B. Home. Prec. ↔︎
.
n. 19678-2/16 r.g.
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 4/4/16 e visti gli atti;
letto il ricorso per l’adozione di provvedimenti d’urgenza in corso di causa, depositato in data 21/3/16, con cui i ricorrenti Palleschi Paolo, Caracciolo Antonio e Motta Roberto (avv.to Lorenzo Borré), richiamato il pendente giudizio di merito, nei confronti dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ in persona del legale rappresentante p.t., Giuseppe Piero Grillo, per l’impugnazione del provvedimento di espulsione e per l’accertamento del loro diritto alla partecipazione alle primarie per la scelta del candidato sindaco e consiglieri comunali al Comune di Roma Capitale, hanno instato per ottenere, in via d’urgenza, la sospensione degli effetti del provvedimento di espulsione, contro ciascuno di essi emesso, e per ordinare al MoVimento 5 Stelle la riedizione della procedura per la scelta dei candidati;
visto il decreto del 22/3/16 di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti al 4/4/16;
letta la memoria difensiva dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, in persona del legale rappresentante p.t. Giuseppe Piero Grillo (avv.ti Andrea Longo, Massimo Togna, Paolo Morricone e Francesco Bellocchio) in cui, sollevate plurime eccezioni di rito, si è concluso nel merito per il rigetto della domanda cautelare;
sentiti i procuratori delle parti alla predetta udienza del 4/4/16;
lette le memorie e le repliche di entrambe le parti, depositate nei termini concessi del 5/4/16 e del 6/4/16;
osserva quanto segue.
[2] Va premesso che è pendente giudizio di merito, introdotto dagli odierni ricorrenti, avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di espulsione di costoro dal MoVimento 5 Stelle, in cui sono state rassegnate le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito … nel merito: c) accertare e dichiarare l’inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità del Regolamento pubblicato sul portale beppegrillo.it il 23/12/2014 o, in ulteriore subordine, annullarlo e dichiararlo di nessun effetto; d) accertare e dichiarare l’inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità dei provvedimenti di espulsione dei signori Paolo Palleschi, Antonio Caracciolo e Roberto Motta, confermando l’ordinanza cautelare richiesta ai sensi degli artt. 669 ter e 669 sexies c.p.c.; e) accertare e dichiarare che gli attori possedevano i requisiti per partecipare, sia sotto il profilo dell’elettorato attivo che di quello passivo, alla scelta dei candidati da inserire nella lista del M5S per le elezioni comunali di Roma Capitale e per concorrere alla candidatura alla carica di Sindaco per il M5S …, in base al bando del 24/11/2015 pubblicato alla pagina
http://www.beppegrillo.it/2016/01/i_cadidati_del_movimento_5:stelle_romaairomani.html,
e che pertanto avevano il diritto di partecipare a dette votazioni, confermando per l’effetto l’emananda ordinanza cautelare richiesta sub b); …”.
Non è ultroneo richiamare esattamente le conclusioni del pendente giudizio di merito, atteso il carattere strumentale che deve necessariamente caratterizzare i richiesti provvedimenti cautelari.
Con il presente ricorso d’urgenza i ricorrenti, richiamando sostanzialmente il contenuto dell’atto di citazione, hanno allegato in punto di fatto che erano residenti a Roma e membri dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, costituita da Grillo Giuseppe Piero, noto Beppe, il 4/10/09; che erano iscritti a detta associazione rispettivamente dal 24/7/13 (Caracciolo Antonio), dal 7/1/14 (Palleschi Paolo) e dal 14/11/15 (Motta Roberto); che la predetta associazione era così descritta nella pagina del portale telematico dedicata alle domande di iscrizione: “Il MoVimento 5 Stelle è una libera associazione di cittadini. Non è un partito politico né si intende che lo diventi in futuro. Non ideologie di sinistra o di destra, ma idee. Vuole realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di
[3] legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità dei cittadini il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi” e non aveva una sede fisica, in quanto nell’art. 1 del ‘Non Statuto’ era specificato che “la sede del MoVimento 5 Stelle coincide con l'indirizzo web www.movimento5stelle.it.”; che l’iscrizione a tale associazione avveniva, come era avvenuta anche nel caso di essi ricorrenti, a seguito di apposita domanda compilata sul portale telematico del sito beppegrillo.it ed esattamente alla pagina http://www.beppegrillo.it/movimento/iscriviti.php, con dichiarazione del seguente testuale tenore: “Dichiaro di volermi iscrivere al ‘MoVimento 5 Stelle’, di essere un cittadino italiano maggiorenne, di non essere iscritto a partiti politici o associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli descritti nel ‘Non Statuto’”, ‘Non Statuto’ che rappresentava il patto costitutivo e associativo del MoVimento, disciplinato da sette articoli, come risultava alla pagina:
http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/Regolamento-Movimento-5-Stelle.pdf.;
che l’iscrizione al MoVimento comportava la possibilità di partecipare alla vita associativa ed in particolare alla discussione e all’elaborazione - sul portale Lex del MoVimento - di disegni di legge che i portavoce (e cioè gli eletti) del M5S presentavano poi in Parlamento o, nel caso di proposte di legge regionali, nei rispettivi Consigli; che lo status di associato iscritto costituiva inoltre requisito necessario per poter partecipare alle selezioni dei candidati da inserire nelle liste del MoVimento 5 Stelle nelle competizioni elettorali relative alle elezioni (politiche, amministrative ed europee); che in data 24/11/15 l’associazione MoVimento 5 Stelle, sulla pagina
http://www.beppegrillo.it/2016/02/i_candidati_del_movimento_5_stelle_romaairomani.html,
aveva pubblicato un comunicato con l’annuncio dell’avvio della procedura per la selezione dei candidati alle elezioni comunali di Roma Capitale, specificando - al punto 2 del bando - che ogni cittadino incensurato e slegato dal sistema partitico ed iscritto al MoVimento 5 Stelle avrebbe potuto presentare la propria candidatura per le liste del M5S, a condizione di possedere i seguenti requisiti: “a) non essere iscritto ad alcun partito o movimento politico, ma essere iscritto al MoVimento 5 Stelle; b)
[4] non avere riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non definitive; c) non avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello centrale o locale, a prescindere dalla circoscrizione nella quale presenta la propria candidatura; d) non aver partecipato ad elezioni precedenti in liste diverse dal MoVimento 5 Stelle”; che essi ricorrenti, avendo tutti i suddetti requisiti e intendendo candidarsi, avevano presentato la richiesta di candidatura, corredata dalla documentazione prescritta, rispettivamente il 2/12/15 (Palleschi), il 3/12/15 (Caracciolo) e il 4/12/15 (Motta); che in data 22/1/16 il ricorrente Palleschi aveva ricevuto una lettera elettronica dall’indirizzo listeciviche@posta.beppegrillo.it, a firma di un non meglio specificato ‘Staff di Beppe Grillo’, in cui, contestato il suo allontanamento dal MoVimento 5 Stelle come asseritamente risultante da segnalate dichiarazioni rese in pubblico, era stato sospeso con effetto immediato dal MoVimento 5 Stelle, con possibilità di presentare controdeduzioni; che, nonostante la pronta attivazione in data 22/1/16 con e-mail contenente la contestazione del suo preteso allontanamento dal MoVimento 5 Stelle e la richiesta di meglio circostanziare il tenore e le fonti delle generiche contestazioni che gli erano state mosse, il successivo 1/2/16 il predetto non meglio precisato ‘Staff di Beppe Grillo’, organo non previsto nel ‘Non Statuto’ e sfornito dei poteri per irrogare sanzioni, gli aveva comunicato l’espulsione, con avvertimento che poteva essere proposto ricorso al Comitato d’appello; che era stata inoltrata richiesta al citato Comitato d’appello (altro organismo non previsto dal Non-Statuto e privo di qualsiasi potere in ordine all’espulsione), ma detto organo, con comunicazione del 23/2/16 inviata per posta elettronica e priva della firma e dei nomi dei componenti, aveva confermato il provvedimento di espulsione; che nello stesso periodo gli altri due ricorrenti (Caracciolo e Motta) erano stati convocati dall’Associazione MoVimento 5 Stelle per effettuare le riprese dei video di presentazione della candidatura, video poi pubblicati in data 15/2/16 sul blog beppegrillo.it, alla pagina
http://www.beppegrillo.it/2016/02/i_candidati_del_movimento_5_stelle_romaairomani.html;
che il giorno dopo, 16/2/16, il predetto ‘Staff di Beppe Grillo’ aveva inviato al ricorrente Caracciolo Antonio una comunicazione con cui, richiamate genericamente alcune segnalazioni in ordine ad interventi su alcuni blog che
[5] asseritamente palesavano condotte contrastanti con i principi fondamentali del M5S, gli era stata comunicata l’esclusione dalla lista dei candidati del M5S per le elezioni amministrative a Roma, con altresì immediata sospensione dal MoVimento 5 Stelle; che anche in questo caso le giustificazioni del ricorrente, fornite nell’ipotesi in cui la contestazione si fosse riferita a pretese ma
infondate posizioni ‘negazioniste’, non erano state prese in
considerazione, benché suffragate da consistenti elementi, come il
provvedimento di assoluzione del Collegio di Disciplina del Consiglio
Universitario Nazionale, con la conseguenza che il predetto ‘Staff’,
con nota e-mail del 29/2/16, aveva comunicato l’espulsione dal
MoVimento 5 Stelle; che anche in questo caso era stato presentato
ricorso al Comitato d’appello,
evidenziando la totale infondatezza delle generiche contestazioni mosse
e richiamando altresì la circostanza che, ai sensi dell’art. 24 c.c., i
provvedimenti di espulsione, nulla prevedendo a tal proposito lo
Statuto, potevano essere disposti esclusivamente dall’assemblea degli
associati e soltanto ricorrendo ‘gravi motivi’, circostanza da
escludersi del tutto nel caso di specie; che analogo, ingiustificato ed
illegittimo provvedimento espulsivo, previa sospensione, aveva subito
anche il ricorrente Motta, il quale, successivamente alla registrazione
del video di presentazione della propria candidatura, aveva ricevuto -in
data 1/2/16- una e-mail dallo ‘Staff di Beppe Grillo’, con cui gli era
stata contestata la critica mossa in modo pubblico al sistema di
votazione e delle candidature, su cui si basava il MoVimento 5 Stelle, e
ne era stata disposta la sospensione; che anche in questo caso,
nonostante la richiesta con e-mail del 2/2/16 di meglio circostanziare
le contestazioni, negando di aver mai disconosciuto il sistema di
votazione e delle candidature su cui si basava il MoVimento 5 Stelle,
era stata comunicata l’espulsione dal MoVimento 5 Stelle in data 3/2/16;
che senza esito era stato il ricorso del 4/2/16 al Comitato d’appello,
che invero, nonostante le giustificazioni fornite, aveva confermato
l’espulsione come da e-mail del 23/2/16; che tale comunicato, al pari di
quello inviato al ricorrente Palleschi, si concludeva con la formula “ …
accertata quindi la violazione da parte del ricorrente di principi
fondamentali del MoVimento 5 Stelle, come declinati nel Non-Statuto, nei
Comunicati Politici di Beppe Grillo e nei Regolamenti organizzativi
adottati in ossequio al diritto di autoregolamentazione del
[6]
MoVimento 5 Stelle fondato sull’art. 49 della Costituzione della
Repubblica Italiana; ritenuto che, stante l’evidenza documentale, il
predetto ricorso può essere deciso senza ulteriori atti istruttori, il
Comitato d’appello dichiara infondato il ricorso e per l’effetto
conferma l’espulsione del ricorrente dal MoVimento 5 Stelle”; che nelle
more si erano svolte le votazioni on line sul portale beppegrillo.it che
avevano portato alla scelta dei 48 candidati da inserire nella lista
del M5S (votazione del 18/2/16) ed alla scelta di Virginia Raggi quale
candidato sindaco (votazione del 23/2/16).
A fronte di questi fatti, come riportati in ricorso, i ricorrenti hanno fondato la loro domanda cautelare sui seguenti motivi in diritto che, per il momento, vengono solo elencati: a) Inesistenza giuridica o, in subordine, nullità dei provvedimenti di espulsione per violazione dell’art. 24 c.c.; b) Inesistenza giuridica o, in subordine, nullità e inefficacia del Regolamento pubblicato sul portale beppegrillo.it in data 23/12/14; c) In subordine, ma senza recesso, violazione della procedura prevista dall’art. 4 del Regolamento del 23/12/14; d) Violazione del diritto di difesa riguardo la formulazione del capo di incolpazione; e) In ulteriore subordine: insussistenza dei presupposti previsti dallo Statuto e dal Regolamento per l’espulsione degli associati nonché dei gravi motivi di cui all’art. 24 c.c..
Appare opportuno riportare per esteso anche le conclusioni che sono state rassegnate nel ricorso cautelare, in cui appunto è stato chiesto di “ … sospendere, in via cautelare -con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c., e con contestuale fissazione di udienza ex art. 669 septies c.p.c.- l'efficacia dei provvedimenti di espulsione dei signori Paolo Palleschi, Antonio Caracciolo e Roberto Motta …” e di “… ordinare all'Associazione MoVimento 5 Stelle il rinnovo delle votazioni per la scelta dei candidati alla carica di consigliere comunale e di Sindaco di Roma Capitale inserendo i nominativi dei signori Paolo Palleschi, Antonio Caracciolo e Roberto Motta, nell'elenco dei candidati da scegliere e pubblicando i video di presentazione; decreto da confermare, all'esito dell'istruttoria cautelare, con ordinanza cautelare ex art 669 octies c.p.c.. Salva la prosecuzione del giudizio di merito per ottenere l'accoglimento delle domande specificate nella
[7] premessa del presente ricorso, domande in relazione alle quali la presente istanza è da intendersi teleologicamente collegata”.
Prima di esaminare le varie questioni di rito e poi di merito, si deve verificare se si è ben instaurato il contraddittorio e se l’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, costituitasi in giudizio, possa considerarsi a tutti gli effetti la parte evocata in giudizio dai ricorrenti e quindi formale parte resistente ovvero se, come eccepito dai ricorrenti (cfr. verbale di udienza e memoria autorizzata), si debba dichiarare la contumacia dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ (con ‘V’ maiuscola) e considerare come mera intervenuta l’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ (con ‘v’ minuscola), per poi valutare l’ammissibilità dell’intervento stesso.
I ricorrenti, come risulta dall’atto di citazione e dal ricorso cautelare, hanno inteso agire nei confronti dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, costituita da Giuseppe Piero (‘Beppe’) Grillo il 4/10/09, associazione da cui erano stati espulsi in modo asseritamente illegittimo ed ingiustificato e, a seguito della costituzione in questo giudizio cautelare dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, con sede a Genova, e della sollevata eccezione di difetto di competenza territoriale del giudice adito, hanno eccepito che si trattava di un ente (Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, costituita nel 2012) diverso da quello (Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, costituita nel 2009) evocato in giudizio e che il primo era un mero ‘clone’ del secondo, che non si era costituito in giudizio e che andava dichiarato contumace (cfr., da ultimo, anche memoria di replica dei ricorrenti: “ … E' pertanto di tutta evidenza che l'associazione costituita da Beppe Grillo e da altri due sodali il 14.12.2012 (a cui poi si è aggiunto l'associato Gianroberto Casaleggio) è un'associazione “clone” di quella costituita il 4.10.2009 da Beppe Grillo e Roberto Casaleggio e convenuta nel presente giudizio (associazione convenuta in giudizio alla quale erano iscritti i tre odierni ricorrenti e almeno altre trentamila persone, oltre ai parlamentari e ai consiglieri dell'associazione denominata “MoVimento 5 Stelle”, risultanti dagli esiti delle varie consultazioni effettuate on line e di cui si è data dimostrazione con i documenti depositati unitamente con le note del 5.4.2016. …”).
[8] L’associazione costituta in giudizio, a conforto della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, ha prodotto, come proprio doc. 2, una nota del 28/7/15 con cui l’Associazione Movimento 5 Stelle, via Roccatagliata Ceccardi, n° 1/14, 16121 Genova, cf 95162920102, aveva dichiarato alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici che “… L’Associazione MoVimento 5 Stelle non ha sostenuto nell’esercizio 2014 nessuna spesa, poiché le spese per la campagna elettorale per le elezioni europee sono state integralmente sostenute dal comitato promotore per le elezioni europee, … . In ogni caso, per completezza, si trasmette in allegato anche il rendiconto dell’esercizio 2014 dell’Associazione MoVimento 5 Stelle -unitamente alla relazione sulla gestione, alla nota integrativa, al verbale di approvazione del Rendiconto ed alla relazione della società di revisione- ad integrazione dei rendiconti per l’esercizio 2014 …”.
Di converso i ricorrenti, tanto a verbale di udienza quanto nelle successive memorie autorizzate, hanno evidenziato che non vi era identità fra la predetta associazione, avente sede legale e quel determinato codice fiscale, e l’associazione (ossia ‘MoVimento 5 Stelle’ con ‘V’ maiuscola e non ‘Movimento 5 Stelle’ con ‘v’ minuscola), dalla quale erano stati espulsi e nei confronti della quale era stata promossa l’azione giudiziaria, atteso che, in base allo statuto (c.d. “non Statuto”), l’Associazione “MoVimento 5 Stelle” non aveva una sede fisica, tant’è che nell’art. 1 del ‘Non Statuto’ era espressamente specificato che “la sede del MoVimento 5 Stelle coincide con l'indirizzo web www.movimento5stelle.it.” e non con una determinata sede fisica, meno che mai con quella indicata di Genova.
I ricorrenti hanno ulteriormente argomentato che il predetto rendiconto 2014 dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ non era stato corredato dal verbale assembleare di approvazione, omissione che gli stessi hanno inteso superare producendo, come proprio doc. 9 della produzione a verbale di udienza, copia del verbale dell’assemblea totalitaria del 30/4/15 della citata Associazione, verbale poi nuovamente prodotto con la memoria autorizzata unitamente alla documentazione integrale, di cui alla lettera di accompagno, il tutto reperito all’indirizzo web
https://materialim5s.s3.amazonaws.com/rendiconti/ASSOCIAZIONE.pdf.
