venerdì 4 febbraio 2011

Teodoro Klitsche de la Grange: Il destino del 41

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Non appena il governo ha enunciato la volontà di riscrivere l’art. 41 della Costituzione è iniziato il fuoco di sbarramento dei dissenzienti, difensori ad oltranza di tutte le disposizioni della Carta, virgole comprese.

Il tutto senza sapere bene di che si tratta (dato che lo propone il governo di centrodestra è una callida impostura a prescindere): anch’io non lo so onde provo a ragionare con le scarse anticipazioni apparse sulla stampa.

Le quali indicano quali modifiche che si vorrebbero apportare a questo articolo: a) la sostituzione del termine “iniziativa” del 1° comma con “attività”. Si ascrive grande importanza a tale innovazione, ma a me sembra che se non è zuppa è pan bagnato.

La seconda – questa sì importante – consiste nell’eliminazione del 3° comma dell’art. 41 che dispone “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.

Tale disposizione deve evidentemente molto al clima politico del primo dopoguerra e, in genere, dell’intervallo tra le due guerre mondiali, di guisa che una formulazione poco diversa avrebbe potuto essere fatta, ad esempio, da teorici dello Stato corporativo fascista o da quelli del New Deal. Così detta norma legittima (tra l’altro) quel “controllo sociale” istituzionalizzato, quale forma di partecipazione dei lavoratori (ed anche dei finanziatori) alla gestione dell’impresa, come sosteneva Fanfani che fu relatore alla Costituente sul controllo sociale dell’attività economica.

La norma è una delle più “datate” di una Costituzione il cui impianto generale è ascrivibile, come detto, alla situazione politica e culturale del secondo dopoguerra.

Infatti l’on. Fanfani sosteneva nella relazione alla Costituente che il controllo sociale era stato attuato qua e la con leggi speciali (Russia, Italia, Germania, Turchia, U.S.A., Inghilterra, ecc.) ma anche “in nuove Carte costituzionali seppure di diversissima ispirazione (esempio: Weimar, U.R.S.S., Portogallo, ecc.)”. Si noti che citava una costituzione borghese (Weimar) una corporativo-fascista (Portogallo) una comunista (U.R.S.S.) a conferma della necessità “universale” di tale scelta. Altri studiosi, come Coli, che scriveva non appena promulgata la costituzione, avvertiva la filiazione diretta di quella norma sia dall’orientamento generale che dalla legislazione fascista. “L’economia regolata era la formula verso la quale dal primo dopoguerra si è orientata la politica economica in quasi tutti i paesi. L’economia pianificata sovietica è il tipo-limite dell’economia regolata. L’estremo opposto è dato dall’economia concertata, che si appaga della coordinazione attuata dai grandi gruppi industriali con la collaborazione e il controllo dello Stato “. Il fascismo non fece eccezione all’orientamento generale “la stessa premessa anti-individualista lo portava a subordinare la proprietà privata all’interesse pubblico e a concepirla come diritto-dovere, «non più espressione di egoismo individuale»”. Altri governi dittatoriali erano sulla stessa strada (quello portoghese, già ricordato) “e soprattutto quello nazional-socialista tedesco, che organizzava le imprese produttive in Reichsgruppen sotto la ferrea disciplina dello Stato e, assunto virtualmente il monopolio del commercio estero, imprimeva alla direzione unitaria dell’economia un accentuato carattere programmatico”.

In definitiva dagli anni ’30 fino agli anni ’60 (ed anche ai ’70) prevaleva la convinzione – e la prassi – che lo Stato dovesse essere il regolatore dell’economia. Il che, implicava anche economie largamente autarchiche, in ossequio all’intuizione, tra gli altri, di Fichte (espressa oltre un secolo prima) che un’economia politicamente diretta e regolata richiede uno “Stato commerciale chiuso”.

Regolazione, controllo, vincoli, programmi, piani, autarchia: è una rassegna di parole (e concetti) da cui sembra ci separino un paio di secoli, e invece sono circa sessant’anni. Alla regolazione è subentrata la de-regulation; controlli e vincoli sono più limitati (ma in Italia c’è ancora tanto da fare); i piani economici, il più famoso dei quali era quello sovietico, sono crollati con il comunismo e sono stati sostituiti dal liberismo più sfrenato e dalla flat-tax, ricette cui gran parte dei paesi ex comunisti sono ricorsi per recuperare il cinquantennio (o giù di li) perduto rispetto a quelli capitalisti; l’autarchia riguarda ormai solo Cuba e la Corea (o poco più ).

