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N. R.G. 4036/2017
TRIBUNALE di GENOVA
PRIMA SEZIONE
DECRETO/ORDINANZA
Il Giudice dott. Roberto BRACCIALINI
Nella causa
CASSIMATIS contro ASSOCIAZIONE “MOVIMENTO 5 STELLE”
Visti gli atti introduttivi, sentite le parti all’udienza decorsa, a scioglimento della riserva ivi assunta, rileva quanto segue.
PREMESSE
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Rappresentando l’urgenza della decisione in relazione all’imminente competizione per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Genova, il 31 marzo 2017 i signori Marika CASSIMATIS, Paola BAZZANI, Fausto CANCEDDA, Daniela CUPPI, Cristina CAMISASSO, Sara FENU, Giovanni FRASCA, Luigi GIORDANO, Loredana MASSONE, Cristiano PANZERA, Stefano SCARNO hanno proposto (a complemento della citazione per il merito notificata il 29 marzo) istanza di sospensione cautelare delle determinazioni assunte dal raggruppamento politico Movimento 5 Stelle, cui aderiscono, con le quali era stata decisa dal sig. Giuseppe Piero (Beppe) GRILLO – il precedente 14 marzo - l’esclusione delle loro candidature per tale tornata elettorale; nonché della successiva votazione, tenutasi il 17 marzo, che aveva deliberato di presentare il signor Luca PIRONDINI quale candidato sindaco, unitamente alla lista a lui collegata, in rappresentanza del Movimento stesso: ciò, malgrado la votazione dell’assemblea territoriale degli iscritti avesse assegnato la vittoria alla lista della candidata sindaco CASSIMATIS.
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Premessi cenni sul procedimento di selezione delle candidature comunali all’interno del Movimento, gli esponenti contestano la decisione di annullamento della votazione con cui gli iscritti all’associazione residenti nel Comune di Genova avevano scelto la professoressa CASSIMATIS quale candidata sindaco e gli ulteriori ricorrenti quali candidati al consiglio comunale, nonché la votazione di tre giorni successiva dell’assemblea di tutti gli iscritti certificati, con votazione in rete, con cui era stata approvata la proposta del GRILLO di presentare alle elezioni la lista con altro candidato sindaco al posto nella candidata CASSIMATIS e della sua lista, sotto un triplice ordine di motivi.
In primo luogo, l’annullamento della votazione 14 marzo viola - a loro dire - l’articolo 2 del Regolamento del Movimento perché adottata da organo inesistente (“Garante del Movimento”), non prevista né dallo statuto né dal Regolamento integrativo. Inoltre viola l’ultimo comma della stessa norma nella parte in cui le scelte dei candidati da presentare alle elezioni sono vincolanti per il capo politico di M5S, ma neppure si giustifica rispetto ai presupposti di candidabilità degli aderenti al Movimento: posto che essi erano e sono in possesso dei requisiti previsti dalle procedure selettive.
In secondo luogo, il provvedimento di esclusione è illegittimo perché fondato su presupposti infondati e indimostrati circa comportamenti non consoni ai principi del Movimento: addebiti del tutto inveritieri e comunque non oggetto di preventiva contestazione.
Da ultimo, la votazione in rete del 17 marzo 2017 non era stata preceduta dalle debite formalità di indizione previste dall’articolo 3, terzo comma, del Regolamento ed inoltre la decisione era stata rimessa a organo non legittimato perché l’assise di tutti gli iscritti certificati non è ammessa al voto per le decisioni inerenti ambiti territoriali limitati. Inoltre, in base all’articolo 2, comma 5 del Regolamento, il capo politico del Movimento ha il potere di sottoporre a convalida la votazione che aveva coronato vincitrice la lista CASSIMATIS per la candidatura alle elezioni genovesi, ma non ha il potere di proporre una votazione degli iscritti su base nazionali per deliberare sulla scelta della lista seconda classificata, escludendo dalla competizione la lista vincitrice delle “comunarie”.
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Costituendosi nel procedimento per resistere a tali richieste, il Movimento eccepisce l’inammissibilità della tutela cautelare invocata a sostegno di un’azione di merito che si caratterizza per la nullità della domanda introduttiva, in quanto le conclusioni della citazione non contengono la domanda di annullamento degli atti impugnati.
Sotto il profilo dell’interesse ad agire in sede cautelare, si fa presente che in data 6 aprile 2017 sono stati assunti tre provvedimenti cautelari di sospensione nei confronti degli associati CASSIMATIS, MASSONE e CAMISASSO adottati dal Collegio dei Probiviri per comportamenti che avevano compromesso l’immagine e l’azione politica del Movimento: per cui gli attori/ricorrenti non sono in possesso dei requisiti di candidabilità per la competizione interna, che non può essere ripetuta.
M5S riferisce che, sempre nelle ultimissime ore prima dell’udienza, è stata annullata la votazione svoltasi on-line il 14 marzo 2017 per la scelta della lista da depositare nelle elezioni comunali per mancato rispetto dei termini di preavviso. Ne discende che l’annullamento di tale prima votazione locale determina l’ininfluenza dei successivi provvedimenti collegati - viceversa legittimamente assunti – ed inoltre che la votazione on-line non può essere rinnovata perché tre appartenenti alla lista CASSIMATIS non sono più in possesso dei requisiti di candidabilità, con la conseguenza che l’unica lista che potrà essere presentata agli elettori genovesi è quella che ha come candidato sindaco il PIRONDINI.