[9] E’ stato al riguardo allegato dai ricorrenti che “… Da detto verbale risulta infatti che l'associazione “Movimento 5 Stelle” (con la “v” minuscola) con codice fiscale 95162920102 era composta -alla data del 30.4.2015- da soli 4 (quattro!) associati e che essa è pertanto un'associazione diversa da quella con oltre 30mila iscritti, denominata “MoVimento 5 Stelle” (con la V maiuscola), costituita da Beppe Grillo il 4.10.2009, da cui sono stati espulsi i tre ricorrenti. …” (cfr. memoria autorizzata).
Già a verbale dell’udienza del 4/4/16 la difesa dei ricorrenti aveva dedotto la alterità fra le due associazioni (cfr. verbale di udienza: “ … L’avv.to Borré rileva … il difetto di legittimazione dell’Associazione Movimento 5 Stelle (cf 95162920102), oggi costituitosi in udienza, rilevando che si tratta di associazione diversa da quella evocata in giudizio (Associazione MoVimento 5 Stelle), costituitasi il 4/10/09 e … disciplinata dallo statuto denominato ‘Non Statuto’, da cui gli odierni ricorrenti sono stati espulsi; … Deposita altresì copia dell’atto di costituzione dell’Associazione oggi comparsa (Associazione Movimento 5 Stelle) del 14/12/12 nonché ulteriori dieci documenti, relativi all’iscrizione di esso avvocato all’Associazione MoVimento 5 Stelle, come da elenco che ugualmente deposita, nonché alla attività politica svolta da detta Associazione MoVimento 5 Stelle prima del 14/12/12. Evidenzia che l’Associazione MoVimento 5 Stelle è attualmente operante ed in vigore e che è soggetto distinto dalla Associazione Movimento 5 Stelle, oggi costituitosi. Deposita copia dello Statuto, denominato ‘Non Statuto’, del 10/12/09 dell’Associazione MoVimento 5 Stelle, associazione cui si erano iscritti gli odierni ricorrenti, come da domanda di cui al doc. 5 di cui al citato elenco. …”.
All’udienza del 4/4/16 è stato appunto prodotto il cd ‘Non Statuto’ con in prima pagina il simbolo distintivo ed appunto la dicitura ‘non statuto’; nella pag. 2/5 risulta riportata la dicitura ‘regolamento’ con elencati i sette articoli che lo compongono: Articolo 1 – Natura e Sede; Articolo 2 – Durata; Articolo 3 – Contrassegno; Articolo 4 – Oggetto e Finalità; Articolo 5 – Adesione al MoVimento; Articolo 6 – Finanziamento delle attività svolte sotto il nome del ‘MoVimento 5 Stelle’; Articolo 7 – Procedure di designazione dei candidati alle elezioni.
[10] Per quanto di interesse è scritto all’art. 1 (Natura e Sede) che “Il ‘MoVimento 5 Stelle’ è una ‘non Associazione’. Rappresenta una piattaforma ed un veicolo di confronto e di consultazione che trae origine e trova il suo epicentro nel blog. www.beppegrillo.it. La ‘Sede’ del ‘MoVimento 5 Stelle’ coincide con l’indirizzo web www.beppegrillo.it. I contatti con il MoVimento sono assicurati esclusivamente attraverso posta elettronica all’indirizzo MoVimento5stelle@beppegrillo.it”; all’art. 2 (Durata) che “Il MoVimento 5 Stelle, in quanto “non associazione”, non ha una durata prestabilita”; all’art. 4 (Oggetto e Finalità) che “Il ‘MoVimento 5 stelle’ intende raccogliere l'esperienza maturata nell'ambito del blog www.beppegrillo.it, dei “meetup”, delle manifestazioni ed altre iniziative popolari e delle “Liste Civiche Certificate” e va a costituire, del sito www.movimento5stelle.it, lo strumento di consultazione per l'individuazione, selezione e scelta di quanti potranno essere candidati a promuovere le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promosse da Beppe Grillo nell'ambito del blog www.beppegrillo.it così come le proposte e le idee condivise nell'ambito del sito www.movimento5stelle.it in occasione delle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica o per i Consigli Regionali e Comunali, organizzandosi e strutturandosi attraverso la rete Internet cui viene riconosciuto un ruolo centrale nella fase di adesione al MoVimento, consultazione, deliberazione, decisione ed elezione. Il MoVimento 5 Stelle non è un partito politico né si intende che lo diventi in futuro. Esso vuole essere testimone della possibilità di realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità degli utenti della Rete il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi”; all’art. 5 (Adesione al MoVimento) che: “L'adesione al MoVimento non prevede formalità maggiori rispetto alla registrazione ad un normale sito Internet. Il MoVimento è aperto ai cittadini italiani maggiorenni che non facciano parte, all'atto della richiesta di adesione, di partiti politici o di associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli sopra descritti. La richiesta di adesione al MoVimento verrà inoltrata tramite Internet; attraverso di essa, l'aspirante iscritto provvederà a
[11] certificare di essere in possesso dei requisiti previsti al paragrafo precedente. Nella misura in cui ciò sia concesso, sulla scorta delle vigenti disposizioni di legge, sempre attraverso la Rete verrà portato a compimento l'iter di identificazione del richiedente, l'eventuale accettazione della sua richiesta e l'effettuazione delle relative comunicazioni. La partecipazione al MoVimento è individuale e personale e dura fino alla cancellazione dell'utente che potrà intervenire per volontà dello stesso o per mancanza o perdita dei requisiti di ammissione”; all’art. 7 (Procedure di designazione dei candidati alle elezioni) che: “In occasione ed in preparazione di consultazioni elettorali su base europea, nazionale, regionale o comunale, il sito www.movimento5stelle.it costituirà il centro di raccolta delle candidature ed il veicolo di selezione e scelta dei soggetti che saranno, di volta in volta e per iscritto, autorizzati all'uso del nome e del marchio “MoVimento 5 Stelle” nell'ambito della propria partecipazione a ciascuna consultazione elettorale. Tali candidati saranno scelti tra i cittadini italiani, la cui età minima corrisponda a quella stabilita dalla legge per la candidatura a determinate cariche elettive, che siano incensurati e che non abbiano in corso alcun procedimento penale a proprio carico, qualunque sia la natura del reato ad essi contestato. L'identità dei candidati a ciascuna carica elettiva sarà resa pubblica attraverso il sito internet appositamente allestito nell’ambito del sito; altrettanto pubbliche, trasparenti e non mediate saranno le discussioni inerenti tali candidature. Le regole relative al procedimento di candidatura e designazione a consultazioni elettorali nazionali o locali potranno essere meglio determinate in funzione della tipologia di consultazione ed in ragione dell'esperienza che verrà maturata nel tempo”.
Nell’ultima pagina è scritto “Versione del 10/12/2009” ed in calce a tutte le pagine, salvo la prima, oltre al simbolo e all’indicazione del sito
www.beppegrillo.it, è riportato
http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/Programma-Movimento-5-Stelle.pdf.
L’esistenza di detto MoVimento 5 Stelle, costituito nel 2009, e la sua operatività sul territorio, sia virtuale che reale, nel periodo precedente alla formale costituzione dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ (14/12/12: atto a rogito Filippo
[12] D’Amore, notaio in Cogoleto) possono ritenersi pacifiche fra le parti e comunque risultano per tabulas non solo dalla domanda di iscrizione di Borré Lorenzo, difensore degli odierni ricorrenti, al MoVimento 5 Stelle in data 3/11/12 (cfr. doc. 1, prodotto all’udienza del 4/4/16) ovvero dal programma elettorale presentato dal MoVimento 5 Stelle il 22/4/12, con indizione del tour elettorale (cfr. doc. 6, anch’esso prodotto all’udienza del 4/4/16) ovvero ancora dai risultati delle ‘Parlamentarie’ per le elezioni di Camera e Senato del 2013 (cfr. doc. 3, prodotto all’udienza del 4/4/16), ma induttivamente anche dallo stesso atto costitutivo del 14/12/12 dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, in cui si dà atto implicitamente dell’esistenza del MoVimento 5 Stelle e si manifesta adesione ai programmi del suddetto MoVimento 5 Stelle, formati e pubblicati nel sito www beppegrillo.it/movimento5stelle (cfr. citato documento prodotto dai ricorrenti all’udienza del 4/4/16: atto costitutivo dell’Associazione non riconosciuta denominata ‘Movimento 5 Stelle’ fra Giuseppe detto ‘Beppe’ Grillo, Enrico Grillo e Enrico Maria Nadasi, rep. 3442, raccolta. 2689, registrato a Genova 2, il 18/12/12, n° 14154, serie T; lo stesso documento è stato riprodotto come doc. 2, allegato alla memoria autorizzata, unitamente allo Statuto, come doc. 3).
Pertanto, visto che all’art. 4 del predetto atto costitutivo del 2012 è dato leggere che “L’Associazione … condivide e fa propri gli obiettivi politici programmatici dei Programmi formati e pubblicati nel sito www beppegrillo.it/movimento5stelle”; che “L’Associazione riconosce come proprio il diritto costituzionale dei cittadini aderenti al MoVimento 5 Stelle a determinare la politica nazionale mediante la presentazione alle elezioni di candidati e liste di candidati individuati secondo le procedure di diretta partecipazione attuate attraverso la Rete Internet ed opera per il suo esercizio”; che “L’Associazione potrà attuare campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del Programma del MoVimento 5 Stelle e si occuperà dello svolgimento degli adempimenti tecnico-burocratici necessari a consentire la presentazione alle elezioni politiche delle liste di candidati scelti in Rete dagli aderenti al Movimento 5 Stelle” e che “I candidati alle elezioni saranno quelli scelti dagli aderenti al MoVimento 5 Stelle secondo le
[13] procedure a tal fine elaborate e pubblicate sul sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle. ...”, è intuitivo che l’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, costituita nel 2012, si riferisca ad un qualcosa (ossia il MoVimento 5 Stelle) già esistente, nel mondo virtuale e in quello reale, e già diffuso fra i cittadini, atteso che si parla di “… diritto costituzionale dei cittadini aderenti al MoVimento 5 Stelle …”.
A questo punto si tratta di verificare la natura del MoVimento 5 Stelle, costituito nel 2009, e i rapporti fra quest’ultimo e l’associazione ‘Movimento 5 Stelle’, costituita nel 2012.
Come si ricava dal su riportato ‘Non Statuto’ appare innegabile che, pur a voler prendere atto che ivi si parli di “ … ‘non Associazione’ …” e di “ … piattaforma e … veicolo di confronto e di consultazione …” (cfr. art. 1), si sia in presenza, in termini giuridici, di una associazione, come si ricava dal citato articolo 5 in cui si parla di apertura ai cittadini italiani maggiorenni non iscritti ad altri partiti o associazioni con ideali contrastanti, di “ … aspirante socio …” e di “… partecipazione al MoVimento … fino alla cancellazione dell’utente …”; si tratta di associazione, in cui la volontà degli associati si esprime non a seguito di convocazione e votazione in un apposito luogo fisico, ma appunto attraverso il web e la votazione tramite internet.
Il carattere di associazione del ‘MoVimento 5 Stelle’ è poi richiamato, come ribadito nella memoria autorizzata di replica dai ricorrenti, nella pagina del portale attraverso la quale si presentano le domande di iscrizione, ove infatti è dato leggere che “il MoVimento 5 Stelle è una libera associazione di cittadini. Non è un partito politico né si intende che lo diventi in futuro”.
Da un punto di vista sociologico si parla al riguardo di ‘comunità virtuale in internet’ e si ritiene, come da dottrina più accreditata, che per configurare dette comunità virtuali come forme di associazionismo è necessario -da un lato- che vi sia un’organizzazione stabile, regolata da disposizioni dettate dal promotore e gestore dello spazio web messo a disposizione del pubblico, e volta al perseguimento di un determinato scopo comune e -dall’altro- che vi sia l’adesione consapevole e
[14] volontaria dei membri allo scopo di detta comunità, adesione che si realizza con una partecipazione attiva e costante alle attività del gruppo per raggiungere i fini perseguiti dal gruppo stesso.
Pertanto, qualora dovessero ricorrere tanto l’elemento oggettivo della stabilità e dell’organizzazione, individuato appunto nella regolamentazione delle comunicazioni sul web, dettata dal responsabile, quanto l’elemento soggettivo, individuato nella cosciente e consapevole adesione alle finalità del gruppo stesso, si può configurare l’esistenza di una associazione, ente che -è evidente- deve coniugarsi con le nuove tecnologie e con le nuove modalità di contatto e di comunicazione, che superano la ‘relazione’ fisica tra i partecipanti, tipica, quest’ultima, dell’associazione di tipo tradizionale (arg. ex Cass. pen. 33179/13, in tema di associazione con finalità di odio razziale).
Dunque è ipotizzabile, da un punto di vista sociologico, la configurabilità di una comunità virtuale, che giuridicamente non può che essere ricondotta nell’ambito delle associazioni non riconosciute ex art. 36 c.c..
Tanto osservato, si ritiene che il MoVimento 5 Stelle vada ricondotto nell’ambito delle su individuate comunità virtuali in internet, ricorrendone il requisito oggettivo e quello soggettivo, e che vada configurata giuridicamente come una associazione non riconosciuta.
Non si nega che si sia in presenza di una ‘realtà’ fattuale e giuridica assolutamente innovativa, totalmente destrutturata o meglio strutturata secondo canoni nuovi, almeno in origine -sul punto poi si tornerà a proposito del Regolamento- senza intermediazione di apparati o organi intermedi, non prevedendo “ … l’adesione al MoVimento … formalità maggiori rispetto alla registrazione ad un normale sito Internet …” ed essendo consentito agli aderenti, nell’ottica di una partecipazione diretta attraverso Internet, di farsi promotori di una gestione quanto più possibile diretta ed immediata della cosa pubblica.
Alla luce del ‘Non Statuto’ si può quindi dire che il MoVimento è una comunità virtuale, in cui si ritrovano e si confrontano le idee degli aderenti, e che proprio per tale stabile adesione, in un ordinamento positivo come quello italiano, il
[15] fenomeno si può ricondurre a quello appunto associativo ed in particolare a quello delle associazioni non riconosciute, di cui agli artt. 36 e ss c.c.; questo inquadramento dogmatico appare viepiù sostenibile a seguito dell’introduzione del Regolamento, di cui poi si dirà seguendo l’ordine delle varie doglianze.
A questo punto, rimettendo al merito ogni maggiore approfondimento, si devono esaminare quelli che appaiono i verosimili rapporti fra l’associazione MoVimento 5 Stelle, costituita nel 2009, e l’associazione Movimento 5 Stelle, costituita nel 2012.
Premesso che il segno distintivo dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ (cfr. atto costitutivo del 2012: “ … simbolo … così definitivo: ‘lena di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura ‘MOVIMENTO’, la cui lettera V è scritta in rosse con carattere di fantasia; e nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stesse a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura. Lungo la parte inferiore della circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura ‘BEPPEGRILLO.IT’ …”) è lo stesso di quello che si vede riportato nella prima pagina del ‘Non Statuto’ del MoVimento 5 Stelle, va osservato che all’art. 8 dello Statuto dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, allegato ‘B’ al n° 2689 raccolta (cfr. doc. 3 allegato alla memoria autorizzata di parte ricorrente) è previsto che “L’Associazione è costituita da soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’associazione. Sono soci ordinari, a seguito di accettazione della domanda di adesione, gli aderenti al MoVimento 5 Stelle che si siano impegnati a svolgere gli adempimenti tecnico-burocratici necessari a consentire la presentazione
[16] alle elezioni politiche di Liste di candidati scelti in Rete dagli aderenti al Movimento 5 Stelle, nonché ad attuare campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del Programma del MoVimento 5 Stelle. L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono soci sostenitori, a seguito di accettazione della domanda di adesione, gli aderenti al MoVimento 5 Stelle che abbiano votato in Rete i candidati del M5S da presentare alle elezioni politiche secondo le procedure pubblicate sul sito www.beppegrillo.it/movimento5 stelle …” con la precisazione che “… la domanda di adesione deve essere indirizzata alla sede dell’Associazione, anche a mezzo e-mail …” e che “… la qualità di socio viene acquisita a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci dell’Associazione, a seguito di accettazione della richiesta, previa verifica dei requisiti. La partecipazione all’Associazione è individuale, personale e gratuita, la qualità di socio può cessare: per dimissioni, per decesso, per scioglimento dell’associazione e per perdita dei requisiti di iscrizioni al M5S”.
Si ha pertanto conferma, anche solo dalla lettura di questo articolo dello Statuto dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ del 2012 (con ‘v’ minuscola), che si tratti di un ente diverso dal ‘MoVimento 5 Stelle’ (con ‘V’ maiuscola) e che l’adesione a quest’ultimo movimento e la partecipazione alla vita dello stesso consente l’acquisizione, peraltro a domanda, della qualità di socio ordinario ovvero di socio sostenitore dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, tanto è vero che la perdita dei requisiti di iscrizione al M5S è causa di perdita della qualità di socio dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’.
Del resto anche le modalità di iscrizione all’Associazione Movimento 5 Stelle, con domanda di adesione da indirizzare alla sede, “… anche a mezzo e-mail”, dimostra che l’Associazione ha una propria consistenza reale ed una propria sede ‘fisica’, ove ricevere, ragionando a contrario, anche domande di adesione a mezzo posta.
