L’oggetto della causa |
Il giornalismo di Fiamma |
Al di là della causa e dell’arrampicature sugli specchi non si comprende la causa e le ragioni che hanno spinto Vauro Senesi ad intentarla se non si considera l’accanimento con il quale la Lobby ha tentato e tenta tuttavia, malgrado la sentenza emessa, di appiccicare al loro nemico designato la patente di “antisemita”, che ormai poco o nulla più significa, e per la quale dovrebbe essere tassativo l’obbligo anche normativo di una definizione concettuale circostanziata. Invece, ci si affida al giudizio di sommelier che in virtù della loro posizione e della loro qualificazione soggettiva hanno il potere di indicare con il dito chi sarebbe un “antisemita” ed una volta definito arbitrariamente tale da consegnare alle pene previste. Fortunatamente per lui, Vauro Senesi non è un «Signor Nessuno» ed ha potuto reagire ed ottenere soddisfazione. Non hanno eguale fortuna centinaia di migliaia di cittadini che in Europa hanno subito e subiscono tuttavia procedimenti penali non diversamente dall’epoca della caccia alle streghe e agli untori. Questo è il vero oggetto del contendere, non una stupida vignetta, non un naso non come quello di Cleopatra ma forse non meno fatale.
* * *
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice della 7ª Sezione Penale Dott.ssa Emanuele Attura
Alla pubblica udienza del 20.01.2012 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa penale di primo grado
Contro
1) Caldarola Giuseppe, n. Bari il 09.04.1946, el. dom. in Roma Viale *** presso lo studio del difensore di fiducia avv. Fabio Viglione
- LIBERO ASSENTE
2) POLITO ANTONIO, n. Castellammare di Stabia (NA) il 11.05.1956, el. dom. in Roma Viale *** presso lo studio del difensore di fiducia avv. Fabio VIGLIONE.
- LIBERO CONTUMACE
IMPUTATI
- vedi allegato
Parte civile: SENESI VAURO rappresentato e difeso dall’avv. Paola RIZZO con studio in Roma
Via *** (atto di costituzione dep. il 18.05.2010)
Il P.M.: assoluzione perché i fatti non sussistono.
La Parte Civile: penale responsabilità. Si riporta alle conclusioni scritte (vedi allegato) che deposita
con nota spese.
Il difensore degli imputati: assoluzione per la sussistenza della scriminante del diritto di critica. In
subordine assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
per Caldarola Giuseppe
per il reato di cui agli artt. 595 c. 1,2 e 3 c.p. e 13 L. 41/1948 per avere, redigendo l’articolo dal titolo “Annozero tra alti e Granbassi”, che qui deve intendersi integralmente trascritto, pubblicato su “Il Riformista” del 23/10/2008, (articolo allegato alla querela in atti) offeso la reputazione di Senesi Vauro, riportando,tra l’altro, notizie non vere ed in particolare affermando: « ... Vauro non accetta di censurare la vignetta, che ha fatto tanto ridere Gino Strada, in cui chiama Fiamma Nierenstein “sporca ebrea”». Con l'attribuzione di fatti determinati.
RECIDIVA SPECIFICA REITERATA
per Polito Antonio
per il reato di cui agli artt. 51, 595 c.1,2 e 3 c.p. e 13 L 47/1948 per avere, quale direttore responsabile de “Il Riformista”, omesso a titolo di colpa i dovuti controlli in relazione alla pubblicazione dell’articolo di cui al capo a) le!livo della reputazione di Senesi Vauro (articolo che qui deve intendersi integralmente trascritto) (articolo allegato alla querela in atti) (si richiama il precedente capo d'imputazione); con l’attribuzione di fatti determinati;
in Roma 23/10/2008
Via *** (atto di costituzione dep. il 18.05.2010)
CONCLUSIONI
Il P.M.: assoluzione perché i fatti non sussistono.
La Parte Civile: penale responsabilità. Si riporta alle conclusioni scritte (vedi allegato) che deposita
con nota spese.
Il difensore degli imputati: assoluzione per la sussistenza della scriminante del diritto di critica. In
subordine assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
per Caldarola Giuseppe
RECIDIVA SPECIFICA REITERATA
L’oggetto della causa, ossia la frase: «Vauro non accetta di censurare la vignetta, che ha fatto tanto ridere Gino Strada, in cui chiama Fiamma Nierenstein “sporca ebrea”», con «recidiva». |
per il reato di cui agli artt. 51, 595 c.1,2 e 3 c.p. e 13 L 47/1948 per avere, quale direttore responsabile de “Il Riformista”, omesso a titolo di colpa i dovuti controlli in relazione alla pubblicazione dell’articolo di cui al capo a) le!livo della reputazione di Senesi Vauro (articolo che qui deve intendersi integralmente trascritto) (articolo allegato alla querela in atti) (si richiama il precedente capo d'imputazione); con l’attribuzione di fatti determinati;
in Roma 23/10/2008
La Parte Civile le seguenti conclusioni:
«Voglia Codesto Onorevole Giudice affermare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti e condannarli alle pene ritenute di giustizia:
Voglia Codesto Onorevole Giudice condannare gli imputati al risarcimento dei danni morali che indubbiamente sono derivati, a cagione dei fatti per cui è processo, alla parte civile costituita, signor Vauro Senesi.
Danni che, in ragione della gravità delle infamanti attribuzioni diffamatorie divulgate; della diffusione del periodico, pari a una tiratura media di 12.000 copie; della notorietà della persona offesa e del di lui ruolo professionale, famoso giornalista e disegnatore satirico, autore di riconosciuta qualità di numerosissime opere, apprezzate da pubblico di lettori e dalla critica, seguito da folto pubblico televisivo (del programma "Annozero" (Rai Due) e, oggi, della trasmissione "Servizio Pubblico" diretta da Santoro), nonché dai lettori de "II Manifesto" con cui pure collabora e, oggi, dai lettori del settimanale satirico "II Male"; della notorietà, ancora, dell'impegno sociale e umanitario profuso per l'associazione Emergency; dell'intensità del dolo di diffamazione, si chiede di liquidare, nel presente
giudizio, in € 40.000,00 (quarantamila) o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o in quella che la SVI vorrà diversamente valutare e determinare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo.
Voglia Codesto Onorevole Giudice dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno morale come sopra quantificato. Voglia, altresì, condannare gli imputati alla refusione delle spese e degli onorari sostenuti per la detta costituzione di parte civile, di cui all’allegata nota.
Roma, 20 gennaio 2012
Con ossequio
***
(segue: post in costruzione ed elaborazione)
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