venerdì 14 febbraio 2025

Teodoro Klitsche de la Grange: "Perché la Corte Penale Internazionale non piace?"

1.0 Tira un’aria di ridimensionamento – anche il più temuto; cioè quello mediatico – per la CPI. Questa istituzione, accolta a suo tempo, specie in Italia dal favore festaiolo dei politici di centrosinistra (Ciampi in testa) non era proprio quel rimedio definitivo ai reati sui quali è competente e ancor più, nasceva male. Vediamo perché  (il tempo trascorso - un venticinquennio - l’ha confermato).

1) La competenza della Corte è sui maggiori crimini: il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra, nonché il crimine d’aggressione: la cui competenza è comunque complementare a quella degli Stati: può attivarsi nell’inerzia dei medesimi.

2) Ovviamente non si applica se non agli Stati che hanno aderito al Trattato istitutivo. Questo è stato ratificato superando il quorum previsto. Ma qua si trova il problema decisivo. Quelli che non l’hanno ratificato sono proprio coloro che hanno le maggiori tendenze (e possibilità) di commetterlo: USA, Cina, Russia, Israele tra i più propensi, dato che potrebbero essere perseguiti dalla Corte proprio loro governanti e funzionari.

3) proprio per questo gli USA hanno sempre tenuto un atteggiamento ostile alla Corte e alle di essa iniziative (non solo con Trump).

4) La Corte è stabile e ha una propria organizzazione e una propria burocrazia.

2.0 Ciò stante la CPI, così come istituzionalizzata, ha sofferto di un eccesso di strutturazione, inesistente nella storia del diritto internazionale prima del secolo passato.

In primo luogo la prassi del diritto internazionale classico per dirimere i conflitti, offre tutta una serie di soluzioni, per lo più con l’intervento di Stati-terzi “mediatori” e senza l’istituzionalizzazione di Tribunali.

Così come organizzata sembra fatta proprio per istituire quel “Pretore” tra gli Stati irreale secondo Hegel (e, a seguirlo, quindi non razionale). Ma occorre chiedersi se è più razionale un Tribunale istituzionalizzato o i “buoni uffici” di un terzo neutrale incaricato dai litiganti di conciliarli.

Conciliazioni, ivi comprese quelle di cui all’art. 33 dello Statuto delle Nazioni unite nei conflitti che possono compromettere il mantenimento della pace e della sicurezza, soprattutto arbitrati. È stato ritenuto che l’arbitrato, avendo avuto una diffusione prevalente, la stessa storia della giustizia internazionale coincide in gran parte con la storia dell’arbitrato. Esso può concretizzarsi – in analogia agli arbitrati privati – in due modi: quando la controversia è già in corso le parti possono stipulare un particolare accordo – il compromesso – nel quale è prevista (soprattutto) la scelta degli arbitri, oltre all’oggetto, ai poteri, alle norme e alla procedura.

Oppure può originare da una clausola compromissoria. Cioè dalla clausola di un trattato – ratificato dalle parti in cui, anche in tale  caso, di solito la scelta dell’arbitro (e degli arbitri) è rimessa alla decisione delle parti litiganti.

Terminata la procedura, emesso il lodo, l’ufficio arbitrale così costituito, cessa di esistere.

Anche laddove siano stipulati dagli Stati trattati di arbitrato in forza del quale si accordano di sottoporre a giudizio tutte le controversie che possano sorgere fra loro, spesso nel trattato non è previsto l’impegno arbitrale, cioè l’obbligo di sottoporre le controversie a quel dato organo arbitrale.

Secondariamente i paesi che non hanno aderito al trattato sono, come cennato sopra, quelli che hanno la propensione di commettere i crimini per cui la CPI è competente: USA, Cina, Russia, Iran, Israele, parecchi Stati arabi, l’India e il Pakistan. Il che di per sé ridimensiona la CPI. E sostanzialmente divide gli Stati in due gruppi: i sottoposti e i non sottoposti alla giurisdizione della CPI. Il che, per un diritto in cui vale il principio par in parem non habet jurisdictionem è una deroga al principio di uguaglianza (giuridica) tra gli Stati, tutt’altro che secondaria.

In terzo luogo, anche se il fine della CPI è, più che tutelare la pace, di evitare condotte in violazione dei diritti umani, ciò avviene, per lo più, nelle situazioni di disordine e conflittualità diffusa e spesso dis-ordinata, tipica delle guerre atipiche e asimmetriche.

Occorre comunque valutare se con la pace istituenda e l’ordine che ne consegue, sia più efficace l’opposta prassi della clausola di amnistia, di non punire i crimini commessi nello stato di guerra (Kant).

Resta poi da considerare che gli Stati non obbligati dal trattato istitutivo della CPI sono molto più popolosi di quelli che vi aderiscono.

3.0 Quel che più rileva è che le criticità della CPI sono riconducibili al coefficiente d’istituzionalizzazione della Corte, perché stridente con la natura di “giustizia di diritto comune” di quello internazionale.

Anche qui deve ripetere quanto al riguardo scriveva Maurice Hauriou, il quale distingueva due diritti: quello istituzionale con la relativa giustizia disciplinare (in cui le parti non sono in posizione di parità) e comune, ossia tra gruppi umani in posizione di parità. Questa “era esteriore ai gruppi, tra i gruppi (inter-groupale), interfamiliare e noi diremmo oggi internazionale, la quale aveva per organi tribunali d’arbitri, davanti a cui le parti erano uguali l’una all’altra”. Ciò perché, scriveva il giurista francese, quando i primi Stati si costituiscono come federazioni di clan, l’era delle vendette non era terminata, così che tribunali arbitrali funzionavano all’interno dello Stato, come arbitri tra uguali.

Il grande apprezzamento per l’arbitrato nel diritto internazionale si può spiegare proprio perché: a) è una giustizia tra uguali; b) l’arbitro è scelto dalle parti; c) o comunque determinato (o comunque pre-individuato) dalle parti. Cioè mancano i connotati che fanno della CPI un’istituzione e ne rendono l’operato assai più prevedibile.

Invece la Corte è “permanente”, i giudici sono espressi da un organo che non è parte in causa (anche se nominato da un collegio degli Stati aderenti, ossia dall’Assemblea degli Stati-parte), ha una procura (OTP) che può indagare anche su fatti non sotto-postigli dagli Stati, ma da semplici cittadini.

Che quindi sia profondamente innovativo rispetto agli arbitrati internazionali di un tempo è palese; e lo sono anche le ragioni della diffidenza verso lo stesso di tanti Stati.

 

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