In ricorso sono state allegate e documentate le modalità ‘telematiche’, osservate anche dai ricorrenti, di iscrizione all’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ tramite il portale beppegrillo.it; risulta infatti prodotto, in formato cartaceo come doc. 5, depositato sempre all’udienza del 4/4/16, il modulo telematico -e solo telematico- di adesione in cui vi è, attraverso il richiamo al ‘Non Statuto’, l’inequivoco riferimento all’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ e non ad altre Associazioni, neanche a quella ‘Movimento 5 Stelle’ con la ‘v’ minuscola, costituita nel 2012 (cfr. citato doc. 5: “Dichiaro di volermi iscrivere al ‘MoVimento 5 Stelle’, di essere un
[17] cittadino italiano maggiorenne, di non essere iscritto a partiti politici o associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli descritti nel ‘Non Statuto’. …”).
Anche nelle risposte di conferma dell’iscrizione (cfr. docc. 1, 2 e 3 di parte attrice) vi è il riferimento al MoVimento 5 Stelle, appunto con la ‘V’ maiuscola.
Inoltre la circostanza che il MoVimento 5 Stelle continui ad avere una propria autonoma esistenza e consistenza, ben superiore ai 3 e poi 4 soci dell’Associazione Movimento 5 Stelle (con ‘v’ minuscola) -non risultano allegate altre adesioni, con iscrizione nel libro soci dell’Associazione stessa, come da Statuto- si ricava anche dall’avviso di apertura delle candidature del ‘MoVimento 5 Stelle’ per le elezioni comunali di Roma (cfr. 10 dei documenti depositati dai ricorrenti all’udienza del 4/4/16: avviso del 24/11/15), ove infatti ci si riferisce, quanto ai requisiti per la presentazione della candidatura’, all’essere “… cittadino incensurato e slegato dal sistema partitico e iscritto al MoVimento 5 Stelle …”; per inciso, come risulta dai docc. 22 e 23 di parte ricorrente (si tratta della documentazione allegata al fascicolo del merito: comunicati di avvenuta scelta dei candidati, tratti dal sito www.beppegrillo.it/2016/02/i_candidati_del_movimento_5_stelle_a_roma_romaairomani.html) emerge che “ … le votazioni per i candidati consiglieri al Comune di Roma si sono concluse alle 19 di oggi. Hanno partecipato alle votazioni 3.272 iscritti certificati del MoVimento 5 Stelle residenti a Roma che hanno espresso 14.636 preferenze. …”: i numeri parlano chiaro e confermano l’assunto.
Si è dunque in presenza di due realtà diverse ed intersecantesi dal punto di vista soggettivo, nella misura in cui gli aderenti al MoVimento 5 Stelle aderiscano, a domanda, all’Associazione Movimento 5 Stelle.
Detto contatto vi è anche dal punto di vista oggettivo, avendo invero l’Associazione Movimento 5 Stelle del 2012, come suo compito, lo svolgimento degli adempimenti tecnico-burocrati per consentire la partecipazione alle elezioni politiche dei candidati scelti in Rete dagli aderenti al MoVimento 5 Stelle (cfr. citato doc. 2: atto costitutivo dell’Associazione Movimento 5 Stelle del 2012, art. 4: “L’Associazione … si occuperà dello svolgimento degli adempimenti tecnico-burocratici necessari a consentire la presentazione alle elezioni politiche delle liste
www.beppegrillo.it/movimento5stelle. ...”).
[18] di candidati scelti in Rete dagli aderenti al Movimento 5 Stelle …” e “… I candidati alle elezioni saranno quelli scelti dagli aderenti al MoVimento 5 Stelle secondo le procedure a tal fine elaborate e pubblicate sul sito
Dunque -come emerge dal citato articolo- gli aderenti al MoVimento 5 Stelle provvedono a scegliere i candidati per le elezioni secondo le procedure elaborate e pubblicate sul sito www.beppegrillo.it/movimento5stelle, mentre l’Associazione Movimento 5 Stelle, di cui non automaticamente fanno parte gli aderenti al MoVimento 5 Stelle, cura il profilo tecnico-burocratico connesso alla presentazione delle liste dei candidati scelti.
Rimesso ad ogni buon conto al merito ogni maggiore approfondimento sul punto, osserva conclusivamente il Giudice che il MoVimento 5 Stelle (costituito nel 2009) possa rientrare, pur con tutte le sue peculiarità di ‘comunità virtuale in internet’, nel genus delle associazioni non riconosciute e che giuridicamente, oltre che ontologicamente a livello soggettivo e a livello oggettivo, sia un ente distinto dall’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ (costituita nel 2012).
Come detto, i ricorrenti, ribadito di essere iscritti all’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, da cui allegano di essere stati illegittimamente ed immotivatamente espulsi, hanno appunto evocato in giudizio l’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Piero Grillo, cui la notifica è stata effettuata a mezzo posta in data 25/3/16 ed anche il successivo 29/3/16 a mani a mezzo Ufficiale giudiziario.
Orbene, premesso che non è stato neanche allegato dall’Associazione Movimento 5 Stelle, costituitasi in giudizio, che i ricorrenti avessero presentato domanda di adesione, a norma dell’art. 8 del citato Statuto, a detta Associazione, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano ben individuato l’ente da evocare in giudizio, cioè l’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ (con ‘V’ maiuscola), cui avevano aderito con la su richiamata manifestazione di volontà di iscrizione su modulo telematico (cfr. doc. 5 prodotto in udienza e docc. 1, 2 e 3 allegati al fascicolo del merito) e da cui erano stati espulsi (cfr. provvedimenti di espulsione: cfr. doc. 10: copia cartacea
[19] della comunicazione e-mail dell’1/2/16 di espulsione di Palleschi Paolo dal MoVimento 5 Stelle; doc. 15: copia cartacea della comunicazione e-mail del 29/2/16 di espulsione di Caracciolo Antonio dal MoVimento 5 Stelle; doc. 19: copia cartacea della comunicazione e-mail del 3/2/16 di espulsione di Motta Roberto dal MoVimento 5 Stelle); che l’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ è stata ritualmente evocata in giudizio in persona del suo legale rappresentante; che la stessa è rimasta contumace e che, invece, deve considerarsi come un mero intervento l’atto di costituzione in giudizio dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, soggetto giuridico diverso dall’associazione citata in giudizio.
Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto legittimato passivo è sufficiente richiamare quanto detto in tema di iscrizione, quale risultante dal modulo prodotto sub doc. 5, in cui formale è il riferimento al ‘Non Statuto’; quindi i ricorrenti avevano aderito all’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, come risulta anche dalle comunicazioni di completamento della procedura di adesione (cfr. citati docc. 1, 2 e 3 di parte attrice), ‘MoVimento 5 Stelle’ dal quale sono stati espulsi (cfr. citati docc. 10, 15 e 19) e nei confronti del quale eccepiscono odiernamente l’illegittimità dell’espulsione e rivendicano il diritto alla partecipazione alle primarie per la scelta dei candidati alle elezioni comunali, prossimamente previste a Roma Capitale.
Ulteriore prova di quanto detto si ricava anche dalla constatazione che i provvedimenti di conferma delle espulsioni, predisposti dal Comitato d’appello -su detto organo poi si tornerà-, richiamano non lo Statuto dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, ma appunto il “Non Statuto”, che pacificamente si riferisce alla distinta Associazione ‘MoVimento’ 5 Stelle, da cui gli odierni ricorrenti erano stati espulsi; quindi vi è la prova della persistenza del ‘MoVimento’ 5 Stelle e del suo ‘Non Statuto’ anche dopo la costituzione dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ nel 2012 (cfr. docc. 12 e 21 del fascicolo attoreo di merito, relativamente al ricorrente Palleschi ed al ricorrente Motta: decisioni del Comitato d’appello in data 23/2/16 per entrambi: “… Il Comitato d’appello … visti gli artt. 4 e 5 del regolamento del MoVimento 5 Stelle … accertata quindi la violazione da parte del ricorrente di principi fondamentali del MoVimento 5 Stelle, come declinati nel Non-Statuto, nei Comunicati
[20] Politici di Beppe Grillo e nei Regolamenti organizzativi adottati in ossequio al diritto di autoregolamentazione del MoVimento 5 Stelle fondato sull’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana …. Il Comitato d’appello dichiara infondato il ricorso e per l’effetto conferma l’espulsione del ricorrente dal MoVimento 5 Stelle …”).
Nella memoria autorizzata l’intervenuta ha prodotto “ … copia dello Statuto dell'Associazione MoVimento 5 Stelle vigente, approvato con verbale dell'assemblea in data 12.12.2015 tenutasi in Milano avanti al notaio Valerio Tacchini, atto n. 135306/18791 di raccolta …”, ma, come del resto evidenziato ed eccepito dalla difesa dei ricorrenti (cfr. memoria di replica), non risulta prodotta anche la delibera che avrebbe approvato detto nuovo statuto, peraltro neanche richiamato nel citato provvedimento del Comitato d’appello di conferma delle espulsioni, ove invero è stato richiamato solo il ‘Non Statuto’.
Si evidenzia che effettivamente risulta prodotto detto Statuto come ‘ … allegato “A” …’, di non si sa quale deliberazione e di quale ente.
Pertanto, la mancata produzione dell’indicata delibera assembleare del 12/12/15 di asserita approvazione del predetto Statuto non consente in alcun modo di collegare detto atto al MoVimento 5 Stelle, ente diverso dall’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, da aversi comunque qui richiamate -ad ogni buon conto- anche con riferimento a questo ‘nuovo’ e non meglio attribuibile Statuto; i ricorrenti hanno contestato (cfr. memoria di replica) che detto Statuto si riferisca appunto al MoVimento 5 Stelle, evocato in giudizio.
Allo stato, nulla -né il contenuto dell’atto costituivo del 2012 né le deduzioni dell’intervenuta- consente inoltre di ritenere che l’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, costituita nel 2012, rappresenti una trasformazione dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, costituita nell’ottobre del 2009. Anzi il citato art. 8 dello Statuto dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, in cui si parla di possibile adesione alla nuova associazione ‘a domanda’ da parte degli aderenti al MoVimento 5 Stelle, sembra escluderlo; in ogni caso -come detto- non è stato neanche allegato che i
[21] ricorrenti abbiano avanzato domanda di adesione all’associazione del 2012 e che ne siano divenuti soci.
Del resto non va dimenticato che, in base all’atto costitutivo della distinta Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, quest’ultima cura i profili tecnico-burocratici successivi alla scelta dei candidati in Rete da parte degli aderenti al MoVimento 5 Stelle, per cui va ribadito che ci troviamo di fronte a due distinte realtà associative.
Con la memoria autorizzata i ricorrenti hanno prodotto, dopo averne estratto copia all’udienza del 4/4/16, la prima pagina del verbale di assemblea del 20/12/14 dell’Associazione non riconosciuta ‘Movimento 5 Stelle’, da cui risulta la presenza di tutti i soci: oltre ai già indicati Giuseppe Piero Grillo, Enrico Grillo ed Enrico Maria Nadasi, risulta anche il socio Gianroberto Casaleggio (cfr. doc. 4 dei ricorrenti, allegato alla memoria autorizzata), ad ulteriore conferma delle superiori osservazioni sulla diversità fra le due realtà associative.
Per quanto riguarda la natura di associazione non riconosciuta del MoVimento 5 Stelle già si è detto, mentre per quanto riguarda la rappresentanza, anche ai fini della ritualità della notificazione del ricorso, valgono le seguenti osservazioni.
In base all’art. 36 c.c. è previsto che “l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati” (1° comma) e che “le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione” (2° comma).
Effettivamente nel ‘Non Statuto’ del ‘MoVimento 5 Stelle’, attesa la proclamata natura di ‘non associazione’, non vi è l’indicazione di un vertice né di un vero e proprio legale rappresentante.
Peraltro non appare dubitabile che Beppe Grillo, qualificatosi come ‘capo politico’ del movimento (cfr. doc. 4 dell’intervenuta: comunicato politico numero cinquantatre) e tale riconosciuto da tutti, sia all’interno che all’esterno del MoVimento 5 Stelle, tanto da essere convocato dalla Presidenza della Repubblica in occasione delle consultazioni istituzionali per la formazione del Governo (cfr. memoria dell’intervenuta Associazione ‘Movimento 5 Stelle’), possa verosimilmente
[22] ritenersi a tutti gli effetti come il legale rappresentante dell’Associazione MoVimento 5 Stelle.
Del resto non va neanche dimenticato che pacificamente Beppe Grillo è stato il fondatore del MoVimento 5 Stelle e del blog www.beppegrillo.it e che nello stesso ‘Non Statuto’ del MoVimento 5 Stelle all’art. 4 vi è il riferimento alle “ … campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promosse da Beppe Grillo nell’ambito del blog www.beppegrillo.it …”.
Ad abundantiam, si osserva che lo status di legale rappresentante della Associazione MoVimento 5 Stelle risulta anche dalla relata di notificazione del presente ricorso, avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario in data 28/3/16, ove risulta che era stata effettuata la consegna di copia del ricorso cautelare ‘a mani proprie’ “… del sig. Giuseppe Piero Grillo legale rapp.te t.q. …”.
Detta funzione di capo politico appare ore formalizzata nel Regolamento dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, della cui validità, efficacia ed applicabilità al caso di specie poi si dirà.
In base al Regolamento del 23/12/14 (cfr. doc. 25 del fascicolo del merito e doc. 11 della intervenuta) è previsto, per quanto qui di interesse in tema di espulsione degli iscritti al MoVimento 5 Stelle, che il provvedimento di sospensione, la contestazione dell’addebito e, se del caso, il provvedimento di espulsione con comunicazione all’interessato, sono di competenza del ‘capo politico del MoVimento 5 Stelle’, per cui -allo stato- appare difficile dubitare che Beppe Grillo possa essere considerato a tutti gli effetti il legale rappresentante dell’Associazione MoVimento 5 Stelle, legittimato a manifestare, anche all’esterno, la volontà del MoVimento stesso.
Contrariamente a quanto dedotto dalla resistente nelle memorie autorizzate detta legittimazione non potrebbe essere riconosciuta al Comitato d’appello, in quanto si tratta di organo che interviene nella procedura disciplinare endoassociativa, per rendere definitivo un provvedimento espulsivo già efficace.
In conclusione l’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, che, a dispetto della propria proclamata natura di ‘non associazione’, si è dovuta dare delle regole interne con il citato Regolamento, rientra nel genus delle associazioni non riconosciute,
[23] risulta ritualmente citata in giudizio e, stante la mancata costituzione in giudizio, ne va dichiarata la contumacia.
L’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’, di cui fra l’altro -come detto- pacificamente non fanno parte i ricorrenti per mancata prova, in base a conferente allegazione, di una loro eventuale adesione, è soggetto giuridico distinto dall’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, evocata in giudizio, e deve ritenersi una mera intervenuta.
Nella memoria autorizzata i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi “ … l’inammissibilità, ex art. 100 c.p.c., dell’intervento dell’associazione “Movimento 5 Stelle” in quanto soggetto distinto dall'associazione che ha disposto le espulsioni e che è stata convenuta in giudizio e nei cui confronti sono stati richiesti i provvedimenti cautelari, con condanna dell'intervenuta alle spese del procedimento e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”.
Al riguardo, premesso che nel caso di procedimenti cautelari in corso di causa il regime delle spese va regolato con il merito, si ritiene che la predetta associazione, che -per oggetto- si occupa del profilo organizzativo, a livello tecnico-burocratico, della predisposizione delle liste dei candidati, scelti in rete dagli aderenti al MoVimento 5 Stelle, ben abbia interesse, non di mero fatto, alla partecipazione al presente giudizio cautelare.
Chiusa questa ampia parte introduttiva, si tratta di esaminare le varie questioni di rito e di merito.
Per quanto riguarda la questione dell’eccepita incompetenza territoriale del Giudice adito, si osserva, a prescindere dal fatto -già di per sé ostativo- che l’eccezione è stata sollevata in relazione alla sede legale dell’intervenuta, che detta eccezione non esimerebbe in ogni caso, anche cioè se fosse stata ritualmente sollevata, dall’esame dell’invocata misura cautelare, richiesta invero in corso di causa.
Sul punto va ribadito, come consolidata giurisprudenza dell’Ufficio, che, alla luce dell’art. 669 quater c.p.c., applicabile per effetto del rinvio operato dall’art. 669 quaterdecies c.p.c., il giudice (attualmente investito della trattazione) del merito è
[24] funzionalmente competente ad adottare i provvedimenti cautelari invocati; quindi in ogni caso la competenza per i provvedimenti cautelari in corso di causa va determinata sempre e comunque in relazione alla pendenza del giudizio di merito (arg. ex art. 669 quater c.p.c.: “Quando vi è una causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa”), dando così prevalenza alla ‘investitura’ attuale della causa di merito e non all’astratta competenza a conoscere: vi è pertanto la previsione ex lege di una competenza funzionale, in materia cautelare, del giudice adito per il merito, a prescindere dalla sua effettiva competenza.
Pertanto, poiché la domanda di sospensione è stata (correttamente) proposta pendente il giudizio di merito di impugnazione dei provvedimenti di espulsione -non sarebbe, invero, ammissibile un’istanza di sospensione ante causam-, il giudice adito è in ogni caso da considerare competente per la cautela, a prescindere dalla futura decisione sulla competenza nel giudizio di merito.
In tale contesto, a confutazione della possibile obiezione sull’inutilità di un provvedimento cautelare emesso da un giudice territorialmente incompetente per il merito, va ricordato che l’art. 669 novies c.p.c. ricollega l’inefficacia del provvedimento cautelare, fra l’altro, alla sentenza di merito, che abbia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale il provvedimento era stato concesso, mentre nulla viene detto nel caso di provvedimento di rito; quindi un’eventuale decisione di incompetenza territoriale, per effetto della traslatio iudicii, non determinerebbe l’inefficacia dell’eventuale provvedimento cautelare assunto, in quanto ben potrebbe essere riassunta davanti al giudice territorialmente competente la causa di merito sull’impugnazione della delibera, di cui sia stata nel frattempo sospesa l’esecuzione.
