REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE Dl APPELLO DI ROMA SECONDA SEZI ONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Gianna Maria Zannella. Presidente
Dott.
M Delle Donne, Consiglere rel.
Dott.
Camillo Romandini, Consigliere
riunila in camera
di consiglio, ha pronunciato Ia seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscrilla
al n . 2328 del registro generale
degli affari ari contenziosi dell'anno 2020, passata
in decisione all'udienza
del 28 febbraio 2023 e vertente tra
TRA
Bruno BELLOCCHIO, Antonio CARACCIOLO, Emesto Emilio LEONE, Alessio MARINI, Ivan PASTORE, , rappresentati e difesi - per procura in atti - dall
'A vv . Lorenzo Borre;
APPELLANT!
E
"MoVimento 5 Stelle", in persona
del
legale rapp. te pro
tempore, rapprcsentato e difcso
dall' Avv. ****************
APPELLATO
FATTI RILEY ANTI DELLA CAUSA
La presente causa non atticne alia materia di impresa.
§ 1 -La vicenda che ha data originc alia lite e Ia seguentc.
Alessio Marini,
Bruno
Bellocchio, Antonio Caracciolo, Erncsto Emilio Leone,
Ivan
Pastore
si
rivolgcvano al Tribunale di Roma esponendo:
I. che avcvano impugnato
il Regolamento e Ia modi fica del
Non
Statuto, di cui alia
proclamazione pubblicata sui
Portale
dell'Associazione in data
28.10.2016, per sen tire il
riconoscimento
della Ioro null ita, annullamento; 2. che le modal ita utilizzate
per procedere all'approvazione
del Regolamento integrative della Statuto (
e per Ia modifica degli artt.
5
e 8 del Non Statuto) non avevano ottenuto
Ia unanimita dei consensi; 3. che era stalo violato, altresl, !'art. 21, comma
2, cod. civ., secondo it
quale, per procedere alta modifica
delta
Statuto, occon·eva una delibera assembleare; 4. che aveva
partecipato solo il 67% degli iscritti alta votazione;
5. che Ia votazione per referendum non era sufficiente
per
soddisfare il requisito assembleare necessaria
per oLLenere una delibera rituale; 6. che le modal
i ta utilizzate escludevano
qualsiasi
possibilita di f01mazione
di :ma effeLLiva volonta
interattiva tra glt i
scriLLi; 7. che Ia deliberazione
assembleare avrebbe dovuto
essere espressione della volonta un i
taria
dell'associazione;
8. che Ia votazione,
per stessa ammissione di
Beppe Grillo in data 28.
10.2016, non aveva oLLenuto it
quorum partecipativo dei tre quarli deg!i'associati; 9. che 1' approvazione del Regolamento non aveva ottenuto il
quorum favorevole del 50% degli aventi
di1iLLo; 10. che erano
stati
arbitrariamente
esclusi gli associati
iscritti
trail 1.1.2016 edit 25.9.2016 in v i
rtC1 di una decisione di Beppe Grillo; ll. che Ia convocazione avrebbe dovuto essere
personate e con modal ita tali da assicurarne Ia effeLLiva ricezione
agli associati, ai sensi dell'art. 8, disp. aLt. cod. civ.; 12. che non era stato consenti to ai partecipanti di verificare l 'effettivo adem pimento delle prestazioni di
cui at citato articolo; 13. che l'avviso non
era pervenuto a Ernesto Leone poichc !'account per l'accesso al
porlale
era stato disabilito, per come comunicato il 27.7.2016 con raccomandata; 14. chc le modalita di svolgimento delta votazione e Ia contestualita dei
quesiti non avevano consentito di
individuare il testa del regolamento che avrebbe dovuto integrare
Io statuto, con Ia conseguenza che l'approvazione
era avvenuta come se fosse
stala votata una norma in bianco;
15. che I 'indeterminabilita
dell 'oggetto comportava I 'annullamento della votazionc; 16. che si contestava quanta
stabilito dall'art. 2,
commi 6,7,8 del Regolamento
per
violazione del principia "uno vale uno"; 17.
che era nulla Ia previsione che
consentiva di modificare lo Statuto senza quorum qualificato; 18. che Ia previsione di
cui at prima comma, !eLL. c) dell' art. 3 del
Regolamento era
nulla
per
violazione dell'art.
20,
comma 2,
co i.
quorum necessaria per richiedere Ia indizione di una assemblea a danno delle minoranze e
dei singoli associati; 19. che era nullo
it seconda comma dell'art 3 del Regolamento nella parte in cui prevedeva il Lcrmine di 24 ore
per it prcavviso di convocazione a
mezzo pasta elettronica ordinaria
in quanta non
garantiva l'effeLLiva infonnazione del socio nc Ia verifica dell'avviso a
tutti gli associati; 20. che Ia votazione online,
oltre a presentare criticita di sicurezza, non aveva Ie caratteristiche proprie della
seduta e della deli era
che attribuiva ad un organismo Lecnico indipendente Ia
verifica dell'abilitazione at voto dei
votanti cd
it conteggio dei
voti;
22. che !'art 4 era nullo
per Ia previsione di sanzioni disciplinari generiche ed indeterminate; 23.
che !'art. 4
era nullo per Ia previsione di contestazione disciplinare a mezzo email in quanta non assicurava I'effettiva
ricezione; 24. che era nulla Ia previsione di non appellabilita della decisione dei probiviri; 25.
che
era
nullo
!'art. 5 ehe
limitava Ia scelta e
Ia candidabilita alia carica
di probiviri ai soli componenti i gruppi
parlamentari del MoVimento 5 Stelle indicati dal Capo politico; 26. che Ia nullita della stesso articolo 5 derivava anche daWattribuzione di una funzione giudicatrice a
soggetti che facevano parte di un distinto ente,
cioc
it
gruppo parlamentare M5S, emanazione di
una distinta associazione; 27. che !'art. 6 era da considerarsi nullo
perle modalita di composizione del comitate di
appello.
Gli attori, quindi,
chiedevano "previa sospensione dell 'esito della votazione, ovvero della delibera
se
qualificata
tale dal Tribunate
nonchi del
regolamento impugnato e delle modifiche apporlate allo statuto dell 'associazione convenuta,
accertare
e dichiarare in accoglimento
dei motivi di cui
all 'alto di cilazione
-I 'inesislenza
giuridica o, in subordine Ia nullilii, ovvero in ulleriore
subordine annullare, la volazione svollasi
Ira il 27 sellembre 2016 ed il 26 ollo!Jre 2016, ovvero
la delibera se qualificala late dal Tribunate, per l 'approvazione del
mwvo regolamenlo e per le modifiche della slal/llo dell 'associazione, dicltiarando per
I 'e_ffello a/Ires/ nullo o
CO!IIllllque annullando, dichiarandoli di nessun e!fello, il regolamenlo de quo e le modifiche
della slaltllo denominalo "Non Statuto", o, in subordine, dichiarando nulli o annullando e dicltiarandoli comunque
di nessun effelto gli arll. 2,3,4,5 e 6 del regolamenlo nel/e
parli oggello di impugnazione ".
