ragione se rivendicato da un accademico che fa della speculazione intellettuale l’oggetto della propria attività e del proprio insegnamento, sia tale da giustificare, ex art. 24 c.c., l’irrogazione della sanzione dell’espulsione.

L’ultima posizione riguarda il ricorrente Motta.

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Anche in questo caso, dopo la registrazione del video di presentazione della candidatura, aveva ricevuto, in data 1/2/16, una e-mail in cui gli era stato contestato che “ … ci risulta che Lei abbia disconosciuto in modo pubblico il sistema di votazione e delle candidature su cui si basa il MoVimento 5 Stelle. Per questo motivo viene sospeso con effetto immediato dal MoVimento 5 Stelle …” (cfr. doc. 17 del fascicolo di merito: e-mail dell’1/2/16, ore 16:16 dello Staff di Beppe Grillo); che con e-mail del 2/2/16 il ricorrente, nel negare il pur contestato generico addebito sul disconoscimento delle regole del M5S, aveva chiesto spiegazioni (cfr. doc. 18 del fascicolo del merito: e-mail del 2/2/16 ore 12:18); che con successiva e-mail del 3/2/16 lo Staff aveva comunicato l’espulsione dal MoVimento 5 Stelle, precisando, a proposito delle controdeduzioni inviate, che “ … la decisione di sospensione adottata nei Suoi confronti appare fondata e legittima all’esito dell’analisi della Sua posizione personale, ed in particolare in relazione a quanto da Lei affermato nel suo post del 22.11.2014 ore 01.57 N.160334 nel quale, sotto il nickname ARKAN, Lei afferma, «da questo punto di vista disconosco ogni valore legale alla certificazione ( e a tutto ciò che ne consegue) attuata dal forum beppegrillo.it». La Sua affermazione testé citata è indice evidente ed inequivoco del Suo radicale discostamento dai principi del M5S nonché di dichiarata non condivisione delle regole e delle procedure organizzative dallo stesso adottate e condivise da tutti gli attivisti, ponendoLa quindi in una condizione di incompatibilità con ogni partecipazione attiva all'interno dello stesso M5S. …" (cfr. doc. 19 del fascicolo del merito: e-mail del 3/2/16 ore 18:36); che con e-mail del 4/2/16 il ricorrente aveva presentato ricorso al Comitato d’appello, evidenziando che il riferimento al “forum beppegrillo.it” era da considerarsi un refuso in quanto il fatto, accaduto oltre 14 mesi prima, era desunto da “ … una frase estrapolata da un post di un Topic … ove risultava un macroscopico errore di battitura/digitazione essendo il tema del Topic il sondaggio relativo all’accorpamento delle due piattaforme web Roma5Stelle.it e Roma5Stell.com che nulla hanno a che vedere con beppegrillo.it …”; che la “ … frase a me imputata … nulla aveva a che vedere …(con)… il sistema di votazione e delle candidature su cui si basa il MoVimento 5 Stelle …” e che “ … bastava leggere il titolo del Topis (‘Avvio primo sondaggio sull’Accorpamento e/o ristrutturazione delle piattaforme Web’) e l’ora del mio post (1:57) nonché i miei post precedenti e successivi per comprendere come e quanto il mio riferimento al Beppegrillo.it fosse erroneo (del tutto comprensibile data anche l’ora tarda 1:57) poiché da intendere come Roma5Stelle.it, forum.it o forino.it (come capitava di ironizzare all’epoca). Argomento di discussione era la coesistenza di due forum locali che nulla avevano a che fare con Beppegrillo.it …” (cfr. doc. 20 del fascicolo del merito: e-mail del
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4/2/16 ore 14:52); che con e-mail del 23/2/16 il Comitato d’appello aveva confermato il provvedimento di espulsione del ricorrente, allegando che “ … la sua posizione è stata sottoposta al vaglio della Rete al fine di valutare la lealtà e la condivisione nei confronti dei principi e delle regole del M5S. A tal proposito si rileva che definire nel ricorso “delazioni” le segnalazioni della Rete, poi puntualmente verificate dallo Staff, è già di per sé sintomo evidente di non condivisione dei principi del M5S … ” e che “ … la doglianza che lo Staff avrebbe frainteso il senso del commento causa di espulsione risulta altresì infondata per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo l’evidenza letterale del commento non lascia spazio a dubbi interpretativi; in secondo luogo la tesi del ricorrente che poggia su un presunto fraintendimento, è stata esposta per la prima volta in sede di appello, mentre nelle osservazioni inviate a seguito del provvedimento di espulsione, lo stesso negava in via assoluta di aver mai criticato le regole organizzative del M5S. La contraddittorietà delle tesi esposte dal ricorrente è inoltre indice evidente della scarsa credibilità delle stesse da un punto di vista logico, e pertanto dalle evidenze documentali prodotte ed esaminate deve ritenersi accertata l’incompatibilità tra la condotta del ricorrente e i principi fondamentali che ispirano l’attività politica del MoVimento 5 stelle, con particolare riferimento alla acclarata non condivisione dei processi organizzativi adottati e alla violazione dei regolamenti e dei valori imprescindibili posti a fondamento della sua azione politica , sociale e civile …” (cfr. doc. 21 del fascicolo di merito: e-mail del 23/2/16 ore 13:23 del Comitato d’appello).