E’ vero che in base ad altra opposta tesi -la competenza per territorio nel procedimento cautelare va determinata in funzione della competenza a giudicare nel merito e pertanto il Giudice della cautela deve pur sempre verificare in astratto la propria competenza a decidere in relazione all’art. 669 quater c.p.c. ed in relazione al pendente giudizio di merito- si eviterebbe il rischio dei possibili risvolti negativi nel caso del c.d. forum shopping, ma l’interpretazione letterale della normativa di riferimento, anche al fine di garantire l’effettività e rapidità della tutela cautelare, non
[25] può che portare alla riaffermazione dell’adesione alla prima teoria, come da pacifica giurisprudenza di questo Ufficio.
In conclusione, a prescindere dal fatto che l’eccezione sia stata sollevata dalla intervenuta, va comunque ribadito che il giudice, attualmente investito del merito, è funzionalmente competente ad esaminare la domanda cautelare: tanto può bastare in questa fase.
I ricorrenti -si tratta di questione rilevabile d’ufficio- sono pienamente legittimati alla domanda cautelare ed hanno interesse alla proposizione della stessa, che si articola sotto due distinti profili.
Come risulta dal ricorso cautelare, gli odierni ricorrenti, richiamato il pendente giudizio di merito, hanno chiesto -da un lato- di “… sospendere, in via cautelare … l'efficacia dei provvedimenti di espulsione dei signori Paolo Palleschi, Antonio Caracciolo e Roberto Motta …” e -dall’altro- di “ … ordinare all'Associazione MoVimento 5 Stelle il rinnovo delle votazioni per la scelta dei candidati alla carica di consigliere comunale e di Sindaco di Roma Capitale inserendo i nominativi dei signori Paolo Palleschi, Antonio Caracciolo e Roberto Motta, nell'elenco dei candidati da scegliere e pubblicando i video di presentazione …”.
Risultano pertanto proposte due distinte domande cautelari: la prima ex art. 24, 3°, c.c. e la seconda ex art. 700 c.p.c..
Soffermandoci sulla prima domanda, valgono le seguenti osservazioni.
I ricorrenti, benché chiaramente non facciano più parte dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ per effetto dei provvedimenti di espulsione che, fino all’eventuale sospensione degli effetti, devono ritenersi efficaci, sono pienamente legittimati all’impugnazione dei provvedimenti che, asseritamente, ledono i loro diritti in quanto associati; analogamente sussiste il loro interesse all’impugnazione.
Sul punto è sufficiente richiamare condivisa e da sempre applicata giurisprudenza della Cassazione in tema di impugnazione delle delibere di esclusione (cfr. Cass. 26842/08: “L'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 cod. civ., presuppone, quale requisito
[26] di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l'azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti”; Cass. 21889/13); benché detti precedenti siano stati emessi in tema di società di capitali, è innegabile che venga in evidenza un principio costituzionalmente rilevante, che non può non trovare applicazione con riferimento a tutte le organizzazioni sociali, di qualunque natura siano, in cui venga in discussione l’appartenenza e/o l’esclusione del singolo associato.
Procedendo, va ricordato che in tema di impugnazione delle delibere dell’assemblea e degli altri organi interni delle associazioni, si applica -in via generale- la disciplina dettata dall’art. 23 c.c., con il solo limite della non obbligatoria partecipazione del PM nel caso di associazioni non riconosciute; nel caso di impugnazione di delibere di esclusione, tanto di associazioni riconosciute quanto di quelle non riconosciute, trova invece applicazione l’art. 24 c.c., che presenta peculiari profili per quanto riguarda sia la legittimazione attiva che il termine di decadenza per la proposizione dell’impugnazione stessa (cfr. art. 24, 3° comma, c.c.: “L’esclusione di un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrente all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione”).
Come detto, benché il MoVimento 5 Stelle rivendichi la propria natura di ‘non associazione’ e di ‘non partito’, è giuridicamente un’associazione non riconosciuta, al pari dei ‘tradizionali’ partiti politici (art. 49 Cost. sulla libertà di associazione politica), per cui vanno applicate le relative disposizioni del codice civile: pacificamente per le associazioni non riconosciute valgono le stesse disposizioni codicistiche previste per le associazioni riconosciute, nei limiti della compatibilità
[27]con la loro particolare struttura ed organizzazione e con esclusione dell’intervento necessario del PM.
Benché l’art. 24 c.c. faccia riferimento alla deliberazione assembleare, non si esclude che, in base allo Statuto o al Regolamento interno, il provvedimento disciplinare possa essere adottato anche da altro organo dell’ente, normalmente si tratta dell’organo amministrativo; analogamente non si esclude che, anche in questo caso, sia pur sempre possibile l’impugnazione della delibera davanti all’Autorità giudiziaria.
Al riguardo va infatti rammentato -come da pacifica giurisprudenza di questo Ufficio in relazione alla disciplina di cui all’art. 23 c.c., ma il principio è lo stesso anche nel caso dell’art. 24 c.c.- che la medesima disciplina impugnatoria deve ritenersi applicabile non solo alle deliberazioni dell’assemblea dell’associazione, ma anche a quelle di tutti gli organi (monocratici o collegiali) dell’ente, che incidono nella materia dei diritti soggettivi degli associati e questo al fine di evitare che l’associato, che lamenti una lesione ai propri diritti soggettivi, rimanga privo di tutela per il solo fatto che l’atto, che si assume lesivo, promani da un organo diverso dall’assemblea.
In relazione all’invocato rimedio cautelare ex art. 24, 3° comma, c.c., evidenzia il Giudice che si è in presenza, in applicazione della disciplina di cui al precedente art. 23, 3° comma, c.c., di una di quelle ipotesi normative (cfr. anche art. 1109, secondo comma, c.c., in tema di sospensione di deliberazioni assunte dai partecipanti alla comunione; art. 1137, secondo comma, c.c., in tema di sospensione di deliberazione di assemblea condominiale; art. 2287, secondo comma, c.c., in tema di sospensione di delibera di esclusione di socio di società di persone; art. 2378, terzo comma, c.c., in tema di sospensione di deliberazione di assemblea di società per azioni, applicabile anche alla deliberazione di assemblea di società a responsabilità limitata per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2479 ter, ultimo comma, c.c.), che prevedono l’adozione di provvedimenti tipici, aventi natura sostanzialmente cautelare, nel corso del processo di merito relativo al diritto oggetto dell’invocata cautela.
[28] Si tratta dunque di un provvedimento di natura cautelare, funzionale a conseguire anticipatamente parte degli effetti dell’azione di annullamento, di cui al primo comma dello stesso art. 23 c.c. ed al terzo comma dell’art. 24 c.c. (con specifico riferimento all’esclusione), onde evitare che il tempo necessario alla decisione, con autorità di giudicato, in ordine alla proposta impugnazione possa vanificare gli effetti pratici cui l’azione è preordinata.
Quanto alla procedura da seguire, va ribadito, come da pregressa giurisprudenza di questo Ufficio, che anche per le impugnazioni delle delibere di esclusione va applicata la procedura di cui all’art. 23, 3° comma, c.c. (“Il presidente del Tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi”) ed all’art. 669 quaterdecies c.p.c.; quindi anche le disposizioni relative al procedimento cautelare uniforme possono trovare applicazione ai provvedimenti di natura cautelare previsti da disposizione contenuta nel codice civile, purché le prime siano “compatibili” con tali provvedimenti, con la conseguenza p.es. che nel rapporto fra le disposizioni rispettivamente contenute nell’art. 669 ter c.p.c. (in tema di competenza cautelare anteriore alla causa di merito) e nell’art. 23, terzo comma, c.c. (ed anche pertanto in relazione all’art. 24, 3° comma, c.c.), le seconde prevalgono sulle prime perché costituenti, quanto al procedimento, diritto speciale derogativo del diritto generale, e che di conseguenza non sarebbe possibile un provvedimento cautelare (di sospensiva) ante causam.
Viceversa, benché nell’art. 23, 3° comma, c.c. si parli solo di ‘gravi motivi’, non vi è incompatibilità assoluta quanto ai presupposti richiesti (fumus boni iuris e periculum in mora), sia pure con le peculiarità previste dall’art. 2378, 4° comma, c.c. in ordine al giudizio comparativo fra il pregiudizio che subirebbe l’istante dall’esecuzione e quello che subirebbe l’ente dalla sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata.
Da questo punto di vista va infatti ricordato, in tema di impugnazione delle delibere delle associazioni, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza
[29] e della dottrina i principi, desumibili dalla normativa in materia di invalidità delle deliberazioni delle società, possono essere applicati anche alle associazione, ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni dettate dal codice civile per le associazioni stesse.
Al riguardo, ricordato che l’art. 23, 3° comma, c.c., da applicare anche nel giudizio ex art. 24, 3° comma, c.c., subordina l’adozione del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata alla verifica della sussistenza dei “gravi motivi”, si osserva che è necessario delibare -da un lato- la verosimile fondatezza della domanda di colui che impugna e -dall’altro- la gravità delle conseguenze, per l’associato impugnante e per l’associazione, derivanti dall’esecuzione e dal successivo annullamento della deliberazione; si tratta quindi di giudizi sostanzialmente analoghi a quelli frutto dell’elaborazione giurisprudenziale (anche del Tribunale di Roma) in tema di sospensione dell’esecuzione di deliberazione assunta da assemblea di società di capitali, ai sensi dell’art. 2378, quarto comma, c.c., richiamato per le società a responsabilità limitata dal successivo art. 2479 ter, ultimo comma, c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs 6/03.
Dunque il pregiudizio, che in termini di irreparabilità della lesione potrebbe subire l’impugnante, non deve essere visto a sé stante ed in via esclusiva, ma deve essere esaminato e valutato comparativamente con il pregiudizio che viceversa potrebbe subire l’associazione, in base a quanto allegato dai propri organi, da un eventuale provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della delibera impugnata.
Nell’ambito poi del controllo rimesso al giudice ex art. 24 c.c., sarà necessario apprezzare la gravità dei motivi posti a fondamento della delibera, tenendo conto del modo in cui gli associati abbiano inteso detta gravità nella loro autonomia associativa.
Pertanto, ove l’atto costitutivo o lo statuto dell’associazione contenga formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, si dovrà valutare se la condotta contestata all’associato sia stata talmente grave da provocarne l’espulsione dalla comunità associativa, dovendo al riguardo il giudice operare una valutazione di proporzionalità
[30] tra le conseguenze del comportamento imputato all’associato e la radicalità del provvedimento espulsivo (cfr. Cass. 17907/04).
In tali giudizi, il tribunale è tenuto a verificare, oltre al rispetto della procedura prevista dalle disposizioni interne, l’effettiva sussistenza della causa fondante la misura sanzionatoria, ossia la sussistenza degli inadempimenti o degli illeciti imputati dall’ente all’associato al momento dell’assunzione della deliberazione; si tratta quindi di un giudizio in cui la valutazione deve essere fatta sulla base della contestazione mossa e dei dati conoscitivi esistenti al momento della deliberazione stessa.
Sul punto è stato affermato, tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito, che l’apprezzamento della sussistenza dei motivi, posti a fondamento della delibera sanzionatoria, non è rimesso all’esclusiva discrezionalità degli organi dell’ente, competendo invero al giudice del merito, adito in sede di impugnazione della delibera, riscontrare l’effettiva sussistenza delle ragioni che avevano giustificato la sanzione, la loro riconducibilità a quella prevista dalla legge o dallo statuto, nonché la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità.
Si tratta, come è chiaro dalle superiori premesse, di un controllo sulla legalità formale, che non può implicare controlli di merito o valutazioni sul merito del provvedimento, viepiù nel caso di puntuali ed analitiche previsioni statutarie di illeciti sanzionabili disciplinarmente.
Dunque, rammentato che l’ente collettivo assume la veste processuale di attore con tutti gli oneri allegatori e probatori che ciò comporta, si ribadisce che la decisione del giudice deve basarsi esclusivamente sui fatti a suo tempo posti a sostegno del provvedimento sanzionatorio, non ponendo invero l’ente collettivo allegare fatti nuovi o ulteriori rispetto a quelli oggetto di contestazione e poi posti a giustificazione della sanzione.
L’ambito di valutazione del giudice è peraltro inversamente proporzionato all’analiticità dei fatti statutariamente rilevanti a livello disciplinare e delle connesse sanzioni: più la disciplina interna è analitica e meno penetrante è la valutazione del giudice.
[31] Per chiudere questo discorso, va affrontata la questione dell’ipotizzabilità stessa dell’invocato provvedimento ripristinatorio del vincolo sociale: si tratta di problematica, in cui sono strettamente connessi il profilo della legittimazione attiva del socio escluso e quello dell’ambito del potere di intervento del Giudice.
Si è detto (cfr. punto 3.3 dell’atto di intervento) che il singolo non ha alcun diritto di essere associato in una associazione già esistente e meno che mai in un partito politico (tradizionale e ‘atipico’ che sia) né di vedere accolta, sempre e comunque, la propria domanda di iscrizione, vantando invero solo una mera aspettativa e che, per lo stesso motivo, una volta che sia stato espulso per ritenuta mancanza o perdita dei requisiti non avrebbe alcun diritto al riacquisto della qualifica.
La premessa è sostanzialmente condivisibile, mentre non lo è la conclusione.
Al riguardo si osserva che effettivamente non esiste il diritto di un soggetto di veder accolta la domanda di iscrizione ad una qualsivoglia associazione; infatti va ricordato che gli artt. 2 e 18 Cost. sulla libertà di associazione riconoscono il diritto dei cittadini di associarsi, ma non riconoscono il diritto di vedere -sempre e comunque- accolta la domanda di iscrizione a questa o quella associazione, già esistente.
Orbene, ribadito che non è in discussione in questa sede il diritto, costituzionalmente garantito (citati artt. 2 e 18 Cost.), dei cittadini di associarsi in nuove o esistenti associazioni, osserva Il Giudice che non esistono norme di legge che, in presenza del diritto fondamentale sopra richiamato, obblighino le associazioni esistenti ad affiliare chiunque faccia richiesta di ammissione; infatti l’adesione ad associazione non riconosciuta, al pari della sua costituzione, si perfeziona con l’incontro delle volontà contrattuali delle parti (per la cui manifestazione la legge non richiede forme particolari) e quindi, ai sensi dell’art. 1326 c.c., si perfeziona nel momento in cui al proponente, autore della richiesta di adesione al contratto associativo -si tratta di un chiaro esempio di contratto aperto all’adesione di soggetti diversi da quelli che hanno costituito l’associazione (art. 1332 c.c.)-, perviene l’accettazione dell’associazione per il tramite dell’organo a ciò statutariamente deputato. Nel caso di diniego, è escluso che il proponente possa dedurre l’invalidità
[32] della deliberazione espressiva di tale volontà, per asserita violazione di norme statutarie disciplinanti l’attività dell’organo competente per statuto ad esprimere la volontà dell’ente collettivo in ordine alla proposta di adesione (Cass. 1992/95).
Al riguardo è invero agevole rilevare che le norme statutarie tutelano gli interessi degli associati e non gli interessi di soggetti estranei all’associazione, qual è il proponente prima che il contratto di adesione si perfezioni e divenga efficace (Cass. 5191/91).
Dunque è giuridicamente condivisibile quanto dedotto sul fatto che l’aspirante socio, quale proponente, non può vantare alcun diritto alla sua associazione e che costui acquisisce lo status di associato solo quando gli viene comunicata l’accettazione della proposta da parte dell’ente che, da parte sua, non è obbligato all’accettazione.
In conclusione non sussiste alcun obbligo per qualsiasi associazione di concludere il contratto e quindi di accettare la richiesta di adesione presentata da un esterno, il quale, corrispondentemente, non vanta alcun diritto in tal senso, così come non sarebbe legittimato a dolersi, p.es., per l’asserita violazione di norme statutarie, rispetto alle quali è totalmente estraneo, in materia di valutazione della sua domanda di adesione.
Da tale fattispecie, connotata da questi principi pienamente condivisi e già applicati dall’Ufficio in altre controversie in tema di richiesta di adesione ad associazioni non riconosciute, è chiaramente distinta l’ipotesi in cui vi sia l’espulsione di un socio, quindi di un soggetto già ammesso ed in relazione al quale si era già perfezionato il contratto associativo, per il preteso venir meno dei requisiti soggettivi per il mantenimento dello status ovvero per la violazione delle norme interne.
In questo caso l’associazione aveva già valutato positivamente la sussistenza dei requisiti e la domanda di iscrizione era stata accolta con conseguente perfezionamento del contratto associativo, contro la cui risoluzione, in caso di espulsione, l’interessato può reagire attraverso appunto la procedura di cui all’art. 24, 3° comma, c.c.; in tali ipotesi è pertanto legittimamente consentita, in caso di
[33] accoglimento della domanda, la sospensione degli effetti (in sede cautelare) e l’annullamento del provvedimento di espulsione (in sede di merito) con la ricostituzione del vincolo contrattuale.
Pertanto, successivamente all’accettazione della domanda di iscrizione all’associazione, viene ad esistenza il rapporto associativo che si configura come un ordinario contratto (cfr. Cass. 11756/06: “Lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione”; Cass. 8372/10), con la conseguente titolarità di diritti, ivi compreso quello alla ricostituzione del rapporto in caso di illegittima risoluzione, di cui l’associato può chiedere la tutela all’Autorità giudiziaria.
Diversamente opinando e negando l’intervento del Giudice, che -come detto- riguarda il rispetto della legalità formale del provvedimento e non il merito del provvedimento stesso, si avrebbero delle zone franche di ‘non tutela’ e si porrebbe facilmente il singolo associato alla mercé della maggioranza o dell’organo gestorio e si vanificherebbe il principio costituzionale della libertà di associazione, una volta che, attraverso l’accettazione della domanda di ammissione, lo stesso abbia trovato concreta realizzazione.
In conclusione anche da questo punto di vista l’odierna istanza di sospensione degli effetti delle impugnate delibere di espulsione è ammissibile.
