lunedì 23 febbraio 2026

Teodoro Klitsche de la Grange: "Gli aquiliferi del referendum"

Appena si è saputo che il Tribunale di Palermo aveva condannato il Ministero degli interni (e non solo) a risarcire alla proprietaria i danni arrecati in conseguenza del sequestro della nave Sea Watch, è ricominciata la battaglia (usuale e ripetuta) tra le tifoserie al seguito, globalbuoniste e sovrancattiviste, tra diritti umani (e universali) e sovranità nazionale. E di conseguenza ad arruolare tra le prime il Tribunale (e più in generale il potere giudiziario), tra le seconde il potere esecutivo/governativo, dal Presidente del Consiglio in giù. La quale, peraltro, se l’è cercata (anche se qualche ragione ce l’ha).

I gloralisti hanno sostenuto che la decisione del Tribunale era un’affermazione del diritto internazionale umanitario; i sovranisti un vulnus alla sovranità democratica.

Ma a leggere la sentenza non c’è alcuna affermazione né dell’asserita lesione del diritto internazionale né violazione della sovranità (democratica).

In realtà (al di la di qualche retropensiero, ipotizzabile ma non esternato) il Giudice ha semplicemente applicato i principi e la normativa vigente in materia di diritto amministrativo e più specificamente, di responsabilità della pubblica amministrazione per lezione di diritti ed interessi legittimi dei privati, anche in conseguenza della formazione del silenzio-assenso.

Letta così la sentenza, indubbiamente non stimola le tifoserie e non suscita quel frastuono di grancassa, trombette e (soprattutto) tromboni che le caratterizza.

Meglio attribuire al Giudice di Palermo di aver affermato o negato valori più coinvolgenti.

Infatti l’affermazione della responsabilità della P.A. deriva da un principio generale, di cui all’art. 2043 del codice civile (precetto risalente al diritto romano antico) e da ultimo applicato, anche per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, anche alla lesione di interessi legittimi; nonché alla mancata pronuncia sull’opposizione della Sea Watch proposta “avverso il sequestro amministrativo disposto dalla Guardia di Finanza… e che sulla domanda la suddetta autorità non si sia mai pronunciata” (v. sentenza).

In effetti se il precetto della responsabilità è millenario, anche l’altro pur non potendo vantare una pari durata è del tutto conforme a principi dello stato di diritto e alla normativa costituzionale vigente, per cui il potere va esercitato ragionevolmente, la motivazione dei provvedimenti deve essere esternata e le istanze dal privato interessato valutate. Attualmente disposto con legge generale dalla L. 241/90.

Ne consegue che alcune disposizioni speciali hanno prescritto che la mancata valutazione delle doglianze del privato interessato, fa sì che si considerino accolte (silenzio-assenso) onde evitare che non provvedendo sulle stesse, il funzionario si autodispensi dall’onere di motivarle.

Tutta materia che nulla ha a che fare col diritto internazionale o con la sovranità democratica, essendo applicabile ad ogni rapporto e legalmente disposta dal Parlamento, eletto dal popolo. A conferma di ciò giova ricordare che il “silenzio-assenso” più ricorrente è quello disposto per le contravvenzioni al codice della strada (e non alla Carta dell’ONU).

Neanche è possibile ascrivere all’orribile Salvini la responsabilità (indiretta, riflessa) del silenzio-assenso, perché all’epoca dei fatti il cattivissimo non era più Ministro degli interni. Comunque neppure alla dott.ssa Lamorgese, allora subentrata da poco, dato che (e ciò si applica anche a Salvini) l’omissione rientra nella competenza di uffici periferici (la Prefettura o il Comando provinciale della Finanza): onde a questi che hanno il potere di decidere, va ascritta la responsabilità di non aver deciso.

Quindi occorre ricondurre agli usuali difetti e vizi della P.A. italiana le vicende e farle discendere dall’iperuranio dei grandi principi dove l’hanno forzatamente innalzata le tifoserie dei media e i loro strepitanti aquiliferi.