Non solo è chiara la “datazione” di quella norma, ma ne è altrettanto e forse più evidente come, dato il cambiamento della situazione, la stessa si colloca ormai tra la Scilla dell’inutilità e la Cariddi del danno. Quanto alla prima è chiaro che se, come sosteneva Fanfani, il primo obiettivo della norma è “la massima efficienza” cioè “la massima produzione ai minimi costi” per far questo non è solo necessario confidare che lo Stato e il legislatore abbiano compiuto e compiano scelte economicamente corrette (sul che più di un dubbio è lecito) ma soprattutto che ciò appaia tale ai detentori dei capitali e anche agli stessi lavoratori. Altrimenti i primi non investono, ma emigrano, e i secondi non immigrano, ma vanno appresso al capitale (in trasferta). E questo è un problema notevole, ma assai inferiore al danno che un’interpretazione “talebana” di detta (e altre) norme può e potrà arrecare, e di cui abbiamo avuto – nel mezzo secolo trascorso - non pochi esempi.

Se infatti tale disposizione invece d’essere interpretata come la prescrizione di una riserva di legge – quindi come facoltà del potere legislativo d’imporre limiti e controlli in vista di determinati fini, è ritenuta una direttiva e un dovere del legislatore ad imporre i lacci opportuni al “controllo sociale”, allora le conseguenze saranno (e sono) gravemente dannose.

Infatti la norma costituisce – come molte della nostra (ed altre) costituzioni – quello che Schmitt chiamava un “compromesso formale dilatorio” cioè un accordo raggiunto dal costituente il cui connotato peculiare è d’essere “compromessi fittizi, poiché essi non riguardano nessuna decisione oggettiva raggiunta con una concessione reciproca; la loro essenza consiste invece proprio nel differire ed aggiornare questa decisione. … Questi compromessi fittizi sono in un certo senso compromessi effettivi, giacchè essi non sarebbero possibili, se fra le parti non vi sarebbe nessuna intesa. Ma l’intesa non riguarda l’oggetto; si è d’accordo soltanto nell’aggiornare la decisione e nel lasciarsi aperte le interpretazioni e le possibilità più disparate” (1) .

Solo che essendoci in Italia una Corte costituzionale ed una cospicua tendenza a cercare di raggiungere per via giuridica-giurisdizionale ciò che non è conseguibile per quella politica, il risultato è che il “compromesso dilatorio” diventa il cavallo di Troia per cui il potere “non politico” (cioè la Corte Costituzionale e, in secondo luogo, quello giudiziario) invade ed entra in quelli politici. Perché conferire il “contenuto” “l’oggetto” a una norma che non ce l’ha, o che ne ha poco (perché generica) significa legiferare al posto dell’organo competente.

Il che comporta che il potere giudiziario che a Montesquieu appare “en quelque faςon, nul” diventa “en quelque faςon, tout” perché fa saltare la distinzione dei poteri come formulata dal Barone: pone (surrettiziamente) la regola, e l’applica al caso concreto (2).

In definitiva questa – ed altre disposizioni simili – costituiscono la via (italiana) allo Stato giurisdizionale (Justizstaat), che essendo il potere giudiziario a selezione burocratica (e la Corte costituzione di nomina indiretta) non è, per natura, responsabile verso l’elettorato.

E, ancor di più, mostra come sia assurda la pretesa di considerare la Costituzione del ’47, in tutto il suo articolato, come immodificabile. Quando era, come tutte, il prodotto di un determinato momento storico, e tra i suoi ascendenti, aveva, come ricordato da Fanfani e Coli la Costituzione salazarista portoghese (3).

Per cui è ora di voltar pagina: la Repubblica ha necessità di ben più incisivi cambiamenti costituzionali dell’art. 41. Ma intanto, per inizio, ci si può accontentare.

Note:

1) Verfassungslehre, trad. it. di Antonio Caracciolo, Milano 1984, p. 52.
2)
Esprit de lois, lib. XI, cap. 6.
3) Di cui è il caso di ricordare alcune disposizioni: art. 5 “Lo Stato portoghese è una repubblica unitaria e corporativa”; art. 6, II comma “Coordinare, sviluppare e dirigere tutte le attività sociali, facendo prevalere la giusta armonia degli interessi nella giusta subordinazione di quelli particolari a quello collettivo”; art. 31 “Lo Stato ha il diritto e il dovere di coordinare e regolare dall’alto la vita economica e sociale con i seguenti scopi…”; art. 35 “La proprietà, il capitale e il lavoro assolvono una funzione sociale, in regime di cooperazione economica e di solidarietà, potendo la legge stabilire le condizioni del loro impiego o gestione in conformità alle finalità sociali”.


Teodoro Klitsche de la Grange

1 commento:

Suleiman Kahani ha detto...

Visti i disastri a cui ci ha condotto la deregolamentazione esasperata dell'economia che da un trentennio a questa parte ha scavato un immenso solco fra coloro che lavorano producendo beni e servizi e i parassiti delle rendite finanziarie, più che di modificare l'articolo 41 ci sarebbe la necessità non solo di difenderlo, ma di dargli tutto il significato che merita.