Alcun tipo di impedimento processuale deriva dal fatto che i tre ricorrenti abbiano impugnato contemporaneamente e con un unico atto i singoli provvedimenti di espulsione; infatti ciascuno di loro rivendica il diritto, risultante dalla conclusione del singolo contratto di associazione asseritamente risolto contra ius, di vedersi riassegnare la qualifica di iscritto all’associazione non riconosciuta ‘MoVimento 5 Stelle’.
Chiusa questa necessaria parentesi di inquadramento dogmatico e passando all’esame delle singole doglianze di rito e di merito, fatte valere in ricorso, valgono le seguenti osservazioni.
[34] La prima contestazione, cui i ricorrenti affidano l’accoglimento del ricorso cautelare quanto alla sospensiva del provvedimento di espulsione, è la ‘inesistenza giuridica ovvero, in subordine, la nullità dei provvedimenti di espulsione per violazione dell’art. 24 c.c.’.
In particolare è stato allegato che “Tutti e tre i provvedimenti di espulsione sono giuridicamente inesistenti o in subordine nulli, in quanto adottati da organi (rectius: entità) non previsti dallo Statuto dell'Associazione MoVimento 5 Stelle e con procedure anch'esse non previste dal Patto associativo del Movimento che, come ricordato in premessa, è costituito dal solo “Non Statuto”. …” e che “ … Lo Statuto, come sopra accennato, non contempla -quali organi dell'associazione- né lo “Staff di Beppe Grillo” né il “Comitato d'appello”, di talchè i provvedimenti di espulsione irrogati agli odierni attori devono ritenersi e dichiarati giuridicamente inesistenti o, in subordine nulli e di nessun effetto, in quanto assunti in violazione dell'art. 24 c.c., e comunque da organi e con procedure non previste dallo Statuto, …” (cfr. ricorso introduttivo).
Questo primo motivo di doglianza è infondato, alla luce del Regolamento interno del 23/12/14 (cfr. doc. 25 del fascicolo attoreo del merito e doc. 11 dell’intervenuta), che risulta essere implicitamente richiamato ed applicato quanto alla procedura di irrogazione della sanzione espulsiva.
Passando al secondo motivo di impugnazione, ossia l’eccepita ‘inesistenza giuridica o, in subordine, nullità e inefficacia del Regolamento pubblicato sul portale beppegrillo.it in data 23/12/14’, è stato dedotto che “ … la legittimità procedurale delle espulsioni non può discendere dall'avvenuta promulgazione, ex se, di un “Regolamento” pubblicato sul blog Beppegrillo.it in data 23.12.2014, e segnatamente sulla pagina http://www.beppegrillo.it/movimento/regolamento/ (e della cui esistenza gli odierni attori hanno appreso a seguito della lettera d'espulsione inviata dallo Staff di Beppe Grillo) …” e che “ … Il Regolamento in questione, che ha tutte le caratteristiche di un nuovo Statuto, è da considerarsi invero giuridicamente inesistente o, in subordine, nullo e di nessun effetto -e viene qui contestualmente impugnato dai signori Paolo Palleschi, Roberto Motta e Antonio
[35] Caracciolo, come sopra rappresentati e difesi- in quanto imposto da soggetti carenti di qualsiasi potere in proposito e in quanto adottato in assenza di qualsiasi deliberazione assembleare e/o accordo (peraltro da manifestare unanimemente) degli associati, ferma restando comunque la inidoneità di detto (posteriore) ‘Regolamento’ a incidere e/o a modificare lo Statuto originario (Non Statuto), atteso che detta modifica -considerata la natura contrattuale dello Statuto- richiede l'accordo (totalitario) degli associati, non prevedendo lo Statuto quorum diversi per la sua integrazione e/o modifica. …” con specifica richiesta “ … che il suddetto Regolamento del 23.12.2014 venga dichiarato giuridicamente inesistente o, in subordine, nullo o, in ulteriore subordine, che venga annullato e dichiarato in ogni caso di nessun effetto. …” (cfr. ricorso introduttivo).
Premesso che in questa fase cautelare sarebbe possibile solo un accertamento incidentale della validità ed efficacia del suddetto Regolamento, dalla cui eventuale delibazione di illegittimità deriverebbe, come naturale conseguenza, l’invalidità dei provvedimenti espulsivi irrogati in forza di quel Regolamento, ritiene il Giudice che, allo stato degli atti, nessun giudizio di invalidità e/o di inefficacia sia possibile, neanche in termini delibativi
[36] propri di questo giudizio, per la semplice considerazione che, come ammesso dai ricorrenti, gli stessi, sia pure per facta concludentia, hanno inteso dare adesione al Regolamento, come risulta dal fatto che si sono attenuti, quanto all’invio di chiarimenti ed alla proposizione del ricorso al Comitato d’appello, proprio a quelle procedure previste dal Regolamento, che hanno pertanto accettato.
Richiamato quanto detto sulla natura privatistica degli atti interni e della natura negoziale che caratterizza il rapporto associativo, è evidente, in base ai principi generali in tema di formazione della volontà contrattuale, che l’accordo per la costituzione o modificazione dei rapporti possa avvenire appunto anche per facta concludentia con l’adesione tacita di una parte alla proposta formulata dall’altra parte, senza neanche che in tale ambito sia possibile parlare di parte debole del rapporto (cfr. citata Cass. 8372/10: “Lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili”).
Pertanto i ricorrenti non possono ora eccepire l’inesistenza o nullità ovvero il mancato accordo (totalitario) degli associati, poiché, per quanto riguarda la loro specifica posizione, hanno accettato il nuovo strumento di regolamentazione dei rapporti interni, prestandovi adesione.
Nella memoria autorizzata la difesa dei ricorrenti ha evidenziato, quanto al ricorso al Comitato d’appello, che “ … nel caso del ricorrente Caracciolo l'istanza è stata presentata, con espressa riserva di adire l'autorità giudiziaria e con la specifica contestazione che detto organo non fosse previsto dallo Statuto …”, ma non va dimenticato che a monte vi era stata l’accettazione del Regolamento, dai ricorrenti stessi definito atto incidente sulla disciplina negoziale del vincolo associativo, con l’invio di osservazioni e l’accettazione della procedura disciplinare ivi prevista; quindi non si può manifestare adesione ad una parte e contestazione di un’altra, per poi revocare in toto l’adesione volontariamente manifestata alla disciplina interna del rapporto associativo.
Ogni ulteriore approfondimento dovrà essere rimesso al merito, anche per quanto riguarda la valutazione della procedura per l’approvazione del Regolamento da parte degli iscritti al MoVimento (cfr. doc. 12 dell’intervenuta). In ogni caso il fatto che si sia proceduto alla nomina di due dei tre componenti del Comitato d’appello, organo previsto dal Regolamento, a seguito di votazione in rete fa ritenere che gli iscritti al MoVimento 5 Stelle si siano espressi anche sul Regolamento in sé e lo abbiano accettato.
Al punto c) dei motivi di doglianza è stata prospettata, sia pure in via di mero subordine, la ‘violazione della procedura prevista dall’art. 4 del Regolamento del 23/12/14’, in quanto in ogni caso “ … l'iter procedurale che ha portato all'espulsione
[37] degli odierni attori, sarebbe comunque viziato per la violazione dell'art. 4 del suddetto Regolamento nonché delle norme del codice civile in materia di rappresentanza. …” (cfr. ricorso).
Orbene l’art. 4 del Regolamento del 23/12/14, prodotto in atti, prevede che “gli iscritti al MoVimento 5 Stelle sono passibili di espulsione: a) per il venire meno dei requisiti di iscrizione stabiliti dal “non statuto”; b) per violazione dei doveri previsti dall'articolo 1 del presente regolamento; c) se eletti ad una carica elettiva, anche per violazione degli obblighi assunti all'atto di accettazione della candidatura” (1° comma).
Per effetto del rinvio ai requisiti di iscrizione stabiliti dal ’non Statuto’ assumono rilievo l’essere cittadino italiano maggiorenne ed il non far parte di partiti politici o di associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli del MoVimento (art. 5 del ‘non Statuto’), mentre la lett. b) del citato art. 4 Regolamento si riferisce al fatto che “Gli iscritti al MoVimento 5 Stelle non possono né rappresentare il MoVimento 5 Stelle, né utilizzare il simbolo per iniziative e manifestazioni non espressamente autorizzate dal capo politico del MoVimento 5 Stelle o, se nominati, da delegati territoriali. Gli iscritti al MoVimento 5 Stelle hanno l'onere: a) di mantenere i requisiti di iscrizione indicati nel “non statuto”; b) di attenersi al presente regolamento; c) di rispettare le decisioni assunte con le votazioni in rete; d) di reperire le risorse economiche eventualmente necessarie per le iniziative e manifestazioni regionali e locali autorizzate, nel rispetto degli obblighi di rendicontazione e trasparenza di legge”.
In ordine alla procedura di espulsione il medesimo art. 4 prevede che “verificandosi una causa di espulsione, il capo politico del MoVimento 5 Stelle, su segnalazione comunque ricevuta: i) dispone la sospensione dell'iscritto, dandone comunicazione al gestore del sito, il quale provvede alla disabilitazione dell'utenza di accesso; ii) contesta all'interessato la violazione con comunicazione a mezzo e-mail, assegnandogli un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. …” (2° comma); che “ … Decorso tale termine, il capo politico del MoVimento 5 Stelle, se non sono pervenute controdeduzioni ovvero ritiene non
[38] accoglibili le controdeduzioni presentate, dispone l'espulsione dell'iscritto, dandone comunicazione all'interessato con comunicazione a mezzo e-mail ...” (3° comma) e che “ … Entro i dieci giorni successivi, l’interessato può proporre ricorso contro l’espulsione, a mezzo e-mail da inviare al link www.beppegrillo.it/movimento/regolamento/9.html. Il ricorso viene esaminato dal comitato d’appello entro il mese successivo. Il comitato d’appello ha facoltà di acquisire informazioni o chiarimenti, nel rispetto del contraddittorio. Se il comitato d’appello ritiene sussistente la violazione contestata, conferma l’espulsione in via definitiva. Se il comitato d’appello ritiene insussistente la violazione contestata, esprime il proprio parere motivato al capo politico del MoVimento 5 Stelle, che se rimane in disaccordo rimette la decisione sull’espulsione all’assemblea mediante votazione in rete di tutti gli iscritti, la quale si pronuncia in via definitiva sull’espulsione. …” (4° comma).
In ordine ai rapporti fra provvedimento di espulsione irrogato dal capo politico del MoVimento 5 Stelle e provvedimento del Comitato d’appello, si osserva che l’espulsione deve ritenersi esecutiva ed efficace già con il provvedimento adottato dal capo politico del MoVimento 5 Stelle e che l’appello, mera facoltà dell’interessato (“ … entro dieci giorni successivi, l’interessato può proporre ricorso contro l’espulsione …”), si configura come mero rimedio endoassociativo, che, anche attraverso nuova attività istruttoria, può concludersi o con la conferma in via definitiva dell’espulsione (la ‘conferma’ denota che il provvedimento del capo politico è già efficace) ovvero con un parere, non vincolante, di mancata condivisione del provvedimento di espulsione, parere rimesso al capo politico del MoVimento 5 Stelle, il quale, se non dovesse condividere il suddetto parere, rimette la decisione finale all’assemblea che si esprime con voto in rete.
In base al Regolamento emerge pertanto che già con il provvedimento del capo politico vi è l’esclusione dell’associato dal MoVimento 5 Stelle e che l’eventuale procedura di appello, se confermativa dell’espulsione, rende solo definitiva, all’interno del MoVimento, la suddetta espulsione.
[39] Il ricorso all’Autorità giudiziaria non è subordinato all’esito della procedura d’appello, potendo invero l’interessato optare di non attivare per nulla detta procedura di secondo grado ovvero di rinunciarvi a seguito di ricorso all’Autorità giudiziaria, proposto pendente la procedura di appello, da doversi così intendere implicitamente abbandonata.
Ad ogni buon conto, non essendovi eccezione di decadenza dal termine semestrale di impugnazione di cui all’art. 24 c.c., la questione perde rilevanza.
A fronte di detto dato regolamentare, i ricorrenti hanno eccepito che non era stata rispettata la previsione che ricollega il potere di impulso, di sospensione e quello sanzionatorio al ‘Capo Politico del MoVimento 5 Stelle’, in quanto la suddetta carica -a detta dei ricorrenti- era da considerarsi “ … attualmente vacante, se non inesistente (anche sulla scorta del principio di orizzontalità democratica su cui si fonda l'Associazione: “uno vale uno”), atteso che non si è mai proceduto alla nomina del soggetto investito di tale carica, che peraltro non è prevista dallo Statuto (“Non Statuto”) ed è pertanto da considerarsi tamquam non esset. …” (cfr. ricorso).
Sul punto è sufficiente richiamare quanto detto a proposito dell’accertata rituale citazione in giudizio dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ e sulla qualifica di Beppe Grillo in seno al MoVimento 5 Stelle (cfr. anche citato doc. 4 della intervenuta: comunicato politico n° 53).
Non è condivisibile neanche il secondo profilo di pretesa violazione della disciplina regolamentare, prospettata sul presupposto che “ … le espulsioni sono state disposte “in nome e per conto di Beppe Grillo” (senza spendita dello status di “capo politico del MoVimento 5 Stelle”) da un entità autodenominatasi “lo Staff di Beppe Grillo” (assimilabile quanto a inconsistenza giuridica alla figura della “Rete”) priva di capacità giuridica, se non del tutto giuridicamente inesistente, atteso che né lo Statuto né il codice civile prevedono un organismo riconducibile a tale etereo “Staff”, di cui non si conoscono neanche i componenti, atteso che nelle lettere de quibus non è mai riportato il nome degli effettivi (rectius: effettivo) estensori …” con l’asserita conseguenza che “ … anche a non voler considerare le molteplici violazioni di legge e di Statuto sopra richiamate, i provvedimenti di
[40] espulsione sarebbero comunque da considerarsi giuridicamente inesistenti o comunque nulli o, in ulteriore subordine, annullabili e da annullare per violazione dell'art. 1389 c.c. e degli artt. 1 e segg. c.c.. in materia di capacità delle persone fisiche, delle persone giuridiche e delle associazioni (riconosciute e non riconosciute), in quanto detti provvedimenti risultano adottati “per conto di Beppe Grillo” da un'entità giuridicamente inesistente e comunque non dotata di capacità giuridica ….” (cfr. ricorso introduttivo).
Nel caso di specie è sufficiente rilevare che le espulsioni sono state disposte ‘in nome e per conto’ di Beppe Grillo, della cui figura di capo politico del MoVimento 5 Stelle non pare dubitabile alla luce di quanto detto (cfr. anche il più volte citato doc. 4 dell’intervenuta), così come non è dubitabile che, a tutto concedere, possa essere Beppe Grillo a doversi lamentare nel caso di abusiva spendita del proprio nome da parte di un preteso falsus procurator.
La contraddittorietà della doglianza dei ricorrenti appare poi palese in parte qua, in quanto viene contestato l’intervento dello ‘Staff di Beppe Grillo’, che ha agito per la loro espulsione ‘in nome e per conto’ di Beppe Grillo, quando, in base alla stessa documentazione prodotta dai ricorrenti (cfr. citati docc. 1, 2 e 3 allegati al fascicolo del merito), risulta che la comunicazione di accettazione della domanda di iscrizione è stata ‘firmata’ dallo stesso ‘Staff di Beppe Grillo’; quindi, se fosse vera la tesi dei ricorrenti e la si portasse alle estreme conseguenze, si dovrebbe negare validità ed efficacia alla stessa procedura di adesione di costoro al MoVimento 5 Stelle.
Non è condivisibile neanche la doglianza dei ricorrenti per quanto attiene il profilo della mancanza dei nominativi dei componenti del Comitato d’appello; al riguardo è sufficiente richiamare il doc. 13 dell’intervenuta in ordine all’esito delle votazioni per la scelta da parte degli iscritti, come da Regolamento, di due dei tre componenti.
Nel giudizio di merito si dovrà peraltro approfondire il riferimento, contenuto all’art. 5 del Regolamento, al fatto che dei tre membri del Comitato d’appello “… due …(sono)… nominati dall’assemblea mediante votazione in rete tra una rosa di cinque
[41] nominativi proposti dal consiglio direttivo dell’associazione MoVimento 5 Stelle ed uno dal consiglio direttivo dell’associazione medesima” (1° comma), atteso che detto consiglio direttivo non è previsto né nel ‘Non Statuto’ né nel Regolamento 23/12/14 dell’Associazione ‘MoVimento 5 Stelle’ che qui ci occupa.
Per completezza, va ricordato che di ‘consiglio direttivo’ si parla all’art. 6 dell’atto costitutivo e all’art. 13 dello Statuto della Associazione ‘Movimento 5 Stelle’ (cfr. documenti in atti), soggetto giuridico diverso, alla luce di quanto detto, dall’associazione ‘MoVimento 5 Stelle’, da cui sono stati espulsi gli odierni ricorrenti.
A questo punto si deve passare all’esame delle doglianze più attinenti al merito: le due ultime doglianze, richiamate ai punti d) ed e) del ricorso, vanno trattate unitariamente.
Al punto d) è stata eccepita la ‘violazione del diritto di difesa riguardo la formulazione del capo di incolpazione’, mentre al successivo punto e) è stata eccepita, in via subordinata, la ‘insussistenza dei presupposti previsti dallo statuto e dal Regolamento per l’espulsione degli associati nonché dei gravi motivi di cui all’art. 24 c.c.’.
In particolare, quanto al primo punto, è stato dedotto che “ … Tutti e tre i provvedimenti di espulsione sono poi illegittimi e da annullare in quanto in tutti e tre i casi che ci occupano le contestazioni di addebito sono state formulate -a dir poco: con malizia- in modo assolutamente generico e in base a condotte non circostanziate così da precludere il diritto di difesa …” (cfr. ricorso introduttivo) e, quanto al secondo punto, che “ … le espulsioni sono comunque infondate per l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 dello Statuto (Non Statuto) nonché, ferme le eccezioni di inesistenza giuridica o nullità sopra formulate, dell'art. 4 del Regolamento del 23.12.2014, e dei “gravi motivi” richiesti in via residuale dall'art. 24 c.c. …” (cfr. ricorso); nel ricorso si prosegue poi ad esaminare le singole posizioni dei tre ricorrenti.
