lunedì 9 febbraio 2026

Teodoro Klitsche de la Grange: "Marco D'Alberti, Giudicare il potere amministrativo, Il Mulino, Bologna 2025, pp. 135, €15,00"

Come scrive l’autore «Quello del controllo dei giudici sui poteri delle amministrazioni pubbliche è stato sempre un aspetto cruciale del diritto amministrativo» e «… fin del XVI secolo…il ruolo delle corti di giustizia è stato essenziale per individuare i limiti del potere pubblico nei confronti dei governanti». L’importanza della giurisprudenza è dovuta al fatto che il diritto amministrativo «non conosceva forme organiche di codificazione neppure in Paesi di civil law, furono i giudici a dettare le regole di fondo: in particolare, a stabilire i limiti entro i quali le decisioni amministrative erano ritenute conformi agli imperativi della legalità». Il che comporta non solo la valutazione-interpretazione delle norme giuridiche, ma di elementi (e situazioni) non giuridici, extragiuridici e metagiuridici, se non anche di mero fatto. E così la cultura e la formazione dei giudici, i nessi tra tipi di amministrazione e criteri adottati dai giudici per sindacarne l’operato. Senza sottovalutare che, nel XX secolo «Sono divenuti, poi, sempre più rilevanti i rapporti tra giudizi di corti ultranazionali e di giudici nazionali. In ogni caso, la prospettiva storica è essenziale per comprendere come il controllo del giudice abbia subito trasformazioni nel tempo e come sia giunto alle attuali configurazioni».

Il saggio è quindi diviso in capitoli che trattano delle origini ed evoluzione della giustizia amministrativa (sia nei paesi anglosassoni che in quelli continentali); il controllo giudiziale sull’istruttoria amministrativa; il controllo sui principi perché «ha assunto sempre maggiore importanza il controllo giurisdizionale dell’azione amministrativa alla luce dei principi di diritto» onde «occorre tenere in considerazione la formazione e l’evoluzione del principio di proporzionalità in un contesto giuridico più generale, che include non soltanto il diritto amministrativo, ma anche altri campi del diritto pubblico e, più di recente, si estende al diritto privato».

Poi l’autore prende in esame l’intensità (variabile) del controllo giudiziale oscillante tra deferenza e attivismo. Nel corso della storia «le tecniche del controllo giudiziale sull’azione amministrativa sono risultate e risultano assai eterogenee. Si registrano un’estensione e un’intensità variabili del controllo del giudice. Le variazioni si traducono in esiti diversi del sindacato. Per cui, il giudice – come si è soliti affermare nel corrente linguaggio proprio del dibattito internazionale in materia – oscilla tra la “deferenza” e l’ “attivismo” nei confronti delle decisioni assunte dalle pubbliche amministrazioni. Ciò dipende da vari fattori» che D’Alberti espone. L’ultimo capitolo auspica con maggiore equilibrio per una giustizia amministrativa futura «affinché vi sia autentica giustizia amministrativa, il controllo del giudice deve inserirsi in un contesto di garanzie più ampio, fatto di una serie di rimedi giurisdizionali e stragiudiziali»; d’altra parte una considerazione simile (tenuto conto dell’epoca e dell’assetto, delle istituzioni) la si trova già in Jellinek.

Concludendo: a differenza degli abituali testi di giustizia amministrativa fondati sull’analisi di atti e procedimenti giudiziari, questo presenta un quadro à tous azimouths, per capire la materia trattata. E questo è un tratto distintivo importante non solo per valutare la giustizia, ma ancor più per inserirla nell’insieme dell’istituzione-Stato e della comunità.

 

venerdì 30 gennaio 2026

Chiamare i *** con il loro nome!

Oggi vedo solo sul tardi la Fetida Rassegna e trovo la notizia che la UE avrebbe messo dalla sera alla mattina le "guardie" nazionali iraniane  nella lista dei movimenti "terrorista", stessa cosa fatta per Hamas, e per chiunque altro si voglia rendere santo o diavolo, bello o brutto, uomo o donna: basta che ad un'assemblea di corrotti, venduti e traditori si commissioni qualsiasi e loro te la fanno. Per problematiche generali il discredito della UE e di tutte le istituzioni europee, emanazione civile della Nato e creazione della CIA, non è mmai stato così e non è azzardato prevedere che possano presto sparirte. La posta in gioco è il cambio di regime in Iran per assucrare il predominio di Israele in tutta l'area. Lo hanno ben capito tutte le potenze regionali che si stanno facendo i loro calcoli, cosa conviene loro. E los apremo presto.

