MORALINA, LEGALINA ED ETICA POLITICA
1.0 È risaputo che
politica e morale (spesso) non vanno d’accordo; lo è parimenti che accusare i
propri nemici di essere immorali o amorali è tra i più impiegati topos della propaganda. Ed è altrettanto
diffuso ritenere che tra politica ed etica possa esservi antitesi
inconciliabile; di guisa che per mostrarsi di una qualità etica superiore, si auspica l’antipolitica.
A leggere, tra gli
altri Croce, questi scrive delle varie forme dell’attività umana e di come
l’una tenda a sottomettere l’altra. E ricorda
che la schietta politica non distrugge, ma anzi genera la morale.
Proprio perché (l’esistenza e) l’attività umana non è possibile se non nella
sua interezza,
sostiene “E l’uomo morale non attua la sua moralità se non operando
politicamente, accettando la logica della politica”. Ciò significa accettarne i mezzi. Ed è proprio “L’amoralità
della politica, l’anteriorità della politica alla morale fonda, dunque, la sua
specificità e rende possibile che essa serva da strumento di vita morale”.
A Max Weber
dobbiamo, nella ricerca di un’etica politica, la distinzione tra etica della
convinzione ed etica della responsabilità.
La conseguenza è
che chi agisce secondo la prima sarà auto-assolto da possibili insuccessi “Se
le conseguenze di un’azione determinata da una convinzione pura sono cattive, ne sarà responsabile, secondo
costui, non l’agente bensì il mondo o la stupidità altrui o la volontà divina
che li ha creati tali”. Al contrario “chi invece ragiona secondo l’etica della
responsabilità tiene appunto conto di quei difetti presenti nella media degli
uomini; egli non ha alcun diritto… di presupporre in loro bontà e perfezione,
non si sente autorizzato ad attribuire ad
altri le conseguenze della propria azione, fin dove poteva prevederla”,
assumendosi così la responsabilità del proprio operato.
Weber, in modo non dissimile da Croce, riteneva che “L’etica religiosa si è
variamente adeguata al fatto che noi apparteniamo
contemporaneamente a diversi ordini di vita, soggetti a leggi diverse tra loro”
(i corsivi sono miei).
Da ciò deriva che
spesso l’etica delle religioni ha adattato
all’attività dell’uomo le regole da osservare. Così, per il cristianesimo
“accanto al monaco che non può versar sangue altrui e non può trarre profitti,
vi sono il pio cavaliere e il borghese, dei quali l’uno va esente dal secondo
di quei divieti e l’altro del primo”.
Dato che la
politica è caratterizzata dall’uso della forza è questa che “determina la
particolarità di ogni problema etico della politica”. L’apparato di potere (i
seguaci o l’aiutantato, come lo
chiamava Miglio) ha bisogno di “bottino, potenza e prebende. Il successo del
capo dipende…dal funzionamento di questo suo apparato”;
il che comporta l’uso di mezzi per lo più non commendevoli o comunque estranei
all’etica (della convinzione). Quindi l’etica della convinzione è del tutto irrealistica e politicamente inopportuna? Non del tutto, sostiene Weber perché “la
politica si fa con il cervello ma non con esso solamente. In ciò l’etica della convinzione
ha pienamente ragione”.
Senza il riferimento ad un progetto, valori, al “regno dei fini”, la politica
diventa un mestiere. Determinare
quanto sia opportuno seguire l’una o l’altra etica è difficile da fare a priori. Perché, conclude Weber “l’etica
della convinzione e quella della responsabilità non sono assolutamente
antitetiche ma si completano a vicenda e solo congiunte formano il vero uomo,
quello che può avere la “vocazione alla politica (Beruf zur Politik)”.
2.0 C’è nell’etica
della responsabilità un elemento decisivo: che tiene in una considerazione prevalente
l’interesse degli altri. È un’etica “sociale” per natura; è pensabile (pienamente)
in relazione alla cura d’interessi non
propri.
Se, come nel caso,
poi la si applica alla politica, occorre tener conto cosa la politica è; e cosa
l’istituzione politica – ossia, nella modernità, lo Stato – e per esso i
governanti debbano curare. Freund definisce la politica “come l’attività
sociale che si propone d’assicurare con la forza, generalmente fondata sul
diritto, la sicurezza esterna e la concordia interna di un’unità politica
particolare garantendo l’ordine tra i conflitti nascenti dalla diversità e
dalla divergenza d’opinioni ed interessi.
Il pensatore
francese per stabilire quale ne sia il fine specifico, parte da Aristotele; per
il quale ogni attività umana ha un fine particolare (la salute del paziente per
il medico; la vittoria in guerra per lo stratega, e così via). Lo scopo della
politica (e dell’uomo politico) è il bene comune, definito come quello “della
Repubblica (cioè dell’istituzione) o del popolo che formano insieme una
collettività politica”.
Desumendone i caratteri essenziali da Hobbes, il bene comune consiste nella
protezione contro i nemici, nella pace, nel benessere e nel godimento
d’un’innocente libertà.