[42] Orbene, per quanto riguarda il fumus boni iuris, ritiene il Giudice, in base alla delibazione propria di questa fase, che la domanda cautelare vada accolta in parte qua.
Richiamati i principi e i limiti dell’intervento del Giudice in materia disciplinare -riscontro dell’effettiva sussistenza delle ragioni che hanno giustificato la sanzione, la loro riconducibilità a quella prevista dalla legge o dallo statuto, nonché la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità; valutazione inversamente proporzionale alla minuziosità delle previsioni statutarie di illeciti sanzionabili disciplinarmente; autosufficienza del provvedimento espulsivo quanto ai fatti ed alla giustificazione richiamata- va ribadito, al fine di evitare equivoci anche in relazione alla partecipazione del MoVimento 5 Stelle, al pari dei ‘tradizionali’ partiti politici, alla determinazione della politica del Paese tramite le iniziative e le scelte dei propri iscritti, che l’Autorità giudiziaria non possa -né può- sindacare il merito dei provvedimenti assunti a livello disciplinare, ma questo non significa negare qualsiasi controllo di legalità formale nel caso di lamentata lesione di diritti soggettivi, fatta valere da parte dei singoli associati, viepiù nel caso di provvedimenti disciplinari radicali, come appunto l’espulsione.
Non compete certo al Giudice valutare se era opportuna o meno l’adozione di un certo provvedimento (nel caso di specie l’espulsione dei ricorrenti dalla compagine sociale ‘virtuale’: con l’espulsione, in base al Regolamento, “il gestore del sito provvede alla cancellazione dell’espulso dall’elenco degli iscritti” e quindi si è di fatto esclusi dalla comunità virtuale), ma sicuramente non può escludersi che possa -ed anzi debba- essere esaminata, nel caso appunto di domanda proposta da parte di chi si ritenga danneggiato da quel dato provvedimento interno, la procedura che ha portato a quel determinato provvedimento e verificare se quel determinato provvedimento sia o meno conforme alla legge e/o alle disposizioni interne.
Le conseguenze ripristinatorie di un eventuale provvedimento favorevole, sia esso interinale che poi definitivo, derivano non da un sindacato di merito da parte del Giudice, ma appunto dalla verifica del rispetto della legge e dello statuto a tutela degli associati in ipotesi lesi da quel determinato provvedimento; quindi la reintegrazione
[43] dell’espulso nella compagine sociale, in caso di accoglimento della domanda, non sarebbe mai una scelta autonoma e discrezionale del Giudice, ma sarebbe solo la conseguenza naturale dell’eventuale sospensione della delibera impugnata (prima) e di accoglimento nel merito della domanda di annullamento (poi).
In tali giudizi, il tribunale -come detto- è tenuto a verificare, oltre al rispetto della procedura prevista dalle disposizioni interne, l’effettiva sussistenza della causa fondante la misura sanzionatoria, ossia la sussistenza degli inadempimenti o degli illeciti imputati dall’ente all’associato al momento dell’assunzione della delibera sanzionatoria, la loro riconducibilità alla fattispecie prevista dalla legge o dallo statuto, nonché la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità della condotta imputata.
Sul punto si richiamano le superiori osservazione sull’ampiezza dell’esame in misura inversamente proporzionale alla analiticità delle previsioni disciplinari in tema di illeciti e di sanzioni (cfr. citata Cass. 17907/04; Trib. Roma n° 16470/08).
Tornando al caso di specie ed iniziando dal ricorrente Palleschi Paolo, va ricordato che in data 22/1/16 il predetto aveva ricevuto una e-mail di sospensione dal MoVimento 5 Stelle del seguente tenore: “Gentile Paolo Palleschi, Le scriviamo in nome e per conto di Beppe Grillo con riguardo ad alcune segnalazioni che ci sono pervenute. Ci risulta che Lei abbia dichiarato in modo pubblico il Suo allontanamento dal MoVimento 5 Stelle. Per questo motivo viene sospeso con effetto immediato dal MoVimento 5 Stelle. Se pensa che questa decisione sia basata su informazioni non corrette può inviare le Sue controdeduzioni entro 10 giorni a questa email. Lo staff di Beppe Grillo” (cfr. doc. 8 del fascicolo di merito: e-mail del 22/1/16 delle ore 15.12: sospensione con effetto immediato dal MoVimento 5 Stelle); che in pari data il ricorrente, sempre via e-mail, aveva contestato, oltre alla genericità dell’addebito, il fatto di aver mai dichiarato in modo pubblico il suo allontanamento dal MoVimento 5 Stelle, e ribadito che “… non mi sono mai disiscritto dal Movimento 5 Stelle e che sin dal 2012 ad oggi ho ininterrottamente svolto attività politica unicamente nell’ambito della predetta organizzazione, come sarò in grado di provare per tabulas e testimonialmente allorché verranno specificati e documentati
[44] gli addebiti …”, con richiesta di “ … revocare immediatamente il provvedimento di sospensione in attesa dell’esito della celebranda istruttoria …(e di)… inviare immediatamente allo scrivente le ‘segnalazioni’ a cui si fa riferimento nella Vs comunicazione …”, significando che detta situazione pregiudicava la possibilità di partecipare alla selezione per le elezioni comunali di Roma (cfr. 9 del fascicolo del merito: e-mail del 22/1/16 ore 19:46); che con e-mail dell’1/2/16 lo Staff di Beppe Grillo, richiamata la precedente e-mail di contestazione del 22/1/16, comunicava al ricorrente che “ …. non avendo ricevuto sue controdeduzioni in merito atte a rivalutare la sua posizione, si conclude il procedimento avviato con la predetta email del 22 gennaio disponendo la sua espulsione dal MoVimento 5 Stelle. Se pensa che questa decisione sia basata su informazioni non corrette può proporre il suo ricorso entro 10 giorni da questa email al Comitato d'appello seguendo la procedura indicata alla pagina http://www.beppegrillo.it/movimento/regolamento/9.html” (cfr. doc. 10 del fascicolo del merito: e-mail dell’1/2/16 ore 15:39); che, a seguito di ricorso, il Comitato d’appello, con comunicazione e-mail del 23/2/16, aveva confermato il provvedimento d’espulsione sul presupposto che “ … a. il ricorrente ha più volte dichiarato pubblicamente di non appartenere più al M5S, aderendo ad un altro movimento politico, e si è anche reso promotore di una pagina facebook intitolata “Tutti gli ex grillini romani con Salvini” con post pubblicato in data 28 febbraio 2015” …” e che “ … b. la doglianza che l’espulsione è stata notificata prima della scadenza del termine per controdedurre è infondata in quanto detti termini sono evidentemente ordinatori e rimangono comunque assorbiti dalla natura devolutiva del presente giudizio di appello che in relazione alla evidenza del motivo di espulsione (la dichiarata appartenenza ad altro movimento politico) non può che giudicare pleonastica e pretestuosa ogni controdeduzione ….”, con conferma dell’espulsione, avendo accertato “ … la violazione da parte del ricorrente di principi fondamentali del MoVimento 5 Stelle, come declinati nel Non-Statuto, nei Comunicati Politici di Beppe Grillo e nei Regolamenti organizzativi adottati in ossequio al diritto di autoregolamentazione del MoVimento 5 Stelle fondato sull’art. 49 della
[45] Costituzione della Repubblica Italiana (cfr. doc. 12 del fascicolo del merito: copia cartacea della comunicazione e-mail del 23/2/16 ore 13:55).
Orbene, richiamato l’art. 4 del citato Regolamento 23/12/14 in ordine ai motivi di espulsione e viste le fattispecie ivi previste ai punti sub a) e sub b), osserva il Giudice che la contestazione, anche a voler prescindere dall’assoluta genericità dell’addebito, e la successiva espulsione si ricollegano sostanzialmente alla perdita dei requisiti per l’iscrizione, come previsti dal richiamato Non Statuto, ed in particolare alla “ … dichiarata appartenenza ad altro movimento politico …”; quindi, pur nella genericità della contestazione, priva invero di riferimenti a fatti ed episodi concreti, ci si riferiva alla pretesa dichiarazione del ricorrente di appartenenza ad altro movimento politico ed in particolare alla Lega Nord di Salvini.
L’art. 5 del richiamato Non Statuto prevede, come condizioni per l’adesione al MoVimento 5 Stelle, in termini positivi che si sia “… cittadini italiani maggiorenni …” e in termini negativi, come condizione ostativa all’iscrizione, che non si faccia “ … parte, all’atto della richiesta di adesione, di partiti politici o di associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli sopra descritti. …”, mentre l’art. 4 del Regolamento configura, come fattispecie disciplinarmente rilevante e sanzionabile con l’espulsione, appunto anche “ … il venire meno dei requisiti di iscrizione stabiliti dal ‘non statuto’ …”, ossia il fatto, per quanto qui di interesse, che l’associato abbia incominciato a far parte “ … di partiti politici o di associazioni aventi oggetto o finalità in contrasto con quelli sopra descritti. …”.
In linea teorica va ricordato che l’adesione ad un’associazione non riconosciuta, presupponendo l’accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell’associazione stessa ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta, viepiù nel caso di organizzazioni di tendenza (cioè associazioni con particolare connotazione ideologica, politica o religiosa), che, accanto alla possibilità per l’associato di recedere immediatamente nel caso in cui dissenta dalle finalità dell’associazione, debba analogamente essere riconosciuta all’ente la facoltà di espellere il proprio associato, nel caso in cui costui abbia assunto una posizione non coerente con le finalità e gli obiettivi dell’associazione ovvero con la natura dell’associazione stessa.
[46] Nel caso di specie, vista la motivazione contenuta nel provvedimento del Comitato d’appello di conferma dell’espulsione -il provvedimento precedente di espulsione dello Staff di Beppe Grillo contiene una ‘non motivazione’, non avendo consistenza fattuale il riferimento alla pretesa dichiarazione pubblica di allontanamento dal MoVimento 5 Stelle-, va osservato che si è fatto riferimento alla adesione ad altro movimento politico (“ … aderendo ad un altro movimento politico …”) e all’essersi il ricorrente reso “… promotore di una pagina di face book intitolata ‘Tutti gli ex grillini romani con Salvini’ con post pubblicato in data 28 febbraio 2015 …”.
Orbene, premesso che all’art. 5 del Non Statuto si parla di ‘far parte’ di altro partito politico o associazione con finalità differenti e quindi si fa riferimento ad una adesione organica ad altro partito o associazione, osserva il Giudice, come emerge dall’esame del doc. 9 dell’associazione intervenuta, che risulta prodotta copia cartacea di NeXt quotidiano del 27/2/15, ore 8:40, da cui risulterebbe ‘virgolettata’ una frase attribuita al ricorrente Palleschi sulla pretesa fuoriuscita dal M5S, di cui asseritamente non si condividevano più le scelte e la linea politica, e sull’elogio della Lega e di Matteo Salvini.
Vista la contestazione del ricorrente, che ha negato l’attribuibilità a sé della predetta frase (cfr. ricorso: “E' peraltro elemento sintomatico dell'infondatezza dell'accusa la circostanza che né il fantomatico Staff né il Comitato d'appello abbiano saputo specificare quale sarebbe stato il diverso “movimento politico” cui avrebbe aderito il sig. Palleschi, né in base a quali accertamenti abbiano affermato che la pagina facebook “Tutti gli ex grillini romani con Salvini” sarebbe riferibile all'odierno attore. …”) ed ha invece ribadito la propria convinta permanenza nel MoVimento 5 Stelle, nel quale aveva svolto e voleva continuare a svolgere la propria attività politica e riversare il proprio impegno (cfr. citato doc. 9: e-mail del 22/1/16), si evidenzia che non sono emersi elementi di fatto, di sicuro riscontro obiettivo, idonei a sostenere che effettivamente il ricorrente abbia manifestato pubblicamente la propria già avvenuta fuoriuscita dal M5S e l’organica adesione ad altro partito o movimento politico.
[47] Non può essere presa in considerazione la vicenda legata alla pretesa sollecitazione a Schettino Raffaele di ingresso nella Lega Nord (cfr. doc. 10 della intervenuta), in quanto si tratta di questione non oggetto di specifica contestazione disciplinare -si tratterebbe infatti, a tutto concedere, di comunicazione privata e non pubblica- e soprattutto non posta alla base della motivazione dell’espulsione.
Alla luce delle superiori premesse, in mancanza di prova della sicura attribuibilità al Palleschi dei fatti contestati, si ritiene esistente il fumus boni iuris a fondamento dell’impugnazione del provvedimento di espulsione.
Per quanto riguarda il merito della domanda svolta dai ricorrenti Motta e Caracciolo, va ricordato che costoro avevano invece effettuato le riprese dei video di presentazione in Rete della loro candidatura, video poi pubblicati in data 15/2/16 sul blog beppegrillo.it.
Risulta per tabulas che il successivo 16/2/16 al ricorrente Caracciolo era prevenuta una comunicazione e-mail dello Staff di Beppe Grillo, con cui gli era stata comunicata “ … la sua esclusione dalla lista dei candidati del M5S per le elezioni amministrative Roma 2016. A seguito di segnalazioni pervenute dopo la pubblicazioni dei video di presentazione è risultato che Lei ha di recente pubblicato interventi su alcuni blog che palesano condotte contrastanti con i principi fondamentali del M5S e che pertanto la rendono incompatibile con un potenziale ruolo di portavoce e di appartenente al MoVimento 5 Stelle. Per questo motivo viene sospeso con effetto immediato dal MoVimento 5 Stelle” (cfr. doc. 13 del fascicolo del merito: copia cartacea dell’e-mail del 16/2/16 ore 15:08); che in pari data il ricorrente aveva eccepito l’infondatezza delle contestazioni e chiesto ulteriori delucidazioni sui fatti contestati per potersi meglio difendere, evidenziando che, qualora le contestazioni si fossero riferite a pretese, ma contestate, dichiarazioni “negazioniste”, già sulle stesse si era pronunciato il Collegio di Disciplina del Consiglio Universitario Nazionale, che ne aveva rilevato l’infondatezza (cfr. doc. 14 del fascicolo del merito: e-mail del 16/2/16 ore 16:00); che in data 29/2/16 lo stesso aveva ricevuto la comunicazione dell’espulsione dal MoVimento 5 Stelle da parte dello Staff di Beppe Grillo (cfr. doc. 15 del fascicolo del merito: copia cartacea dell’-mail del 29/2/16);
[48] che era stato presentato ricorso al Comitato d’appello ribadendo, come già evidenziato e fatto valere in sede disciplinare davanti al Collegio di Disciplina Universitario Nazionale, che tutto traeva origine da un articolo su Repubblica del 22/10/09; che non era un ‘negazionista’ e che rivendicava solo il diritto costituzionalmente garantito della libertà di ricerca storica su qualsiasi argomento, ricerca che non poteva né doveva essere svolta sotto la spada di Damocle della sanzione penale (cfr. doc. 16 del fascicolo del merito: e mail del 3/3/16 ore 20:45).
Orbene, rilevato che non vi è stata la decisione del Comitato d’appello in data anteriore all’introduzione del presente giudizio, ritiene il Giudice che la contestazione mossa al ricorrente, basata su articoli di giornali (cfr. docc. 14 e 15 della intervenuta: articolo di Repubblica.it del 22/10/09 e de Il Messaggero.it del 22/12/15), non prenda in debita considerazione, come del resto emerge anche dall’assoluzione davanti al Consiglio di disciplina universitario (cfr. doc. 16 del fascicolo del merito), la circostanza che il ricorrente avesse posto la questione in termini di libertà di ricerca storica e non tout court di negazione dell’Olocausto, rivendicando il diritto, quale studioso, che si potesse liberamente studiare anche le pagine buie della Storia.
Dalla documentazione prodotta unitamente alla memoria autorizzata risultano inoltre le pregresse iniziative che il ricorrente aveva assunto, ex L. 47/48, per chiedere la rettifica delle dichiarazioni attribuitegli, negando di aver concesso interviste a ‘La Repubblica’ ed eccependo la manipolazione del ‘virgolettato’ (cfr. doc. 10: raccomandata del 17/5/13, oltre a doc. 9, relative ad analoghe iniziative via e-mail); è vero, come obiettato dall’intervenuta nella memoria autorizzata di replica, che all’epoca il Caracciolo non era ancora associato al M5S -in ricorso la data di iscrizione è infatti indicata al 24/7/13-, ma questo sta a dimostrare che già in tempi non sospetti il ricorrente avesse contestato quanto gli veniva attribuito in tema di ‘negazionismo’.
In tale contesto appare irrilevante che anche il M5S si sia fatto promotore di una legge per l’introduzione del reato di ‘negazionismo’ -nella memoria di replica dell’intervenuta, oltre al richiamo al citato disegno di legge contro il ‘negazionismo’ (cfr. doc. 16 della intervenuta), si è fatto riferimento a “ … due mozioni di Senatori
[49] del MoVimento 5 Stelle tese a rafforzare la legge invitando il Governo a introdurre nelle scuole corsi di approfondimento sul tema dell’Olocausto. …”-, in quanto, nel quadro dell’invocata libertà di ricerca storica, si pone l’opinione di chi ritiene che la Storia debba essere scritta non nelle aule di Tribunale (cfr. il riferimento alla spada di Damocle della sanzione penale), ma negli archivi storici, esaminando i documenti, o sul territorio, raccogliendo le testimonianze dei diretti interessati, così da lasciare poi agli storici ed agli studiosi in genere il compito di vagliare la fondatezza ed il rigore scientifico delle singole tesi.
In conclusione non appare che l’invocato diritto alla libertà di ricerca storica, a maggior ragione se rivendicato da un accademico che fa della speculazione intellettuale l’oggetto della propria attività e del proprio insegnamento, sia tale da giustificare, ex art. 24 c.c., l’irrogazione della sanzione dell’espulsione.
