lunedì 21 ottobre 2024

Teodoro Klitsche de la Grange: "Processare il "politico""


 

La contemporaneità dell’udienza del processo al Ministro Salvini e dell’annullamento giudiziario della “destinazione” in Albania di un gruppetto di migranti hanno un connotato comune: riproporre l’(eterno) problema del rapporto tra politica e giustizia e, quale presupposto di questo, di determinare cos’è “politico”.

Infatti il potere di giudicare ha carattere generale (anche ritenere di non avere il potere di giudicare, è un giudicare). Lo stesso può affermarsi del politico, perché anche quando una sfera di attività umana è libera e garantita dall’intromissione di poteri pubblici e quindi (anche e soprattutto) politici, ossia privata, ciò è frutto di una distinzione (e decisione) essenzialmente e squisitamente politica: quella tra pubblico e privato.

Data la generalità, politica e giurisdizione possono entrare in contrasto specialmente negli Stati borghesi di diritto, dove le garanzie giudiziarie sono particolarmente penetranti onde hanno indotto alla limitazione costituzionale del potere giudiziario, laddove si debbono giudicate i titolari di certi organi e comunque di decisioni che incidono su funzioni politiche. Ed è un problema che si poneva già agli albori dello Stato borghese moderno, sia nelle leggi delle assemblee francesi rivoluzionarie, che nelle riflessioni dei primi teorici come Benjamin Constant.

La responsabilità (e il processo) penale (e le di esso limitazioni) non è che uno degli aspetti del problema. Pochi italiani sanno che l’ordinamento francese esclude che siano justiciables, cioè annullabili dal Consiglio di Stato gli acts de gouvernement, e che tale soluzione fu fatta propria in Italia nell’istituire la IV Sezione del Consiglio di Stato e poi sempre ripetuta: l’art. 31 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, sul Consiglio di Stato (sostanzialmente ripetitivo dell’art. 24 del precedente t.u. 2 giugno 1889 n. 6166), prevede l’inammissibilità del ricorso al Consiglio di Stato per impugnare atti “emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico”. È penetrante il giudizio di Barile che l’attività politica non può venire “definita unicamente un’attività libera, ma un’attività libera perché politica” e che gli atti espressione della funzione di governo sono “istituzionalmente sottratti ad ogni sindacato giurisdizionale. Essi sono sottratti per natura”. Da ultimo tale esclusione è stata confermata nel vigente codice di procedura amministrativa, pubblicato nel 2010 (in pieno fragore mediatico giustizialista). Il problema degli acts de gouvernement è discriminarli da quelli che non lo sono: la giurisprudenza francese ricondusse ad una liste jurisprudentielle tali atti, includendoci in particolare gli atti relastivi ai rapporti internazionali, quelli relativi a rapporti tra organi costituzionali, poi anche le misure eccezionali di cui all’art. 16 della Costituzione della V Repubblica. In realtà passando da un tentativo di definizione denotativa, come la liste jurisprudentielle, ad una connotativa, emergono quali criteri distintivi degli atti politici da un lato lo scopo per cui sono presi tali atti: la difesa della comunità dai nemici, la sicurezza dell’insieme, la tutela (almeno) dei diritti dei cittadini alla vita e ad un’esistenza ordinata. In altre parole coincidono, in larga parte, con quelli che costituiscono il fine della politica (e di riflesso, dello Stato). Carl Schmitt ritiene a tale proposito che nel diritto francese si era «tentato di instaurare un concetto di motivo politico (mobile politique) con l’aiuto del quale distinguere gli atti di governo “politici” (acts de gouvernement) dagli atti amministrativi “non politici” e sottrarre quindi i primi al controllo della giurisdizione amministrativa»; una definizione, assai interessante per il concetto del politico che ne trae, è la seguente: «Ciò che costituisce l’atto di governo è il fine che si propone  l’autore. L’atto che ha per fine la difesa della società presa in sé stessa o personificata nel governo, contro i suoi nemici esterni o interni, palesi o nascosti, presenti o futuri: ecco l’atto di governo». E in effetti tale considerazione – enfatizzata dal rapporto amicus-hostis - è assai prossima a quello che avrebbe poi scritto Freund.