Il bene comune è sempre il fine, ma gli obiettivi da raggiungere per
assicurarlo variano a seconda della situazione concreta.
Coniugando l’etica
“di settore” al fine della politica ne consegue che l’etica del governante prescrive
di tutelare e perseguire il bene comune e cioè l’interesse generale (come – per lo più – denominato nei moderni testi
costituzionali).
Il fatto che poi
il governante non sia sotto il profilo della morale “privata” uno stinco di
santo – e di solito non lo è – è irrilevante (o poco rilevante).
Come scrive Croce
in un passo tante volte ripetuto – è
“l’ideale che canta nelle anime di tutti gli imbecilli”, di auspicare un
governo d’onest’uomini, salvo poi, vistane l’inettitudine a guidare lo Stato,
rovesciarlo; perché l’onestà politica “non è altro che la capacità politica:
come l’onestà del medico e del chirurgo, che non rovina e assassina la gente
con la propria insipienza condita di buone intenzioni e di svariate e
teoriche conoscenze” (il corsivo è mio). Lo stesso Montesquieu nell’Avertissement all’Ésprit de lois, temendo la confusione tra virtù privata e virtù
pubblica (assai vicina all’oggetto qui trattato) chiarisce che parla di questa,
come la molla (ressort) che da
movimento al governo repubblicano.
3.0 Un problema
analogo si è presentato, limitandosi all’epoca moderna senza voler risalire nel
tempo (giacché se ne legge già nella Farsaglia di Lucano),
nel contrasto tra norma giuridica e interesse generale o, meglio, “ragion di
Stato”. Dove il contrasto più evidente è nello Status mixtus democratico-liberale (o borghese) perché coniugante
principi di forma politica con i principi dello Stato borghese di diritto, tra
i quali emerge la soggezione alla legge (anche) del potere esecutivo, che
renderebbe invalida, se coerentemente applicata, la deroga alla legge. Cosa che
potrebbe compromettere la stessa esistenza della comunità politica e
dell’istituzione che la mette in forma.
Per cui nelle costituzioni borghesi sono previste forme di deroga: dallo stato
d’eccezione e dalle rotture costituzionali, fino alle eccezioni della
giurisdizione (per gli Acts politiques)
e ai giudizi penali speciali (per funzionari e politici). Si sostiene che certe deroghe ledono il principio
d’uguaglianza: ma il carattere dell’istituzione politica, come si legge
all’inizio dei manuali di diritto pubblico e costituzionale, è che i rapporti
relativi sono tra soggetti giocoforza disuguali
(per funzione): tra chi ha il diritto di comandare e chi il dovere di obbedire.
Senza tale disuguaglianza non può esistere unità
politica, che è in primo luogo, unità del comando e dell’esecuzione.
4.0 Nella
contemporaneità, quanto alla morale, è stato affermato che quella derivante dal
“pensiero unico” è moralina “un
concetto il cui nome rimanda, da una parte, alla morale e, dall’altra, grazie
al suffisso impiegato, a tutte quelle sostanze che danno dipendenza, sostanze
eccitanti e tossiche come l’anfetamina” il cui effetto è “che contamina queste
stesse fonti con un manicheismo capace solo di opporre il bene al male, i buoni
ai cattivi, il vero al falso, l’informazione all’intossicazione”.
In Italia accanto – e non ben distinta – dalla moralina, si è affermata, per così dire, la legalina, cioè una concezione della legalità che ne costituisce la caricatura
(e spesso la strumentalizzazione).
I fondamenti della
legalina sono: la soggezione di tutti
alla stessa legge; l’inammissibilità delle procedure di deroga previste
dall’ordinamento; la percezione strabica
delle stesse deroghe, spesso incidenti su diritti che con la politica hanno
meno a che fare, mentre ne hanno con la soggezione a decisioni e prassi
burocratiche; la mancata considerazione che quelle deroghe appartengano alla
natura dell’istituzione politica, la quale genera un proprio diritto – una
propria giustizia, connotati fondamentalmente dell’ineguaglianza tra le parti,
cioè la Temi di Hauriou (correlata al
droit disciplinaire), contrapposta a Dike (correlata al droit
commun). Scriveva il giurista francese, in relazione all’aspirazione di voler
sottomettere lo Stato al diritto che nell’ordinamento inglese (così privatistico) c’è una prospettiva che
inganna (trompe-l’oeil) nell’asserita
soggezione degli amministratori pubblici alla legge: lo sono per le piccole
cose, ma i grandi affari di governo restano fuori dal diritto.
Per cui questa aspirazione rimane sempre relativamente
realizzabile: perché se lo fosse integralmente
distruggerebbe l’istituzione (e la comunità). La politica risponde alla massima
salus reipublicae suprema lex
(l’esistenza politica prevale sul diritto), la giustizia su fiat justitia pereat mundus (fare
giustizia a costo dell’esistenza).