L’ultima posizione riguarda il ricorrente Motta.
Anche in questo caso, dopo la registrazione del video di presentazione della candidatura, aveva ricevuto, in data 1/2/16, una e-mail in cui gli era stato contestato che “ … ci risulta che Lei abbia disconosciuto in modo pubblico il sistema di votazione e delle candidature su cui si basa il MoVimento 5 Stelle. Per questo motivo viene sospeso con effetto immediato dal MoVimento 5 Stelle …” (cfr. doc. 17 del fascicolo di merito: e-mail dell’1/2/16, ore 16:16 dello Staff di Beppe Grillo); che con e-mail del 2/2/16 il ricorrente, nel negare il pur contestato generico addebito sul disconoscimento delle regole del M5S, aveva chiesto spiegazioni (cfr. doc. 18 del fascicolo del merito: e-mail del 2/2/16 ore 12:18); che con successiva e-mail del 3/2/16 lo Staff aveva comunicato l’espulsione dal MoVimento 5 Stelle, precisando, a proposito delle controdeduzioni inviate, che “ … la decisione di sospensione adottata nei Suoi confronti appare fondata e legittima all'esito dell'analisi della Sua posizione personale, ed in particolare in relazione a quanto da Lei affermato nel suo post del 22.11.2014 ore 01.57 N.160334 nel quale, sotto il nickname ARKAN, Lei afferma, «da questo punto di vista disconosco ogni valore legale alla certificazione ( e a tutto ciò che ne consegue) attuata dal forum beppegrillo.it». La Sua affermazione testé citata è indice evidente ed inequivoco del Suo radicale discostamento dai principi del
[50] M5S nonché di dichiarata non condivisione delle regole e delle procedure organizzative dallo stesso adottate e condivise da tutti gli attivisti, ponendoLa quindi in una condizione di incompatibilità con ogni partecipazione attiva all'interno dello stesso M5S. …" (cfr. doc. 19 del fascicolo del merito: e-mail del 3/2/16 ore 18:36); che con e-mail del 4/2/16 il ricorrente aveva presentato ricorso al Comitato d’appello, evidenziando che il riferimento al “forum beppegrillo.it” era da considerarsi un refuso in quanto il fatto, accaduto oltre 14 mesi prima, era desunto da “ … una frase estrapolata da un post di un Topic … ove risultava un macroscopico errore di battitura/digitazione essendo il tema del Topic il sondaggio relativo all’accorpamento delle due piattaforme web Roma5Stelle.it e Roma5Stell.com che nulla hanno a che vedere con beppegrillo.it …”; che la “ … frase a me imputata … nulla aveva a che vedere …(con)… il sistema di votazione e delle candidature su cui si basa il MoVimento 5 Stelle …” e che “ … bastava leggere il titolo del Topis (‘Avvio primo sondaggio sull’Accorpamento e/o ristrutturazione delle piattaforme Web’) e l’ora del mio post (1:57) nonché i miei post precedenti e successivi per comprendere come e quanto il mio riferimento al Beppegrillo.it fosse erroneo (del tutto comprensibile data anche l’ora tarda 1:57) poiché da intendere come Roma5Stelle.it, forum.it o forino.it (come capitava di ironizzare all’epoca). Argomento di discussione era la coesistenza di due forum locali che nulla avevano a che fare con Beppegrillo.it …” (cfr. doc. 20 del fascicolo del merito: e-mail del 4/2/16 ore 14:52); che con e-mail del 23/2/16 il Comitato d’appello aveva confermato il provvedimento di espulsione del ricorrente, allegando che “ … la sua posizione è stata sottoposta al vaglio della Rete al fine di valutare la lealtà e la condivisione nei confronti dei principi e delle regole del M5S. A tal proposito si rileva che definire nel ricorso “delazioni” le segnalazioni della Rete, poi puntualmente verificate dallo Staff, è già di per sé sintomo evidente di non condivisione dei principi del M5S … ” e che “ … la doglianza che lo Staff avrebbe frainteso il senso del commento causa di espulsione risulta altresì infondata per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo l’evidenza letterale del commento non lascia spazio a dubbi interpretativi; in secondo luogo la tesi del ricorrente che poggia su un presunto fraintendimento, è stata
[51] esposta per la prima volta in sede di appello, mentre nelle osservazioni inviate a seguito del provvedimento di espulsione, lo stesso negava in via assoluta di aver mai criticato le regole organizzative del M5S. La contraddittorietà delle tesi esposte dal ricorrente è inoltre indice evidente della scarsa credibilità delle stesse da un punto di vista logico, e pertanto dalle evidenze documentali prodotte ed esaminate deve ritenersi accertata l’incompatibilità tra la condotta del ricorrente e i principi fondamentali che ispirano l’attività politica del MoVimento 5 stelle, con particolare riferimento alla acclarata non condivisione dei processi organizzativi adottati e alla violazione dei regolamenti e dei valori imprescindibili posti a fondamento della sua azione politica , sociale e civile …” (cfr. doc. 21 del fascicolo di merito: e-mail del 23/2/16 ore 13:23 del Comitato d’appello).
Sul punto si osserva quanto segue.
In primo luogo, il fatto contestato risale al 22/11/14, mentre il ricorrente Motta si è iscritto al MoVimento 5 Stelle il 14/11/15 (cfr. doc. 3 del fascicolo del merito); inoltre il fatto contestato sarebbe stato posto in essere prima dell’entrata in vigore del Regolamento (23/12/14), contenente la fattispecie sanzionata dell’inosservanza del Regolamento (cfr. art. 4, 1° comma, lett. b, Regolamento, in atti).
In conformità dei principi costituzionali (art. 25, 2° comma, Cost.) e delle norme in materia penale (artt. 1 e 2 c.p.), ma di chiara applicazione a tutte le ipotesi sanzionatorie, il ricorrente non può rispondere di un fatto che all’epoca non era ancora previsto come disciplinarmente rilevante, quale inosservanza del Regolamento successivamente introdotto. Nel ‘Non-Statuto’ nulla era previsto in tema di cancellazione dell’utente, sanzione comminata invero solo per l’ipotesi di mancanza o di perdita dei requisiti di ammissione (cfr. art. 5 del Non Statuto).
Già di per sé l’impugnazione va accolta quanto al fumus boni iuris.
Ritiene inoltre il Giudice che detto fatto, comunque lo si voglia esaminare anche nel merito, non sarebbe comunque così grave da determinare, attesa la richiamata genericità delle fattispecie disciplinarmente rilevanti, l’espulsione del ricorrente.
[52] Al riguardo va osservato che non rileva il riferimento alla ‘novità’ della giustificazione, asseritamente evidenziata solo nel ricorso al Comitato d’appello e non nelle prime giustificazioni rese allo Staff; infatti gli stessi autonomi poteri d’indagine attribuiti al Comitato d’appello consentono di ritenere introducibili anche nuove giustificazioni da parte dell’interessato.
Peraltro in tale quadro di contestazione di fatti avvenuti più di un anno prima e per frasi scritte sul web, ben si giustificherebbe l’iniziale incertezza del ricorrente sul fatto contestatogli.
Quanto al merito, oltre a ricordare l’anteriorità del fatto contestato rispetto all’introduzione del Regolamento, non appaiono -allo stato- immeritevoli di positiva considerazione le giustificazioni addotte dal ricorrente sull’errore in cui era incorso e sull’estrapolazione di una frase da un contesto più ampio (cfr. doc. 27 del fascicolo di merito); appare non grave, ai fini e per gli effetti dell’art. 24 c.c., il fatto contestato.
In conclusione, in base ad una sommaria delibazione, il provvedimento di espulsione non appare legittimamente adottato neanche nei confronti del ricorrente Motta.
Passando al requisito del periculum va ricordato, dovendosi integrare la scarna disciplina codicistica in materia di associazioni con i principi desumibili dalla disciplina sulle società, nei limiti della compatibilità, che -come detto- lo stesso deve essere visto in stretta relazione anche con la disposizione di cui all’art. 2378, 4° comma, c.c. (“il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e i sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione dell’esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione”); quindi il pericolo nel ritardo, da intendere come il rischio di un danno grave ed irreparabile, deve sempre essere oggetto anche del necessario giudizio di valutazione comparativa, di cui si è detto, tenendo così conto dell’incidenza del provvedimento impugnato e della sua eventuale sospensione tanto in relazione alla condizione soggettiva dell’interessato e alle relazioni interne nei rapporti sociali quanto in relazione al regolare funzionamento dell’ente in vista del perseguimento degli scopi statutari.
[53] Il seguente discorso vale per tutti e tre i ricorrenti.
Al riguardo è sicuramente innegabile che l’impossibilità di esercitare le prerogative politiche e associative, proprie dello status di associato, fino alla sentenza definitiva costituisca un pregiudizio irreparabile, che lede il diritto costituzionale non solo di libertà di associazione -vale quanto detto sul diritto a reagire ad ingiustificate interruzioni del vincolo associativo-, ma anche di partecipazione alla vita politica, anche con l’esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo, sottoponendo alla Rete la propria candidatura nelle prossime tornate elettorali, e con la funzione di partecipazione alla redazione dei disegni di legge tramite il portale Lex, concorrendo così alle funzioni di indirizzo politico previste dall’art. 4 del Non Statuto.
Attualmente pertanto il pregiudizio consiste proprio nel fatto che è stata sottratta ai ricorrenti la possibilità, prevista dalla Carta Costituzionale, di partecipare a pieno titolo alla vita associativa, come luogo di espressione e manifestazione della propria personalità (artt. 2, 3 e 49 Cost.).
Di converso non emerge alcun altrettanto evidente pregiudizio -nulla risulta al riguardo- che possa subire l’associazione MoVimento 5 Stelle dal provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti di espulsione di tre suoi associati e quindi dalla permanenza nell’associazione dei tre ricorrenti a fronte di migliaia di iscritti.
Il ricorso va pertanto accolto quanto alla domanda di sospensione degli effetti del provvedimento di espulsione dei tre ricorrenti dal MoVimento 5 Stelle.
A questo punto si deve passare all’esame della domanda cautelare con cui è stato chiesto di ordinare “ … all'Associazione MoVimento 5 Stelle il rinnovo delle votazioni per la scelta dei candidati alla carica di consigliere comunale e di Sindaco di Roma Capitale inserendo i nominativi dei signori Paolo Palleschi, Antonio Caracciolo e Roberto Motta, nell'elenco dei candidati da scegliere e pubblicando i video di presentazione; …”.
Si tratta di ricorso ex art. 700 c.p.c., in quanto, non potendo rientrare l’oggetto di questa domanda cautelare nell’ambito del proposto rimedio specifico ex art. 24, 3° comma, c.c. -l’ordine di rinnovo delle c.d. ‘Comunarie’ non rientra naturalmente ed
[54] automaticamente fra gli effetti della sospensione del provvedimento di espulsione, in quanto, fra l’altro, la procedura di scelta fra gli iscritti già si è svolta-, è evidente che l’unico rimedio ipotizzabile è appunto la tutela d’urgenza atipica di cui al citato art. 700 c.p.c..
Come da giurisprudenza dell’Ufficio, va ricordato che, stante il carattere di residualità della tutela di cui all’art. 700 c.p.c., l’accesso ad essa è consentito solo qualora non risultino utilizzabili altri provvedimenti cautelari tipici e nel caso che qui ci occupa la specifica tutela invocata (riedizione delle c.d. Comunarie) non è automaticamente conseguibile dai ricorrenti con la semplice sospensione degli effetti della loro espulsione, come invece si sarebbe verificato nel caso di provvedimento di sospensione richiesto -ed in ipotesi adottato- prima dell’indizione e svolgimento della procedura di selezione dei candidati tramite la votazione in Rete da parte degli iscritti al MoVimento 5 Stelle.
Dunque da questo punto di vista il ricorso ex art. 700 c.p.c. è astrattamente ammissibile.
Premesso che la problematica sulla strumentalità attenuata, a seguito della riforma dell’art. 669 octies (cfr. D.L. 35/05, convertito con modificazioni nella L. 80/05 e successive modifiche), riguarda il provvedimento ex art. 700 c.p.c. richiesto ante causam, stante la (ormai solo eventuale) instauranda causa di merito (arg. ex art. 669 octies, 6° comma, c.p.c.), appare invece evidente che il vincolo di strumentalità deve sussistere in pieno nel caso di provvedimento d’urgenza richiesto in corso di causa.
Al riguardo, ricordato che i provvedimenti d’urgenza, atteso il loro carattere di atipicità, devono essere adottati, secondo le circostanze, allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, pur non dovendo, per ciò solo, necessariamente anticipare il prevedibile contenuto della medesima decisione, osserva il Giudice che, nel caso di ricorso proposto in corso di causa, non si potrebbe mai ottenere né pretendere di ottenere in via d’urgenza un quid pluris rispetto a ciò che in ipotesi potrebbe essere ottenuto all’esito del pendente giudizio di merito in base alle conclusioni rassegnate.
[55] Orbene, come riportato in precedenza, mentre i capi c) e d) delle conclusioni di merito (cfr. atto di citazione) riguardano l’impugnazione dei provvedimenti di espulsione, al capo e) è stato chiesto di “ … accertare e dichiarare che gli attori possedevano i requisiti per partecipare, sia sotto il profilo dell’elettorato attivo che di quello passivo, alla scelta dei candidati da inserire nella lista del M5S per le elezioni comunali di Roma Capitale e per concorrere alla candidatura alla carica di Sindaco per il M5S e pertanto, in base al bando del 24/11/2015 pubblicato alla paginahttp://www.beppegrillo.it/2016/01/i_cadidati_del_movimento_5:stelle_romaairomani.html, e che pertanto avevano il diritto di partecipare a dette votazioni, confermando per l’effetto l’emananda ordinanza cautelare richiesta sub b); …”: il capo b) delle conclusioni di merito riguarda la richiesta cautelare, originariamente avanzata in seno all’atto di citazione e sulla quale è stato dichiarato il non luogo a provvedere (cfr. decreto 21/3/16 a margine del procedimento 19678-1/16 rg), di “ … ordinare all'Associazione MoVimento 5 Stelle il rinnovo delle votazioni per la scelta dei candidati alla carica di consigliere comunale e di Sindaco di Roma Capitale inserendo i nominativi dei signori Paolo Palleschi, Antonio Caracciolo e Roberto Motta, nell'elenco dei candidati da scegliere e pubblicando i video di presentazione. …”, richiesta cautelare che poi è stata reiterata nel separato ricorso che oggi ci occupa.
Evidenziato che attualmente non è più prevista la (invocata) conferma, all’esito del giudizio di merito, del provvedimento cautelare adottato, ritiene il Giudice che la domanda d’urgenza di rinnovo delle c.d. ‘Comunarie’ non possa essere accolta, in quanto non sussiste alcun vincolo di strumentalità di tale richiesta con la pendente causa di merito, in cui si è chiesto, al capo e), unicamente di accertare che gli odierni ricorrenti avevano i requisiti ed il diritto per potervi partecipare; quindi si tratta di un mero accertamento del preteso diritto di partecipazione, come candidati, alla relativa selezione, accertamento di cui appare peraltro giuridicamente impossibile anticipare gli effetti meramente dichiarativi.
L’ordine di ripetizione della selezione in Rete non è dunque collegata ad alcuna specifica conclusione di merito, atteso che si sarebbe dovuta impugnare di
[56] illegittimità la procedura, che aveva portato all’individuazione del candidato sindaco e dei componenti della lista M5S ed alla relativa ‘proclamazione’ del candidato sindaco Virginia Raggi (cfr. docc. 22 e 23 del fascicolo del merito), e chiederne l’annullamento.
A verbale dell’udienza del 4/4/16 la difesa dei ricorrenti ha dedotto, per poi approfondire la questione nelle memorie autorizzate, che “… Contesta inoltre l’eccezione sull’impossibile richiesta di reiterazione delle operazioni di scelta dei candidati attraverso le primarie, rilevando che quella pubblicata sul portale di Beppe Grillo.it il 24/11/15 costituisce promessa al pubblico ex art. 1989 c.c. e come tale, avendo i ricorrenti i requisiti …(previsti)… da detto bando, l’associazione è vincolata alla promessa …”).
Al riguardo peraltro, a prescindere da ogni approfondimento sulla portata della promessa al pubblico ex art. 1989 c.c. con riferimento alla vicenda ‘elettorale’ che qui ci occupa e sulle conseguenze nell’ipotesi di inadempimento del promittente, ciò che rileva è che in citazione non si è concluso conferentemente in ordine allo svolgimento, in ipotesi viziato, delle fasi successive della procedura, ivi compresa l’individuazione dei candidati scelti in rete, con la conseguenza che l’accertamento dei requisiti di candidabilità in capo agli odierni ricorrenti rimane, da questo punto di vista, irrilevante, mancando specifiche conclusioni in ordine alla ‘caducazione’ della situazione fattuale (avvenuto svolgimento delle ‘Comunarie’ e scelta dei candidati, non oggetto di specifica impugnazione e conferenti conclusioni di merito), che rende non più possibile la partecipazione degli odierni ricorrenti.
In altri termini, la riedizione delle votazioni in rete per l’individuazione dei candidati, a parte ogni questione di contraddittorio con i candidati già scelti che vedrebbero messa in dubbio la propria candidatura, presuppone che nel pendente giudizio di merito fossero state rassegnate specifiche conclusioni, finalizzate appunto alla definitiva rimozione delle precedenti votazioni in rete e dei risultati conseguiti: nulla risulta al riguardo.
Alla luce delle superiori osservazioni, la domanda cautelare è inammissibile in parte qua; rimane assorbita ogni altra questione.
[57] Il regime delle spese verrà regolato con la sentenza, all’esito del pendente giudizio di merito.
P.Q.M.