Quanto ai numeri dei morti in Iran nel tentativo di rivoluzione colorato, gestita da Mossad, Cia e servizi inglesi i numeri sono di fantasia. Per chi sente l'altra campana sono milioni i manifestanti a sostegno del governo legittimo. Vi sono certamente motivi interni di contestazione al governo, ma è la cooseguenza voluta dall'Occidente con 46 anni di sanzioni. Terrorista a chi? Ricordiamo tutti quella signora americana che disse che mezzo milioni di bambini morti erano un prezzo accettabili... L'ipocrisia e la menzogna congenità di questa gentaccia non ho bisogno di essere dimostrata. Sono sempre convinti di poterci manipolare con le loro menzogne.

Ho poco tempo.

Ci interessa la nostra libertà? Paradossalmente, la difenderà per noi l'Iran, il suo governo attuale e legitto se riuscirà a resistere.  Sono io un acritico sostenitore dell'attuale governo iraniano? ne aso abbastanza poco per emettere giudizio in materia che solo gli iraniani possono decidere. Appunto! Solo gli iraniani nel piero esercizio della loro sovranità ed indipendenza! Quel che non voglio Usa, Israele, UE è proprio che l'Iran non sia un paese indipendente e sovrano, ma a loro asservito e disponibile ad essere depredato della sue risorse energetiche e minerarie.

A capirlo ci vuole davvero poco, ma molto ci indignano le sparate di un Tajani che assolutamente non riconosciamo come ninistro degli esteri, anche se non è in nostro potere toglierlo dalla sua cariica, il Ministro «Fino a un Certo Punto».

Un momento.

Nell'articolo idiota di Cerasa, che leggo a tarda giornata, non è ancora chiaro con quale atto formale ed istruttorio le "guardie nazionali" iraniane sia diventate improvvisamente un'organizzazione "terrorista". Da una rapida lettura del testo sembra più un pio desiderio che un atto formale. E se questo vi sarà, finalmente potremmo studiare come nasce, come si diventa "terroristi".

Teodoro Klitsche de la Grange: "I due totalitarismi: cenni di teologia politica"*

 1. Dato che di guerre, massacri e stermini la storia è piena, occorre, per distinguerli, ricercare quanto tra quelli li accomuna, tanto quel che li distingue. Tra i molti Tamerlano, Gengis Khan (e i di esso successori), ma anche governanti celebrati come Giustiniano (la rivolta di Nika fu repressa – pare – al prezzo di oltre trentamila morti), è necessario isolare somiglianze e differenze tra quelli e le rivoluzioni moderne; nonché all’interno di quest’ultime, le costanti e le variabili.

2. Ciò che le accomuna, in primo luogo, è d’essere moderne. Ma cos’è la modernità? A rispondere a questa domanda non sarebbe sufficiente una biblioteca. Figuriamoci una relazione ad un convegno tra amici. La modernità può essere intesa in tanti modi come secolarizzazione, come estraniamento da Dio e di Dio dal mondo, come disincanto da questo, come percezione meccanicistica della natura e così via. Ai nostri fini, più limitati, ciò che maggiormente rileva sono da un canto la secolarizzazione, dall’altro l’emergere del concetto di sovranità e così di conseguenza di un assoluto politico-giuridico, peraltro immanente.