 

mercoledì 18 febbraio 2026

Teodoro Klitsche de la Grange: "Lorenzo Infantino, La reazione totalitaria, a cura di S. Fallocco e N. Iannello, Rubbettino Editore, pp. 134, € 18,00"


 

Un bel legato per i lettori questo saggio postumo lasciatoci da Infantino, in cui parte dalla considerazione, esposta nella chiara prefazione di Raimondo Cubeddu, così: «In questa Sua ultima fatica scientifica, Infantino apparentemente scrive una storia dell’affermarsi della cultura filosofica che sta a fondamento dell’ideologia totalitaria identificandola come una reazione all’individualismo su cui si fonda la “società aperta”». L’originalità del saggio «consiste pertanto nel mostrare le tappe, anche in pensatori normalmente ritenuti estranei all’influenza dell’ideologia totalitaria, dello svilupparsi di quella reazione al nascere dell’affermarsi della filosofia politica individualistica e delle sue rivoluzionarie ripercussioni sociali»; questa è un’illusione. Crede di realizzare una società perfetta perché giusta, volta alla formazione dell’ “uomo nuovo” nella “comunità perfetta” facendo “finta di ignorare che il costo e l’esito di quell’accelerata e coatta trasformazione dell’umanità sarebbe stato non la scomparsa dell’egoismo, ma l’incremento del potere, della coercizione e dell’inefficienza. Ancora un esempio – volendo essere un’altra volta accondiscendenti – di quell’arroganza della ragione e dell’etica che ignora la teoria delle conseguenze inintenzionali secondo la quale, quali che siano le intenzioni iniziali, ogni azione umana ha conseguenze imprevedibili”.

Infantino svolge le sue argomentazioni di politica, giuridiche e di teoria della conoscenza. Dominante è la considerazione che le azioni umane hanno conseguenze diverse e spesso opposte a quelle delle intenzioni e dei fini degli agenti: è l’eterogenesi dei fini di Max Weber o il paradosso delle conseguenze di Julien Freund. Ipotesi totalmente negata dai costruttori della società perfetta. E già presente in parte dagli illuministi.

Scrive Infantino che «La cultura che ha dominato il Settecento francese è stata caratterizzata dall’ostilità e/o dall’incomprensione nei confronti della possibilità di giungere al co-adattamento volontario dei piani individuali. Il che ha impedito di affrancarsi dall’idea della centralizzazione e della conseguente gerarchia obbligatoria di fini», ma tale scelta comporta che «fra le premesse e le conclusioni di Montesquieu e quelle degli enciclopedisti c’è un’incolmabile distanza». L’ammirazione per Licurgo e Sparta era la conseguenza di questa esaltazione della capacità di costruire la città perfetta (a tavolino).

Tutta questa ammirazione mancava a Cicerone che nel De re publica attribuisce la superiorità della costituzione romana al fatto che non unius esset ingenio sed multorum (non fondata dalla mente di uno solo ma di molti) e corroborata dal tempo e dall’esperienza.

Ma saltando quanto da millenni scritto sul punto, la conclusione nel secolo scorso più convincente la dava Maurice Hauriou. Questi lo fa in un modo che ricorda le considerazioni di Infantino sul carattere “spontaneo” dell’ordinamento. Scriveva il giurista francese che ogni comunità, organizzata in istituzione, ha due diritti (e due giustizie) fondati ciascuno su caratteristiche naturali dell’uomo: la prima sulla socievolezza umana, l’altra sull’organizzazione (istituzione) della comunità. Il primo egualitario è spontaneo; il secondo gerarchico e (per lo più) statuito.

Inoltre la tendenza olistica e costruttivista criticata da Infantino (e dai di esso pensatori preferiti) tende a dissolvere la distinzione tra pubblico e privato, ossia uno dei fondamenti/presupposti del “politico”. Ovviamente, perché se la società perfetta è quella pensata da uno (o più) legislatori illuminati (Estesa su carta), lo stesso metodo illuminato lo si può applicare a ogni genere di rapporti umani, compresi quelli che con la politica e il destino della comunità hanno poco o nulla a che vedere.