• accoglie l’istanza di sospensione ex art. 24, 3° comma, c.c. e, per l’effetto, sospende l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione dei ricorrenti Palleschi Paolo, Caracciolo Antonio e Motta Roberto dal MoVimento 5 Stelle;
• dichiara inammissibile la contestuale domanda d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., per il rinnovo delle votazioni per la scelta dei candidati M5S alla carica di consigliere comunale e di sindaco di Roma Capitale;
• rimette all’esito del pendente giudizio di merito la regolamentazione del regime delle spese di lite;
• manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Roma, 9/4/16
Il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato
APPENDICE DI COMMENTI
tratti dalla Rete
La Rete è diventata ormai una sorta di soggetto virtuale, forse assimilabile alla funzione del Coro nella tragedia greca. Il testo sopra edito della Sentenza ha una sua tecnicità dentro la quale possono ben orientarsi solo degli Avvocati, ed anche fra questi possono esservi delle divergenze di opinioni nella interpretazione e valutazione della pronuncia del giudice, che peraltro rinvia ad ulteriore giudizio sul merito, essendo quella di sopra solo un pronunciamento in via di urgenza. Intanto, la notizia della Sentenza e il suo significato producono ampia discussione nella Rete. Crediamo di fare cosa utile nel raccogliere i più significativi fra questi commenti. Di ognuno di essi è omesso il nome dell'autore e la fonte, cosa che avrebbe comportato richieste di liberatoria... In questo modo, i commenti, autentici, diventano “esemplificativi” e in quanto tali non comportano l'indicazione della paternità. Rispetto al testo originale apporto correzioni meramente formali di refusi o di lingua. Non viene rispettato nessun ordine cronologico o di alcun genere: la scelta è casuale.
1a) Per quanto mi (= Antonio Caracciolo) riguarda strettamente, la Fonte della mia “espulsione” era un articolo di “Repubblica” a firma Marco Pasqua del 22 ottobre 2009... Lo stesso Pasqua che è poi passato al Messaggero ha nuovamente messo in circolo la “bufala” del 22/10/2009... In cosa consisteva questa Bufala? In uno “shock all'Università di Roma”, sostenendo o meglio facendo intendere che io avessi tenuto Lezioni inesistenti... Se ne occupò una severissima inchiesta disciplinare che scoprì e dichiarò la bufala... La potenza della diffamazione mediatica è tale che se “Repubblica” dice una cosa, quella cosa resta e diventa verità consolidata... Vi possono anche dire che avete stuprato vostra figlia, e se lo dice Repubblica così deve essere... tutti gli altri media di rango inferiore ripetono... e poi vi sono Lobbies che hanno interesse a mantenere sempre viva la Bufala... Peccato, che anche il Movimento 5S sia entrato a far parte integrante e costitutiva della “Repubblica delle Bufale”... Per quello che mi riguarda, mi è sufficiente come vittoria l’aver indotto nuovamente un giudice a far trasparire un barlume di Verità... Che anche il M5S navighi in questa merda, è cosa che dovrebbe far riflettere chi si aspetta il “cambiamento” o pensa alla “onestà che deve tornare di moda”...
1b) Quando sei amato per la tua onesta, competenza e per ogni altra capacità che ti distingue dagli altri altri,sarai disprezzato dagli altri. Continua per la tua strada sapendo che ti spaleranno merda addosso. Nel m5s te ne hanno gettato merda addosso a palate, perchè loro sono gli altri, che si camuffano da dèi.
2. Intervengo per rispondere a un argomento tipico che trovo qua e là: se si rifacessero le Comunarie, vincerebbe di nuovo la Raggi e si confermerebbero identici i risultati precedenti, che dunque sarebbero una fotocopia. Risposta: a maggior ragione, se questa è la convinzione! Quale la differenza dunque? Dopo aver accertato con sentenza del giudice che le precedenti Comunarie sono state taroccate per l'esclusione e l'espulsione di legittimi elettori e perfino candidati sindaci, l'attuale risultato con Virginia Raggi candidato sindaco, è ILLEGITTIMO ovvero ha un grave deficit di democraticità. Si badi: non sono io a dirlo, ma lo ha detto il Giudice e lo diranno gli avversari della Raggi interni ed esterni al Movimento, specialmente degli altri partiti, e lo diranno per tutta la durata della sindacatura Raggi, se dovesse salire in Campidoglio. In caso di rielezione, ammesso che si abbia una riconferma fotocopia, questo sarebbe invece un responso legittimo e democratico: una sanatoria!. Non la trovo, ma mi è stata fatta una foto dove insieme con Domenico Faccini e un'altra persona siamo ritratti dietro un cartello inneggiante alla Raggi Sindaco: non ho scritto io quel cartello, ma non disconosco quella foto e se il risultato che vede vincitrice la Raggi venisse riconfermato da tutti gli aventi diritto al voto nelle Comunarie (il mio voto compreso), io chiaramente accetterei la volontà della maggioranza. Ma se non vengo riammesso al voto nelle Comunarie, chiaramente, pur essendo per sentenza del giudice reintegrato nel "partito" Cinque Stelle (ex art. 49 cost.), dovrò purtroppo astenermi dal voto amministrativo... Potendo votare, so chi voterei ma non mi pare corretto dirlo qui... Una dichiarazione "accademica” la posso però fare, ed è questa: Ritengo che per governare la città di Roma, ci voglia la persona più sapiente del mondo... Io so molto bene di NON essere questa persona e per questo non ho osato osato candidarmi a Sindaco (a differenza di Roberto Motta, che è più giovane ed energico di me)... (io del resto nel mio video avevo decisamente respinto il termine "candidatura" sostituendolo con quello di "disponibilità”), ma se posso essere immodesto per una volta sola, non temo di dire che non ritengo rispetto alla Raggi che siano da meno né Roberto Motta (candidato Sindaco) né Paolo Palleschi e neppure Antonio Caracciolo (che ha curriculum non inferiore a quello della Raggi)... Se poi fossi io sindaco, so cosa farei dopo 100 giorni esatti: mi dimetterei se mi scoprissi inadeguato al pesantissimo compito e dopo 100 giorni farei dimetterei quegli assessori da me scelti fra quelli che hanno fama di essere i più sapienti e capaci senza tener in nessun conto la loro provenienza originaria, se alla prova dei fatti si rivelassero impari al compito... Stando così le cose, nel giorno dei funerali di Roberto Casaleggio, non mi resta che fare alla Virginia Raggi le mie sentite condoglianze nel caso venisse eletta Sindaco... Per riassumere e in conclusione: quanti ritengono che nuove Comunarie riconfermerebbe la Raggi, proprio per questo devono essere ripetute, per togliere qualsiasi dubbio e ombra sulla legittimità e democraticità della sua candidatura... E lo stesso vale per il “cerchio magico” costituitosi intorno alla Raggi...ah... vorrei ancora aggiungere una considerazione personale sull'esito della Sentenza: non mi ssrei sentito bene se come sarebbe stato giusto in punta di diritto il Giudice avesse disposto per sentenza* che si rifacciano le Comunarie: mi sentirei addosso tutto l'odio dei Talebani del Movimento e temerei per la mia incolumità... In questo modo, viene lasciato alla responsabilità di chi il TORTO lo ha fatto agli "esclusi" ed "espulsi" di ripararlo: hic Rodus hic salta!
*ma mi pare che il Giudice indichi lui l’opportunità di rifare le
votazioni, piuttosto che imporle d’autorità: forse un giudice sapiente
che ha puntato più alla giustizia sostanziale che non formale: ricordate
la sentenza di Salomone che ordinava di tagliare il bimbo a metà davanti alle due donne che rivendicavano la maternità?
3a.GLI EX M5S ROMANI FANNO 7 DOMANDE A VIRGINIA RAGGI
Pubblicato 20 aprile 2016 | Da MASSIMO MINNETTI
VIRGINIA RAGGINonostante il Tribunale di Roma abbia dato loro ragione , in merito all’ingiusta espulsione dal M5S e dalle liste per le Comunarie, Palleschi Motta e Caracciolo continuano la lotta per far valere i propri diritti ponendo 7 domande( iniziativa ideata da Palleschi) alla candidata, del M5S al Campidoglio, Virginia Raggi.
1. ON.LE Raggi, per quale motivo non ha speso una sola parola per commentare la ordinanza emessa dal Tribunale di Roma che ha dichiarato illegittime le espulsioni di 3 attivisti dal m5S e dalle liste della Comunarie ?
2. Non ritiene che lei -che aveva definito “robetta” questa iniziativa giudiziaria- debba delle scuse ai ricorrenti /vincitori?
3. Non ritiene che vi sia una grave incoerenza tra l’ergersi a paladini della legalità e proseguire in una competizione nella quale si è stati scelti in base ad una selezione VIZIATA in quanto preceduta da esclusioni dalla lista definite dal Giudice illegali?
4. Non ritiene che sarebbe opportuno da parte sua fare un passo indietro?
5. Non ritiene che laddove il MoV. 5S non dovesse ripetere le Comunarie, Ella -anche e soprattutto in caso di vittoria- sarebbe per sempre accompagnata dall’alone del sospetto?
6. Non ritiene che possa sorgere il dubbio nei suoi concittadini che Ella -al pari degli altri politici tanto vituperati dai grillini- miri solo alla poltrona?
7. Non ritiene che l’aspirante primo cittadino debba dare il buon esempio e rispettare le regole, tanto più quando si pretende di dare agli altri lezioni di legalità?
Fonte:
http://www.massimominnetti.eu/?p=3644#.Vxe5IPVmlM4.twitter (e condivisioni)
3b. Ragazzi ma organizzate una lista e toglieteci i voti. Questa roba è controproducente. La gente non segue le dinamiche complesse e alla fine gli fate anche pubblicità.
3c. Nessuno vuole impedire alla Raggi di venire eletta Sindaco, se così decidono gli elettori romani. Non ci si propone di boicottare la sua campagna elettorale o di fare campagna contro. Si intende invece porre un problema etico-politico che era alla base del M5S, ossia il tema della legalità e della trasparenza. "La gente non segue le dinamiche complesse”: non è questa una buona ragione per snaturare le questioni serie semplificandole...È quel che succede, affidandosi alla comunicazione e agli artifici degli Staff comunicazione, che meglio sarebbe chiamare Staff delle falsificazioni mediatiche. La “gente” dovrebbe essere "elevata” a capire le cose serie, non presa per i fondelli con semplificazioni che falsificano la realtà delle cose: se lo vuol fare la Raggi, lo faccia. Ma poi non mi venga a parlare di legalità, onestà e cose simili... Qualche parlamentare pentastellato dice di essere lui "orgogliosamente diverso e onesto”... Queste cose si dimostrano, non si dicono... Un cittadino "onesto” è quello che denuncia i comportamenti ambigui di chi pretende di essere "onesto” a parole e non con i fatti, che non consistono in "riduzioni” di stipendio, ma soprattutto in coerenza di comportamenti e uso pubblico di discorsi improntati a eticità. Certo, la politica è quella cosa falsa e schifosa che sappiamo, ma non la si supera con metodi che contrastano con i propri fini, con la propria moralità ed eticità: meglio essere cattivi politici piuttosto che perdere la propria anima.
3d.
Qualche
osservazione sul titolo: “ex M5S romani”... Veramente, il Giudice ha
ordinato il reintegro... Ma convengo che le 57 pagine di sentenza sono
piuttosto "complesse” e di non agevole lettura... Diciamo piuttosto che
se il reintegro verrà rispettato, si
apriranno nuovi spazi per la opposizione interna ex art. 49 cost... e si
potrà anche stabilire un ponte per la rappresentanza dei tanti
attivisti "espulsi” e di quanti hanno lasciato il M5S non avendone più
fiducia... La centrale di espulsioni della Casaleggio oltre ad essere in
sé quanto di più antidemocratico possa esserci (altro che democrazia
diretta!) produce un principio di corruzione di tutto il corpo militante
5S... Il militante bravo e "onesto” non esita ad esprimere critiche che
ritiene giuste, e viene per questo espulso... Chi tace e avalla cattive
decisioni dello Staff, o cattivi comportamenti e decisioni dei
parlamentari, sindaci, consiglieri, diventa lui stesso complice...
Insomma, i “buoni” vengono cacciati dal M5S e restano dentro i
“cattivi”... Riconoscendo invece piena legittimità alla libertà di
pensiero e di espressione si riconosce anche il principio della
necessità stessa della critica politica all'interno di un Movimento
sempre ex art. 49 cost.
3e. Perdonami ma quella che fate non è politica. Io per questo non condividevo molti dei movimentisti, perché non fanno politica ma preferiscono la filosofia... Nella politica bisogna realizzare programmi e i programmi o li realizzi candidandoti o li fai realizzare agli altri. Francamente non capisco proprio la vostra logica. Sarà un mio limite...
3f. Caro Angelo, che vuoi che ti dica... non sono un “politico” e non vedo l’ora di abbandonare questa politica e di ritornare per intero ai miei diletti studi... Avevo iniziato a “far politica” al mio paese, Seminara, trovando una situazione da quarto mondo e mi ero detto che forse con gli studi fatti potevo essere di qualche utilità ai miei compaesani, ben sapendo che in una cittadini di tre milioni di abitanti, dove ve ne sono tante di Virginia Raggi, non vi era bisogno di me... Alcuni cari amici vedo che passano ad altre liste ed anche a me mi è stata proposta una candidatura in altra Lista... ma io, terminata l'avventura pentastellata, potrò dire di aver dato e di potermene tornare a tranquilla vita privata, se i media rispetteranno la mia privata tranquillità... Ma tu, caro Angelo, continua pure con i tuoi metodi di far politica e se fra questi metodi rientrano quanto ti suggerisco allora hai la mia approvazione... Si tratta di questo: Beppe, in una intervista, dice che io di dovrei “levare dalle palle”... Sulle sue palle, gli ho già risposto con un video che in fatto di satiro e sarcarmi gli dà dei punti... Era troppo forte... e lo rifaccio più edulcorato... Poiché non ne vuole sapere il Buon Beppe di leggere la sentenza che lo condanna, e dimostra l'assoluta inconsistenza delle accuse a me mosse, ti faccio questa proposta: quando verrà a Napoli, per lo spettacolo, oltre ai vostri biglietti dove spiegato perché Beppe è un "bugiardo", perché con fate di ogni singola pagina della Sentenza romana tante “palle” di carta e con una fionda li scagliate verso Beppe sul palco o all'uscita verso il pubblico pagante... Beninteso, sempre che ciò possa costituire una legittima protesta politica e non vi sia ombra di reato penale.
|
Il Garante? |
4.-a) Sono informato delle ultime dichiarazioni di Beppe Grillo contro i tre ricorrenti e contro di me in particolare... Sono da poco di ritorno dallo studio dell'Avv. Borré dove ho firmato le carte che dovevo firmare per una nuova azione contro il Signor Beppe Grillo, i cui comportamenti non riesco più a decifrare con i criteri della razionalità... Ed il fatto stesso di non essere certo dell’altrui razionalità mi fa sentire meno il peso di affermazioni scriteriate quanto offensive. Poiché, tuttavia, ripete cose già dette nella Intervista a Pasquale Elia, rinvio alla risposta-commento nel mio blog Civium Libertas... che è lungi dall’essere conclusa. - b) GRILLO ha definito gli esclusi che hanno fatto ricorso e lo hanno vinto "gente sporca dentro": ricordo al Sig. Giuseppe Piero Grillo detto Beppe -il quale si è ben guardato dall'entrare nel merito della sentenza del Tribunale di Roma che ha scoperchiato gravi illegalità dentro il m5S- che chi reclama giustizia e rispetto delle regole non è mai sporco; ricordo che nessuno degli esclusi ha pendenze con la Giustizia o sentenze di condanna definitive (diversamente dal Sig. Grillo pluricondannato, anche per omicidio colposo);ricordo che nessuno degli esclusi si è ma reso inadempiente di fronte ad una decisione della Autorità Giudiziaria, diversamente da lui che ad oggi non ha ancora eseguito una ordinanza del Tribunale di Roma. Sig. Grillo, anzichè gridare "l'onestà andrà di moda", cerchi di praticarla lei per primo, ogni tanto, se ne è in grado. -
c) Roberto Motta Paolo Palleschi non cadere nella trappola in cui qualche cretino locale per sottrarsi alle proprie responsabilità vuole farci cadere. Noi non siamo contro Grillo o il m5s. Noi siamo contro una spregiudicata cricca locale che abusa e prevarica arbitrariamente da anni ormai. Non riusciamo più neppure a tenere il conto delle vittime da loro vessate ed allontanate. Mi domando se le frasi irricevibili che pronuncia su Antonio Caracciolo da Seminara sono frutto di ingenua buona fede abuata da chi lo rincoglionisce ogni giorno di cazzate ovvero se frutto di mero calcolo elettorale. Mi auguro non sia cosi cinico e indifferente alla sofferenza che infligge all'integrità della persona umana totalmente scagionata dai giudici. -
d) Io non so se qualche mente davvero brillante sia stata tanto brillante da concepire una simile "trappola”, ma come non può ammettersi che vi sia una persona che vada in giro con licenza di uccidere chiunque, quando e come vuole, così non non può ammettersi che vi sia in giro una persona con licenza di offendere al di fuori di ogni principio di legalità e di rispetto umano... È vero non siamo contro il M5S né contro Grillo - da me in precedenza invitato inutilmente a un incontro privato proprio per evitare l'avvio di una causa -, ed è tanto vero che noi abbiamo fatto una causa per il reintegro nel Movimento, ottenendo vittoria da un giudice. Vogliamo tutte e tre chiedere in Roma un incontro a Grillo? Accetterà? Facciamolo questo nuovo tentativo! Come? Al suo spettacolo al Brancaccio, io in compagnia di Domenico, avevo lasciato un biglietto al camerino degli artisti, con il mio numero di telefono, che Beppe si è ben guardato dall'usare... Questa volta lasciamogli un plico con gli stessi miei biglietti di allora ed in più tutto il testo della sentenza, con una lettera di accompagno dove gli chiediamo un inconntro chiarificatore... Risponderà?