Occorre una
premessa: il costituzionalismo di cui tratta questa raccolta di saggi non è una
dottrina della costituzione quale connotato necessario dello Stato, cioè
indipendentemente dalla natura del regime politico, come scrivevano tanti
pensatori, a partire da de Bonald per arrivare a Santi Romano. Secondo i quali
ogni Stato per il solo fatto di esistere è
una costituzione; e se non l’avesse non verrebbe neanche ad esistenza. Ogni
Stato così non ha ma è un ordinamento giuridico (Santi
Romano).
Come chiariscono
gli autori, se “tutti i paesi del mondo hanno una Costituzione, e cioè un
regime politico ispirato a taluni principi fondamentali, solo alcuni di essi
hanno norme giuridiche fondamentali che riproducono i valori del
costituzionalismo”. E quindi un costituzionalismo “ideologico” basato sull’art.
16 della Dichiarazione “dei diritti dell’uomo e del cittadino, secondo cui «la
società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata né la separazione dei
poteri stabilita, non ha una costituzione» o, meglio, non ha una Costituzione
ispirata alle idee e ai principi del costituzionalismo liberaldemocratico”.
Questo era stato
rilevato da Carl Schmitt nella Verfassungslehre,
che lo riconduceva al concetto ideale
di Costituzione, in particolare allo Stato borghese onde “Nello sviluppo
storico della costituzione moderna si è affermato un particolare concetto
ideale con tale successo che dal XVIII secolo sono indicate come costituzioni
solo quelle costituzioni che corrispondono alle richieste della libertà borghese
e contengono determinate garanzie di questa libertà”. I principi fondamentali
dello Stato borghese di diritto sono la tutela della libertà individuale e dei
diritti conseguenti; la distinzione dei poteri – nel senso di Montesquieu –
quale principio di organizzazione dello Stato. Questo non esaurisce il “contenuto”
dello Stato di diritto: la preminenza della legge (e del principio di legalità);
lo stesso concetto di legge come regola generale, astratta o misurabile; l’indipendenza
dei giudici, il sindacato del Giudice sugli atti amministrativi, ne sono i
corollari fondamentali.
L’insieme dei
principi (e corollari) crea l’architettura costituzionale avente il comune
denominatore e scopo nell’istituire dei limiti al potere. Distinzione dei
poteri, controllo giurisdizionale, indipendenza dei Giudici, concetto borghese di legge sono i pilastri (e i
tramezzi) che danno forma alla limitazione del potere pubblico, pur
riconoscendone la necessità ed insostituibilità.
Ciò stante il
lavoro degli autori del volume, così attento ed apprezzabile, appare
implementabile nella trattazione dei suddetti pilastri e tramezzi. In
particolare in relazione alla giustizia amministrativa, alla “parità” delle
parti pubblica e privata, all’indipendenza delle Corti.
Nell’auspicio
che sia seguito da un’edizione arricchita,
se ne consiglia la lettura.
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