Prendendo posizione sulle tre censure di legittimità prospettate dalle controparti, la difesa del Movimento fa presente che la figura del Garante dello stesso è collegata indissolubilmente al GRILLO, quale co-fondatore del Movimento stesso, nonché prevista dal Codice Etico votato on-line il 3 gennaio 2017 (tra l’altro, da 8 su 10 dei ricorrenti odierni).
In tale atto è precisato che i portavoce si astengono da comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine e l’azione politica del Movimento 5 Stelle e ad esso soggiacciono anche i ricorrenti. Tale figura del Garante è anche autorizzata ad escludere dalla candidatura, in ogni momento fino alla presentazione della lista presso gli uffici del Comune di Genova, soggetti che non siano ritenuti in grado di rappresentare i valori del Movimento.
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Conseguenza dell’accettazione con sottoscrizione telematica delle regole disciplinanti le candidature, è il potere del GRILLO di non concedere alla CASSIMATIS e alla lista collegata l’utilizzo del simbolo del Movimento.
Sono ugualmente infondate le doglianze di violazione dell’articolo 2 del Regolamento in quanto le regole interne consentono una successiva migliore determinazione delle procedure elettorali da parte del capo politico e in tale contesto quest’ultimo aveva ritenuto di non concedere l’utilizzo del simbolo associativo agli attori: lo stesso “Non Statuto” e Regolamento autorizzavano alla predisposizione di un ”Form” che prevedeva la facoltà del Garante di non concedere l’utilizzo del simbolo in questione.
Né può sostenersi che i requisiti di candidabilità fossero esclusivamente legati all’inesistenza di pendenze penali, perché invece doveva farsi riferimento agli impegni assunti con la nota 4 del Regolamento comportanti adesione alle iniziative politiche e rispetto delle regole di comportamento previste per il gruppo.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, era infondato perché la decisione di non concedere il simbolo della lista non è un provvedimento disciplinare, ma solo il Garante ha al pieno diritto di decidere se concedere o meno l’uso del simbolo associativo. Inoltre constava l’esistenza di comunicazioni di appartenenti alla lista CASSIMATIS di denigrazione dei rappresentanti del Movimento, cui da ultimo si aggiungeva una querela per diffamazione contro GRILLO e DI BATTISTA proposta dalla CASSIMATIS.
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In riferimento alla presunta illegittimità della delibera del 17 marzo 2017, la difesa del Movimento obietta che i tempi e preavvisi di convocazione previsti dall’articolo 3 del Regolamento si riferiscono alle votazioni per scegliere candidati tra una rosa di più pretendenti, mentre nella specie la votazione telematica aveva riguardato un diverso oggetto, cioè se non partecipare proprio alle elezioni comunali di Genova o parteciparvi con l’unico candidato sindaco che aveva le caratteristiche per concorrere e che era giunto secondo nella votazione on-line.
Infondata, da ultimo, era anche la tesi delle controparti secondo cui alle determinazioni sulle candidature genovese avrebbero potuto concorrere solo gli iscritti locali: data la portata non certamente solo locale, ma nazionale, della scelta di partecipare (e con quale lista) alla competizione elettorale di una città dell’importanza di Genova, la votazione tra tutti gli iscritti certificati era stata legittimamente indetta.
MOTIVI della DECISIONE
Per una puntuale perimetrazione dell’esatto oggetto contenzioso, occorre premettere che in questa sede vengono contestate (e se ne chiede la sospensione) unicamente la decisione adottata dal GRILLO il 14 marzo 2017, che ha escluso dall’ulteriore percorso elettorale la candidatura della CASSIMATIS e della lista di candidati consiglieri a lei collegata; nonché la successiva delibera/votazione del 17 marzo 2017 con cui l’assemblea indetta in rete, estesa a tutti gli iscritti certificati, ha deliberato di presentare Luca PIRONDINI quale candidato sindaco e di presentare come candidati consiglieri la lista di nominativi a lui collegata, in alternativa alla non presentazione di alcuna lista di M5S.
Quindi rimangono fuori dall’odierna iniziativa cautelare le recentissime sospensioni decise dai Probiviri dell’associazione nei confronti di tre componenti della lista CASSIMATIS, tra cui la stessa candidata sindaco, nonché l’autoannullamento del voto espresso il 14 marzo 2017 dall’assemblea degli iscritti dell’ambito territoriale genovese, intervenuto con comunicazione del GRILLO del 6 aprile u.s. sul “Il Blog delle Stelle” (doc. 5-8 M5S): provvedimenti di cui si è avuta contezza con la costituzione della parte resistente e che non sono stati al momento impugnati - data anche l’estrema brevità dei tempi comunicativi - anche se le parti attrici ne hanno chiesto la disapplicazione incidentale: tematica che verrà ripresa parlando dell’interesse ad agire dei ricorrenti.
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Prendendo le mosse delle questioni processuali, non convince l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la nullità che riguarderebbe l’azione di merito svolta dalle parti attrici. È ben vero che nelle conclusioni della citazione non compare il verbo “annullare” che regge logicamente l’intero periodo nelle conclusioni stesse; tuttavia è chiaro che si tratta di un mero refuso materiale, perché la domanda di annullamento delle decisioni censurate è chiaramente sviluppata a pagina 8 della citazione introduttiva; ripresa nel separato ricorso per misura anticipatoria e da ultimo nelle conclusioni assunte in sede di discussione orale, per cui le richieste conclusive di annullamento di atti e deliberati associativi risultano assolutamente chiare ed inequivoche sia per la domanda di merito che per quella di sospensiva.