3. Nella rivoluzione francese, ciò che prelude il terrore giacobino e ne costituisce (peraltro involontariamente, data la vita del pensatore rivoluzionario) è la concezione della sovranità esposta dall’abate Sieyès, soprattutto in Cos’è il terzo Stato «La nazione – scrive infatti Sieyès – è preesistente a tutto, è l’origine di tutto… Sarebbe ridicolo supporre la nazione vincolata anch’essa dalle modalità e dalla Costituzione cui ha assoggettato i propri mandatari. Se per diventare una nazione le fosse stata necessaria una forma positiva essa non sarebbe mai diventata tale. La nazione si forma soltanto in forza del diritto naturale […] La nazione è tutto ciò che è in grado di essere per il solo fatto di esistere. Non dipende dalla sua volontà attribuirsi più diritti di quanti ne abbia […] . Alla volontà nazionale basta (invece) soltanto la propria realtà, per essere sempre legittima. Essa è la fonte di ogni legalità» (i corsivi sono miei). Si può dire che per Sieyès la sovranità nazionale è connotata dalle caratteristiche: di non essere soggetta al diritto positivo , anzi di esserne la fonte; d’essere originaria; di sfuggire ad una forma, in quanto origine delle forme stesse; di non essere vincolabile al rispetto di queste e quindi dei poteri costituiti; il tutto condensato nella pregnante affermazione di essere «tutto ciò che è in grado di essere, per il solo fatto di esistere» (che è quasi una parafrasi della definizione rousseauiana della sovranità).

Secondo una vecchia teoria, talvolta ripetuta, ma non notata in tutta la sua portata, sovrano è chi, in una determinata unità politica, ha tutti i diritti e nessun dovere e l’abate rivoluzionario ne offre una compiuta esposizione, compendiabile nel riconoscimento dell’onnipotenza della nazione e del di esso pouvoir constituant nei confronti di tutti i poteri costituiti, e così nell’istituire forme senza essere in forma.

Come scrive Carl Schmitt a tale proposito “Il rapporto tra pouvoir constituant e pouvoir constitué ha la sua più perfetta analogia sistematica e metodologica nel rapporto tra natura naturans e natura naturata, un’idea che ha trovato posto anche nel sistema razionalistico di Spinoza ma che, appunto per questo, dimostra che quel sistema non è puramente razionalistico… Dall’abisso infinito e insondabile del suo potere sorgono forme sempre nuove, che essa può infrangere quando vuole e nelle quali essa non cristallizza mai definitivamente il proprio potere”1. Data l’onnipotenza della sovranità nazionale e dei di esso rappresentanti, la Convenzione nazionale del 1792 quindi esercitò i propri poteri in modo che si distingue nettamente dalla concezione della dittatura romana, come considerata da Machiavelli. Come sostiene Schmitt “Dallo sviluppo storico della disciplina dello stato d’eccezione risulta che esistono essenzialmente due tipi di dittatura, cioè una tale che malgrado tutti i poteri eccezionali si mantiene tuttavia essenzialmente nel quadro dell’ordinamento costituzionale esistente e nel quale il dittatore (dittatura commissaria) è incaricato in modo costituzionale, ed un’altra nella quale è abolito l’intero ordinamento giuridico e la dittatura serve allo scopo di produrre un ordinamento del tutto nuovo (dittatura sovrana)”2. Tale dittatura sovrana, scrive Schmitt, può essere esercitata sia da un’assemblea nazionale (come la Convenzione) che da un partito rivoluzionario (nel 1917 in Russia). Quindi ad accomunare le due rivoluzioni è di essere le specie di un unico genere: la dittatura sovrana.

Pertanto aventi nel fine la costruzione di un ordine nuovo. La dittatura sovrana si distingue da quella ordinaria perché ha una funzione innovativa dell’istituzione politica e non conservativa come quella romana (v. Machiavelli, Discorsi I, XXXIV); non serve a “serbare gli ordini” ma a sostituirli.

4. C’è un’altra sostanziale analogia, che al tempo è una differenza, altrettanto sostanziale.

Scriveva il giovane Marx che il socialismo è la soluzione dell’enigma irrisolto della storia.

Nell’antropologia cristiana l’uomo è libero di decidere tra il bene e il male: può peccare (e sempre lo fa). Sia nella concezione più negativa (che è quella di S. Agostino), che in quella meno pessimistica (di S. Tommaso d’Aquino) è il fondo comune che rende necessario che vi sia un’autorità che protegga i buoni e punisca i cattivi; e ogni autorità proviene da Dio (S. Paolo). Non invano quindi esercita la coazione (possiede il gladio, come scrive S. Paolo).