Ritiene Freund, citando Aristotele, che ogni attività umana persegue  un fine specifico: quello della politica è il bene comune (così definito dalla teologia cristiana). Questo si può ripartire nella sicurezza (esterna ed interna) e nel mantenimento dell’ordine cioè della pace e della prosperità della comunità.

E in effetti una delle caratteristiche degli organi politici, in particolare di quello superiorem non recognoscens, è di essere sottratto ad ogni giurisdizione. The King can do no wrong: il Re non può far torto è un’antica massima del diritto inglese. Se nei due casi in esame, l’esercizio dell’azione penale nei confronti di Salvini era stata regolarmente autorizzata dal Senato, e la possibilità di giudicare la legittimità della procedura di “delocalizzazione” dei migranti non è soggetta al limite dell’atto politico (come la cognizione del giudice amministrativo), costituisce comunque un problema. Il quale non si pone nella quasi totalità dei casi alla ribalta delle cronache, concernenti o pure e semplice ruberie, abusi ecc. ecc. di funzionari compiuti a benefici, proprio del politico e dei di esso seguaci ovvero a questioni di carattere strettamente privato (come lo sbandieratismo/i processo/i a carico di Berlusconi per le “olgettine”). Qui invece ad essere giudicati sono atti politici presi nell’esercizio di un potere politico per fini politici come la sicurezza e l’ordine pubblico. Cioè per un’attività politica  per la natura della cosa, come scriveva Barile. E su questo e sulle conseguenze c’è tanto da pensare.

mercoledì 9 ottobre 2024

Teodoro Klitsche de la Grange: "Salvini e Montesquieu"


 

Come al solito, in occasione al processo a Salvini, si è rianimato il dibattito sui rapporti tra politica e giustizia, con il coro (ovviamente a sinistra) di violazione del principio di separazione dei poteri, dello Stato di diritto, ecc. ecc.

Tutti interpretati ad usum delphini, ossia, più terra terra, per fare propaganda. Poco è stato notato che tali interpretazioni sono il contrario di quanto sosteneva Montesquieu (e non solo), spacciato come sostenitore dei pensierini dei suoi (sedicenti) seguaci contemporanei. Vediamo come.

Il primo tra gli idola in materia è che pretendendo di non essere condannato per aver governato il leader della Lega stia infrangendo il principio di distinzione dei poteri. Ossia che distinzione dei poteri voglia dire separazione assoluta e cioè isolamento tra più complessi organizzativi dello Stato, così separati che, coerentemente sviluppando tale impostazione, non si comprende in che guisa ritroverebbero l’unità, essenziale ad ogni comunità politica.

Ma non è questo il concetto che detta distinzione dei poteri aveva le President à mortier, il quale, nel famoso passo dell’XI libro dell’ “Esprit des loi” inizia ad illustrare la distinzione dei poteri scrivendo che “perché nessuno possa abusare del potere, è necessario che, per l’assetto delle cose, il potere possa fermare il potere”.

Non si comprende come ciò potrebbe avvenire se tra i poteri vi fosse una separazione assoluta. Anzi per corroborare la tesi contraria basta leggere il capitolo XV della Verfassungslehre di Carl Schmitt in cui il giurista elenca gran parte dei tipi di “collegamento” e “non-collegamento” tra poteri elaborati in meno di due secoli (allora) di costituzioni borghesi (di “Stati di diritto”), onde conformare le costituzioni al pensiero di Montesquieu.