In relazione all’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare la domanda anticipatoria per effetto dei provvedimenti di sospensione cautelare comminati dai Probiviri dell’organizzazione contro tre dei ricorrenti, si ritiene raggiunta la prova dell’avvenuta comunicazione di essi riguardo alle due parti presenti in udienza. Tuttavia si tratta di atti emessi immediatamente a ridosso dell’udienza, per i quali non è preclusa la possibilità di controdeduzione, ricorso sull’eventuale provvedimento sanzionatorio al comitato d’appello secondo le previsioni dell’art. 4 co. 6 del Regolamento e comunque soggetti a sindacato giudiziale anche in via cautelare.
Perplessità possono nutrirsi inoltre sulla legittimità della comunicazione via web del GRILLO del 6 aprile scorso (doc. 8 M5S) che dispone l’autoannullamento della deliberazione di voto dell’assemblea telematica genovese del 14.3.2017, mediante un atto in cui non viene specificato in quale qualità il GRILLO stesso operi, per due ordini di motivi.
Più che un problema di legittimazione della società ad impugnare essa stessa i provvedimenti resi dai suoi organi, nei termini esposti dalla difesa CASSIMATIS in riferimento alla nota decisione della Cassaz. Sez. 1, 12 ottobre 2012 n. 17060, o di necessaria impugnazione da parte del GRILLO (come organo del sodalizio) della deliberazione genovese, pare piuttosto a questo giudice che la legittimità dell’autoannullamento sia dubbia per la provenienza stessa del “contro-atto”. L’autoannullamento di delibere provenienti da organismi associativi o societari è per definizione un tipo di provvedimento che può essere assunto solo dallo stesso organo che ha emesso l’atto da rimuovere; mentre non rileva in questa sede l’autoannullamento disposto da organo gerarchicamente sovraordinato nell’organizzazione della Pubblica amministrazione.
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Pertanto - anche alla luce delle regole statutarie che saranno in seguito più precisamente ricostruite soprattutto in riferimento al rapporto tra poteri del “capo politico” e poteri degli organi assembleari di M5S – può al momento ritenersi che l’eventuale auto annullamento del voto del 14 marzo dovesse essere disposto dalla stessa assemblea locale previamente convocata.
L’alterazione di queste regole di competenza potrebbe determinare una sovrapposizione del capo politico o del Garante rispetto all’assemblea di primo livello (territoriale) ed una illegittimità derivata della seconda deliberazione, pronunciata dall’assise di tutti gli iscritti certificati: la quale non è competente per decisioni del livello locale, come ancora si dirà in seguito, se non in sede di convalida o meno di un deliberato dell’assemblea territoriale locale.
Non sembra potersi dunque sostenere, allo stato del procedimento ed ai soli fini della valutazione circa la persistente utilità dell’odierna pronuncia, che con i nuovi provvedimenti adottati da M5S immediatamente a ridosso dell’udienza siano stati assunti atti in grado di poter elidere il contenzioso sulle sorti delle decisioni assunte dagli organi associativi assembleari nel marzo scorso.
Rimanendo sul piano delle condizioni dell’azione, pare poi insuperabile l’obiezione sviluppata nelle difese orali dei ricorrenti all’udienza decorsa secondo cui, anche nella situazione per loro più sfavorevole, essi sono titolati a provocare una decisione giudiziale sulla legittimità della deliberazione del 17 marzo 2017, a prescindere dalle ricadute per la loro personali posizioni quali competitori e antagonisti rispetto alla lista PIRONDINI. Ciò, al fine di ottenere una pronuncia giudiziale circa la legittimità della decisione con la quale è stata scelta la lista concorrente, ritenuta non conforme alle regole statutarie, sull’ovvio presupposto (secondo i ricorrenti) che la lista classificatasi come seconda nelle “comunarie” cittadine non corrisponda alla volontà dei militanti e dell’elettorato locale.
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Passando ad esaminare congiuntamente il primo ed il terzo motivo oppositivo di cui al ricorso, non risulta particolarmente agevole la ricostruzione delle regole organizzative del Movimento 5 Stelle e dei procedimenti di selezione dei candidati, che sono fondamentali per orientarsi nel contenzioso cautelare, perché esse non sono contenute in un unico documento statutario, ma sono sparse in almeno tre testi: il “Non Statuto” (doc. 2 attori e 14 convenuto), che in realtà contiene le regole statutarie fondative relative alla definizione degli obiettivi politici, alla caratterizzazione politica del Movimento ed ai principi di base per la selezione dei candidati; il “Regolamento” (doc. 3 attori; 9 convenuto), fonte integrativa richiamata dall’art. 8 del Non Statuto, che riprende questi stessi argomenti ma disciplina con maggiore dettaglio le procedure di formazione delle decisioni e individua anche gli organi decisionali dell’associazione, tra cui in primo luogo il “capo politico” e le “assemblee” di ambito locale e di tutti gli iscritti certificati; il cosiddetto “Codice Etico” (documento 11 convenuto), che più esattamente contiene un codice di comportamento in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie.