Sul punto si osserva quanto segue.

In primo luogo, il fatto contestato risale al 22/11/14, mentre il ricorrente Motta si è iscritto al MoVimento 5 Stelle il 14/11/15 (cfr. doc. 3 del fascicolo del merito); inoltre il fatto contestato sarebbe stato posto in essere prima dell’entrata in vigore del Regolamento (23/12/14), contenente la fattispecie sanzionata dell’inosservanza del Regolamento (cfr. art. 4, 1° comma, lett. b, Regolamento, in atti).

In conformità dei principi costituzionali (art. 25, 2° comma, Cost.) e delle norme in materia penale (artt. 1 e 2 c.p.), ma di chiara applicazione a tutte le ipotesi sanzionatorie, il ricorrente non può rispondere di un fatto che all’epoca non era ancora previsto come disciplinarmente rilevante, quale inosservanza del Regolamento successivamente introdotto. Nel ‘Non-Statuto’ nulla era previsto in tema di cancellazione dell’utente, sanzione comminata invero solo per l’ipotesi di mancanza o di perdita dei requisiti di ammissione (cfr. art. 5 del Non Statuto).

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Già di per sé l’impugnazione va accolta quanto al fumus boni iuris.

Ritiene inoltre il Giudice che detto fatto, comunque lo si voglia esaminare anche nel merito, non sarebbe comunque così grave da determinare, attesa la richiamata genericità delle fattispecie disciplinarmente rilevanti, l’espulsione del ricorrente.

Al riguardo va osservato che non rileva il riferimento alla ‘novità’ della giustificazione, asseritamente evidenziata solo nel ricorso al Comitato d’appello e non nelle prime giustificazioni rese allo Staff; infatti gli stessi autonomi poteri d’indagine attribuiti al Comitato d’appello consentono di ritenere introducibili anche nuove giustificazioni da parte dell’interessato.

Peraltro in tale quadro di contestazione di fatti avvenuti più di un anno prima e per frasi scritte sul web, ben si giustificherebbe l’iniziale incertezza del ricorrente sul fatto contestatogli.

Quanto al merito, oltre a ricordare l’anteriorità del fatto contestato rispetto all’introduzione del Regolamento, non appaiono -allo stato- immeritevoli di positiva considerazione le giustificazioni addotte dal ricorrente sull’errore in cui era incorso e sull’estrapolazione di una frase da un contesto più ampio (cfr. doc. 27 del fascicolo di merito); appare non grave, ai fini e per gli effetti dell’art. 24 c.c., il fatto contestato.

In conclusione, in base ad una sommaria delibazione, il provvedimento di espulsione non appare legittimamente adottato neanche nei confronti del ricorrente Motta. …” (cfr. citata ordinanza riservata del 9-12/4/2016).

Orbene, ribadito che non è stata svolta né poteva né può essere svolta attività istruttoria, attesa la carenza di poteri processuali in capo all’intervenuta, non emergono motivi per modificare le conclusioni cui si è giunti sull’invalidità dei provvedimenti espulsivi adottati nei confronti degli attori Caracciolo e Motta.

Si è preso atto delle osservazioni di parte attrice su alcune parti della motivazione della citata ordinanza cautelare del 9-12/4/2016, in particolare sull’adesione di fatto degli attori al Regolamento impugnato e sulla non configurabilità di una ratifica per facta concludentia di delibera annullabile, ma non si ritiene necessario approfondire la questione alla luce delle superiori premesse sull’applicazione del principio di cui all’art. 2377, 8° comma, c.c..

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Come fatto storico nuovo è emerso, come risulta dalla lettura della comparsa conclusionale della stessa parte attrice a conferma di quanto prodotto all’udienza del 12/6/2017 dal procuratore dell’intervenuta (cfr. verbale di udienza:“ … Deposita, sempre in via cartacea, copia di due email inviate alle controparti personalmente di riammissione al Movimento. …”), che i due attori sono stati riammessi nell’associazione MoVimento 5 Stelle del 2009.