Tale alternativa è
decisiva per le conseguenze che può avere: valutare una scelta secondo criteri
politici e non morali porta (spesso) alla distruzione e ancor più
frequentemente alla decadenza dello
Stato e della comunità: vale sempre il giudizio sulla bontà politica di
Machiavelli: “perché un uomo che voglia fare in tutta la parte professione di
buono, conviene ruini fra tanti che non sono buoni”. Giustamente Hegel,
sosteneva che “lo stato non ha nessun dovere più alto della conservazione di se
stesso” e ne deduceva che “E’ un principio noto e risaputo che questo interesse
particolare è la considerazione più importante; e non è lecito ritenerla in
contrasto con i doveri i diritti o la moralità perché anzi ogni singolo corpo
statale, essendo uno stato particolare, è
tenuto a non sacrificarsi per un universale dal quale non può aspettarsi alcun
aiuto: piuttosto, il principe di uno stato territoriale come il consiglio
comunale di una città imperiale hanno il
sacro dovere di preoccuparsi del loro territorio e dei loro sudditi”
(il corsivo è mio).
5.0 In particolare
la normazione relativa ai migranti del Governo Conte (1), fortemente voluta dall’allora
Ministro Salvini, ha offerto una vasta casistica di affermazioni, riconducibili
alla legalina. Il cui fondamento esegetico (principale) è trovare una
qualche norma (regolamentare, legislativa, costituzionale, interna,
internazionale, consuetudinaria, pattizia, eccezionale ecc. ecc.) che possa
fornire un appiglio alla tesi preferita.
Il che spesso non
è difficile, attesa la pletora di norme. Ma, dato che lo stesso problema si
pone in tante interpretazioni giuridiche l’interpretazione preferibile è quella
che non contrasta con il sistema, con l’ordinamento. Applicando così due noti
principi enunciati in frammenti del Digesto.
Così è stato
affermato da un noto giornalista, che non fermarsi all’alt della guardia
costiera è legale, perché il diritto di
sbarcare in Italia sarebbe garantito dalla Costituzione (da quale articolo?);
altrove si legge che un ex Sindaco ha detto “Nessuno deve evitare un processo
se accusato di aver commesso reati e questo deve valere anzitutto per un uomo
politico… non ci si deve nascondere dietro i ruoli politici e istituzionali per
avere immunità particolari” (e allora la legge sull’accusa ai Ministri dov’è
finita?). Ma comunque non è giusto, continua l’ex Sindaco perché “Salvini da
Ministro dell’interno ha avuto un comportamento inaccettabile, che io considero un reato a livello umano e
morale e anche politico; vedremo se i giudici riterranno che si sia trattato
anche di un reato penale” né si può ridurre, sempre a giudizio dello stesso, il
problema a questione d’ordine pubblico che è il principale compito del Ministro
degli interni (se no, che ci sta a fare?).
Un gruppo di
giuriste dell’Università di Torino ha poi equivocato sui fatti affermando che
Salvini impediva “azioni umanitarie” (cioè i soccorsi in mare); in realtà, ha
solo impedito l’ingresso nelle acque territoriali e i successivi sbarchi nei
porti italiani, soggetti (le acque e i porti) alla sovranità nazionale di cui
all’art. 1, della Costituzione (come sosteneva, più di due secoli fa, l’abate
Galliani – tra gli altri).
Qualcun altro la
“butta” sulla distinzione tra legalità e legittimità, anche se vi sono
contrapposte opinioni sul punto – essenziale - se l’ex Ministro degli interni
stava dalla parte della legalità e della legittimità: coloro i quali pensano
che legittimità significhi rispondenza alla volontà del popolo, ritengono che
il comportamento dell’ex Ministro sia contrario alla legalità costituzionale. Quelli che concedono che
la legalità sia stata rispettata, fanno appello alla legittimità dei valori
costituzionali, tirandosi appresso Antigone, i monarcomachi ecc. ecc.
6.0 In un contesto
confuso, tra moralina e legalina e svariate opinioni sulle medesime, c’è da
chiedersi se politico “morale” sia chi rispetta i dettami della morale privata (e della legge) o colui che
provvede in vista del bene comune.
Non v’è dubbio che
aveva ben visto Hegel per il quale preoccuparsi del territorio e dei sudditi è
un sacro dovere (v. sopra); così
Croce il quale faceva coincidere l’onestà
politica (cioè il perseguimento del bene)
con la capacità politica e non con l’essere
l’uomo politico pio e morigerato. E con l’aver ancorato la politica e lo Stato
all’utile, al vivere (e al buon vivere) cioè all’esistente prima che al normativo.
Ad applicare tale
criterio, l’uomo a cui si addice di più appare proprio il leader della Lega e non i moralisti e legalisti salmodianti in
politicamente corretto. Con un’avvertenza: che la capacità politica non si
giudica sulla conformità a buone intenzioni, ma al raggiungimento dei risultati
auspicati: per averla occorre, come sostiene Machiavelli, tanta virtù
(politica) cioè prudenza e intelligenza delle situazioni necessarie a battere l’avversa fortuna. Da questo e
non solo dall’intenzione di seguire l’interesse pubblico (che ne è la premessa
necessaria) si misura.
Teodoro Klitsche
de la Grange