Questo terzo documento rileva, in favore del resistente, nella parte in cui introduce la figura del “Garante” del Movimento 5 Stelle, che sono carica e organo effettivamente esistenti (contrariamente agli assunti degli attori/ricorrenti); in favore di questi ultimi, nella misura in cui esso riguarda i comportamenti richiesti ai portavoce dell’associazione nonché a coloro che sono stati eletti a cariche pubbliche, ma non concerne invece i semplici candidati alle elezioni locali; né contempla alcun potere di intervento del Garante nel procedimento di selezione delle candidature locali.
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Proprio il procedimento di selezione delle candidature per le elezioni comunali (cd. “comunarie”) è ricostruibile, a cascata, partendo dall’articolo 7 dello Statuto/Non Statuto e facendo poi riferimento all’art. 1.1 lett. c) del Regolamento, che a sua volta trova la disciplina di dettaglio nella nota 4 allegata al Regolamento stesso (documento 15 convenuta). Il tutto si completa per le competizioni comunali con il documento denominato “Crea la tua lista” prodotto in udienza dalla difesa delle parti attrici (doc. 8).
Il complesso procedimento ivi delineato per disciplinare il percorso selettivo deve necessariamente confrontarsi con l’articolo 2 del Regolamento, nel quale vengono specificate le competenze delle assemblee limitate agli iscritti di singoli ambiti territoriali e dell’assemblea chiamata ad esprimersi in ambito ultralocale con la votazione in rete a cui sono ammessi tutti gli iscritti certificati.
Dall’insieme di queste regole organizzative si comprende che la scelta dei candidati da presentare alle elezioni sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle è rimessa in linea di principio al modulo delle assemblee mediante votazioni in rete; ma alla votazione per argomenti di interesse locale sono ammessi solo gli iscritti residenti nell’ambito territoriale interessato. Le decisioni quest’ultimo organo, se ne venga fatta richiesta dal capo politico del Movimento o da un quinto degli iscritti, con apposita richiesta telematica, sono sottoposte a convalida “..mediante indizione di assemblea mediante votazioni in rete alla quale sono ammessi tutti iscritti certificati” (art. 2 co. 5).
In base all’ultimo comma dello stesso articolo 2, le decisioni assunte dagli organi assembleari con riguardo alla materia elettorale “sono vincolanti per il capo politico del Movimento 5 Stelle e gli eletti sotto il simbolo” dello stesso raggruppamento politico.
Nel successivo articolo 3, dopo aver chiarito che l’indizione di votazioni in rete è di competenza del capo politico del Movimento 5 Stelle - anche per le elezioni locali, ai sensi della lettera a) del primo comma - si prevede un preavviso di almeno 24 ore per le votazioni sulla scelta dei candidati accompagnato da comunicazione mail agli interessati dalla votazione (sembra da intendersi in questo caso: ai candidati).
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Nell’avviso di indizione sono indicati gli argomenti oggetto della valutazione, la data e l’orario finale della votazione e le modalità. Esso contiene il collegamento telematico ad uno spazio di commenti per la discussione sulla questione posta in votazione. Le verifiche di abilitazione al voto ed il conteggio sono effettuati in via automatica da un apposito sistema informatico.
Tenendo presente questa complessa architettura decisionale, si può dire quindi che la cifra democratica del Movimento 5 Stelle è costituita dal fatto che le sue regole statutarie si preoccupano di raggiungere un punto di equilibrio tra il momento assemblear/movimentista (incarnato dal secondo comma dell’art. 4 del Non Statuto e realizzato con originali forme telematiche) e l’istanza dirigista che viene riconosciuta ed associata a figura di particolare carisma e peso politico per il Movimento, come Beppe GRILLO, il quale in seno a tale organizzazione politica cumula in modo non seriamente contestabile la qualità di “capo politico”, come da Regolamento; e di “Garante del Movimento”, come da Codice Etico.
Al “capo politico” è riconosciuto un ruolo di indirizzo e impulso particolarmente penetrante che però, proprio nella specifica materia della selezione delle candidature, non si identifica nel “diritto di ultima parola”. Infatti il ruolo decisionale finale è rivestito dalle deliberazioni/votazioni assunte dalle assemblee telematiche che il capo politico può convocare a sua discrezione nel rispetto delle forme e dei tempi statutari, le quali alla fine producono deliberazioni “vincolanti per il capo politico del Movimento 5 Stelle e gli eletti” sullo specifico oggetto delle candidature da sottoporre all’elettorato (v. il citato art. 2 u.c. Regolamento).
Tale conclusione sembra del tutto coerente con la caratterizzazione politica dell’associazione espressa nel secondo comma dell’art. 4 del Non Statuto, nella parte in cui dichiara che: “[Il Movimento 5 Stelle] .. vuole essere testimone della possibilità di realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partiti senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità degli utenti della Rete il ruolo di governo e indirizzo normalmente attribuito a pochi.”
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Corollario logico della precedente ricostruzione dei percorsi decisionali e delle gerarchie deliberative all’interno della raggruppamento politico M5S è che, una volta imbastito il percorso selettivo delle candidature e richieste (per impulso del capo politico nelle debite forme di convocazione) le necessarie decisioni delle assemblea competenti per le diverse tipologie di competizioni elettorali, le deliberazioni degli organi assembleari così intervenute non possono più essere messe nel nulla da un provvedimento del capo politico, e tanto meno del Garante, ma ogni determinazione di annullamento, autoannullamento, esclusione di una lista già vincitrice della competizione locale può essere assunta solo nella competente sede assembleare.