Si costituiva I 'associazione cunvenuta, chiedendo
il rigel to di tulle le domande allrici. In particolare, Ia convenuta decluceva:
Si costituiva il convenuto MoYimento
5 Stelle, depositando fascicolo di parte, contenente comparsa
di costituzione con Ia quale esponeva: 1.
che il MoYimento era una "non
associazione"
per cui non emno applicabili le nom1e sui I 'associazione non riconosciuta; 2. che Ia mancata riconducibilita alia figura dell'associazione non riconosciuta comportava I 'inapplicabilita delle norme sulla assemblea e,
piu in generale, della intera disciplina; 3. che solo
il regolamento del
2014
prevedeva l'assemblea degli iscritti,
il quale non era oggetto di impugnazione; 4. che le modalita
di voto ed il quorum deliberativo
erano espressamenle
previsti ed
i ndicali nel
Regolamento
pubblicato
on line
il
23.12.2014, non impugnato in
questa sede; 5. che gli allOii avevano accellalo
lo strumento eli
regolamenlazione dci
rapporti interni, costituito dal regolamento del 2014, partecipando ad una serie eli votazioni online; 6. che, dunque il regolamento del 2014 era slato
accettato implicitamente
quantomeno per factia concludentia; 7.
che
Ia modifica del regolamento era avvenuto secondo le modal ita del regolamento del 2014; 8. che l'art. 2
del Regolamento 2014 prevedeva
espressamente Ia votazione online; 9. che anche il non statuto era in linea sulle modal
ita di votazione
online; 10. che, ancorche si fosse voluto ricon urre
occorreva
considerare Ie peculiarita derivante dalla sua vita in rete; II. che gli iscritti
erano
stati previamente informati dell'oggetto della dcliberazione
eel avcvano . potuto partecipare, prima e durante Ia votazione, ad
una
discussione attraverso il blog del MoVimento; 12.
che
!'art. 2
del regolamento del 2014 prevedeva un quorum pari ad almena 113 degli iscritti; 13.
che
si
doveva considemre
Ia partecipazione comunque del 100% degli iscritti, da
considerarsi astenuti non avendo espresso un voto utile;
14. che il numero dei voti espressi era superiore
al 50% degli iscritti; 15. che l'aggiomamento
del silo
avveniva
una volta
all'anno,
per come
previsto
dal regolamento,
determinando Ia infondatezza della eccezione relativa alia esclusione
degli iscritti del 2016; 16. che Emesto Emilio Leone non aveva partecipato al voto poichc
era stato sospeso a far data dal 9.12.2014 per I 'indebito usa del nome
e
del
marchio del
MoVimento; 17. che Ia stesso Leone non aveva
impugnato Ia sanzione disciplinare eli cui era a perf etta conoscenza per
Ie comunicazioni ricevute; 18. che il testa
aggiornato proposto era stato pubblicato
sui silo e reso disponibile per Ia consullazione;
19. che era infondata Ia eccezio1,1e
eli nullita relativa ai poteri
decisionali conferiti al Capo politico eel al Comi tato eli appello poichc gia presenti nel regolamento del 2014; 20. che analoga infondatezza eel analoga ragione sussistevano per il
contestato
quorum
previsto
per richiedere
Ia indizione
dell'assemblea; 21. che, ancora,
si reiterava
Ia
infondatezza anche della contestazione
della
convocazione a mezzo email 24 ore prima della assemblea in
quanta gia contenuta nel regolamento
del 2014; 22. che, per
analoghe
motivazioni,
era infondata
anche
Ia
contestazione
relativa all'attribuzione ad un organismo tecnico indipendente dell'espletamento di verifiche sulla regolarita delle votazioni in
rete, come anche Ia sua nomina demandata al
consiglio direllivo ad un organa terzo;
2.3. che Ia contestazione delle sanzioni disciplina1i, oltre ad esserc priva
d1 interesse ed a trascurare Ia
previsione contenuta in parte giil. nel regolamento del 2.0 14, appariva infondata in quanto era
espressione della presenza
di gravi motivi
ostativi alia
permanenza del rapporto associativo; 24. che Ia inappel!abilita del collegio dei probiviri era prevista
solo nel caso di espulsione in
dipendenza del riscontro automatico
e vincolalo della
mancanza
dei
requisiti
di iscrizione stabilili nel Non Statuto, falla salva sempre Ia possibilita di
adire l'autorita giudiziaria; 2.5. che Ia nomina dei probiviri tra i membri dei gruppi
parlamentari era una scelta
di merito
cd in quanto talc
insindacabile nel presente giudizio; 2.6.
che anche
Ia nomina
dei membri
del comilato di appello
era gia contenuta
nel
regolamento
del 2.014.
§ 1.1 -II tribunale,
espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domande attrici, condannando
gli auori alia rifusione delle spese di lite.
§ 1.2.-A fondamento della decisione, il
primo giudicc ha posto le scguenti considerazioni:
<<[. • Gli allori
, in sostanza,
famenlano, impugnando fe modifiche del regofamenlo
approvale
dafle vorazioni svofresi Ira i/27.9.2016 ed
if 26.10.2016 e le modiflclte
del Non Sratuto approvate all 'esito de fie slesse vo/azioni: a) che della approvazione 11011 aveva olle11tllo l'unanimila dei consensi ed, in ogni coso, non aveva rispella/o it dellato normativo di cui afl 'art. 21 del codice civile;
b) cite non vi era
slata una necessaria delibera assembleare
con
Ia possibilita per gli associali di disculere le proposte; c) cite Ia votazione non aveva avuto if qtwmm partecipalivo dei Ire quarti
degli associali ne quel/o deliberalivo del 50% degli
avenli
dirillo;
d)
cite dalfa volazione erano slali
esclusi arbilrariamente gli associati iscrilli Ira il/.1.2016 ed if 25.9.2016; e) che, in assenza
di una espresso previsione statu/aria, Ia convocazione 11011 era
avvenula
con wta
convocazione
a mezzo
avviso personate e con modalita
tali da assicurarne Ia ef(etliva ricezione; /) cite non vi era Ia possibilila di verificare l'effettivo adempimenlo defle jonnalita eseguile; g) cite
Ernesto
Leone,
non
avendo ricevuto I 'avviso di convocazione, non aveva potulo esercilare if dirillo
di voto anclte per Ia chiusura
dell'account; h) che le modalita della votazione non avevano
consenlito
di
valutare
it testa del regolmnento
solloposto
a/fa
votazione
stessa;
i) cite erano
iflegillime
le
previsioni
contenute
nei commi
6,7,8, dell
'art. 2 del Regolamento;
j) che era iflegillima
Ia previsione di modificare if Non
Statuto senza tm quorum qualijicato; k) cite era ilfegittimo I 'innalzamento del quorum richieslo per Ia richiesta di indizione di assemblea; I) cite era illegillimo if preavviso di solo 24 ore e con tm avviso inviato a mezzo
pasta elettronica; m) cite era nullo I 'ultimo comma dell 'art. 3 cite allribuiva ad wt
organismo tecnico indipendente Ia verifica del/'abilitazione a!
vola dei votanti
ed il conteggio dei voti; n) cite /'art.
4 era illegillimo per
Ia genericitil delle condolle
sanzionate; o) che era illegittima
Ia previsione della contestazione a mezzo email come anclte Ia previsione della
inappellabilita della decisione dei
probiviri in materia
di procedimenti di espulsione; p)
cite I 'art. 5 e !'art. 6 erano nulli per le modalita
di selezione del collegia dei probiviri
e per le modalita previste per le candidature. Conclu.deva, come riportato
puntualmenle
in
epigrafe.
