lunedì 17 novembre 2025

Teodoro Klitsche de la Grange: "Sorteggio sì, sorteggio no"


Tra gli argomenti addotti per rifiutare la recente riforma della giustizia con separazione delle carriere ce n’è uno particolarmente interessante: che il sistema elettivo del CSM garantiva la selezione dei migliori, mentre sorteggiarli significa affidarsi al caso; non è detto che quelli sorteggiati siano migliori di quelli scelti dal “corpo elettorale” (cioè dai componenti il collegio votanti).

In effetti l’uno e l’altro sistema sono considerati connotati l’uno (l’elezione) del principio aristocratico, l’altro (il sorteggio) da quello democratico.

Nel primo possono essere selezionate le capacità (e il comportamento) del candidato, nel secondo è esaltata l’eguaglianza tra gli elettori-candidabili. Come scrive Schmitt: “l’elezione può davvero creare un’autentica rappresentanza ed è quindi un metodo del principio aristocratico, se ha il senso di determinare la scelta dei migliori, se la direzione va dal basso verso l’alto, ossia gli eletti sono i più eminenti. Ma al contrario l’elezione può anche essere una mera nomina di agenti e rappresentanti di interessi. La tendenza va quindi dall’alto verso il basso, cioè l’eletto è un impiegato degli elettori, dipendente e subordinato… Nella determinazione mediante sorteggio l’eguaglianza è assicurata nel modo migliore, per quanto sia esclusa la possibilità di una distinzione secondo la capacità obiettiva”.

Il fatto che talvolta la nomina di magistrati fosse fatta con il metodo stocastico nelle antiche repubbliche, in particolare ad Atene e millenni dopo, a Venezia è dovuto probabilmente al numero dei componenti il collegio elettorale, di poche migliaia (al massimo decine di migliaia) per quelle antiche mentre è di parecchi milioni (o decine di milioni) per le moderne “democrazie rappresentative”, le quali sono un compromesso (status mixtus), coniugando elementi monarchici, aristocratici e democratici nell’ordinamento costituzionale.

D’altro canto il sorteggio, ancor più se accoppiato, come soprattutto a Venezia, dalla temporaneità delle cariche (spesso per pochi mesi) da incompatibilità, da divieti di nomine successive, oltre che derivare dal principio di uguaglianza, difende sia dal professionismo politico sia dalla bulimia del potere. Altro è il potere esercitato, come sta capitando in Italia per gli ultimi Presidenti della Repubblica, cioè per più di sette anni, altro quello dei componenti il Consiglio dei dieci di Venezia, sia per la brevità della carica, che per la rotazione dei capi, l’incompatibilità tra membri della stessa famiglia (e altro).

Nell’ordinamento pubblico italiano il sorteggio trova applicazione, anche se non diffusa, specie in uffici (e incarichi) amministrativi a carattere tecnico o con funzione di controllo quasi a sottolinearne l’aspetto tecnico o di verifica di conformità alla normativa.

Fa eccezione proprio l’amministrazione ella giustizia (anche se non è un’eccezione ampia).

Infatti il sorteggio è impiegato per la formazione delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello, competenti a giudicare per le fattispecie delittuose più gravi, relativamente alla quota dei giudici popolari; il tutto avviene tra gli iscritti ad un albo che abbiano un certo grado d’istruzione. Ciò è un’attuazione dell’art. 102 della Costituzione sulla partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia.

Al vertice, e in tema di giustizia politica, è prevista l’integrazione della Corte costituzionale (ove debba giudicare nei giudizi di alto tradimento e attentato alla Costituzione del Presidente della Repubblica) con sedici giudici sorteggiati da un elenco di 45 eletti, ogni nove anni, dalle Camere riunite. Giustificato dalla necessità di evitare un controllo preventivo e stretto sulla composizione del collegio giudicante.

Indubbiamente, più ancora nel caso delle Corti d’Assise la non professionalità del giudice popolare e sorteggiato non è stata ritenuta argomento sufficiente a contrastare le opposte considerazioni; anche se a sottoporsi al giudizio di giudici dalla ridotta perizia giuridica non è una prospettiva confortante per le parti del processo.

Nel caso del CSM tuttavia, essendo il Collegio da cui sorteggiare i candidati, composto da funzionari dello Stato di elevata professionalità e selezionati per concorso, gli inconvenienti addotti sono meno rilevanti.
Va da se che comunque qualcuno rimane. Specie se come riteneva Schmitt il corpo elettorale seleziona i migliori non perché i più eminenti e preparati, ma perché i più adatti a rappresentare gli interessi della categoria; deviazione ricorrente nell’esercizio di ogni funzione pubblica.

Concludendo (ma l’analisi va rinviata ad un contributo più diffuso) occorre trovare (in parte già cennato nella legge de qua) le garanzie istituzionali della magistratura (e i diritti del singolo giudice conseguenti) non tanto nell’esterno – come per lo più nello Stato borghese – cioè tra poteri (come scriveva Montesquieu occorre che il potere arresti il potere), ma all’interno del potere stesso, come per l’appunto praticato nella Serenissima.