Anche in questo caso, pur rimettendo ogni valutazione al Giudice, è stata la stessa parte attrice ad aver ammesso l’esistenza del predetto fatto storico, così consentendo di superare ogni questione sui poteri allegatori e probatori dell’intervenuta (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice: “ … Nel rimettere alla valutazione della S.V. se la comunicazione di “riammissione nell’associazione” inviata da Beppe Grillo agli attori il 9.6.2017 … sia idonea a far dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda sub b (atteso che la domanda formulata dagli attori non ha ad oggetto la “riammissione”, che peraltro come tale ha effetto ex nunc, bensì l’annullamento dei provvedimenti di espulsione, e quindi il ripristino ex tunc del rapporto associativo, annullamento che costituisce dunque ontologicamente e giuridicamente un provvedimento diverso dalla mera riammissione), si rileva che comunque, ai fini della pronuncia della ‘soccombenza virtuale’, il Tribunale è comunque tenuto a esaminare se i provvedimenti impugnati fossero legittimi o meno. …”).

Tanto premesso, anche a voler convenire con parte attrice che all’annullamento del provvedimento di espulsione consegue giuridicamente efficacia retroattiva e quindi la ricostituzione del rapporto ex tunc, non va dimenticato -da un lato- che sarebbe pur sempre necessario attendere il passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di accoglimento della domanda e - dall’altro - che non è stato allegato, così da giustificare l’interesse ad una tale domanda, quale sarebbe appunto l’interesse attuale e concreto alla ricostruzione della ‘militanza’ nel MoVimento 5 Stelle del 2009 fin dai provvedimenti espulsivi e quindi ad ottenere un quid pluris rispetto alla riammissione e quindi alla ricostituzione del vincolo associativo con effetto ex nunc.

In conclusione va dichiarata la cessazione della materia del contendere in parte qua, con necessità di procedere alla regolamentazione delle spese di lite in base al principio sulla soccombenza virtuale (cfr. Cass. 4884/1996; Cass. 4278/1995; Cass. 3346/1990).

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Richiamate le superiori osservazioni in fatto e in diritto e le conclusioni cui si è giunti nel procedimento cautelare, conclusioni non superate o messe in crisi da allegazioni o deduzioni né dell’associazione convenuta, rimasta contumace, né dell’associazione intervenuta, in ciò limitata dalla natura dell’intervento e dalla ricordata contumacia della convenuta, è evidente che la domanda era fondata e sarebbe stata accolta, con ciò che ne consegue in ordine alla regolamentazione del regime delle spese.

Passando all’esame del capo c) delle conclusioni attoree (“ … accertare e dichiarare che gli attori possedevano i requisiti per partecipare, sia sotto il profilo dell'elettorato attivo che di quello passivo, alla scelta dei candidati da inserire nella lista del M5S per le elezioni comunali di Roma Capitale e per concorrere alla candidatura alla carica di Sindaco per il M5S e pertanto, in base al bando del 24.11.2015 pubblicato alla pagina http://www.beppegrillo.it/2016/02/i_candidati_del_movimento_5_stelle_romaairomani.html, e che pertanto avevano il diritto di partecipare a dette votazioni …”), corrispondente al capo e) delle conclusioni in citazione, appare evidente, in ciò concordando con le deduzioni di parte attrice, che “… La illegittimità dell’espulsione comporta, di conserva, l’illegittimità dell’esclusione degli odierni attori dalla procedura per le selezioni dei candidati alla carica di consigliere comunale e di sindaco per la lista elettorale dell’associazione MoVimento 5 Stelle. …” (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice).

Al riguardo è sufficiente ricordare che l’esclusione dalle primarie si è verificata in conseguenza della comminata espulsione e non per la riscontrata carenza di requisiti soggettivi, che dovevano essere conformi a quanto previsto nella comunicazione del 24/11/2015, riportata sul portale beppegrillo.it, relativa appunto alle candidature da presentare per le c.d. Comunarie e da qualificare come ‘promessa al pubblico’ ex art. 1989 c.c. (cfr. doc. 10 di parte attrice: comunicazione ‘Roma: le candidature’: “ … 2. Ogni cittadino incensurato e slegato dal sistema partitico e iscritto al MoVimento 5 Stelle potrà presentare la sua candidatura se rispetta i requisiti per le liste del M5S, tra le quali in particolare: -All’atto della loro candidatura e nel corso dell’intero mandato elettorale, ogni candidato non dovrà essere iscritto ad alcun partito o movimento politico; dovrà essere iscritto al MoVimento 5 Stelle; - Ogni candidato non dovrà avere riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non definitive; - Ogni candidato non dovrà avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello centrale o locale, a prescindere dalla circoscrizione nella quale presenta la propria candidatura; -Ogni candidato non dovrà aver partecipato ad elezioni precedenti in liste diverse dal MoVimento 5 Stelle …”).