Afronte di queste contestazioni,le difese della convenuta
si possono riasswnere in
una assenza di novita delle di!>1Josizioni regolamentari e
nella affermata natura pallizia delle modificlte nonclte
nella ritenwa ritualita delle
operazioni di voto.Non vie dubbio cite if convenuto MoVimento e l'Associazione collegata, alia quale occorre riconoscere
llll ruolo maggiormente operalivo in
quanta pii't stmtturata come associaz.ione avendone
i requisiti
•
piri lipici secondo Ia nonnaliva
civilislica, sono
riconducibili
enlrambe
alia
jallispecie
delle associazio11i 11011 riconosciute . lnjalli, if c.
d. Non Slalulo, seppure indicato
con una es pressione in negmivo
sinlomalica dei crileri ispira/Ori del MoVimenlo ,
man!fesla una aggrega zione di persone
dirella a perseguire determinale finalilii
nell 'ambito di w1 confronlo inferno. La particolare
le rminologia utilizzata e ftmzionale alta realizza zione di d e1en11inme finalitii, ma 11011 esclude Ia sua
riconducibilitii ad un fenomeno associalivo, seppure
indicalo come Non associazione do/ala di flll.
Non slalu/0. L 'art. 36 del codice civile prevede espressamenl e
, injalli, che "I 'ordinamento inferno
e
I 'amministrazione delle associa zioni non riconoscittle come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati ", dellando cosi twa sort a di norma di chiusura per l'acc01pamento di llllte
quelle aggregazioni che trovano Ia foro regolamenla zione ne
gli a ccordi palli
zi, indipendentemenle dalle modalilii di espressione e dalla organizzazione prescella. L 'accordo
degli associali, dunque,
e
Ia jonle dalla quale Ira ispira
zione ogni comporlamenlo all 'inferno di una associa zione, if cui significalo ovviamenle va inlerprelalo in senso /a/0 per raccltiudere
ogni
lipo
di aggre gazione. L 'accordo Ira
i soci che Janna parte dell 'associazione e riconducibile alia Jigura del collfrallo net
quale a jronle di una
proposTa, o di una lra/TaTiva per addivenire ad Ill/ regolamelllo, vi e una
accella
zione
infonnala e volontaria del conl e
nulo del re golmnenlo a cui si aderisce .
Si tra1fa, dunque,
di una adesione di nalura conlralluale alta associa zione ed a/ regolamenlo che vengono proposli.ln questa conleslo, nesstl/1 rilievo .formulano gli allori
in ordine a vi zi nella foro manijesla
zione di volontii che, dunque, deve preswnersi essersi .forma/a
in mod o pienamenle consapevole ed informato delle modalilii operative dell 'Associazione
convenula
e dei stwi principi ispiralori , con Illite
le peculiaritcl che
Ia connolano. Delio cia, Ia censura
di fondo alia domanda propos/a dagli allori consisle essenzialmente
nella manijestaz)one di un disaccordo net
merilo delle misure adollate, ponendo cosi. if contenzioso pili su
m1 piano di non condivisione confenutisrica che di conrrasto
preltamente giuridico e di legiflimila, utilizzando princi
pi generali
che collidono
con le previsioni stalularie e regolamentari in senso g enerico ed aslrall o
. La domanda,
in.falli, mira a contestare principalmenle le modifiche adollate
so/to Ill/ profilo di merilo ed in minima parte sollo un profilo di legittimitii ( le modalitcl della vota
zione delle modifiche e Ia asserita
esclusione di 1111 associato ). Gli slessi
allori
omellono, tu/lavia , di
considerare che le previsioni
pallizie sono in linea
con
le
determinazioni degli
associati anche solo sollo il pro.filo della mem acce/Tazione in assenza
di una impugnazione rituale
di
decisioni ancorche
asserilamenle
illegillime. Va
ricordato,
infatti,
che, proprio in ragione della centra/ita dell 'accordo Ira gli associati,
Ia valutazione del tribunate non puo cite limilarsi a proflli di illegitlimilii
cite hanna come paramelro di rijerimento
sempre to statuto, il
regolamento e Ia Iegge.
Ogni associa zione, injalli,
in virtil delle regale cite si e data (e cite sono state
accellate dagli
associali) puo anche limitare, nell'ambito dei dirilli disponibili ovviamente , le
Jacoltii e gli oneri
dei soci, allribuendo foro
posizioni disomogenee. Cia vale nella misura in cui viene
accettato da ogni socio e nella misura
in cui quanta deciso segua le regale
che gli stessi associati si sono
date. Quindi, tulle le conlestazioni sollevate
dagli
at tori come nullita
e/o annul/amento per contrarieta a determinati principi generali appaiono injondati nella misura in cui ogni associato lw consentilo, accettandola, alia regola pallizia derogatrice. Quest 'ultima
puo derivare anche da un comportamento illegittimo, ma Ia assenza di impugnazione dell 'alto che l'ha introdoua, consente alia regola
cosi
introdotta di rimanere in vita, costringendo gli associati ad
adeguarsi ad esse, illlendendosi esservi stata una acce/lazione implicita quamomeno da parte
di llllti coloro che
non ltanno impu.gnato. Cio vale peril Regolamento del 2014 del MoVimelllo
che non risulta impugnato
'
lief presel/le giudizio
1/erisufla jorniiO
afCil/1 riSCO/lifO ill ordine a/fa S/lG i//egillimilii 1/erisufla a/Cili/G
staluizione della
sua illegillimita 0 La conseguenza di quanta sopra e Ia legillimita delle votazioni
eseguile in conjormila
a/ predello Regolamenlo del 2014, if quale gia prevedeva: - "aile volazioni in rete sono ammessi gli iscrilli dalla data indica/a
net silo del MoVimenlo 5 Stelle, aggiomata almena
ww voila /'anna"; - " le decisioni sono asstmte
a maggioranza dei votanti
"; - " le volazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti,
salvo
che
per
/e
volazioni
su
modijiche
al
rego/amenlo
od a/ programma, argomellli peri quali e richiesla Ia parlecipazione a/ vow di almena
WI 1erzo degli iscrilli "; - "Net caso partecipi alia votazione
un numero inferiore di iscrilli, Ia vowzione
pub essere ripetllla, a richiesta del capo
politico del MoVimenlo
5 S!el/e o di almena il
20% degli iscrilli, media111e Ia
procedura prevista net/ink";- "L'assemb/ea viene indella
con avviso sui porla/e del MoVimento 5 Stelle e con e -mail inviala agli iscrilli
illleressali da/la votazione, con preavviso di almena
24
ore
per
/e
votazioni
sulfa
scelta
dei
candidati
e
sul/e
modijiche
a/ rego/amento "; - "La
verifica del/'abililazione a/ vow dei votallli
ed U conteggio dei voli vengono
ef/elluate in via automatica dal sistema infonnaticoo La regolarila di fimzionamenlo del sistema sara verificata e cerlijica/a da un organismo
lecnico indipendente, nominalo con cadenza lriennale dal Consiglio
direllivo
dell'associazione "; - "Gii iscrilli
a/
MoVimento 5 Stelle sono passibili di espulsione: a) per il venire
meno dei requisili di iscrizione
slabiliti
da/
"non
statuto"; b)
per vio/azione dei doveri previsti dall'artico/o I del
presenle
regolamento; c) se e/elli
ad una carica elelliva, anche per violazione degli obblighi assunti a/l'allo di accellazione della candidatura "; - "dispone