Se si esamina la vicenda che ne occupa alla luce di questa ricostruzione delle regole statutarie del Movimento 5 Stelle, pare allo stato del procedimento (e nella necessaria sommarietà che connota la delibazione in sede di sospensiva) che si debba dubitare della legittimità delle due decisioni contestate con specifico riguardo alle previsioni dell’articolo 3 secondo comma e rispetto a quelle dell’articolo 2, quinto comma, del Regolamento, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo atto da esaminare è la decisione, che i ricorrenti datano al 14 marzo 2017, “di esclusione della candidatura della CASSIMATIS e della lista dei candidati ad essa collegata, adottata da Giuseppe Piero GRILLO (alias Beppe GRILLO)”. Si tratta di un provvedimento non proveniente da assemblea deliberativa ma dal soggetto che, come appena detto, assomma le vesti di “capo politico” del M5S e di suo Garante.
La spendita di una funzione, come quella del Garante, che non avrebbe abilitato per regola statutaria il GRILLO a rimuovere l’esito della votazione delle “comunarie” genovesi, non pare il vizio decisivo
del provvedimento, dal momento che si tratta della medesima persona che riveste il ruolo di capo politico del Movimento: come i ricorrenti implicitamente riconoscono quando danno conto delle convocazioni proprio da parte del GRILLO delle due assemblee telematiche chiamate a risolvere il nodo politico locale.
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La determinazione in questione, peraltro, appare di non agevole identificazione visiva perché non si trova riprodotta in un testo prossimo ad un “classico” provvedimento scritto dell’organo di vertice di una normale associazione non riconosciuta, ma è ricavabile dal tenore della comunicazione del 17 marzo che indiceva la votazione in rete di tutti gli iscritti. Per convenzione, si continuerà a parlare di una decisione di esclusione datata 14 marzo 2017 anche se, a rigore, il momento di esternazione documentale degli intendimenti dell’organo di impulso dell’associazione, il suo capo politico, si identifica con l’indizione dell’assemblea telematica del 17 marzo scorso, nella quale la lista CASSIMATIS non è stata sottoposta al vaglio dell’assise plenaria di secondo livello del Movimento.
Da notare che la decisione/provvedimento in esame a rigore non è suscettibile del vaglio cautelare di cui all’art. 23 c.c., ma di quello previsto dall’art. 2388 c.c. in relazione al co. 3 dell’art. 2378 c.c., proprio perché non si tratta di atto dell’organo assembleare di M5S, ma del suo vertice amministrativo: per cui tornano applicabili, per analogia, le regole societarie, come già messo in luce dalla decisione di questo Tribunale del 24 marzo 2016 est. Dr. SPERA (r.g. 3240/2015, FUMAGALLI c. Circolo Nautico ILVA) sulla scorta di copiosa e consolidata giurisprudenza.
Più precisamente, in riferimento alla giurisprudenza di legittimità, si legge nell’ordinanza resa dalla Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, n. 10188 del 10/05/2011 (Rv. 618033 – 01; Presidente: Salme' G. Estensore: Rordorf R.): Le deliberazioni assunte dall’organo di amministrazione di un’associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell’associato che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto".
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Nel caso in esame, il diritto direttamente leso degli odierni ricorrenti si identifica nella possibilità di concorrere alla competizione elettorale interna all’organizzazione politica, in base alle previsioni dell’art. 7 del Non Statuto e 1 lett. c) del Regolamento, in quanto regole attuative del diritto costituzionale di elettorato passivo sancito dall’art. 48 della nostra Legge fondamentale, quale poi operativamente disciplinato per le elezioni comunali dal T.U. 570 del 1960, modificato con L. 81 del 1993 e confluito nel fondamentale d.lgs. 267 del 2000.
Il regime giuridico per le impugnazioni di tal fatta, disciplinato dall’art. 2378 c.c., è sostanzialmente analogo a quello della norma sulle censure avanzate contro le delibere assembleari delle associazioni non riconosciute, salva la diversa veste formale del provvedimento di sospensiva dopo l’udienza in contraddittorio (ordinanza, e non decreto). La diversa qualificazione giuridica dell’iniziativa cautelare, data da questo Tribunale, non ne determina alcun vizio, trattandosi di potere riconosciuto al decidente dall’art. 113 c.p.c.
La decisione così assunta dal capo politico di M5S presta il fianco a fondati dubbi di legittimità statutaria perché si risolve nell’annullamento della consultazione locale genovese che aveva riconosciuto il primato (con un leggero vantaggio) alla lista CASSIMATIS, di contro all’obbligo del capo politico di conformarsi ai deliberati degli organismi assembleari.
Non si ritiene che la questione possa ricondursi ad una semplice inibitoria da parte del capo politico relativa all’uso del nome e del simbolo del Movimento, come da terzo comma dell’art. 1 del Regolamento e come ripetutamente sostenuto nelle difese scritte e orali del Movimento, perché nella vicenda specifica non si è messa in discussione tale titolarità, ma ben più radicalmente è stato compresso e annullato il diritto dei ricorrenti a concorrere nel procedimento di selezione dei candidati per le elezioni comunali genovesi.