Secondo. Infatti l’idea di “separazione dei poteri” che si critica è basata su due connotati fondamentali: l’equiordinazione e l’isolamento dei poteri stessi. Poteri equiordinati implicano l’impossibilità di soluzioni di conflitti tra gli stessi, se non demandandone la decisione ad un’autorità che, proprio per tale funzione, non è più “equiordinata”. Se questa non c’è, l’unità e la coerenza dell’azione politica è compromessa.

Terzo. Nell’XI libro dell’ “Esprit des lois” Montesquieu distingue tra due tipi di atti: quelli che presuppongono nell’organo una faculté de statuer e quelli che sono estrinsecazioni della faculté de empêcher. La prima, scriveva Montesquieu, consiste nel “diritto di ordinare da sé o di correggere ciò che è stato ordinato da altri”; l’altra nel “diritto di render nulla una risoluzione altrui”. Nelle reciproche relazioni tra poteri e organi diversi è alla dialettica tra potere di statuire e potere di impedire che Montesquieu affida la possibilità di buon funzionamento del sistema delineato.

Se si va a leggere la casistica d’interventi di un potere sull’altro, si nota che quello “incompetente” non si può sostituire a quello “competente”, come nella specie se il governo o il Parlamento pretendessero di fare una sentenza o spiccare un ordine di custodia cautelare, ma solo impedire (in sostanza derogare o limitare) l’attività di un altro comparto.

Questo anche all’inverso: ad esempio la giustizia ordinaria non può prendere dei provvedimenti attribuiti al potere esecutivo-amministrativo, ma può disapplicarli, privandoli di validità nel caso concreto sottoposto a giudizio. Se fosse valido quanto sostengono a sinistra, proprio uno dei caposaldi dello Stato liberale cioè il controllo giudiziario sulla P.A. sarebbe violazione del principio della distinzione dei poteri, con buona pace del pensiero e dell’azione liberale degli ultimi due secoli.

Quarto. Scriveva un filosofo del diritto come Radbruch che mentre per la politica vale il detto salus rei plublicae suprema lex, per la giustizia vige fiat justitia pereat mundum.

In genere, in caso di contrasto, prevale la necessità politica (cioè dell’esistenza ordinata della comunità e dello Stato). A parte il caso di Salvini, lo si riscontra in più disposizioni dell’ordinamento, tra cui quella sull’ “atto politico”, proprio perché politico sottratto alla cognizione del Giudice (norma vigente da oltre un secolo e confermata da ultimo nel 2010).

Scriveva V.E. Orlando sull’atto politico (ma è utile anche nel caso Salvini) che a distinguerlo dal semplice atto amministrativo era assai più lo scopo che la “natura” dell’atto: “la distinzione acquista un’importanza effettiva, quando il carattere politico che vuolsi attribuire all’atto dipende non tanto dalla natura di esso quanto dallo scopo cui, a torto o a ragione, si dicono diretti: noi accenniamo a quegli atti del potere esecutivo che infrangono le leggi sotto l’impulso di una pubblica necessità, assumendo per giustificazione il motto salus reipublicae suprema lex”. E sindacare lo scopo e la congruità non è certo compito del Giudice, limitandosi questo alla conformità dell’azione del potere pubblico a delle regole. Montesquieu distingueva così i tre poteri: “In ogni stato ci sono tre tipi di poteri quello legislativo, il potere d’esecuzione delle cose dipendenti dal diritto delle genti, il potere esecutivo di quelle che dipendono dal diritto civile…

Per il secondo (di questi) fa la pace e la guerra, nomina e riceve ambasciatori, mantiene la sicurezza, previene le invasioni. Per la terza, punisce i crimini, e giudica le liti dei sudditi (particuliers)”. Confondere i poteri è compromettere la libertà. Permettere che un Ministro venga condannato per come ha tutelato i confini (cioè la sicurezza e i limiti territoriali) è fare politica, nel senso della potenza esecutrice del diritto delle genti” definita da Montesquieu. Ma non condivisa dai suoi sedicenti seguaci.