Ia sospensione dell'iscrillo, dandone comunicazione a/ geslore del silo,
if quale provvede
alia disabilitazione dell'utenza di
accesso "; - "contesta
al/'interessalo
Ia violazione con co!ntlllicazione a mezzo
e-mail,
assegnandogli
wt
tennine
di dieci giomi
per
Ia presentazione di evenlua/i controdeduzioni "; - "Entro i dieci
giomi
successivi,
l'inleressato
pub proporre
ricorso contra l'espulsione, a mezzo email da inviare a/ link wwwobeppegrillooitlmovimentolregolamento/9ohlmlo II ricorso viene
esaminato dal
comitalo
d'appello entro if mese
successivoo
II comitato d'appello Ita Jacoltd di acquisire
informazioni
o chiarimenti, net rispello del contraddillorioo Se if comilato d'appello
ritiene sussistenle Ia violazione
contestala, conferma l'espulsione in via de.finitiva
0 Se if comitato
d'appello
ritiene insussistente Ia
violazione contestata, esprime
il proprio
parere motiva/o a/ capo
politico del MoVimenlo 5 Stelle, cfle se rimane in disaccordo
rimelle Ia decisione sull'espulsione al/'assemblea mediante
votazione in rete
di
tulli
gli
iscrilti, Ia qtwle
si
pronuncia
in
via definitiva sull'espulsione0 In ogni caso di espulsione, if gestore del
silo provvede alta cancellazione dell'espulso dall'elenco
degli iscritti
"0
I motivi di contestazione trovano gid Ia /oro disciplina net precedente regolamento e
Ia votazione della
modijica del regolamento impugnato e delle modificfle del non statuto
e avvenuta ritualmente
con le
indicazioni contenute net regolamento del 2014, soprallul/o
considerando twa
base
del 100% in presenza di modalita
di voto on-line e Ia dura/a
della votazione protrallasi temporalmente 0 Prevede, infalli, it regolamento de/2014, (a maggioranza dei votanti nell'ambito degli iscrilli
at momenta della votazione con wt quorum
libero, salvo
il caso della modi.fica a! regolamento o al programma
per it
quale e richieslo lUI quorum di almena lUI terzo degli iscrillio Nessun profilo di illegillimita presenta
dunque Ia modifica
del regolamento de/2014,
Ia quale sola, tra le contestazioni sollevate, pub essere
esaminata dal Tribunate
poichi le residue
contestazioni attengono a/ merito dell
'accordo Ira
i socio
Anclte tra queste non
vi e alcun pro.filo di illegillimita net
sensa
di
pregiudicare
qualche
diritlo indisponibile idoneo ad inciclere su una posizione soggelliva 0 Quest 'ultimo e wt ulteriore
aspetto di
']..
infondalezza
della domanda
poic/u!, a parte il
profilo di illegillimilii della
delibera
o
del provvedimento impugnalo, l'impugnazione generica o aslralla di 1111 allo senza Ia indicazione di 1111 pregitulizio
concrelo si pone sollo wt projilo, come sopra della,
di contestazione di meri/0, ma non di illegiltimilii:, connota/a da generalila ed aslrallezza. Qtwlunque sia Ia espressione della volontii: dei soci,
ado11a1a a maggioranza. una voila accerlala Ia legillimila della decisione in quanlo conjorme aile regale cite si sono dati gli associali, Ia evenltwle conleslazione di una regola non puo prescindere dalla sua applicazione e dal pregiudizio arrecalo
ad un socio, circoslanza giii jalla
rilevare perallro in secle caulelare.ln caso conlrario, e bene ribadire, ogni conteslazione
rimane su
WI profilo
di merito
cite avrebbe
dovulo
essere
jallo
va/ere
con
le modalilii consel/lite
dal/'associazione e
con /e regale dalla slessa adollale ed accellale dagli
aderenli. Nessuno degli allori Ita col/leslalo if regolamenlo de/2014 e nessuno
lo lw impugnalo a/momenta della sua en/rata
in vigore, cosi accellando/o
di Jallo. In ogni
caso, non
viene
allegata
nessuna
slaluizione
di illegillimilii per Ia quale sia venlllo meno if rego/amen/0 2014. Nella.
slessa misura, I 'attore - cite oggi fa va/ere
Ia stw esc/usione dalla volazione cite cosliluisce 1111 profilo di legillimita
valutabile (peraltro non contestalo) - avrebbe davilla Jar valere tale posizione a/ momenta della sua sospensione
ed a/ momenta della
disallivazione del
stw account. In assenza di una pronuncia
su della profi/o, appare infondala ogni
conteswzione net
prese/lle
giudizio
poiclu! Ia mancala
comunicazione
e disallivazione dell'account
non
sono
compresi nel presenle giudizio. Nella
email
solloscritta da/1'allore Leone (all. 12 della comparsa
di costiluzione ), lo stesso Leone affenna "di falla veniamo
espulsi dal movimento
dopa anni di certificazione e partecipazione (t//iva come allivisti e candidali
o inibiti alia
partec:ipazione ". Pertanto,
I 'atlm·e
Leone era perjellamenle a conoscenza della
sua posizione e della sua impossi"bilita a votare, come da regolamento 2014, nel quale e espressamente
pre
vista Ia disallivazione dell 'account.
Le residue contestazioni, relative a/ preavviso o at con/rolla
della spedizione
delle email ovvero alia /oro ricezione, rimangono su WI piano generico e sono
carenti di tlll pregiudizio per it qua/e e legillimato solo chi to Ita subito. Va precisato cite le modalita
di convocazione, in
ogni caso, rientrano Ira quel/e regale accellate dai soci a/momenta della
foro adesione alta associazione ed, in quanta
tali, sono sollralle
a/ sindacato del giudice poiclu!
attengono
a profili
di
merito. Analogamente negativa e Ia decisione sui/a collies/ala indeterminatezza
dell 'oggetto
della modifica alleso
cite lramite if silo e lramile /e indicazioni fornite e stato possibile
avere Ia precisa conoscenza di cia per if qua/e
si chiedeva di votare. Nessuna indeterminatezza
dell 'oggetto puo
rilevarsi, ma solo
wt modo di fommlare Ia propos/a in modo diverso rispetto a quella tradizionale allegata dagli a/tore,
non per queslo
illegillima. La slessa censura
deve replicarsi per Ia indicazione di tm organa di control/a eslerno alleso cite gli allori omellono di considerare nelle /oro valutazioni che appaiono legillime le c. d.associazioni camp/esse cioe associazioniformate da ww strullura piramidale, it
cui vertice e compos/a da altre
associazioni, ovvero
associazioni parallele. Questa
tipo di associazioni rientrano nella c. d. rappresentanza indirelta cioe associazioni che possono derogare al metodcollegiate e di democrazia
dire I Ia in virlti
di multilivelli pur sempre manijestazione dell
'autonomia
privata ai sensi
dell 'art. 36 cod. civ. Tale possibilita consente di ritenere
superata Ia visione
"associazione "prospettata dagli aflori, improllfata a canoni
risalenti e che non tengono
conto della possibilita oggi consentita anclte aile associazioni di diversi
livelli per una direzione e coordinamento, come nelle cooperative ai
sensi
dell 'art. 2540 cod. civ.
lnoltre, occorre considerare che, I 'evoluzione
informatica, Ita introdollo sistemi organizzativi diversi cite si distinguono da
quelli ordinari, ma
cite, tuttavia, non per questa non
sono legiftimi soprattutlo in
cousiderazioue della disciplina introdoua dal digitate
con conce((i altamente
innovativi e divemtli
ormai tipici.]»