Riprendendo il pensiero di Marx, questa costante della natura umana può cambiare mutando i rapporti di produzione (dal capitalismo alla società comunista). Così l’uomo da zoon politikon diventa zoon apolitikon. Lo Stato si estingue perché non necessario.

In una società dove la comunione e l’abbondanza dei beni abbia eliminato le ragioni di conflitto, ogni apparato repressivo è inutile. E così governanti, giudici, poliziotti e avvocati del tutto superflui. Tuttavia c’è un ma… Per raggiungere tale situazione paradisiaca, un’età dell’oro alla fine della storia (invece che all’inizio), occorre distruggere chi vi si oppone. Qua le due rivoluzioni si riavvicinano: l’oppositore al mondo nuovo è il nemico assoluto da estirpare.. Come i vandeani, i i preti e gli aristocratici nel 1793; i bianchi, i kulaki, i dissenzienti nel XX secolo,

5. C’è al fine comunque un’altra (conseguente) distinzione che rende differenti giacobini e bolscevichi.

Stučka, primo bolscevico commissario del popolo alla giustizia, la esponeva in un opuscolo dallo stesso scritto durante la presa del potere dei bolscevichi, dove criticava radicalmente il costituzionalismo borghese. Scrive Stučka “Non essendo nel regime socialista il popolo suddiviso in classi, lo Stato non deve regolare rapporti fra classi e perciò è superflua qualsiasi legge fondamentale”; basta la dittatura del proletariato. Dopo la quale lo Stato si estingue. Quindi niente “costituzione” (sempre) e al termine niente Stato3.

Diversamente nel pensiero borghese non c’è in vista alcuna rigenerazione della natura umana. Per quanto riguarda i giacobini, tra i molti esempi adducibili, voglio ricordare quanto è scritto nella Costituzione “giacobina” del 1793 (mai entrata in vigore, per lo stato di guerra prima, successivamente per la di essa sostituzione da parte della Convenzione con la Costituzione dell’anno III). Non solo essa costituisce la repubblica “una e indivisibile” (e si intende non “a termine”) ma all’art. 28 della Dichiarazione dei diritti dichiara “Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle proprie leggi le generazioni future”. Con ciò è chiaro che lo stato politico è naturale e necessario, e non c’è rivoluzione che possa cambiarlo, né in grado dicostruire la società perfetta, quindi immutabile: si può riformare, ma non sopprimere il politico (e i suoi presupposti). L’uomo è zoon politikon, come affermato da Aristotele e S. Tommaso. Non può cambiare la propria natura, come di converso crede il marxismo, convinto di essere “la soluzione dell’enigma della storia”. Benedetto XVI l’ha così insegnato nell’enciclica Spe salvi: “Marx non ha solo mancato di ideare gli ordinamenti necessari per il nuovo mondo – di questi, infatti, non doveva più esserci bisogno. Che egli di ciò non dica nulla, è logica conseguenza della sua impostazione. Il suo errore sta più in profondità. Egli ha dimenticato che l’uomo rimane sempre uomo. Ha dimenticato l’uomo e ha dimenticato la sua libertà. Ha dimenticato che la libertà rimane sempre libertà, anche per il male. Credeva che una volta messa a posto l’economia, tutto sarebbe stato a posto. Il suo vero errore è il materialismo: l’uomo, infatti, non è solo il prodotto di condizioni economiche e non è possibile risanarlo solamente dall’esterno creando condizioni economiche favorevoli” (i corsivi sono miei).

In sostanza mentre per la natura politica e problematica dell’uomo e per la necessità del politico (e dello Stato), e quindi per l’impossibilità dell’estinzione dello Stato, non c’è sostanziale differenza tra teologia cristiana da un lato e pensiero borghese dall’altro (giacobini compresi) c’è una radicale differenza tra quelli (come, in genere, con altre forme di pensiero politico) e il marxismo, che proprio sulla capacità di costruire l’uomo nuovo e la società perfetta si fonda.