Passando al vaglio della decisione dell’assemblea degli iscritti del 17 marzo scorso – quest’ultima sindacabile per l’art. 23 c.c. - ad iniziare dal profilo della regolarità della convocazione, la stessa comunicazione di indizione dell’assemblea plenaria di secondo livello chiedeva a tutti gli iscritti certificati di esprimersi immediatamente in rete, nella stessa giornata del 17 marzo, sull’alternativa tra presentare la lista PIRONDINI o non presentare alcuna lista. Veniva meno in tal modo eluso il termine minimo statutario di 24 ore dell’art. 3 co. 3, che è previsto per consentire agli iscritti di prendere contezza della necessità di esprimersi sull’argomento in decisione e anche per partecipare al forum di dibattito consentito dai mezzi tecnici impiegati.
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La necessità di questo adempimento formale, che però è funzionale allo svolgimento di un effettivo dibattito interno sulle candidature e quindi alla materiale realizzazione di un reale spazio partecipativo che sfrutta la velocità di comunicazione della Rete, è stata confermata indirettamente dalla recente decisione del GRILLO di annullare la deliberazione locale del 14 marzo, ma non si vede perché non debba riguardare anche la decisione nazionale del 17 marzo, posto che dallo stesso testo dell’indizione dell’assise telematica di tutti gli iscritti certificati si apprende che le operazioni di voto si sarebbero esaurite nella stessa giornata della convocazione telematica: come in effetti avvenuto.
Non pare convincente l’argomento della parte resistente quando nega, per l’ultimo deliberato dell’assemblea degli iscritti in rete, trattarsi di decisione sulle candidature e quindi contesta l’applicabilità della regola sui tempi minimi di convocazione. Infatti la convocazione in esame aveva chiaramente per oggetto la votazione sulla scelta di candidati (la lista PIRONDINI), come recita l’art. 3.3 del Regolamento, e ciò imponeva quindi l’indicato preavviso.
Sempre in riferimento alle norme contenute nell’art. 2 del Regolamento, si tenga ancora presente che la scansione procedimentale per la selezione delle candidature è, al quinto comma, piuttosto chiara: la decisione è assunta dall’assemblea territoriale, ma questa scelta può essere rimessa in discussione da 1/5 degli iscritti (collegandosi al link www.movimento5stelle.it/regolamento/7.html) o dal capo del movimento e va in tal caso sottoposta a “convalida”.
La convalida, per elementari ragioni lessicali, di coerenza logica e trasparenza del processo decisionale, non può consentire trasformazioni del quesito già presentato all’assemblea locale, ma deve sottoporre alla base allargata degli iscritti certificati il medesimo quesito che si proponeva in precedenza all’assemblea locale. Così non è stato, nella specie, perché alla platea decidente in rete, in ambito ultralocale, non si è chiesto di prendere posizione tra presentare la lista CASSIMATIS o la lista PIRONDINI, ma tra il presentare quest’ultima o nessun candidato: in tal modo è stato escluso un deliberato nazionale sulla lista prima classificata nelle “comunarie” genovesi.
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Non si ritiene condivisibile la diversa lettura che propone sul punto la difesa del Movimento, dal momento che l’alternativa posta dal capo politico a tutti gli iscritti certificati tra candidare la lista PIRONDINI o non candidare nessuna lista, rispetto al dilemma decisionale su cui si confrontavano in sede locale le due liste genovesi:
a) inibisce il diritto dei candidati della lista CASSIMATIS di vedere riconosciuta la loro rappresentatività, più o meno consistente, da parte degli organi decisionali di natura assembleare del Movimento nella loro dimensione plenaria; e soprattutto vanifica il diritto del singolo aderente di candidarsi alle elezioni, quale riconosciuto dall’articolo 1 lett. c) del Regolamento;
b) altera il rapporto delle competenze decisionali tra gli organi statutari, perché è stata in tal modo obliterata completamente la decisione dell’assemblea territoriale e si è impedito al massimo organo decisionale di esprimersi in rete sulla precisa alternativa locale che andava rimessa in discussione;
c) realizza (per invalidità “derivata”) un procedimento di esclusione di una lista regolarmente votata dall’assemblea locale, anticipando misure sostanzialmente sanzionatorie che – in materia - non sembrano nella disponibilità del solo capo politico del Movimento.
Nel contesto descritto, il rinvio a regole convenzionali che i candidati avrebbero sottoscritto (in via telematica) rimettendosi ad una facoltà degli organi del Movimento di escludere le candidature fino al
momento della presentazione delle liste – che la difesa di M5S ricava dalla nota 4 del Regolamento (doc. 15) e dal “form” (doc. 13) di adesione sottoposto ai singoli candidati – va più attentamente esaminato.
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Le regole di comportamento per le “comunarie”, e quindi il documento 8 degli attori, propone all’art. 3 alcuni requisiti di candidabilità collegati a dati obiettivi e irrilevanti nella disamina che qui interessa. La già citata nota 4 al Regolamento prevede – in aggiunta ai requisiti “in negativo”, l’impegno in positivo del candidato a sostenere le iniziative politiche del gruppo, mentre è solo il “form” di accettazione della candidatura (doc. 13 M5S) per le “comunarie” genovesi a stabilire che “Il Garante del Movimento 5 Stelle si riserva il diritto di escludere dalla candidatura, in ogni momento e fino alla presentazione della lista preso gli Uffici del Comune di Genova, soggetti che siano ritenuti non in grado di rappresentare i valori del Movimento 5 Stelle”.