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Tanto premesso, è processualmente emerso che gli attori avevano effettuato tutti gli adempimenti procedurali previsti e che era stata accettata la candidatura alle primarie, tanto che erano state anche effettuate le riprese video per la presentazione della candidatura sul web e per sottoporsi alla scelta degli iscritti al MoVimento 5 Stelle.

Viste le superiori osservazioni sulla contumacia della convenuta e sui limitati poteri processuali dell’intervenuta, non emergono elementi tali da confutare le conclusioni cui si è giunti.

In conclusione la domanda va accolta in parte qua, dovendosi pertanto dichiarare che gli attori Caracciolo e Motta possedevano i requisiti per partecipare, sia sotto il profilo dell’elettorato attivo che di quello passivo, alla scelta dei candidati da inserire nella lista del M5S per le elezioni comunali di Roma Capitale e per concorrere alla candidatura alla carica di Sindaco per il M5S.

Per quanto riguarda la domanda di condanna nei confronti dell’intervenuta ex art. 96, 1° comma, c.p.c., così interpretando il riferimento nelle conclusioni attoree alla domanda di “… risarcimento dei danni per condotta processuale temeraria ai sensi dell’art. 96, 2° e 3° comma, c.p.c. …” -il riferimento al secondo comma appare un refuso-, si osserva che la stessa, a tacer d’altro, va rigettata per difetto di prova, in base a conferente allegazione, dei presupposti oggettivi e soggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 18169/2004).

Non ritiene invece il Giudice di esercitare il potere sanzionatorio di cui all’art. 96 c.p.c.

Le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento cautelare in corso di causa, sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 (scaglione: indeterminabile – complessità alta; valori medi ed esattamente 7.962,00 euro per la fase cautelare e 13.430,00 euro per la fase di merito) e vanno poste in solido a carico della convenuta contumace Associazione MoVimento 5 Stelle del 2009 e dell’intervenuta Associazione Movimento 5 Stelle del 2012 (cf. 95162920102).

La condanna alle spese dell’intervenuta trova giustificazione per il fatto che quest’ultima, divenuta parte del processo, risponde del carico delle spese in base al principio ordinario sulla soccombenza; inoltre la prospettata comunanza di interessi fra le due associazioni, tanto che addirittura l’intervenuta si è presentata come l’effettiva legittimata passiva, giustifica la disposta condanna in solido ex art. 97 c.p.c. (cfr. Cass. 12025/2017).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

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• dichiara la contumacia della convenuta Associazione MoVimento 5 Stelle, costituita nel 2009;
• dichiara ammissibile l’intervento dell’Associazione Associazione Movimento 5 Stelle, costituita nel 2012 (cf. 95162920102), da qualificare come intervento adesivo dipendente;
• dà atto della dichiarazione di estinzione parziale del processo relativamente alla posizione dell’attore Palleschi Paolo, con compensazione integrale delle spese di lite;
• rigetta per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione del Regolamento pubblicato sul portale beppegrillo.it il 23/12/2014 (capo ‘a’ delle conclusioni attoree in epigrafe), attesa la pubblicazione di un nuovo Regolamento;
• dichiara la cessazione della materia del contendere quanto all’impugnazione delle delibere di espulsione degli attori Caracciolo Antonio e Motta Roberto (capo ‘b’ delle conclusioni attoree), attesa la riammissione degli stessi nell’Associazione MoVimento 5 Stelle del 2009;
• dichiara che gli attori Caracciolo Antonio e Motta Roberto possedevano i requisiti per partecipare, sia sotto il profilo dell’elettorato attivo che di quello passivo, alla scelta dei candidati da inserire nella lista del M5S per le elezioni comunali di Roma Capitale e per concorrere alla candidatura alla carica di Sindaco per il M5S (capo ‘c’ delle conclusioni attoree);
• rigetta la domanda di parte attrice ex art. 96 c.p.c.;
• condanna in solido la convenuta contumace Associazione MoVimento 5 Stelle del 2009 e l’intervenuta Associazione Movimento 5 Stelle del 2012 (cf. 95162920102) al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, che liquida in 21.392,00 euro per compensi professionali e in 518,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.


Così deciso a Roma, il 26/1/2018

 il Giudice

dott. Francesco Remo Scerrato







 Top.




2 commenti:

Legge Mancino n°205 ha detto...

solidarietà, però anche Lei, candidarsi col movimento 5 sionisti.....eh.

Antonio Caracciolo ha detto...

Stia tranquillo, quello che mi hanno fatto, e lei sa chi è stato, me lo avrebbero fatto con qualsiasi partito avessi scelto di candidarmi. Per poter avere delle Leggi Modigliani-Taradash-Mancino devono assicurarsi che persone come me NON possano stare in parlamento.