§ 2-
Hanna proposto appello Alessio
Marini, Bruno Bellocchio, Antonio
Caracciolo, Emesto
Emilio Leone, Ivan Pastore contestando Ia sentenza eli prima grado sotto vari profili
e chiedendo, previa riforma dell'impugnata sentenza, "accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica o, in subordine Ia nullitd, ovvero inulteriore subordine anmtllare,
Ia votazione svollasi tra i/27 sellembre
2016 e if 26 ottobre
2016, ovvero Ia delibera se qualificata tale , per l'approvazione delle modifiche at Regolameulo e perle modifiche ".
Ha resistito
parte appellata cbiedendo
il rigctto dell 'appello.
Con ordinanza
in atti Ia Corte accoglieva
l'istanza ex art. 283 CPC, formulata dagli
appellanti. Con provvedimento in data 15 febbraio 2023 Ia causa veniva assegnata
a questa relatore.
§ 2.
1 - All'udienza 28 febbraio 2023
procuratori delle parti
hanno
precisalo le conclusioni
e trasmesso
note scritte per via telematica secondo quanto disposlo
dalla Corle ai sensi degli arlt.
221 comma 4 D.L. 19 maggio 2020 n.34, conv. con mod. nella Iegge 17luglio 2020 n.77, ed J comma 3 lett. a) e lett. b) n.7) D.
L. 7 ottobre 2020 n.l25, dal d .!. n
. I 05 del 2021, conv . con mod . nella I. n . 126
del 2021, dal d.!.
30. 12.2021 n. 228, conv. nella I. 15/2022, il qualc nel
suo articolo 16, ha prorogato
Ia possibilita di disporre Ia lratlazione cartolare
sino al 31 .
12.2022 e lenuto
anche conto di quanta disposlo dal d.lgs. n. 149
del 10.
10.2022, enlralo
tn v
igore il 18.
10.2022 ed in particolare dagli artt.
35 II comma c 127 ter del mcdesimo cl.lgs.
Con le mcdesime
note i procuratori delle
patti
hanno,
altresi,
svolto
le
memorie
conclusionali anticipate, come autorizzate
dalla Corte
per Ia trattazione cartolare.
La Corle, quindi,
ha trattenuto Ia causa in decisionc con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3-L'appello,
composto di 54 pagine,
e articolato in cinque motivi.
§ 3.1 -
Dopo aver ricoslmito
Ia vicenda in fatto e processuale, col prima maliva (pagg. 12118) - titalata
"IMPUGNAZIONE DEL CAPO DE/JA SENTENZA
CHE 1-/A RITENUTO LEGIITIMA LA MANCATA CONVOCAZIONE
E
L'IMPEDIMENTO
AL VOTO
IN CAPO
ALL'ASSOCIATO
ERNESTO EMIUO LEONE: VIOLAZIONJ.:: E/0
FALSA APPUCAZIONE
DEL
COMB/NATO DISPOSTO DEGLI ARIT.8 DISP. ATl'. C.C., 20, 24, 36, /334 C.C., 1372 C.C. E 11 DISPOSIZIONE SULLA LEGGE IN GENERAL£ (0 DEL PRINCIP/0 GENERAL/:' "1EMPUS REGITACTUM") 0
IN SUIJORDINE: V/ZIO Dl MOTIVAZION
E APPARENT/:.': VIOLAZIONE DEGU
AR1T.JJ3 C.P.C.
E/0 FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 132, N.4, C.P.C.; VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.
."-
gli appellanti , con riguardo alia posizione di Leone Ernesto
Emilio, lamentano l'erroneita della sentenza per non aver il primo giudice lenuto
canto dell'impedimenta al
voto,
subito da Leone, a seguito della disattivazione dell'accaunt in data 10.12.14- antecedente anche
a! regolamento del
23. 12.14- senza un provvedimento espulsivo o sospensivo nei suoi confronti idoneo a far cessare
il rapporto associativo.
Aggiungono gli appellanti che Ia disattivazione era stata comunquc
effcuuata da un soggctto terzo e
che Ia lettera ricevuta
il9.12.14 non conteneva
affatto un provvcdimcnto disciplinare, sicche non era stato posto nelle condizioni di ricevere Ia convocazione, con I 'ulteriorc conseguenza che la sua
mancata parlecipazione per mancalo avviso aveva reso nulla
o annullabile Ia delibera e le votazioni
del settembre/ollobre 2016, invocando all'uopo giurispmdenza di legillimila nonche
gli arll. 1334
C.C. e 8 disp. ALL C.c.
§ 3.2 - Col
secondo molivo
(pagg. 18/28) - tilolato "IMPUGNAZIONE DEL
CAPO
DELLA SENTENZA CHE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 21, r COMMA,
C.C. E DEL COMB/NATO
DISPOSTODEGLI ART/'.36, 1418, rCOMMA, E
1325, N. 1,1421, 2377, ULTIMO COMMA, C.C.
HA R1TENUTO LEG/Tf!MA LA MOD/FICA DE'LLO STATUTO PUR IN ASSENZA
DEL RAGG!UNGIMENTO DEL QUORUM DI PARTECIPAZ/ONE DE/71?E QUART/ DEGL/ISCRITFI ALLA VOTAZIONE" - gli aopellanli si dolgono della CITOneila della decisione impugnala
per non avcre il primo giudice tenulo conlo
della
illegillimita della
dclibera in ragione della assenza
del quorum (3/4
degli scrilli) come evincibile dal comunicato del 27.10.16 in cui si indica
il 67% degli
isciiui
quale ammontare dei parlecipanti, cosl violando quanlo previsto dall'arl. 21 C.C.
Aggiungono gli appellanli che solo con Ia modifica
del regolamenlo era stato Iivisto, riducendolo, il quorum, in quanta nel regolamenlo del 2014 nulla era stato
previslo a!'
riguardo, peraltro a sua volta impugnato da a!Lri apparlenenti all'associazione.
Proseguono gli appellanti nell'csporre che il regolamento del 2014 era stato meramenle pubblicalo
e mai approvalo,
con Ia conseguenza
che non
poleva
integrare
un
accordo pallizio idoneo
a regolamenlare gli associali, Lenulo anche conlo cbe non
era slalo approvato con il quorum richiesto
<.lall'arl. 21 comma 3 C.C. , come era
stato rilcvato in
sede cautelare nell'ordinanza emessa in data
14.7.16 dal Tribunale di Napoli
Espongono, infine, gli appellanli che- conlrariamenle a
quanlo rilenulo <.Ia!
Tribunale- non occorreva impugnare detto regolamento del 2014 in quanlo non supporlalo da alcuna delibera, con conseguente inesislenza di un accordo e comunque nulliU't imprcscrilllbile, rilcvabile d'ufficio ex art. 1421 C.C., ncgando Ia configurabilita
di una acquiescenza tacila.
§ 3.3 - Col
terzo molivo (pagg. 28/33)-
Litolato
"/MPUGNAZ/ONE DEL CAPO
DELLA
SENTENZA .CHE HA RIGETTATO /L CAPO D'IMPUGNAZIONE
RELATIVO ALL'INDETERMINABILITA' EX ANTE DEL CONTE'NUTO DELLA MOD/FICA DA APPORTARE ALLO STATUTO TENUTO
(capo
d'impuguazione inlilolalo: "Annullabilita della votazione per
indeterminatezza dell'oggello della votazione slessa con riferimenlo alia individuabilita ex ante della modifica da apportare allo
Statulo del 4.10.2009":
VIOLAZIONE DELL'ART. 132 CP.C. PER MOTIVAZ/ONEAPPARENTE. VIOLAZIONE
DELL'ART. 2697 C.C.. RICH/ESTAD/ RIFORMA DI TALE
CAPO DELLA SENTENZA CON ACCOGL/MENTO DELLA DOMANDA Dl ANNULLAMENTO DELLE MOD/FICHE DELLO STATUTOPER INDETERMINATEZZA
DELL'OGGETTO DELLA VOTAZTONE." -lc parti appcllanli reitcrano
Ia Lesi della
indetem1inatezza oggetto di modifica dello
statuto, presenlata con Lre quesili non
essendo dal raccordo iperlestuale evincibile quale
fosse
il testo che veniva aggiomato in base aile diverse risposte.