Si tratta con tutta evidenza di un potere che non compare nelle regole statutarie del raggruppamento politico, perché le funzioni affidate al Garante dal Codice Etico sono limitate ad interventi preventivo/sospensivi quando i portavoce o gli eletti incorrano in vicende giudiziarie. La creazione di un potere di veto del Garante sulla presentazione di candidature fino alla loro ufficializzazione presso il Comune compare solo in questa iniziativa adottata per le “comunarie on line” genovesi, riferita nel doc. 13.
Naturalmente, la portata obbligatoria di questo impegno dovrà essere oggetto di maggiore approfondimento nella sede di merito sia per la materialità stessa dell’adesione dei singoli candidati, che per l’esatto testo dei “form” sottoscritti da ciascuno. In questa occasione e fase, può dirsi che: a) se l’impegno in questione riguardava la gestione del simbolo associativo, allora è irrilevante rispetto alle questioni contenziose oggetto della sospensione; b) se si riferisce ad un potere di veto da parte del Garante di una lista di candidati già votata dall’assemblea d’ambito territoriale, allora non ha riscontro alcuno nella lineare architettura statutaria sopra delineata, che non contempla minimamente un potere di esclusione in capo a tale organo associativo.
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Le regole statutarie fin qui esaminate, peraltro, non sembrano inibire la possibilità che per impulso del capo politico del Movimento, con apprezzamento discrezionale che sfugge al sindacato giudiziario (salvo si realizzi con ciò un’illecita discriminazione), si decida di non candidare una determinata lista anche quando essa abbia avuto la maggioranza delle adesioni nell’ambito locale e perfino nella consultazione plenaria in rete: ma la rivisitazione dei deliberati di primo e secondo livello – secondo questo Tribunale – è possibile sempre e solo attraverso gli organismi assembleari competenti e le procedure, che si sono già messe in luce, di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento.
Ne discende che, allo stato del procedimento, ricorrono i presupposti dell’art. 2378 c.c. (per la decisione del GRILLO di escludere la lista CASSIMATIS dal procedimento di selezione delle candidature genovesi) e dell’art. 23 c.c. (per il deliberato nazionale che ha deciso la presentazione della lista PIRONDINI) per potersi disporre la sospensione degli indicati atti associativi.
La sufficienza delle ragioni sopra indicate per la sospensiva, da ritenersi “ragione più liquida” nel collegamento logico tra il primo ed il terzo motivo di impugnazione, esime dall’indagine cautelare sul secondo motivo oppositivo.
Quanto alle ragioni di gravità e urgenza per doversi disporre la sospensione delle determinazioni contestate, esse sono di solare evidenza alla luce dell’esito conclusivo dell’odierna delibazione cautelare sulla legittimità dei provvedimenti e decisioni opposti: nell’opinione conclusiva del Tribunale, si ritiene infatti che le due decisione contestate siano di grave pregiudizio alle ragioni delle parti ricorrenti, cui verrebbe con esse sottratto il diritto di elettorato passivo.
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L’urgenza decisionale è poi fatta palese dalla strettissima tempistica del percorso elettorale per il rinnovo delle cariche cittadine, riassunta nelle pagg. 13-14 del ricorso del 31 marzo 2017, a cui si rinvia.
Nella consapevolezza della natura interlocutoria delle odierne statuizioni, di fronte al firmamento delle opzioni politiche che si possono delineare dopo il voto locale delle “comunarie” e le sospensive disposte, si confida che le apprezzabili regole statutarie più volte richiamate, sottolineate ed apprezzate (gli artt. 2 e 3 del Regolamento) vengano assunte a stella polare dagli organi associativi del Movimento 5 Stelle, quale riferimento obbligato ed accorto per la soluzione del nodo decisionale e politico posto dal deliberato genovese.
Le spese vanno al definitivo, trattandosi di procedimento incidentale instaurato su causa già radicata per il merito.
P.Q.M.
Pronunciando ai sensi degli artt. 2378 e 23 c.c.
SOSPENDE l’EFFICACIA:
A) Della decisione assunta il 14 marzo 2017 da Giuseppe Piero GRILLO (Beppe GRILLO) di escludere la lista CASSIMATIS dal percorso selettivo interno e dal procedimento elettorale relativo al rinnovo del Consiglio Comunale ed all’elezione del Sindaco del Comune di Genova;
B) Della deliberazione/votazione del 17 marzo 2017 con cui l’assemblea in rete degli iscritti certificati ha deciso la presentazione del sig. Luca PIRONDINI come candidato sindaco e la presentazione della lista dei nominativi ad esso collegata, per i candidati consiglieri comunali.
Spese al definitivo.
Si comunichi e notifichi.
Genova, 10 aprile 2017 Il Giudice des.
Dr. Roberto BRACCIALINI
COMMENTI E CONSIDERAZIONI ESTEMPORANEE
1) Leggesi sopra, p. : «Quanto al secondo motivo di impugnazione, era infondato perché la
decisione di non concedere il simbolo della lista non è un provvedimento
disciplinare, ma solo il Garante ha al pieno diritto di decidere se
concedere o meno l’uso del simbolo associativo». Caspita! I diritti democratici di 60 milioni di italiani sono subordinati al capriccio e all'arbitrio di un comico di professione, che non fa più ridere nessuno, e si dimostra ogni giorno che passa un pessimo politico, che non mostra rispetto neppure per i suoi fan, per quanti gli avevano tributato quella fiducia e quella stima che adesso demerita, ma reclama con un penoso “fidatevi di me”, trasformato in un principio politico, in uno dei fantomatici “principi” e “valori” del Movimento che sono diventati il mantra del movimento talebano, ma che svanisce come neve al sole appena si chiede loro di spiegare e chiarire quali sono questi fantomatici principi. È quanto ho potuto sperimentare pochi giorni fa ad uno dei cosiddetti tavolo. Stanco di sentir parlare di principi, ho chiesto che mi si dicesse quali erano e cosa per essi si intendesse. La risposta strappata di bocca è stata: “onestà”, come se anche questa fosse la proprietà commerciale di qualcuno, che la può denegare ad altri sgraditi e non ubbidienti.