Relazione svolta all’incontro dell’Associazione “Identità e Confronti” il 22/01/2026 in Roma sulle rivoluzioni giacobina e bolscevica nel pensiero di Furet.

1 v. Die Diktatur, trad. it. di Antonio Caracciolo, Settimo Sigillo, Roma 2006, p. 179.

2 Op. cit., p. 307

3 E’ chiaro che Stučka si riferisce nel testo citato al concetto “ideale” di Costituzione borghese.

 

mercoledì 21 gennaio 2026

Teodoro Klitsche de la Grange: "Sorteggio sì, sorteggio no 2.0"

 

Tra i tanti argomenti adotti contro la riforma Nordio sull’ordinamento della giustizia (e sul sorteggio dei componenti del CSM), uno è particolarmente interessante, laddove si afferma che i magistrati sorteggiati non avrebbero capacità ed attitudini per contrastare i condizionamenti politici, specie quelli provenienti dai sorteggiati non-togati.

L’argomento ha il difetto da un lato di provare troppo, dall’altro di non considerare uno dei principali caratteri dello Stato moderno.

Quanto al primo aspetto se è vero che l’elezione è (anche) un modo di scegliere i migliori (nel senso dei più adatti) è anche vero che principio fondamentale della democrazia è l’accesso di tutti i cittadini alla funzione pubblica. E così anche all’elettorato passivo agli organi costituzionali. Molti hanno ironizzato sulla possibilità che così un ignorante (o un demente, o un inadatto in genere) potrebbe accedere agli organi e uffici politici più importanti della Repubblica (Parlamento, Governo, Presidenza della Repubblica): ma è un rischio che una democrazia deve correre, se vuole essere tale. D’altra parte la storia è piena di governanti, scelti con qualsiasi sistema (la nascita, l’adozione, l’elezione, e così via) che avevano i medesimi difetti di coloro (pochi) scelti con il sorteggio. Ad applicare coerentemente l’argomento criticato si dovrebbe pre-selezionare i candidati, magari prevedendo dei requisiti severi limitanti l’accesso e restringere a quelli la lista degli eleggibili. Superando poi il dubbio che, se questi requisiti dovessero essere determinati non da criteri oggettivi (anzianità, reddito, nascita) ma dal giudizio di un ufficio, questo sarebbe stato imparziale e opportuno. Quindi l’inconveniente criticato è a maggior ragione (dato il maggior potere) pertinente anche agli eletti agli organi costituzionali. E la scelta dei “migliori” – sottintesa all’elezione – può ridurre il rischio, ma non eliminarlo.

Sotto un secondo aspetto (non meno importante) l’argomento in esame presta il fianco ad una critica. Scriveva Max Weber che uno dei caratteri peculiari della burocrazia moderna è il possesso del “sapere specializzato”, cioè «acquisito mediante istruzione specifica e cioè “tecnico” nel senso vasto della parola». Nel caso, tutti i componenti del CSM devono essere esperti di diritto quali giudici, avvocati o comunque professori universitari di materie giuridiche. Al contrario degli organi costituzionali “politici” in cui l’accesso è illimitato; questo lo è (anche e soprattutto) per garantire la padronanza della materia e dall’altro per escludere o limitare drasticamente, come è opportuno, il controllo del vertice politico (non specializzato) sull’insieme dei magistrati; al contrario della regola di ogni ente, dai Ministeri ai consigli municipali, dove un vertice politico (non professionale) indirizza e controlla la burocrazia (professionale).

Nella specie la larga maggioranza del CSM è sorteggiato tra i funzionari: quindi il vertice non è politico.

Tuttavia i critici delle riforme sostengono che i sorteggiati tra i funzionarti non garantirebbero di essere in grado di fronteggiare il drappello minoritario dei “laici”. Ma, a parte che non è detto che siano poco capaci, essendo degli specialisti, anzi sembra piuttosto improbabile, la ridotta capacità di gestire il potere attraverso contrapposizioni ed accordi può capitare in ogni organo collegiale, compresi quelli che contemplano la presenza di membri d’estrazione burocratica e non. E’ un rischio cui si può ovviare sopprimendo una delle due categorie. Ma se non lo si fa, si deve correre.