Lamentano quindi gli appellanli che
il Tribunale non ha Lcnuto conto in modo specifico del !oro motivo di impugnazione della delibera di cui chiedono dichiararsi Ia
nul!ita o annullabilita.
§3.4 - Con il quarto
motivo (pagg.
33/40)
- titolato "IMPUGNAZIONE DEL
CAPO
DElLA SENTENZA CHE HA RIGEJTATO IL CAPO D'IMPUGNAZJONE RELA77VO ALLA RICHJESTA
to
DI DICHIARAZIONE DINULLITA' 0 IN SUBORDINE Dl
ANNULLAMENTO DELLA MOD/FICA STATUTAR/A
PER
MANCATA ADOZIONE DEL PROCED!MENTO
ASSEMBLEARE: VIOLAZ!ONE E/0 FALSA APPL!CAZIONE DELL'ART. 21 C.C. NONCHE' DEL COMB/NATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36, 1325
N. 1, E 1418 C.C'- gli appellanti denuneiano che il Tribunale non avrebbe considerato l'omessa procedura asscmblcarc ex arl. 21 C.C ., non potcndosi prevedere
nel regolamcnto Ia sostituzionc dell 'asscmblca mediante il voto on-line, richiamando quanta aiTemmto dal Tribunale di Napoli
in data 14.7.14
in materia Ji asscmblea tinforzata ex art. 21 citato nonchc il principia secondo
il quale I 'organa
assembleare non puo mai essere soppresso, considerate
anche che I 'art. 4 della statuto
prevede Ia cenlrali
la della rete ma non Ia della sostituzione.
§3.5- Con il quinto motivo
(pagg. 41 /50) gli appellanli npropongono Ia questione di nullita dei singoli arlicoli
contenuti nel regolamenlo come innovalo con il voto del2016,
riportati segnatamente, lamentando Ia mancala delibazione da parte del Tribunale se, come risultava, il giudice aveva ritenuto
queste delle norme patti zie.
§ 4-L'appello
e fondato
e mcrita accoglimento.
1 motivi di gravame, tutti slrettamente connessi tra
!oro , possono essere unitamente delibati .
Va premesso,
pero, che e ormai definitiva Ia slatlllzione del Tribunale
in ordine
alia riconducibilita della parte originariamenle convenula - oggi appellata- alia associazione non
riconosciuta, con Ia conseguenle applicabili ta alia stessa di quanta dtsposto dalle norme in materia.
Ed e sulla base di tale premessa
che le doglianzc devono esscrc
deli
bale.
Risulta, in prima luogo, fondato il prima motivo di appello chc tiguarda
Ia posizione di Leone, Jestinatario sin dal 10 dicembrc
2014 (c quindt prima del rcgolamento :?.3.12. 14 con il qualc, all'art.
4, e disciplinato il proccdimento di espulsione c/o ccssazionc dal rapporto
associativo) della
disabilitazione dall'utilizzo
dell'account,
con Ia conscgucnza - pacifica
anch'essa
- della impossibilita di essere
dcstinatario della
convocazione (con
le modalila tclematiche
adottatc)
cos'i
come di poteresercitarc il
diritto di partecipare alia votazione.
None possibile-
come sembra
aver fallo il primo giudicc - applicare.al
Leone Ia prcvisionc di una norma rcgolamcntarc
in
via rctroalliva, contenente in ogni caso uno spccifico procedimento cos!come
previsto dall'arl. 24 C.C. chc garantisce, ovviamcntc, sia Ia conoscibilita
dei falli contestati
(e della
!oro previsione quali idonei a delerminare
I'cspulsionc)
sia Ia possi bilita di contraddi llorio.
Ncssuno di tali
aspelli risulta emergere dalla vicenda in esame, ove
si
assisle
ad
una
mcra comunicazione di
risposta allc doglianzc del Leone in ordine a! "Jistacco" del suo account, con Ia indicazionc dci comportamenti ai quali uniformarsi peril futuro: proprio tale elemento,
alia luce di
quanto finora
esposto, esclude chc della risposta (v . lellera del 9 dicembre 2014
a firma del capo politico Grillo) possa
integrare un provvedimcnlo di
natura sanzionatoria o
sospensiva rispello a!
rapporto associative che, pertanlo, non c slato mai cffellivamcnte interrotto
, tanto meno con un
provvedimento ossequioso di quanta previsto nella citata norma codicistica.
Cio conduce, logicamente,
aq escludere che Leone possa aver prestato
acquiescenza ad un provvedimento in
realtA mai adottato
nei suoi confronti e tanto meno dal medesimo
ricevuto.
Ne consegue
che,
non
risultando
validamentc
ed
cfficacementc interrollo
il rapporto associativo
(neppure temporaneamenle), Leone ha visto illegiUimamente compresso (rectius: escluso)
il suo
1{
dirillo di partecipazione al voto, con Ia conseguenza chc nci suoi confronti certamcnte va dichiarata
Ia nullita della delibera finale peril mutamento net 2.016 del regolamento previgente.
In ogni caso, vi e
pieno
riscontro
di
una
"reazione" del Leone alia disabilitazione dell'account inf01matico, con l'ulteriore conseguenza che di certo non puo ritenersi
sussistente -come ancora sostiene parte qui appellata- una condolla inequivoca
di acquiescenza.
II detto profilo di illegittimita non inficia,
pen), di per sc Ia delibera, atteso che ii richiamo formulato dagli appellanti ad
una
pronuncia di
legi
ttimi ta - secondo Ia quale l'assenza
di un
socio
dall'assemblea compromette Ia delibera- non appare confcrente, riferendosi ad una precisa norma
codicistica (art. 2479 ter C.C.) che aLLiene aile socicta d1 capitali,
enti di ben diversa natura rispetto alia associazione non riconosciuta, con eonseguente inapplicabilita analogica
della norma, invero neppure invocata o
argomenlala. Cia non esclude, ovviamente, Ia legittimazione attiva
anche
degli altri
allori a far val ere Ia invalidita della deliberazione del 2016 proprio in ragione
dell 'assenza di uno degli aventi diritto.
Nel merito, poi,
si osserva quanlo
segue.
La vicenda e stata ed e a tutt'oggi oggetto
di un nutrito contenzioso, sebbene Ia specifica
questione rclativa alia modifica del regolamento, avvenuta con le espressioni di voto telematico nel 2.016,
e stata affrontata via via sotto profili
diversi,
in
particolar modo
con
riguardo a
provvedimenti di espulsione inlervenuti primae
dopo della modifica, sicche ogni situazione accertata nei vari uffici
giudizian c effettivamente diversa.
Da cio consegue che
I 'invocazione da parte appcllante cosl
c.;ome da
parte appellata dell'esito di alcune di tali
vicende
giudiziarie non e mai del tutto
calzante e/o
conferente, dovendosi appunto cffettuare una verifica rispetto alia fattispecie concreta.