2) Su questa farsa dei “probi viri”, di cui si parla anche sopra nel testo, posso dire da protagonista e mio malgrado ispiratore come sono andate le cose. Un qualche dibattito, interno al m5s, il nostro reintegro romano dell'aprile 2016 lo ha prodotto. Si discuteva fra di noi: non dico chi e non dico dove, ma sulla rete in ogni caso, e dunque in una sfera di pubblicità. Si investigava e si discettava di quali possibili rimedi si potessero trovare e approntare. Ed una delle idee che è venuta fuori è stata una sorta di regolamentazione di un istituto dei probi viri. Ne è poi nata una lite disgustosa di chi fosse il copyright, la proprietà intellettuale dell’elaborato di una discussione che era comune. Addirittura minacce di adire le vie giudiziarie e reclami presso la sede centrale dei MeetUp in America. Questa è la natura umana che alberga tutto sommato in ognuno di noi... Fatto sta che la proposta approdò nel blog nazionale di Beppe Grillo, suscitando un cospicuo dibattito. Personalmente, non contavo molto su questa strada, che però non volevo scoraggiare, per il fatto che per me la soluzione vera può venire solo da una legge attuativa dell'art. 49 della costituzione, dove viene disciplinato questo aspetto o vengono almeno dati principi guida, eguali per tutti i partiti. Quello che però ne è venuto fuori dalla Casaleggi Associati è un assoluto aborto rispetto a ciò che si pensava. Non un organo di giustizia ma un modo regolamentato per aumentare i soprusi ai danni degli iscritti con Viri che probi non sono e non possono essere per nulla essendo del tutto privi di autonomia rispetto al Capo o allo Staff. Una oscenità che ora compare anche davanti al Giudice, che naturalmente non è chiamato a giudicare sulla natura e la composizione di simili Probi Viri. Lo potrà fare il Giudice Romano che a breve si dovrà pronunciare sulla contestazione del Regolamento di Ottobre 2016, dopo che a Luglio il Giudice di Napoli aveva già dichiarato illegittimo il regolamento allora vigente. È stata patetica la procedura con cui Beppe si è messo a varare un nuovo regolamento, per non doverci lui rimettere di tasca sua. E pensare che io nel
febbraio 2016 avevo fatto la fila, ed avevo pure sprecato 50 euro di biglietto, per tentare id parlargli per non fare le cause che poi sono venute e ora sono a Genova, cause alle quale si aggiungono almeno tre querele di diffamazione delle quali Beppe dovrà rispondere davanti a un Giudice penale. Dall'alto della sua divina Maestà non pensavo che un oscuro “attivista certificato” avrebbe potuto contestarlo e chiedergli conto del suo agire.
3) Si legge sopra, a pag. 3: «la difesa del Movimento fa presente che la figura del Garante dello
stesso è collegata indissolubilmente al GRILLO, quale co-fondatore del
Movimento stesso». È una pretesa assurda. Aderendo al m5s, ma poteva essere un qualsiasi altro partito, non ho mai inteso e ciò mai avrebbe potuto essere consegnarmi nelle mani di chicchessia in una sorta di rapporto feudale, o addirittura peggio. La mia lettura dell'art. 49 della costituzione è semplice e di immediata evidenza. I cittadini che inibiscono a se stessi ogni uso delle armi e ogni proposito di conquista violenta del potere politica, si associano fra di loro per mettere a confronto le loro idee, e per trovare insieme linee programmatiche per l'indirizzo politico del Paese. Tanto più che la propaganda del m5s ha sempre sbandierato il principio dell'uno vale uno che è l'esatto contrario della rappresentanza politica, dove non basta dire “portavoce” per nascondere la natura in sé antidemocratica della rappresentanza politica dove il “rappresentante” supera di gran lunga il rappresentanto e si solleva al di sopra di lui per condizione economica e per privilegi di ogni genere. La situazione perversa creata da Beppe Grillo che si è mai presentato a nessuna elezione è che tutti i portavoce sono a lui devoti in quanto da lui “miracolati” in parlamento: erano nessuno, disoccupati, privi spesso di qualsiasi avanzata competenza, e si sono ritrovati in una posizione di assoluto privilegio. Sanno di dovere tutto a lui e per questo gli sono incondizionatamente fedeli. “Portavoce” significa in realtà “portatore di ordini” dal Capo alla massa degli “attivisti certificati”, unici ammessi alle candidature, condizionate dalla mera concessione del Logo, e da nessuna procedura democratica. A loro volta gli Attivisti risultati Candidati – spesso con operazioni come quelle che sono venute fuori al Tribunale di Genova, ma spesso con operazioni ancora più discutibili – opprimono la gran massa degli Elettori che si trovano a dover votare una lista preconfezionata, dove non è stata fatta nessuna seria selezione professionale, intellettuale, politica. Vale solo il principio del prendere o lasciare, ovvero la possibilità dell’astensione.