Così si inizia col promuovere la virtù (civica e non solo) e si finisce per vietare di abitare vicino ad un bosco.

lunedì 9 febbraio 2026

Teodoro Klitsche de la Grange: "Marco D'Alberti, Giudicare il potere amministrativo, Il Mulino, Bologna 2025, pp. 135, €15,00"

Come scrive l’autore «Quello del controllo dei giudici sui poteri delle amministrazioni pubbliche è stato sempre un aspetto cruciale del diritto amministrativo» e «… fin del XVI secolo…il ruolo delle corti di giustizia è stato essenziale per individuare i limiti del potere pubblico nei confronti dei governanti». L’importanza della giurisprudenza è dovuta al fatto che il diritto amministrativo «non conosceva forme organiche di codificazione neppure in Paesi di civil law, furono i giudici a dettare le regole di fondo: in particolare, a stabilire i limiti entro i quali le decisioni amministrative erano ritenute conformi agli imperativi della legalità». Il che comporta non solo la valutazione-interpretazione delle norme giuridiche, ma di elementi (e situazioni) non giuridici, extragiuridici e metagiuridici, se non anche di mero fatto. E così la cultura e la formazione dei giudici, i nessi tra tipi di amministrazione e criteri adottati dai giudici per sindacarne l’operato. Senza sottovalutare che, nel XX secolo «Sono divenuti, poi, sempre più rilevanti i rapporti tra giudizi di corti ultranazionali e di giudici nazionali. In ogni caso, la prospettiva storica è essenziale per comprendere come il controllo del giudice abbia subito trasformazioni nel tempo e come sia giunto alle attuali configurazioni».

Il saggio è quindi diviso in capitoli che trattano delle origini ed evoluzione della giustizia amministrativa (sia nei paesi anglosassoni che in quelli continentali); il controllo giudiziale sull’istruttoria amministrativa; il controllo sui principi perché «ha assunto sempre maggiore importanza il controllo giurisdizionale dell’azione amministrativa alla luce dei principi di diritto» onde «occorre tenere in considerazione la formazione e l’evoluzione del principio di proporzionalità in un contesto giuridico più generale, che include non soltanto il diritto amministrativo, ma anche altri campi del diritto pubblico e, più di recente, si estende al diritto privato».

Poi l’autore prende in esame l’intensità (variabile) del controllo giudiziale oscillante tra deferenza e attivismo. Nel corso della storia «le tecniche del controllo giudiziale sull’azione amministrativa sono risultate e risultano assai eterogenee. Si registrano un’estensione e un’intensità variabili del controllo del giudice. Le variazioni si traducono in esiti diversi del sindacato. Per cui, il giudice – come si è soliti affermare nel corrente linguaggio proprio del dibattito internazionale in materia – oscilla tra la “deferenza” e l’ “attivismo” nei confronti delle decisioni assunte dalle pubbliche amministrazioni. Ciò dipende da vari fattori» che D’Alberti espone. L’ultimo capitolo auspica con maggiore equilibrio per una giustizia amministrativa futura «affinché vi sia autentica giustizia amministrativa, il controllo del giudice deve inserirsi in un contesto di garanzie più ampio, fatto di una serie di rimedi giurisdizionali e stragiudiziali»; d’altra parte una considerazione simile (tenuto conto dell’epoca e dell’assetto, delle istituzioni) la si trova già in Jellinek.

Concludendo: a differenza degli abituali testi di giustizia amministrativa fondati sull’analisi di atti e procedimenti giudiziari, questo presenta un quadro à tous azimouths, per capire la materia trattata. E questo è un tratto distintivo importante non solo per valutare la giustizia, ma ancor più per inserirla nell’insieme dell’istituzione-Stato e della comunità.