Giova, pero,
una precisazione preliminarc in ordine aile norme
che hanna disciplinato e disciplinano
Ia vita associativa della parte appellata, cosl
come
documentalmente emergono dai fascicoli delle parti che, sui punta, sono
concordi.
La precisazione
appare doverosa perche alia luce della ricostruzione di
delta disciplina nel tempo
dovra avvenire Ia delibazione deiie doglianze degli originari altori oggi
appellanti.
E' certo che
il prima alto
e costituito
dallo statuto
dcll'ollobre 2.009
al quale ha fatto seguito l'atto
costilutivo dell 'associazione in
data 14. 11.. I
1.: da segnalarc come
all'art. 4 di delta ullimo
atto viene
indicata Ia rete internet come "modello di consullazione c
partecipazione democratica alia vita politica" e
come siano indicati
gli organi dell'associazionc quali l'assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente. L'art. 8,
poi, rimanda pienamente allo statuto (c.d. non statuto).
A cio ha fatlo scguito lo
statuto aggiornato a! 1.012 che, all'art. 3, richiama Ia rete internet come modello di parlecipazione, riprendendo testualmente quanta previsto all
'art. 4 dell 'atto costitutivo, prevede all'art. 8 Ia cessazione della qualitit di socio II ove
quest'ultimo perda
i requisiti per I'iscrizione, all'art. 9 il diritlo del socio a partecipare alia vita associativa e ad essere informalo delle
iniziative mediante il sito deC.:icato, all'art. 11 gli organi
associativi (assemblea, consiglio
direltivo e presidente) e,
soprattutto, all'art. 11. viene disciplinata l'attivita dell'asscmblea. E' in questa sede che si prevcde, in
caso di modi fiche aJJo statuto, il
vaglio del consiglio direttivo cos!come Ia
possibilita di convocare detta assemblea perle modifiche dello statuto, con apposito quorum (3/4 di prescnti
tra gli associati, voto favorevole della maggiomnza dei presenti).
Questa Ia situazione quando,
nel 2014, e slato pubblicato sui silo dcdicalo il "regolamenlo", nel quale
all'arl. 1 e prevista Ia partccipazione in rete ed il voto
per
decisioni di
indirizzo politico con Ia
-12.
previsione della necessita di una scelta condivisa; all'arl.
2 si prevede
Ia votazione in rete anche
per le modifiche
del
regolamento (v. leu. c)) e con Ia previsione
che c necessaria Ia partecipazione di almena 113 degli iscrilti, con ripetizione in caso d1 numero infe1iore
e·con Ia validila della
seconda
votazione a preseindere.
Merita segnalare che in caso di delibera dell'assemblea perle ipotesi della Iettera c) e espressamente prcv1sla Ia vincolativita peril capo politico.
E' all'art. 3,
poi, che viene prevista, in sede di assemblea, Ia
votazione in rete, che- pertanto- per Ia prima volta c prevista in modo specifico qualc modai!La di svolgimento dell'assemblea, organa dell 'associazione.
Modifiche a questo regolamento sono state, quindi, Introdolle
nel 2016 a seguito delle
espressioni di voto avvenute, appunto, in
rete, oggetto di impugnazione ncl
presente giudizio
Non puo, perc, condividersi Ia valutazione falla dal T1ibunale in ordine al mancato
coinvolgimento
- nel "petitum"- del regolamento 2014, pacificamente mai delibcrato in assemblea ma
meramente pubblicato nell 'apposito silo dedicato.
Premesso che gli aLii difensivi- in particolare l'atto
originario mtroduttivo del giudizio- vanno letti nella !oro completezza, c sufficiente richiamare il punto 5) di pag. 5 del delta alto
di citazione (ave
gli attori
lamentano il
contrasto con lo statuto e Ia omessa modal ita di approvazione del regolamento
2014
mediante assemblea), l'allegazione a pag. 13 - ove si "impugna" il regolamento e Ia sua modifica successiva - nonchc Ia indicazionc contenuta a pag . 40 - ovc si indica chiaramente
r I 'illegittimita del procedimcnto di approvazione del rcgolamento 2014 contcnente anche le modi fiche
statuta1ic nonche
del
rcgolamento
2016 - per comprendere
con tranquillante
certezza
che
il regolamento
2014 era oggetto di "causa petendi" e "peL!
tum" sia direttamente (anche in forza della impugnazione di singoli articoli di quel regolamento 2014, non mutati nel 20 16), sia in via incidentale al fine di vedere
accertata Ia illegittimita del regolamento 2016.
Ne consegue che ben deve
essere
delibata, a questo punta, Ia legillimita di
detto regolamento 2014,
sulla base del quale,
poi, Ia votazione del 2016
c stata effettuata in rete.
Orbene, c pacifica che detto regolamento- come gia detto - non sia mai stato
deliberato, neppure
con votazione in rete,
ma semplicementc pubblicato ncll'apposito sito.
La "reazione" difcnsiva dell 'odierna parte appcllata, sin dal prima
grado,
c stata ncl sensa che
gli originari attori avcvano preslato "acquiescenza" a detto regolamenlo, accellandolo (quale proposta contrattuale nel rapporto associative) mediante comportamenti concludenti di accettazione, appunto,
Lacila.
Va, sin da subilo, premesso
che non c oggctto di discussionc I 'utilizzo della
strumento della rete quale \
modalit.a di votazione o
comunque di svolgimento eli un'assemblea (considerate che
sono ammissibilit.a modalit.a similari come il referendum oil voto per pasta), benslla fonte nonnativa (in qucsto caso contrattuale) che
ha previsto detta modalitil..
Gli odiemi attmi
hanno
sem?rc sostenuto
eli non aver accell.ato
una
tale soluzione, per non avcrla
delibcrata
c per non aver
Lenulo
condone incompatibili con
della
disciplina regolamentare, cos! rcagendo all 'unica circostanza che Ia parte odierna appcllata ha
allegata quale eccezione, si badi bene, in sensa stretto ex
art. 2697 comma 2 C.C. (e quindi
soggetta a specifichc preclusioni).
In particolare, aile pagg. 11/17 della comparsa di costilu7.ionc in
prima
grado, vengono citati alcuni
prccedenti (in particolarc il
giudizio relativo a Caracciolo) e poi i documenti nn . 6 e 7 dai quali risulterebbero
le
partecipazioni a votazioni on-line effettuale
dagli attori, a dimostrazione che
lrallandosi di una modalitil (anche per l'espulsione di un iscritto ncl 2015) prcvista da della
rcgolamcnto, I 'utilizzazione da parte
dcgli
attori
costituirebbc
condotta
di acccttazione del
regolamento stesso.
La lcsi sostcnuta dall'odicrna appcllata- anchc in questa scdc - per quanta suggcstiva, non risulta
I
rondata per diverse ragioni.
II nuovo rcgolamento e stalo pubblicato
solo a diccmbrc
2014, sicche tulle le cspressioni di opinioni
(denominate
a volte "votazioni", a
volte "consultazioni") anteccdcnti a
talc data non possono
essere di cerlo prese in considcrazione.
Qucllc successive- anch'cssc con lc due diverse
dcnominazioni - non Iiguan..lano tutti gli attori: e ccrto, infatti,
chc ne Leone ne Caracciolo vi
hanna potu
to parlcciparc, pcrche disabilitati nell 'account,
con tutto cia chc nc conscguc.
Peri restanli attori. sono
visibili dal delta documento i nomi
di Bcllocchio, Pastore c Marini.
Rilcva Ia Corte chc, pcro, tali singolc
votazioni/consultazioni
non
possono
- in assenza di altri
elcmcnti significativi cd
univoci- csscrc sufficicnti a sostcncrc I
'cccczionc di parte oggi appcllata.
Giova ricordarc, a
questa punta, chc alcunc
condottc - come quclle mdicatc da parte oggi appellata
- non possono
costituire di per se circostanzc induttivc
della incquivoca acccttazione della modifica
(v . Cass. n. 13592/00), cos!come non puo certo csserc
considcralo fatto concludcnlc Ia mcra incrLia dcgli iscritti rispctto alia
pubblicazionc sui silo del rcgolamcnto
2014 o, ancora, Ia mancata
contcslazione della convocazionc.
Occorre, piuttosto,
una condolla con Ia quale sia stala data csccuzione proprio a quelle
regale
(che si contestano) idonea
ad integrare. quindi, Ia volonta di avvalersi
di qucgli erfetti negoziali contenuti nelle nuove disposizioni contenute ncl
citato regolamento del 2014.
Devono,
cioc, sussistere
condotte
incompatibih
con Ia volonta
di rifllltare quelle
regale
e di dimostrare- in modo inequivocabile- il lora gradimenlo (v . Cass. n
. 7057/04).
Ritiene, dunque, Ia Corte -
dando applicazione ai principi sopra richiamati-
di dover procedere con
rigore alia
verifica
della
configurabilita di
un
lacito
consenso che
non
puo
.
pertanto
,
ritenersi sussistenle nel caso in esame in ragione delle votazioni (peraltro non eseguite da tutti
e alcune
neppure riconosciute come effettuate da alcuni degli appellanti,
senza ulteriori riscontri al riguardo,
lenuto canto della mera gene1icita
dei capitoli arlicolati in primo
grado,
neppure reiterati
in questa sede da parte appellata) effettuate dopa Ia pubblicazione del citato regolamento 2014.
Come si e sopra evidenziato, infatti, il sistema della consultazione in rete era stato gia
previsto nella
statuto, ma riguardava- in soslanza- I 'espressione dell 'orientamento politico
da assumere da
parte del
gruppo associativo; era invecc prcvista . qualc organa, l'assemblea secondo Ia
modalita
"tradizionale" e solo con il citato regolamento 2014 c stata disciplinata Ia
modalita "on line" (v. art.
4 dell 'atto costitutivo 14.12. 12 in cui si pari a, appunto, di rete internet come
modello di consultazione
c partecipazione democratica alia vita politica, tenuto distinto dalla disciplina degli organi
tra i quali
I 'assemblea).
Posta, allora, chc non e data conoscere neppure con
quale
tenore siano state indette le votazioni/consultazioni indicate nel doc. n. 7 di parte appellata . vale a dire sc Ia convocazione richiamasse espressamente Ia disciplina di cui al regolamento 2014 - c invece certo che
Ia
consultazione on line lanciata al riguardo nel luglio e poi
ncl settembre 2016 usa espressamente il
!ermine 'modifica', proponendo ipotesi alternative di modifica del 'Non statuto' e del
Regolamento e tale consultazione gli appellanti non hanno
partecipato), con
Ia consegucnza chc non e possibile
ritenere sussistente, in assenza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, in capo ai singoli votanti
una consapevole adesione a
quella disciplina, mai deliberata (v.
Cass. n. 5794117).
Peraltro, Ia condotta successivamente ten uta (c non con testata
da parte appcllata) di omcssa votazione
dopo il nuovo
regolamento 2016 - quando cioe hanna avuto
piena consapevolczza di
intervenire su altra precedente disciplina non dehberata in assemblea - depone in sensa esattamente contrario
alia tesi sostcnuta dalla
parte qui appellata.
II confronto, poi, che quest'ultima fa
tra Ia fattispecie in
esame ed altri easi esaminati dinanzi ad altri giudici
di merito non c conferente, atteso chc - al di Ia della diversita del
petitum- in alcuni di essi
erano palesi comportamcnti inequivocabili di utilizzazione di strumenti propn della nuova disciplina
introdotta ncl 2014 che, invece, non sono in questo giudizio
individual! nc individuabili.
Ricordato, allora,
che
e
alia
associazione appcllata si applicano le norme
codicistiche
dell'associazione non riconmclllta e che, senza dubb10
e come condiv1sibilmente
affermato gia da altri giudici di merito, il regolamento 2014 (come si e piLI voile spiegato) e
intervento quanto meno ad integrare e in cerll passaggi
anche a modificare quanta
previsto
nella statuto e nell 'alto costitutivo dell'associazione, - disciplimi.ndo organi
e modalita
di
funzionamento del
Movimento - era necessaria Ia sua condivisione
da parte degli iscritti, in quanta msieme delle regale associative fondamentali, mediante espressione del voto assembleare, che, in mancanza d1
disciplina statutaria circa il procedimento di modifica, va
attuato secondo le
regale ordinarie previste per lc associazioni dall'art. 21 comma 2 del codice civile.
Di qui l 'annullabilita del citato regolamento 2014 e, per l 'c!Tetto, della deliberazione intervenuta nel
2016 per Ia modifica di
delta regolamento, con Ia conseguenza che Ia sentenza impugnata
va
riformala, con accoglimento dcll'originaria domanda
come da dispositivo.
Restano, ovviamente,
assorbite
tulle
le
restanti questioni
proposle dalle
parti nei rispettivi atti
difensivi.
§ 5-Quanta aile spese del doppio grado, queste seguono Ia
soccombenza e si liquidano secondo le
Labelle vigenti, tenuto con to del val ore della controversia e dei parametri medi (considerata
Ia
molteplicitil di questioni devolute), oltre IVA e CPA nonchc
rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: Giudizi di cognizione innanzi a! tnbunale Valore della Causa: Indeterminabile- complcssita media
Fase di studio della controversia, valore medio: € • Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € lEa••
Fase istruttoria c/o di trattazione, valore
medio: € Fase decisionale, val ore medio:
€ 3. S
-lloo
Compenso tabellare
(valori medi) €
9
Tabclle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d' Appcllu
Valore della Causa: Indeterminabile- complessita media
Fase di studio della controversia, valore media: € B I F
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: Fase istruttoria c/o di trattazionc, valore
media: Fase
decisionale, valore media: € •I J
Compenso tabellare (valori medi) € •\ M
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contra Ia sentenza n . 6692/20
del
tribunale di Roma, ogni diversa
istanza, deduzione o
eccezione disallesa, cosl
provvede:
l . Accoglie l 'appello e, in riforma
dell 'i mpugnata sentenza,
accerta e dichiara I 'invalidita
del
Regolamento del MoVimento 5
Stelle pubblicato sui blog
beppegrillo.it il 23.12.2014 e, per l'effetto, accerta e dichiara l'invalidita della delibera dell'assemblea del
MoVimento 5 Stelle conclusai126.10.2016;
2. Condanna Ia parte appellata alia rifusione, in favore degli appellanti delle spese
del doppio grade, spese che si liquidano -
quanta al prima grado
- in Euro IIR e-
quanta al secondo grade
in Emu 0 go, oltre al rimborso
delle spese generali, I VA e CPA come per
Iegge;
Cosl deciso
in Roma nella
camera di consiglio del 28 fcbbraio
2023
II consigtiere estensore Maria Delle Donne (firma digitate)
IL PRESIDENTE Gianna Maria Zannella
(firma digitate)
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